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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/10/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n.1076/ 2024 introdotta
D A
NI ), rappresentata e difesa dall'avv. MARONE Pt_1 C.F._1
GUIDO;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1
-contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.3.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “A) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docente, quale componente dovuta della retribuzione introdotta dall'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001, in relazione ai periodi di servizio svolti con validi contratti di lavoro a tempo determinato per supplenza breve, svolti per pari a 129 giorni, dal 28.03.2019 al 16.03.2022, e dettagliatamente indicati nel corpo del ricorso, nella misura da determinarsi in applicazione dei criteri previsti dalla disciplina contrattuale vigente, anche ai fini del computo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR); B) PER L'EFFETTO,
CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 977,17, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge,
a titolo di Retribuzione Professionale Docente, quantificata ai sensi dell'art. 25 del CCNI Scuola del
31 agosto 1999, come da conteggi depositati, ovvero la diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in favore del procuratore antistatario avv. Guido Marone”.
1 A fondamento delle proprie domande la parte ricorrente deduceva di essere una docente precaria presso la Scuola Primaria 5^ Circolo di Avellino (AV); di aver sempre svolto la propria attività presso le scuole statali in forza di contratti di lavoro a tempo determinato per brevi periodi, accumulando una anzianità pre-ruolo pari a 129 giorni, dal 28.03.2019 al 16.03.2022. Ella lamentava che in detto periodo non aveva ricevuto la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'art. 7
C.C.N.L. 15.3.2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e Controparte_1 ai docenti precari che avevano stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, e negata ai docenti che avevano svolto supplenze brevi e saltuarie.
Rivendicava pertanto la spettanza di tale retribuzione in forza del principio di non discriminazione ex artt. 6 D. Lgs. 368/2001, 45 co. 2 D. Lgs. 165/2001 e clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, allegato alla Direttiva del Consiglio U.E. 28.6.1999/70/CEE.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva il evocato in giudizio, il quale CP_1 deve essere dichiarato contumace, stante la regolarità delle notifiche.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
Nel presente giudizio, come osservato in punto di fatto, la ricorrente rivendica il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, il quale al comma 1 prevede che: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; il successivo comma 2 precisa che “Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella
C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.”.; al comma 3, aggiunge che: “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.”.
In particolare, è quest'ultimo articolo 25 che individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinandone le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, senza tuttavia
2 prevedere esclusioni a carico del personale precario: “A norma dell'art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello ata con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999.
3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt.33 e 34.
4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso
è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt.23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art.49 del C.C.N.L..
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed Ata con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
3 10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nell'anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001.
11. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001 costituiscono, a norma dell'art. 42, comma 5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dell'istituzione scolastica”.
Individuato così il quadro normativo di riferimento, sul quale non ha inciso la contrattazione successiva, in quanto ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), deve osservarsi che la questione di cui è causa è stata già oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza di legittimità che per la prima volta con la pronuncia n. 20015/2018 ha affermato “L'art. 7, comma
1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
- nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999 , sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall' art. 25 del c.c. n.i. del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Tale principio, condiviso da questo GDL, è stato poi ribadito nelle pronunce successive in materia
(ex multis ordinanza n. 6293/2020), ove è stato affermato il diritto dei docenti alla percezione della retribuzione professionale docenti “non essendo ipotizzabile, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 526, comma 1, D. Lgs. n. 297/1994, una disparità di trattamento tra il personale docente di ruolo ed il personale docente ed educativo non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente a tempo determinato non importa se annuale o temporaneo, svolgendo anche il personale supplente temporaneo attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito, dovendosi, pertanto, ravvisare una piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione professionale della funzione docente, della realizzazione di processi innovatori e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti legittimanti il diritto al compenso accessorio in questione”.
Le richiamate pronunce, in particolare, hanno evidenziato che per il personale assunto al fine di espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito. Una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di
4 supplenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, che estende al personale docente ed educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo, senza effettuare alcuna distinzione.
Inoltre, come rilevato dalla S.C., l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017) e, di conseguenza, “non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
[…]” (Cass. n. 20015/2018).
