Articolo 3 della Legge 18 marzo 1968, n. 489
Articolo 2
Versione
17 maggio 1968
Art. 3.
All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge, valutato in annue lire 3.500.000, si fara' fronte, per il semestre 10 luglio-31 dicembre 1966, con corrispondente aliquota del gettito conseguente all'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334 , convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21 , concernente l'importazione di banane fresche, e per l'anno finanziario 1967 mediante riduzione del tondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 17 maggio 1968