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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2)Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.463
del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 22.01.2025
TRA
Parte_1
( C.F. , con sede legale
[...] P.IVA_1
in Castellaneta (TA) alla C.da Gaudella Pod. N. 350, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore Sig. Pt_2
, elettivamente domiciliato in Turi (BA) alla via XX Settembre n.
[...]
97, presso e nello studio dell'Avv. Pasquale Leogrande, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso al primo grado;
[...]
Controparte_1
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Taranto presso l'Ufficio legale dell' - Via Golfo di CP_2
Taranto 7\D, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Mineo, in virtù di
1 procura generale alle liti in atti Rep. 37590 del 23.01.2023 per atti Per_1
notaio in Roma;
[...]
- APPELLATO-
Nonché contro
Controparte_2
quale mandataria della CP_3
- APPELLATO-
-contumace-
All'udienza del 22.01.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.860\2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva per quanto di ragione, il ricorso in opposizione proposto da nei confronti dell' , Parte_3 CP_2
all'avviso di addebito N.40620190000712501000 notificato in data
30.05.2019,relativo al semestre 2017\3 per la somma pari ad € 62.094,04 e l'avviso di addebito n.40620190000712602000 notificato in data 30.5.2019 per la somma di
€ 208.677,84 relativi ai semestri 2017\4 e 2018\2 a titolo di contributi e, per l'effetto,in virtù dell'operato sgravio da parte dell' di somme già versate pari CP_2
ad € 22.829,14, dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito N.40620190000712501000 .Rigettava nel resto il ricorso.
Condannava l'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
2 Avverso tale decisione proponeva appello la Controparte_4
,in persona del legale rappresentante, lamentandone l'erroneità
[...]
e chiedendone la parziale riforma.
Resisteva l' in persona del legale rappresentante,concludendo per il rigetto CP_2
dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appellante censura la sentenza impugnata. per violazione di legge, per erroneità
nella valutazione di elementi di prova documentale, per la nullità degli avvisi di addebito viziati da errore di calcolo e per la inesistenza di presupposti per la cessazione della materia del contendere.
L'appello è infondato.
L' appellante dunque, censura la sentenza impugnata, che dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere e, per il resto, il rigetto dell'opposizione della società, con riferimento agli avvisi di addebito nn. 40620190000712501000 e
4062019000712602000, aventi ad oggetto rispettivamente contributi previdenziali
IVS OTD 3° TRIM. 2017 e 4°TRIM 2017 – 2° TRIM 2018.
Invero, reputa la Corte l'appellata sentenza corretta e meritevole di integrale conferma.
Preliminarmente, si rileva che, effettivamente, sia in primo grado che in appello, la società opponente non contesta l' an del credito contributivo, in relazione al quale,peraltro,aveva proposto istanza di pagamento rateale, che costituisce a tutti gli effetti riconoscimento di debito, ma si limita a formulare delle eccezioni di carattere formale sugli avvisi di addebito e sulla loro notifica, nonché ad eccepire che la revoca della rateazione sarebbe avvenuta per mancato pagamento di una rata anziché
di due.
3 Ora,per quanto riguarda le eccezioni di carattere formale sugli avvisi di addebito e sulla loro notifica, si rileva anche nel presente grado l'eccezione di inammissibilità
delle stesse, in quanto tardive ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ipotesi di opposizione agli atti esecutivi;
in particolare risulta per tabulas che gli avvisi di addebito sono stati notificati in data 30.5.2019 , mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio veniva depositato in data 21.6.2019, quindi oltre il termine perentorio previsto, di venti giorni.
Ad ogni buon fine,le predette eccezioni sono infondate come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado.
In punto di notifica, invece, degli avvisi di addebito, si osserva che la notifica dell'avviso di addebito a mezzo raccomandata A-R e a mezzo pec è espressamente prevista dalla normativa che disciplina tale atto impositivo (art. 30 Dl n. 78/2010
convertito in legge n. 122/2010) e che, essendo l'avviso di addebito un atto stragiudiziale, non trovano applicazione con riferimento alla sua notifica, disciplinata esclusivamente e compiutamente dalla norma speciale di cui al citato art. 30, le norme che regolano la notifica degli atti giudiziali.
