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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/09/2025, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 312/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 312/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere
Dott. Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
assistiti e difesi dall'Avv. Claudio Paoletti, come da procura allegata all'atto di citazione in primo grado appellanti e
Controparte_1
(già Controparte_2
(C.F.: , assistita e difesa dall'Avv. Gianni Solinas e P.IVA_1
dall'Avv. Liana Falcon, come da procura allegata all'atto di comparsa e costituzione in primo grado e
(C.F. e P.IVA ), tramite la sua Controparte_3 P.IVA_2
procuratrice (C.F. e P.IVA , CP_4 P.IVA_3 P.IVA_4
assistita e difesa dall'Avv. Lorenzo Sternini, come da procura allegata all'atto di comparsa e costituzione in primo grado.
Appellate
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 83/2024 pubblicata il 16/01/2024
CONCLUSIONI
per parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello Civile di Venezia, nella designanda composizione, ad integrale riforma della sentenza n. 83/2024 del Tribunale civile di Treviso, ed in accoglimento dei motivi di appello che precedono, contrariis reiectis, così provvedere:
1) In via cautelare, accertati il fumus ed il periculum, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza gravata e del sotteso D.I. opposto, per le ragioni esposte in atti;
2) In via preliminare, in accoglimento del relativo motivo di appello, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e titolarità del diritto controverso in capo all'intervenuta per tutte le ragioni Controparte_3
esposte in atti;
pag. 2/25 3) Nel merito, in accoglimento del relativo motivo di appello, accogliere l'opposizione proposta in prime cure e revocare l'opposto D.I. per tutte le ragioni esposte in atti;
4) In accoglimento della domanda proposta in prime cure e del relativo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità dei mutui fondiari dedotti per violazione della normativa comunitaria ed interna in ordine all'esercizio abusivo del credito, alla violazione dei criteri di merito creditizio ed alla violazione del diritto di protezione spettante al contraente consumatore;
5) In accoglimento della domanda proposta in prime cure e del relativo motivo di appello, accertare e dichiarare la infondatezza e genericità della domanda in ordine al mutuo chirografario n. 1008308 dell'11/07/2013;
6) In accoglimento della domanda proposta in prime cure e del relativo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità/inefficacia delle fideiussioni per le ragioni esposte in atti;
7) In accoglimento della domanda proposta in prime cure e del relativo motivo di appello, accertare e dichiarare la decadenza della banca opposta ex art. 1957 c.c. con liberazione degli appellanti da ogni vincolo di garanzia, con estensione dell'eccezione al cessionario intervenuto;
8) In ogni caso, ove riproposte, rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze formulate dalla banca appellata e fatte proprie dalla società intervenuta, poiché infondate in fatto ed in diritto, nonché rigettare, nell'ipotesi di riconoscimento della legittimazione processuale dell'intervenuta, tutte le domande, eccezioni ed istanze dalla stessa formulate poiché infondate in fatto ed in diritto;
pag. 3/25 9) In via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento anche in questa sede della legittimazione processuale di Controparte_3
estendere alla terza intervenuta tutte le domande formulate dall'appellante nei confronti della banca appellata e, per l'effetto, dichiarare la liberazione degli opponenti da ogni obbligazione dedotta in questa sede sia nei confronti della banca appellata che dei suoi aventi causa;
10) Anche in accoglimento del motivo di appello in punto di spese, condannare le appellate in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
Con ogni riserva consentita.
Si dichiara che la domanda proposta in prime cure era soggetta alla condizione di procedibilità del tentativo di mediazione, già esperito come da verbale negativo in atti.
In via istruttoria
a) Come richiesto in prime cure, si insiste per l'ammissione di CTU tecnico-estimativa tesa all'accertamento del valore dei medesimi immobili ipotecati (iscrizione di ipoteca di I e II grado) dalla banca al momento della erogazione dei mutui fondiari in esame, del marzo 2008 e dell'agosto 2010, al fine di verificare, in considerazione delle somme complessivamente mutuate, il superamento del limite di finanziabilità di cui alla disciplina fondiaria ex art. 38 TUB come integrata dalla delibera CICR dell'aprile del
1995 e dalle istruzioni Bankitalia del giugno del 1995.
pag. 4/25 A tal fine, vorrà il Collegio chiedere al nominando CTU di effettuare la verifica utilizzando come parametri estimativi:
- il valore cauzionale dei beni oggetto di verifica (più prudente valore di realizzo epurato di ogni valutazione commerciale e speculativa) corrispondente al loro valore di liquidazione giudiziale, anziché il valore commerciale;
- il montante dei mutui fondiari (capitale+interessi) anziché gli importi mutuati. ”
Per : Controparte_1
in via preliminare:
rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado in quanto inammissibile e/o comunque infondata.
nel merito
in via principale:
rigettarsi l'appello proposto dai NOi e Parte_2 Pt_1
in quanto infondato anche in forza dei motivi esposti in narrativa e,
[...]
conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale di Treviso n. 83 pubblicata in data 16.1.2024;
in via subordinata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale del gravame avversario in ordine alla nullità dei contratti di mutuo fondiario, accertare e dichiarare che i mutui Rep. n. 156211 e Racc. n.25544 stipulato in data 26.3.2008 avanti al Dottor Notaio in Treviso e Persona_1
pag. 5/25 mutuo fondiario Rep. n. 158440 e Racc. n. 27520 stipulato in data
30.08.2010 avanti al Dottor Notaio in Treviso hanno Persona_1
forma e sostanza di mutui ipotecari ordinari ed accogliere, anche ai sensi dell'art. 1424 c.c. e previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo sopraindicato, la domanda di conversione dei contratti fondiari asseritamente nulli in mutui ordinari ipotecari e, disattesa ogni doglianza di nullità del mutuo chirografario, in ogni caso, accertare che il credito vantato dalla cessionaria del credito (o in caso di Controparte_3
accoglimento del motivo d'appello sub 1 in ordine alla titolarità del credito, dalla cedente nei confronti del Controparte_1
NO (c.f. ) nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
AG di TA (TV) il 9.3.1966 e residente in [...] nonchè, in via solidale, e della NOa
(c.f. ) nata a [...] Controparte_5 CodiceFiscale_2
RI di SA (VE) in data 18.11.1966 e residente in [...] ammonta a complessivi Euro 538.565,77 di cui
Euro 204.567,55 quanto al contratto di mutuo fondiario del 26.3.2008 oltre interessi contrattuali nella misura del 5,50% e, comunque, entro i limiti del tasso soglia per tempo vigenti dal 17.6.2020 sino all'effettivo saldo, Euro
99.959,56 quanto al contratto di mutuo fondiario del 30.8.2010 oltre interessi contrattuali nella misura del 4,95% e, comunque, entro i limiti del tasso soglia per tempo vigenti dal 17.6.2020 sino all'effettivo saldo ed Euro
234.038,66 quanto al contratto di mutuo chirografario oltre interessi contrattuali nella misura del 6% sul capitale di Euro 207.380,34 e, comunque, entro i limiti del tasso soglia per tempo vigenti dal 1.7.2021 sino all'effettivo saldo ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore pag. 6/25 che sarà ritenuta di giustizia, per l'effetto condannarli, in via tra loro solidale, al pagamento della suddetta somma ovvero nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
in via ulteriormente subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario e laddove non venga accolta la domanda di conversione dei contratti fondiari ai sensi dell'art. 1424 c.c., accertare che l'accoglimento delle domande di nullità dei contratti – anche con riferimento al contratto di mutuo chirografario – hanno come effetto l'obbligo in capo ai garanti NO (c.f. Parte_1 [...]
) nato a [...] il [...] e residente in C.F._1
San AG di TA (TV), Via O. Bredariol n.11 e NOa
[...]
