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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/11/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, G.O.P. dott.ssa NA MI, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.10.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno 04
Novembre 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il GOP, Dr.ssa NA MI, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 5.11.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 1474/2025 avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento;
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1 C.F._1
Ricorrente
CONTRO (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti,
[...] dall'Avv. Serena De Simone;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.03.2025 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420259003098701000, notificata in data 21.02.2025, in relazione alla cartella di pagamento n. 09420170017754136000, notificata il 17.01.2018 e all'avviso di addebito n. 39420180005642674000, notificato in data 21.01.2019
In particolare, ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi ivi riportati, ex art. 3, commi 9 e 10, l. 335/95, e, per l'effetto, la declaratoria di non debenza delle relative somme.
Si è costituita in giudizio l' la quale ha sottolineato l'attualità Controparte_3 del credito contributivo evidenziando la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
*******
Il ricorso risulta improponibile.
In via preliminare, occorre rilevare che essendo stata nella specie evocata in giudizio esclusivamente l' , ne discende il difetto di legittimazione passiva Controparte_1 dell' in omaggio ai principi elaborati dalla Suprema Corte a Sezioni Controparte_1
Unite (Cassazione civile Sez. Un., 08/03/2022, n.7514) secondo cui “Aspetti più problematici pone
l'esame del primo motivo di ricorso, il quale, richiedendo un'indagine finalizzata all'individuazione dei legittimi contraddittori, impone di soffermarsi, in primo luogo, sulla natura dell'azione in discussione. In una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile la Sezione Lavoro di questa Corte
(Cass. 19 giugno 2019 n. 16425) ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 maggio 2007 n.
12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva,
l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione
(come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione
(che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre
2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile”.
Orbene, nel caso in esame, come detto, appare evidente come la doglianza afferente alla mancata notificazione degli avvisi risulti funzionale all'eccezione di prescrizione, formulata in chiave recuperatoria dell'azione, successiva alla notifica degli atti opposti. CP_ Ne discende che l'unico soggetto legittimato a contraddire è l' secondo quanto affermato dalla
Suprema Corte che nella pronuncia menzionata ha statuito che “Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito"
Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso non poteva essere proposto nei confronti di . Controparte_1
Le spese di lite, da liquidarsi come da dispositivo ex art. 4, comma 1, DM 55/2014, modificato dal
DM 147/2022 stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara il ricorso improponibile.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , in persona Controparte_5 del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 1.312,00, per spese e onorari, oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 5.11.2025 Il G.O.P.
Dott.ssa NA MI
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, G.O.P. dott.ssa NA MI, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.10.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno 04
Novembre 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il GOP, Dr.ssa NA MI, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 5.11.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 1474/2025 avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento;
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1 C.F._1
Ricorrente
CONTRO (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti,
[...] dall'Avv. Serena De Simone;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.03.2025 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420259003098701000, notificata in data 21.02.2025, in relazione alla cartella di pagamento n. 09420170017754136000, notificata il 17.01.2018 e all'avviso di addebito n. 39420180005642674000, notificato in data 21.01.2019
In particolare, ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi ivi riportati, ex art. 3, commi 9 e 10, l. 335/95, e, per l'effetto, la declaratoria di non debenza delle relative somme.
Si è costituita in giudizio l' la quale ha sottolineato l'attualità Controparte_3 del credito contributivo evidenziando la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
*******
Il ricorso risulta improponibile.
In via preliminare, occorre rilevare che essendo stata nella specie evocata in giudizio esclusivamente l' , ne discende il difetto di legittimazione passiva Controparte_1 dell' in omaggio ai principi elaborati dalla Suprema Corte a Sezioni Controparte_1
Unite (Cassazione civile Sez. Un., 08/03/2022, n.7514) secondo cui “Aspetti più problematici pone
l'esame del primo motivo di ricorso, il quale, richiedendo un'indagine finalizzata all'individuazione dei legittimi contraddittori, impone di soffermarsi, in primo luogo, sulla natura dell'azione in discussione. In una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile la Sezione Lavoro di questa Corte
(Cass. 19 giugno 2019 n. 16425) ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 maggio 2007 n.
12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva,
l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione
(come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione
(che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre
2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile”.
Orbene, nel caso in esame, come detto, appare evidente come la doglianza afferente alla mancata notificazione degli avvisi risulti funzionale all'eccezione di prescrizione, formulata in chiave recuperatoria dell'azione, successiva alla notifica degli atti opposti. CP_ Ne discende che l'unico soggetto legittimato a contraddire è l' secondo quanto affermato dalla
Suprema Corte che nella pronuncia menzionata ha statuito che “Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito"
Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso non poteva essere proposto nei confronti di . Controparte_1
Le spese di lite, da liquidarsi come da dispositivo ex art. 4, comma 1, DM 55/2014, modificato dal
DM 147/2022 stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara il ricorso improponibile.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , in persona Controparte_5 del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 1.312,00, per spese e onorari, oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 5.11.2025 Il G.O.P.
Dott.ssa NA MI