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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/07/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1023/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1023/2021 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Di Ciollo
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Riccardo Boccini
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 815/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 28/11/2020
CONCLUSIONI
In data 14/04/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, respinta ogni contraria istanza in integrale riforma della sentenza definitiva n. 815/2020, del 23-11-2020 pronunciata e pubblicata il 28-11-2020 dal Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, GOT dott.ssa Passavanti, a definizione del giudizio RG n 25158/08:
1) In accoglimento del primo motivo dichiarare la nullità sentenza appellata per omessa pronuncia in ordine alla richiesta di riconoscimento della servitù prediale di passaggio passaggio pedonale e carrabile a favore della sua proprietà in località “Il Pianone” nel pagina 1 di 16 comune di ON AR, in Catasto al foglio 19, partt. 140,593,540,546 e 549, sulla particella di terreno distinta in catasto al foglio 19, part. 143, 541 e 542, in corrispondenza della vecchia pista carrabile denominata “strada di lottizzazione”, così come costituita dall'unico proprietario dei terreni e descritta dallo stesso venditore nell'atto pubblico di acquisto del 1972 in atti, da cui risulta l'acquisto di un fabbricato in corso di costruzione all'interno di un quartiere in corso di censimento ivi descritta :<< …il tutto confina con strada del Pianone, proprietà acquedotto del Fiora, proprietà e residua CP_2 CP_3 proprietà della società venditrice ( ), lungo la mezzeria della Controparte_4 strada di lottizzazione >> e conseguentemente per destinazione del padre di famiglia, in accoglimento delle conclusioni precisate all'udienza del 05-06-2019 , previo accertamento che l'oggetto della domanda di usucapione contiene gli elementi del riconoscimento di una servitù prediale di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia, così come si evince dal contenuto dei titoli di acquisto dei singoli da parte di tutti gli aventi diritto.
Sempre in accoglimento del primo motivo si chiede accertarsi e dichiararsi che è risultato provato che l'attrice, sull'originaria strada di lottizzazione, distinta in catasto al foglio 19, part. 143, 541 e 542, così come descritta dal CTU, in corrispondenza della vecchia pista carrabile denominata “ strada di lottizzazione”, dal 1972 ha esercitato e tutt'ora esercita sia il passaggio pedonale che carrabile favore della sua proprietà in località “Il Pianone” nel comune di ON AR, in Catasto al foglio 19, partt. 140,593,540,546 e 549, in modo pacifico, pubblico e ininterrotto, trattasi di servitù apparente, costituita per destinazione del padre di famiglia, e per l'effetto riformarsi l'appellata sentenza per omessa rilevazione della non contestazione della e per l'erronea e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1141 cc. CP_1 in relazione all'art. 106 r violazione del principio dell'apparenza ex art.1061 c.c. e di non contestazione ex artt. 115 e 116 cpc.
2) In accoglimento del secondo motivo, riformare l'appellata sentenza per omessa corrispondenza della motivazione, rispetto al dispositivo avendo di fatto riconosciuto l'usucapione della sola servitù di passaggio non carrabile e conseguentemente per illogicità della motivazione e travisamento dei fatti per aver escluso l'animus rem sibi habendi, addotto a giustificazione l'esistenza di altra servitù a favore della villa della sig.ra Pt_1 dichiarando che l'unica titolare del diritto di servitù di passo incontestata è la famiglia
, << anche perché trattasi di fondo intercluso >>. Per_1
3) In accoglimento del terzo motivo riformare l'appellata sentenza nella parte in cui in modo illogico ed apodittico ha accertato l'assenza in capo all'attrice l'animus rem sibi habendi, in palese violazione del principio di non contestazione a seguito di erronea applicazione degli articoli 1140 e 1141 cc. e 115 e 116 cpc, in presenza del riconoscimento della servitù prediale di passaggio a favore della proprietà della famiglia . Per_1
4) In accoglimento del quarto motivo nella parte in cui ha rigettato la domanda manutenzione nel possesso ex artt. 704 cpc e art. 1170 cc, e per l'effetto : Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1170 c.c. e 704 c.p.c. affinché l'adito Giudice Voglia riconoscere il possesso pacifico, ultra annuale dal 1972 , indisturbato della ricorrente sulla servitù prediale per destinazione del padre di famiglia per cui è causa, descritta in premessa e nell'atto pubblico di acquisto, e per l'effetto Voglia manutenere la ricorrente nel possesso della medesima servitù di passaggio, ordinandosi alla resistente di astenersi per il futuro dal porre in essere ulteriori atti lesivi del possesso della ricorrente.
5) In accoglimento del quinto motivo riformare l'appellata sentenza nella parte in cui ha argomentato il rigetto della domanda di usucapione al rilievo che la sede della servitù sarebbe di proprietà della sig.ra , in assenza di pronuncia in ordine alla mancata CP_1 convocazione del CTU a chiarimenti in ordine alla comproprietà della sede della servitù in pagina 2 di 16 capo alla sig.ra Per l'effetto si chiede convocarsi il CTU a chiarimenti e/o disporsi la Pt_1 rinnovazione della CTU, sulla base dei motivi ivi articolati.
6) Con il favore delle spese relative al doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all' Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto dalla SI.ra , per i motivi tutti esposti in narrativa, perché infondato in Parte_1 fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 815/2020 (R.G. 25158/2008), pubblicata in data 28/11/2020 dal Tribunale Ordinario di Grosseto, Giudice Dott.ssa Rosa Passavanti.
Con vittoria di spese e compensi oltre oneri di legge anche per il procedimento ex art. 669 quater e 700 cpc”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 815/2020 pubblicata il 28/11/2020, il Tribunale di Grosseto ha respinto la domanda proposta da nei confronti di volta Parte_1 Controparte_1
a far dichiarare l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore del proprio fondo (terreno con fabbricato ad uso civile abitazione) sito in località “Il Pianone” nel Comune di ON AR, identificato nel NCEU al foglio 19, particella 140, lungo una strada in parte insistente su terreno di proprietà della convenuta, censito al foglio 19, particella 143
(rectius, come poi appurato in corso di causa in base agli accertamenti peritali, particelle 143,
541 e 542, fino al limite della proprietà di parte attrice), e per la residua porzione, secondo gli assunti attorei, ricadente all'interno della stessa proprietà acquistata dalla con atto Pt_1 pubblico del 31.12.1972 (quale “strada di lottizzazione” ivi menzionata); con la medesima pronuncia, il Tribunale ha altresì rigettato il ricorso per manutenzione del possesso di servitù proposto in corso di causa dalla per ottenere la cessazione di molestie all'esercizio del Pt_1 passaggio, in particolare verificatesi in occasione dell'accesso in loco di soggetti incaricati di manutenere la siepe della villa della ricorrente.
2. ha proposto appello alla sentenza, per motivi che possono così Parte_1 sintetizzarsi:
I) il Tribunale, nel rigettare la domanda sul rilievo della mancata prova del dedotto acquisto per usucapione della servitù di passo, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla costituzione di detta servitù per destinazione del padre di famiglia, sebbene gli elementi di tale fattispecie acquisitiva fossero stati allegati e dimostrati con le prove orali e documentali pagina 3 di 16 fornite in giudizio, tenuto conto in particolare del progetto originario relativo alla costruzione del fabbricato di proprietà dell'attrice, allegato alla licenza di costruzione n. 21044 del
31.8.1968 e redatto dall'unico proprietario, all'epoca, degli immobili, prevedente la strada in questione a servizio del fabbricato e dell'effettiva preesistenza di detta strada rispetto alla separazione dei fondi (avvenuta con l'atto di vendita in favore dell'attrice del 31.12.1972);
II) il primo giudice avrebbe inoltre erroneamente escluso il possesso utile all'usucapione argomentando dall'asserito carattere sporadico o clandestino dei passaggi dichiarati dai testi, laddove dalle deposizioni testimoniali era al contrario emerso che sull'area in contestazione era stato regolarmente esercitato il passaggio, nel corso degli anni, per l'approvvigionamento di beni a servizio della villa, con accesso a quest'ultima tramite un cancelletto, inizialmente unica via di ingresso alla stessa, sì che i presupposti per l'usucapione erano già maturati al tempo in cui, nel 1994, la aveva acquistato i propri terreni;
CP_1
III) il Tribunale, poi, avrebbe illogicamente respinto la domanda sulla base dell'esistenza di altra via di accesso alla villa dell'attrice, posta in diretto collegamento con la strada pubblica, dichiarando che l'unica servitù esistente era quella riconosciuta dalla in CP_1 favore di altra proprietà limitrofa a cagione del suo stato di interclusione;
IV) la domanda possessoria sarebbe stata ingiustamente respinta, considerato che l'istruttoria aveva dato riscontro, oltre che del possesso tutelabile, anche delle molestie ricevute dall'attrice, il cui ricorso avrebbe dovuto giudicarsi tempestivo;
V) infine, in primo grado si sarebbe omesso di approfondire, anche con richiamo del
CTU a chiarimenti, il tema della proprietà di parte della striscia di terreno oggetto di controversia in capo alla avendo il Tribunale ritenuto la stessa interamente ricadente Pt_1 nella proprietà nonostante i contrari elementi forniti dall'attrice, rappresentati dalle CP_1 indicazioni sui confini contenute nel suo titolo di acquisto e dalla perizia di parte depositata a conferma di uno “sconfinamento” della particella 140 nelle particelle 143, 151 e 542.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma.
pagina 4 di 16 3. La causa è stata trattenuta in decisione in data 15/04/2022, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
4. Va premesso che in giudizio è stato appurato, con prove sufficientemente concludenti, che la strada cui si controverte, consistente in un appezzamento di terreno di circa 220 mq, pianeggiante, delimitato da recinzioni, siepi e cancelli, che dalla strada vicinale del Pianone, attraverso un cancello di ingresso in ferro, consente di raggiungere sia la proprietà di parte attrice che altre proprietà limitrofe, ricade interamente nella proprietà di parte convenuta rappresentata dalle particelle 143, 541, 542, 548 e 146 del foglio 19 del catasto del CP_1
Comune di ON AR.