(c.f. ) nata a [...] CP_5 CodiceFiscale_2
(VE) in data 18.11.1966 e residente in [...], in via tra loro solidale, di restituire alla cessionaria del credito (o in caso di accoglimento del motivo di Controparte_3
appello sub 1 in ordine alla titolarità del credito, alla cedente
[...]
la somma di complessivi Euro 538.565,77 Controparte_1
di cui Euro 204.567,55 quanto al contratto di mutuo fondiario del
26.3.2008 oltre interessi contrattuali nella misura del 5,50% e, comunque, entro i limiti del tasso soglia per tempo vigenti dal 17.6.2020 sino all'effettivo saldo, Euro 99.959,56 quanto al contratto di mutuo fondiario del 30.8.2010 oltre interessi contrattuali nella misura del 4,95% e, comunque, entro i limiti del tasso soglia per tempo vigenti dal 17.6.2020 sino all'effettivo saldo ed Euro 234.038,66 quanto al contratto di mutuo chirografario oltre interessi contrattuali nella misura del 6% sul capitale di pag. 7/25 Euro 207.380,34 e, comunque, entro i limiti del tasso soglia per tempo vigenti dal 1.7.2021 sino all'effettivo saldo ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, per l'effetto condannarli, in via tra loro solidale, al pagamento della suddetta somma ovvero nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso
con vittoria di spese per il presente grado di giudizio;
in via istruttoria
Si contesta l'unica istanza istruttoria avversaria, e cioè la richiesta di ammissione di una CTU estimativa, in quanto di natura palesemente esplorativa e come tale inammissibile, richiesta peraltro smentita “in fatto” dalla documentazione dimessa in primo grado dalla ed in “diritto” CP_1
dai principi indicati dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n.
33719/2022.”
Per : Controparte_3
“In via preliminare:
dichiararsi inammissibile e comunque respingersi la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e della sentenza di rigetto dell'opposizione per le ragioni indicate in narrativa.
Nel merito:
rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n.83/2024 resa inter partes dal Tribunale di Treviso.
pag. 8/25 In ogni caso:
con vittoria di compensi e spese di causa oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
§1.
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 18.11.2021 Pt_1
ed proponevano opposizione avanti al
[...] Parte_2
Tribunale di Treviso al decreto ingiuntivo n. 2065/2021 con cui il Tribunale di Treviso aveva loro ingiunto, quali fideiussori di Parte_3
il pagamento senza dilazione in favore di Controparte_1
(di Seguito, della somma di
[...] Controparte_1
€538.565,77, oltre interessi e spese di procedura.
Titolo a fondamento del decreto ingiuntivo opposto erano i seguenti contratti di mutuo stipulati da con la Parte_3 [...]
(poi fusa per Controparte_6
incorporazione in ) e Controparte_1
subentrata in tutti i rapporti giuridici ai sensi dell'art. 2504 bis c.c.:
- mutuo fondiario (Rep. n. 156211 e Racc. n. 25544) stipulato in data
26.3.2008 avanti al Dott. Notaio in Treviso Persona_1
(TV), di originari Euro 350.000,00 (doc. 3 fascicolo monitorio);
- mutuo fondiario (Rep. n. 158440 e Racc. n. 27520) stipulato in data
30.08.2010 avanti al Dott. Notaio in Treviso Persona_1
(TV), di originari Euro 135.000,00 (doc.4 fascicolo monitorio);
pag. 9/25 - mutuo chirografario n. 1008308 stipulato in data 11.7.2013 di originari Euro 550.000,00 (doc.5 fascicolo monitorio),
I tre contratti di mutuo erano tutti garantiti da fideiussione rilasciata da e da , da ultimo fino all'importo di Euro Parte_1 Parte_2
1.600.000,00, come da dichiarazione integrativa del 11.04.2012 (docc.
6-7 fascicolo monitorio).
Stante l'inadempimento della società mutuataria la
[...]
, con lettera raccomandata A/R datata 22.11.2016 Controparte_6
indirizzata a e ai signori e Parte_3 Parte_1 [...]
, aveva comunicato la decadenza dal beneficio del termine nel CP_5
pagamento delle rate a scadere e la avvenuta risoluzione del contratto dichiarando l'esposizione totale in €469.135,27 (doc.8 fascicolo monitorio,
6 fascicolo di primo grado).
Dichiarato con sentenza n.32 del 15.3.2017 il fallimento della mutuataria la si era tempestivamente Parte_3 Controparte_1
insinuata nel passivo del in data Parte_4
17.05.2017, per le ragioni di credito sopra indicate (doc.9 fascicolo monitorio) ed era stata ammessa in via chirografaria, nulla incassando dal riparto finale (docc.10 e 11 fascicolo monitorio).
Avverso la suddetta ingiunzione i debitori proponeva opposizione avanti il
Tribunale di Treviso lamentando:
- la nullità dei mutui fondiari per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB;
- la nullità del mutuo chirografario per violazione dei principi che devono orientare l'erogazione del credito e conseguente responsabilità professionale della banca;
pag. 10/25 - l'indeterminatezza del residuo credito sotteso al mutuo chirografario, assistito dal Fondo di Garanzia ex L. 662/96 gestito dal CP_7
, in difetto di precisa individuazione delle somme pretese e di
[...]
quanto già riscosso a seguito dell'escussione della garanzia statale;
- la nullità ed inefficacia delle fideiussioni per violazione della disciplina c.d. antitrust;
- la liberazione dei fideiussori per violazione del termine semestrale di cui all'art. 1957 CC.
Si costituiva tempestivamente la banca opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In data 05.07.2022 interveniva in giudizio , di Controparte_3
seguito (tramite la sua procuratrice ), allegando di CP_3 CP_4
essersi resa cessionaria dei crediti oggetto di causa ed associandosi alle difese della banca convenuta. Chiedeva, in subordine, la conversione dei mutui fondiari in mutui ordinari garantiti da ipoteca nel caso in cui gli stessi fossero stati dichiarati nulli.
L'intervenuta chiedeva altresì l'estromissione della Controparte_1
limitatamente al credito dedotto poiché ceduto, eccependo, tuttavia, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a questioni e/o istanze e/o domande derivanti da responsabilità maturate prima della cessione.
§2.
Il Tribunale di Treviso, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l'opposizione, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2065/2021, condannando gli opponenti all'integrale pagamento delle pag. 11/25 spese di lite, in solido tra loro, a favore della e di Controparte_1 CP_3
per euro 6.886,64, oltre IVA e Cpa come per legge.
[...]
Ha ritenuto sussistere la legittimazione attiva di ritenuto che la CP_3
stessa vada valutata unicamente sulla base della prospettazione di parte e, nel merito, ha ritenuto titolare del rapporto, come da CP_3
documentazione prodotta (avviso di cessione pubblicato in Gazzetta ufficiale ed elenco dei crediti ceduti, docc.3 e 4 riconoscendo CP_3
valore dirimente alla dichiarazione resa dalla cedente Controparte_1
unico soggetto eventualmente interessato a far valere l'inesistenza della cessione.
Il primo giudice ha rigettato l'eccezione di nullità dei contratti di mutuo fondiario per la violazione, da parte della banca mutuante, del limite di finanziabilità dell'80%, richiamando sul punto la sentenza della Cassazione
a Sezioni Unite n.33719/2022 secondo la quale tale limite non costituisce elemento essenziale del contratto né norma imperativa e conseguentemente la sua violazione non conduce alla invalidità del contratto stesso.
Quanto alla eccezione di nullità del mutuo chirografario per violazione dei principi dettati in materia di erogazione del credito, ha escluso l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt.124-bis e 125-bis T.U.B., dettate unicamente a protezione di soggetti qualificabili come consumatori.
Ha motivato il rigetto dell'eccezione di invalidità del mutuo chirografario anche perché la violazione di regole di correttezza e buona fede da parte della banca, quand'anche risultasse provata, sarebbe irrilevante, non essendo richiesto l'annullamento del negozio per vizio della volontà.
