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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 106/19 vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano Parte_1
(20123) alla Piazza degli Affari n. 2, P.Iva , rappresentata e difesa dall'Avv. De Luca P.IVA_1
Giuseppe con Studio in Cosenza alla Via delle Medaglie d'Oro 37, elettivamente domiciliato in
Reggio Calabria, alla Via Argine Destro Calopinace 34, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe
Marino
APPELLANTE
CONTRO
nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Alvaro,c.f. ; - nato il [...] a [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
di Salvo (RC) e residente in [...], c.f. ; - CodiceFiscale_2
nata a [...] il 09.10 1968 e residente in [...] Controparte_2
alla Via Morletta n. 2, c.f. , rappresentati e difesi, giusta procura in atti CodiceFiscale_3
dall'avv. Jessica Tassone presso il cui studio sito in Marina di Caulonia (RC) Piazza Bottari n. 13,
sono elettivamente domiciliati
1 APPELLATI
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n. 1443/2018 del 21-22/11/2018.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli odierni appellati convenivano innanzi al
Tribunale Civile di Locri, la lamentando nella loro qualità di proprietari di un Parte_1
immobile sito nel Comune di Caulonia località “Vitarva”, in catasto al foglio 75 particella 86 per compravendita per NO , che la aveva installato sul fondo predetto, Per_1 Parte_1
abusivamente e senza autorizzazione, un impianto di telefonia con n. 7 sostegni per condutture telefoniche a servizio di terzi;
che tale comportamento, in assenza di consenso, integrerebbe una ipotesi di occupazione sine titulo con conseguente diritto al risarcimento del danno, e chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”accertare e dichiarare l'illegittima occupazione del fondo
privato da parte della società convenuta e per l'effetto 2.- condannare la società Parte_1
alla rimozione dei manufatti (pali di sostegno , fili, ecc) apposti sul fondo di proprietà dell'attore ed
al conseguente ripristino dello status quo ante per illegittimità e arbitrarietà delle opere eseguite;
3.
Condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore”.
La causa veniva iscritta a ruolo con R.G. n. 1166/2013 ove si costituiva per resistere alla domanda la convenuta , la quale al contempo spiegava domanda riconvenzionale di Pt_1
intervenuto usucapione della servitù di elettrodotto per la maturazione del ventennio dalla collocazione dei sostegni.
La causa veniva istruita con prove testimoniali e CTU, all'esito delle quali il Tribunale di
Locri così disponeva: “Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona
del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla
causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:1.-
rigetta la domanda di usucapione della servitù di elettrodotto formulata da parte convenuta;
2.-
2 accoglie la domanda proposta da parte attrice , e Controparte_1 Parte_2 [...]
ed accerta e dichiara l'illegittima occupazione da parte di del fondo di CP_2 Parte_1
proprietà di parte attrice sito in Caulonia foglio 75 particelle 86; 3.- per lo effetto condanna
[...]
al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., nella misura di € 1.476,15 oltre Parte_1
accessori di legge dalla data della domanda al soddisfo;
4.-accoglie la domanda di rimozione dei
supporti e dei relativi cavi (n. 7) insistenti sulla proprietà n Caulonia foglio Pt_1 CP_3
75 particelle 86, per lo effetto condanna alla rimozione dei predetti supporti, cavi Parte_1
ed elementi annessi e connessi all'impianto, con ripristino della situazione quo ante, a propria cura
e spese;
5.- condanna altresì (p.iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore di parte
attrice da distrarsi in favore dell'Avv. Jessica Tassone, ex art. 93 cpc, quantificate in € 2.530 per
come specificate in parte motiva, oltre spese generali al 15 %, IVA e Cassa avvocati se dovute. Pone
definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica, Parte_1
liquidate con separato provvedimento”;
Avverso la prefata sentenza proponeva appello la chiedendone la riforma e Pt_1
l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, ovverosia il riconoscimento del possesso ultraventennale pacifico ed incontrastato con conseguente diritto all'acquisto per maturata usucapione della servitù di cavidotto con palificazione.
Si costituivano in giudizio gli appellati eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cpc, chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza di primo grado, con il favore delle spese di lite da distrare in favore del loro procuratore.
