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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2833 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 18.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2526 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
, in persona del pro tempore, Parte_1 Pt_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12 è domiciliato
Appellante
E
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
, , , ,
[...] CP_10 CP_11 Controparte_12 Controparte_13 [...]
, , , CP_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Buonanno ed elettivamente CP_18 domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Cola di Rienzo n. 271, come da procure in atti.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3096 depositata in data 11 aprile 2024
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato il tenore dell'atto di appello che focalizza il gravame sulla posizione azionata non da docenti ma dal personale ATA, come del resto nella memoria di costituzione di primo grado, deve essere chiarito che con il ricorso di primo grado e con le allegazione ivi contenute e attraverso i documenti allegati dagli attuali appellati, si è richiesto il riconoscimento del diritto al punteggio in misura piena pari a punti 12 per singolo anno e punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno
16 gg (fino ad un massimo di 12 punti annui) per il servizio militare (e civile assimilato) svolto non in costanza di nomina scolastica, con obbligo a carico dell'Amministrazione resistente alla rideterminazione in aumento dei punteggi nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (e contestuali Graduatorie d'Istituto) del Personale Docente per il biennio 2022/2024 e successivi.
Sulla domanda, nel contraddittorio con il appellante, il Tribunale, con la Parte_1 sentenza gravata, ha così statuito: << ….ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese così provvede: 1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alla valutazione per intero, nelle graduatorie ove risultano aver richiesto l'inclusione, con obbligo a carico del e relativi Ambiti ed Parte_1
Istituti Scolastici territoriali, alla determinazione dei punteggi dei ricorrenti nelle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuali Graduatorie d'Istituto del personale docente, nei rispettivi Ambiti, per il biennio 2022/2024 e successivi periodi, ivi comprese quelle vigenti nel triennio successivo, del punteggio per il servizio militare di leva non prestato in costanza di nomina, con ogni conseguenza di legge;
2) dichiara compensate per ½ le spese processuali tra le parti in ragione dei mutamenti giurisprudenziali in materia e condanna parte convenuta al pagamento della residua metà liquidata in € 2.500,00 oltre spese generali 15%, IVA
e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente>>.
Con l'atto di gravame (maldestramente perché gli atti predisposti, gli “stamponi”, vanno quantomento adattati al caso di specie e ciò sia in primo grado che in appello), invece di accentrare le doglianze rispetto alla situazione dedotta in giudizio, ha perseverato nel sovrapporre la categoria del personale docente, oggetto del presente giudizio, alla categoria del personale ata, come già avvenuto nelle difese ministeriali di primo grado.
2 Il grave vulnus che affligge l'appello non può che avere consenguenze assorbenti, non foss'altro per una circostanza oggettiva, decisiva ma totalmente pretermessa.
Nel caso in esame agli appellati, al personale docente, il ha totalmente Parte_1 disconosciuto il punteggio per il servizio militare/civile non in costanza di nomina.
Le diverse controversie relative al personale ata vedono comunque loro attribuito un punteggio minimo, pari a 0,60 per anno di servizio (in luogo del pieno punteggio per il servizio in costanza di nomina di 6 punti annui).
Al personale ata viene riconosciuto un punteggio, soddisfacente o meno, secondo diritto o emendabile non interessa in questa sede: al personale docente, qui in giudizio, non è attribuito alcun punteggio.
L'appello è dunque totalmente fuori sesto.
In ogni caso, nel merito, si osserva quanto segue.
In buona sostanza il primo giudice, richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, ha ritenuto i ricorsi meritevoli di accoglimento osservando che la norma di cui all'art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 deve essere interpretata come una norma di portata generale che afferma la piena equiparabilità dei sevizi di leva e dei sevizi ad esso equiparati, senza che possa assumere alcuna rilevanza, né si possa discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo.
Tale norma è dunque certamente applicabile anche in tema di punteggi nelle graduatorie ad esaurimento e oggi nelle graduatorie per le supplenze (GPS).
Quanto sopra, inoltre, non risulta in contrasto con l'art. 2050 d.lgs. 66/2010 (recante
Codice dell'Ordinamento militare), che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, statuendo, al primo comma, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al secondo comma, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Infatti tale norma, va correttamente interpretata, ponendo in relazione di specialità il primo e il secondo comma: quest'ultimo deve essere inteso nel senso che anche
(ma non solo) i servizi di leva e servizi assimilati svolti in pendenza del rapporto di
3 lavoro sono valutabili ai fini concorsuali.