La doglianza relativa all'asserita violazione dell'art. 2697 c.c. nella determinazione del credito è stata disattesa dal primo giudice in quanto pag. 12/25 assolutamente generica – ai limiti dell'inammissibilità – e comunque infondata gravando l'onere della prova del fatto estintivo del credito (anche relativamente ad eventuali pagamenti effettuati da terzi, nella fattispecie il
Fondo di Garanzia ex aL.662/1996). Il primo giudice ha osservato che, per contro, risulta che la convenuta già nella fase monitoria abbia scomputato da quanto richiesto i pagamenti ricevuti dal Fondo di Garanzia.
In quanto all'eccezione di nullità delle fideiussioni per essere stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n.55 del
2.5.2005, ha ritenuto contrastante con il divieto di intesse anticoncorrenziali di cui all'art.2 secondo colla lettera a) della legge n.287/1990, il Tribuale di Treviso si ha ritenuto non si configuri la nullità dell'intero contratto di fideiussione bensì unicamente, ove ne ricorrano i presupposti, una nullità parziale delle clausole ritenute lesive della concorrenza (c.d. di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art.1957
c.c.).
Osservato che le prime due clausole non erano venute in rilievo, ha rigettato l'eccezione di estinzione della fideiussione per deroga al termine semestrale, ritenendo rispettato tale termine per essere i mutui risolti al 22 novembre 2016 (come da doc. 8 fascicolo monitorio) e la banca insinuata al passivo del fallimento della debitrice principale entro il semestre, il 17 maggio 2017 (doc.10 fascicolo monitorio).
§3.
Avverso l'indicata sentenza, ed hanno Parte_1 Parte_2
interposto tempestivo appello nei confronti di e di Controparte_1 [...]
con atto notificato il 20 febbraio 2024 (nel termine di 30 CP_3
pag. 13/25 giorni decorrente dalla notifica della sentenza, intervenuta il 22 gennaio
2024), affidato a sei motivi di impugnazione:
Con il primo motivo gli appellanti contestano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la titolarità del credito di cui è causa in capo a , pur in assenza di elementi atti ad affermare Controparte_3
in modo inequivoco l'inclusione del credito in oggetto tra quelli ceduti in blocco con l'operazione di cartolarizzazione dedotta e nonostante non sia stata effettuata l'annotazione della pubblicazione presso il Registro delle
Imprese.
Con il secondo motivo, lamentano la violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB e della delibera CICR dell'aprile del 1995, stabilito nella misura dell'80% del valore cauzionale dei beni acquisiti in garanzia ipotecaria.
Con il terzo motivo censurano la sentenza di primo grado per non avere dichiarato la nullità del mutuo chirografario in conseguenza della violazione dei principi di sana e prudente gestione del credito
Con il quarto motivo si dolgono del rigetto dell'eccezione, da loro sollevata, di indeterminatezza del credito opposto, per mancata indicazione della somma ricevuta da garante del Controparte_8
finanziamento chirografario.
Con il quinto motivo contestano il mancato rispetto del termine semestrale di cui all'art.1957 c.c., ritenendo che il primo giudice abbia erroneamente individuato la decorrenza del termine nella data in cui ha risolto i rapporti con la debitrice principale (22 novembre 2016) e non dallo scadere del termine contrattualmente previsto, di 180 giorni dalla data del primo inadempimento (gennaio 2016).
pag. 14/25 Con il sesto motivo si dolgono della condanna alla rifusione delle spese di lite.
Si sono costituite e , chiedendo il Controparte_1 Controparte_3
rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza appellata, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese processuali.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§4)
L'appello è infondato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
4.1)
Con il primo motivo gli appellanti contestano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la titolarità del credito di cui è causa in capo a pur in assenza di elementi atti ad affermare in Controparte_3
modo inequivoco l'inclusione del credito in oggetto tra quelli ceduti in blocco con l'operazione di cartolarizzazione dedotta.
Il motivo non merita accoglimento.
Parte intervenuta ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta ufficiale, relativo a “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di
Cessione Crediti da Finanziamento e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (i "Crediti da Finanziamento")”.
pag. 15/25 Non ha prodotto l'atto di cessione e l'elenco dei crediti ceduti è prodotto sotto forma di tabulato senza provenienza e data certa e gli opponenti nella terza memoria contestavano l'efficacia probatoria di tale elenco, inidoneo a provare la titolarità del diritto controverso in assenza di produzione dell'atto di cessione del credito.
Sussiste la prova della cessione in quanto la Banca cedente – unico soggetto eventualmente interessato a far valere l'inesistenza della cessione
– sin dalla prima memoria ex art.183 c.p.c. ha confermato l'avvenuta cessione ed ha ribadito anche in sede di appello di avere ceduto il credito de quo a in data 16 novembre 2021 e che tale credito Controparte_3
sia ricompreso nella cessione cartolare pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 25.11.2021.
E' irrilevante, a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, la mancata annotazione della cessione del credito presso il Registro delle imprese.
Trattandosi di adempimento pubblicitario, e non di elemento costitutivo della cessione, la sua mancanza non inficia la validità ed il perfezionamento della cessione e comporta solo l'inopponibilità della cessione al debitore ceduto che abbia pagato in buona fede al cedente, fattispecie non verificatasi in questo caso.
Le formalità previste dalla disciplina speciale delle cessioni in blocco, che consento di derogare alla necessità di una notifica individuale a ciascun debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, e rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito. pag. 16/25 Ne consegue che il cessionario è legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti
(Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 22548/2018; Cass. n. 4334/2020).
L'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (nel testo originario, applicabile "ratione temporis") ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. (Cassazione n. 5997 del 17/03/2006)
Nel caso di cessione in blocco non è esclusa, in alternativa, l'applicabilità della disciplina ordinaria prevista all'art. 1264 c.c. secondo cui “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il pag. 17/25 debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.”
Secondo consolidata giurisprudenza, nei confronti del debitore ceduto la notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità, essendo efficace, nei confronti del debitore, ogni mezzo idoneo a portare a sua conoscenza l'avvenuta cessione (Cassazione n. 28390 del 07/11/2018, n. 1684 del
07/02/2012), tra cui indubbiamente la comparsa di costituzione di CP_9
nel presente giudizio.
[...]
I fideiussori non hanno peraltro alcun interesse a sollevare l'eccezione in quanto, essendo loro indifferente corrispondere il dovuto alla creditrice opposta ovvero all'istituto cessionario intervenuto, entrambi parti in causa.
L'unico soggetto titolare di un interesse a contestare la validità o efficacia della cessione è che al contrario aderisce alla prospettazione CP_10
dell'intervenuta e conferma la validità della cessione.
4.2)
Con il secondo motivo di appello, e Parte_1 Controparte_5
eccepiscono la nullità dei contratti di mutuo fondiario in conseguenza della violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB e della delibera
CICR dell'aprile del 1995, stabilito nella misura dell'80% del valore cauzionale dei beni acquisiti in garanzia ipotecaria.
Il motivo è infondato.
Sulla questione è intervenuta sentenza della Cassazione a Sezioni Unite
n.33719/2022 (cui si è uniformata la giurisprudenza di legittimità pag. 18/25 successiva Cassazione n. 6907 del 08/03/2023, n. 7949 del 20/03/2023), che ha posto fine ad un contrasto giurisprudenziale statuendo che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs.
n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.
"vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere. il limite di finanziabilità non costituisce elemento essenziale del contratto né norma imperativa e conseguentemente la sua violazione non conduce alla invalidità del contratto stesso”.
Parte appellante, che chiede una rivisitazione dell'orientamento assunto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, non si confronta tuttavia con l'articolata motivazione della Corte di legittimità che qui si condivide, nella quale sono chiaramente dispiegate le ragioni per le quali sia preferibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la violazione del limite di finanziabilità non comporta l'invalidità del contratto.