Con ordinanza del 19/03/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 04/03/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.,
3 avanzata dagli appellati.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni
Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità
del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente
4 impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile,
sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum
appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
2) Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 116 c.p.c., sotto il profilo dell'illogicità e contraddittorietà nella valutazione della prova e dell'errata applicazione dell'art. 2729 C.C., per avere il primo giudice ritenuto non raggiunta la prova del fatto che l'utenza di sia attiva sin dal 1989 e che non sarebbe stata fornita Persona_2
la prova della circostanza che la stessa utilizzi le infrastrutture (pali e cavo) collocati in proprietà
ciò è il frutto di un'errata interpretazione del materiale probatorio. Pt_2
2.1) Il motivo è infondato per le argomentazioni che seguono.
Nel corso dell'istruttoria innanzi al primo Giudice è emersa la sussistenza di sette pali per la linea telefonica con relativo cavo telefonico installati senza autorizzazione dalla nel terreno di Pt_1
proprietà degli odierni appellati.
Sul punto questa Corte osserva che la normativa operante in materia è costituita dal D. Lgs. 259/03
(Codice delle Comunicazioni Elettroniche) che ha riordinato ed aggiornato quanto già previsto nel
R.D. n. 1775 del 1933 ed ha apportato modifiche al D.P.R. 29.03.73 n. 156.
5 Per quanto in questa sede interessa (limitazioni legali della proprietà dovute all'installazione e diramazione di impianti di reti di comunicazione elettronica), l'art. 91 dispone, tra l'altro, che “i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto”; “il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente a soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini”.
Il successivo art. 92 dispone, tra l'altro, che “fuori dei casi previsti dall'art. 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'art. 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e della L. 01.08.02 n.
166”; “ la domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi è diretta all'autorità competente che, ove ne ricorrano i presupposti, impone la servitù richiesta e determina l'indennità dovuta ai sensi dell'art. 44 D.P.R. 08.06.01 n. 327 … integrato dall'art. 3, comma 3, L.
01.08.02 n. 166”.
La fattispecie che interessa pare indubbiamente rientrare nelle ipotesi di cui al predetto art. 92,
trattandosi di passaggio di cavi telefonici con appoggio degli stessi su pali (sette) imposti nel terreno di proprietà dei Sigg.ri , e . Quindi, l'esercente Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
il servizio telefonico, per poter definire legittimo lo stato di fatto attuale, avrebbe dovuto disporre di un titolo di servitù, volontaria ovvero per provvedimento autorizzativo.
Secondo la Corte di legittimità, l'art. 233 D.P.R. 29.03.73 n. 156, che prevedeva la costituzione della servitù di telefonia solo per contratto o per atto amministrativo autoritativo, avrebbe escluso per converso che la società concessionaria del servizio possa invocare la disciplina dell'art. 1032 c.c. in tema di servitù coattive “la cui tipicità (numerus clausus) non ne permette l'estensione fuori dei casi espressamente considerati, di cui certo non fa parte quello che oggi ci occupa (Cass. Civ., SS.UU.,
16.01.1986, n. 207; Cass. Civ., sent. n. 12245 del 1998; Cass. Civ., sent. n. 10069 del 1993). Perciò,
6 ove l'esercente non disponga di un provvedimento di servitù volontaria o per atto amministrativo autoritativo, la norma fa salvo il buon diritto del proprietario a vedere senz'altro rimossi ed apposti in altro luogo tutte le opere e materiali insistenti e facenti capo alla società telefonica, poiché
illegittimamente apposte e trattandosi, così, di un illecito asservimento di fatto dei fondi di proprietà
privata; ed in ciò il proprietario deve trovare soddisfazione senza sopportarne in alcun modo l'onere economico, essendo in tale ipotesi riconosciuta la risarcibilità anche in forma specifica, ossia mediante rimozione delle opere, della lesione del diritto soggettivo del privato (Cass. Civ., SS.UU.,
sent. n. 23623 del 2007).
