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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 08/07/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
RG 64/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dr.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza dell'8 luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 64/2024 R.G.L.
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Amleto Parte_1 C.F._1
Cazzaniga, in forza di procura in calce al ricorso del 29.1.2024, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in S. Paolo di Civitate alla piazza Europa n. 4/6
PARTE RICORRENTE
E
– C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avv. Antonella Testa giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. 37875/7313, per notar di Roma, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Persona_1
Zurlo, n°11.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo n. RG Parte_1
354/23 e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni alla valutazione peritale del nominato CTU, ha depositato atto di dissenso e ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 445 bis co. 6 c.p.c.. Il giudizio, infatti, si era concluso senza il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità e/o l'assegno ordinario di invalidità richiesto da parte del perito incaricato.
La ricorrente proponeva, dunque, formale contestazione a tali risultanze peritali, introducendo il presente giudizio, al fine di ottenere il beneficio della pensione di inabilità e dell'assegno di invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa o dalla data diversa concessa dal
CTU. CP_ Si costituiva in giudizio l' che resisteva chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile e nel merito infondato.
Con ordinanza del 13.11.2024, ritenuto non necessario il rinnovo della CTU alla luce degli atti prodotti e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di discussione mediante trattazione scritta, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda non merita accoglimento.
Non sono stati, infatti, evidenziati, né provati nel ricorso elementi tali da indurre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio già espletata in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Al contrario, la ricorrente si è limitata a ribadire le ragioni già avanzate in sede di
ATPO in ordine all'asserita sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dei benefici richiesti già dalla data di presentazione della relativa domanda amministrativa.
Tali ragioni sono state, tuttavia, già vagliate dal CTU (con relazione scevra da vizi logici o giuridici) nella precedente fase ed escluse, in quanto il Consulente nominato ha negato la sussistenza dei relativi requisiti sanitari per le provvidenze domandate in quanto ha ritenuto che “le patologie rilevate di cui è affetta la sig.ra non sembrano presentare i requisiti Parte_1 previsti dalla legge (art. 1 L. 12/6/1984 n. 222) per ottenere l'assegno ordinario di invalidità poiché non inducono una compromissione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini tale da renderla inabile al lavoro nella misura superiore a due terzi”.
Parte ricorrente ha contestato in questa sede il risultato della Consulenza, ma le sue argomentazioni non denunciano alcun vizio specifico nella quantificazione operata dal CTU e quindi si riducono a un mero dissenso diagnostico in relazione all'attività lavorativa già svolta;
non sembrano idonee a giustificare una revisione delle conclusioni di cui alla relazione peritale, che appare motivata e dettagliatamente descrittiva delle condizioni della parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. Per tali motivazioni il Giudicante non ritiene di dover effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti o rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto vd. Cass. I n. 5277 del 10.3.2006, n. 23413 del 10.11.2011).
Ne consegue il rigetto del ricorso in opposizione. Stante la dichiarazione resa da parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non si provvede sulle spese.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Nulla sulle spese.
Larino, 8 luglio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dr.ssa Silvia Cucchiella)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dr.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza dell'8 luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 64/2024 R.G.L.
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Amleto Parte_1 C.F._1
Cazzaniga, in forza di procura in calce al ricorso del 29.1.2024, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in S. Paolo di Civitate alla piazza Europa n. 4/6
PARTE RICORRENTE
E
– C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avv. Antonella Testa giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. 37875/7313, per notar di Roma, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Persona_1
Zurlo, n°11.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo n. RG Parte_1
354/23 e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni alla valutazione peritale del nominato CTU, ha depositato atto di dissenso e ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 445 bis co. 6 c.p.c.. Il giudizio, infatti, si era concluso senza il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità e/o l'assegno ordinario di invalidità richiesto da parte del perito incaricato.
La ricorrente proponeva, dunque, formale contestazione a tali risultanze peritali, introducendo il presente giudizio, al fine di ottenere il beneficio della pensione di inabilità e dell'assegno di invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa o dalla data diversa concessa dal
CTU. CP_ Si costituiva in giudizio l' che resisteva chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile e nel merito infondato.
Con ordinanza del 13.11.2024, ritenuto non necessario il rinnovo della CTU alla luce degli atti prodotti e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di discussione mediante trattazione scritta, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda non merita accoglimento.
Non sono stati, infatti, evidenziati, né provati nel ricorso elementi tali da indurre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio già espletata in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Al contrario, la ricorrente si è limitata a ribadire le ragioni già avanzate in sede di
ATPO in ordine all'asserita sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dei benefici richiesti già dalla data di presentazione della relativa domanda amministrativa.
Tali ragioni sono state, tuttavia, già vagliate dal CTU (con relazione scevra da vizi logici o giuridici) nella precedente fase ed escluse, in quanto il Consulente nominato ha negato la sussistenza dei relativi requisiti sanitari per le provvidenze domandate in quanto ha ritenuto che “le patologie rilevate di cui è affetta la sig.ra non sembrano presentare i requisiti Parte_1 previsti dalla legge (art. 1 L. 12/6/1984 n. 222) per ottenere l'assegno ordinario di invalidità poiché non inducono una compromissione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini tale da renderla inabile al lavoro nella misura superiore a due terzi”.
Parte ricorrente ha contestato in questa sede il risultato della Consulenza, ma le sue argomentazioni non denunciano alcun vizio specifico nella quantificazione operata dal CTU e quindi si riducono a un mero dissenso diagnostico in relazione all'attività lavorativa già svolta;
non sembrano idonee a giustificare una revisione delle conclusioni di cui alla relazione peritale, che appare motivata e dettagliatamente descrittiva delle condizioni della parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. Per tali motivazioni il Giudicante non ritiene di dover effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti o rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto vd. Cass. I n. 5277 del 10.3.2006, n. 23413 del 10.11.2011).
Ne consegue il rigetto del ricorso in opposizione. Stante la dichiarazione resa da parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non si provvede sulle spese.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Nulla sulle spese.
Larino, 8 luglio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dr.ssa Silvia Cucchiella)