In particolare, parte appellante non si confronta con la considerazione che sia “arduo ritenere che una disposizione preveda un requisito a pena di
pag. 19/25 nullità senza preoccuparsi di fornire elementi per definirlo, ogni qual volta esso non appaia di palmare e intuibile comprensione …. Né la norma primaria (articolo 38 del t.u.b.) né la norma secondaria attuativa (con deliberazione della Banca d'Italia) contengono, infatti, alcuna indicazione in ordine ai criteri di stima del valore dell'immobile, cui è rapportato in via percentuale l'ammontare massimo del finanziamento, e all'epoca di riferimento della stima”.
Si tratterebbe infatti di una nullità non rilevabile attraverso un semplice esame del contratto, bensì attraverso valutazioni estimatorie con necessari margini di opinabilità ed incertezza nonché fluttuazioni nel tempo - tant'è vero che l'appellante chiede disporsi una CTU ai fini di verificare proprio i presupposti per l'accoglimento della domanda di nullità del mutuo.
Inoltre, l'interesse pubblico sotteso alle facilitazioni previste dal legislatore per i mutui fondiari è quello di incentivare il ricorso a tale istituto da parte delle banche, così rispondendo all'interesse pubblico e delle imprese alla corretta concorrenzialità del mercato del credito ed alla “mobilizzazione” della proprietà immobiliare (Corte costituzionale n. 175 del 2004). Il timore di poter incorrere in una sanzione di nullità in applicazione di criteri non chiaramente predeterminati condurrebbe per contro ad una riduzione nella disponibilità del credito, in contrasto con la ratio dell'istituto.
Come motivato nella sentenza a Sezioni Unite (punto 8.8) possono dar luogo a nullità contrattuali solo le violazioni di norme imperative che pongono il contratto in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa intende tutelare. Nel caso di cui all'art.38 t.u.b., il limite alla pag. 20/25 finanziabilità è posto nell'interesse al contenimento dei rischi nella concessione del credito, quindi alla stabilità patrimoniale della banca.
«Senza trascurare, poi l'esistenza di un vantaggio obiettivamente sproporzionato per il mutuatario che, per il sol fatto di aver ricevuto dall'istituto una somma superiore a quella consentita dal c.d. scarto di garanzia, realizzerebbe la completa liberazione dell'immobile dall'ipoteca”.
Il motivo va pertanto rigettato.
4.3)
Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per non avere dichiarato la nullità del mutuo chirografario in conseguenza della violazione dei principi di sana e prudente gestione del credito. Affermano che la non avrebbe dovuto concedere il finanziamento, rilevata CP_1
l'evidente sproporzione tra il credito concesso alla società finanziata, la sua capacità restitutoria ed il patrimonio su cui la banca ha iscritto ipoteca, con gravissimo pregiudizio per i garanti.
Tuttavia, l'appellante a sostegno delle proprie affermazioni ha citato la normativa volta alla salvaguardia dei consumatori, non applicabile quando, come nel caso in esame, sia il debitore garantito che i garanti hanno agito per finalità inerenti all'attività di impresa, quindi con la organizzazione dei mezzi e l'assunzione dei rischi propri dell'attività imprenditoriale. Giova ricordare che gli appellanti erano gli unici soci della società debitrice principale, ne era anche il presidente del Consiglio di Pt_1
Amministrazione e proprietario al 99% e il soggetto che, in concreto, ha richiesto i finanziamenti per la società.
pag. 21/25 Gli appellanti hanno inoltre citato le disposizioni civilistiche generali di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c. che, inerendo alle trattative pre-contrattuali, potrebbero inficiare la validità del contratto di mutuo solo nel caso in cui avessero dato luogo ad un vizio della volontà, tuttavia l'annullamento del contratto per vizi della volontà non è oggetto di domanda.
Il motivo va pertanto rigettato.
4.4)
Con il quarto motivo gli appellanti si dolgono del rigetto dell'eccezione, da loro sollevata, di indeterminatezza del credito opposto, per non avere la banca creditrice indicato la somma ricevuta da Controparte_8
garante del finanziamento chirografario fino all'importo di
[...]
€332.413,44.
Lamentano gli appellanti la non corretta applicazione, da parte del primo giudice, dei principi dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. nel porre a loro carico l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi del credito ed in particolare eventuali pagamenti effettuati da terzi, incluso il Fondo di
Garanzia.
Gli appellanti, tuttavia, non si confrontano con la motivazione del primo giudice, nella parte in cui ha ritenuto che “la convenuta abbia a tutti gli effetti tenuto conto dei pagamenti ricevuti dal ” e Controparte_7
non offrono alcun conteggio alternativo rispetto a quanto richiesto dal creditore opposto in sede monitoria.
Il credito per il quale ha agito in via monitoria è CP_11
chiaramente determinato come risulta dall'estratto ex art.50 TUB relativo al mutuo chirografario n.1008308, nel quale la somma ricevuta dal garante
MCC in data 10 maggio 2019 è quantificata in €332.413,44 (cifra pag. 22/25 coincidente con quella indicata dagli opponenti) ed è scomputata dal credito oggetto di domanda di ingiunzione (doc. 14 allegato al fascicolo monitorio).
Anche i crediti per i mutui fondiari sono determinati, come risulta dagli estratti conto ex art.50 TUB prodotti in sede monitoria senza alcuna specifica contestazione da parte degli opponenti (docc 12 e 13) e dai piani di ammortamento aggiornati alla data del passaggio in sofferenza il 30 novembre 2016 prodotti in giudizio (docc. 11, 12 e 13) senza specifiche contestazioni.
Per contro, gli opponenti – che ne erano onerati - non hanno dato prova dell'intervenuto adempimento.
Il motivo deve pertanto venire rigettato.
4.5)
Con il quinto motivo gli appellanti contestano il mancato rispetto del termine semestrale di cui all'art.1957 c.c..
Gli appellanti affermano che il primo giudice avrebbe erroneamente individuato la decorrenza di tale termine nella data in cui ha volto a sofferenza il rapporto ed ha risolto i rapporti con la debitrice principale (22 novembre 2016) e non dalla data alla quale per contratto era maturata la facoltà della banca di risolvere i rapporti e comunicare la decadenza dal beneficio del termine (180 giorni successivi alla scadenza della prima rata impagata, quindi luglio 2016, da gennaio 2016).
Il motivo è infondato in quanto non vi è alcun onere per la di CP_1
risolvere il rapporto nel termine indicato, che è pattuito nel solo interesse del debitore.
pag. 23/25 La questione è comunque irrilevante in quanto le fideiussioni de quo sono pattuite “a prima richiesta”, in deroga alla necessità, per il creditore, di proporre una domanda giudiziaria entro il termine di cui all'art.1957 c.c.
(Cass. Sentenza n. 283 del 14/01/1997. Conf. Cass. n. 1724 del 29/01/2016)
e pertanto la ha regolarmente proposto le proprie istanze nei CP_1
confronti del debitore principale con il mero invio della raccomandata il 22 novembre 2016, entro il termine semestrale da quando era nella sua facoltà risolvere il rapporto.
Ad abundantiam, la Banca si è insinuata nel fallimento della debitrice principale entro i sei mesi dall'invio di detta raccomandata.
Il motivo va pertanto rigettato.
4.6)
Gli appellanti si dolgono della condanna alle spese da parte del giudice di primo grado.
Il motivo deve ritenersi assorbito, considerato il rigetto dell'impugnazione e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
§ 6.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dell'attività effettivamente svolta (studio, introduttiva e di decisione) applicando i valori medi con riferimento allo scaglione di valore di riferimento indicato in €538.565,77 (€520.001,00 – €1.000.000).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 24/25
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da con atto di citazione Parte_1 Controparte_5
notificato il 20 febbraio 2024 nei confronti di
[...]
e di Controparte_1 Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 83/2024 del 16 gennaio 2024 così provvede:
I. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
II. condanna e al pagamento, in favore Parte_1 Controparte_5
di e di Controparte_1 [...]
