CA
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 4331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4331 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente relatore
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1737/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.1991/2020 pubblicata il
24.02.2020
TRA
(C.F. / Parte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_1
[...] rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. CP_1
C.F._1
appellante
Contro
(C.F. e P.Iva , con sede legale in Corso Controparte_2 P.IVA_2 CP_1
Vittorio Emanuele 651 in persona del l.r.p.t., Dr. , nato Controparte_3 CP_1 il 09.05.1961 (c.f. rappresentati e difesi dall'avv. Anna C.F._2
Scognamiglio cf C.F._3 appellata
1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ nonché
(C.F. ), nella quale è stata fusa per incorporazione Controparte_4 P.IVA_3
c.f. e p. iva , con sede in Roma via Lungotevere Controparte_5 P.IVA_4
Flaminio 18 in persona del l.r.p.t., cui è subentrata ex art. 1 DL n. 193/2016 conv. in L.
n. 225/2016 CF Controparte_6 P.IVA_5 CP_7 appellata contumace
(CF ) ( in proprio Controparte_6 P.IVA_5 CP_7
) in persona del l. r. p.t. elettivamente domiciliato in alla Via Salvator Rosa 299, CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Lanza (C.F ) e C.F._4
Maddalena Anzisi (c.f. ) C.F._5
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20 febbraio 2012, la società Controparte_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Napoli, la
[...]
(già , la Controparte_8 Controparte_9 CP_1
(già Controparte_10 Controparte_9
3), nonché già concessionaria per la riscossione, al fine di
[...] Controparte_4 sentir accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta tenuta dai convenuti, che avevano omesso lo sgravio di somme già pagate e attivato procedure esecutive illegittime su crediti inesistenti. Chiedeva il riconoscimento della responsabilità dei convenuti ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 59 del D.P.R. n. 602/1973, con condanna in solido degli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante), non patrimoniali, morali ed esistenziali nonché delle spese di lite.
Parte ricorrente evidenziava che il pignoramento presso terzi eseguito per la somma complessiva di € 120.782,50 era valido solo per la minore cifra di € 5.000,00 relativa alla cartella n. 071200330136762350 e per la somma di € 2.044,00 quale differenza pagata in sede di sgravio. In merito specificava che due cartelle esattoriali, in particolare la n.
071/2003/10373910 e n. 071/2003/02365029, relative ad IVA dovuta per gli anni 1998 e
1999, erano state oggetto di istanza di definizione ai sensi della L. n. 289/2002, corredata da pagamento rateale per complessivi € 43.441,83; tuttavia l' non Parte_1 aveva provveduto tempestivamente allo sgravio (disposto solo in data 13 giugno 2008,
2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ ovvero successivamente all'attività esecutiva) provocando la reiterazione della pretesa tributaria. Analogamente, in relazione ad una terza cartella (la n. 071/2006/00376868), era stato instaurato un giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che si era concluso con sentenza parzialmente favorevole al contribuente;
tuttavia, lo sgravio era stato disposto solo in data 3 luglio 2008, anch'esso dunque successivamente al pignoramento. Quanto ad una quarta cartella (la n. 071/2006/03064794), la società aveva provveduto ad effettuare pagamenti in data 03.06.2006 (€ 8.137,00), 17.04.2007 (€
10.400,00), 21.01.2008 (€ 5.000,00) e 01.04.2008 (€ 8.500,00) ma la relativa istanza di sgravio, sebbene parzialmente accolta era stata tardivamente gestita sia da Parte_1
che da .
[...] CP_4
Lamentava anche l'omesso perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi (disposto a suo carico e del quale era venuto a conoscenza soltanto a seguito della sospensione di due pagamenti da parte di sua cliente) nonché CP_11
l'eccesso pignoratizio confermato dal successivo rimborso parziale di € 46.783,01, disposto da Controparte_5
Rassegnava le seguenti conclusioni: 1)Accertare e dichiarare in via principale
l'illegittimità del comportamento della (già ) Controparte_1 Parte_1
e della (già già ) per aver Controparte_4 Controparte_5 CP_12 colpevolmente omesso di procedere allo sgravio delle somme iscritte a ruolo richieste e non dovute e per avere, sulla base di titoli esecutivi inefficaci o crediti inesistenti e/o infondati, e comunque in violazione delle regole procedimentali, illegittimamente attivato una procedura esecutiva sia mobiliare che presso terzi;
2) conseguenzialmente accertare
e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. e art. 59 DPR 602/73, della
[...]
e l' , in persona dei rispettivi legali Controparte_13 Controparte_4 rappresentanti pro tempore, in solido ovvero ciascuna per la parte di propria spettanza, per il danno ingiusto di natura patrimoniale e non subito dalla per effetto Controparte_2 della illiceità del loro comportamento, e conseguenzialmente condannare le convenute, in solido ovvero ciascuna per la parte di propria spettanza al risarcimento del danno patrimoniale sia da danno emergente che da lucro cessante, subito, da quantificarsi in misura non inferiore ad euro 45.942,79 il primo, e ad euro 179.786,88 il secondo, e comunque nella maggiore o minore misura che l'on.le giudicante riterrà equa;
3) condannare le convenute in solido ovvero ciascuna per la parte di propria spettanza al
3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine derivato alla società CP_2 dall'illegittimo operato dell'amministrazione procedente, da quantificarsi in via equitativa da parte dell'on.le Giudicante;
4) condannare sempre in solido ovvero ciascuna per la parte di propria spettanza le convenute al risarcimento del danno personale, morale, esistenziale subito dal sig. Dott. in proprio in Controparte_3 conseguenza delle sofferenze di natura psicologica e da stress subite in proprio nello svolgimento dell'attività di gestione della società derivanti dall'illegittimo CP_2 comportamento delle convenute. 5) condannare le parti convenute, in solido, ovvero ciascuna per la parte di propria spettanza, al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in considerazione della temerarietà della lite instaurata con
l'illegittima procedura esecutiva, da quantificarsi nella misura esemplare che il giudice vorrà liquidare in via equitativa;
6) condannare le convenute in solido ovvero ciascuna per la parte di propria competenza al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio l' Direzione prov. le di 1, la quale Parte_1 CP_1 contestando i presupposti di fatto e di diritto posti dai ricorrenti a fondamento del ricorso, deduceva che i crediti azionati si riferivano per quanto di sua competenza alle sole cartelle n° 071/2003/10373910, n° 071/2003/02365029 e n° 071/2006/00376868 66 rientrando le restanti nella competenza di altre pubbliche amministrazioni, peraltro, in parte nemmeno evocate in giudizio. Tanto premesso contestava la configurabilità di qualsivoglia responsabilità nei suoi confronti.