Nel merito, come ridetto l'appellante in effetti, non ha contestato il credito contributivo, che deve pertanto ritenersi pacificamente ammesso in giudizio (art. 115
c.p.c.) ed, inoltre, ha espressamente riconosciuto il credito stesso, proponendo istanza di pagamento rateale accolta dall'Istituto.
Come emerge, però, dal dettaglio della pratica relativa al piano di dilazione (doc.1
fascicolo di primo grado), la società ricorrente ha pagato in ritardo la prima CP_2
rata (2/2019) e non ha pagato le rate 4/2019 e 5/2019, scadenti rispettivamente il
18.4.2019 e il 20.5.2019, il che ha determinato la decadenza dal beneficio del termine secondo quanto previsto dalla circolare n. 108/2013 (doc.2 fascicolo CP_2
di primo grado). CP_2
4 In virtù di quanto sopra sono stati emessi gli avvisi di addebito opposti in data
24.5.2019, notificati il 30.5.2019.
Gli importi pagati dalla ricorrente di cui alle rate 2/2019 e 3/2019, sono stati computati, il che ha determinato lo sgravio parziale dell'avviso di addebito n.
40620190000712501000, per cui il Giudice di primo grado ha correttamente dichiarato la parziale cessata materia del contendere con riferimento a detto avviso di addebito.
Non risulta veritiera la circostanza che non sarebbe stata pagata una sola rata,
anziché due e,comunque, irrilevante, essendo pacifico ed incontestato il credito di cui agli avvisi di addebito opposti, poiché portanti contributi previdenziali certamente non pagati, al netto dello sgravio effettuato.
In conclusione l'appellata decisione è priva dei vizi lamentati e merita di essere confermata.
Quanto alle spese di giudizio del presente grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
1) Rigetta l'Appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna la in Controparte_4
persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese del presente grado in favore dell' che si liquidano in € 1500,00 oltre accessori. CP_2
Taranto,22.01.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2)Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.463
del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 22.01.2025
TRA
Parte_1
( C.F. , con sede legale
[...] P.IVA_1
in Castellaneta (TA) alla C.da Gaudella Pod. N. 350, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore Sig. Pt_2
, elettivamente domiciliato in Turi (BA) alla via XX Settembre n.
[...]
97, presso e nello studio dell'Avv. Pasquale Leogrande, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso al primo grado;
[...]
Controparte_1
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Taranto presso l'Ufficio legale dell' - Via Golfo di CP_2
Taranto 7\D, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Mineo, in virtù di
1 procura generale alle liti in atti Rep. 37590 del 23.01.2023 per atti Per_1
notaio in Roma;
[...]
- APPELLATO-
Nonché contro
Controparte_2
quale mandataria della CP_3
- APPELLATO-
-contumace-
All'udienza del 22.01.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.860\2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva per quanto di ragione, il ricorso in opposizione proposto da nei confronti dell' , Parte_3 CP_2
all'avviso di addebito N.40620190000712501000 notificato in data
30.05.2019,relativo al semestre 2017\3 per la somma pari ad € 62.094,04 e l'avviso di addebito n.40620190000712602000 notificato in data 30.5.2019 per la somma di
€ 208.677,84 relativi ai semestri 2017\4 e 2018\2 a titolo di contributi e, per l'effetto,in virtù dell'operato sgravio da parte dell' di somme già versate pari CP_2
ad € 22.829,14, dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito N.40620190000712501000 .Rigettava nel resto il ricorso.
Condannava l'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
2 Avverso tale decisione proponeva appello la Controparte_4
,in persona del legale rappresentante, lamentandone l'erroneità
[...]
e chiedendone la parziale riforma.
Resisteva l' in persona del legale rappresentante,concludendo per il rigetto CP_2
dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appellante censura la sentenza impugnata. per violazione di legge, per erroneità
nella valutazione di elementi di prova documentale, per la nullità degli avvisi di addebito viziati da errore di calcolo e per la inesistenza di presupposti per la cessazione della materia del contendere.
L'appello è infondato.
L' appellante dunque, censura la sentenza impugnata, che dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere e, per il resto, il rigetto dell'opposizione della società, con riferimento agli avvisi di addebito nn. 40620190000712501000 e
4062019000712602000, aventi ad oggetto rispettivamente contributi previdenziali
IVS OTD 3° TRIM. 2017 e 4°TRIM 2017 – 2° TRIM 2018.
Invero, reputa la Corte l'appellata sentenza corretta e meritevole di integrale conferma.
Preliminarmente, si rileva che, effettivamente, sia in primo grado che in appello, la società opponente non contesta l' an del credito contributivo, in relazione al quale,peraltro,aveva proposto istanza di pagamento rateale, che costituisce a tutti gli effetti riconoscimento di debito, ma si limita a formulare delle eccezioni di carattere formale sugli avvisi di addebito e sulla loro notifica, nonché ad eccepire che la revoca della rateazione sarebbe avvenuta per mancato pagamento di una rata anziché
di due.
3 Ora,per quanto riguarda le eccezioni di carattere formale sugli avvisi di addebito e sulla loro notifica, si rileva anche nel presente grado l'eccezione di inammissibilità
delle stesse, in quanto tardive ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ipotesi di opposizione agli atti esecutivi;
in particolare risulta per tabulas che gli avvisi di addebito sono stati notificati in data 30.5.2019 , mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio veniva depositato in data 21.6.2019, quindi oltre il termine perentorio previsto, di venti giorni.
Ad ogni buon fine,le predette eccezioni sono infondate come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado.
In punto di notifica, invece, degli avvisi di addebito, si osserva che la notifica dell'avviso di addebito a mezzo raccomandata A-R e a mezzo pec è espressamente prevista dalla normativa che disciplina tale atto impositivo (art. 30 Dl n. 78/2010
convertito in legge n. 122/2010) e che, essendo l'avviso di addebito un atto stragiudiziale, non trovano applicazione con riferimento alla sua notifica, disciplinata esclusivamente e compiutamente dalla norma speciale di cui al citato art. 30, le norme che regolano la notifica degli atti giudiziali.
Nel merito, come ridetto l'appellante in effetti, non ha contestato il credito contributivo, che deve pertanto ritenersi pacificamente ammesso in giudizio (art. 115
c.p.c.) ed, inoltre, ha espressamente riconosciuto il credito stesso, proponendo istanza di pagamento rateale accolta dall'Istituto.
Come emerge, però, dal dettaglio della pratica relativa al piano di dilazione (doc.1
fascicolo di primo grado), la società ricorrente ha pagato in ritardo la prima CP_2
rata (2/2019) e non ha pagato le rate 4/2019 e 5/2019, scadenti rispettivamente il
18.4.2019 e il 20.5.2019, il che ha determinato la decadenza dal beneficio del termine secondo quanto previsto dalla circolare n. 108/2013 (doc.2 fascicolo CP_2
di primo grado). CP_2
4 In virtù di quanto sopra sono stati emessi gli avvisi di addebito opposti in data
24.5.2019, notificati il 30.5.2019.
Gli importi pagati dalla ricorrente di cui alle rate 2/2019 e 3/2019, sono stati computati, il che ha determinato lo sgravio parziale dell'avviso di addebito n.
40620190000712501000, per cui il Giudice di primo grado ha correttamente dichiarato la parziale cessata materia del contendere con riferimento a detto avviso di addebito.
Non risulta veritiera la circostanza che non sarebbe stata pagata una sola rata,
anziché due e,comunque, irrilevante, essendo pacifico ed incontestato il credito di cui agli avvisi di addebito opposti, poiché portanti contributi previdenziali certamente non pagati, al netto dello sgravio effettuato.
In conclusione l'appellata decisione è priva dei vizi lamentati e merita di essere confermata.
Quanto alle spese di giudizio del presente grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
1) Rigetta l'Appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna la in Controparte_4
persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese del presente grado in favore dell' che si liquidano in € 1500,00 oltre accessori. CP_2
Taranto,22.01.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
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