Rigetto
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/05/2025, n. 4289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4289 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04289/2025REG.PROV.COLL.
N. 03775/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3775 del 2023, proposto da Società Agricola VI AS e RL s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio eletto presso lo studio A Placidi Srl in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Seconda) n. 991/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il Cons. Dalila Satullo e uditi per le parti l’avvocato Paolo Botasso e l’avvocato dello Stato Massimo Di Benedetto.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la Società agricola VI AS e RL s.s. ha impugnato due intimazioni di pagamento, rispettivamente notificate a PI GI VI ed a AS VI, quali soci solidalmente ed illimitatamente responsabili della società agricola, entrambe relative alla cartella di pagamento notificata il 16 marzo 2015 avente ad oggetto l’annata lattiera 2003/2004.
Parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) intervenuta prescrizione del credito; 2) contrasto tra la normativa interna e quella europea in relazione al meccanismo di riassegnazione delle quote latte sulla base di categorie prioritarie di produttori; 3) difetto di istruttoria in quanto l’accertamento del debito sarebbe avvenuto nonostante sussistesse l’incertezza sull’effettiva produzione nazionale di latte, con conseguente inattendibilità dei parametri utilizzati per la quantificazione delle quote; 4) difetto di motivazione e difetto di istruttoria, per mancata verifica della correttezza degli importi richiesti in relazione al ricalcolo del quantum secondo i parametri indicati dalla Corte di Giustizia ed alla decurtazione delle compensazioni per i contributi Pac; 5) difetto di motivazione della cartella di pagamento, in quanto nella stessa è riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti con riferimento alle singole imputazioni di prelievo, senza indicazione circa le specifiche modalità di calcolo degli stessi, il periodo preso in considerazione per il calcolo e le aliquote applicate per le varie annualità.
Con la sentenza di primo grado il Tribunale ha rigettato la domanda di accertamento della prescrizione, in considerazione, per un verso, dell’applicabilità del termine prescrizionale ordinario decennale e, per altro verso, dell’intervenuto accertamento della mancata maturazione della prescrizione alla data della pubblicazione della sentenza n. 172/2017 dello stesso AR SC, nel quale era stata impugnata anche la precedente cartella notificata in data 16 marzo 2015. Il Tribunale ha quindi accolto parzialmente il quarto motivo di ricorso, ritenendo non sussistente il presupposto per procedere all’esecuzione fino a quando l’amministrazione non avrà emanato una nuova cartella di pagamento a seguito dell’annullamento operato dal AR SC con sentenza n. 172/2017; ha invece rigettato o assorbito i restanti motivi.
La società ha proposto appello avverso la predetta sentenza deducendo due motivi di impugnazione:
1) erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la prescrizione del credito. In particolare, parte appellante evidenzia che: il termine di prescrizione applicabile è quello quadriennale previsto dal reg. CE n. 2988/1995; il termine di prescrizione può essere interrotto solo dalle azioni intraprese dal creditore; in ogni caso, venendo in rilievo la risalente annata 2003/2004 la prescrizione si sarebbe compiuta prima dell’instaurazione del giudizio definito con la sentenza del AR SC n. 172/2017 e prima della notifica della cartella di pagamento del 16 marzo 2015.
2) erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha rigettato il terzo motivo del ricorso introduttivo di primo grado con cui era stato dedotto: “Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere come conseguenza della violazione della legge penale con riferimento agli artt. 479 e 323 c.p. VIzione dell’art. 13 CEDU e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU. Il contrasto con gli esiti dell’istruttoria svolta in sede penale”. In particolare, parte appellante ha ribadito che dal provvedimento del 5 giugno 2019 del GIP del Tribunale di Roma, successivo alla notifica della cartella del 2015, emerge la prova della totale inattendibilità e falsità dei dati del sistema, sulla base dei quali sono stati determinati gli importi dei prelievi, circostanza che ha comportato anche la violazione dell’art. 13 CEDU e dell’art. 1 del protocollo n. 1 addizionale alla CEDU.
Si sono costituite in giudizio sia l’Agea sia l’Agenzia delle entrate, chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza pubblica del 15 maggi0 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il primo motivo di appello è infondato.
2.1. Quanto al termine di prescrizione va rilevato che, come affermato dal giudice di primo grado in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa sezione, il diritto di credito in questione si prescrive in dieci anni, operando la disposizione di cui all’art. 2946 c.c. (v. Cons. di Stato, sez. VI, 26 marzo 2025, n. 2506; Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 385; Id., Sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, non è invece applicabile al caso di specie il termine prescrizionale breve di cui all’art. 3, c. 1, reg. CE n. 2988/95.
La previsione di cui all’art. 3 del regolamento citato prevede, infatti, un termine di prescrizione delle “ azioni giudiziarie ” e non dei crediti e, pertanto, il richiamo a tale disciplina non è conferente nel caso di specie (v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 dicembre 2023, n. 10778, § 12.1).