Dalla CTU versata in atti emerge che la linea oggetto di causa è volta alla somministrazione della linea telefonica solo in favore di terzi, pertanto devono ritenersi illegittimamente apposte – e, quindi,
illecite- le opere ed i materiali apposti dalla (che non ne ha disconosciuto la titolarità) sul Pt_1
terreno di proprietà degli appellati, in assenza di un qualsivoglia provvedimento di servitù volontaria o coattiva per atto amministrativo autoritativo che, se fosse esistito, sarebbe stato di certo opposto dalla , la quale non avrebbe così avanzato in riconvenzionale una domanda di usucapione di Pt_1
servitù.
Domanda di usucapione che, correttamente il giudice di prime cure ha rigettato atteso che era onere della provare che l'impianto in oggetto, dunque i supporti ed i relativi cavi, sono stati Pt_1
collocati sul fondo da un ventennio;
ciò non può ritenersi provato sulla base della prova Pt_2
orale e sulla base delle schede utente esibite dalla , da cui risulterebbe che alcune utenze Pt_1
risalgono al 1989, poiché ciò non può significare automaticamente che dette utenze erano alimentate dall'impianto presente sul fondo inoltre è emerso che il fondo è Pt_2 Pt_2
recintato e chiuso con cancello, pertanto gli operai per potervi accedere dovevano Pt_1
chiedere il permesso ai proprietari e ciò esclude che possa essersi maturata un'usucapione per inerzia del proprietario.
Il comportamento della , che ha imposto, di fatto, un peso che corrisponde all'esercizio di Pt_1
una servitù di telefonia, in assenza di un atto amministrativo, rappresenta atto lesivo del diritto di
7 proprietà. Atto lesivo, che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, legittima il privato ad agire per il risarcimento dei danni (Cass. 21/4/2006, n.9469).
Acclarato, difatti, che quello posto in essere dall'appellante rappresenta un fatto illecito, non consentito dall'ordinamento, se non a determinate condizioni e presupposti, nonché un fatto lesivo di un'altrui situazione giuridica, non rileva se, nella specie, il danneggiato decida di agire per il riconoscimento del danno, conseguente alla attività lesiva, anziché per il riconoscimento dell'indennizzo dovuto per la costituzione della servitù, a condizione, però, che il danneggiato dia prova degli elementi richiesti dalla norma in tema di responsabilità extracontrattuale per il chiesto risarcimento. Elementi che, nella specie sono rappresentati dalla prova del fatto illecito, dal nesso di causalità e dalla ingiustizia del danno sofferto, oltre che, ovviamente, dall'esistenza del danno stesso.
Orbene, dall'esame degli atti, nonché dalle deposizioni testimoniali rese in primo grado, ancor prima che dalla ctu, è facile desumere che la prova relativa a tutti i suindicati elementi sia stata raggiunta. Non si ravvedono, motivi di inattendibilità dei testi essendo state le dichiarazioni non contraddittorie - sia vagliandole secondo la verosimiglianza con le circostanze affermate dalle parti, sia con le deposizioni di altri testi e gli altri elementi di causa - ma lucide, circostanziate,
prive di incertezze o altre contaminazioni imputabili al tempo, al giudizio personale del testimone,
a particolari rapporti con la parte in causa.
3) Errata quantificazione della somma liquidata a titolo risarcitorio.
3.1) La censura non coglie nel segno.
Per la quantificazione del risarcimento è consentito attingere ai risultati dell'espletata ctu, ed è
condivisibile, perché, limitatamente al punto, sicuramente immune da vizi (sia sotto il profilo tecnico,
che sotto il profilo giuridico) ed adeguatamente motivata sotto quello logico e tecnico/giuridico ed è
corretto ed ineccepibile l'iter logico-motivazionale, seguito dal Tribunale, che ha condiviso l'elaborato peritale, ritenendolo idoneo e utile alla decisione. A tal riguardo si richiama il ruolo che l'ordinamento assegna al consulente tecnico in qualità di ausiliare del giudice, nonché l'esclusione
8 della consulenza tecnica dal catalogo dei mezzi di prova e l'inquadramento sistematico nel più ampio contesto della istruzione probatoria, ponendosi in evidenza la funzione di soggetto dotato di particolare competenza tecnica in discipline esulanti dalle nozioni di comune esperienza, necessario per consigliare il giudice nella valutazione su questioni meramente tecniche, non solo quale strumento di valutazione dei fatti accertati o dati per esistenti (“consulente deducente”), ma anche al fine di accertare i fatti stessi (cd. “consulente percipiente”). Proprio in considerazione di tale ruolo, è pacifico che nel caso in cui il giudice decida di aderire alle conclusioni del perito, non sussiste un obbligo di specifica valutazione ma è sufficiente che la pronuncia richiami, manifestando condivisione, le conclusioni del consulente, senza necessità di esaminare e confutare le contrarie deduzioni delle parti o dei loro consulenti (Cass. Civ. sent. n. 8355/2007; 26694/2006; 3881/2006; 125/2003).
