Sentenza 3 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 03/07/2023, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/07/2023
N. 01604/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01332/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2019, proposto da Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in NO, via Ss Martiri Salernitani n. 31;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in NO, via Piave n. 1;
Sindaco del Comune di Nocera Inferiore – nella qualità di Commissario di Governo, non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a – dell'ordinanza sindacale n. 36 del 22.07.2019, successivamente conosciuta, con la quale il Sindaco di Nocera Inferiore ha ordinato al ricorrente, congiuntamente “alla Giunta Regionale della Campania, nella persona del Dirigente regionale del Settore Lavori Pubblici e del Dirigente provinciale del Genio Civile di NO … di effettuare immediati interventi di pulizia, diserbo e rimozione di rifiuti presenti sulle aste torrentizie attraversanti il territorio comunale”;
b - ove per quanto occorra, della nota prot. n. 38630 del 09.07.2019, avente ad oggetto la relazione del sopralluogo effettuato dal Servizio di Protezione Civile e Pubblica Incolumità e dal Corpo di Polizia Locale presso le aste torrentizie che attraversano il territorio comunale, richiamato nell'ordinanza sub a); non conosciuta;
c - ove e per quanto occorra, delle note sindacali prot. n. 29199 del 24.05.2019, prot. n. 28647 del 22.05.2019, prot. n. 20822
dell'11.04.2019, prot. n. 54661 del 23.10.2018, richiamate nel provvedimento sub. a);
d - di ogni altro provvedimento e/o atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso, collegato e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Nocera Inferiore e di Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 8 giugno 2023 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e tempestivamente depositato nei termini di rito, il ricorrente Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno ha impugnato l’ordinanza del Sindaco del Comune di Nocera Inferiore n. 36 del 22 luglio 2019, con cui gli è stato intimato, ex artt. 50 e 54, co.4 T.U.E.L., oltre che alla Giunta Regionale della Campania, la pulizia, il diserbo e la rimozione di rifiuti presenti sulle aste torrentizie attraversanti il territorio comunale (in particolare dei torrenti Solofrana, VA ed Alveo Comune Nocerino) ed i relativi atti presupposti e conseguenziali, fra cui, segnatamente, la nota prot. n. 38630 del 9 luglio 2022, avente ad oggetto la relazione del sopralluogo effettuato dal Servizio di Protezione Civile e Pubblica Incolumità e dal Corpo di Polizia Locale presso i luoghi suddetti.
2. L’ordinanza contingibile e urgente gravata in tale sede, licenziata dal Comune di Nocera Inferiore, si fonda sul presupposto fattuale di pregressi solleciti già rivolti alla Giunta Regionale della Campania ed al Consorzio di Bonifica Integrale, rispettivamente in qualità di “soggetto obbligato proprietario del demanio idrico regionale” e “organo strumentale per la manutenzione degli alvei”, al fine di sollecitare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei torrentizi suindicati attraversanti il territorio comunale i quali “abbisognano di un radicale intervento di pulizia della vegetazione spontanea, presente sia all’interno dei torrenti che sui muri spondali allo scopo di salvaguardare l’integrità degli stessi spondali e della sezione degli alvei e la salute pubblica, abbattendo il proliferare di insetti e animali dannosi alla stessa” oltreché sulle risultanze del sopralluogo espletato in data 09.07.2019, ad opera del Servizio Protezione Civile e Pubblica Incolumità, congiuntamente al personale del Comando di Polizia Municipale, giusta nota n. 0038630 del 09.07.2019, attestante talune evidenti criticità in diversi tratti del territorio comunale (esemplificativamente, “presenza di vegetazione spontanea; abbondante crescita di vegetazione spontanea, […] attecchita su banchi di sedimento melmoso e sulle murature spondali; presenza di banchi di sedimento melmoso; vegetazione spontanea ricadente nel corso d’acqua attecchita sui muri spondali”) nonché sulla base di numerosi solleciti ed esposti rivolti contro l’Ente comunale da parte di comitati cittadini denuncianti lo stato di profondo degrado ambientale delle aree torrentizie e di inquinamento idrico.