Si costituiva , incorporante , che deduceva il proprio difetto CP_4 Controparte_5 di legittimazione passiva (per essere legittimato esclusivamente l'ente impositore), il concorso di colpa del danneggiato (per non aver esperito le ordinarie azioni di opposizione avverso l'esecuzione ritenuta illegittima) nonché la carenza di prova in ordine alla causazione degli asseriti danni.
Il giudice nominava un consulente tecnico d'ufficio che al termine delle proprie valutazioni, assumeva il “nesso causale tra la condotta delle convenute ed il danno prodottosi nei confronti dell'attrice procedendo alla quantificazione Controparte_2 dei danni richiesti da parte attrice.
Con sentenza n. 1991 del 2020, il Tribunale di Napoli così decideva: a) in parziale accoglimento, condanna in solido l' ed a pagare Parte_1 Controparte_4
4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ a a titolo di risarcimento-danni, la somma di euro 44.545,44 oltre Controparte_2 svalutazione monetaria ed interessi legali (questi computati anno per anno sulla somma via via rivalutata) a partire dal 10/6/08;
b) condanna gli stessi convenuti in solido a pagare le spese di giudizio che liquida in complessivi euro 3.800 di cui euro 300 per esborsi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge con attribuzione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario avv.
Rosina Maffei ed oltre spese di CTU come in parte motiva.
In sintesi, il Tribunale, pur riconoscendo che le cartelle esattoriali poste alla base delle esecuzioni non erano state impugnate nei termini e che le procedure erano già chiuse dal
2008 per effetto di pagamenti e rinunce da parte di , ammetteva, in deroga alla CP_4 regola generale, l'azione autonoma e postuma di risarcimento danni da parte di considerando la restituzione dell'eccesso pignoratizio un fatto Controparte_2 sopravvenuto che di fatto aveva impedito alla società una tutela tempestiva. Riconosceva
a parte ricorrente, seppur discostandosi dalle quantificazioni del CTU, il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, che faceva coincidere con gli interessi sulle somme restituite. Rigettava ogni altra domanda.
Avverso tale decisione ha proposto appello l' ( sia pure indicando Parte_1 quali parti appellanti anche i suoi organi periferici Controparte_1
l' e e Controparte_14 Controparte_1 Controparte_10
3) introducendo i seguenti motivi:
[...]
a) erronea configurazione della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma
2, c.p.c., a fronte della diversa e alternativa qualificazione prospettata dall'attrice, fondata sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e/o sulla responsabilità specifica di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 602/1973, contraddetta dalla mancata valutazione dell'eventuale inesistenza totale – e non solo parziale – dei titoli esecutivi, aspetto essenziale per sostenere una condanna ex art. 96, comma 2,
c.p.c. In particolare, lamenta che il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità aggravata a favore della in assenza di un'idonea allegazione e Controparte_2 di un'adeguata prova di condotte dolose o gravemente colpose da parte dei convenuti, elementi essenziali ai fini dell'applicazione dell'art. 96, comma 2,
c.p.c.;
5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ b) erronea mancata valorizzazione di una circostanza dirimente, il fatto che l'azione esecutiva è stata avviata sulla base di titoli formalmente validi e che non è stata fornita prova dell'inesistenza del diritto azionato. La somma pignorata di €
74.030,11 non risulta contestata nel merito né è stato dimostrato che lo sgravio sia avvenuto in modo irregolare o negligente;
c) erronea configurazione della responsabilità del creditore che il Tribunale ha fondato sul pagamento in favore di , della somma di € 46.783,01 a CP_2 titolo di restituzione per eccesso pignoratizio, tenuto conto del fatto che il pagamento successivo della somma pignorata in eccesso non costituisce fatto illecito né elemento idoneo a integrare dolo o colpa grave, presupposti indefettibili per l'applicazione dell'art. 96, comma 2, c.p.c.;
d) erroneo accoglimento della domanda risarcitoria postuma in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art 112 cpc con riferimento al profilo dell' extrapetizione;
e) erronea configurazione della responsabilità dell'ente impositore nonostante l'attuale assetto normativo – in particolare il D.lgs. n. 46/1999 – attribuisca in via esclusiva e autonoma al Concessionario (Agente della riscossione) le funzioni di riscossione coattiva e senza che sia stato individuato alcun comportamento colposo o doloso dell'Ufficio impositore, né un nesso causale tra eventuali ritardi in autotutela e il danno lamentato;
f) omesso rilievo del concorso colposo della società Controparte_2
g) esorbitante quantificazione delle poste risarcitorie;
h) erronea decisione sulle spese che avrebbero dovuto essere quantomeno compensate.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa sospensiva dell'esecutività dell'appellata sentenza ed in totale riforma della stessa sulla base dei motivi innanzi dedotti (A, B, C) , rigettare ogni avversa pretesa siccome inammissibile improponibile ed infondata in fatto ed in diritto, ovvero in via gradata condannare la sola
[...]
(motivo sub D) ed in linea di ulteriore subordine ridurre ex art. 1226 Controparte_6
c.c. la liquidazione del danno per i motivi sub.E ed F , e per l'effetto condannare
6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ l'appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio
e di ogni altra spesa connessa e consequenziale.
Parte appellata e il suo legale rappresentante ( che ha agito anche in proprio) CP_2 si è costituita per resistere al gravame ribadendo la responsabilità dell'ente impositore per il ritardo nell'istruttoria e nella comunicazione degli atti di sgravio, in relazione alle istanze di definizione agevolata e di condono presentate tempestivamente dal contribuente. Ha contestato il rilevo di parte appellante relativo al proprio difetto di legittimazione passiva, stante il fatto che correttamente il Tribunale ha ritenuto corresponsabili sia l'ente impositore che l'agente di riscossione.
Ha proposto appello incidentale con il quale ha contestato l'erronea qualificazione della domanda da parte del Tribunale, considerato che l'attrice aveva espressamente fondato la propria pretesa sull'art. 2043 c.c. e sull'art. 59 del D.P.R. n. 602/1973, per responsabilità extracontrattuale derivante da condotta colposa e negligente della Pubblica
Amministrazione, fondandola nel ritardato accoglimento delle istanze di sgravio. Ha inoltre eccepito l'erronea e lacunosa quantificazione del danno ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1) Respingere l'appello principale promosso da Pt_1 Parte_2
e per i motivi esposti in
[...] CP_1 Controparte_1 narrativa;
2) In accoglimento dell'appello incidentale spiegato, ed in parziale riforma della sentenza gravata n. 1991/2020 emessa dal Tribunale di Napoli:
Accertata e dichiarata l'illegittimità del comportamento della
[...]
