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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3329/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 3329/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Molon (C.F. ) C.F._2
ATTORE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Ilenia Tonello Controparte_1 CodiceFiscale_3
(C.F. ) C.F._4
CONVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: “1) Il minore viene affidato ad entrambi i genitori Persona_1
con esercizio congiunto della potestà parentale sullo stesso da parte di entrambi i genitori per la straordinaria amministrazione, disgiunto per l'ordinaria amministrazione, con attribuzione stabile ad
pagina 1 di 3 entrambi i genitori dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
2) Collocamento prevalente del minore presso la madre in vicolo Strada della Pila 27, Brendola (Vi); il padre potrà vedere e tenere con sè il minore secondo il seguente calendario: il martedì dalle ore 18.30 sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
- dal venerdì alle 18.30 sino al lunedì mattina successivo a fine settimana alternati.
Durante le vacanze natalizie una settimana per ciascun genitore, alternando di anno in anno la settimana dal 23.12 al 30.12 a quella dal 31.12 al 06.01 (Natale 2024 lo trascorrerà con la Per_1
madre, mentre la settimana dal 31.12.2024 con il padre); per la Pasqua i genitori alterneranno la
Pasqua e la Pasquetta ogni anno (Pasqua 2025 con il padre, Pasquetta 2025 con la madre); due settimane anche non consecutive durante l'estate, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
3) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio con la somma di € 350,00 annualmente rivalutata in base a indici Istat, da versare alla madre a mezzo bonifico bancario entro il 26 di ogni mese, a partire dal 26 dicembre 2024. Le parti rinunciano ad agire l'una nei confronti dell'altra per il regresso per la restituzione di eventuali crediti pregressi, connessi al mantenimento e all'assegno unico.
4) spese straordinarie relative al minore al 50%, come da protocollo del Tribunale di Vicenza;
5) l'assegno unico verrà percepito dalle parti al 50% ciascuna”
6) spese legali integramente compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 31.7.2024 l'attore ha adito l'intestato ufficio chiedendo la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore , nato dalla Persona_1
relazione con Controparte_1
Con comparsa in data 31.10.2024 si è costituita in giudizio la convenuta, contrastando le richieste attoree. All'udienza del 5.12.2024, avanti il Giudice Relatore, le parti hanno raggiunto un accordo nei termini riportati a verbale, concludendo congiuntamente come da epigrafe.
Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento. Invero, nulla osta all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre e alle altre condizioni concordate.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
pagina 2 di 3 Le spese, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
i) dispone che il regime di affidamento/mantenimento del minore sia regolamentato Persona_1
in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
ii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 3329/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Molon (C.F. ) C.F._2
ATTORE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Ilenia Tonello Controparte_1 CodiceFiscale_3
(C.F. ) C.F._4
CONVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: “1) Il minore viene affidato ad entrambi i genitori Persona_1
con esercizio congiunto della potestà parentale sullo stesso da parte di entrambi i genitori per la straordinaria amministrazione, disgiunto per l'ordinaria amministrazione, con attribuzione stabile ad
pagina 1 di 3 entrambi i genitori dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
2) Collocamento prevalente del minore presso la madre in vicolo Strada della Pila 27, Brendola (Vi); il padre potrà vedere e tenere con sè il minore secondo il seguente calendario: il martedì dalle ore 18.30 sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
- dal venerdì alle 18.30 sino al lunedì mattina successivo a fine settimana alternati.
Durante le vacanze natalizie una settimana per ciascun genitore, alternando di anno in anno la settimana dal 23.12 al 30.12 a quella dal 31.12 al 06.01 (Natale 2024 lo trascorrerà con la Per_1
madre, mentre la settimana dal 31.12.2024 con il padre); per la Pasqua i genitori alterneranno la
Pasqua e la Pasquetta ogni anno (Pasqua 2025 con il padre, Pasquetta 2025 con la madre); due settimane anche non consecutive durante l'estate, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
3) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio con la somma di € 350,00 annualmente rivalutata in base a indici Istat, da versare alla madre a mezzo bonifico bancario entro il 26 di ogni mese, a partire dal 26 dicembre 2024. Le parti rinunciano ad agire l'una nei confronti dell'altra per il regresso per la restituzione di eventuali crediti pregressi, connessi al mantenimento e all'assegno unico.
4) spese straordinarie relative al minore al 50%, come da protocollo del Tribunale di Vicenza;
5) l'assegno unico verrà percepito dalle parti al 50% ciascuna”
6) spese legali integramente compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 31.7.2024 l'attore ha adito l'intestato ufficio chiedendo la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore , nato dalla Persona_1
relazione con Controparte_1
Con comparsa in data 31.10.2024 si è costituita in giudizio la convenuta, contrastando le richieste attoree. All'udienza del 5.12.2024, avanti il Giudice Relatore, le parti hanno raggiunto un accordo nei termini riportati a verbale, concludendo congiuntamente come da epigrafe.
Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento. Invero, nulla osta all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre e alle altre condizioni concordate.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
pagina 2 di 3 Le spese, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
i) dispone che il regime di affidamento/mantenimento del minore sia regolamentato Persona_1
in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
ii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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