3. Tanto premesso in fatto, il Consorzio ha lamentato l’illegittimità della ordinanza impugnata, articolando avverso la stessa, in cinque motivi di ricorso, le seguenti censure:
1)Violazione di legge (art.2 del D.P.R. n. 8/1972- Artt. 9 e 10 del R.D. n. 23/1904- Art. 10 L. n. 183/1989 in relazione agli art. 50 e 54 del DLGS n. 267/2000) Eccesso di potere (erroneità manifesta- difetto assoluto del presupposto- di istruttoria- arbitrarietà- travisamento- sviamento-illogicità manifesta- irragionevolezza).
Secondo la prospettazione ricorsuale, l’atto impugnato sarebbe, in primo luogo, illegittimo in quanto non sussisterebbe alcun obbligo di manutenzione in capo al Consorzio, atteso che la legittimazione a provvedere a quanto ordinato competerebbe unicamente alla Regione Campania, avuto riguardo alla normativa in materia, che agli artt. 9 e 10 del R.D. n.523/1904, art. 12 L. R.C. n.4/2003, affiderebbe la gestione dei corsi d’acqua- fiumi e torrenti- all’Amministrazione regionale, in quanto opere idrauliche di quarta categoria in cui non si rinverrebbero opere pubbliche infrastrutturali di bonifica, escludendo, pertanto, la gestione del Consorzio.
2) Violazione di legge (art.2 del D.P.R. n. 8/1972- Artt. 9 e 10 del R.D. n. 23/1904- Art. 10 L. n. 183/1989 in relazione agli art. 50 e 54 del DLGS n. 267/2000) Eccesso di potere (erroneità manifesta- difetto assoluto del presupposto- di istruttoria- arbitrarietà- travisamento- sviamento-illogicità manifesta- irragionevolezza).
Il ricorrente ha, altresì, lamentato la illegittimità del provvedimento gravato sul rilievo per cui i torrenti richiamati nell’ordinanza impugnata, con particolare riferimento al Solofrana, sarebbero opere idrauliche di quarta e quinta categoria, la cui gestione sarebbe affidata ex lege alla Regione Campania e che, non presentando alcuna opera artificiale di bonifica idraulica, non rientrerebbero tra quelli di competenza del Consorzio di bonifica ricorrente.
Da ciò discenderebbe la propria totale assenza di legittimazione passiva a dare esecuzione alle attività oggetto di ordinanza.
3). Violazione di legge (art.2 del D.P.R. n. 8/1972- Artt. 9 e 10 del R.D. n. 23/1904- Art. 10 L. n. 183/1989 in relazione agli art. 50 e 54 del DLGS n. 267/2000). Eccesso di potere (erroneità manifesta- difetto assoluto del presupposto- di istruttoria- arbitrarietà- travisamento- sviamento-illogicità manifesta- irragionevolezza).
Col motivo di ricorso in esame, il ricorrente ha rilevato che la competenza in materia di gestione e manutenzione segue il seguente criterio: - corso d’acqua naturale: competenza della Regione; - opera di bonifica artificiale: competenza del Consorzio.
Nella specie, attesa la mancanza di opere di bonifica (trattasi di corsi torrentizi in centro urbano), l’esecuzione dei lavori ordinati rientra, al più, nell’ambito della competenza esclusiva della Regione Campania; in ogni caso, non di certo in quella del Consorzio.
4). Violazione di legge (Art. 50 e 54 del DLGS n. 267/2000) Eccesso di potere (erroneità manifesta- difetto assoluto del presupposto- di istruttoria- arbitrarietà- travisamento- sviamento-illogicità manifesta- irragionevolezza).
Il ricorrente ha lamentato, ancora, l’insussistenza dei presupposti per il ricorso ai poteri contingibili ed urgenti di cui agli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n.267/2000, atteso che, nella specie, non sussisterebbe alcuna minaccia all’incolumità pubblica e/o alla sicurezza urbana tale da giustificare l’adozione di un provvedimento del tipo; tantomeno alcuna circostanza sopravvenuta, urgente e/o di pericolo tale da richiedere il ricorso al potere eccezionale suddetto.
Ciò, sia alla luce della natura di manutenzione ordinaria degli interventi richiesti, sia visti i plurimi solleciti del Comune che sarebbero stati reiterati periodicamente per circa un anno, venendo meno qualsiasi eccezionalità. Inoltre, nella specie, non vi sarebbe alcuna situazione concreta e specifica suscettibile di compromettere, sia pure ipoteticamente, l’incolumità e la sicurezza urbana.
A dire di parte ricorrente, dunque, il Comune, rilevata la necessità di interventi di manutenzione ordinaria cittadina, avrebbe impropriamente fatto ricorso ai propri poteri eccezionali al fine di ordinare ad altri Enti tale incombenza.
Al contrario, il ricorso a tale provvedimento extra ordinem contingibile ed urgente, in quanto derogatorio rispetto alla tipicità degli atti amministrativi, sarebbe consentito solo nei casi in cui l’ordinamento non preveda strumenti di ordinaria amministrazione.
5). Violazione di legge (art.7 L. n. 241/1990 in relazione agli art. 50 e 54 del DLGS n. 267/2000) Eccesso di potere (erroneità manifesta- difetto assoluto del presupposto- di istruttoria- arbitrarietà- travisamento- sviamento-illogicità manifesta- irragionevolezza).
Infine, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. 241/1990, completa di tutte le indicazioni di cui all’art. 8 della L. n. 241/1990.
Risulterebbe, cioè, pretermessa una fase indefettibile del giusto procedimento, con violazione del diritto al contraddittorio con osservazioni e memorie che la P.A. era tenuta ad esaminare e di cui avrebbe dovuto necessariamente tener conto prima dell’adozione dell’atto finale.
4. Si è costituito il giudizio il Comune di Nocera Inferiore, instando per il rigetto del ricorso, siccome infondato, in fatto e in diritto.
5. Si è, altresì, costituita la controinteressata Regione Campania, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, quale parte destinataria del provvedimento impugnato, parimenti censurandolo.
6.All’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 8 giugno 2023, celebrata da remoto, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Con i primi tre motivo di ricorso, il Consorzio ha lamentato di essere soggetto estraneo a qualsiasi responsabilità in materia di interventi sulle aste torrentizie, siccome di esclusiva competenza della Regione Campania sia l'esecuzione di tali interventi, sia l'attività di prevenzione e sgombero rifiuti abbandonati sul letto dei fiumi nel perimetro consortile.
Gli assunti ricorsuali non si rivelano meritevoli di condivisione.
Invero, come già rilevato da questo Tribunale (ordinanza n. 528 del 21.11.2019), la duplice connotazione di corsi d’acqua e di infrastrutture di bonifica rivestita dal Solofrana, dal VA e dall’Alveo Comune Nocerino (cfr., in tal senso, Trib. reg. acque Napoli, n. 1301/2018; n. 3109/2019; n. 5280/2019) legittima il contestuale coinvolgimento della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno nell’esecuzione degli interventi prescritti, l’imputazione dei cui costi rimane naturalmente riservata agli accertamenti dell’appropriata sede di merito”. Correttamente, pertanto, il Sindaco di Nocera Inferiore ha evocato le competenze e la responsabilità della Regione Campania, oltre che del Consorzio di Bonifica, per i mancati interventi sui canali di tutti e tre i corsi d’acqua, intimandole di provvedere ad eseguire gli interventi. Quanto alla posizione del Consorzio di Bonifica Sarno, è evidente la sua competenza, concorrente con quella della Regione, laddove i corsi d'acqua Solofrana e VA rivestono la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica, venendo a costituire, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio del Consorzio, quale l’Alveo Comunale Nocerino, una piattaforma di opere pubbliche con funzione scolante irrigua, della cui manutenzione è appunto responsabile anche il Consorzio in ragione della necessità di valorizzare il momento funzionale dell'opera e non quello genetico (cfr. T.S.A.P., sent. n. 353/16, nonché, proprio con riferimento all'alveo qui in esame, T.R.A.P. Napoli, sent. n. 5280/2019; n. 11/2012).
Come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, “la mancata esecuzione delle opere di manutenzione ordinarie e straordinarie che, oltre a impedire il regolare deflusso delle acque, pregiudica sensibilmente la salvaguardia ambientale con pregiudizio per la salute pubblica, costituisce violazione degli obblighi ex lege riconducibili alle competenze di entrambi enti gestori, di programmazione e controllo e operative, traducendosi, in definitiva in comportamenti quanto meno negligenti e, perciò solo, colposi. Più precisamente, l'inerzia dimostrata si risolve “nel non essersi adoperati con misure efficaci per evitare il ripetersi di episodi analoghi, già in precedenza accertati e contestati” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 17 aprile 2015 n. 941; Tar Napoli, sez. V, 01.02.2016 n. 603).
Peraltro, alla luce delle contestazioni formulate dal ricorrente, non è inutile rilevare, quanto al profilo relativo alla presenza di rifiuti nell'alveo del torrente come esuli dalle competenze istituzionali dei Comuni la rimozione dei rifiuti ai di fuori dei territorio urbano o dai luoghi di raccolta e va escluso che il Comune, a fronte della denunciata presenza di rifiuti nell'alveo di un fiume, sia tenuto a dotarsi dei mezzi tecnici per provvedere alla rimozione dei rifiuti che ostruiscono il flusso delle acque.
Sul punto, giova richiamare, tra le altre, la sentenza T.R.A.P. n. 5280/2019 pubbl. il 04.11.2019, secondo cui “ Non può dunque in alcun modo condividersi la prospettazione della Regione sul punto, il che rende superflua ogni indagine in ordine all’assolvimento all’onere di dimostrare vuoi il nesso di causalità diretta tra la presenza dei rifiuti e le esondazioni per cui è causa vuoi l'effettiva provenienza dei rifiuti dal territorio del Comune chiamato in giudizio ... Risulta, infine, priva di pregio la prospettazione della Regione con riguardo all’imputabilità al Comune dell'omessa manutenzione degli argini del fiume, in quanto tali argini non possono considerarsi appartenenti alle opere idrauliche della quinta categoria (ossia le opere destinate a proteggere le zone abitate contro le corrosioni provocate dai corsi d'acqua e contro le frane), appartenendo invece alle opere di seconda, terza e quarta categoria per le quali sono responsabili le Regioni ed i Consorzi (v. TSAP n. 70/2011 e 102/2002).”
Non ritiene il Collegio che il citato d.lgs. n. 152 del 2006, prevedendo un ordinario potere d'intervento attribuito all'Autorità amministrativa in caso di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e rappresentando, quindi, una specifica norma di settore, escluda a priori la possibilità per l'ente di far uso, per garantire la rimozione dei rifiuti, del potere extra ordinem, proprio delle ordinanze contingibili ed urgenti (in tal senso, invece, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 4 novembre 2014, n. 2637).
Invero, diversa è la funzione dei due atti, il primo, sanzionatorio, con accertamento in contraddittorio della responsabilità a titolo di dolo o colpa, il secondo, meramente ripristinatorio, in via d’urgenza.
La stessa giurisprudenza amministrativa ha già affermato che “ai fini dell'emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco ex art. 54, T.U.E.L., volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, stante l'indispensabile celerità che caratterizza l'intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato. L'ordinanza de qua, infatti, non ha carattere sanzionatorio, non dipendendo dall'individuazione di una responsabilità del proprietario, ma solo ripristinatorio, per essere diretta solamente alla rimozione dello stato di pericolo e a prevenire danni alla salute pubblica. Pertanto, legittimamente l'ordinanza viene indirizzata al proprietario dell'area, e cioè a chi si trova con questa in rapporto tale da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché detta situazione non possa essergli imputata” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 14 ottobre 2013, n. 4603).
In particolare, “le ordinanze contingibili e urgenti di competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo sono strumenti apprestati dall'ordinamento per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale, per le quali sia impossibile o inefficace l'impiego dei rimedi ordinari, e si presentano quindi quali mezzi di carattere residuale, espressione di norme di chiusura del sistema, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'atipicità, dalla valenza derogatoria rispetto agli strumenti ordinari, dal presupposto della concreta minaccia all'interesse pubblico tutelato dalla norma e dall'eccezionalità e gravità del pericolo, dall'attitudine a produrre effetti anche non provvisori se la specifica condizione di imminente ed effettivo rischio da contrastare lo richieda, dalla necessaria sommarietà degli accertamenti che ne precedono l'emissione pur nel rispetto dell'esigenza che l'istruttoria si fondi su elementi concreti ed attendibili e non su mere presunzioni, dalla connaturata semplificazione procedimentale dell'iter, e, infine, da un onere motivazionale circoscritto agli aspetti essenziali della decisione” (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 18 dicembre 2014 n. 1240; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 21 maggio 2014, n. 745).
Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente ha contestato la mancanza dei presupposti per l'esercizio dello speciale potere previsto dall'art. 54 TUEL, adducendosi la mancata individuazione di situazioni di pericolo atte a giustificarne l'emanazione.
La doglianza non si rivela meritevole di condivisione.
È noto che in forza delle previsioni di cui all’art. 54, comma 4, D.lgs. n. 267/2000, il sindaco “quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.
Nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, le ordinanze extra ordinem possono essere adottate al fine di fronteggiare tempestivamente situazioni eccezionali ed imprevedibili di pericolo reale ed effettivo che minacciano un danno grave ed imminente per la collettività, altrimenti non adeguatamente affrontabili mediante il ricorso ai poteri tipici e agli strumenti ordinari contemplati dall’ordinamento, sovente inadeguati in ragione dei tempi e delle modalità implicati dall’ordinario iter procedimentale.
Da quanto precede, innanzitutto, può convenirsi che “il potere di ordinanza costituisce lo strumento, o la "valvola di sicurezza", attribuito dal legislatore a talune autorità amministrative, per gestire situazioni di pericolo non fronteggiabili, altrimenti, con i poteri tipici e nominati di cui dispone l'amministrazione e secondo l'ordine delle competenze e delle modalità procedimentali positivamente stabilite”, coerentemente “definito "derogatorio", proprio per il peculiare tratto distintivo di "esorbitare" dalle regole che scandiscono l'attività amministrativa (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1375; sez. IV, 11 gennaio 2021, n. 344; sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474; sez. V, 4 febbraio 2015, n. 533).
L’attivazione legittima di tale potere d’ordinanza soggiace, come noto, alla sussistenza dei presupposti normativi di contingibilità ed urgenza, individuati concordemente in giurisprudenza, rispettivamente, nella sussistenza “di un fatto imprevedibile, eccezionale o straordinario che mette in pericolo la sicurezza e l'incolumità pubblica, rispetto al quale i mezzi giuridici ordinari appaiono inidonei ad eliminarlo (cd. contingibilità)” e nella sussistenza “di un pericolo incombente da fronteggiare nell'immediatezza (cd. urgenza)” (T.A.R Campania, sez. V, 13.09.2022 n. 5694).
Sicché in presenza di situazioni straordinarie di pericolo attuale ed effettivo, delineanti in concreto il rischio di una minaccia di un danno grave ed imminente alla pubblica incolumità e sicurezza e ove risulti necessario adottare una misura cautelativa e d’intervento in tempi particolarmente brevi, il potere d’ordinanza si rivela assistito dai presupposti normativi richiesti a norma dell’art. 54, comma 4, del T.U.E.L, come nella fattispecie all’esame.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che “affinché il Sindaco possa legittimamente ricorrere a tale strumento, sia comunque indispensabile “la sussistenza, l'attualità e la gravità del pericolo, cioè il rischio concreto di un danno grave e imminente” (in termini, ex multis, Sezioni Unite, n. 490/2002, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 868/2010 e n. 5361/2012) (TAR NO, sez. I, 21.01.2022 n. 181).
Peraltro, costituisce ius receptum il principio in base al quale “ai fini dell'esercizio legittimo del potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000, quello che rileva è l'attualità della situazione di pericolo al momento dell'adozione del provvedimento sindacale e l'idoneità del provvedimento a porvi rimedio, mentre è irrilevante che la fonte del pericolo risalga nel tempo (cfr. TAR Piemonte, sez. I, 8 aprile 2011, n. 376; TAR Puglia - Lecce, I, n. 2085/2011; TAR Veneto, sez. Il, 18 marzo 2013, n. 406; in senso analogo, C. d. S., V, n. 7411/2010). Ne discende che, in relazione alle contingenze del singolo caso concreto, ciò che condiziona il legittimo esercizio del potere d’ordinanza sindacale, è soltanto l’attualità e l’imminenza di una condizione di pericolo cui porre rimedio in tempi celeri, all’opposto, non assumendo rilevanza alcuna valutazioni inerenti alla circostanza che “la situazione di emergenza fosse sorta in epoca antecedente” ovvero che “la situazione di incuria si fosse protratta da tempo” (T.A.R Campania, sez. V, 13.09.2022 n. 5694).
Al riguardo, può prendersi atto dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario incline a ritenere che “l'ordinanza ex articolo 54 del T.U.E.L. può essere legittimamente emanata «anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo ed in relazione alle quali non si era intervenuti in precedenza, essendo a tale riguardo sufficiente la permanenza al momento dell'emanazione dell'atto della situazione di pericolo» (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 3077 del 2012; in termini, T.A.R. Campania - Napoli, sezione V, sentenza n. 4062 del 2022). A fortiori, va altresì segnalato un orientamento assai più rigoroso rispetto al profilo della risalenza nel tempo, rectius notorietà della situazione e fonte di pericolo, stando al quale “la circostanza che la situazione di pericolo perduri da tempo non rende illegittimo l'esercizio di tale potere, in quanto il trascorrere del tempo non priva l'autorità preposta del potere-dovere di intervenire al fine di prevenire il danno alla incolumità pubblica” diversamente, potendo determinare il decorso del tempo un aggravamento della situazione oggettiva di pericolo” (T.A.R Campania, sez. V, 13.09.2022 n. 5694). Quanto osservato consente, in definitiva, di ritenere che la conoscenza della situazione di pericolo, per l’insorgenza della fonte del pericolo in epoca antecedente ovvero la protrazione nel tempo dello stato di incuria, non sono tali da precludere “di per sé la possibilità di emanare ordinanze “contingibili e urgenti”: è sufficiente in tal senso richiamare le sentenze del Consiglio di Stato, sez. V, 9 settembre 2022, nn. 7884 e 7885, nella quali il perdurare della situazione di pericolo da diverso tempo, lungi dall’escludere la possibilità di adottare provvedimenti urgenti, è stato, al contrario, ritenuto sintomatico della gravità della situazione” (Consiglio di Sato, sez. V, 02.05.2023 n. 4452).
Dalle suesposte argomentazioni non può, dunque, che derivare la totale irrilevanza della censura dedotta, tendente a lamentare in specie la carenza dei requisiti normativi al potere d’ordinanza extra ordinem anche per la notorietà dello stato di degrado ambientale e per l’origine in epoca risalente del fenomeno di inquinamento idrico delle risorse torrenziali comunali di cui ai fatti di causa.
Al riguardo, non v’è ragione per discostarsi dagli indirizzi giurisprudenziali ravvisanti la legittimità del potere d’ordinanza ex art. 54, D.lgs. n. 267/2000 ove esso abbia trovato espressione nell’adozione di una misura adeguata a fronteggiare una situazione attuale di pericolo, a nulla rilevando il preciso momento temporale in cui la fonte del pericolo ha avuto origine ovvero lo stato di incuria protrattosi nel tempo. Del resto, è principio di diritto quello per cui “la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio "tempus regit actum", con conseguente irrilevanza di eventuali sopravvenienze normative o fattuali che determinino l'abrogazione della disciplina che aveva legittimato l'adozione del provvedimento stesso ovvero del quadro fattuale ab origine considerato dall'amministrazione" (T.A.R. Toscana, sez. II, 10 marzo 2011, n. 453; Consiglio di Stato, sez. V, 15/07/2021, n. 5353; Cons. Stato, sez. VI, 3 settembre 2009, n. 5195). (T.A.R. Campania, sez. V, 13.09.2022, n. 5694).
Destituito d’ogni ragionevole fondamento si rivela, quindi, il motivo di doglianza, essendo evidente, ad avviso di questo Collegio, la sussistenza, nella fattispecie de qua, dei presupposti per la legittima adozione dell’ordinanza extra ordinem, emanata a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, esposte ad evidente ed effettivo pericolo derivante dallo stato di degrado ambientale in cui versano all’attualità le aste torrentizie dei corsi d’acqua del Solofrana, VA e Alveo Nocerino attraversanti il territorio comunale di Nocera Inferiore, necessitanti di immediati interventi manutentivi, di polizia idraulica, diserbo e dragaggio degli alvei torrenziali.