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in CP_3
favore di ciascuna in €18.511,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio della Seconda Sezione, in data 9 settembre 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.Caterina Caniato dott.Caterina Passarelli
pag. 25/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 312/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere
Dott. Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
assistiti e difesi dall'Avv. Claudio Paoletti, come da procura allegata all'atto di citazione in primo grado appellanti e
Controparte_1
(già Controparte_2
(C.F.: , assistita e difesa dall'Avv. Gianni Solinas e P.IVA_1
dall'Avv. Liana Falcon, come da procura allegata all'atto di comparsa e costituzione in primo grado e
(C.F. e P.IVA ), tramite la sua Controparte_3 P.IVA_2
procuratrice (C.F. e P.IVA , CP_4 P.IVA_3 P.IVA_4
assistita e difesa dall'Avv. Lorenzo Sternini, come da procura allegata all'atto di comparsa e costituzione in primo grado.
Appellate
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 83/2024 pubblicata il 16/01/2024
CONCLUSIONI
per parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello Civile di Venezia, nella designanda composizione, ad integrale riforma della sentenza n. 83/2024 del Tribunale civile di Treviso, ed in accoglimento dei motivi di appello che precedono, contrariis reiectis, così provvedere:
1) In via cautelare, accertati il fumus ed il periculum, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza gravata e del sotteso D.I. opposto, per le ragioni esposte in atti;
2) In via preliminare, in accoglimento del relativo motivo di appello, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e titolarità del diritto controverso in capo all'intervenuta per tutte le ragioni Controparte_3
esposte in atti;
pag. 2/25 3) Nel merito, in accoglimento del relativo motivo di appello, accogliere l'opposizione proposta in prime cure e revocare l'opposto D.I. per tutte le ragioni esposte in atti;
4) In accoglimento della domanda proposta in prime cure e del relativo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità dei mutui fondiari dedotti per violazione della normativa comunitaria ed interna in ordine all'esercizio abusivo del credito, alla violazione dei criteri di merito creditizio ed alla violazione del diritto di protezione spettante al contraente consumatore;
5) In accoglimento della domanda proposta in prime cure e del relativo motivo di appello, accertare e dichiarare la infondatezza e genericità della domanda in ordine al mutuo chirografario n. 1008308 dell'11/07/2013;
6) In accoglimento della domanda proposta in prime cure e del relativo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità/inefficacia delle fideiussioni per le ragioni esposte in atti;
7) In accoglimento della domanda proposta in prime cure e del relativo motivo di appello, accertare e dichiarare la decadenza della banca opposta ex art. 1957 c.c. con liberazione degli appellanti da ogni vincolo di garanzia, con estensione dell'eccezione al cessionario intervenuto;
8) In ogni caso, ove riproposte, rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze formulate dalla banca appellata e fatte proprie dalla società intervenuta, poiché infondate in fatto ed in diritto, nonché rigettare, nell'ipotesi di riconoscimento della legittimazione processuale dell'intervenuta, tutte le domande, eccezioni ed istanze dalla stessa formulate poiché infondate in fatto ed in diritto;
pag. 3/25 9) In via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento anche in questa sede della legittimazione processuale di Controparte_3
estendere alla terza intervenuta tutte le domande formulate dall'appellante nei confronti della banca appellata e, per l'effetto, dichiarare la liberazione degli opponenti da ogni obbligazione dedotta in questa sede sia nei confronti della banca appellata che dei suoi aventi causa;
10) Anche in accoglimento del motivo di appello in punto di spese, condannare le appellate in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
Con ogni riserva consentita.
Si dichiara che la domanda proposta in prime cure era soggetta alla condizione di procedibilità del tentativo di mediazione, già esperito come da verbale negativo in atti.
In via istruttoria
a) Come richiesto in prime cure, si insiste per l'ammissione di CTU tecnico-estimativa tesa all'accertamento del valore dei medesimi immobili ipotecati (iscrizione di ipoteca di I e II grado) dalla banca al momento della erogazione dei mutui fondiari in esame, del marzo 2008 e dell'agosto 2010, al fine di verificare, in considerazione delle somme complessivamente mutuate, il superamento del limite di finanziabilità di cui alla disciplina fondiaria ex art. 38 TUB come integrata dalla delibera CICR dell'aprile del
1995 e dalle istruzioni Bankitalia del giugno del 1995.
pag. 4/25 A tal fine, vorrà il Collegio chiedere al nominando CTU di effettuare la verifica utilizzando come parametri estimativi:
- il valore cauzionale dei beni oggetto di verifica (più prudente valore di realizzo epurato di ogni valutazione commerciale e speculativa) corrispondente al loro valore di liquidazione giudiziale, anziché il valore commerciale;
- il montante dei mutui fondiari (capitale+interessi) anziché gli importi mutuati. ”
Per : Controparte_1
in via preliminare:
rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado in quanto inammissibile e/o comunque infondata.
nel merito
in via principale:
rigettarsi l'appello proposto dai NOi e Parte_2 Pt_1
in quanto infondato anche in forza dei motivi esposti in narrativa e,
[...]
conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale di Treviso n. 83 pubblicata in data 16.1.2024;
in via subordinata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale del gravame avversario in ordine alla nullità dei contratti di mutuo fondiario, accertare e dichiarare che i mutui Rep. n. 156211 e Racc. n.25544 stipulato in data 26.3.2008 avanti al Dottor Notaio in Treviso e Persona_1
pag. 5/25 mutuo fondiario Rep. n. 158440 e Racc. n. 27520 stipulato in data
30.08.2010 avanti al Dottor Notaio in Treviso hanno Persona_1
forma e sostanza di mutui ipotecari ordinari ed accogliere, anche ai sensi dell'art. 1424 c.c. e previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo sopraindicato, la domanda di conversione dei contratti fondiari asseritamente nulli in mutui ordinari ipotecari e, disattesa ogni doglianza di nullità del mutuo chirografario, in ogni caso, accertare che il credito vantato dalla cessionaria del credito (o in caso di Controparte_3
accoglimento del motivo d'appello sub 1 in ordine alla titolarità del credito, dalla cedente nei confronti del Controparte_1
NO (c.f. ) nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
AG di TA (TV) il 9.3.1966 e residente in [...] nonchè, in via solidale, e della NOa
(c.f. ) nata a [...] Controparte_5 CodiceFiscale_2
RI di SA (VE) in data 18.11.1966 e residente in [...] ammonta a complessivi Euro 538.565,77 di cui
Euro 204.567,55 quanto al contratto di mutuo fondiario del 26.3.2008 oltre interessi contrattuali nella misura del 5,50% e, comunque, entro i limiti del tasso soglia per tempo vigenti dal 17.6.2020 sino all'effettivo saldo, Euro
99.959,56 quanto al contratto di mutuo fondiario del 30.8.2010 oltre interessi contrattuali nella misura del 4,95% e, comunque, entro i limiti del tasso soglia per tempo vigenti dal 17.6.2020 sino all'effettivo saldo ed Euro
234.038,66 quanto al contratto di mutuo chirografario oltre interessi contrattuali nella misura del 6% sul capitale di Euro 207.380,34 e, comunque, entro i limiti del tasso soglia per tempo vigenti dal 1.7.2021 sino all'effettivo saldo ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore pag. 6/25 che sarà ritenuta di giustizia, per l'effetto condannarli, in via tra loro solidale, al pagamento della suddetta somma ovvero nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
in via ulteriormente subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario e laddove non venga accolta la domanda di conversione dei contratti fondiari ai sensi dell'art. 1424 c.c., accertare che l'accoglimento delle domande di nullità dei contratti – anche con riferimento al contratto di mutuo chirografario – hanno come effetto l'obbligo in capo ai garanti NO (c.f. Parte_1 [...]
) nato a [...] il [...] e residente in C.F._1
San AG di TA (TV), Via O. Bredariol n.11 e NOa
[...]