In altri termini, nella fattispecie in esame, non vi sono elementi per affermare che la parte ricorrente, in qualità di docente precaria, abbia svolto delle mansioni diverse da quelle di un collega docente di ruolo, con la conseguenza che non può giustificarsi l'esclusione del trattamento stipendiale ex art. 7 del CCNL 2001 siccome operata dall'Amministrazione datoriale;
né tantomeno si può individuare altra ragione oggettiva idonea ad avallare l'interpretazione operata dal . CP_1
Come osservato dalle pronunce in materie, la stessa previsione contrattualistica, contemplando anche criteri di calcolo per servizi inferiori ad un mese, induce a ritenere che l'unica interpretazione conforme al tenore letterale delle disposizioni analizzate, alla luce altresì dei richiamati principi europeistici, sia quella dedotta dalla ricorrente e volta al riconoscimento del compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999.
Per tutte queste ragioni, provato lo svolgimento da parte della ricorrente di un numero di giorni lavorati pari a 129 (cfr. documentazione in atti), il ricorso deve essere accolto e per l'effetto il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma complessiva lorda di € CP_1
5 977,17. Tale somma risulta conforme ai minimali giornalieri stabiliti dalle parti sociali e al criterio di calcolo applicabile, come tracciato dal succitato art. 25 del CCNI richiamato.
Deve infine precisarsi che ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, nella fattispecie deve applicarsi la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L.
412/1991 e che, quindi, le somme dovranno essere accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole poste di credito e sino al saldo.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei parametri vigenti ed esclusa la fase di studio stante la serialità della controversia e la fase istruttoria stante l'assenza di qualsivoglia relativa attività.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia del convenuto . CP_1
2) dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista ex art. 7 C.C.N.L. 15.3.2001 per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato siccome indicati in parte motiva;
3) per l'effetto, condanna il , in persona del p. t., al pagamento, in Controparte_1 CP_2 favore della parte ricorrente e per il titolo anzidetto, della complessiva somma lorda di € 977,17, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole poste di credito e sino al saldo;
4) condanna il , in persona del al pagamento delle spese di lite Controparte_1 CP_3 che liquida in € 300,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Avellino, lì 29.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dr. Monica d'Agostino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n.1076/ 2024 introdotta
D A
NI ), rappresentata e difesa dall'avv. MARONE Pt_1 C.F._1
GUIDO;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1
-contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.3.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “A) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docente, quale componente dovuta della retribuzione introdotta dall'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001, in relazione ai periodi di servizio svolti con validi contratti di lavoro a tempo determinato per supplenza breve, svolti per pari a 129 giorni, dal 28.03.2019 al 16.03.2022, e dettagliatamente indicati nel corpo del ricorso, nella misura da determinarsi in applicazione dei criteri previsti dalla disciplina contrattuale vigente, anche ai fini del computo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR); B) PER L'EFFETTO,
CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 977,17, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge,
a titolo di Retribuzione Professionale Docente, quantificata ai sensi dell'art. 25 del CCNI Scuola del
31 agosto 1999, come da conteggi depositati, ovvero la diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in favore del procuratore antistatario avv. Guido Marone”.
1 A fondamento delle proprie domande la parte ricorrente deduceva di essere una docente precaria presso la Scuola Primaria 5^ Circolo di Avellino (AV); di aver sempre svolto la propria attività presso le scuole statali in forza di contratti di lavoro a tempo determinato per brevi periodi, accumulando una anzianità pre-ruolo pari a 129 giorni, dal 28.03.2019 al 16.03.2022. Ella lamentava che in detto periodo non aveva ricevuto la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'art. 7
C.C.N.L. 15.3.2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e Controparte_1 ai docenti precari che avevano stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, e negata ai docenti che avevano svolto supplenze brevi e saltuarie.
Rivendicava pertanto la spettanza di tale retribuzione in forza del principio di non discriminazione ex artt. 6 D. Lgs. 368/2001, 45 co. 2 D. Lgs. 165/2001 e clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, allegato alla Direttiva del Consiglio U.E. 28.6.1999/70/CEE.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva il evocato in giudizio, il quale CP_1 deve essere dichiarato contumace, stante la regolarità delle notifiche.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
Nel presente giudizio, come osservato in punto di fatto, la ricorrente rivendica il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, il quale al comma 1 prevede che: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; il successivo comma 2 precisa che “Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella
C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.”.; al comma 3, aggiunge che: “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.”.
In particolare, è quest'ultimo articolo 25 che individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinandone le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, senza tuttavia
2 prevedere esclusioni a carico del personale precario: “A norma dell'art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello ata con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999.
3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt.33 e 34.
4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso
è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt.23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art.49 del C.C.N.L..
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed Ata con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
3 10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nell'anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001.
11. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001 costituiscono, a norma dell'art. 42, comma 5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dell'istituzione scolastica”.
Individuato così il quadro normativo di riferimento, sul quale non ha inciso la contrattazione successiva, in quanto ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), deve osservarsi che la questione di cui è causa è stata già oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza di legittimità che per la prima volta con la pronuncia n. 20015/2018 ha affermato “L'art. 7, comma
1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
- nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999 , sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall' art. 25 del c.c. n.i. del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Tale principio, condiviso da questo GDL, è stato poi ribadito nelle pronunce successive in materia
(ex multis ordinanza n. 6293/2020), ove è stato affermato il diritto dei docenti alla percezione della retribuzione professionale docenti “non essendo ipotizzabile, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 526, comma 1, D. Lgs. n. 297/1994, una disparità di trattamento tra il personale docente di ruolo ed il personale docente ed educativo non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente a tempo determinato non importa se annuale o temporaneo, svolgendo anche il personale supplente temporaneo attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito, dovendosi, pertanto, ravvisare una piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione professionale della funzione docente, della realizzazione di processi innovatori e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti legittimanti il diritto al compenso accessorio in questione”.
Le richiamate pronunce, in particolare, hanno evidenziato che per il personale assunto al fine di espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito. Una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di
4 supplenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, che estende al personale docente ed educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo, senza effettuare alcuna distinzione.
Inoltre, come rilevato dalla S.C., l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017) e, di conseguenza, “non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
[…]” (Cass. n. 20015/2018).
In altri termini, nella fattispecie in esame, non vi sono elementi per affermare che la parte ricorrente, in qualità di docente precaria, abbia svolto delle mansioni diverse da quelle di un collega docente di ruolo, con la conseguenza che non può giustificarsi l'esclusione del trattamento stipendiale ex art. 7 del CCNL 2001 siccome operata dall'Amministrazione datoriale;
né tantomeno si può individuare altra ragione oggettiva idonea ad avallare l'interpretazione operata dal . CP_1
Come osservato dalle pronunce in materie, la stessa previsione contrattualistica, contemplando anche criteri di calcolo per servizi inferiori ad un mese, induce a ritenere che l'unica interpretazione conforme al tenore letterale delle disposizioni analizzate, alla luce altresì dei richiamati principi europeistici, sia quella dedotta dalla ricorrente e volta al riconoscimento del compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999.
Per tutte queste ragioni, provato lo svolgimento da parte della ricorrente di un numero di giorni lavorati pari a 129 (cfr. documentazione in atti), il ricorso deve essere accolto e per l'effetto il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma complessiva lorda di € CP_1
5 977,17. Tale somma risulta conforme ai minimali giornalieri stabiliti dalle parti sociali e al criterio di calcolo applicabile, come tracciato dal succitato art. 25 del CCNI richiamato.
Deve infine precisarsi che ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, nella fattispecie deve applicarsi la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L.
412/1991 e che, quindi, le somme dovranno essere accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole poste di credito e sino al saldo.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei parametri vigenti ed esclusa la fase di studio stante la serialità della controversia e la fase istruttoria stante l'assenza di qualsivoglia relativa attività.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia del convenuto . CP_1
2) dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista ex art. 7 C.C.N.L. 15.3.2001 per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato siccome indicati in parte motiva;
3) per l'effetto, condanna il , in persona del p. t., al pagamento, in Controparte_1 CP_2 favore della parte ricorrente e per il titolo anzidetto, della complessiva somma lorda di € 977,17, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole poste di credito e sino al saldo;
4) condanna il , in persona del al pagamento delle spese di lite Controparte_1 CP_3 che liquida in € 300,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Avellino, lì 29.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dr. Monica d'Agostino
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