Esula, infatti, chiaramente dall'oggetto del contendere la piccola porzione, pure considerata dal CTU, ricadente nella particella 547 di proprietà di con Controparte_5 usufrutto di , giacché costituente mera rientranza del varco di accesso Controparte_6 alla suddetta unità immobiliare. Trattasi, come precisato nella seconda relazione peritale, “di circa mq 6, derivanti dell'arretramento del cancello carrabile utilizzato per accedere alla particella 547”.
Il riscontro della proprietà dell'area in capo alla convenuta, compiuto dal CTU, si basa su elementi preminenti rispetto a quelli indicati dall'appellante, in quanto l'ausiliario ha preso a riferimento il frazionamento, che ha originato le particelle catastali, richiamato dallo stesso titolo di acquisto dell'attrice (ove, dopo la descrizione di quanto oggetto di vendita, veniva precisato: “il tutto come anche risulta dal certificato catastale rilasciato dall'Ufficio Tecnico
Erariale di Grosseto e dal tipo di frazionamento n° 10332 redatto dal perito agrario
[...]
di Grosseto che saranno allegati alla copia per uso voltura del presente Per_2 contratto”). Si legge infatti nella relazione di consulenza tecnica: “Dalle ricerche eseguite, presso l'archivio Catastale, è emerso che la dividente tra la particella 140 del fg 19 del
Comune di ON AR e le part. 541,542 e 143 del fg19 del Comune di ON
AR, è stata originata con il tipo di frazionamento 97/1972 e mod 8 n° 10332 dell'anno 1971 redatto dal ER RA (doc. 9 allegato). Dall'analisi del Persona_2 suddetto “Tipo di Frazionamento” emerge, che il ER RA per Persona_2
pagina 5 di 16 redigere il “Tipo di Frazionamento” 97/1972 e mod 8 n° 10332 dell'anno 1971, ha eseguito un rilievo topografico…”. Il CTU ha quindi proceduto ad effettuare un nuovo rilievo topografico
“utilizzando la stessa procedura topografica “Tipo di Frazionamento” redatto dal ER
redigendo “un elaborato grafico (doc. 5 allegato), con la sovrapposizione del rilievo Per_2 originario allegato tipo di frazionamento n° 97/1972 e mod 8 n° 10332 dell'anno 1971 redatto dal ER RA e il rilievo dallo stato attuale eseguito con le Persona_2 stesse procedure topografiche”. Al termine delle operazioni l'ausiliario ha evidenziato che
“dalla sovrapposizione dei due rilievi, come rappresentato nell'elaborato grafico allegato, emerge che la dividente tra le particelle catastali 140 fg. 19 del Comune di ON AR
(di proprietà della SI.ra Parte Attrice) e le particelle 143, 541,542 (di Parte_1 proprietà della SI.ra Parte Convenuta) è individuata dal muro esterno Controparte_1 in pietra, con sovrastante recinzione, che delimita sul versante Nord, il terreno oggetto di causa”.
Il CTU ha avuto peraltro cura di precisare che “anche se la dividente sopracitata per buona parte coincide con il muro di confine, in limitati tratti si discosta, una volta a favore della particella 140 del fg. 19 del Comune di ON AR (di proprietà della SI.ra
Parte Attrice) e una volta a favore delle particelle 143, 542, come è Parte_1 prassi consolidata nelle verifiche dei confini di proprietà sono più determinanti elementi duraturi nel tempo, in questo caso un muro di confine in muratura, che le risultanze dei dati catastali”.
Nella seconda relazione depositata, il CTU ha ancor meglio chiarito, anche in merito alle considerazioni sul confine espresse nella relazione tecnica di parte redatta dal geom. Per_3 per conto dell'attrice, che “essendo minimi gli scarti tra lo stato attuale e i rilievi topografici,
l'attuale recinzione tra la particella 140 e le particelle 143 e 541 del foglio 19 del Comune di
ON AR è da ritenersi il confine catastale e pertanto la particella 140 del foglio 19 del Comune di ON AR non rientra nella striscia di terreno oggetto di causa”.
Tali risultanze peritali non sono state fatte oggetto di specifiche censure, sicché ogni ulteriore deduzione in merito ad un preteso “sconfinamento” della particella 140 “da ml 0,90
a ml 0,30 nelle particelle 143-541-542” dove esiste la strada di cui si controverte non può essere apprezzata.
pagina 6 di 16 Detto ciò, e chiarito dunque che la striscia di terreno su cui l'attrice pretende di avere acquisito un diritto di servitù di passo è di esclusiva proprietà della convenuta, la domanda attorea merita accoglimento, nei soli limiti relativi alla servitù di passaggio pedonale.
5. È d'obbligo una premessa: vertendosi in tema di diritti autodeterminati, quali sono i diritti reali, non ha fondamento la censura di parte appellata sulla presunta novità della domanda di parte appellante volta al riconoscimento di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, per avere l'attrice dedotto, fino alla scadenza del primo termine ex art. 183 c.p.c. in primo grado, solo un acquisto avvenuto per usucapione. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti "autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma
l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessaria ai soli fini della prova. Non viola, pertanto, il divieto dello "ius novorum" in appello la deduzione da parte dell'attore - ovvero il rilievo "ex officio iudicis" - di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio”
(Cass. 3192/2003, 23565/2019; cfr., altresì, Cass. 24702/2006, 3089/2007, 15915/2007,
24400/2014).
Poiché dunque il “titolo” del diritto di servitù è necessario solo ai fini della relativa prova,
è necessario verificare se gli elementi di fatto e le vicende giuridiche esposti dall'attrice nella domanda inizialmente formulata fossero sufficienti a delineare, anche in mancanza di una espressa menzione dell'art. 1062 c.c., la destinazione del padre di famiglia quale fatto costitutivo del diritto di transito oggetto della controversia.
5.1 Ebbene, per stabilire ciò, occorre innanzitutto precisare, sempre sulla scorta del costante indirizzo della giurisprudenza della S.C., che “il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in
pagina 7 di 16 base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (così, da ultimo, Cass. 11834/2021; cfr., altresì, Cass.
7004/2017, 13238/2010, 2994/2004). In tal senso sono anche i precedenti interni di questa
Corte (da ultimo, App. FI, III civ., sentenza n. 1116/2025 pubblicata l'11.6.2025.
Pertanto, ai fini della costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, nel caso di specie, non può considerarsi sufficiente la circostanza dell'esistenza della strada indicata dall'attrice fin dall'epoca della costruzione della sua villa, prima che i fondi venissero ad essere separati dall'unico proprietario con la vendita dell'attuale particella 140 in favore della Il percorso rettilineo della strada, promiscuo a vari altri appezzamenti di Pt_1 terreno limitrofi, non poteva, infatti, di per sé, evidenziare uno specifico asservimento di essa al fondo poi ceduto all'attrice. Occorreva piuttosto dimostrare che anche l'accesso all'abitazione dell'appellante, creato lungo il confine con la strada tramite apertura nella recinzione, munita di cancello, fosse già illo tempore presente, quale opera visibile e permanente idonea a rilevare, obiettivamente, la destinazione del fondo a percorso di accesso
(anche) alla suddetta proprietà.
5.2 Ora, la prova della preesistenza di tale opera non può dirsi acquisita con sufficiente certezza in base alle risultanze istruttorie.
Il titolo di acquisto dell'attrice non menziona lo specifico accesso di cui si discute, ma fa solo accenno, nella descrizione dei confini, ad una “residua proprietà della società venditrice lungo la mezzeria della strada di lottizzazione” (nemmeno essendo certo che la strada citata nel rogito corrispondesse esattamente a quella oggetto di causa, ricompresa, come detto, nella proprietà della convenuta).
La foto aerea prodotta dalla in primo grado (dalla stessa indicata come risalente Pt_1 al 1974, sebbene, a ben vedere, non vi sia prova di ciò) consente di individuare la strada ma non di distinguere con chiarezza un accesso, dalla stessa, all'abitazione dell'attrice (la prima esistente lungo il tracciato). Comunque si tratterebbe, come affermato, di una foto scattata nel
1974 e non nel 1972.
Il documento indicato dall'appellante come “progetto allegato alla licenza di costruzione n 21044 del 31-08-1968” (pag. 8 atto di appello) è stato prodotto in primo grado pagina 8 di 16 una prima volta con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. ed una seconda volta con il ricorso possessorio presentato durante lo svolgimento della fase istruttoria;
per quanto è dato evincere dagli atti del fascicolo di parte depositati telematicamente dall'appellante e da quelli trasmessi con il fascicolo d'ufficio cartaceo, in entrambe le occasioni venivano prodotti, sotto un unico allegato, vari documenti all'apparenza “mischiati” tra loro o comunque non chiaramente riconducibili ad un unicum (basti pensare che vi compaiono anche le planimetrie allegate all'atto di vendita del 1972). Il documento di interesse, nella prospettiva di parte appellante, è, verosimilmente, la piantina allegata alle note critiche alla CTU presentate dall'Avv. Di Ciollo, ivi indicata come stralcio del progetto originario della villa di proprietà della in cui è raffigurato un varco di accesso lungo la strada di cui si controverte. Pt_1
Epperò, questo particolare documento manca di data, né (per le incertezze legate alla modalità di collazione dei documenti di cui si è detto) è possibile riferire ad esso il primo foglio dell'allegato al fascicolo di merito e a quello possessorio, ove si legge “Proprietà del dott. . Una Villa al Piantone M. AR. Tavola 2°. Piante e Sezione 1:50. Parte_2
Agosto 68”, con timbro della soprintendenza di Siena.