(già ) e dell' ( già CP_1 Parte_1 Controparte_6 CP_4
, già già ) per aver colpevolmente omesso di
[...] Controparte_5 CP_12 procedere allo sgravio delle somme iscritte a ruolo richieste e non dovute e per avere, sulla base di titoli esecutivi inefficaci o crediti inesistenti e/o infondati, e comunque in violazione delle regole procedimentali, illegittimamente attivato una procedura esecutiva sia mobiliare che presso terzi, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c.
e art. 59 DPR 602/73, della di 1 e di Controparte_13 CP_1 CP_1
2 e dell' ( già , già già Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido CP_12 ovvero ciascuna per la parte di propria spettanza, per il danno ingiusto di natura
7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ patrimoniale e non subito dalla per effetto della illiceità del loro Controparte_2 comportamento, e conseguenzialmente condannare le convenute, in solido ovvero ciascuna per la parte di propria spettanza al risarcimento del danno patrimoniale sia da danno emergente che da lucro cessante, subito, da quantificarsi in misura complessivamente non inferiore ad euro 179.786,88 quanto al lucro cessante, e comunque nella maggiore o minore misura che l'On.le Giudicante riterrà equa;
3) condannare sempre in solido ovvero ciascuna per la parte di propria spettanza al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio.
Si è costituita in giudizio l' , aderendo ai motivi di Controparte_15 appello proposti dall' e impugnando l'appello principale solo nella Parte_1 parte in cui l'appellante chiede venga dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'
[...]
per i fatti di causa. Ha impugnato l'appello incidentale proposto dalla società CP_16 chiedendone l'integrale rigetto. Controparte_2
Con ordinanza del 2 febbraio 2021 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della sentenza appellata.
All'udienza del 20.05.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti;
l'appello è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Nelle comparse conclusionali non si rinvengono modifiche delle domande e conclusioni già rese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte osserva che, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l' deve essere qualificata come ente Parte_1 pubblico unitario, privo di articolazioni periferiche dotate di autonoma soggettività giuridica e, pertanto, sprovvisto di articolazioni territoriali legittimate a stare in giudizio in proprio (Cass., Sez. Un., n. 4214/2018; Cass., Sez. Un., n. 17564/2017). Ed infatti, le notificazioni e/o citazioni rivolte alle sue sedi locali devono considerarsi giuridicamente inefficaci.
Per quanto riguarda che va dichiarata contumace, essa è soggetto Controparte_4 giuridico non più esistente già all'epoca del giudizio di primo grado, essendo stato incorporato nell'ente ai sensi dell'art. 1, comma 1, Controparte_17 del D.Lgs. n. 158/2015; tanto premesso, considerato che , in applicazione dell'art. 110
8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ c.p.c., il subentro processuale tra enti si verifica ope legis e senza soluzione di continuità, nel caso di specie, quindi, l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l'ente incorporante (Cass., Sez. Un., n. 366/2020). CP_7
Quanto ai motivi ( i primi tre sono connessi e, quindi, da trattare congiuntamente ), va premesso che la società ha agito in giudizio formulando una domanda Controparte_2 di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. e 59 del D.P.R. n. 602/1973 lamentando l'illegittimità delle procedure esecutive intraprese dall' Controparte_17
sulla base dell'indicazione dell'ente impositore;
il Tribunale di primo grado
[...] ha invece ricondotto tale pretesa risarcitoria all'ambito dell'art. 96 c.p.c. comma II, in materia di responsabilità aggravata del creditore esecutante. Ebbene, vero è che le disposizioni di cui innanzi si fondano su presupposti differenti, ma la diversa qualificazione giuridica della domanda non incide sull'esito del presente gravame, poiché in ogni caso la pretesa risarcitoria - sia integrale che postuma - risulta radicalmente infondata.
Sotto il profilo della proponibilità della domanda in via autonoma, deve osservarsi che l'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. presuppone, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza, la prova di tre elementi essenziali: un fatto illecito, un danno ingiusto, e un nesso causale tra il primo e il secondo.
In ambito esecutivo, la giurisprudenza ha altresì chiarito che la responsabilità risarcitoria del creditore può configurarsi soltanto in presenza di condotte manifestamente illegittime quali: l'avvio dell'esecuzione in assenza di un valido titolo esecutivo;
l'aggressione a beni non pignorabili;
la violazione di norme procedurali fondamentali (Cass. n. 14403/2015).
Nel caso in esame nessuno di tali presupposti risulta né allegato né dimostrato;
al contrario, la documentazione in atti attesta che le cartelle di pagamento e le azioni esecutive ad esse conseguenti non sono mai state impugnate nei termini di legge, né dinanzi al giudice tributario, ex art. 19 D.Lgs. n. 546/1992, né, ove previsto, dinanzi al giudice ordinario. Solo in un singolo caso è stata proposta opposizione dinanzi al giudice tributario, conclusasi con sentenza di rigetto — sia pure con riduzione degli accessori.
Tale inerzia processuale della protrattasi per oltre un decennio ha Controparte_2 determinato la stabilizzazione della pretesa erariale e ha consolidato l'efficacia esecutiva dei titoli, i quali, non essendo stati annullati né dichiarati nulli, hanno goduto della presunzione di legittimità. Non risultano altresì allegati o provati comportamenti dolosi o
9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ gravemente colposi da parte dell'Amministrazione, né elementi che possano configurare un abuso del mezzo esecutivo.
Rispetto all' art 59 del D.P.R. n. 602/1973 giova rammentare che i giudici di legittimità, nella ormai celebre sentenza del 22 luglio 1999, n. 500, hanno ritenuto che per valutare se l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., l'imputazione non potrà avvenire sulla base del solo dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo, richiedendo, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa che, unitamente al dolo costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana. Ne consegue che, in assenza di un previo accertamento giudiziale di illegittimità dell'azione esecutiva ovvero dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa della pubblica amministrazione, non può darsi luogo ad alcuna pretesa risarcitoria.
Né può fondatamente invocarsi l'art. 96, comma 2, c.p.c., che, accertata l'inesistenza del diritto per cui si è agito, consente al giudice di condannare il creditore al risarcimento dei danni in caso di esecuzione intrapresa senza la normale prudenza. La norma in parola consente, infatti, al giudice di condannare il creditore esecutante al risarcimento dei danni qualora, dopo aver accertato l'inesistenza del diritto azionato, risulti che quest'ultimo abbia agito con colpa grave o senza la normale prudenza. Tuttavia, la domanda fondata su tale disposizione può essere proposta solo nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione (artt. 615 o 617 c.p.c.) e non in via autonoma, salvo che sia dimostrata l'impossibilità di agire in quella sede per ragioni di fatto o di diritto (Cass., n.
42119/2021). Più in generale si è detto in giurisprudenza che la domanda risarcitoria può essere eccezionalmente proposta in una sede autonoma quando il procedimento per qualsiasi motivo non pervenga alla fase conclusiva della decisione ovvero quando i danni si manifestano in uno stato processuale in cui non sia possibile farli valere tempestivamente davanti al giudice di merito;
nel caso in esame non si è in presenza di tali eccezioni. Nel caso di specie, infatti, l'azione di risarcimento danni non è stata proposta nei termini consentiti dalla legge e men che meno è stata allegata né dimostrata alcuna impossibilità che abbia impedito alla società di attivare tempestivamente i rimedi processuali previsti.
