Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2021, n. 4868
CASS
Sentenza 25 novembre 2021

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In tema di furto, qualora la polizia giudiziaria monitori continuativamente l'azione e gli spostamenti del "reo" (nella specie, attraverso sistemi di localizzazione satellitare e servizi di osservazione protrattisi per giorni) e decida di non interrompere l'attività criminosa in corso di esecuzione, manifestatasi già alla fase del tentativo, scegliendo deliberatamente di attendere la sua evoluzione nella forma consumata per ritenute esigenze investigative, sussiste la fattispecie tentata del reato, in quanto la preordinazione di plurime modalità di accertamento del reato, in una fase d'indagine già attivata e preordinata funzionalmente a tale verifica, consente alla polizia giudiziaria di pianificare gli interventi necessari per scongiurare, in forza dell'obbligo derivante dall'art. 55 cod. proc. pen., la commissione di reati e/o la protrazione delle loro conseguenze ulteriori. (In motivazione la Corte ha precisato che è configurabile, invece, la fattispecie consumata quando l'intervento delle forze dell'ordine è del tutto casuale, estemporaneo o sopravvenuto, tale da non poter impedire l'impossessamento della "res").

Commentario1

  • 1Art. 55 Funzioni della polizia giudiziaria
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2021, n. 4868
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4868
Data del deposito : 25 novembre 2021

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