Tale lettura coordinata, d'altronde, è in linea con quanto disposto dall'art. 52 Cost. ai sensi del quale, coloro che siano chiamati ad un servizio obbligatorio nell'interesse dello Stato, non possano subirne un nocumento superiore a quanto strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico o essere costretti a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso servizio ai fini concorsuali o selettivi.
Dunque partendo dalla premessa che anche le graduatorie ad esaurimento costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, e che per tale motivo, anche a tale tipologia di procedure devono senz'altro trovare applicazione in via estensiva i principi generali dettati in materia concorsuale dalla legge (cfr. Cass. ord.
34686/2021), deve concludersi che anche al servizio di leva prestato non in costanza di nomina debba essere riconosciuto rilievo ai fini del punteggio.
Insomma, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato per legge sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera secondo quanto disposto dall'art. 485, comma 7 d.lgs. 297/94, come anche ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 d.lgs. 66/2010), sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 d.lgs. 66/2010), sia se prestati a seguito del solo conseguimento del titolo abilitativo per l'iscrizione in graduatoria in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o procedure selettive, rispetto a quanto disposto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (art. 2050, comma 1 d.lgs. 66/2010) (cfr. Cons. Stato sent. 3286/22; Cass. ord. 5679/2020).
L'O.M. n. 122 del 2022 , nella parte in cui, all'art. 15, c. 6, stabilisce che “il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina, va quindi disatteso.
A volere correggere l'appello e tradurlo in modo conferente rispetto alla fattispecie ci si lamenta dell'erroneità della sentenza per aver il primo giudice accolto le richieste riconoscendo il diritto all'attribuzione del punteggio, nella misura indicata in ricorso, per il servizio di leva obbligatorio prestato non in costanza di nomina.
Quindi la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, d.lgs. n.
66/2010.
Sebbene, ai sensi dell'art. dell'art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010,
l'Amministrazione è obbligata a valutare il servizio di leva prestato non in costanza
4 di nomina, tale valutazione presenta dei margini di discrezionalità incontrando l'unico limite nella circostanza che il punteggio attribuito non sia inferiore a quello previsto per i servizi prestati alle dipendenze della pubblica amministrazione;
nessuna norma prevede che il punteggio da riconoscere debba essere equiparato a quello di coloro che hanno prestato il servizio in costanza di nomina;
di aver riconosciuto agli odierni appellati un punteggio di 0,60, punteggio previsto per coloro che prestano servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione;
solo per il servizio prestato in costanza di nomina si pone l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendentemente dalla volontà del cittadino lavoratore.
Così riassunte le doglianze, si ribadisce che, come prospettato nel ricorso introduttivo ed emerso dagli atti di causa, contrariamente a quanto asserito dal
, che nulla ha provato sul punto, agli appellati non è stato attribuito alcun Parte_1 punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di impiego.
A disattendere le ragioni del gravame è sufficiente richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo ex plurimis Cass. n. 9736/2025, oltre i precedenti ivi citati), intervenuta in identica fattispecie, sebbene relativa al biennio
2022/2024 e regolata dall'O.M. 112/2022: << Questa Corte ha chiarito che non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d.lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del d.P.R. nr. 417/1974 (Cass. n.
41894/2021); questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della
Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
si è dunque
5 evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma
1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art.
2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); in tale contesto si è altresì affermato che l'art.
2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento, le quali, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n.
3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale
a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021); per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); trattasi di principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore>>.
La gravata sentenza è conforme al richiamato principio e il rinvio, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., alle ragioni espresse dai giudici di legittimità nei numerosi precedenti citati e in quelli ivi richiamati è sufficiente a disattendere tutte le diverse ragioni del . Parte_1
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo e sono da distrarsi in favore del difensore degli appellati.
P.Q.M.
6 La Corte rigetta l'appello; condanna il al Parte_1 pagamento delle spese di lite in delle parti appellate che si liquidano in complessivi
€ 9.500,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge da distrarsi.