Parimenti infondata è la pretesa risarcitoria fondata sull'asserito eccesso di pignoramento ovvero sulla successiva restituzione della parte eccedente. Preliminarmente si evidenzia
10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ che la giurisprudenza ha affermato che il pignoramento di beni di valore superiore al credito azionato non integra di per sé una condotta illecita, salvo che risulti accompagnato da elementi di dolo o colpa grave (Cass., Sez. III, n. 17564/2017). Il debitore può, in tali casi, chiedere la riduzione della misura cautelare ai sensi dell'art. 496 c.p.c.; nel caso in esame la non ha mai proposto tale istanza né ha impugnato gli atti Controparte_2 esecutivi nei modi previsti dalla legge. E' evidente che il credito vantato dall'Amministrazione era fondato su titoli esecutivi legittimi e non opportunamente contestati nei termini previsti e nelle sedi opportune, quindi l'attività esecutiva intrapresa non può considerarsi di per sé illecita. E' noto, infatti, l'orientamento della S.C. per il quale il pignoramento eventualmente sproporzionato non integra una violazione autonoma, ma al più legittima una richiesta di riduzione della misura cautelare, in difetto di elementi che dimostrino malafede o colpa grave del creditore (Cass., Sez. III, n.
17564/2017).
La parte appellata non ha dimostrato, azionando le previste opposizioni, né l'inesistenza del credito né l'illegittimità della procedura né una condotta abusiva da parte dell' La mancata attivazione processuale, protrattasi per anni, ha precluso ogni Pt_1 possibilità di accertare l'asserita condotta illecita e ottenere un risarcimento fondato sull'art. 2043 c.c., norma invocata dall'attrice in primo grado, in difetto di prova sulla stessa incombente.
Né tantomeno la successiva restituzione dell'eccedenza pignorata costituisce un fatto sopravvenuto idoneo a fondare una nuova ed autonoma domanda risarcitoria, né a giustificare una rimessione in termini, trattandosi di evenienza conosciuta e conoscibile sin dalla fase iniziale;
dagli atti emerge, infatti, che la società era consapevole, fin dalla notifica delle cartelle, delle somme richieste e della loro asserita sproporzione.
Nonostante ciò, ha chiesto la rateizzazione dei pagamenti effettuando pagamenti spontanei e formulando reiterate istanze di sgravio senza mai adire le vie giudiziali nei termini di legge per far accertare l'inesistenza dei crediti rivendicati dall'agente impositore e rispetto ai quali l'agenzia delle riscossioni aveva avviato la procedura esecutiva. La pretesa di agire risarcitoriamente in via autonoma e successiva, dopo aver lasciato decorrere i termini per impugnare gli atti presupposti, è, pertanto, priva di fondamento e manifesta un comportamento artificioso ed, anzi, preordinato alla richiesta di risarcimento di danni morali ed esistenziali che, se sussistenti, sarebbero stati evitati
11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ con una condotta mediamente diligente della debitrice. Come stabilito da giurisprudenza consolidata, l'omessa impugnazione degli atti impositivi preclude qualsiasi contestazione successiva, anche sotto forma di azione per il risarcimento del danno (Cass.n.
10157/2019).
In definitiva, l'attività esecutiva dell'Amministrazione si è svolta sulla base di titoli esecutivi formalmente validi e non contestati;
non risultano allegati o provati elementi di abuso del mezzo esecutivo, né vizi procedurali essenziali;
la domanda risarcitoria, sia sotto il profilo dell'art. 2043 c.c. ovvero 59 del D.P.R. n. 602/1973 che dell'art. 96 c.p.c.,
è da ritenersi del tutto infondata;
l'inerzia della società appellata e l'assenza di rimedi esperiti nei tempi e nelle sedi opportune escludono ogni profilo di illiceità nella condotta dell' . Controparte_18
Ecco che l'appello principale proposto da deve essere accolto, con Parte_1 riforma integrale della sentenza di primo grado e rigetto della domanda formulata dalla e dal suo legale rappresentante in proprio. CP_2
Le residue censure dell'appello principale, come la questione della legittimazione passiva dell' sono assorbite. CP_7
I motivi di appello incidentale sono superati dall'accoglimento dell'appello principale, stante l'affermata radicale infondatezza della domanda attorea come formulata in primo grado.
Quanto alle spese – oggetto di censura da parte dell'appellante incidentale - la riforma della sentenza di primo grado comporta un nuovo regolamento delle spese del primo grado;
esse, al pari di quelle di appello, vanno poste a carico della e Controparte_2 del legale rappresentante in proprio in solido e liquidate in favore Controparte_3 dell'appellante principale e dell' in solido. CP_7
In applicazione dei parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 147/2022), per le controversie di valore parametrato alla domanda sono dovuti: per il giudizio di primo grado, € 1300,00 per la di studio, € 850,00 per l'atto introduttivo,
€ 2850,00 per la fase istruttoria ed € 2150,00 per la fase decisoria. In totale € 7150,00 oltre € 1072,50 quale spese generali. TOTALE € 8222,50 .
Per il giudizio di appello, € 1500,00 per la fase di studio, € 1000,00 per il compenso relativo alla fase introduttiva, € 2200,00 per la fase di trattazione ed € 2600,00 per la fase
12 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ decisoria. Totale 7300,00 cui vanno ad aggiungersi € 1095,00 per le spese generali.
TOTALE per l'appello € 8395,00 .
TOTALE GENERALE € 16.617,50 per entrambi i gradi, oltre diversi oneri se dovuti.
Spese compensate nel rapporto tra ed ricorrendone i Parte_1 CP_7 presupposti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da'
Parte_3
[...] [...]
3) in persona del Direttore in carica Parte_4 nei confronti di contumace, dell' in persona del legale Controparte_4 CP_7 rappresentante e della e del legale rappresentante in proprio, Controparte_2 nonché sull'appello incidentale proposto dalla e dal suo legale Controparte_2 rappresentante in proprio avverso la sentenza n. 1991/2020 Controparte_3 pubblicata il 24.02.2020. dal Tribunale di Napoli così provvede :
a) accoglie l'appello principale proposto da Parte_1
e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la
[...] domanda proposta dalla e da in Controparte_2 Controparte_3 proprio;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) condanna la e in solido al Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle spese del doppio grado in favore dell' Parte_1
e dell' in solido, liquidate in complessivi € 16.617,50 oltre diversi oneri, CP_7 se dovuti;
d) compensa le spese del grado nel rapporto tra Parte_1 ed CP_7
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti incidentali in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale.
