CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1255/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2546/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202303821932982082249474 TARSU/TIA 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3165 TASI 2015
- DOCUMENTO n. 202203821471091933885464 TASI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato telematicamente in data 01/03/2024 al Comune di Catania e a Municipia s.p.a., qui inviato in data 25/03/2024 e iscritto al n. 2546/2024 R.G.R., Ricorrente_1 ricorreva avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione del preavviso di fermo amministrativo n° 2023
038219329820822494 74 per TARSU/TIA 2015, di cui all'avviso di accertamento n° 3165; per TASI 2015 di cui al documento n° 202203821471091933885464, per un totale complessivo pari ad €.732,49=.
Deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
§2. Nessuno si costituiva in giudizio.
§3. All'odierna udienza in camera di consiglio, esaminati gli atti, il Giudice poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Il ricorso è inammissibile, non essendovi prova agli atti della sua tempestività.
§5. Osserva il Collegio che il ricorso è stato notificato a mezzo servizio telematico al Comune e all'Ente di riscossione (non costituitisi) in data 01/03/2024. La circostanza che l'atto impugnato sia stato notificato all'odierno ricorrente in data 08/01/2024 è stata da quest'ultimo solo dedotta, ma non provata. In mancanza di costituzione del resistente, l'affermazione del ricorrente non può dirsi corroborata dalla non contestazione da parte del detto ente.
Sul punto, cfr. Cass. V, n. 15224 del 2024, nrg 2020/22230, ud. 15/03/2024 dep. 30/05/2024, «In tema di cartella di pagamento, la questione della tempestività del ricorso introduttivo proposto nel rispetto dell'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precede logicamente ogni altra relativa alla validità della cartella e anche della sua notifica e, ove il contribuente contesti la validità della notifica, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, ai fini di dare prova della sua tempestiva impugnazione nel termine perentorio di sessanta giorni.»
§6. Nessuna statuizione va adottata con riferimento alle spese, atteso che l'unica attività difensiva è stata spiegata dalla parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Catania, 09.02.2026.
Il Giudice Estensore
ES EI
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2546/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202303821932982082249474 TARSU/TIA 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3165 TASI 2015
- DOCUMENTO n. 202203821471091933885464 TASI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato telematicamente in data 01/03/2024 al Comune di Catania e a Municipia s.p.a., qui inviato in data 25/03/2024 e iscritto al n. 2546/2024 R.G.R., Ricorrente_1 ricorreva avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione del preavviso di fermo amministrativo n° 2023
038219329820822494 74 per TARSU/TIA 2015, di cui all'avviso di accertamento n° 3165; per TASI 2015 di cui al documento n° 202203821471091933885464, per un totale complessivo pari ad €.732,49=.
Deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
§2. Nessuno si costituiva in giudizio.
§3. All'odierna udienza in camera di consiglio, esaminati gli atti, il Giudice poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Il ricorso è inammissibile, non essendovi prova agli atti della sua tempestività.
§5. Osserva il Collegio che il ricorso è stato notificato a mezzo servizio telematico al Comune e all'Ente di riscossione (non costituitisi) in data 01/03/2024. La circostanza che l'atto impugnato sia stato notificato all'odierno ricorrente in data 08/01/2024 è stata da quest'ultimo solo dedotta, ma non provata. In mancanza di costituzione del resistente, l'affermazione del ricorrente non può dirsi corroborata dalla non contestazione da parte del detto ente.
Sul punto, cfr. Cass. V, n. 15224 del 2024, nrg 2020/22230, ud. 15/03/2024 dep. 30/05/2024, «In tema di cartella di pagamento, la questione della tempestività del ricorso introduttivo proposto nel rispetto dell'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precede logicamente ogni altra relativa alla validità della cartella e anche della sua notifica e, ove il contribuente contesti la validità della notifica, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, ai fini di dare prova della sua tempestiva impugnazione nel termine perentorio di sessanta giorni.»
§6. Nessuna statuizione va adottata con riferimento alle spese, atteso che l'unica attività difensiva è stata spiegata dalla parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Catania, 09.02.2026.
Il Giudice Estensore
ES EI