Nel caso di specie, la quantificazione dei danni lamentati da parte attrice rientrava nelle ipotesi di valutazione attinente a quelle competenze esulanti dalle nozioni di comune esperienza ut supra citate che hanno giustificato l'ammissione del mezzo istruttorio della consulenza tecnica d'ufficio a mezzo della quale il tecnico incaricato dalla complessiva valutazione della documentazione citata in perizia ha accertato l'effettiva estensione del suolo illegittimamente occupato, la natura delle opere eseguite e la loro esatta ubicazione nel fondo di parte appellata, l'estensione della proprietà asservita a tali opere ed, infine, ha quantificato i danni derivanti da tale illegittima occupazione pari ad €. 1.476,15.
Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata con il conseguente rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da €.
1.001,00 fino a €. 5.200,00, valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria/trattazione e pertanto viene liquidata la complessiva somma di €. 2.419,00 di cui €. 536,00
per la fase di studio, €. 536,00 per la fase introduttiva, €. 496,00 per la fase istruttoria ed €. 851,00
per la fase decisionale), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
9 Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
10 e , avverso la sentenza n° 1443/2018 Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
Tribunale di Locri, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) conferma la sentenza n. 1443/2018 Tribunale di Locri;
3) Condanna la al pagamento delle spese del presente grado di giudizio Parte_1
che liquida nella complessiva somma di €. 2.419,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione a favore della procuratrice costituita di parte appellata Avv.
Jessica Tassone che ha reso la dichiarazione di rito.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 29/11/2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 106/19 vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano Parte_1
(20123) alla Piazza degli Affari n. 2, P.Iva , rappresentata e difesa dall'Avv. De Luca P.IVA_1
Giuseppe con Studio in Cosenza alla Via delle Medaglie d'Oro 37, elettivamente domiciliato in
Reggio Calabria, alla Via Argine Destro Calopinace 34, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe
Marino
APPELLANTE
CONTRO
nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Alvaro,c.f. ; - nato il [...] a [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
di Salvo (RC) e residente in [...], c.f. ; - CodiceFiscale_2
nata a [...] il 09.10 1968 e residente in [...] Controparte_2
alla Via Morletta n. 2, c.f. , rappresentati e difesi, giusta procura in atti CodiceFiscale_3
dall'avv. Jessica Tassone presso il cui studio sito in Marina di Caulonia (RC) Piazza Bottari n. 13,
sono elettivamente domiciliati
1 APPELLATI
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n. 1443/2018 del 21-22/11/2018.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli odierni appellati convenivano innanzi al
Tribunale Civile di Locri, la lamentando nella loro qualità di proprietari di un Parte_1
immobile sito nel Comune di Caulonia località “Vitarva”, in catasto al foglio 75 particella 86 per compravendita per NO , che la aveva installato sul fondo predetto, Per_1 Parte_1
abusivamente e senza autorizzazione, un impianto di telefonia con n. 7 sostegni per condutture telefoniche a servizio di terzi;
che tale comportamento, in assenza di consenso, integrerebbe una ipotesi di occupazione sine titulo con conseguente diritto al risarcimento del danno, e chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”accertare e dichiarare l'illegittima occupazione del fondo
privato da parte della società convenuta e per l'effetto 2.- condannare la società Parte_1
alla rimozione dei manufatti (pali di sostegno , fili, ecc) apposti sul fondo di proprietà dell'attore ed
al conseguente ripristino dello status quo ante per illegittimità e arbitrarietà delle opere eseguite;
3.
Condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore”.
La causa veniva iscritta a ruolo con R.G. n. 1166/2013 ove si costituiva per resistere alla domanda la convenuta , la quale al contempo spiegava domanda riconvenzionale di Pt_1
intervenuto usucapione della servitù di elettrodotto per la maturazione del ventennio dalla collocazione dei sostegni.
La causa veniva istruita con prove testimoniali e CTU, all'esito delle quali il Tribunale di
Locri così disponeva: “Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona
del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla
causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:1.-
rigetta la domanda di usucapione della servitù di elettrodotto formulata da parte convenuta;
2.-
2 accoglie la domanda proposta da parte attrice , e Controparte_1 Parte_2 [...]
ed accerta e dichiara l'illegittima occupazione da parte di del fondo di CP_2 Parte_1
proprietà di parte attrice sito in Caulonia foglio 75 particelle 86; 3.- per lo effetto condanna
[...]
al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., nella misura di € 1.476,15 oltre Parte_1
accessori di legge dalla data della domanda al soddisfo;
4.-accoglie la domanda di rimozione dei
supporti e dei relativi cavi (n. 7) insistenti sulla proprietà n Caulonia foglio Pt_1 CP_3
75 particelle 86, per lo effetto condanna alla rimozione dei predetti supporti, cavi Parte_1
ed elementi annessi e connessi all'impianto, con ripristino della situazione quo ante, a propria cura
e spese;
5.- condanna altresì (p.iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore di parte
attrice da distrarsi in favore dell'Avv. Jessica Tassone, ex art. 93 cpc, quantificate in € 2.530 per
come specificate in parte motiva, oltre spese generali al 15 %, IVA e Cassa avvocati se dovute. Pone
definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica, Parte_1
liquidate con separato provvedimento”;
Avverso la prefata sentenza proponeva appello la chiedendone la riforma e Pt_1
l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, ovverosia il riconoscimento del possesso ultraventennale pacifico ed incontrastato con conseguente diritto all'acquisto per maturata usucapione della servitù di cavidotto con palificazione.
Si costituivano in giudizio gli appellati eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cpc, chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza di primo grado, con il favore delle spese di lite da distrare in favore del loro procuratore.
Con ordinanza del 19/03/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 04/03/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.,
3 avanzata dagli appellati.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni
Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità
del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente
4 impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile,
sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum
appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
2) Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 116 c.p.c., sotto il profilo dell'illogicità e contraddittorietà nella valutazione della prova e dell'errata applicazione dell'art. 2729 C.C., per avere il primo giudice ritenuto non raggiunta la prova del fatto che l'utenza di sia attiva sin dal 1989 e che non sarebbe stata fornita Persona_2
la prova della circostanza che la stessa utilizzi le infrastrutture (pali e cavo) collocati in proprietà
ciò è il frutto di un'errata interpretazione del materiale probatorio. Pt_2
2.1) Il motivo è infondato per le argomentazioni che seguono.
Nel corso dell'istruttoria innanzi al primo Giudice è emersa la sussistenza di sette pali per la linea telefonica con relativo cavo telefonico installati senza autorizzazione dalla nel terreno di Pt_1
proprietà degli odierni appellati.
Sul punto questa Corte osserva che la normativa operante in materia è costituita dal D. Lgs. 259/03
(Codice delle Comunicazioni Elettroniche) che ha riordinato ed aggiornato quanto già previsto nel
R.D. n. 1775 del 1933 ed ha apportato modifiche al D.P.R. 29.03.73 n. 156.
5 Per quanto in questa sede interessa (limitazioni legali della proprietà dovute all'installazione e diramazione di impianti di reti di comunicazione elettronica), l'art. 91 dispone, tra l'altro, che “i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto”; “il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente a soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini”.
Il successivo art. 92 dispone, tra l'altro, che “fuori dei casi previsti dall'art. 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'art. 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e della L. 01.08.02 n.
166”; “ la domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi è diretta all'autorità competente che, ove ne ricorrano i presupposti, impone la servitù richiesta e determina l'indennità dovuta ai sensi dell'art. 44 D.P.R. 08.06.01 n. 327 … integrato dall'art. 3, comma 3, L.
01.08.02 n. 166”.