(c.f. ) nata a [...] CP_5 CodiceFiscale_2
(VE) in data 18.11.1966 e residente in [...], in via tra loro solidale, di restituire alla cessionaria del credito (o in caso di accoglimento del motivo di Controparte_3
appello sub 1 in ordine alla titolarità del credito, alla cedente
[...]
la somma di complessivi Euro 538.565,77 Controparte_1
di cui Euro 204.567,55 quanto al contratto di mutuo fondiario del
26.3.2008 oltre interessi contrattuali nella misura del 5,50% e, comunque, entro i limiti del tasso soglia per tempo vigenti dal 17.6.2020 sino all'effettivo saldo, Euro 99.959,56 quanto al contratto di mutuo fondiario del 30.8.2010 oltre interessi contrattuali nella misura del 4,95% e, comunque, entro i limiti del tasso soglia per tempo vigenti dal 17.6.2020 sino all'effettivo saldo ed Euro 234.038,66 quanto al contratto di mutuo chirografario oltre interessi contrattuali nella misura del 6% sul capitale di pag. 7/25 Euro 207.380,34 e, comunque, entro i limiti del tasso soglia per tempo vigenti dal 1.7.2021 sino all'effettivo saldo ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, per l'effetto condannarli, in via tra loro solidale, al pagamento della suddetta somma ovvero nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso
con vittoria di spese per il presente grado di giudizio;
in via istruttoria
Si contesta l'unica istanza istruttoria avversaria, e cioè la richiesta di ammissione di una CTU estimativa, in quanto di natura palesemente esplorativa e come tale inammissibile, richiesta peraltro smentita “in fatto” dalla documentazione dimessa in primo grado dalla ed in “diritto” CP_1
dai principi indicati dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n.
33719/2022.”
Per : Controparte_3
“In via preliminare:
dichiararsi inammissibile e comunque respingersi la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e della sentenza di rigetto dell'opposizione per le ragioni indicate in narrativa.
Nel merito:
rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n.83/2024 resa inter partes dal Tribunale di Treviso.
pag. 8/25 In ogni caso:
con vittoria di compensi e spese di causa oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
§1.
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 18.11.2021 Pt_1
ed proponevano opposizione avanti al
[...] Parte_2
Tribunale di Treviso al decreto ingiuntivo n. 2065/2021 con cui il Tribunale di Treviso aveva loro ingiunto, quali fideiussori di Parte_3
il pagamento senza dilazione in favore di Controparte_1
(di Seguito, della somma di
[...] Controparte_1
€538.565,77, oltre interessi e spese di procedura.
Titolo a fondamento del decreto ingiuntivo opposto erano i seguenti contratti di mutuo stipulati da con la Parte_3 [...]
(poi fusa per Controparte_6
incorporazione in ) e Controparte_1
subentrata in tutti i rapporti giuridici ai sensi dell'art. 2504 bis c.c.:
- mutuo fondiario (Rep. n. 156211 e Racc. n. 25544) stipulato in data
26.3.2008 avanti al Dott. Notaio in Treviso Persona_1
(TV), di originari Euro 350.000,00 (doc. 3 fascicolo monitorio);
- mutuo fondiario (Rep. n. 158440 e Racc. n. 27520) stipulato in data
30.08.2010 avanti al Dott. Notaio in Treviso Persona_1
(TV), di originari Euro 135.000,00 (doc.4 fascicolo monitorio);
pag. 9/25 - mutuo chirografario n. 1008308 stipulato in data 11.7.2013 di originari Euro 550.000,00 (doc.5 fascicolo monitorio),
I tre contratti di mutuo erano tutti garantiti da fideiussione rilasciata da e da , da ultimo fino all'importo di Euro Parte_1 Parte_2
1.600.000,00, come da dichiarazione integrativa del 11.04.2012 (docc.
6-7 fascicolo monitorio).
Stante l'inadempimento della società mutuataria la
[...]
, con lettera raccomandata A/R datata 22.11.2016 Controparte_6
indirizzata a e ai signori e Parte_3 Parte_1 [...]
, aveva comunicato la decadenza dal beneficio del termine nel CP_5
pagamento delle rate a scadere e la avvenuta risoluzione del contratto dichiarando l'esposizione totale in €469.135,27 (doc.8 fascicolo monitorio,
6 fascicolo di primo grado).
Dichiarato con sentenza n.32 del 15.3.2017 il fallimento della mutuataria la si era tempestivamente Parte_3 Controparte_1
insinuata nel passivo del in data Parte_4
17.05.2017, per le ragioni di credito sopra indicate (doc.9 fascicolo monitorio) ed era stata ammessa in via chirografaria, nulla incassando dal riparto finale (docc.10 e 11 fascicolo monitorio).
Avverso la suddetta ingiunzione i debitori proponeva opposizione avanti il
Tribunale di Treviso lamentando:
- la nullità dei mutui fondiari per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB;
- la nullità del mutuo chirografario per violazione dei principi che devono orientare l'erogazione del credito e conseguente responsabilità professionale della banca;
pag. 10/25 - l'indeterminatezza del residuo credito sotteso al mutuo chirografario, assistito dal Fondo di Garanzia ex L. 662/96 gestito dal CP_7
, in difetto di precisa individuazione delle somme pretese e di
[...]
quanto già riscosso a seguito dell'escussione della garanzia statale;
- la nullità ed inefficacia delle fideiussioni per violazione della disciplina c.d. antitrust;
- la liberazione dei fideiussori per violazione del termine semestrale di cui all'art. 1957 CC.
Si costituiva tempestivamente la banca opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In data 05.07.2022 interveniva in giudizio , di Controparte_3
seguito (tramite la sua procuratrice ), allegando di CP_3 CP_4
essersi resa cessionaria dei crediti oggetto di causa ed associandosi alle difese della banca convenuta. Chiedeva, in subordine, la conversione dei mutui fondiari in mutui ordinari garantiti da ipoteca nel caso in cui gli stessi fossero stati dichiarati nulli.
L'intervenuta chiedeva altresì l'estromissione della Controparte_1
limitatamente al credito dedotto poiché ceduto, eccependo, tuttavia, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a questioni e/o istanze e/o domande derivanti da responsabilità maturate prima della cessione.
§2.
Il Tribunale di Treviso, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l'opposizione, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2065/2021, condannando gli opponenti all'integrale pagamento delle pag. 11/25 spese di lite, in solido tra loro, a favore della e di Controparte_1 CP_3
per euro 6.886,64, oltre IVA e Cpa come per legge.
[...]
Ha ritenuto sussistere la legittimazione attiva di ritenuto che la CP_3
stessa vada valutata unicamente sulla base della prospettazione di parte e, nel merito, ha ritenuto titolare del rapporto, come da CP_3
documentazione prodotta (avviso di cessione pubblicato in Gazzetta ufficiale ed elenco dei crediti ceduti, docc.3 e 4 riconoscendo CP_3
valore dirimente alla dichiarazione resa dalla cedente Controparte_1
unico soggetto eventualmente interessato a far valere l'inesistenza della cessione.
Il primo giudice ha rigettato l'eccezione di nullità dei contratti di mutuo fondiario per la violazione, da parte della banca mutuante, del limite di finanziabilità dell'80%, richiamando sul punto la sentenza della Cassazione
a Sezioni Unite n.33719/2022 secondo la quale tale limite non costituisce elemento essenziale del contratto né norma imperativa e conseguentemente la sua violazione non conduce alla invalidità del contratto stesso.
Quanto alla eccezione di nullità del mutuo chirografario per violazione dei principi dettati in materia di erogazione del credito, ha escluso l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt.124-bis e 125-bis T.U.B., dettate unicamente a protezione di soggetti qualificabili come consumatori.
Ha motivato il rigetto dell'eccezione di invalidità del mutuo chirografario anche perché la violazione di regole di correttezza e buona fede da parte della banca, quand'anche risultasse provata, sarebbe irrilevante, non essendo richiesto l'annullamento del negozio per vizio della volontà.
La doglianza relativa all'asserita violazione dell'art. 2697 c.c. nella determinazione del credito è stata disattesa dal primo giudice in quanto pag. 12/25 assolutamente generica – ai limiti dell'inammissibilità – e comunque infondata gravando l'onere della prova del fatto estintivo del credito (anche relativamente ad eventuali pagamenti effettuati da terzi, nella fattispecie il
Fondo di Garanzia ex aL.662/1996). Il primo giudice ha osservato che, per contro, risulta che la convenuta già nella fase monitoria abbia scomputato da quanto richiesto i pagamenti ricevuti dal Fondo di Garanzia.
In quanto all'eccezione di nullità delle fideiussioni per essere stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n.55 del
2.5.2005, ha ritenuto contrastante con il divieto di intesse anticoncorrenziali di cui all'art.2 secondo colla lettera a) della legge n.287/1990, il Tribuale di Treviso si ha ritenuto non si configuri la nullità dell'intero contratto di fideiussione bensì unicamente, ove ne ricorrano i presupposti, una nullità parziale delle clausole ritenute lesive della concorrenza (c.d. di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art.1957
c.c.).
Osservato che le prime due clausole non erano venute in rilievo, ha rigettato l'eccezione di estinzione della fideiussione per deroga al termine semestrale, ritenendo rispettato tale termine per essere i mutui risolti al 22 novembre 2016 (come da doc. 8 fascicolo monitorio) e la banca insinuata al passivo del fallimento della debitrice principale entro il semestre, il 17 maggio 2017 (doc.10 fascicolo monitorio).
§3.
Avverso l'indicata sentenza, ed hanno Parte_1 Parte_2
interposto tempestivo appello nei confronti di e di Controparte_1 [...]
con atto notificato il 20 febbraio 2024 (nel termine di 30 CP_3
pag. 13/25 giorni decorrente dalla notifica della sentenza, intervenuta il 22 gennaio
2024), affidato a sei motivi di impugnazione:
Con il primo motivo gli appellanti contestano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la titolarità del credito di cui è causa in capo a , pur in assenza di elementi atti ad affermare Controparte_3
in modo inequivoco l'inclusione del credito in oggetto tra quelli ceduti in blocco con l'operazione di cartolarizzazione dedotta e nonostante non sia stata effettuata l'annotazione della pubblicazione presso il Registro delle
Imprese.
Con il secondo motivo, lamentano la violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB e della delibera CICR dell'aprile del 1995, stabilito nella misura dell'80% del valore cauzionale dei beni acquisiti in garanzia ipotecaria.
Con il terzo motivo censurano la sentenza di primo grado per non avere dichiarato la nullità del mutuo chirografario in conseguenza della violazione dei principi di sana e prudente gestione del credito
Con il quarto motivo si dolgono del rigetto dell'eccezione, da loro sollevata, di indeterminatezza del credito opposto, per mancata indicazione della somma ricevuta da garante del Controparte_8
finanziamento chirografario.
Con il quinto motivo contestano il mancato rispetto del termine semestrale di cui all'art.1957 c.c., ritenendo che il primo giudice abbia erroneamente individuato la decorrenza del termine nella data in cui ha risolto i rapporti con la debitrice principale (22 novembre 2016) e non dallo scadere del termine contrattualmente previsto, di 180 giorni dalla data del primo inadempimento (gennaio 2016).
pag. 14/25 Con il sesto motivo si dolgono della condanna alla rifusione delle spese di lite.
Si sono costituite e , chiedendo il Controparte_1 Controparte_3
rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza appellata, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese processuali.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§4)
L'appello è infondato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
4.1)
Con il primo motivo gli appellanti contestano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la titolarità del credito di cui è causa in capo a pur in assenza di elementi atti ad affermare in Controparte_3
modo inequivoco l'inclusione del credito in oggetto tra quelli ceduti in blocco con l'operazione di cartolarizzazione dedotta.
Il motivo non merita accoglimento.
Parte intervenuta ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta ufficiale, relativo a “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di
Cessione Crediti da Finanziamento e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (i "Crediti da Finanziamento")”.
pag. 15/25 Non ha prodotto l'atto di cessione e l'elenco dei crediti ceduti è prodotto sotto forma di tabulato senza provenienza e data certa e gli opponenti nella terza memoria contestavano l'efficacia probatoria di tale elenco, inidoneo a provare la titolarità del diritto controverso in assenza di produzione dell'atto di cessione del credito.
Sussiste la prova della cessione in quanto la Banca cedente – unico soggetto eventualmente interessato a far valere l'inesistenza della cessione
– sin dalla prima memoria ex art.183 c.p.c. ha confermato l'avvenuta cessione ed ha ribadito anche in sede di appello di avere ceduto il credito de quo a in data 16 novembre 2021 e che tale credito Controparte_3
sia ricompreso nella cessione cartolare pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 25.11.2021.
E' irrilevante, a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, la mancata annotazione della cessione del credito presso il Registro delle imprese.
Trattandosi di adempimento pubblicitario, e non di elemento costitutivo della cessione, la sua mancanza non inficia la validità ed il perfezionamento della cessione e comporta solo l'inopponibilità della cessione al debitore ceduto che abbia pagato in buona fede al cedente, fattispecie non verificatasi in questo caso.
Le formalità previste dalla disciplina speciale delle cessioni in blocco, che consento di derogare alla necessità di una notifica individuale a ciascun debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, e rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito. pag. 16/25 Ne consegue che il cessionario è legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti
(Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 22548/2018; Cass. n. 4334/2020).
L'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (nel testo originario, applicabile "ratione temporis") ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. (Cassazione n. 5997 del 17/03/2006)
Nel caso di cessione in blocco non è esclusa, in alternativa, l'applicabilità della disciplina ordinaria prevista all'art. 1264 c.c. secondo cui “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il pag. 17/25 debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.”
Secondo consolidata giurisprudenza, nei confronti del debitore ceduto la notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità, essendo efficace, nei confronti del debitore, ogni mezzo idoneo a portare a sua conoscenza l'avvenuta cessione (Cassazione n. 28390 del 07/11/2018, n. 1684 del
07/02/2012), tra cui indubbiamente la comparsa di costituzione di CP_9
nel presente giudizio.
[...]
I fideiussori non hanno peraltro alcun interesse a sollevare l'eccezione in quanto, essendo loro indifferente corrispondere il dovuto alla creditrice opposta ovvero all'istituto cessionario intervenuto, entrambi parti in causa.
L'unico soggetto titolare di un interesse a contestare la validità o efficacia della cessione è che al contrario aderisce alla prospettazione CP_10
dell'intervenuta e conferma la validità della cessione.
4.2)
Con il secondo motivo di appello, e Parte_1 Controparte_5
eccepiscono la nullità dei contratti di mutuo fondiario in conseguenza della violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB e della delibera
CICR dell'aprile del 1995, stabilito nella misura dell'80% del valore cauzionale dei beni acquisiti in garanzia ipotecaria.
Il motivo è infondato.
Sulla questione è intervenuta sentenza della Cassazione a Sezioni Unite
n.33719/2022 (cui si è uniformata la giurisprudenza di legittimità pag. 18/25 successiva Cassazione n. 6907 del 08/03/2023, n. 7949 del 20/03/2023), che ha posto fine ad un contrasto giurisprudenziale statuendo che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs.
n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.
"vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere. il limite di finanziabilità non costituisce elemento essenziale del contratto né norma imperativa e conseguentemente la sua violazione non conduce alla invalidità del contratto stesso”.
Parte appellante, che chiede una rivisitazione dell'orientamento assunto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, non si confronta tuttavia con l'articolata motivazione della Corte di legittimità che qui si condivide, nella quale sono chiaramente dispiegate le ragioni per le quali sia preferibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la violazione del limite di finanziabilità non comporta l'invalidità del contratto.