Inoltre, come recentemente osservato (v. Cons. Stato, sez. VI, 26 marzo 2025, n. 2506), il regolamento detta una disciplina omogena delle attività di controllo e delle misure previste a tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (oggi Unione Europea) e, all’art. 3, disciplina i termini di prescrizione delle azioni giudiziarie conseguenti alle “ irregolarità ”, definite all’art. 1, par. 2, del Regolamento come “ qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita ”. Nel caso dei prelievi supplementari non si è in presenza di una “ irregolarità ”, ai sensi del Reg. CE n. 2988/1995, dal momento che, a decorrere dalla campagna 2003/2004, l’ordinamento comunitario ha previsto una responsabilità diretta degli Stati nei confronti dell'Unione Europea, essendo i medesimi Stati direttamente debitori del prelievo dovuto dalle aziende; in base a quanto previsto dall’allora vigente art. 3 del regolamento CE n. 1788/2003 [abrogato dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 che, all'art. 78, paragrafo 3, ha dettato le nuove regole sul prelievo], nel caso in cui gli Stati non avessero versato al Fondo europeo agricolo di garanzia l'importo dovuto nei termini previsti, le somme sarebbero state trattenute dalla Comunità a mezzo di una decurtazione dagli aiuti destinati alla P.A.C. Pertanto, la tutela del bilancio dell'Unione era assicurata direttamente dagli Stati, mentre era compito delle Autorità statali recuperare il prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale (la distinzione tra i due profili è evidenziata da Corte di Giustizia, sez. IV, 24 gennaio 2018, causa C-433/15, §§ 60 e 61) (v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2025, n. 1316, che, alla luce di questa ricostruzione, esclude la sussistenza di dubbi di compatibilità del diritto interno con il diritto unionale).
È inoltre dirimente considerare che il termine quadriennale previsto dall’art. 3, c. 1, del regolamento in esame costituisce un termine minimo, essendo chiaramente consentito agli Stati membri, ai sensi del c. 3 del medesimo articolo, di mantenere la possibilità di applicare un termine più lungo, che nel caso dello Stato italiano è costituito dal termine generale decennale.
2.2. Per quanto attiene, invece, all’idoneità dei giudizi impugnatori instaurati dal debitore a produrre l’effetto interruttivo permanente di cui all’art. 2945, c. 2, c.c., va rilevato che secondo l’oramai consolidata giurisprudenza di questa sezione, l’atto di costituzione di Agea nei giudizi instaurati dal privato, in quanto espressione della volontà di resistere alla domanda di accertamento negativo del credito azionata da parte del produttore, costituisce atto interruttivo della prescrizione ai sensi art. 2943, c. 2, c.c., con effetti permanenti ex art. 2945, c. 2, c.c. (v. tra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 26 febbraio 2025, n. 3159; v. anche Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 2022, n. 31259).
2.3. Priva di pregio è anche la deduzione secondo cui la prescrizione si sarebbe maturata ben prima della notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 16 marzo 2015.
Al riguardo deve infatti rilevarsi che il giudice di primo grado, con motivazione sul punto non specificamente impugnata, ha evidenziato che la sentenza n. 173/2017 del AR SC (confermata con sentenza del Consiglio di Stato, n. 4633/2022) aveva accertato che la prescrizione non era ancora maturata alla data dell’instaurazione del giudizio con essa definito, nel quale era stata impugnata anche la cartella notificata in data 16 marzo 2015, e che non è maturata successivamente alla predetta data essendo decorsi tra il 2017 (anno in cui è cessato l’effetto interruttivo permanente prodotto dalla pendenza del giudizio) ed il 2021 (notifica della cartella) solamente quattro anni.
3. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa sezione, conforme anche alla giurisprudenza in materia tributaria, l’intimazione di pagamento riferita a debenze precedentemente accertate, è impugnabile unicamente per vizi propri con impossibilità di dedurre censure che avrebbero dovuto essere rivolte all’originario atto di accertamento del credito (v. tra le tante Consiglio di Stato 26 febbraio 2025, n. 1670).
Ciò premesso, il vizio in esame, relativo al difetto di istruttoria, attiene alla quantificazione della pretesa che è già stata oggetto di precedenti atti di accertamento e di procedura di rateizzazione (come risulta dalla sentenza del AR SC n. 172/2017) e pertanto la sua deduzione è inammissibile nel ricorso avverso l’atto di intimazione di pagamento a valle.
Peraltro, diversamente da come vorrebbe far credere parte appellante, il difetto di istruttoria era certamente deducibile anche prima del provvedimento del GIP di Roma del 5 giugno 2019, peraltro mai prodotto dalla parte e comunque inidoneo a provare l’erronea quantificazione del prelievo nei confronti del singolo produttore in mancanza di specifici ulteriori elementi (v. da ultimo Consiglio di Stato, sez. VI, 24 marzo 2025, n. 2441). D’altronde la stessa società appellata, nel giudizio concluso con la più volte citata sentenza del AR SC n. 172/2017, ha contestato la inattendibilità del sistema di quantificazione della produzione di latte in ragione di indagini amministrative e penali già allora in corso.
4. Per le ragioni sopra esposte, l’appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
5. Tenuto conto della natura della controversia, le spese processuali possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO