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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5259 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3669/2020 RG, vertente
TRA
con sede in Parte_1 Pt_1
alla Via Olivieri, C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
cessionaria ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 385/93 del ramo di azienda comprendente le attività e passività della Controparte_1
in liquidazione, con sede in Montemiletto (AV) alla via Roma 14/16, C.F.
[...]
e P. IVA , in forza dell'atto di cessione per notar di , P.IVA_2 Per_1 Persona_2
rep. N. 46615 e raccolta n. 16733, registrato in il 4/2/2016, pubblicato Persona_2
per estratto sulla G.U. n. 29 dell'8/3/2016, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Castelluccio, C.F. , presso il cui studio in Avellino al Corso CodiceFiscale_1
Europa 72 elettivamente domicilia, giusta procura su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
Appellante principale-Appellata incidentale
E
già Controparte_2 Controparte_3
, iscritta nel registro delle imprese di Avellino n. C.F. , con sede in
[...] P.IVA_3 EL LA (Av) alla via Nazionale n. 5, in persona del legale rappresentante p.t.,
, C.F. e , CP_4 CodiceFiscale_2 Controparte_3
C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Angelo Barrasso, CodiceFiscale_3
C.F. , e , C.F. , in virtù C.F._4 CP_5 C.F._5
delle rispettive procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta in appello con appello incidentale;
Appellati principali-Appellanti incidentali
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 20.02.2017, la società (già Controparte_2
conveniva in giudizio, dinanzi al Controparte_3
Tribunale di Benevento, la in Parte_1
qualità di cessionaria delle attività e passività della Controparte_6
(già
[...] Controparte_7
) al fine di ottenere, da un lato, l'accertamento e la declaratoria
[...]
dell'illegittima applicazione di tassi usurari, condizioni non pattuite e spese non contrattualizzate, c.m.s. ed interessi scorrettamente capitalizzati con riferimento agli indicati conti correnti con condanna al pagamento di somme indebitamente percepite, dall'altro, l'accertamento e la declaratoria dell'illegittima applicazione di tassi usurari con riferimento ai contratti di mutuo sottoscritti nelle date del 16.09.1998, 21.04.2004,
19.11.2007 e 01.10.10 e 6.12.2015 con conseguente condanna alla restituzione degli importi non dovuti;
per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento di € Pt_1
70.000,00 per danni derivanti da somme indebitamente percepite;
con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori antistatari.
Con comparsa di costituzione in giudizio depositata in data 22.05.2017, si costituiva la la quale deduceva il difetto di Parte_1
legittimazione attiva e contestava nel merito la fondatezza delle avverse domande, eccependo la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito. Nel corso del giudizio spiegavano atto di intervento adesivo e CP_4 CP_3
, in qualità di soci della società
[...] Controparte_8
Il Giudice adito, con l'ordinanza del 20/2/2018, in relazione all'eccezione di carenza di legittimazione attiva avente ad oggetto i rapporti evocati in citazione e non trasferiti con l'atto di scissione alla società convenuta, limitava l'indagine peritale esclusivamente al rapporto di conto corrente n. 110452 ed al mutuo n. 303488.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio e precisate le conclusioni, il giudizio veniva riservato per la decisione, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
2. La sentenza di primo grado
Con la sentenza n. 1170/2020, pubblicata in data 09.09.2020, il Tribunale di
Benevento, definitivamente pronunciando, così provvedeva: “1) Si accerta e dichiara
l'illegittima applicazione delle condizioni contrattuali e della capitalizzazione degli interessi in relazione al conto corrente n. 110452 e l'illegittima applicazione di interessi extrasoglia nel contratto di mutuo n. 303488/72; 2) Per l'effetto, si condanna la al pagamento dell'importo di € 56.437,14 Parte_1
in favore della per i titoli dedotti;
3) Si rigettano tutte le altre Controparte_2
domande della e degli intervenuti e Controparte_2 CP_4 CP_3
; 4) Si compensano integralmente le spese di lite tra tutte le parti in lite. Si
[...]
condanna definitivamente tutte le parti in solido al pagamento delle spese di CTU”.
3. Il giudizio di secondo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.10.2020 la
[...]
proponeva appello avverso la suddetta sentenza, Parte_1
chiamando in giudizio la nonché e Controparte_2 CP_4 CP_3
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni : “in via immediata, si chiede
[...]
la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, limitatamente alla somma di euro 30.091,72; nel merito, si sollecita l'accoglimento dell'appello così come proposto dalla per tutte le Parte_1
causali e motivazioni dedotte in sede di gravame, nonché per quanto già eccepito e dedotto nel giudizio di primo grado;
per l'effetto, si chiede la riforma e revoca della sentenza impugnata, con conseguente rigetto della domanda attorea originaria;
infine, si invoca la condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite, ivi compresi compensi professionali, IVA, contributo unificato, e spese forfettarie ex art. 15 L.P., relative ad entrambi i gradi del giudizio”.
Con un unico motivo di gravame, rubricato “erronea interpretazione ed applicazione degli artt 1815 C.C.., 115 cpc, 116 cpc”, la censurava la sentenza nella parte in Pt_1
cui il Tribunale di Benevento, escludendo la debenza degli interessi poiché usurari, così conclude: “Con riferimento al mutuo n. 303488/72, invece, il CTU ha chiaramente rilevato il superamento dei tassi di interesse pattuiti relativo al periodo di riferimento
(IV trimestre 2010). Alla luce di ciò, ha ricostruito il totale degli interessi corrisposti che, ai sensi dell'art. 1815 c.c., devono essere restituiti in ragione della normativa in materia di usura: pertanto, ha correttamente calcolato l'importo di € 30.091,72: questo Giudicante, infatti, verificati i calcoli effettuati dal CTU, ritiene di dover applicare alla fattispecie de quo il disposto del secondo comma dell'art. 1815 c.c. che prevede il fatto che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
L'appellante deduceva che il primo giudice sarebbe incorso in un evidente errore di inquadramento del rapporto di mutuo n. 303488/72 nella giusta categoria di riferimento ai fini del calcolo della soglia di rilievo usurario. Sosteneva che il finanziamento per cui è causa sarebbe un mutuo chirografario e non ipotecario e, quindi, gli interessi convenuti sarebbero legittimi. Precisava che il giudice di prime cure avrebbe prestato adesione acritica alle valutazioni del ctu nel qualificare erroneamente il mutuo intercorso tra le parti quale mutuo ipotecario con conseguente riconoscimento dell'usurarietà del tasso d'interesse pattuito ab origine (7,50%) rispetto al IV trimestre
2010 ove il tasso soglia antiusura ammonta al 6,77%. Contrariamente, la CP_9
sosteneva il diverso inquadramento del finanziamento nella categoria degli “altri finanziamenti alle famiglie ed alle imprese”, per la quale era indicato nel decreto ministeriale il tasso medio del 12,33%, con conseguente non usurarietà del tasso di interesse indicato in contratto.
Si costituiva in giudizio la società e Controparte_2 CP_4 CP_3
, rilevando l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., co. 1,
[...]
n. 1 e 2. e l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 348 bis c.p.c..
In ogni caso, deducevano l'infondatezza nel merito dell'appello ed asserivano che, come “legittimamente rilevato dallo stesso Ctu nell'elaborato peritale, ossia che il mutuo oggetto di indagine andava considerato, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura, quale contratto di mutuo “con garanzia ipotecaria” e che, quindi, il raffronto dei tassi doveva essere effettuato con la specifica categoria dei mutui (e non, come suggerito da controparte, dei cd “altri finanziamenti”), la aveva diritto ad ottenere la restituzione della somma Controparte_2
indebitamente versata di €.30.091,7. Inoltre, veniva spiegato appello incidentale con la proposizione delle seguenti conclusioni: “1. in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello promosso dalla ai Parte_1
sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., co. 1; 2. nel merito, in via principale: reietta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa che globalmente si impugnano, rigettare l'avverso atto di gravame, nonché l'istanza di sospensione parziale della sentenza n. 1170/2020, emessa dal Tribunale di Benevento in data 09.09.2020, relativamente alla somma di €.30.091,72; 3. sempre nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale: a) riformare la sentenza n. 1170/2020, emessa dal Tribunale di Benevento in data 09.09.2020, condannando la alla restituzione della Pt_1
ulteriore somma di €.16.080,43, indebitamente eliminata dal Giudice di prime cure, ovvero in quella che risulterà nel supplemento di indagine istruttoria che l'adita On.le
Corte riterrà, eventualmente, di dover effettuare;
b) riformare la sentenza n.
1170/2020, emessa dal Tribunale di Benevento in data 09.09.2020, condannando la al pagamento delle spese processuali del 1° Parte_1
grado di giudizio ed all'integrale pagamento delle spese di C.t.u., tenendo indenne la scrivente società dai relativi oneri economici, nonché condannandola al pagamento degli interessi legali e/o moratori a far data dalla domanda fino al soddisfo sulla complessiva somma di €.56.437,14=, come accertata nella pronuncia di 1° grado in favore della società 4. condannare in ogni caso la Controparte_2 [...]
per averle causate, alla rifusione delle spese ed Parte_1
onorari di avvocato del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Nel dettaglio, il primo motivo di appello incidentale riguardava l'erronea valutazione da parte del primo Giudice della prescrizione del diritto di ripetizione con riferimento al c/c n. 100452, non essendo stato assolto dalla l'onere probatorio sulla stessa Pt_1
incombente e, in ogni caso, essendo stata condotta l'indagine sulle rimesse solutorie prescritte sul saldo del conto corrente “viziato” e non su quello debitamente ricalcolato a seguito dell'eliminazione di tutte le poste indebitamente applicate dall'istituto di credito. Il risultato delle rettifiche consentirebbe di verificare, accanto all'andamento del conto così come è storicamente avvenuto, anche il medesimo andamento come avrebbe dovuto avvenire secondo diritto. Inoltre, parte appellante evidenziava la necessarietà dell'indagine in ordine alla presenza di un affidamento o linea di credito, elemento indispensabile per distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, aggiungendo che il diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca si sarebbe prescritto in dieci anni, decorrenti dalla chiusura del conto corrente, dal momento che tutte le rimesse avrebbero avuto natura ripristinatoria in presenza di un conto affidato oltre il limite di lire 40.000.000 prima ed euro 30.000,00 dopo.
Ribadiva che, pur in presenza delle lettere di affidamento per gli indicati importi inferiori, il conto de quo sarebbe stato completamente affidato senza alcun limite, dovendosi quindi considerare meramente ripristinatorie tutte le rimesse effettuate.
Deduceva che l'eccezione di prescrizione avrebbe potuto ritenersi validamente sollevata dalla banca laddove l'istituto di credito avesse : 1) Prodotto in giudizio nei termini di legge il contratto di affidamento che indichi il limite dell'affidamento oltre il quale l'operazione è considerata extrafido;
2) Ricostruito il rapporto di conto corrente al fine di depurarlo dalle varie voci di illegittimità che insistono su di esso (applicazione dell'anatocismo trimestrale, cms, valute illegittime, girocontazione delle competenze illegittime, ecc) al fine di ottenere il saldo del conto corrente giornaliero reale ovvero depurato e non già quello riportato dalla banca in quanto inquinato e impuro;
3)
Elencato in dettaglio le singole rimesse che superino detto limite (Cass. Civ. n.
4518/2014); 4) Prodotto gli e/c comprovanti detto supero ed il tempo in cui si è verificato, ovvero oltre 10 anni prima della domanda giudiziale o della preventiva richiesta stragiudiziale di restituzione delle somme indebitamente percepite. Nel caso di specie, sosteneva che, in mancanza di tali adempimenti, l'eccezione di prescrizione della andrebbe necessariamente considerata generica e incompleta con Pt_1
conseguente necessità di riformare il capo della sentenza impugnata che ha riconosciuto la prescrizione delle rimesse cd. solutorie, per complessivi €.16.080,43.
Con un secondo motivo di appello incidentale, rubricato “Erronea compensazione delle spese di lite - violazione dell'art. 92 c.p.c.”, gli appellanti deducevano che la regolamentazione delle spese di primo grado andrebbe operata sulla base dell'art. 91,
1° co., c.p.c. non ricorrendo motivi per la loro compensazione alla luce delle statuizioni finali che hanno riconosciuto alla società la somma di Controparte_2
€.56.437,14. Inoltre, l'appellante chiedeva il riconoscimento degli interessi sulla predetta somma dalla domanda al soddisfo.
Precisate le conclusioni all'udienza del 05.06.2025, la causa veniva riservata a sentenza con concessione dei termini di legge ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. I motivi della decisione
In via preliminare, va osservato che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli
342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello “(Cass. 03/03/2022, n.7081; 03/11/2020, n.24262).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nel caso concreto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale è infondata dal momento che la ha indicato, in modo chiaro e ben intellegibile, le parti della Pt_1
sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rigettare le domande proposte in primo grado dalla controparte in ordine alla pretesa usurarietà del mutuo per cui è causa e alla ripetizione dell'indebito relativo agli interessi usurari.
Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ. n. 10422 del
15/4/2019). Nel merito, l'appello principale è fondato e merita accoglimento alla luce delle motivazioni innanzi illustrate.
Il contratto di mutuo n. 003/303488/72 attiene ad in finanziamento di € 110.000,00, sottoscritto in data 1/10/2010 tra la e la società da CP_10 Controparte_8
estinguersi mediante il pagamento di n. 120 rate mensili costanti di € 1.306,04, comprensive di capitale ed interessi, a far data dall'1/11/2010 all'1/10/2020. Il tasso di interesse risulta convenuto nella misura del 7,50%, il tasso di mora in un punto in più rispetto al tasso corrispettivo e il TAEG indicato al 7,93900%, come si evince dal contratto in atti, completo del piano di ammortamento e del documento di sintesi. Detto finanziamento veniva estinto anticipatamente in data 1/2/2015.
Contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure con censurabile pedissequa adesione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il mutuo in oggetto non è da qualificare quale mutuo fondiario ma rientra nella categoria “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese oltre 5000,00” ai fini dell'usura.
Invero, le parti alla pagina 4 del contratto e, precisamente, alla prima pagina del piano di ammortamento, definiscono il finanziamento in oggetto quale “mutuo chirografario medio/lungo termine”, ma soprattutto occorre considerare che detto mutuo non è garantito dall'accensione di alcuna ipoteca.
Ai sensi dell'art. 11 del contratto, infatti, venivano rilasciate soltanto le seguenti garanzie: “CAMBIALE a vista presentabile entro 1l n bollo da Euro 16,50 (bollo ridotto ai sensi del D.P.R. n. 601 del 29/09/1973) dell'importo avvalorabile di Euro
165.000,00 emessa i 01/10/20 10 all'ordine della Parte_2 [...]
VIA ROMA, 14/18-83038 MONTEMILETTO (AV) da CP_11 [...]
con sede in LA EC (AV) - VIA NAZIONALE PASSO Controparte_8
EC 5 iscritta alla CCIAA al n. ctf. 02112390642. In relazione a ciò, P.IVA_4
il/i debitore/ i dichiara/no che la Banca è irrevocabilmente autorizzata - salvo, naturalmente, ogni altro diritto od azione a proprio favore - a completare l'effetto di cui sopra fino all'importo massimo avvalorabile innanzi indicato e con scadenza che riterrà più opportuna. Non segnalabili a C.R. - avalli su effetti finanziari o di smobilizzo del 01/10/2010 per Euro 165.000,00 da nato\a a CP_4
LA EC (AV) il 30/01/1961 residente in [...]
CL LA EC (AV) c.f. , C.F._6 CP_3
nato\a a GE (AV) il 22/05/1962 residente in [...]
[...]
LA EC (AV) c.f. Fideiussione rilasciata i C.F._7
01/10/2010 per Euro 195.000,00 da natola a LA CP_4
EC (AV) il 30/01/1961 residente in [...]
LA EC (AV) c.f. Fideiussione rilasciata il C.F._6
01/10/2010 per Euro 195.000,00 da natola a GE Controparte_3
(AV) il 22105/1962 residente in [...] c.f.
. C.F._8
È evidente l'assenza di garanzia ipotecaria a tutela del diritto di credito di cui al mutuo per cui è causa, che è elemento imprescindibile per la configurazione del mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 del Testo Unico Bancario, il quale dispone che “i finanziamenti fondiari hanno per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”.
La mancanza dell'ipoteca, dunque, esclude la riconducibilità del contratto in esame alla categoria dei mutui fondiari, trattandosi invece di mutuo garantito da titoli di credito e da fideiussioni personali.
A conferma di ciò, anche le Istruzioni della Banca d'Italia in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai fini dell'applicazione della legge sull'usura, precisano che i mutui fondiari devono presentare congiuntamente le seguenti caratteristiche: a) durata superiore a cinque anni;
b) presenza di garanzia ipotecaria;
c) rimborso mediante rate comprensive di capitale e interessi. Orbene, alla luce della diversa qualificazione del contratto di mutuo n. 003/303488/72 come mutuo chirografario e non fondiario, si rende necessario procedere alla rivalutazione della asserita natura usuraria ab origine del finanziamento in esame.
In proposito, il tasso del mutuo dedotto in giudizio deve essere rapportato non al tasso soglia previsto per i mutui fondiari, bensì a quello applicabile alla categoria degli “altri finanziamenti”, come individuato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 24 settembre 2010, relativo al IV trimestre 2010, che è pari al 18,50%.
Dal raffronto tra il tasso del mutuo come sopra già indicato e il tasso soglia vigente all'epoca della stipulazione del contratto emerge, ictu oculi, che il tasso convenuto non supera quello soglia.
Del resto, anche il TEG effettivo stimato dal consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa nella misura del 7,98% (a cui l'ausiliario ha anche aggiunto un punto Persona_3
con riferimento al tasso di mora previsto contrattualmente) è ampiamente inferiore alla soglia usura risultante dalla rilevazione ministeriale nel periodo (18,5%).
Ne consegue che il contratto di mutuo chirografario n. 003/303488/72 non presenta profili di usurarietà e, pertanto, non sono indebiti gli interessi corrisposti dal mutuatario nella misura accertata dal primo Giudice di euro 30.091,72.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata devono essere rigettate tutte le domande proposte dall'originaria parte attrice in relazione al mutuo n. 303488/72 stipulato in data
01/10/2010.
Quanto all'appello incidentale, per le questioni da esso sollevate e salva ogni valutazione definitiva di merito, la causa deve essere rimessa sul ruolo al fine di procedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di verificare l'ipotesi prescrizionale delle rimesse solutorie con riguardo al saldo rettificato, così come da ordinanza allegata;
PQM
La Corte di Appello di Napoli, non definitivamente pronunciando nel giudizio di secondo grado in epigrafe indicato, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello principale proposto dalla
[...]
e in riforma parziale della sentenza appellata, Parte_1
rigetta la domanda di accertamento dell'usurarietà del mutuo stipulato in data
01/10/2010 e quella di ripetizione del relativo indebito;
2. Rimette la causa sul ruolo limitatamente all'appello incidentale come da separata ordinanza.
Così deciso in Napoli, addì 16.10.2025
Il Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3669/2020 RG, vertente
TRA
con sede in Parte_1 Pt_1
alla Via Olivieri, C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
cessionaria ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 385/93 del ramo di azienda comprendente le attività e passività della Controparte_1
in liquidazione, con sede in Montemiletto (AV) alla via Roma 14/16, C.F.
[...]
e P. IVA , in forza dell'atto di cessione per notar di , P.IVA_2 Per_1 Persona_2
rep. N. 46615 e raccolta n. 16733, registrato in il 4/2/2016, pubblicato Persona_2
per estratto sulla G.U. n. 29 dell'8/3/2016, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Castelluccio, C.F. , presso il cui studio in Avellino al Corso CodiceFiscale_1
Europa 72 elettivamente domicilia, giusta procura su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
Appellante principale-Appellata incidentale
E
già Controparte_2 Controparte_3
, iscritta nel registro delle imprese di Avellino n. C.F. , con sede in
[...] P.IVA_3 EL LA (Av) alla via Nazionale n. 5, in persona del legale rappresentante p.t.,
, C.F. e , CP_4 CodiceFiscale_2 Controparte_3
C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Angelo Barrasso, CodiceFiscale_3
C.F. , e , C.F. , in virtù C.F._4 CP_5 C.F._5
delle rispettive procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta in appello con appello incidentale;
Appellati principali-Appellanti incidentali
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 20.02.2017, la società (già Controparte_2
conveniva in giudizio, dinanzi al Controparte_3
Tribunale di Benevento, la in Parte_1
qualità di cessionaria delle attività e passività della Controparte_6
(già
[...] Controparte_7
) al fine di ottenere, da un lato, l'accertamento e la declaratoria
[...]
dell'illegittima applicazione di tassi usurari, condizioni non pattuite e spese non contrattualizzate, c.m.s. ed interessi scorrettamente capitalizzati con riferimento agli indicati conti correnti con condanna al pagamento di somme indebitamente percepite, dall'altro, l'accertamento e la declaratoria dell'illegittima applicazione di tassi usurari con riferimento ai contratti di mutuo sottoscritti nelle date del 16.09.1998, 21.04.2004,
19.11.2007 e 01.10.10 e 6.12.2015 con conseguente condanna alla restituzione degli importi non dovuti;
per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento di € Pt_1
70.000,00 per danni derivanti da somme indebitamente percepite;
con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori antistatari.
Con comparsa di costituzione in giudizio depositata in data 22.05.2017, si costituiva la la quale deduceva il difetto di Parte_1
legittimazione attiva e contestava nel merito la fondatezza delle avverse domande, eccependo la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito. Nel corso del giudizio spiegavano atto di intervento adesivo e CP_4 CP_3
, in qualità di soci della società
[...] Controparte_8
Il Giudice adito, con l'ordinanza del 20/2/2018, in relazione all'eccezione di carenza di legittimazione attiva avente ad oggetto i rapporti evocati in citazione e non trasferiti con l'atto di scissione alla società convenuta, limitava l'indagine peritale esclusivamente al rapporto di conto corrente n. 110452 ed al mutuo n. 303488.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio e precisate le conclusioni, il giudizio veniva riservato per la decisione, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
2. La sentenza di primo grado
Con la sentenza n. 1170/2020, pubblicata in data 09.09.2020, il Tribunale di
Benevento, definitivamente pronunciando, così provvedeva: “1) Si accerta e dichiara
l'illegittima applicazione delle condizioni contrattuali e della capitalizzazione degli interessi in relazione al conto corrente n. 110452 e l'illegittima applicazione di interessi extrasoglia nel contratto di mutuo n. 303488/72; 2) Per l'effetto, si condanna la al pagamento dell'importo di € 56.437,14 Parte_1
in favore della per i titoli dedotti;
3) Si rigettano tutte le altre Controparte_2
domande della e degli intervenuti e Controparte_2 CP_4 CP_3
; 4) Si compensano integralmente le spese di lite tra tutte le parti in lite. Si
[...]
condanna definitivamente tutte le parti in solido al pagamento delle spese di CTU”.
3. Il giudizio di secondo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.10.2020 la
[...]
proponeva appello avverso la suddetta sentenza, Parte_1
chiamando in giudizio la nonché e Controparte_2 CP_4 CP_3
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni : “in via immediata, si chiede
[...]
la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, limitatamente alla somma di euro 30.091,72; nel merito, si sollecita l'accoglimento dell'appello così come proposto dalla per tutte le Parte_1
causali e motivazioni dedotte in sede di gravame, nonché per quanto già eccepito e dedotto nel giudizio di primo grado;
per l'effetto, si chiede la riforma e revoca della sentenza impugnata, con conseguente rigetto della domanda attorea originaria;
infine, si invoca la condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite, ivi compresi compensi professionali, IVA, contributo unificato, e spese forfettarie ex art. 15 L.P., relative ad entrambi i gradi del giudizio”.
Con un unico motivo di gravame, rubricato “erronea interpretazione ed applicazione degli artt 1815 C.C.., 115 cpc, 116 cpc”, la censurava la sentenza nella parte in Pt_1
cui il Tribunale di Benevento, escludendo la debenza degli interessi poiché usurari, così conclude: “Con riferimento al mutuo n. 303488/72, invece, il CTU ha chiaramente rilevato il superamento dei tassi di interesse pattuiti relativo al periodo di riferimento
(IV trimestre 2010). Alla luce di ciò, ha ricostruito il totale degli interessi corrisposti che, ai sensi dell'art. 1815 c.c., devono essere restituiti in ragione della normativa in materia di usura: pertanto, ha correttamente calcolato l'importo di € 30.091,72: questo Giudicante, infatti, verificati i calcoli effettuati dal CTU, ritiene di dover applicare alla fattispecie de quo il disposto del secondo comma dell'art. 1815 c.c. che prevede il fatto che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
L'appellante deduceva che il primo giudice sarebbe incorso in un evidente errore di inquadramento del rapporto di mutuo n. 303488/72 nella giusta categoria di riferimento ai fini del calcolo della soglia di rilievo usurario. Sosteneva che il finanziamento per cui è causa sarebbe un mutuo chirografario e non ipotecario e, quindi, gli interessi convenuti sarebbero legittimi. Precisava che il giudice di prime cure avrebbe prestato adesione acritica alle valutazioni del ctu nel qualificare erroneamente il mutuo intercorso tra le parti quale mutuo ipotecario con conseguente riconoscimento dell'usurarietà del tasso d'interesse pattuito ab origine (7,50%) rispetto al IV trimestre
2010 ove il tasso soglia antiusura ammonta al 6,77%. Contrariamente, la CP_9
sosteneva il diverso inquadramento del finanziamento nella categoria degli “altri finanziamenti alle famiglie ed alle imprese”, per la quale era indicato nel decreto ministeriale il tasso medio del 12,33%, con conseguente non usurarietà del tasso di interesse indicato in contratto.
Si costituiva in giudizio la società e Controparte_2 CP_4 CP_3
, rilevando l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., co. 1,
[...]
n. 1 e 2. e l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 348 bis c.p.c..
In ogni caso, deducevano l'infondatezza nel merito dell'appello ed asserivano che, come “legittimamente rilevato dallo stesso Ctu nell'elaborato peritale, ossia che il mutuo oggetto di indagine andava considerato, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura, quale contratto di mutuo “con garanzia ipotecaria” e che, quindi, il raffronto dei tassi doveva essere effettuato con la specifica categoria dei mutui (e non, come suggerito da controparte, dei cd “altri finanziamenti”), la aveva diritto ad ottenere la restituzione della somma Controparte_2
indebitamente versata di €.30.091,7. Inoltre, veniva spiegato appello incidentale con la proposizione delle seguenti conclusioni: “1. in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello promosso dalla ai Parte_1
sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., co. 1; 2. nel merito, in via principale: reietta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa che globalmente si impugnano, rigettare l'avverso atto di gravame, nonché l'istanza di sospensione parziale della sentenza n. 1170/2020, emessa dal Tribunale di Benevento in data 09.09.2020, relativamente alla somma di €.30.091,72; 3. sempre nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale: a) riformare la sentenza n. 1170/2020, emessa dal Tribunale di Benevento in data 09.09.2020, condannando la alla restituzione della Pt_1
ulteriore somma di €.16.080,43, indebitamente eliminata dal Giudice di prime cure, ovvero in quella che risulterà nel supplemento di indagine istruttoria che l'adita On.le
Corte riterrà, eventualmente, di dover effettuare;
b) riformare la sentenza n.
1170/2020, emessa dal Tribunale di Benevento in data 09.09.2020, condannando la al pagamento delle spese processuali del 1° Parte_1
grado di giudizio ed all'integrale pagamento delle spese di C.t.u., tenendo indenne la scrivente società dai relativi oneri economici, nonché condannandola al pagamento degli interessi legali e/o moratori a far data dalla domanda fino al soddisfo sulla complessiva somma di €.56.437,14=, come accertata nella pronuncia di 1° grado in favore della società 4. condannare in ogni caso la Controparte_2 [...]
per averle causate, alla rifusione delle spese ed Parte_1
onorari di avvocato del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Nel dettaglio, il primo motivo di appello incidentale riguardava l'erronea valutazione da parte del primo Giudice della prescrizione del diritto di ripetizione con riferimento al c/c n. 100452, non essendo stato assolto dalla l'onere probatorio sulla stessa Pt_1
incombente e, in ogni caso, essendo stata condotta l'indagine sulle rimesse solutorie prescritte sul saldo del conto corrente “viziato” e non su quello debitamente ricalcolato a seguito dell'eliminazione di tutte le poste indebitamente applicate dall'istituto di credito. Il risultato delle rettifiche consentirebbe di verificare, accanto all'andamento del conto così come è storicamente avvenuto, anche il medesimo andamento come avrebbe dovuto avvenire secondo diritto. Inoltre, parte appellante evidenziava la necessarietà dell'indagine in ordine alla presenza di un affidamento o linea di credito, elemento indispensabile per distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, aggiungendo che il diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca si sarebbe prescritto in dieci anni, decorrenti dalla chiusura del conto corrente, dal momento che tutte le rimesse avrebbero avuto natura ripristinatoria in presenza di un conto affidato oltre il limite di lire 40.000.000 prima ed euro 30.000,00 dopo.
Ribadiva che, pur in presenza delle lettere di affidamento per gli indicati importi inferiori, il conto de quo sarebbe stato completamente affidato senza alcun limite, dovendosi quindi considerare meramente ripristinatorie tutte le rimesse effettuate.
Deduceva che l'eccezione di prescrizione avrebbe potuto ritenersi validamente sollevata dalla banca laddove l'istituto di credito avesse : 1) Prodotto in giudizio nei termini di legge il contratto di affidamento che indichi il limite dell'affidamento oltre il quale l'operazione è considerata extrafido;
2) Ricostruito il rapporto di conto corrente al fine di depurarlo dalle varie voci di illegittimità che insistono su di esso (applicazione dell'anatocismo trimestrale, cms, valute illegittime, girocontazione delle competenze illegittime, ecc) al fine di ottenere il saldo del conto corrente giornaliero reale ovvero depurato e non già quello riportato dalla banca in quanto inquinato e impuro;
3)
Elencato in dettaglio le singole rimesse che superino detto limite (Cass. Civ. n.
4518/2014); 4) Prodotto gli e/c comprovanti detto supero ed il tempo in cui si è verificato, ovvero oltre 10 anni prima della domanda giudiziale o della preventiva richiesta stragiudiziale di restituzione delle somme indebitamente percepite. Nel caso di specie, sosteneva che, in mancanza di tali adempimenti, l'eccezione di prescrizione della andrebbe necessariamente considerata generica e incompleta con Pt_1
conseguente necessità di riformare il capo della sentenza impugnata che ha riconosciuto la prescrizione delle rimesse cd. solutorie, per complessivi €.16.080,43.
Con un secondo motivo di appello incidentale, rubricato “Erronea compensazione delle spese di lite - violazione dell'art. 92 c.p.c.”, gli appellanti deducevano che la regolamentazione delle spese di primo grado andrebbe operata sulla base dell'art. 91,
1° co., c.p.c. non ricorrendo motivi per la loro compensazione alla luce delle statuizioni finali che hanno riconosciuto alla società la somma di Controparte_2
€.56.437,14. Inoltre, l'appellante chiedeva il riconoscimento degli interessi sulla predetta somma dalla domanda al soddisfo.
Precisate le conclusioni all'udienza del 05.06.2025, la causa veniva riservata a sentenza con concessione dei termini di legge ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. I motivi della decisione
In via preliminare, va osservato che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli
342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello “(Cass. 03/03/2022, n.7081; 03/11/2020, n.24262).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nel caso concreto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale è infondata dal momento che la ha indicato, in modo chiaro e ben intellegibile, le parti della Pt_1
sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rigettare le domande proposte in primo grado dalla controparte in ordine alla pretesa usurarietà del mutuo per cui è causa e alla ripetizione dell'indebito relativo agli interessi usurari.
Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ. n. 10422 del
15/4/2019). Nel merito, l'appello principale è fondato e merita accoglimento alla luce delle motivazioni innanzi illustrate.
Il contratto di mutuo n. 003/303488/72 attiene ad in finanziamento di € 110.000,00, sottoscritto in data 1/10/2010 tra la e la società da CP_10 Controparte_8
estinguersi mediante il pagamento di n. 120 rate mensili costanti di € 1.306,04, comprensive di capitale ed interessi, a far data dall'1/11/2010 all'1/10/2020. Il tasso di interesse risulta convenuto nella misura del 7,50%, il tasso di mora in un punto in più rispetto al tasso corrispettivo e il TAEG indicato al 7,93900%, come si evince dal contratto in atti, completo del piano di ammortamento e del documento di sintesi. Detto finanziamento veniva estinto anticipatamente in data 1/2/2015.
Contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure con censurabile pedissequa adesione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il mutuo in oggetto non è da qualificare quale mutuo fondiario ma rientra nella categoria “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese oltre 5000,00” ai fini dell'usura.
Invero, le parti alla pagina 4 del contratto e, precisamente, alla prima pagina del piano di ammortamento, definiscono il finanziamento in oggetto quale “mutuo chirografario medio/lungo termine”, ma soprattutto occorre considerare che detto mutuo non è garantito dall'accensione di alcuna ipoteca.
Ai sensi dell'art. 11 del contratto, infatti, venivano rilasciate soltanto le seguenti garanzie: “CAMBIALE a vista presentabile entro 1l n bollo da Euro 16,50 (bollo ridotto ai sensi del D.P.R. n. 601 del 29/09/1973) dell'importo avvalorabile di Euro
165.000,00 emessa i 01/10/20 10 all'ordine della Parte_2 [...]
VIA ROMA, 14/18-83038 MONTEMILETTO (AV) da CP_11 [...]
con sede in LA EC (AV) - VIA NAZIONALE PASSO Controparte_8
EC 5 iscritta alla CCIAA al n. ctf. 02112390642. In relazione a ciò, P.IVA_4
il/i debitore/ i dichiara/no che la Banca è irrevocabilmente autorizzata - salvo, naturalmente, ogni altro diritto od azione a proprio favore - a completare l'effetto di cui sopra fino all'importo massimo avvalorabile innanzi indicato e con scadenza che riterrà più opportuna. Non segnalabili a C.R. - avalli su effetti finanziari o di smobilizzo del 01/10/2010 per Euro 165.000,00 da nato\a a CP_4
LA EC (AV) il 30/01/1961 residente in [...]
CL LA EC (AV) c.f. , C.F._6 CP_3
nato\a a GE (AV) il 22/05/1962 residente in [...]
[...]
LA EC (AV) c.f. Fideiussione rilasciata i C.F._7
01/10/2010 per Euro 195.000,00 da natola a LA CP_4
EC (AV) il 30/01/1961 residente in [...]
LA EC (AV) c.f. Fideiussione rilasciata il C.F._6
01/10/2010 per Euro 195.000,00 da natola a GE Controparte_3
(AV) il 22105/1962 residente in [...] c.f.
. C.F._8
È evidente l'assenza di garanzia ipotecaria a tutela del diritto di credito di cui al mutuo per cui è causa, che è elemento imprescindibile per la configurazione del mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 del Testo Unico Bancario, il quale dispone che “i finanziamenti fondiari hanno per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”.
La mancanza dell'ipoteca, dunque, esclude la riconducibilità del contratto in esame alla categoria dei mutui fondiari, trattandosi invece di mutuo garantito da titoli di credito e da fideiussioni personali.
A conferma di ciò, anche le Istruzioni della Banca d'Italia in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai fini dell'applicazione della legge sull'usura, precisano che i mutui fondiari devono presentare congiuntamente le seguenti caratteristiche: a) durata superiore a cinque anni;
b) presenza di garanzia ipotecaria;
c) rimborso mediante rate comprensive di capitale e interessi. Orbene, alla luce della diversa qualificazione del contratto di mutuo n. 003/303488/72 come mutuo chirografario e non fondiario, si rende necessario procedere alla rivalutazione della asserita natura usuraria ab origine del finanziamento in esame.
In proposito, il tasso del mutuo dedotto in giudizio deve essere rapportato non al tasso soglia previsto per i mutui fondiari, bensì a quello applicabile alla categoria degli “altri finanziamenti”, come individuato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 24 settembre 2010, relativo al IV trimestre 2010, che è pari al 18,50%.
Dal raffronto tra il tasso del mutuo come sopra già indicato e il tasso soglia vigente all'epoca della stipulazione del contratto emerge, ictu oculi, che il tasso convenuto non supera quello soglia.
Del resto, anche il TEG effettivo stimato dal consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa nella misura del 7,98% (a cui l'ausiliario ha anche aggiunto un punto Persona_3
con riferimento al tasso di mora previsto contrattualmente) è ampiamente inferiore alla soglia usura risultante dalla rilevazione ministeriale nel periodo (18,5%).
Ne consegue che il contratto di mutuo chirografario n. 003/303488/72 non presenta profili di usurarietà e, pertanto, non sono indebiti gli interessi corrisposti dal mutuatario nella misura accertata dal primo Giudice di euro 30.091,72.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata devono essere rigettate tutte le domande proposte dall'originaria parte attrice in relazione al mutuo n. 303488/72 stipulato in data
01/10/2010.
Quanto all'appello incidentale, per le questioni da esso sollevate e salva ogni valutazione definitiva di merito, la causa deve essere rimessa sul ruolo al fine di procedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di verificare l'ipotesi prescrizionale delle rimesse solutorie con riguardo al saldo rettificato, così come da ordinanza allegata;
PQM
La Corte di Appello di Napoli, non definitivamente pronunciando nel giudizio di secondo grado in epigrafe indicato, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello principale proposto dalla
[...]
e in riforma parziale della sentenza appellata, Parte_1
rigetta la domanda di accertamento dell'usurarietà del mutuo stipulato in data
01/10/2010 e quella di ripetizione del relativo indebito;
2. Rimette la causa sul ruolo limitatamente all'appello incidentale come da separata ordinanza.
Così deciso in Napoli, addì 16.10.2025
Il Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio