Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5311/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
, C.F. , con l'Avv. GAIARDO Parte_1 C.F._1
MARTINA
e ER SAPUTO, C.F. , con l'Avv. MESSINA C.F._2
CHIARA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Il Sig. e la Sig.ra UT DE, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile, in data 04.09.2016, trascritto nei registri dello Stato Civile di
CA VA con atto n. 4 P 1, anno 2016, e che dalla loro unione, in data
20.03.2017, è nata la figlia , con ricorso depositato il 25.11.2024 Per_1 esponevano la crisi del rapporto coniugale e la cessazione dell'unione materiale e spirituale e, pertanto, chiedevano che il Tribunale di Trento dichiarasse la separazione personale alle seguenti condizioni:
UT, autorizzando gli stessi a vivere separati, fermo restando gli obblighi di
Legge compatibili con tale stato.
2) affidamento condiviso e mantenimento della figlia minore: 2.1) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad Persona_2 entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre in
Trento, Piazza Giambattista Garzetti n. 6; entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; le decisioni di non ordinaria amministrazione e quelle relative all'istruzione, all'educazione, all'attività motoria e sportiva e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2.2) il padre concorrerà al mantenimento ordinario della figlia versando in via anticipata, entro il 15 di ogni mese, sul conto corrente della madre l'importo mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, sino al raggiungimento dell'autonomia economica di , con prima rivalutazione Per_1
a dicembre 2025;
2.3) entrambi i genitori concorreranno alle spese straordinarie della figlia nella misura del 50% ciascuno previo accordo sull'effettuazione di spese superiori ad euro 100,00. Le parti concordano di far riferimento alle linee guida del
Consiglio Nazionale Forense in merito alla corretta classificazione delle spese;
2.4) ai fini della percezione e/o erogazione di eventuali sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati, assegni regionali e statali familiari e per eventuali domande ovvero richieste ad enti pubblici, tra cui l'assegno unico provinciale, i coniugi concordano che saranno accreditati sul conto corrente della signora UT nella misura del 100%, mentre l'assegno unico universale erogato dall' sarà percepito dai coniugi in misura del 50% ciascuno;
CP_1
3) Permanenza della figlia minore con ciascuno dei genitori:
3.1) La minore starà con la madre durante la settimana, in particolare Per_1 dalla domenica sera fino al venerdì sera, mentre starà con il padre nel fine settimana. Il sig. si occuperà di andare a prendere e Parte_1 riaccompagnare la figlia presso l'abitazione della madre. I genitori concordano
Pag. 2 di 5 che trascorra con la madre un fine settimana al mese, da concordarsi di Per_1 mese in mese;
3.2) durante le vacanze scolastiche estive trascorrerà almeno una Per_1 settimana di vacanza consecutiva con il padre, da stabilirsi entro il mese di maggio di ogni anno, compatibilmente con la programmazione delle ferie dal lavoro di quest'ultimo;
3.3) durante le vacanze natalizie, trascorrerà con il padre almeno una Per_1 settimana di vacanza consecutiva, da stabilirsi compatibilmente con la programmazione delle ferie dal lavoro di quest'ultimo; i genitori, in ogni, caso, trascorreranno ad anni alterni la vigilia di Natale e il giorno di Natale con
; trascorrerà inoltre con il padre metà delle vacanze pasquali, Per_1 Per_1 alternando annualmente Pasqua e pasquetta;
4) rapporti patrimoniali tra i coniugi: 4.1) il sig. continuerà a risiedere nell'immobile fu casa coniugale in Parte_1
CA VA (TN), Piazza B.V. della Mercede, Fraz. Agnedo, n. 12 continuando a sostenere interamente il relativo canone di locazione;
4.2) i coniugi hanno già provveduto con separati accordi all'equa divisione del patrimonio mobiliare in comunione tra gli stessi, stabilendo altresì che i mobili, gli arredi e i corredi presenti nella casa coniugale saranno lasciati di comune accordo nella stessa, e, di conseguenza, rimangono ad uso esclusivo del sig.
; Parte_1
4.3) il veicolo Volkswagen Golf targato FE945HK rimarrà al sig. Parte_1 che ne è il proprietario;
4.4) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, senza pretendere alcun reciproco mantenimento, né la corresponsione di somme ad altro titolo.
Con la firma della separazione consensuale e conseguentemente a quanto sopra pattuito, i coniugi reciprocamente dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale in essere e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro: a tale fine, rinunciano espressamente ad ogni pretesa al riguardo e ad ogni relativa azione, con reciproca accettazione delle rinunce.
Nulla si dispone in ordine alle spese legali in quanto la signora UT è ammessa al patrocinio a spese dello Stato (doc. 14).
I coniugi chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999.
Pag. 3 di 5 Le parti chiedevano inoltre, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 27.11.2024, assegnava alle parti il termine di giorni 45 per il deposito di note scritte e documenti ex art.473 bis.13, comma 3 c.p.c.
Il Sig. e la Sig.ra UT DE, rispettivamente con note del Parte_1
18 e del 19 dicembre 2024, dichiaravano: di non volersi riconciliare;
l'insussistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse rispetto a quelle proposte in ricorso e l'insussistenza di provvedimenti già adottati al riguardo ai sensi dell'art. 473 bis
12, comma 2, c.p.c.; l'insussistenza di documenti e provvedimenti di cui all'art. 473 bis 13, comma 3 , c.p.c. e chiedevano la pronuncia della separazione personale alle condizioni rassegnate in ricorso. La causa è stata posta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della figlia , atteso che Per_1
l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre non contrasta con l'interesse della stessa né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della minore, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
p.q.m.
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Si comunichi.
Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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