Roma, 18.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 18.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2526 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
, in persona del pro tempore, Parte_1 Pt_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12 è domiciliato
Appellante
E
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
, , , ,
[...] CP_10 CP_11 Controparte_12 Controparte_13 [...]
, , , CP_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Buonanno ed elettivamente CP_18 domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Cola di Rienzo n. 271, come da procure in atti.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3096 depositata in data 11 aprile 2024
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato il tenore dell'atto di appello che focalizza il gravame sulla posizione azionata non da docenti ma dal personale ATA, come del resto nella memoria di costituzione di primo grado, deve essere chiarito che con il ricorso di primo grado e con le allegazione ivi contenute e attraverso i documenti allegati dagli attuali appellati, si è richiesto il riconoscimento del diritto al punteggio in misura piena pari a punti 12 per singolo anno e punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno
16 gg (fino ad un massimo di 12 punti annui) per il servizio militare (e civile assimilato) svolto non in costanza di nomina scolastica, con obbligo a carico dell'Amministrazione resistente alla rideterminazione in aumento dei punteggi nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (e contestuali Graduatorie d'Istituto) del Personale Docente per il biennio 2022/2024 e successivi.
Sulla domanda, nel contraddittorio con il appellante, il Tribunale, con la Parte_1 sentenza gravata, ha così statuito: << ….ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese così provvede: 1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alla valutazione per intero, nelle graduatorie ove risultano aver richiesto l'inclusione, con obbligo a carico del e relativi Ambiti ed Parte_1
Istituti Scolastici territoriali, alla determinazione dei punteggi dei ricorrenti nelle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuali Graduatorie d'Istituto del personale docente, nei rispettivi Ambiti, per il biennio 2022/2024 e successivi periodi, ivi comprese quelle vigenti nel triennio successivo, del punteggio per il servizio militare di leva non prestato in costanza di nomina, con ogni conseguenza di legge;
2) dichiara compensate per ½ le spese processuali tra le parti in ragione dei mutamenti giurisprudenziali in materia e condanna parte convenuta al pagamento della residua metà liquidata in € 2.500,00 oltre spese generali 15%, IVA
e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente>>.
Con l'atto di gravame (maldestramente perché gli atti predisposti, gli “stamponi”, vanno quantomento adattati al caso di specie e ciò sia in primo grado che in appello), invece di accentrare le doglianze rispetto alla situazione dedotta in giudizio, ha perseverato nel sovrapporre la categoria del personale docente, oggetto del presente giudizio, alla categoria del personale ata, come già avvenuto nelle difese ministeriali di primo grado.
2 Il grave vulnus che affligge l'appello non può che avere consenguenze assorbenti, non foss'altro per una circostanza oggettiva, decisiva ma totalmente pretermessa.
Nel caso in esame agli appellati, al personale docente, il ha totalmente Parte_1 disconosciuto il punteggio per il servizio militare/civile non in costanza di nomina.
Le diverse controversie relative al personale ata vedono comunque loro attribuito un punteggio minimo, pari a 0,60 per anno di servizio (in luogo del pieno punteggio per il servizio in costanza di nomina di 6 punti annui).
Al personale ata viene riconosciuto un punteggio, soddisfacente o meno, secondo diritto o emendabile non interessa in questa sede: al personale docente, qui in giudizio, non è attribuito alcun punteggio.
L'appello è dunque totalmente fuori sesto.
In ogni caso, nel merito, si osserva quanto segue.
In buona sostanza il primo giudice, richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, ha ritenuto i ricorsi meritevoli di accoglimento osservando che la norma di cui all'art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 deve essere interpretata come una norma di portata generale che afferma la piena equiparabilità dei sevizi di leva e dei sevizi ad esso equiparati, senza che possa assumere alcuna rilevanza, né si possa discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo.
Tale norma è dunque certamente applicabile anche in tema di punteggi nelle graduatorie ad esaurimento e oggi nelle graduatorie per le supplenze (GPS).
Quanto sopra, inoltre, non risulta in contrasto con l'art. 2050 d.lgs. 66/2010 (recante
Codice dell'Ordinamento militare), che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, statuendo, al primo comma, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al secondo comma, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Infatti tale norma, va correttamente interpretata, ponendo in relazione di specialità il primo e il secondo comma: quest'ultimo deve essere inteso nel senso che anche
(ma non solo) i servizi di leva e servizi assimilati svolti in pendenza del rapporto di
3 lavoro sono valutabili ai fini concorsuali.