Così deciso in Napoli, il 12 settembre 2025
Il Presidente estensore
Caterina Molfino
13 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente relatore
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1737/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.1991/2020 pubblicata il
24.02.2020
TRA
(C.F. / Parte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_1
[...] rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. CP_1
C.F._1
appellante
Contro
(C.F. e P.Iva , con sede legale in Corso Controparte_2 P.IVA_2 CP_1
Vittorio Emanuele 651 in persona del l.r.p.t., Dr. , nato Controparte_3 CP_1 il 09.05.1961 (c.f. rappresentati e difesi dall'avv. Anna C.F._2
Scognamiglio cf C.F._3 appellata
1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ nonché
(C.F. ), nella quale è stata fusa per incorporazione Controparte_4 P.IVA_3
c.f. e p. iva , con sede in Roma via Lungotevere Controparte_5 P.IVA_4
Flaminio 18 in persona del l.r.p.t., cui è subentrata ex art. 1 DL n. 193/2016 conv. in L.
n. 225/2016 CF Controparte_6 P.IVA_5 CP_7 appellata contumace
(CF ) ( in proprio Controparte_6 P.IVA_5 CP_7
) in persona del l. r. p.t. elettivamente domiciliato in alla Via Salvator Rosa 299, CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Lanza (C.F ) e C.F._4
Maddalena Anzisi (c.f. ) C.F._5
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20 febbraio 2012, la società Controparte_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Napoli, la
[...]
(già , la Controparte_8 Controparte_9 CP_1
(già Controparte_10 Controparte_9
3), nonché già concessionaria per la riscossione, al fine di
[...] Controparte_4 sentir accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta tenuta dai convenuti, che avevano omesso lo sgravio di somme già pagate e attivato procedure esecutive illegittime su crediti inesistenti. Chiedeva il riconoscimento della responsabilità dei convenuti ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 59 del D.P.R. n. 602/1973, con condanna in solido degli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante), non patrimoniali, morali ed esistenziali nonché delle spese di lite.
Parte ricorrente evidenziava che il pignoramento presso terzi eseguito per la somma complessiva di € 120.782,50 era valido solo per la minore cifra di € 5.000,00 relativa alla cartella n. 071200330136762350 e per la somma di € 2.044,00 quale differenza pagata in sede di sgravio. In merito specificava che due cartelle esattoriali, in particolare la n.
071/2003/10373910 e n. 071/2003/02365029, relative ad IVA dovuta per gli anni 1998 e
1999, erano state oggetto di istanza di definizione ai sensi della L. n. 289/2002, corredata da pagamento rateale per complessivi € 43.441,83; tuttavia l' non Parte_1 aveva provveduto tempestivamente allo sgravio (disposto solo in data 13 giugno 2008,
2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ ovvero successivamente all'attività esecutiva) provocando la reiterazione della pretesa tributaria. Analogamente, in relazione ad una terza cartella (la n. 071/2006/00376868), era stato instaurato un giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che si era concluso con sentenza parzialmente favorevole al contribuente;
tuttavia, lo sgravio era stato disposto solo in data 3 luglio 2008, anch'esso dunque successivamente al pignoramento. Quanto ad una quarta cartella (la n. 071/2006/03064794), la società aveva provveduto ad effettuare pagamenti in data 03.06.2006 (€ 8.137,00), 17.04.2007 (€
10.400,00), 21.01.2008 (€ 5.000,00) e 01.04.2008 (€ 8.500,00) ma la relativa istanza di sgravio, sebbene parzialmente accolta era stata tardivamente gestita sia da Parte_1
che da .
[...] CP_4
Lamentava anche l'omesso perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi (disposto a suo carico e del quale era venuto a conoscenza soltanto a seguito della sospensione di due pagamenti da parte di sua cliente) nonché CP_11
l'eccesso pignoratizio confermato dal successivo rimborso parziale di € 46.783,01, disposto da Controparte_5
Rassegnava le seguenti conclusioni: 1)Accertare e dichiarare in via principale
l'illegittimità del comportamento della (già ) Controparte_1 Parte_1
e della (già già ) per aver Controparte_4 Controparte_5 CP_12 colpevolmente omesso di procedere allo sgravio delle somme iscritte a ruolo richieste e non dovute e per avere, sulla base di titoli esecutivi inefficaci o crediti inesistenti e/o infondati, e comunque in violazione delle regole procedimentali, illegittimamente attivato una procedura esecutiva sia mobiliare che presso terzi;
2) conseguenzialmente accertare
e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. e art. 59 DPR 602/73, della
[...]
e l' , in persona dei rispettivi legali Controparte_13 Controparte_4 rappresentanti pro tempore, in solido ovvero ciascuna per la parte di propria spettanza, per il danno ingiusto di natura patrimoniale e non subito dalla per effetto Controparte_2 della illiceità del loro comportamento, e conseguenzialmente condannare le convenute, in solido ovvero ciascuna per la parte di propria spettanza al risarcimento del danno patrimoniale sia da danno emergente che da lucro cessante, subito, da quantificarsi in misura non inferiore ad euro 45.942,79 il primo, e ad euro 179.786,88 il secondo, e comunque nella maggiore o minore misura che l'on.le giudicante riterrà equa;
3) condannare le convenute in solido ovvero ciascuna per la parte di propria spettanza al
3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine derivato alla società CP_2 dall'illegittimo operato dell'amministrazione procedente, da quantificarsi in via equitativa da parte dell'on.le Giudicante;
4) condannare sempre in solido ovvero ciascuna per la parte di propria spettanza le convenute al risarcimento del danno personale, morale, esistenziale subito dal sig. Dott. in proprio in Controparte_3 conseguenza delle sofferenze di natura psicologica e da stress subite in proprio nello svolgimento dell'attività di gestione della società derivanti dall'illegittimo CP_2 comportamento delle convenute. 5) condannare le parti convenute, in solido, ovvero ciascuna per la parte di propria spettanza, al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in considerazione della temerarietà della lite instaurata con
l'illegittima procedura esecutiva, da quantificarsi nella misura esemplare che il giudice vorrà liquidare in via equitativa;
6) condannare le convenute in solido ovvero ciascuna per la parte di propria competenza al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio l' Direzione prov. le di 1, la quale Parte_1 CP_1 contestando i presupposti di fatto e di diritto posti dai ricorrenti a fondamento del ricorso, deduceva che i crediti azionati si riferivano per quanto di sua competenza alle sole cartelle n° 071/2003/10373910, n° 071/2003/02365029 e n° 071/2006/00376868 66 rientrando le restanti nella competenza di altre pubbliche amministrazioni, peraltro, in parte nemmeno evocate in giudizio. Tanto premesso contestava la configurabilità di qualsivoglia responsabilità nei suoi confronti.
Si costituiva , incorporante , che deduceva il proprio difetto CP_4 Controparte_5 di legittimazione passiva (per essere legittimato esclusivamente l'ente impositore), il concorso di colpa del danneggiato (per non aver esperito le ordinarie azioni di opposizione avverso l'esecuzione ritenuta illegittima) nonché la carenza di prova in ordine alla causazione degli asseriti danni.
Il giudice nominava un consulente tecnico d'ufficio che al termine delle proprie valutazioni, assumeva il “nesso causale tra la condotta delle convenute ed il danno prodottosi nei confronti dell'attrice procedendo alla quantificazione Controparte_2 dei danni richiesti da parte attrice.
Con sentenza n. 1991 del 2020, il Tribunale di Napoli così decideva: a) in parziale accoglimento, condanna in solido l' ed a pagare Parte_1 Controparte_4
4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ a a titolo di risarcimento-danni, la somma di euro 44.545,44 oltre Controparte_2 svalutazione monetaria ed interessi legali (questi computati anno per anno sulla somma via via rivalutata) a partire dal 10/6/08;
b) condanna gli stessi convenuti in solido a pagare le spese di giudizio che liquida in complessivi euro 3.800 di cui euro 300 per esborsi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge con attribuzione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario avv.
Rosina Maffei ed oltre spese di CTU come in parte motiva.
In sintesi, il Tribunale, pur riconoscendo che le cartelle esattoriali poste alla base delle esecuzioni non erano state impugnate nei termini e che le procedure erano già chiuse dal
2008 per effetto di pagamenti e rinunce da parte di , ammetteva, in deroga alla CP_4 regola generale, l'azione autonoma e postuma di risarcimento danni da parte di considerando la restituzione dell'eccesso pignoratizio un fatto Controparte_2 sopravvenuto che di fatto aveva impedito alla società una tutela tempestiva. Riconosceva
a parte ricorrente, seppur discostandosi dalle quantificazioni del CTU, il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, che faceva coincidere con gli interessi sulle somme restituite. Rigettava ogni altra domanda.
Avverso tale decisione ha proposto appello l' ( sia pure indicando Parte_1 quali parti appellanti anche i suoi organi periferici Controparte_1
l' e e Controparte_14 Controparte_1 Controparte_10
3) introducendo i seguenti motivi:
[...]
a) erronea configurazione della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma
2, c.p.c., a fronte della diversa e alternativa qualificazione prospettata dall'attrice, fondata sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e/o sulla responsabilità specifica di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 602/1973, contraddetta dalla mancata valutazione dell'eventuale inesistenza totale – e non solo parziale – dei titoli esecutivi, aspetto essenziale per sostenere una condanna ex art. 96, comma 2,
c.p.c. In particolare, lamenta che il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità aggravata a favore della in assenza di un'idonea allegazione e Controparte_2 di un'adeguata prova di condotte dolose o gravemente colpose da parte dei convenuti, elementi essenziali ai fini dell'applicazione dell'art. 96, comma 2,
c.p.c.;
5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ b) erronea mancata valorizzazione di una circostanza dirimente, il fatto che l'azione esecutiva è stata avviata sulla base di titoli formalmente validi e che non è stata fornita prova dell'inesistenza del diritto azionato. La somma pignorata di €
74.030,11 non risulta contestata nel merito né è stato dimostrato che lo sgravio sia avvenuto in modo irregolare o negligente;
c) erronea configurazione della responsabilità del creditore che il Tribunale ha fondato sul pagamento in favore di , della somma di € 46.783,01 a CP_2 titolo di restituzione per eccesso pignoratizio, tenuto conto del fatto che il pagamento successivo della somma pignorata in eccesso non costituisce fatto illecito né elemento idoneo a integrare dolo o colpa grave, presupposti indefettibili per l'applicazione dell'art. 96, comma 2, c.p.c.;
d) erroneo accoglimento della domanda risarcitoria postuma in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art 112 cpc con riferimento al profilo dell' extrapetizione;
e) erronea configurazione della responsabilità dell'ente impositore nonostante l'attuale assetto normativo – in particolare il D.lgs. n. 46/1999 – attribuisca in via esclusiva e autonoma al Concessionario (Agente della riscossione) le funzioni di riscossione coattiva e senza che sia stato individuato alcun comportamento colposo o doloso dell'Ufficio impositore, né un nesso causale tra eventuali ritardi in autotutela e il danno lamentato;
f) omesso rilievo del concorso colposo della società Controparte_2
g) esorbitante quantificazione delle poste risarcitorie;
h) erronea decisione sulle spese che avrebbero dovuto essere quantomeno compensate.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa sospensiva dell'esecutività dell'appellata sentenza ed in totale riforma della stessa sulla base dei motivi innanzi dedotti (A, B, C) , rigettare ogni avversa pretesa siccome inammissibile improponibile ed infondata in fatto ed in diritto, ovvero in via gradata condannare la sola
[...]
(motivo sub D) ed in linea di ulteriore subordine ridurre ex art. 1226 Controparte_6
c.c. la liquidazione del danno per i motivi sub.E ed F , e per l'effetto condannare
6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ l'appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio
e di ogni altra spesa connessa e consequenziale.
Parte appellata e il suo legale rappresentante ( che ha agito anche in proprio) CP_2 si è costituita per resistere al gravame ribadendo la responsabilità dell'ente impositore per il ritardo nell'istruttoria e nella comunicazione degli atti di sgravio, in relazione alle istanze di definizione agevolata e di condono presentate tempestivamente dal contribuente. Ha contestato il rilevo di parte appellante relativo al proprio difetto di legittimazione passiva, stante il fatto che correttamente il Tribunale ha ritenuto corresponsabili sia l'ente impositore che l'agente di riscossione.
Ha proposto appello incidentale con il quale ha contestato l'erronea qualificazione della domanda da parte del Tribunale, considerato che l'attrice aveva espressamente fondato la propria pretesa sull'art. 2043 c.c. e sull'art. 59 del D.P.R. n. 602/1973, per responsabilità extracontrattuale derivante da condotta colposa e negligente della Pubblica
Amministrazione, fondandola nel ritardato accoglimento delle istanze di sgravio. Ha inoltre eccepito l'erronea e lacunosa quantificazione del danno ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1) Respingere l'appello principale promosso da Pt_1 Parte_2
e per i motivi esposti in
[...] CP_1 Controparte_1 narrativa;
2) In accoglimento dell'appello incidentale spiegato, ed in parziale riforma della sentenza gravata n. 1991/2020 emessa dal Tribunale di Napoli:
Accertata e dichiarata l'illegittimità del comportamento della
[...]