Pertanto, non pare potersi dubitare sulla sussistenza della contingibilità, quale fatto eccezionale o straordinario che mette in pericolo la sicurezza e l'incolumità pubblica e dell’urgenza, quale materiale impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno a breve distanza di tempo.
Invero, come annotato nella gravata ordinanza sindacale n. 36 del 22 luglio 2019, “la mancata manutenzione degli alvei” dei torrenti Solofrana e VA, nonché dell’Alveo Comune Nocerino, “e la presenza sempre più numerosa di detriti e vegetazione spontanea al loro interno, con la creazione in diversi tratti di vere e proprie isole di terra e arbusti», riducono «notevolmente la sezione idraulica degli stessi e costituiscono, in previsione di brevi ma abbondanti piogge estive ed autunnali, reale e imminente pericolo per la pubblica incolumità per la possibile tracimazione delle acque con conseguenti allagamenti e danni alle colture, cose, animali ed abitazioni delle aree circostanti”.
Siffatta circostanza, unitamente ai rilievi innanzi espositi, non può che condurre al rigetto della doglianza all’esame.
Infine, quanto all’ultimo motivo di ricorso, è appena il caso di rilevare che l’ordinanza contingibile e urgente può essere emessa anche senza la comunicazione d’avvio del procedimento, ove questo adempimento sia incompatibile con l’urgenza di provvedere e ciò anche quando la situazione di pericolo sia nota da tempo.
Le garanzie di cui all’art. 7 legge n. 241/1990 risultano incompatibili con l’urgenza di provvedere che caratterizza le situazioni in cui l’Amministrazione faccia ricorso a poteri contingibili e urgenti.
Invero, l'ordinanza contingibile e urgente, come detto, è emanata sul presupposto dell'urgenza, è finalisticamente orientata a cautelare l'incolumità e la salute pubblica e ha carattere ripristinatorio.
Alla luce del chiaro tenore letterale di cui all'art. 7, comma 1, legge n. 241/1990, la comunicazione di avvio è effettuata, tra gli altri presupposti, solo "Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento (...)".
Del resto, a proposito delle ordinanze contingibili e urgenti peraltro, nella considerazione che l'urgenza risulti intrinsecamente connessa alla natura dell'atto, se adottato in presenza effettiva dei relativi presupposti, la giurisprudenza afferma che non sussiste l'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento (cfr. già Cons. Stato, V, 14 aprile 1997 n. 354 e id., 29 settembre 2000, n. 4906) e del preventivo contraddittorio con l'interessato, a pena di svuotamento di effettività e particolare rapidità cui la legge preordina l'istituto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 novembre 2017, n. 5239; Cons. Stato, V, 27 ottobre 2014, n. 5308 e precedenti ivi richiamati).
Nel caso di specie, quindi, proprio la predicata la natura contingibile e urgente dell'ordinanza osta all'applicazione della previsione, avendo dovuto il Comune di Nocera Inferiore intervenire con solerzia e tempestività a seguito di segnalazioni da parte di alcuni concittadini e di un sopralluogo della polizia municipale nel mese di luglio del 2017, che ha attestato, nel luglio del 2017, la precarietà in cui versavano i muri spondali, con rischio grave di esondazioni, e il proliferare di insetti, animali e liquami, dannosi per la salute pubblica (ex multis, sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2021, n. 1192).
In ogni caso, sul piano contenutistico, si tratta di un atto dovuto nei confronti del soggetto che si trova nella condizione oggettiva di avere la disponibilità del bene, sicché ai sensi dell'art. 21-octies della medesima legge n. 241/1990, l'atto non sarebbe comunque annullabile, essendo stato dimostrato che lo stesso non avrebbe potuto assumere un contenuto diverso da quello in concreto adottato, alla luce dei menzionati riscontri tecnici compiuti dalla polizia locale.
Sulle esposte considerazioni, il ricorso merita, in definitiva, di essere respinto.
La natura pubblica dei soggetti coinvolti giustifica la regolazione del carico delle spese e competenze di lite nei sensi della integrale compensazione tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Referendario
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO