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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/05/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando - Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino - Consigliere Relatore
Dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 1527/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to PUNZI COSIMO NICOLA Pt_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. TRENTADUE FRANCO Controparte_1
GIUSEPPE e dall'Avv. LERRO TEODORO VITO
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 2471/2023 del 26.09.2023 il Tribunale del lavoro di Bari accoglieva il ricorso con cui , in proprio e quale titolare della ditta individuale EGO Controparte_1
S.A.C. SOFTWARE ASSISTENCE & CONSULTING, proponeva, nei confronti dell' opposizione all'avviso di addebito n. 314 2019 00088744 63 000 del Pt_1
24.12.2019 e notificato a mezzo PEC in data 31.12.2019 che, sulla scorta del verbale ispettivo del 24.7.2019, gli intimava il pagamento della somma di € 17.762,26 per omessa contribuzione;
per l'effetto, il Tribunale annullava il suddetto avviso di addebito, ponendo a carico dell' le spese di lite. Pt_1
2.Avverso detta sentenza interponeva gravame l' con ricorso depositato in data Pt_1
21.12.2023.
Si costituiva in giudizio in data 03.01.2025 ed eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 del gravame;
nel merito ne assumeva l'infondatezza.
3.Come correttamente evidenziato dall'appellato, il gravame dell' è inammissibile. Pt_1
Ai sensi dell'art. 325 cpc (Termini per le impugnazioni) “Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni…”
Secondo quanto stabilito dall'art. 326 cpc, “i termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza…”.
Peraltro, l'inammissibilità dell'impugnazione per decorso del termine annuale è rilevabile d'ufficio (da ultimo, Cassazione civile sez. I, 11 novembre 2009; Cass. 12141/95; 1115/85)
e non è sanato né dalla costituzione in giudizio dell'appellato (Cass. 2203/96), né dall'acquiescenza della controparte (Cass. 1650/80).
Orbene, rileva la Corte che la sentenza impugnata è stata correttamente notificata ex art.170
c.p.c., ad istanza del procuratore del ricorrente, al procuratore dell' Avv. Valeria Pt_1
Capotorti nel domicilio eletto in primo grado in data 3.10.2023.
Il ricorso in appello è stato depositato il 21.12.2023 e, quindi, ben oltre il termine di trenta giorni dalla data di notifica della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza dell' e si liquidano Pt_1
nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, dichiara inammissibile l'appello proposto dall' con ricorso depositato il 21.12.2023, avverso la sentenza resa in data Pt_1
26.09.2023 dal Tribunale di Bari, giudice del lavoro, nei confronti di;
Controparte_1 condanna l' a pagare all'appellato le spese di questo secondo grado del giudizio, che Pt_1 liquida in complessivi € 2000,00 oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Bari, il 19.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere est.
Dott.ssa Manuela Saracino
2
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando - Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino - Consigliere Relatore
Dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 1527/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to PUNZI COSIMO NICOLA Pt_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. TRENTADUE FRANCO Controparte_1
GIUSEPPE e dall'Avv. LERRO TEODORO VITO
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 2471/2023 del 26.09.2023 il Tribunale del lavoro di Bari accoglieva il ricorso con cui , in proprio e quale titolare della ditta individuale EGO Controparte_1
S.A.C. SOFTWARE ASSISTENCE & CONSULTING, proponeva, nei confronti dell' opposizione all'avviso di addebito n. 314 2019 00088744 63 000 del Pt_1
24.12.2019 e notificato a mezzo PEC in data 31.12.2019 che, sulla scorta del verbale ispettivo del 24.7.2019, gli intimava il pagamento della somma di € 17.762,26 per omessa contribuzione;
per l'effetto, il Tribunale annullava il suddetto avviso di addebito, ponendo a carico dell' le spese di lite. Pt_1
2.Avverso detta sentenza interponeva gravame l' con ricorso depositato in data Pt_1
21.12.2023.
Si costituiva in giudizio in data 03.01.2025 ed eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 del gravame;
nel merito ne assumeva l'infondatezza.
3.Come correttamente evidenziato dall'appellato, il gravame dell' è inammissibile. Pt_1
Ai sensi dell'art. 325 cpc (Termini per le impugnazioni) “Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni…”
Secondo quanto stabilito dall'art. 326 cpc, “i termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza…”.
Peraltro, l'inammissibilità dell'impugnazione per decorso del termine annuale è rilevabile d'ufficio (da ultimo, Cassazione civile sez. I, 11 novembre 2009; Cass. 12141/95; 1115/85)
e non è sanato né dalla costituzione in giudizio dell'appellato (Cass. 2203/96), né dall'acquiescenza della controparte (Cass. 1650/80).
Orbene, rileva la Corte che la sentenza impugnata è stata correttamente notificata ex art.170
c.p.c., ad istanza del procuratore del ricorrente, al procuratore dell' Avv. Valeria Pt_1
Capotorti nel domicilio eletto in primo grado in data 3.10.2023.
Il ricorso in appello è stato depositato il 21.12.2023 e, quindi, ben oltre il termine di trenta giorni dalla data di notifica della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza dell' e si liquidano Pt_1
nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, dichiara inammissibile l'appello proposto dall' con ricorso depositato il 21.12.2023, avverso la sentenza resa in data Pt_1
26.09.2023 dal Tribunale di Bari, giudice del lavoro, nei confronti di;
Controparte_1 condanna l' a pagare all'appellato le spese di questo secondo grado del giudizio, che Pt_1 liquida in complessivi € 2000,00 oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Bari, il 19.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere est.
Dott.ssa Manuela Saracino
2