La fattispecie che interessa pare indubbiamente rientrare nelle ipotesi di cui al predetto art. 92,
trattandosi di passaggio di cavi telefonici con appoggio degli stessi su pali (sette) imposti nel terreno di proprietà dei Sigg.ri , e . Quindi, l'esercente Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
il servizio telefonico, per poter definire legittimo lo stato di fatto attuale, avrebbe dovuto disporre di un titolo di servitù, volontaria ovvero per provvedimento autorizzativo.
Secondo la Corte di legittimità, l'art. 233 D.P.R. 29.03.73 n. 156, che prevedeva la costituzione della servitù di telefonia solo per contratto o per atto amministrativo autoritativo, avrebbe escluso per converso che la società concessionaria del servizio possa invocare la disciplina dell'art. 1032 c.c. in tema di servitù coattive “la cui tipicità (numerus clausus) non ne permette l'estensione fuori dei casi espressamente considerati, di cui certo non fa parte quello che oggi ci occupa (Cass. Civ., SS.UU.,
16.01.1986, n. 207; Cass. Civ., sent. n. 12245 del 1998; Cass. Civ., sent. n. 10069 del 1993). Perciò,
6 ove l'esercente non disponga di un provvedimento di servitù volontaria o per atto amministrativo autoritativo, la norma fa salvo il buon diritto del proprietario a vedere senz'altro rimossi ed apposti in altro luogo tutte le opere e materiali insistenti e facenti capo alla società telefonica, poiché
illegittimamente apposte e trattandosi, così, di un illecito asservimento di fatto dei fondi di proprietà
privata; ed in ciò il proprietario deve trovare soddisfazione senza sopportarne in alcun modo l'onere economico, essendo in tale ipotesi riconosciuta la risarcibilità anche in forma specifica, ossia mediante rimozione delle opere, della lesione del diritto soggettivo del privato (Cass. Civ., SS.UU.,
sent. n. 23623 del 2007).
Dalla CTU versata in atti emerge che la linea oggetto di causa è volta alla somministrazione della linea telefonica solo in favore di terzi, pertanto devono ritenersi illegittimamente apposte – e, quindi,
illecite- le opere ed i materiali apposti dalla (che non ne ha disconosciuto la titolarità) sul Pt_1
terreno di proprietà degli appellati, in assenza di un qualsivoglia provvedimento di servitù volontaria o coattiva per atto amministrativo autoritativo che, se fosse esistito, sarebbe stato di certo opposto dalla , la quale non avrebbe così avanzato in riconvenzionale una domanda di usucapione di Pt_1
servitù.
Domanda di usucapione che, correttamente il giudice di prime cure ha rigettato atteso che era onere della provare che l'impianto in oggetto, dunque i supporti ed i relativi cavi, sono stati Pt_1
collocati sul fondo da un ventennio;
ciò non può ritenersi provato sulla base della prova Pt_2
orale e sulla base delle schede utente esibite dalla , da cui risulterebbe che alcune utenze Pt_1
risalgono al 1989, poiché ciò non può significare automaticamente che dette utenze erano alimentate dall'impianto presente sul fondo inoltre è emerso che il fondo è Pt_2 Pt_2
recintato e chiuso con cancello, pertanto gli operai per potervi accedere dovevano Pt_1
chiedere il permesso ai proprietari e ciò esclude che possa essersi maturata un'usucapione per inerzia del proprietario.
Il comportamento della , che ha imposto, di fatto, un peso che corrisponde all'esercizio di Pt_1
una servitù di telefonia, in assenza di un atto amministrativo, rappresenta atto lesivo del diritto di
7 proprietà. Atto lesivo, che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, legittima il privato ad agire per il risarcimento dei danni (Cass. 21/4/2006, n.9469).
Acclarato, difatti, che quello posto in essere dall'appellante rappresenta un fatto illecito, non consentito dall'ordinamento, se non a determinate condizioni e presupposti, nonché un fatto lesivo di un'altrui situazione giuridica, non rileva se, nella specie, il danneggiato decida di agire per il riconoscimento del danno, conseguente alla attività lesiva, anziché per il riconoscimento dell'indennizzo dovuto per la costituzione della servitù, a condizione, però, che il danneggiato dia prova degli elementi richiesti dalla norma in tema di responsabilità extracontrattuale per il chiesto risarcimento. Elementi che, nella specie sono rappresentati dalla prova del fatto illecito, dal nesso di causalità e dalla ingiustizia del danno sofferto, oltre che, ovviamente, dall'esistenza del danno stesso.