Senza pretermettere che avrebbe dovuto darsi comunque la prova dell'effettiva esecuzione del progetto in conformità alle sue previsioni. Sotto questo profilo non può mancarsi di osservare che: a) la proprietà di parte attrice dispone di altro accesso, carrabile, grazie ad un viale direttamente collegato con la strada vicinale del Pianone;
b) l'attrice ha dedotto (cfr. la prima memoria ex art. 183 c.p.c.) che tale viale, conducente al garage, sarebbe stato realizzato solo successivamente all'acquisto, senza tuttavia specificare quando, né tale particolare è emerso dalle prove per testi;
c) la foto aerea asseritamente risalente al 1974 non consente, come già detto, di distinguere in modo chiaro un accesso alla proprietà dalla Pt_1 strada oggetto di controversia mentre ritrae la presenza di altra strada dal lato opposto della casa.
In senso contrario a quanto sostenuto dall'appellante, per di più, depone lo stesso comportamento negoziale dell'originario proprietario di tutti i fondi. Nell'atto di vendita della particella 567 a favore di (di neanche due mesi antecedente a Parte_3 quello della veniva espressamente costituita dalla venditrice servitù di passo, ivi Pt_1 leggendosi: “Garantisce la società venditrice come sopra rappresentata che per l'accesso agli immobili sopra descritti dalla strada vicinale del Pianone esiste idonea servitù di passo con qualsiasi mezzo costituita dalla stessa società venditrice su una striscia di terreno di sua proprietà della larghezza costante di metri sei facente parte delle particelle 143-146-542- pagina 9 di 16 541-548 del foglio 19 del catasto rustico predetto”. Viene allora da chiedersi perché nel successivo atto di vendita della limitrofa proprietà in favore della – che, secondo la tesi Pt_1 di parte attrice, sarebbe stata all'epoca allo stesso modo interclusa, poiché non ancora provvista dell'autonomo accesso dalla strada vicinale del Pianone – non sia stata utilizzata una formula analoga.
Quanto, infine, alle prove per testi, la maggior parte dei testimoni escussi ha riferito di situazioni dei luoghi conosciute solo in epoca successiva all'acquisto da parte dell'attrice. Gli unici testi che parrebbero avere confermato l'originaria presenza di un cancello di ingresso alla proprietà lungo la striscia di terreno di cui si controverte sono Pt_1 Testimone_1 marito dell'appellante, e E tuttavia, a parte il rapporto di coniugio che Testimone_2 rende il primo teste senz'altro meno equidistante dagli interessi di causa, le loro dichiarazioni, rese in risposta al capitolo n. 2 della memoria istruttoria di parte attrice (“vero che il cancello che affaccia sulla strada in questione è sempre esistito sin dall'epoca di costruzione della villa e veniva utilizzato quale accesso alla casa”), non appaiono sufficientemente circostanziate per poter giungere ad una conclusione tranquillizzante sul punto. Il si Tes_1
è limitato a rispondere: “si è vero perché l'accesso originario era solo quello”; tuttavia, non ha chiarito come fosse in grado di riferire ciò (nemmeno risulta quando abbia contratto matrimonio con la e da quando abbia iniziato frequentare la casa); non viene spiegato Pt_1 poi dal teste come fosse possibile entrare nella proprietà con automezzi, attraverso Pt_1 quell'unico “originario” accesso, se, come pure riferito, “originariamente quel cancello era di circa 1,20 mt” e “il cancello carrabile è stato installato nell'anno 2007”. Il in Tes_2 risposta allo stesso capitolo, ha dichiarato: “il cancello esisteva ma non ricordo che venisse usato come accesso alla villa”; oltre all'incertezza insita nell'ultima parte della dichiarazione,
v'è da rilevare che in nessun modo è dato comprendere in quali rapporti fosse il teste con le parti o con i fondi oggetto di causa e, quindi, come potesse egli avere conoscenza della situazione dei luoghi alla data della costruzione della villa o a quella della vendita a favore dell'attrice.
Considerato anche che si tratta di ricostruire una circostanza risalente, in tesi, a molti anni fa (il che induce ad avere un metro di apprezzamento delle prove rigoroso, specie per quanto riguarda le dichiarazioni dei testi, considerati i limiti intrinseci legati alla fragilità dei ricordi), si deve concludere, in definitiva, per la mancanza di una sufficiente prova al riguardo.
pagina 10 di 16 6. Escluso, sulla base di quanto sopra, che possano ritenersi integrati i presupposti per un acquisto di servitù per destinazione del padre di famiglia, appare invece fondata, nei limiti di cui appresso, la domanda di riconoscimento di una servitù acquisita per usucapione.
6.1 Va tenuto fermo che non può essere intervenuto acquisto di una servitù di passaggio carrabile, per il semplice fatto che, come emerso dalle prove per testi, il varco di accesso alla proprietà di parte attrice, esistente in loco, ha avuto per lungo tempo una larghezza insufficiente a consentire l'ingresso e l'uscita di veicoli, venendo ad essere allargato sino all'attuale misura di circa 2,30 metri solo in epoca di poco antecedente all'instaurazione del giudizio (come dimostrato anche dallo scambio di missive del 24.1.2007 e del 30.3.2007 avvenuto tra le parti in occasione della modifica dello stato dei luoghi, lamentando la CP_1 proprio l'installazione sul posto di un cancello carraio). Rilevano in proposito, oltre alle già ricordate dichiarazioni del teste “originariamente quel cancello era di circa 1,20 mt Tes_1
[…] il cancello carrabile è stato installato nell'anno 2007”), anche quelle dei testi
[...]
figlio della convenuta (“esisteva un cancello pedonale […] prima dell'allargamento Tes_3 il cancello aveva un'ampiezza di circa 60-70 cm”) e , fidanzata del figlio della Testimone_4
(“Ricordo che insieme al mio fidanzato notammo che il cancello di cui al capitolo era CP_1 stato allargato”).
È evidente, dal tenore delle difese svolte, che l'appellante pretenderebbe di avere esercitato un possesso di servitù di passaggio carrabile in dipendenza dell'ingresso degli automezzi di propri incaricati sulla strada in questione, seguito dal parcheggio in prossimità della recinzione della villa (si veda in particolare il concetto espresso a pag. 9 dell'atto di appello: “come riferito dai testimoni escussi, su tale area è stata esercitata la servitù di passaggio carrabile per l'approvvigionamento di beni a servizio della villa, anche se
l'accesso di collegamento non era transitabile con mezzi meccanici”). Tale prospettazione è però errata, perché la servitù di passaggio consiste nel diritto di transitare sul fondo servente per raggiungere quello dominante (e rispetto a questo va valutata l'esistenza di opere visibili e permanenti atte a dare evidenza del peso imposto sul secondo fondo a vantaggio del primo, in questo caso consistenti, fino al 2007, in un cancelletto sufficiente solo al passaggio pedonale); non già nel diritto di parcheggiare sul fondo altrui per poi, lasciato il mezzo sul posto, recarsi a piedi nel proprio fondo.
6.2 Nei limiti del passaggio pedonale, ricorrono invece i presupposti per il riconoscimento dell'usucapione di servitù.
pagina 11 di 16 6.2.1 È d'uopo premettere che l'utilitas di una servitù di passaggio sussiste anche quando il fondo dominante disponga pure di altri e più comodi accessi (così Cass. 6973/2011); in questo caso, poi, è stato chiarito dall'attrice come il passaggio dalla strada oggi in proprietà della convenuta sia servito specificamente all'accesso ai locali tecnici posti su un versante della sua proprietà, posto a quota più elevata, oltre ad essere utilizzato dagli incaricati delle varie manutenzioni relative alla proprietà (cfr. pag. 4 della prima memoria ex art. 183 Pt_1
c.p.c.: “quel cancello […] conduce dentro la proprietà dell'attrice ove sono posti i locali tecnici di appartenenza del comparto edilizio come i locali tecnici, i locali di riscaldamento e vasca di accumulo dell'acqua di una capacità di 18 mc ai quali vi hanno fatto da sempre accesso anche i fornitori del carburante, quelli del riscaldamento e i fornitori dell'acqua per
l'approvvigionamento in cisterna ubicata in prossimità del cancello che insiste sulla particella 143”; cfr., altresì, pag. 4 della terza memoria ex art. 183 c.p.c.: “il fatto che la villa abbia altro accesso, realizzato peraltro in data successiva all'acquisto, che conduce al garage non vuol dire nulla poiché, si ribadisce, i locali tecnici, ivi compreso il serbatoio dell'acqua, si trovano tutti sul retro della stessa in prossimità dell'accesso sulla strada in questione e sono posti ad un dislivello di oltre tre metri rispetto al vialetto piastrellato che porta al garage […] i locali tecnici, per come sono ubicati, possono essere solamente raggiunti dalla strada de quo non potendo ad esempio il rifornimento idrico essere fatto andando in salita”).