(già ) e dell' ( già CP_1 Parte_1 Controparte_6 CP_4
, già già ) per aver colpevolmente omesso di
[...] Controparte_5 CP_12 procedere allo sgravio delle somme iscritte a ruolo richieste e non dovute e per avere, sulla base di titoli esecutivi inefficaci o crediti inesistenti e/o infondati, e comunque in violazione delle regole procedimentali, illegittimamente attivato una procedura esecutiva sia mobiliare che presso terzi, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c.
e art. 59 DPR 602/73, della di 1 e di Controparte_13 CP_1 CP_1
2 e dell' ( già , già già Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido CP_12 ovvero ciascuna per la parte di propria spettanza, per il danno ingiusto di natura
7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ patrimoniale e non subito dalla per effetto della illiceità del loro Controparte_2 comportamento, e conseguenzialmente condannare le convenute, in solido ovvero ciascuna per la parte di propria spettanza al risarcimento del danno patrimoniale sia da danno emergente che da lucro cessante, subito, da quantificarsi in misura complessivamente non inferiore ad euro 179.786,88 quanto al lucro cessante, e comunque nella maggiore o minore misura che l'On.le Giudicante riterrà equa;
3) condannare sempre in solido ovvero ciascuna per la parte di propria spettanza al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio.
Si è costituita in giudizio l' , aderendo ai motivi di Controparte_15 appello proposti dall' e impugnando l'appello principale solo nella Parte_1 parte in cui l'appellante chiede venga dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'
[...]
per i fatti di causa. Ha impugnato l'appello incidentale proposto dalla società CP_16 chiedendone l'integrale rigetto. Controparte_2
Con ordinanza del 2 febbraio 2021 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della sentenza appellata.
All'udienza del 20.05.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti;
l'appello è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Nelle comparse conclusionali non si rinvengono modifiche delle domande e conclusioni già rese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte osserva che, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l' deve essere qualificata come ente Parte_1 pubblico unitario, privo di articolazioni periferiche dotate di autonoma soggettività giuridica e, pertanto, sprovvisto di articolazioni territoriali legittimate a stare in giudizio in proprio (Cass., Sez. Un., n. 4214/2018; Cass., Sez. Un., n. 17564/2017). Ed infatti, le notificazioni e/o citazioni rivolte alle sue sedi locali devono considerarsi giuridicamente inefficaci.
Per quanto riguarda che va dichiarata contumace, essa è soggetto Controparte_4 giuridico non più esistente già all'epoca del giudizio di primo grado, essendo stato incorporato nell'ente ai sensi dell'art. 1, comma 1, Controparte_17 del D.Lgs. n. 158/2015; tanto premesso, considerato che , in applicazione dell'art. 110
8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ c.p.c., il subentro processuale tra enti si verifica ope legis e senza soluzione di continuità, nel caso di specie, quindi, l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l'ente incorporante (Cass., Sez. Un., n. 366/2020). CP_7
Quanto ai motivi ( i primi tre sono connessi e, quindi, da trattare congiuntamente ), va premesso che la società ha agito in giudizio formulando una domanda Controparte_2 di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. e 59 del D.P.R. n. 602/1973 lamentando l'illegittimità delle procedure esecutive intraprese dall' Controparte_17
sulla base dell'indicazione dell'ente impositore;
il Tribunale di primo grado
[...] ha invece ricondotto tale pretesa risarcitoria all'ambito dell'art. 96 c.p.c. comma II, in materia di responsabilità aggravata del creditore esecutante. Ebbene, vero è che le disposizioni di cui innanzi si fondano su presupposti differenti, ma la diversa qualificazione giuridica della domanda non incide sull'esito del presente gravame, poiché in ogni caso la pretesa risarcitoria - sia integrale che postuma - risulta radicalmente infondata.
Sotto il profilo della proponibilità della domanda in via autonoma, deve osservarsi che l'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. presuppone, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza, la prova di tre elementi essenziali: un fatto illecito, un danno ingiusto, e un nesso causale tra il primo e il secondo.
In ambito esecutivo, la giurisprudenza ha altresì chiarito che la responsabilità risarcitoria del creditore può configurarsi soltanto in presenza di condotte manifestamente illegittime quali: l'avvio dell'esecuzione in assenza di un valido titolo esecutivo;
l'aggressione a beni non pignorabili;
la violazione di norme procedurali fondamentali (Cass. n. 14403/2015).
Nel caso in esame nessuno di tali presupposti risulta né allegato né dimostrato;
al contrario, la documentazione in atti attesta che le cartelle di pagamento e le azioni esecutive ad esse conseguenti non sono mai state impugnate nei termini di legge, né dinanzi al giudice tributario, ex art. 19 D.Lgs. n. 546/1992, né, ove previsto, dinanzi al giudice ordinario. Solo in un singolo caso è stata proposta opposizione dinanzi al giudice tributario, conclusasi con sentenza di rigetto — sia pure con riduzione degli accessori.
Tale inerzia processuale della protrattasi per oltre un decennio ha Controparte_2 determinato la stabilizzazione della pretesa erariale e ha consolidato l'efficacia esecutiva dei titoli, i quali, non essendo stati annullati né dichiarati nulli, hanno goduto della presunzione di legittimità. Non risultano altresì allegati o provati comportamenti dolosi o
9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ gravemente colposi da parte dell'Amministrazione, né elementi che possano configurare un abuso del mezzo esecutivo.
Rispetto all' art 59 del D.P.R. n. 602/1973 giova rammentare che i giudici di legittimità, nella ormai celebre sentenza del 22 luglio 1999, n. 500, hanno ritenuto che per valutare se l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., l'imputazione non potrà avvenire sulla base del solo dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo, richiedendo, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa che, unitamente al dolo costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana. Ne consegue che, in assenza di un previo accertamento giudiziale di illegittimità dell'azione esecutiva ovvero dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa della pubblica amministrazione, non può darsi luogo ad alcuna pretesa risarcitoria.
Né può fondatamente invocarsi l'art. 96, comma 2, c.p.c., che, accertata l'inesistenza del diritto per cui si è agito, consente al giudice di condannare il creditore al risarcimento dei danni in caso di esecuzione intrapresa senza la normale prudenza. La norma in parola consente, infatti, al giudice di condannare il creditore esecutante al risarcimento dei danni qualora, dopo aver accertato l'inesistenza del diritto azionato, risulti che quest'ultimo abbia agito con colpa grave o senza la normale prudenza. Tuttavia, la domanda fondata su tale disposizione può essere proposta solo nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione (artt. 615 o 617 c.p.c.) e non in via autonoma, salvo che sia dimostrata l'impossibilità di agire in quella sede per ragioni di fatto o di diritto (Cass., n.
42119/2021). Più in generale si è detto in giurisprudenza che la domanda risarcitoria può essere eccezionalmente proposta in una sede autonoma quando il procedimento per qualsiasi motivo non pervenga alla fase conclusiva della decisione ovvero quando i danni si manifestano in uno stato processuale in cui non sia possibile farli valere tempestivamente davanti al giudice di merito;
nel caso in esame non si è in presenza di tali eccezioni. Nel caso di specie, infatti, l'azione di risarcimento danni non è stata proposta nei termini consentiti dalla legge e men che meno è stata allegata né dimostrata alcuna impossibilità che abbia impedito alla società di attivare tempestivamente i rimedi processuali previsti.
