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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/12/2024, n. 3802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3802 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3431/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3431/2024 promossa da:
C.F. ) nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Carrara in Via Monteverde 28/B, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Simeone e Gloria
Riccio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Milano, via Bianca Maria n. 33
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F.: , nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Firenze, via Brunetto Latini n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Maria Borghi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, via F. D. Guerrazzi
RESISTENTE
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Con la partecipazione ex lege del PM ( visti del 26/03/2024 e 7/09/2024)
pagina 1 di 4 Posta in decisione sulle
CONCORDI CONCLUSIONI
rassegnate dalle parti in PCT in data 26/11/2024, con le quali hanno chiesto al Tribunale di: “1.
Disporre che con decorrenza dal mese di novembre 2024: a) provveda Parte_1
direttamente al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente; b) contribuisca altresì al mantenimento in via indiretta del figlio, versando ad l'importo di € 300,00 mensili, sino al 31 dicembre 2028; decorso detto termine Controparte_1
nulla sarà più dovuto dal Signor alla Signora a tale titolo 2. Confermare l'obbligo Pt_1 CP_1
di di provvedere alle spese straordinarie del figlio, come da sentenza n.400/2020 Parte_1 del Tribunale di Massa.
3. Porre a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 750,00 a titolo di Controparte_1
assegno divorzile, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione novembre 2025, base novembre 2024) con decorrenza dal mese di novembre 2024. 4. Dare atto che terrà a proprio carico le spese di CTU come indicato dallo stesso nella somma Parte_1 totale di € 761,28. 5. Dare atto che le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per ogni ragione titolo o causa connessa al matrimonio, eccezion fatta per l'adempimento di quanto indicato nell'emananda sentenza e per quanto gli stessi hanno concordato per la modifica delle condizioni del loro divorzio. In particolare, dichiara di non avere nulla a Controparte_1
pretendere con riferimento agli importi e alla rivalutazione relativi all'assegno divorzile e all'assegno di mantenimento per , come stabiliti dalla sentenza n. 400/2020 del 21 agosto 2020 emessa dal Per_1
Tribunale di Massa.
6. Compensare le spese di lite e dare atto che i difensori hanno rinunziato al beneficio della solidarietà professionale”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 473 bis n. 15 cpc, depositato il 22/03/2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio statuite dal Tribunale di Firenze con sentenza n.
400/2020 del 19/08/2020; in particolare, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di: “1.Revocare, con decorrenza dalla data della domanda, il contributo di mantenimento posto a carico del Signor per il mantenimento del figlio , incluso l'obbligo di concorrere al pagamento del Pt_1 Per_1
100% delle spese straordinarie dando atto che il padre provvederà al mantenimento diretto del figlio
, accordandosi direttamente con lui e tenendo a suo carico, anche mediante l'intervento del Per_1
nonno paterno, tutte le esigenze del figlio;
2. Accertare e dichiarare che nessuna somma è più dovuta alla Signora a titolo di assegno divorzile o comunque a altro titolo in forza della sentenza CP_1
pagina 2 di 4 di divorzio inter partes e conseguentemente revocare, dalla data della domanda, gli obblighi economici posti a carico del Signor dalla sentenza di divorzio;
3. Condannare Pt_1 [...]
a restituire ad gli importi dallo stesso versati a titolo di assegno CP_1 Parte_1
divorzile e assegno perequativo dalla domanda al saldo. Con ogni più ampia riserva, anche in via istruttoria, all'esito della lettura della comparsa di costituzione avversaria ai sensi dell'art. 473-bis. 18
c.p.c.”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio chiedendo di: Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito rigettare ogni domanda proposta dal sig. perché Parte_1 inammissibile ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c. o comunque perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
3. La causa è proseguita in istruttoria con l'espletamento di una CTU contabile a cura del CTU dott. per verificare l'effettiva capacità economica e reddituale delle parti;
Persona_2 successivamente, con decreto del 25/11/2024, il Giudice delegato, preso atto dell'intervenuto accordo delle parti, ha revocato la CTU contabile, fissando udienza cartolare per il giorno 27/11/2024 per la precisazione delle conclusioni congiunte;
in tale sede, il Giudice delegato preso atto del deposito di conclusioni congiunte come in epigrafe riportate, ha posto la causa in decisione al Collegio, senza concessione di termini per memorie.
4. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in PCT il 26/11/2024 meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse del figlio maggiorenne
. Per_1
5. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così dispone:
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in
PCT in data 26/11/2024, provvedendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite pagina 3 di 4 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27/11/2024
La Presidente dott.ssa Monica Tarchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3431/2024 promossa da:
C.F. ) nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Carrara in Via Monteverde 28/B, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Simeone e Gloria
Riccio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Milano, via Bianca Maria n. 33
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F.: , nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Firenze, via Brunetto Latini n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Maria Borghi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, via F. D. Guerrazzi
RESISTENTE
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Con la partecipazione ex lege del PM ( visti del 26/03/2024 e 7/09/2024)
pagina 1 di 4 Posta in decisione sulle
CONCORDI CONCLUSIONI
rassegnate dalle parti in PCT in data 26/11/2024, con le quali hanno chiesto al Tribunale di: “1.
Disporre che con decorrenza dal mese di novembre 2024: a) provveda Parte_1
direttamente al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente; b) contribuisca altresì al mantenimento in via indiretta del figlio, versando ad l'importo di € 300,00 mensili, sino al 31 dicembre 2028; decorso detto termine Controparte_1
nulla sarà più dovuto dal Signor alla Signora a tale titolo 2. Confermare l'obbligo Pt_1 CP_1
di di provvedere alle spese straordinarie del figlio, come da sentenza n.400/2020 Parte_1 del Tribunale di Massa.
3. Porre a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 750,00 a titolo di Controparte_1
assegno divorzile, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione novembre 2025, base novembre 2024) con decorrenza dal mese di novembre 2024. 4. Dare atto che terrà a proprio carico le spese di CTU come indicato dallo stesso nella somma Parte_1 totale di € 761,28. 5. Dare atto che le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per ogni ragione titolo o causa connessa al matrimonio, eccezion fatta per l'adempimento di quanto indicato nell'emananda sentenza e per quanto gli stessi hanno concordato per la modifica delle condizioni del loro divorzio. In particolare, dichiara di non avere nulla a Controparte_1
pretendere con riferimento agli importi e alla rivalutazione relativi all'assegno divorzile e all'assegno di mantenimento per , come stabiliti dalla sentenza n. 400/2020 del 21 agosto 2020 emessa dal Per_1
Tribunale di Massa.
6. Compensare le spese di lite e dare atto che i difensori hanno rinunziato al beneficio della solidarietà professionale”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 473 bis n. 15 cpc, depositato il 22/03/2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio statuite dal Tribunale di Firenze con sentenza n.
400/2020 del 19/08/2020; in particolare, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di: “1.Revocare, con decorrenza dalla data della domanda, il contributo di mantenimento posto a carico del Signor per il mantenimento del figlio , incluso l'obbligo di concorrere al pagamento del Pt_1 Per_1
100% delle spese straordinarie dando atto che il padre provvederà al mantenimento diretto del figlio
, accordandosi direttamente con lui e tenendo a suo carico, anche mediante l'intervento del Per_1
nonno paterno, tutte le esigenze del figlio;
2. Accertare e dichiarare che nessuna somma è più dovuta alla Signora a titolo di assegno divorzile o comunque a altro titolo in forza della sentenza CP_1
pagina 2 di 4 di divorzio inter partes e conseguentemente revocare, dalla data della domanda, gli obblighi economici posti a carico del Signor dalla sentenza di divorzio;
3. Condannare Pt_1 [...]
a restituire ad gli importi dallo stesso versati a titolo di assegno CP_1 Parte_1
divorzile e assegno perequativo dalla domanda al saldo. Con ogni più ampia riserva, anche in via istruttoria, all'esito della lettura della comparsa di costituzione avversaria ai sensi dell'art. 473-bis. 18
c.p.c.”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio chiedendo di: Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito rigettare ogni domanda proposta dal sig. perché Parte_1 inammissibile ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c. o comunque perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
3. La causa è proseguita in istruttoria con l'espletamento di una CTU contabile a cura del CTU dott. per verificare l'effettiva capacità economica e reddituale delle parti;
Persona_2 successivamente, con decreto del 25/11/2024, il Giudice delegato, preso atto dell'intervenuto accordo delle parti, ha revocato la CTU contabile, fissando udienza cartolare per il giorno 27/11/2024 per la precisazione delle conclusioni congiunte;
in tale sede, il Giudice delegato preso atto del deposito di conclusioni congiunte come in epigrafe riportate, ha posto la causa in decisione al Collegio, senza concessione di termini per memorie.
4. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in PCT il 26/11/2024 meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse del figlio maggiorenne
. Per_1
5. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così dispone:
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in
PCT in data 26/11/2024, provvedendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite pagina 3 di 4 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27/11/2024
La Presidente dott.ssa Monica Tarchi
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