6.2.2 Inoltre, se è vero che non si ha possesso della servitù di passaggio, utile ai fini dell'usucapione, in caso di attraversamenti sporadici o saltuari del fondo altrui, non altrettanto è a dirsi quando l'intermittenza o periodicità degli stessi sia collegata a ricorrenti esigenze del fondo dominante. Si è, invero, osservato in giurisprudenza che “in tema di servitù di passaggio, la sporadicità dell'esercizio dell'uso relativo non denota che questo si verifichi per mera tolleranza, allorquando sia accertato che il passaggio corrisponde ad un interesse che non richiede una frequente utilizzazione del transito” (Cass. 4117/1990); “con riguardo al possesso di una servitù discontinua, la sporadicità del relativo esercizio è indissolubilmente connessa alla natura stessa delle servitù appartenenti a tale categoria, tuttavia perché possa ritenersi che un soggetto ne sia in possesso, occorre che l'attività umana esplicata per la sua utilizzazione sia ripetuta con una frequenza corrispondente al concreto interesse del fondo dominante ed al contenuto stesso della utilità perseguita, sì da evidenziare sia l'aspetto materiale dell'esercizio, sia l'intenzione dell'utente di realizzarlo come se esso corrispondesse ad un diritto” (Cass. 1428/1994); ed ancora, “ai fini della
pagina 12 di 16 ricorrenza di una servitù volontaria, di passaggio, il requisito della utilitas è integrato anche in presenza di saltuari atti di transito su una via senza uscita, purché tale uso soddisfi un bisogno del fondo dominante” (Cass. 12474/2004).
6.2.3 Ebbene, tenuto conto di quanto precisato dall'attrice sulla conformazione dei luoghi e sulle esigenze del fondo dominante e di quanto poi riferito dai testi escussi, si deve giungere ad un convincimento differente da quello espresso dal giudice di primo grado.
Il teste sentito due volte (la prima nell'ambito della causa di merito, la Testimone_5 seconda nel contesto del sub-procedimento possessorio) ha riferito di essersi occupato di lavori di idraulica nella proprietà di parte attrice, in particolare della manutenzione dell'impianto di riscaldamento e dell'autoclave, sin dagli inizi degli anni '80 e di essere passato a tal fine sulla strada oggetto di causa “due tre volte l'anno” (dunque con abitualità e costanza negli anni, sebbene con frequenza diradata ma compatibile con il genere di interventi da compiere); ha ricordato la presenza in loco di un cancello di accesso alla proprietà Pt_1 ed ha precisato di avere percorso questa strada, parcheggiando il proprio mezzo fuori dalla proprietà a confine con la siepe, in quanto “è la parte più comoda perché più vicina Pt_1 agli impianti”, avendo tra l'altro trovato sempre la stessa accessibile, “ciò dall'anno 1980 o
1981”.
Il teste “giardiniere tuttofare per conto della sig.ra dal Testimone_6 Pt_1
1980 fino al 1996”, ha dichiarato di avere sempre lavorato sui luoghi fin dal 1980, frequentandoli sino al 1996/1997; di avere realizzato, su incarico della stessa oltre che Pt_1 del precedente proprietario, le colonne di sostegno del cancello di entrata dalla via pubblica alla strada di cui si controverte;
che la famiglia “entrava sulla strada per portare Pt_1 acqua e gasolio” e che anche lui vi parcheggiava sempre l'auto, passando da quel cancello
(“perché da quello principale avrei ostruito il passaggio della sig.ra ). Pt_1
Le dichiarazioni di questi due testi, particolarmente significative perché provenienti da soggetti aventi prolungata conoscenza e frequentazione dei luoghi, corroborano la tesi di parte attrice sull'utilizzo della strada oggetto di causa per l'accesso pedonale all'interno della sua proprietà, in particolare per le manutenzioni ed i rifornimenti occorrenti agli impianti della stessa. Le contrarie dichiarazioni dei testi indicati dalla convenuta Testimone_3 Tes_7
non appaiono ugualmente rilevanti, in quanto provenienti da
[...] Testimone_8 persone che, oltre ad appartenere alla cerchia familiare della si sono trovate sul posto CP_1 solo in alcuni periodi dell'anno (la stessa ha riferito di non avere la residenza in loco), CP_1
pagina 13 di 16 per cui ben può essere capitato che non abbiano visto alcuno transitare per la strada in direzione della proprietà visto anche il carattere discontinuo di tali accessi, senza che, Pt_1 con ciò, possa parlarsi di un possesso clandestino. Inoltre, gli episodi pure emersi dall'istruttoria orale, in cui vi sarebbe stata opposizione al passaggio e alla presenza sulla strada di incaricati o familiari dell'attrice si collocano, evidentemente, in momenti più recenti
(se non addirittura successivi all'introduzione del giudizio, essendo infatti materia del ricorso possessorio presentato in corso di causa). Piuttosto gli stessi testi e Testimone_3 Tes_4 hanno ricordato la presenza, lungo la strada, del cancello pedonale di ingresso alla proprietà
parlando solo di un allargamento successivo. Pt_1
6.2.4 A ciò deve aggiungersi il tenore di alcune comunicazioni scambiate tra le parti, tra cui assumono in particolare rilievo quelle inviate dal legale della che, sebbene prive di CP_1 valore confessorio propriamente detto (in quanto provenienti, appunto, dal difensore e non dalla parte personalmente) sono comunque utilizzabili ai fini di convincimento. Nella lettera del 7.8.2001 (indirizzata ad ritenuto, in un primo momento, proprietario del Testimone_1 fondo a confine), il suddetto legale invitava a rimuovere il pietrisco posizionato sulla strada di proprietà della indicando detto materiale come “potenzialmente pericoloso per i CP_1 fruitori della stessa, lei incluso”. Nella successiva missiva del 12.9.2001, di replica a quella avversaria inviata per conto della con la quale si rivendicava la proprietà del terreno, il Pt_1 legale della ribadita la proprietà dell'area di sedime della strada in capo a CP_1 quest'ultima, concludeva il proprio scritto invitando la a rinunciare ad ogni pretesa Pt_1 sulla strada “ad eccezione del diritto di passo che, sebbene in assenza di alcun titolo giustificativo, la sig.ra non intende negare”. Affermazione questa che, pur con la CP_1 riserva espressa in merito all'assenza di un titolo giustificativo della servitù, mal si concilia con la posizione assunta in giudizio, volta a negare l'effettività del passaggio esercitato dall'attrice. Più in generale il tenore delle missive dimostra una chiara consapevolezza da parte della convenuta del passaggio effettuato anche dalla famiglia dell'attrice sulla strada di cui si controverte, a dispetto della dedotta clandestinità degli accessi.
Dall'insieme di tali elementi e contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale (che risulta avere estrapolato solo alcune delle dichiarazioni testimoniali raccolte, mancando di una visione organica di tutti gli elementi istruttori) possono ricavarsi sufficienti conferme dell'esistenza di un possesso di servitù di passaggio pedonale durato oltre vent'anni
(considerando in particolare le dichiarazioni del teste in unione con quelle del teste Tes_6
che nella sua seconda audizione non ha posto alcun limite temporale al suo Tes_5
pagina 14 di 16 passaggio sui luoghi, iniziato nel 1980/1981), pur con la frequenza indotta dalle peculiari esigenze del fondo dominante che si sono descritte, a favore del fondo di proprietà dell'attrice sui terreni di proprietà della convenuta.
La domanda attorea può dunque trovare accoglimento in tali limiti.
7. Va confermato, invece, il rigetto della domanda di manutenzione del possesso, per l'assorbente ragione che le descritte molestie sarebbero avvenute (per come i fatti sono stati decritti e poi narrati dai soggetti coinvolti) non già contro il passaggio esercitato per accedere all'interno della proprietà dell'attrice, ma rispetto allo stazionamento sul terreno della convenuta di soggetti intenti a potare la siepe della alla parte della strada. Pt_1
Ancora una volta va ribadito che il possesso di servitù di passaggio non comporta la possibilità di stazionare o parcheggiare mezzi sul fondo altrui, tali attività corrispondendo al contenuto di altri diritti (più ampi o comunque differenti da quello di passo), i quali non costituiscono l'oggetto della pretesa petitoria di parte ricorrente, limitata alla servitù di passaggio.
Non può essere pertanto concessa tutela possessoria nei confronti delle condotte oppositive manifestate dalla convenuta.
8. In considerazione della soccombenza reciproca (avendo trovato riconoscimento in giudizio il diritto di servitù di passaggio pedonale ma non quello di passaggio carrabile vantato dall'attrice, con rigetto, altresì, della domanda possessoria dalla medesima avanzata) le spese del doppio grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti e quelle di CTU ripartite in misura uguale tra le stesse.
Va dichiarata inammissibile la domanda di ripetizione delle somme versate dall'appellante a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado, siccome formulata solo in comparsa conclusionale, sulla scorta dell'insegnamento della S.C. secondo cui “la richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione, deve essere formulata a pena di decadenza mediante detto atto, essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora
l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione” (Cass. 7144/2021).
P.Q.M.
pagina 15 di 16 La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale riforma sentenza n. 815/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 28/11/2020, dichiara l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale acquisita per usucapione a favore del fondo di proprietà di parte appellante distinto nel NCEU del
Comune di ON AR al foglio 19, particella 140, e a carico dei fondi di proprietà di parte appellata distinti nel catasto terreni del medesimo Comune al foglio 19, particelle 143,
541 e 542;
2. rigetta nel resto l'appello;
3. compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e pone in via definitiva le spese di CTU a carico delle parti per il 50% ciascuna;
4. dichiara inammissibile la domanda di ripetizione delle somme versate dall'appellante a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado.
