Ordinanza cautelare 16 ottobre 2020
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 28/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00198/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00440/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AR
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Pisano, Pierandrea Setzu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RG AR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Serra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A. della nota RG AR Servizio Territoriale -OMISSIS- registro ufficiale -OMISSIS-;
B. della nota RG AR Servizio Territoriale -OMISSIS- registro ufficiale -OMISSIS-;
C. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RG AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2025 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel ricorso all’esame del Collegio il ricorrente espone che per i terreni agricoli da lui utilizzati, ha richiesto dal 2015 al 2019 le cc.dd. indennità erogate da RG AR a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – sottocodice 13.2) – intervento 1 - pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi. Dal 2014 al 2019 ha inoltre richiesto le indennità codice 214 – intervento 2 – difesa del suolo. Tranne che per l’annualità 2019, dette indennità sono state corrisposte.
Informa che RG AR, Servizio Territoriale -OMISSIS-, con note registro ufficiale -OMISSIS- e -OMISSIS-, comunicava due provvedimenti di recupero somme per un totale di € 22.732,49, oltre interessi, a titolo di restituzione delle indennità ricevute. Riferisce che la richiesta di restituzione deriverebbe da una nota ricevuta dalla Procura della Repubblica presso il -OMISSIS-.
Gli atti gravati sono censurati sotto i profili seguenti.
Unico motivo. Mancata comunicazione di avvio del procedimento. Difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento. Sviamento. Violazione dell’art. 3, IV comma, L. 241/1990, mancata indicazione di autorità e termini per il ricorso giurisdizionale.
Si lamenta, in sintesi, il mancato avviso di avvio del procedimento e la mancata indicazione dei contenuti della nota della Procura della Repubblica di Cagliari citata negli atti impugnati. Si afferma che gli atti sarebbero stati notificati solo il 22 giugno 2020.
RG AR si è costituita in resistenza, difendendosi con documenti e memorie.
Questo Tribunale con ordinanza n. 385/2020 ha respinto la domanda cautelare per carenza sia di fumus boni iuris che di periculum in mora .
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 20 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente parte resistente ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per essere stati notificati gli atti gravati con pec del 5 novembre 2019, mentre il ricorso è stato notificato l’8 agosto 2020.
Parte ricorrente ha chiesto, con memoria e in udienza, rinviarsi la trattazione della causa per parallelo svolgimento di processo penale, con relativa udienza fissata al 10 aprile 2025.
Parte resistente si è opposta al rinvio.
L’istanza di rinvio va disattesa, non essendo ravvisabile pregiudizialità, essendo i processi penale e amministrativo autonomi, non essendo, inoltre, ravvisabile l’eccezionalità prevista dall’art. 73 c. 1 bis c.p.a. e, soprattutto, essendo fondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso.
Come emerge dai documenti depositati da parte resistente il 19 settembre 2020 (cfr. docc. nn. 2,3,4,5) gli atti gravati sono stati, infatti, notificati al ricorrente via pec il 5 novembre 2019 alle ore 10:16. Non è, viceversa, provato quanto affermato nel ricorso, secondo cui gli atti gravati sarebbero stati formalmente notificati al ricorrente solo in data 22 giugno 2020 a cagione di una serie di errori nell’individuazione della PEC di riferimento del ricorrente.
Quanto alle deduzioni di parte ricorrente relative all’asserita carenza di indicazioni negli atti gravati “ dello specifico giudice nanti cui proporre ricorso e del relativo termine di decadenza ”, deve rilevarsi che gli stessi recano sufficienti indicazioni sia relative al ricorso gerarchico che a quello giurisdizionale esperibile.
Ad ogni modo, deve ribadirsi che “ la mancata indicazione nel provvedimento del termine o dell'autorità davanti alla quale ricorrere, rappresentando una mera irregolarità, non giustifica alcun automatismo nella concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile (Consiglio di Stato, sez. VII, 18/10/2022, n. 8872) ”, (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 5 aprile 2023, n. 5753).
Il ricorso è, dunque, tardivo, e va, quindi, dichiarato irricevibile, con compensazione delle spese data la definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AR (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Tito Aru |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.