Parimenti infondata è la pretesa risarcitoria fondata sull'asserito eccesso di pignoramento ovvero sulla successiva restituzione della parte eccedente. Preliminarmente si evidenzia
10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ che la giurisprudenza ha affermato che il pignoramento di beni di valore superiore al credito azionato non integra di per sé una condotta illecita, salvo che risulti accompagnato da elementi di dolo o colpa grave (Cass., Sez. III, n. 17564/2017). Il debitore può, in tali casi, chiedere la riduzione della misura cautelare ai sensi dell'art. 496 c.p.c.; nel caso in esame la non ha mai proposto tale istanza né ha impugnato gli atti Controparte_2 esecutivi nei modi previsti dalla legge. E' evidente che il credito vantato dall'Amministrazione era fondato su titoli esecutivi legittimi e non opportunamente contestati nei termini previsti e nelle sedi opportune, quindi l'attività esecutiva intrapresa non può considerarsi di per sé illecita. E' noto, infatti, l'orientamento della S.C. per il quale il pignoramento eventualmente sproporzionato non integra una violazione autonoma, ma al più legittima una richiesta di riduzione della misura cautelare, in difetto di elementi che dimostrino malafede o colpa grave del creditore (Cass., Sez. III, n.
17564/2017).
La parte appellata non ha dimostrato, azionando le previste opposizioni, né l'inesistenza del credito né l'illegittimità della procedura né una condotta abusiva da parte dell' La mancata attivazione processuale, protrattasi per anni, ha precluso ogni Pt_1 possibilità di accertare l'asserita condotta illecita e ottenere un risarcimento fondato sull'art. 2043 c.c., norma invocata dall'attrice in primo grado, in difetto di prova sulla stessa incombente.
Né tantomeno la successiva restituzione dell'eccedenza pignorata costituisce un fatto sopravvenuto idoneo a fondare una nuova ed autonoma domanda risarcitoria, né a giustificare una rimessione in termini, trattandosi di evenienza conosciuta e conoscibile sin dalla fase iniziale;
dagli atti emerge, infatti, che la società era consapevole, fin dalla notifica delle cartelle, delle somme richieste e della loro asserita sproporzione.
Nonostante ciò, ha chiesto la rateizzazione dei pagamenti effettuando pagamenti spontanei e formulando reiterate istanze di sgravio senza mai adire le vie giudiziali nei termini di legge per far accertare l'inesistenza dei crediti rivendicati dall'agente impositore e rispetto ai quali l'agenzia delle riscossioni aveva avviato la procedura esecutiva. La pretesa di agire risarcitoriamente in via autonoma e successiva, dopo aver lasciato decorrere i termini per impugnare gli atti presupposti, è, pertanto, priva di fondamento e manifesta un comportamento artificioso ed, anzi, preordinato alla richiesta di risarcimento di danni morali ed esistenziali che, se sussistenti, sarebbero stati evitati
11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ con una condotta mediamente diligente della debitrice. Come stabilito da giurisprudenza consolidata, l'omessa impugnazione degli atti impositivi preclude qualsiasi contestazione successiva, anche sotto forma di azione per il risarcimento del danno (Cass.n.
10157/2019).
In definitiva, l'attività esecutiva dell'Amministrazione si è svolta sulla base di titoli esecutivi formalmente validi e non contestati;
non risultano allegati o provati elementi di abuso del mezzo esecutivo, né vizi procedurali essenziali;
la domanda risarcitoria, sia sotto il profilo dell'art. 2043 c.c. ovvero 59 del D.P.R. n. 602/1973 che dell'art. 96 c.p.c.,
è da ritenersi del tutto infondata;
l'inerzia della società appellata e l'assenza di rimedi esperiti nei tempi e nelle sedi opportune escludono ogni profilo di illiceità nella condotta dell' . Controparte_18
Ecco che l'appello principale proposto da deve essere accolto, con Parte_1 riforma integrale della sentenza di primo grado e rigetto della domanda formulata dalla e dal suo legale rappresentante in proprio. CP_2
Le residue censure dell'appello principale, come la questione della legittimazione passiva dell' sono assorbite. CP_7
I motivi di appello incidentale sono superati dall'accoglimento dell'appello principale, stante l'affermata radicale infondatezza della domanda attorea come formulata in primo grado.
Quanto alle spese – oggetto di censura da parte dell'appellante incidentale - la riforma della sentenza di primo grado comporta un nuovo regolamento delle spese del primo grado;
esse, al pari di quelle di appello, vanno poste a carico della e Controparte_2 del legale rappresentante in proprio in solido e liquidate in favore Controparte_3 dell'appellante principale e dell' in solido. CP_7
In applicazione dei parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 147/2022), per le controversie di valore parametrato alla domanda sono dovuti: per il giudizio di primo grado, € 1300,00 per la di studio, € 850,00 per l'atto introduttivo,
€ 2850,00 per la fase istruttoria ed € 2150,00 per la fase decisoria. In totale € 7150,00 oltre € 1072,50 quale spese generali. TOTALE € 8222,50 .
Per il giudizio di appello, € 1500,00 per la fase di studio, € 1000,00 per il compenso relativo alla fase introduttiva, € 2200,00 per la fase di trattazione ed € 2600,00 per la fase
12 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ decisoria. Totale 7300,00 cui vanno ad aggiungersi € 1095,00 per le spese generali.
TOTALE per l'appello € 8395,00 .
TOTALE GENERALE € 16.617,50 per entrambi i gradi, oltre diversi oneri se dovuti.
Spese compensate nel rapporto tra ed ricorrendone i Parte_1 CP_7 presupposti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da'
Parte_3
[...] [...]
3) in persona del Direttore in carica Parte_4 nei confronti di contumace, dell' in persona del legale Controparte_4 CP_7 rappresentante e della e del legale rappresentante in proprio, Controparte_2 nonché sull'appello incidentale proposto dalla e dal suo legale Controparte_2 rappresentante in proprio avverso la sentenza n. 1991/2020 Controparte_3 pubblicata il 24.02.2020. dal Tribunale di Napoli così provvede :
a) accoglie l'appello principale proposto da Parte_1
e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la
[...] domanda proposta dalla e da in Controparte_2 Controparte_3 proprio;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) condanna la e in solido al Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle spese del doppio grado in favore dell' Parte_1
e dell' in solido, liquidate in complessivi € 16.617,50 oltre diversi oneri, CP_7 se dovuti;
d) compensa le spese del grado nel rapporto tra Parte_1 ed CP_7
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti incidentali in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale.
Così deciso in Napoli, il 12 settembre 2025
Il Presidente estensore
Caterina Molfino
13 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________
14