Firenze, camera di consiglio del 19.7.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1023/2021 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Di Ciollo
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Riccardo Boccini
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 815/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 28/11/2020
CONCLUSIONI
In data 14/04/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, respinta ogni contraria istanza in integrale riforma della sentenza definitiva n. 815/2020, del 23-11-2020 pronunciata e pubblicata il 28-11-2020 dal Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, GOT dott.ssa Passavanti, a definizione del giudizio RG n 25158/08:
1) In accoglimento del primo motivo dichiarare la nullità sentenza appellata per omessa pronuncia in ordine alla richiesta di riconoscimento della servitù prediale di passaggio passaggio pedonale e carrabile a favore della sua proprietà in località “Il Pianone” nel pagina 1 di 16 comune di ON AR, in Catasto al foglio 19, partt. 140,593,540,546 e 549, sulla particella di terreno distinta in catasto al foglio 19, part. 143, 541 e 542, in corrispondenza della vecchia pista carrabile denominata “strada di lottizzazione”, così come costituita dall'unico proprietario dei terreni e descritta dallo stesso venditore nell'atto pubblico di acquisto del 1972 in atti, da cui risulta l'acquisto di un fabbricato in corso di costruzione all'interno di un quartiere in corso di censimento ivi descritta :<< …il tutto confina con strada del Pianone, proprietà acquedotto del Fiora, proprietà e residua CP_2 CP_3 proprietà della società venditrice ( ), lungo la mezzeria della Controparte_4 strada di lottizzazione >> e conseguentemente per destinazione del padre di famiglia, in accoglimento delle conclusioni precisate all'udienza del 05-06-2019 , previo accertamento che l'oggetto della domanda di usucapione contiene gli elementi del riconoscimento di una servitù prediale di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia, così come si evince dal contenuto dei titoli di acquisto dei singoli da parte di tutti gli aventi diritto.
Sempre in accoglimento del primo motivo si chiede accertarsi e dichiararsi che è risultato provato che l'attrice, sull'originaria strada di lottizzazione, distinta in catasto al foglio 19, part. 143, 541 e 542, così come descritta dal CTU, in corrispondenza della vecchia pista carrabile denominata “ strada di lottizzazione”, dal 1972 ha esercitato e tutt'ora esercita sia il passaggio pedonale che carrabile favore della sua proprietà in località “Il Pianone” nel comune di ON AR, in Catasto al foglio 19, partt. 140,593,540,546 e 549, in modo pacifico, pubblico e ininterrotto, trattasi di servitù apparente, costituita per destinazione del padre di famiglia, e per l'effetto riformarsi l'appellata sentenza per omessa rilevazione della non contestazione della e per l'erronea e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1141 cc. CP_1 in relazione all'art. 106 r violazione del principio dell'apparenza ex art.1061 c.c. e di non contestazione ex artt. 115 e 116 cpc.
2) In accoglimento del secondo motivo, riformare l'appellata sentenza per omessa corrispondenza della motivazione, rispetto al dispositivo avendo di fatto riconosciuto l'usucapione della sola servitù di passaggio non carrabile e conseguentemente per illogicità della motivazione e travisamento dei fatti per aver escluso l'animus rem sibi habendi, addotto a giustificazione l'esistenza di altra servitù a favore della villa della sig.ra Pt_1 dichiarando che l'unica titolare del diritto di servitù di passo incontestata è la famiglia
, << anche perché trattasi di fondo intercluso >>. Per_1
3) In accoglimento del terzo motivo riformare l'appellata sentenza nella parte in cui in modo illogico ed apodittico ha accertato l'assenza in capo all'attrice l'animus rem sibi habendi, in palese violazione del principio di non contestazione a seguito di erronea applicazione degli articoli 1140 e 1141 cc. e 115 e 116 cpc, in presenza del riconoscimento della servitù prediale di passaggio a favore della proprietà della famiglia . Per_1
4) In accoglimento del quarto motivo nella parte in cui ha rigettato la domanda manutenzione nel possesso ex artt. 704 cpc e art. 1170 cc, e per l'effetto : Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1170 c.c. e 704 c.p.c. affinché l'adito Giudice Voglia riconoscere il possesso pacifico, ultra annuale dal 1972 , indisturbato della ricorrente sulla servitù prediale per destinazione del padre di famiglia per cui è causa, descritta in premessa e nell'atto pubblico di acquisto, e per l'effetto Voglia manutenere la ricorrente nel possesso della medesima servitù di passaggio, ordinandosi alla resistente di astenersi per il futuro dal porre in essere ulteriori atti lesivi del possesso della ricorrente.
5) In accoglimento del quinto motivo riformare l'appellata sentenza nella parte in cui ha argomentato il rigetto della domanda di usucapione al rilievo che la sede della servitù sarebbe di proprietà della sig.ra , in assenza di pronuncia in ordine alla mancata CP_1 convocazione del CTU a chiarimenti in ordine alla comproprietà della sede della servitù in pagina 2 di 16 capo alla sig.ra Per l'effetto si chiede convocarsi il CTU a chiarimenti e/o disporsi la Pt_1 rinnovazione della CTU, sulla base dei motivi ivi articolati.
6) Con il favore delle spese relative al doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all' Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto dalla SI.ra , per i motivi tutti esposti in narrativa, perché infondato in Parte_1 fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 815/2020 (R.G. 25158/2008), pubblicata in data 28/11/2020 dal Tribunale Ordinario di Grosseto, Giudice Dott.ssa Rosa Passavanti.
Con vittoria di spese e compensi oltre oneri di legge anche per il procedimento ex art. 669 quater e 700 cpc”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 815/2020 pubblicata il 28/11/2020, il Tribunale di Grosseto ha respinto la domanda proposta da nei confronti di volta Parte_1 Controparte_1
a far dichiarare l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore del proprio fondo (terreno con fabbricato ad uso civile abitazione) sito in località “Il Pianone” nel Comune di ON AR, identificato nel NCEU al foglio 19, particella 140, lungo una strada in parte insistente su terreno di proprietà della convenuta, censito al foglio 19, particella 143
(rectius, come poi appurato in corso di causa in base agli accertamenti peritali, particelle 143,
541 e 542, fino al limite della proprietà di parte attrice), e per la residua porzione, secondo gli assunti attorei, ricadente all'interno della stessa proprietà acquistata dalla con atto Pt_1 pubblico del 31.12.1972 (quale “strada di lottizzazione” ivi menzionata); con la medesima pronuncia, il Tribunale ha altresì rigettato il ricorso per manutenzione del possesso di servitù proposto in corso di causa dalla per ottenere la cessazione di molestie all'esercizio del Pt_1 passaggio, in particolare verificatesi in occasione dell'accesso in loco di soggetti incaricati di manutenere la siepe della villa della ricorrente.
2. ha proposto appello alla sentenza, per motivi che possono così Parte_1 sintetizzarsi:
I) il Tribunale, nel rigettare la domanda sul rilievo della mancata prova del dedotto acquisto per usucapione della servitù di passo, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla costituzione di detta servitù per destinazione del padre di famiglia, sebbene gli elementi di tale fattispecie acquisitiva fossero stati allegati e dimostrati con le prove orali e documentali pagina 3 di 16 fornite in giudizio, tenuto conto in particolare del progetto originario relativo alla costruzione del fabbricato di proprietà dell'attrice, allegato alla licenza di costruzione n. 21044 del
31.8.1968 e redatto dall'unico proprietario, all'epoca, degli immobili, prevedente la strada in questione a servizio del fabbricato e dell'effettiva preesistenza di detta strada rispetto alla separazione dei fondi (avvenuta con l'atto di vendita in favore dell'attrice del 31.12.1972);
II) il primo giudice avrebbe inoltre erroneamente escluso il possesso utile all'usucapione argomentando dall'asserito carattere sporadico o clandestino dei passaggi dichiarati dai testi, laddove dalle deposizioni testimoniali era al contrario emerso che sull'area in contestazione era stato regolarmente esercitato il passaggio, nel corso degli anni, per l'approvvigionamento di beni a servizio della villa, con accesso a quest'ultima tramite un cancelletto, inizialmente unica via di ingresso alla stessa, sì che i presupposti per l'usucapione erano già maturati al tempo in cui, nel 1994, la aveva acquistato i propri terreni;
CP_1
III) il Tribunale, poi, avrebbe illogicamente respinto la domanda sulla base dell'esistenza di altra via di accesso alla villa dell'attrice, posta in diretto collegamento con la strada pubblica, dichiarando che l'unica servitù esistente era quella riconosciuta dalla in CP_1 favore di altra proprietà limitrofa a cagione del suo stato di interclusione;
IV) la domanda possessoria sarebbe stata ingiustamente respinta, considerato che l'istruttoria aveva dato riscontro, oltre che del possesso tutelabile, anche delle molestie ricevute dall'attrice, il cui ricorso avrebbe dovuto giudicarsi tempestivo;
V) infine, in primo grado si sarebbe omesso di approfondire, anche con richiamo del
CTU a chiarimenti, il tema della proprietà di parte della striscia di terreno oggetto di controversia in capo alla avendo il Tribunale ritenuto la stessa interamente ricadente Pt_1 nella proprietà nonostante i contrari elementi forniti dall'attrice, rappresentati dalle CP_1 indicazioni sui confini contenute nel suo titolo di acquisto e dalla perizia di parte depositata a conferma di uno “sconfinamento” della particella 140 nelle particelle 143, 151 e 542.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma.
pagina 4 di 16 3. La causa è stata trattenuta in decisione in data 15/04/2022, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
4. Va premesso che in giudizio è stato appurato, con prove sufficientemente concludenti, che la strada cui si controverte, consistente in un appezzamento di terreno di circa 220 mq, pianeggiante, delimitato da recinzioni, siepi e cancelli, che dalla strada vicinale del Pianone, attraverso un cancello di ingresso in ferro, consente di raggiungere sia la proprietà di parte attrice che altre proprietà limitrofe, ricade interamente nella proprietà di parte convenuta rappresentata dalle particelle 143, 541, 542, 548 e 146 del foglio 19 del catasto del CP_1
Comune di ON AR.
