Ordinanza collegiale 28 febbraio 2025
Sentenza breve 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 23/06/2025, n. 12313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12313 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12313/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14104/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14104 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento con cui il ricorrente è stato dichiarato inidoneo agli accertamenti psicofisici per le seguenti cause: “12 – lieve discromatopsia alle matassine colorate”;
del decreto ministeriale M_D AB05933 REG2024 0732127 del 17.12.2024 con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito relativa al 3° blocco 2024, dei VFI dell’Esercito per incarico principale che sarà assegnato dalla Forza Armata;
e di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o collegato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame, notificato il 24 dicembre 2024 e depositato in pari data, il ricorrente ha contestato l’esclusione per inidoneità psicofisica dalla procedura selettiva in epigrafe, disposta nei riguardi dello stesso in quanto ritenuto affetto da “ lieve discromatopsie alle matassine colorate ”, sulla base del “ Codice n. 12 – 4- VS” della “Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” di cui al decreto ministeriale del 4 giugno 2014, unitamente ai connessi atti e alla graduatoria di merito formata all’esito dell’anzidetta procedura, per la parte non includente il nominativo dello stesso, chiedendone l’annullamento sulla base dei prospettati vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari aspetti.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, producendo memoria difensiva e l’unita documentazione.
3. Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025 fissata per la trattazione della proposta istanza cautelare, all’esito della discussione orale è stato disposto il rinvio della relativa trattazione, su istanza della medesima ricorrente motivata dalla dichiarata esigenza di provvedere alla notifica del medesimo ricorso ad un controinteressato, individuando per l’effetto la camera di consiglio del 26 febbraio 2025, come riportato a verbale.
4. Parte ricorrente ha successivamente versato in atti la documentazione relativa all’effettuata notifica del proposto ricorso a taluni soggetti individuati come controinteressati.
5. Con ordinanza collegiale 28 febbraio 2025 n. -OMISSIS- è stata disposta “… apposita verificazione, ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a., incaricando la Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare, con sede in Roma … ” al fine di accertare “… la sussistenza e la consistenza della ragione di non idoneità sanitaria ritenuta dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato, in particolare con riferimento a quanto previsto dalla direttiva tecnica sull’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità … ”, fissando per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare la camera di consiglio del 23 aprile 2025.
6. In data 8 aprile 2025 è stata depositata la relazione dell’Organismo verificatore con l’unita documentazione, recante la conferma del giudizio di non idoneità del medesimo ricorrente allo svolgimento del servizio militare sulla base del D.M. 4 giugno 2014, Cod. 12 – Prof. 4 VS, all’esito delle compiute operazioni di verificazione e in ragione delle considerazioni ivi illustrate, nonché la richiesta di liquidazione del compenso spettante.
7. La resistente Amministrazione ha depositato note di udienza con istanza di passaggio in decisione, insistendo nella reiezione del proposto ricorso, anche alla luce delle risultanze della compiuta verificazione.
8. Nella successiva data del 26 maggio 2025 parte ricorrente ha depositato apposita dichiarazione di rinuncia al ricorso, con atto notificato alla resistente Amministrazione nella medesima data.
9. Alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, previo avviso ex art. 60 cod. proc. amm. sulla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata stante la dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata in atti (come riportato a verbale), la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il Collegio, ritenendo di poter definire la controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi degli articoli 60 e 74 cod. proc. amm., non può che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse espressa con l’atto di rinuncia depositato in giudizio il 26 maggio 2025 e nella medesima data notificato alla resistente Amministrazione.
10.1. Al riguardo, si intende rilevare l’insussistenza nella specie dei presupposti individuati dall’articolo 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm. ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio, difettando da un lato l’elemento formale rappresentato dalla provenienza della dichiarazione di rinuncia dalla persona del ricorrente ovvero dal suo difensore munito di mandato speciale – in quanto l’anzidetta dichiarazione nella specie risulta sottoscritta dal solo difensore e la mera procura ad litem non può intendersi come idonea ad integrare gli estremi del “mandato speciale” al quale espressamente si riferisce l’articolo 84, comma 1, cod. proc. amm., alla stregua del consolidato orientamento espresso in materia (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 10 marzo 2025, n. 4991, in specie punto 8, e TAR Lazio, Roma, sez. I ter, sent. 11 febbraio 2022, n. 1668) – dall’altro non risultando decorso, alla data dell’udienza, l’individuato termine di “… almeno dieci giorni … ” dalla notificazione dell’atto di rinuncia alle altre parti del giudizio, alla luce di quanto espressamente previsto dal successivo comma 3 del medesimo articolo 84 cod. proc. amm.
10.2. Il Collegio, rilevata – per le esposte ragioni – l’irritualità del predetto atto di rinuncia ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio, nondimeno ritiene di dover assumere una pronuncia in conformità alla medesima dichiarazione di rinuncia laddove volta a rappresentare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, alla stregua di quanto previsto nel successivo comma 4 del medesimo articolo 84 cod. proc. amm. (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, sent. 16 maggio 2024, n. 4350, in specie punto 6).
10.3. Dagli elementi sopra evidenziati discende per l’effetto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, cod. proc. amm., la declaratoria di improcedibilità del proposto ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
11. Sussistono giusti motivi, anche alla luce della natura meramente processuale della presente pronuncia, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa salve le spese relative alla compiuta verificazione, che vengono poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate, in conformità a quanto richiesto dalla Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare di Roma nella nota spese allegata in atti, nella misura complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondere nelle modalità individuate dal medesimo Organismo verificatore nell’ambito dell’anzidetta nota.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese di giudizio tra le parti in causa, salve le spese relative alla compiuta verificazione, per le quali condanna parte ricorrente alla relativa corresponsione nell’individuata misura di euro 500,00 (cinquecento/00) e secondo le modalità indicate dall’Organismo verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Chiara Cavallari | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.