Tale lettura coordinata, d'altronde, è in linea con quanto disposto dall'art. 52 Cost. ai sensi del quale, coloro che siano chiamati ad un servizio obbligatorio nell'interesse dello Stato, non possano subirne un nocumento superiore a quanto strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico o essere costretti a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso servizio ai fini concorsuali o selettivi.
Dunque partendo dalla premessa che anche le graduatorie ad esaurimento costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, e che per tale motivo, anche a tale tipologia di procedure devono senz'altro trovare applicazione in via estensiva i principi generali dettati in materia concorsuale dalla legge (cfr. Cass. ord.
34686/2021), deve concludersi che anche al servizio di leva prestato non in costanza di nomina debba essere riconosciuto rilievo ai fini del punteggio.
Insomma, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato per legge sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera secondo quanto disposto dall'art. 485, comma 7 d.lgs. 297/94, come anche ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 d.lgs. 66/2010), sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 d.lgs. 66/2010), sia se prestati a seguito del solo conseguimento del titolo abilitativo per l'iscrizione in graduatoria in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o procedure selettive, rispetto a quanto disposto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (art. 2050, comma 1 d.lgs. 66/2010) (cfr. Cons. Stato sent. 3286/22; Cass. ord. 5679/2020).
L'O.M. n. 122 del 2022 , nella parte in cui, all'art. 15, c. 6, stabilisce che “il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina, va quindi disatteso.
A volere correggere l'appello e tradurlo in modo conferente rispetto alla fattispecie ci si lamenta dell'erroneità della sentenza per aver il primo giudice accolto le richieste riconoscendo il diritto all'attribuzione del punteggio, nella misura indicata in ricorso, per il servizio di leva obbligatorio prestato non in costanza di nomina.
Quindi la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, d.lgs. n.
66/2010.
Sebbene, ai sensi dell'art. dell'art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010,
l'Amministrazione è obbligata a valutare il servizio di leva prestato non in costanza
4 di nomina, tale valutazione presenta dei margini di discrezionalità incontrando l'unico limite nella circostanza che il punteggio attribuito non sia inferiore a quello previsto per i servizi prestati alle dipendenze della pubblica amministrazione;
nessuna norma prevede che il punteggio da riconoscere debba essere equiparato a quello di coloro che hanno prestato il servizio in costanza di nomina;
di aver riconosciuto agli odierni appellati un punteggio di 0,60, punteggio previsto per coloro che prestano servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione;
solo per il servizio prestato in costanza di nomina si pone l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendentemente dalla volontà del cittadino lavoratore.
Così riassunte le doglianze, si ribadisce che, come prospettato nel ricorso introduttivo ed emerso dagli atti di causa, contrariamente a quanto asserito dal
, che nulla ha provato sul punto, agli appellati non è stato attribuito alcun Parte_1 punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di impiego.
A disattendere le ragioni del gravame è sufficiente richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo ex plurimis Cass. n. 9736/2025, oltre i precedenti ivi citati), intervenuta in identica fattispecie, sebbene relativa al biennio
2022/2024 e regolata dall'O.M. 112/2022: << Questa Corte ha chiarito che non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d.lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del d.P.R. nr. 417/1974 (Cass. n.
41894/2021); questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della
Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
si è dunque
5 evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma
1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art.
2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); in tale contesto si è altresì affermato che l'art.
2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento, le quali, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n.
3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale
a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021); per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); trattasi di principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore>>.
La gravata sentenza è conforme al richiamato principio e il rinvio, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., alle ragioni espresse dai giudici di legittimità nei numerosi precedenti citati e in quelli ivi richiamati è sufficiente a disattendere tutte le diverse ragioni del . Parte_1
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo e sono da distrarsi in favore del difensore degli appellati.
P.Q.M.
6 La Corte rigetta l'appello; condanna il al Parte_1 pagamento delle spese di lite in delle parti appellate che si liquidano in complessivi
€ 9.500,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge da distrarsi.
Roma, 18.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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