Esula, infatti, chiaramente dall'oggetto del contendere la piccola porzione, pure considerata dal CTU, ricadente nella particella 547 di proprietà di con Controparte_5 usufrutto di , giacché costituente mera rientranza del varco di accesso Controparte_6 alla suddetta unità immobiliare. Trattasi, come precisato nella seconda relazione peritale, “di circa mq 6, derivanti dell'arretramento del cancello carrabile utilizzato per accedere alla particella 547”.
Il riscontro della proprietà dell'area in capo alla convenuta, compiuto dal CTU, si basa su elementi preminenti rispetto a quelli indicati dall'appellante, in quanto l'ausiliario ha preso a riferimento il frazionamento, che ha originato le particelle catastali, richiamato dallo stesso titolo di acquisto dell'attrice (ove, dopo la descrizione di quanto oggetto di vendita, veniva precisato: “il tutto come anche risulta dal certificato catastale rilasciato dall'Ufficio Tecnico
Erariale di Grosseto e dal tipo di frazionamento n° 10332 redatto dal perito agrario
[...]
di Grosseto che saranno allegati alla copia per uso voltura del presente Per_2 contratto”). Si legge infatti nella relazione di consulenza tecnica: “Dalle ricerche eseguite, presso l'archivio Catastale, è emerso che la dividente tra la particella 140 del fg 19 del
Comune di ON AR e le part. 541,542 e 143 del fg19 del Comune di ON
AR, è stata originata con il tipo di frazionamento 97/1972 e mod 8 n° 10332 dell'anno 1971 redatto dal ER RA (doc. 9 allegato). Dall'analisi del Persona_2 suddetto “Tipo di Frazionamento” emerge, che il ER RA per Persona_2
pagina 5 di 16 redigere il “Tipo di Frazionamento” 97/1972 e mod 8 n° 10332 dell'anno 1971, ha eseguito un rilievo topografico…”. Il CTU ha quindi proceduto ad effettuare un nuovo rilievo topografico
“utilizzando la stessa procedura topografica “Tipo di Frazionamento” redatto dal ER
redigendo “un elaborato grafico (doc. 5 allegato), con la sovrapposizione del rilievo Per_2 originario allegato tipo di frazionamento n° 97/1972 e mod 8 n° 10332 dell'anno 1971 redatto dal ER RA e il rilievo dallo stato attuale eseguito con le Persona_2 stesse procedure topografiche”. Al termine delle operazioni l'ausiliario ha evidenziato che
“dalla sovrapposizione dei due rilievi, come rappresentato nell'elaborato grafico allegato, emerge che la dividente tra le particelle catastali 140 fg. 19 del Comune di ON AR
(di proprietà della SI.ra Parte Attrice) e le particelle 143, 541,542 (di Parte_1 proprietà della SI.ra Parte Convenuta) è individuata dal muro esterno Controparte_1 in pietra, con sovrastante recinzione, che delimita sul versante Nord, il terreno oggetto di causa”.
Il CTU ha avuto peraltro cura di precisare che “anche se la dividente sopracitata per buona parte coincide con il muro di confine, in limitati tratti si discosta, una volta a favore della particella 140 del fg. 19 del Comune di ON AR (di proprietà della SI.ra
Parte Attrice) e una volta a favore delle particelle 143, 542, come è Parte_1 prassi consolidata nelle verifiche dei confini di proprietà sono più determinanti elementi duraturi nel tempo, in questo caso un muro di confine in muratura, che le risultanze dei dati catastali”.
Nella seconda relazione depositata, il CTU ha ancor meglio chiarito, anche in merito alle considerazioni sul confine espresse nella relazione tecnica di parte redatta dal geom. Per_3 per conto dell'attrice, che “essendo minimi gli scarti tra lo stato attuale e i rilievi topografici,
l'attuale recinzione tra la particella 140 e le particelle 143 e 541 del foglio 19 del Comune di
ON AR è da ritenersi il confine catastale e pertanto la particella 140 del foglio 19 del Comune di ON AR non rientra nella striscia di terreno oggetto di causa”.
Tali risultanze peritali non sono state fatte oggetto di specifiche censure, sicché ogni ulteriore deduzione in merito ad un preteso “sconfinamento” della particella 140 “da ml 0,90
a ml 0,30 nelle particelle 143-541-542” dove esiste la strada di cui si controverte non può essere apprezzata.
pagina 6 di 16 Detto ciò, e chiarito dunque che la striscia di terreno su cui l'attrice pretende di avere acquisito un diritto di servitù di passo è di esclusiva proprietà della convenuta, la domanda attorea merita accoglimento, nei soli limiti relativi alla servitù di passaggio pedonale.
5. È d'obbligo una premessa: vertendosi in tema di diritti autodeterminati, quali sono i diritti reali, non ha fondamento la censura di parte appellata sulla presunta novità della domanda di parte appellante volta al riconoscimento di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, per avere l'attrice dedotto, fino alla scadenza del primo termine ex art. 183 c.p.c. in primo grado, solo un acquisto avvenuto per usucapione. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti "autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma
l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessaria ai soli fini della prova. Non viola, pertanto, il divieto dello "ius novorum" in appello la deduzione da parte dell'attore - ovvero il rilievo "ex officio iudicis" - di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio”
(Cass. 3192/2003, 23565/2019; cfr., altresì, Cass. 24702/2006, 3089/2007, 15915/2007,
24400/2014).
Poiché dunque il “titolo” del diritto di servitù è necessario solo ai fini della relativa prova,
è necessario verificare se gli elementi di fatto e le vicende giuridiche esposti dall'attrice nella domanda inizialmente formulata fossero sufficienti a delineare, anche in mancanza di una espressa menzione dell'art. 1062 c.c., la destinazione del padre di famiglia quale fatto costitutivo del diritto di transito oggetto della controversia.
5.1 Ebbene, per stabilire ciò, occorre innanzitutto precisare, sempre sulla scorta del costante indirizzo della giurisprudenza della S.C., che “il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in
pagina 7 di 16 base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (così, da ultimo, Cass. 11834/2021; cfr., altresì, Cass.
7004/2017, 13238/2010, 2994/2004). In tal senso sono anche i precedenti interni di questa
Corte (da ultimo, App. FI, III civ., sentenza n. 1116/2025 pubblicata l'11.6.2025.
Pertanto, ai fini della costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, nel caso di specie, non può considerarsi sufficiente la circostanza dell'esistenza della strada indicata dall'attrice fin dall'epoca della costruzione della sua villa, prima che i fondi venissero ad essere separati dall'unico proprietario con la vendita dell'attuale particella 140 in favore della Il percorso rettilineo della strada, promiscuo a vari altri appezzamenti di Pt_1 terreno limitrofi, non poteva, infatti, di per sé, evidenziare uno specifico asservimento di essa al fondo poi ceduto all'attrice. Occorreva piuttosto dimostrare che anche l'accesso all'abitazione dell'appellante, creato lungo il confine con la strada tramite apertura nella recinzione, munita di cancello, fosse già illo tempore presente, quale opera visibile e permanente idonea a rilevare, obiettivamente, la destinazione del fondo a percorso di accesso
(anche) alla suddetta proprietà.
5.2 Ora, la prova della preesistenza di tale opera non può dirsi acquisita con sufficiente certezza in base alle risultanze istruttorie.
Il titolo di acquisto dell'attrice non menziona lo specifico accesso di cui si discute, ma fa solo accenno, nella descrizione dei confini, ad una “residua proprietà della società venditrice lungo la mezzeria della strada di lottizzazione” (nemmeno essendo certo che la strada citata nel rogito corrispondesse esattamente a quella oggetto di causa, ricompresa, come detto, nella proprietà della convenuta).
La foto aerea prodotta dalla in primo grado (dalla stessa indicata come risalente Pt_1 al 1974, sebbene, a ben vedere, non vi sia prova di ciò) consente di individuare la strada ma non di distinguere con chiarezza un accesso, dalla stessa, all'abitazione dell'attrice (la prima esistente lungo il tracciato). Comunque si tratterebbe, come affermato, di una foto scattata nel
1974 e non nel 1972.
Il documento indicato dall'appellante come “progetto allegato alla licenza di costruzione n 21044 del 31-08-1968” (pag. 8 atto di appello) è stato prodotto in primo grado pagina 8 di 16 una prima volta con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. ed una seconda volta con il ricorso possessorio presentato durante lo svolgimento della fase istruttoria;
per quanto è dato evincere dagli atti del fascicolo di parte depositati telematicamente dall'appellante e da quelli trasmessi con il fascicolo d'ufficio cartaceo, in entrambe le occasioni venivano prodotti, sotto un unico allegato, vari documenti all'apparenza “mischiati” tra loro o comunque non chiaramente riconducibili ad un unicum (basti pensare che vi compaiono anche le planimetrie allegate all'atto di vendita del 1972). Il documento di interesse, nella prospettiva di parte appellante, è, verosimilmente, la piantina allegata alle note critiche alla CTU presentate dall'Avv. Di Ciollo, ivi indicata come stralcio del progetto originario della villa di proprietà della in cui è raffigurato un varco di accesso lungo la strada di cui si controverte. Pt_1
Epperò, questo particolare documento manca di data, né (per le incertezze legate alla modalità di collazione dei documenti di cui si è detto) è possibile riferire ad esso il primo foglio dell'allegato al fascicolo di merito e a quello possessorio, ove si legge “Proprietà del dott. . Una Villa al Piantone M. AR. Tavola 2°. Piante e Sezione 1:50. Parte_2
Agosto 68”, con timbro della soprintendenza di Siena.
Senza pretermettere che avrebbe dovuto darsi comunque la prova dell'effettiva esecuzione del progetto in conformità alle sue previsioni. Sotto questo profilo non può mancarsi di osservare che: a) la proprietà di parte attrice dispone di altro accesso, carrabile, grazie ad un viale direttamente collegato con la strada vicinale del Pianone;
b) l'attrice ha dedotto (cfr. la prima memoria ex art. 183 c.p.c.) che tale viale, conducente al garage, sarebbe stato realizzato solo successivamente all'acquisto, senza tuttavia specificare quando, né tale particolare è emerso dalle prove per testi;
c) la foto aerea asseritamente risalente al 1974 non consente, come già detto, di distinguere in modo chiaro un accesso alla proprietà dalla Pt_1 strada oggetto di controversia mentre ritrae la presenza di altra strada dal lato opposto della casa.
In senso contrario a quanto sostenuto dall'appellante, per di più, depone lo stesso comportamento negoziale dell'originario proprietario di tutti i fondi. Nell'atto di vendita della particella 567 a favore di (di neanche due mesi antecedente a Parte_3 quello della veniva espressamente costituita dalla venditrice servitù di passo, ivi Pt_1 leggendosi: “Garantisce la società venditrice come sopra rappresentata che per l'accesso agli immobili sopra descritti dalla strada vicinale del Pianone esiste idonea servitù di passo con qualsiasi mezzo costituita dalla stessa società venditrice su una striscia di terreno di sua proprietà della larghezza costante di metri sei facente parte delle particelle 143-146-542- pagina 9 di 16 541-548 del foglio 19 del catasto rustico predetto”. Viene allora da chiedersi perché nel successivo atto di vendita della limitrofa proprietà in favore della – che, secondo la tesi Pt_1 di parte attrice, sarebbe stata all'epoca allo stesso modo interclusa, poiché non ancora provvista dell'autonomo accesso dalla strada vicinale del Pianone – non sia stata utilizzata una formula analoga.
Quanto, infine, alle prove per testi, la maggior parte dei testimoni escussi ha riferito di situazioni dei luoghi conosciute solo in epoca successiva all'acquisto da parte dell'attrice. Gli unici testi che parrebbero avere confermato l'originaria presenza di un cancello di ingresso alla proprietà lungo la striscia di terreno di cui si controverte sono Pt_1 Testimone_1 marito dell'appellante, e E tuttavia, a parte il rapporto di coniugio che Testimone_2 rende il primo teste senz'altro meno equidistante dagli interessi di causa, le loro dichiarazioni, rese in risposta al capitolo n. 2 della memoria istruttoria di parte attrice (“vero che il cancello che affaccia sulla strada in questione è sempre esistito sin dall'epoca di costruzione della villa e veniva utilizzato quale accesso alla casa”), non appaiono sufficientemente circostanziate per poter giungere ad una conclusione tranquillizzante sul punto. Il si Tes_1
è limitato a rispondere: “si è vero perché l'accesso originario era solo quello”; tuttavia, non ha chiarito come fosse in grado di riferire ciò (nemmeno risulta quando abbia contratto matrimonio con la e da quando abbia iniziato frequentare la casa); non viene spiegato Pt_1 poi dal teste come fosse possibile entrare nella proprietà con automezzi, attraverso Pt_1 quell'unico “originario” accesso, se, come pure riferito, “originariamente quel cancello era di circa 1,20 mt” e “il cancello carrabile è stato installato nell'anno 2007”. Il in Tes_2 risposta allo stesso capitolo, ha dichiarato: “il cancello esisteva ma non ricordo che venisse usato come accesso alla villa”; oltre all'incertezza insita nell'ultima parte della dichiarazione,
v'è da rilevare che in nessun modo è dato comprendere in quali rapporti fosse il teste con le parti o con i fondi oggetto di causa e, quindi, come potesse egli avere conoscenza della situazione dei luoghi alla data della costruzione della villa o a quella della vendita a favore dell'attrice.
Considerato anche che si tratta di ricostruire una circostanza risalente, in tesi, a molti anni fa (il che induce ad avere un metro di apprezzamento delle prove rigoroso, specie per quanto riguarda le dichiarazioni dei testi, considerati i limiti intrinseci legati alla fragilità dei ricordi), si deve concludere, in definitiva, per la mancanza di una sufficiente prova al riguardo.
pagina 10 di 16 6. Escluso, sulla base di quanto sopra, che possano ritenersi integrati i presupposti per un acquisto di servitù per destinazione del padre di famiglia, appare invece fondata, nei limiti di cui appresso, la domanda di riconoscimento di una servitù acquisita per usucapione.
6.1 Va tenuto fermo che non può essere intervenuto acquisto di una servitù di passaggio carrabile, per il semplice fatto che, come emerso dalle prove per testi, il varco di accesso alla proprietà di parte attrice, esistente in loco, ha avuto per lungo tempo una larghezza insufficiente a consentire l'ingresso e l'uscita di veicoli, venendo ad essere allargato sino all'attuale misura di circa 2,30 metri solo in epoca di poco antecedente all'instaurazione del giudizio (come dimostrato anche dallo scambio di missive del 24.1.2007 e del 30.3.2007 avvenuto tra le parti in occasione della modifica dello stato dei luoghi, lamentando la CP_1 proprio l'installazione sul posto di un cancello carraio). Rilevano in proposito, oltre alle già ricordate dichiarazioni del teste “originariamente quel cancello era di circa 1,20 mt Tes_1
[…] il cancello carrabile è stato installato nell'anno 2007”), anche quelle dei testi
[...]
figlio della convenuta (“esisteva un cancello pedonale […] prima dell'allargamento Tes_3 il cancello aveva un'ampiezza di circa 60-70 cm”) e , fidanzata del figlio della Testimone_4
(“Ricordo che insieme al mio fidanzato notammo che il cancello di cui al capitolo era CP_1 stato allargato”).
È evidente, dal tenore delle difese svolte, che l'appellante pretenderebbe di avere esercitato un possesso di servitù di passaggio carrabile in dipendenza dell'ingresso degli automezzi di propri incaricati sulla strada in questione, seguito dal parcheggio in prossimità della recinzione della villa (si veda in particolare il concetto espresso a pag. 9 dell'atto di appello: “come riferito dai testimoni escussi, su tale area è stata esercitata la servitù di passaggio carrabile per l'approvvigionamento di beni a servizio della villa, anche se
l'accesso di collegamento non era transitabile con mezzi meccanici”). Tale prospettazione è però errata, perché la servitù di passaggio consiste nel diritto di transitare sul fondo servente per raggiungere quello dominante (e rispetto a questo va valutata l'esistenza di opere visibili e permanenti atte a dare evidenza del peso imposto sul secondo fondo a vantaggio del primo, in questo caso consistenti, fino al 2007, in un cancelletto sufficiente solo al passaggio pedonale); non già nel diritto di parcheggiare sul fondo altrui per poi, lasciato il mezzo sul posto, recarsi a piedi nel proprio fondo.
6.2 Nei limiti del passaggio pedonale, ricorrono invece i presupposti per il riconoscimento dell'usucapione di servitù.
pagina 11 di 16 6.2.1 È d'uopo premettere che l'utilitas di una servitù di passaggio sussiste anche quando il fondo dominante disponga pure di altri e più comodi accessi (così Cass. 6973/2011); in questo caso, poi, è stato chiarito dall'attrice come il passaggio dalla strada oggi in proprietà della convenuta sia servito specificamente all'accesso ai locali tecnici posti su un versante della sua proprietà, posto a quota più elevata, oltre ad essere utilizzato dagli incaricati delle varie manutenzioni relative alla proprietà (cfr. pag. 4 della prima memoria ex art. 183 Pt_1
c.p.c.: “quel cancello […] conduce dentro la proprietà dell'attrice ove sono posti i locali tecnici di appartenenza del comparto edilizio come i locali tecnici, i locali di riscaldamento e vasca di accumulo dell'acqua di una capacità di 18 mc ai quali vi hanno fatto da sempre accesso anche i fornitori del carburante, quelli del riscaldamento e i fornitori dell'acqua per
l'approvvigionamento in cisterna ubicata in prossimità del cancello che insiste sulla particella 143”; cfr., altresì, pag. 4 della terza memoria ex art. 183 c.p.c.: “il fatto che la villa abbia altro accesso, realizzato peraltro in data successiva all'acquisto, che conduce al garage non vuol dire nulla poiché, si ribadisce, i locali tecnici, ivi compreso il serbatoio dell'acqua, si trovano tutti sul retro della stessa in prossimità dell'accesso sulla strada in questione e sono posti ad un dislivello di oltre tre metri rispetto al vialetto piastrellato che porta al garage […] i locali tecnici, per come sono ubicati, possono essere solamente raggiunti dalla strada de quo non potendo ad esempio il rifornimento idrico essere fatto andando in salita”).
6.2.2 Inoltre, se è vero che non si ha possesso della servitù di passaggio, utile ai fini dell'usucapione, in caso di attraversamenti sporadici o saltuari del fondo altrui, non altrettanto è a dirsi quando l'intermittenza o periodicità degli stessi sia collegata a ricorrenti esigenze del fondo dominante. Si è, invero, osservato in giurisprudenza che “in tema di servitù di passaggio, la sporadicità dell'esercizio dell'uso relativo non denota che questo si verifichi per mera tolleranza, allorquando sia accertato che il passaggio corrisponde ad un interesse che non richiede una frequente utilizzazione del transito” (Cass. 4117/1990); “con riguardo al possesso di una servitù discontinua, la sporadicità del relativo esercizio è indissolubilmente connessa alla natura stessa delle servitù appartenenti a tale categoria, tuttavia perché possa ritenersi che un soggetto ne sia in possesso, occorre che l'attività umana esplicata per la sua utilizzazione sia ripetuta con una frequenza corrispondente al concreto interesse del fondo dominante ed al contenuto stesso della utilità perseguita, sì da evidenziare sia l'aspetto materiale dell'esercizio, sia l'intenzione dell'utente di realizzarlo come se esso corrispondesse ad un diritto” (Cass. 1428/1994); ed ancora, “ai fini della
pagina 12 di 16 ricorrenza di una servitù volontaria, di passaggio, il requisito della utilitas è integrato anche in presenza di saltuari atti di transito su una via senza uscita, purché tale uso soddisfi un bisogno del fondo dominante” (Cass. 12474/2004).
6.2.3 Ebbene, tenuto conto di quanto precisato dall'attrice sulla conformazione dei luoghi e sulle esigenze del fondo dominante e di quanto poi riferito dai testi escussi, si deve giungere ad un convincimento differente da quello espresso dal giudice di primo grado.
Il teste sentito due volte (la prima nell'ambito della causa di merito, la Testimone_5 seconda nel contesto del sub-procedimento possessorio) ha riferito di essersi occupato di lavori di idraulica nella proprietà di parte attrice, in particolare della manutenzione dell'impianto di riscaldamento e dell'autoclave, sin dagli inizi degli anni '80 e di essere passato a tal fine sulla strada oggetto di causa “due tre volte l'anno” (dunque con abitualità e costanza negli anni, sebbene con frequenza diradata ma compatibile con il genere di interventi da compiere); ha ricordato la presenza in loco di un cancello di accesso alla proprietà Pt_1 ed ha precisato di avere percorso questa strada, parcheggiando il proprio mezzo fuori dalla proprietà a confine con la siepe, in quanto “è la parte più comoda perché più vicina Pt_1 agli impianti”, avendo tra l'altro trovato sempre la stessa accessibile, “ciò dall'anno 1980 o
1981”.
Il teste “giardiniere tuttofare per conto della sig.ra dal Testimone_6 Pt_1
1980 fino al 1996”, ha dichiarato di avere sempre lavorato sui luoghi fin dal 1980, frequentandoli sino al 1996/1997; di avere realizzato, su incarico della stessa oltre che Pt_1 del precedente proprietario, le colonne di sostegno del cancello di entrata dalla via pubblica alla strada di cui si controverte;
che la famiglia “entrava sulla strada per portare Pt_1 acqua e gasolio” e che anche lui vi parcheggiava sempre l'auto, passando da quel cancello
(“perché da quello principale avrei ostruito il passaggio della sig.ra ). Pt_1
Le dichiarazioni di questi due testi, particolarmente significative perché provenienti da soggetti aventi prolungata conoscenza e frequentazione dei luoghi, corroborano la tesi di parte attrice sull'utilizzo della strada oggetto di causa per l'accesso pedonale all'interno della sua proprietà, in particolare per le manutenzioni ed i rifornimenti occorrenti agli impianti della stessa. Le contrarie dichiarazioni dei testi indicati dalla convenuta Testimone_3 Tes_7
non appaiono ugualmente rilevanti, in quanto provenienti da
[...] Testimone_8 persone che, oltre ad appartenere alla cerchia familiare della si sono trovate sul posto CP_1 solo in alcuni periodi dell'anno (la stessa ha riferito di non avere la residenza in loco), CP_1
pagina 13 di 16 per cui ben può essere capitato che non abbiano visto alcuno transitare per la strada in direzione della proprietà visto anche il carattere discontinuo di tali accessi, senza che, Pt_1 con ciò, possa parlarsi di un possesso clandestino. Inoltre, gli episodi pure emersi dall'istruttoria orale, in cui vi sarebbe stata opposizione al passaggio e alla presenza sulla strada di incaricati o familiari dell'attrice si collocano, evidentemente, in momenti più recenti
(se non addirittura successivi all'introduzione del giudizio, essendo infatti materia del ricorso possessorio presentato in corso di causa). Piuttosto gli stessi testi e Testimone_3 Tes_4 hanno ricordato la presenza, lungo la strada, del cancello pedonale di ingresso alla proprietà
parlando solo di un allargamento successivo. Pt_1
6.2.4 A ciò deve aggiungersi il tenore di alcune comunicazioni scambiate tra le parti, tra cui assumono in particolare rilievo quelle inviate dal legale della che, sebbene prive di CP_1 valore confessorio propriamente detto (in quanto provenienti, appunto, dal difensore e non dalla parte personalmente) sono comunque utilizzabili ai fini di convincimento. Nella lettera del 7.8.2001 (indirizzata ad ritenuto, in un primo momento, proprietario del Testimone_1 fondo a confine), il suddetto legale invitava a rimuovere il pietrisco posizionato sulla strada di proprietà della indicando detto materiale come “potenzialmente pericoloso per i CP_1 fruitori della stessa, lei incluso”. Nella successiva missiva del 12.9.2001, di replica a quella avversaria inviata per conto della con la quale si rivendicava la proprietà del terreno, il Pt_1 legale della ribadita la proprietà dell'area di sedime della strada in capo a CP_1 quest'ultima, concludeva il proprio scritto invitando la a rinunciare ad ogni pretesa Pt_1 sulla strada “ad eccezione del diritto di passo che, sebbene in assenza di alcun titolo giustificativo, la sig.ra non intende negare”. Affermazione questa che, pur con la CP_1 riserva espressa in merito all'assenza di un titolo giustificativo della servitù, mal si concilia con la posizione assunta in giudizio, volta a negare l'effettività del passaggio esercitato dall'attrice. Più in generale il tenore delle missive dimostra una chiara consapevolezza da parte della convenuta del passaggio effettuato anche dalla famiglia dell'attrice sulla strada di cui si controverte, a dispetto della dedotta clandestinità degli accessi.
Dall'insieme di tali elementi e contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale (che risulta avere estrapolato solo alcune delle dichiarazioni testimoniali raccolte, mancando di una visione organica di tutti gli elementi istruttori) possono ricavarsi sufficienti conferme dell'esistenza di un possesso di servitù di passaggio pedonale durato oltre vent'anni
(considerando in particolare le dichiarazioni del teste in unione con quelle del teste Tes_6
che nella sua seconda audizione non ha posto alcun limite temporale al suo Tes_5
pagina 14 di 16 passaggio sui luoghi, iniziato nel 1980/1981), pur con la frequenza indotta dalle peculiari esigenze del fondo dominante che si sono descritte, a favore del fondo di proprietà dell'attrice sui terreni di proprietà della convenuta.
La domanda attorea può dunque trovare accoglimento in tali limiti.
7. Va confermato, invece, il rigetto della domanda di manutenzione del possesso, per l'assorbente ragione che le descritte molestie sarebbero avvenute (per come i fatti sono stati decritti e poi narrati dai soggetti coinvolti) non già contro il passaggio esercitato per accedere all'interno della proprietà dell'attrice, ma rispetto allo stazionamento sul terreno della convenuta di soggetti intenti a potare la siepe della alla parte della strada. Pt_1
Ancora una volta va ribadito che il possesso di servitù di passaggio non comporta la possibilità di stazionare o parcheggiare mezzi sul fondo altrui, tali attività corrispondendo al contenuto di altri diritti (più ampi o comunque differenti da quello di passo), i quali non costituiscono l'oggetto della pretesa petitoria di parte ricorrente, limitata alla servitù di passaggio.
Non può essere pertanto concessa tutela possessoria nei confronti delle condotte oppositive manifestate dalla convenuta.
8. In considerazione della soccombenza reciproca (avendo trovato riconoscimento in giudizio il diritto di servitù di passaggio pedonale ma non quello di passaggio carrabile vantato dall'attrice, con rigetto, altresì, della domanda possessoria dalla medesima avanzata) le spese del doppio grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti e quelle di CTU ripartite in misura uguale tra le stesse.
Va dichiarata inammissibile la domanda di ripetizione delle somme versate dall'appellante a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado, siccome formulata solo in comparsa conclusionale, sulla scorta dell'insegnamento della S.C. secondo cui “la richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione, deve essere formulata a pena di decadenza mediante detto atto, essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora
l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione” (Cass. 7144/2021).
P.Q.M.
pagina 15 di 16 La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale riforma sentenza n. 815/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 28/11/2020, dichiara l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale acquisita per usucapione a favore del fondo di proprietà di parte appellante distinto nel NCEU del
Comune di ON AR al foglio 19, particella 140, e a carico dei fondi di proprietà di parte appellata distinti nel catasto terreni del medesimo Comune al foglio 19, particelle 143,
541 e 542;
2. rigetta nel resto l'appello;
3. compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e pone in via definitiva le spese di CTU a carico delle parti per il 50% ciascuna;
4. dichiara inammissibile la domanda di ripetizione delle somme versate dall'appellante a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado.
Firenze, camera di consiglio del 19.7.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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