Orbene, dall'esame degli atti, nonché dalle deposizioni testimoniali rese in primo grado, ancor prima che dalla ctu, è facile desumere che la prova relativa a tutti i suindicati elementi sia stata raggiunta. Non si ravvedono, motivi di inattendibilità dei testi essendo state le dichiarazioni non contraddittorie - sia vagliandole secondo la verosimiglianza con le circostanze affermate dalle parti, sia con le deposizioni di altri testi e gli altri elementi di causa - ma lucide, circostanziate,
prive di incertezze o altre contaminazioni imputabili al tempo, al giudizio personale del testimone,
a particolari rapporti con la parte in causa.
3) Errata quantificazione della somma liquidata a titolo risarcitorio.
3.1) La censura non coglie nel segno.
Per la quantificazione del risarcimento è consentito attingere ai risultati dell'espletata ctu, ed è
condivisibile, perché, limitatamente al punto, sicuramente immune da vizi (sia sotto il profilo tecnico,
che sotto il profilo giuridico) ed adeguatamente motivata sotto quello logico e tecnico/giuridico ed è
corretto ed ineccepibile l'iter logico-motivazionale, seguito dal Tribunale, che ha condiviso l'elaborato peritale, ritenendolo idoneo e utile alla decisione. A tal riguardo si richiama il ruolo che l'ordinamento assegna al consulente tecnico in qualità di ausiliare del giudice, nonché l'esclusione
8 della consulenza tecnica dal catalogo dei mezzi di prova e l'inquadramento sistematico nel più ampio contesto della istruzione probatoria, ponendosi in evidenza la funzione di soggetto dotato di particolare competenza tecnica in discipline esulanti dalle nozioni di comune esperienza, necessario per consigliare il giudice nella valutazione su questioni meramente tecniche, non solo quale strumento di valutazione dei fatti accertati o dati per esistenti (“consulente deducente”), ma anche al fine di accertare i fatti stessi (cd. “consulente percipiente”). Proprio in considerazione di tale ruolo, è pacifico che nel caso in cui il giudice decida di aderire alle conclusioni del perito, non sussiste un obbligo di specifica valutazione ma è sufficiente che la pronuncia richiami, manifestando condivisione, le conclusioni del consulente, senza necessità di esaminare e confutare le contrarie deduzioni delle parti o dei loro consulenti (Cass. Civ. sent. n. 8355/2007; 26694/2006; 3881/2006; 125/2003).
Nel caso di specie, la quantificazione dei danni lamentati da parte attrice rientrava nelle ipotesi di valutazione attinente a quelle competenze esulanti dalle nozioni di comune esperienza ut supra citate che hanno giustificato l'ammissione del mezzo istruttorio della consulenza tecnica d'ufficio a mezzo della quale il tecnico incaricato dalla complessiva valutazione della documentazione citata in perizia ha accertato l'effettiva estensione del suolo illegittimamente occupato, la natura delle opere eseguite e la loro esatta ubicazione nel fondo di parte appellata, l'estensione della proprietà asservita a tali opere ed, infine, ha quantificato i danni derivanti da tale illegittima occupazione pari ad €. 1.476,15.
Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata con il conseguente rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da €.
1.001,00 fino a €. 5.200,00, valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria/trattazione e pertanto viene liquidata la complessiva somma di €. 2.419,00 di cui €. 536,00
per la fase di studio, €. 536,00 per la fase introduttiva, €. 496,00 per la fase istruttoria ed €. 851,00
per la fase decisionale), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
9 Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
10 e , avverso la sentenza n° 1443/2018 Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
Tribunale di Locri, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) conferma la sentenza n. 1443/2018 Tribunale di Locri;
3) Condanna la al pagamento delle spese del presente grado di giudizio Parte_1
che liquida nella complessiva somma di €. 2.419,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione a favore della procuratrice costituita di parte appellata Avv.
Jessica Tassone che ha reso la dichiarazione di rito.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 29/11/2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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