Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG. 17924/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 17924/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. TEDESCO GIOVANNA, in virtù di Parte 1
procura speciale in atti;
parte ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. MEREGAGLIA ALESSANDRO in virtù di Controparte_1 procura speciale in atti;
parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 12.2.2025
Per il PM: Nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
9Con ricorso depositato il 16.10.2024, parte ricorrente, ha adito il Parte 1
Tribunale, chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di
Torino n. 3057/2016, depositata il 27.05.2016. In particolare, il ricorrente ha chiesto, in via principale, revocarsi l'obbligo, posto a carico del sig. Parte 1 , di versare alla sig.ra CP 1 l'assegno divorzile
In subordine, ha chiesto ridursi il quantum dell'assegno divorzile posto a carico del sig. Parte_1 e
a favore della sig.ra CP_1.
Con decreto del 31.10.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
12.2.2025.
Con memoria difensiva depositata in data 10.2.2025, si è costituita in giudizio parte resistente, instando per il rigetto del ricorso avversario e per la conferma delle Controparte 1 و
condizioni della sentenza di divorzio.
All'udienza del 12.2.2025, è comparsa unicamente parte resistente unitamente al proprio difensore.
In tale occasione, il Giudice Relatore ha formulato una proposta conciliativa che è stata accettata da entrambe le parti;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
In via preliminare, il Collegio ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni dalle stesse rese in udienza, la causa non abbisogni di attività istruttoria e possa essere in questa sede definita.
Il Collegio ritiene di condividere e fare propria la proposta conciliativa formulata dal Giudice e accolta dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento della stessa.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica della sentenza del Tribunale di Torino n. 3057/2016, depositata il 27.05.2016, così provvede:
DISPONE che l'assegno divorzile venga ridotto a 390,00 euro al mese, con decorrenza del mese di marzo 2025, oltre alla rivalutazione ISTAT;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14/3/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Alberto TetamoDott. Serafina Aceto
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