In particolare, parte appellante non si confronta con la considerazione che sia “arduo ritenere che una disposizione preveda un requisito a pena di
pag. 19/25 nullità senza preoccuparsi di fornire elementi per definirlo, ogni qual volta esso non appaia di palmare e intuibile comprensione …. Né la norma primaria (articolo 38 del t.u.b.) né la norma secondaria attuativa (con deliberazione della Banca d'Italia) contengono, infatti, alcuna indicazione in ordine ai criteri di stima del valore dell'immobile, cui è rapportato in via percentuale l'ammontare massimo del finanziamento, e all'epoca di riferimento della stima”.
Si tratterebbe infatti di una nullità non rilevabile attraverso un semplice esame del contratto, bensì attraverso valutazioni estimatorie con necessari margini di opinabilità ed incertezza nonché fluttuazioni nel tempo - tant'è vero che l'appellante chiede disporsi una CTU ai fini di verificare proprio i presupposti per l'accoglimento della domanda di nullità del mutuo.
Inoltre, l'interesse pubblico sotteso alle facilitazioni previste dal legislatore per i mutui fondiari è quello di incentivare il ricorso a tale istituto da parte delle banche, così rispondendo all'interesse pubblico e delle imprese alla corretta concorrenzialità del mercato del credito ed alla “mobilizzazione” della proprietà immobiliare (Corte costituzionale n. 175 del 2004). Il timore di poter incorrere in una sanzione di nullità in applicazione di criteri non chiaramente predeterminati condurrebbe per contro ad una riduzione nella disponibilità del credito, in contrasto con la ratio dell'istituto.
Come motivato nella sentenza a Sezioni Unite (punto 8.8) possono dar luogo a nullità contrattuali solo le violazioni di norme imperative che pongono il contratto in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa intende tutelare. Nel caso di cui all'art.38 t.u.b., il limite alla pag. 20/25 finanziabilità è posto nell'interesse al contenimento dei rischi nella concessione del credito, quindi alla stabilità patrimoniale della banca.
«Senza trascurare, poi l'esistenza di un vantaggio obiettivamente sproporzionato per il mutuatario che, per il sol fatto di aver ricevuto dall'istituto una somma superiore a quella consentita dal c.d. scarto di garanzia, realizzerebbe la completa liberazione dell'immobile dall'ipoteca”.
Il motivo va pertanto rigettato.
4.3)
Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per non avere dichiarato la nullità del mutuo chirografario in conseguenza della violazione dei principi di sana e prudente gestione del credito. Affermano che la non avrebbe dovuto concedere il finanziamento, rilevata CP_1
l'evidente sproporzione tra il credito concesso alla società finanziata, la sua capacità restitutoria ed il patrimonio su cui la banca ha iscritto ipoteca, con gravissimo pregiudizio per i garanti.
Tuttavia, l'appellante a sostegno delle proprie affermazioni ha citato la normativa volta alla salvaguardia dei consumatori, non applicabile quando, come nel caso in esame, sia il debitore garantito che i garanti hanno agito per finalità inerenti all'attività di impresa, quindi con la organizzazione dei mezzi e l'assunzione dei rischi propri dell'attività imprenditoriale. Giova ricordare che gli appellanti erano gli unici soci della società debitrice principale, ne era anche il presidente del Consiglio di Pt_1
Amministrazione e proprietario al 99% e il soggetto che, in concreto, ha richiesto i finanziamenti per la società.
pag. 21/25 Gli appellanti hanno inoltre citato le disposizioni civilistiche generali di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c. che, inerendo alle trattative pre-contrattuali, potrebbero inficiare la validità del contratto di mutuo solo nel caso in cui avessero dato luogo ad un vizio della volontà, tuttavia l'annullamento del contratto per vizi della volontà non è oggetto di domanda.
Il motivo va pertanto rigettato.
4.4)
Con il quarto motivo gli appellanti si dolgono del rigetto dell'eccezione, da loro sollevata, di indeterminatezza del credito opposto, per non avere la banca creditrice indicato la somma ricevuta da Controparte_8
garante del finanziamento chirografario fino all'importo di
[...]
€332.413,44.
Lamentano gli appellanti la non corretta applicazione, da parte del primo giudice, dei principi dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. nel porre a loro carico l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi del credito ed in particolare eventuali pagamenti effettuati da terzi, incluso il Fondo di
Garanzia.
Gli appellanti, tuttavia, non si confrontano con la motivazione del primo giudice, nella parte in cui ha ritenuto che “la convenuta abbia a tutti gli effetti tenuto conto dei pagamenti ricevuti dal ” e Controparte_7
non offrono alcun conteggio alternativo rispetto a quanto richiesto dal creditore opposto in sede monitoria.
Il credito per il quale ha agito in via monitoria è CP_11
chiaramente determinato come risulta dall'estratto ex art.50 TUB relativo al mutuo chirografario n.1008308, nel quale la somma ricevuta dal garante
MCC in data 10 maggio 2019 è quantificata in €332.413,44 (cifra pag. 22/25 coincidente con quella indicata dagli opponenti) ed è scomputata dal credito oggetto di domanda di ingiunzione (doc. 14 allegato al fascicolo monitorio).
Anche i crediti per i mutui fondiari sono determinati, come risulta dagli estratti conto ex art.50 TUB prodotti in sede monitoria senza alcuna specifica contestazione da parte degli opponenti (docc 12 e 13) e dai piani di ammortamento aggiornati alla data del passaggio in sofferenza il 30 novembre 2016 prodotti in giudizio (docc. 11, 12 e 13) senza specifiche contestazioni.
Per contro, gli opponenti – che ne erano onerati - non hanno dato prova dell'intervenuto adempimento.
Il motivo deve pertanto venire rigettato.
4.5)
Con il quinto motivo gli appellanti contestano il mancato rispetto del termine semestrale di cui all'art.1957 c.c..
Gli appellanti affermano che il primo giudice avrebbe erroneamente individuato la decorrenza di tale termine nella data in cui ha volto a sofferenza il rapporto ed ha risolto i rapporti con la debitrice principale (22 novembre 2016) e non dalla data alla quale per contratto era maturata la facoltà della banca di risolvere i rapporti e comunicare la decadenza dal beneficio del termine (180 giorni successivi alla scadenza della prima rata impagata, quindi luglio 2016, da gennaio 2016).
Il motivo è infondato in quanto non vi è alcun onere per la di CP_1
risolvere il rapporto nel termine indicato, che è pattuito nel solo interesse del debitore.
pag. 23/25 La questione è comunque irrilevante in quanto le fideiussioni de quo sono pattuite “a prima richiesta”, in deroga alla necessità, per il creditore, di proporre una domanda giudiziaria entro il termine di cui all'art.1957 c.c.
(Cass. Sentenza n. 283 del 14/01/1997. Conf. Cass. n. 1724 del 29/01/2016)
e pertanto la ha regolarmente proposto le proprie istanze nei CP_1
confronti del debitore principale con il mero invio della raccomandata il 22 novembre 2016, entro il termine semestrale da quando era nella sua facoltà risolvere il rapporto.
Ad abundantiam, la Banca si è insinuata nel fallimento della debitrice principale entro i sei mesi dall'invio di detta raccomandata.
Il motivo va pertanto rigettato.
4.6)
Gli appellanti si dolgono della condanna alle spese da parte del giudice di primo grado.
Il motivo deve ritenersi assorbito, considerato il rigetto dell'impugnazione e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
§ 6.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dell'attività effettivamente svolta (studio, introduttiva e di decisione) applicando i valori medi con riferimento allo scaglione di valore di riferimento indicato in €538.565,77 (€520.001,00 – €1.000.000).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 24/25
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da con atto di citazione Parte_1 Controparte_5
notificato il 20 febbraio 2024 nei confronti di
[...]
e di Controparte_1 Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 83/2024 del 16 gennaio 2024 così provvede:
I. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
II. condanna e al pagamento, in favore Parte_1 Controparte_5
di e di Controparte_1 [...]
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in CP_3
favore di ciascuna in €18.511,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio della Seconda Sezione, in data 9 settembre 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.Caterina Caniato dott.Caterina Passarelli
pag. 25/25