TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/05/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10154 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA ANDREA MAFFEI 1 20135 C.F._1
MILANO presso lo studio dell'avv.to BAUCCIO LUCA dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIALE ITALIA 40 83100 AVELLINO presso lo studio dell'avv.to ARRICALE MICHELA dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO avente per OGGETTO: Diritti della personalita' (anche della persona giuridica)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10 Settembre 2024 onveniva Parte_1 in giudizio al fine di sentir condannare quest'ultimo al pagamento della CP_1
somma di € 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla condotta dallo stesso posta in essere.
Parte attrice evidenziava, per quanto di stretto interesse ai fini della presente causa, di collaborare, all'epoca dei fatti, in qualità di giornalista presso la redazione del quotidiano “La
Repubblica”. Ciò posto lamentava il comportamento ingiurioso e diffamatorio assunto dal convenuto nei suoi confronti nel periodo intercorso tra i mesi di Maggio e Novembre 2023 idoneo a cagionare una lesione del diritto all'onore e alla reputazione nonché all'identità TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
personale e professionale con conseguente richiesta di: i) accertare e dichiarare l'illiceità delle offese ricevute a mezzo social networks; ii) condannare la controparte al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e quantificati in € 25.000,00; iii) ordinare la rimozione del tweet oggetto di causa stabilendo il pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa per ogni giorno di ritardo;
iv) liquidare la somma di € 2.120,74 a titolo di spese legali per le prestazioni stragiudiziali;
v) valutare le conseguenze, processuali e sanzionatorie, connesse all'ingiustificata assenza del convenuto al primo incontro di mediazione.
In data 7 Novembre 2024 si costituiva parte convenuta contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto integrale delle pretese attoree e la condanna di parte attrice al pagamento delle spese legali del presente giudizio.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. all'udienza tenuta in data 11 Febbraio 2025 il Giudice si riservava e, con ordinanza del 15 Febbraio 2025 a scioglimento della riserva assunta, fissava udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
In merito all'illiceità delle offese ricevute parte attrice lamentava la violazione del diritto all'onore e alla reputazione nonché all'identità personale tanto ai sensi dell'art. 594
c.p. quanto ai sensi dell'art. 595 co.
2-3 c.p.
Procedendo con ordine, parte attrice si dichiarava vittima di ingiuria in quanto destinataria di messaggi privati, inviati tramite social network Instagram dal profilo
“ , contenenti espressioni dal tenore: Email_1
- “puoi difendere tutte le battaglie più giuste che reputi. Anche condivisibili. Ma fino a che lavori per un sionista che fa disinformazione assassina con l'obiettivo di generare odio, per me rimani uno sfigato a caccia di fama”;
- “l'immagine dell'eroe non si può costruire con l'ipocrisia”;
- “ma di sicuro un paio di scopate ti ha aiutato a farle, campione”;
- “ma cacati addosso. Te, , e ; Per_1 Per_2 Pt_2
- “Sei una merda se lavori per Repubblica e non dici niente”;
- “coprire dei crimini equivale a rendersene complici”;
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
- “Bastardo, è per colpa di quelli come te che muoiono i giornalisti veri”;
- “assassino”;
- “lavora per Repubblica e fa morale. Sto sfigato”;
- “Lo pago a te ai tuoi colleghi di Repubblica, sionisti birichini”;
- “vai in culo. Avete fatto più morti te e con la vostra disinformazione Pt_2 Per_3
che ; Per_2
- “Te che fai un corso di giornalismo”;
- “adesso puoi passare alla propaganda sionista”;
- “e zero articoli sui pogrom in Palestina e i ministri che chiedono genocidi. Continua la narrativa pilotata, è fiero di te”; Pt_2
- “ e I tuoi scudi umani per oggi. La manipolazione continua, sei senza Per_4 Per_5
vergogna”;
- “questa notizia terribile, buttata così per farne uso propagandistico, quasi a giustificare certe cose, fa capire ancora di più la tua caratura, la tua narrativa chirurgica, non sei un giornalista. Sei, e resti, un razzista islamofobo”;
- “mi fai ribrezzo”;
e dal profilo e “ .dalla.palestina” contenenti espressioni dal tenore: CP_1
- “ mi fai ribrezzo. Inorridisco pensando che sei considerato un giornalista. Ho Pt_1
visto negli anni il tuo lavoro di deumanizzazione dei Sei complice”; CP_2
- “ma vergognati, manipolatore fallito”;
- “mi hai sbloccato tenerino? Se ti serve il documento per la denuncia te lo mando subito. Sarà un piacere darti due spicci, magari ci compri un po' di dignità”;
- ““la battaglia” oddio ma non sei umano, ma che parole usi”;
Sul piano normativo l'art. 594 c.p. definisce l'ingiuria come l'offesa all'onore o al decoro di una persona presente e la Suprema Corte, nel definire i concetti di “onore” e “decoro”, afferma che il primo ”racchiude in sé una duplice nozione: in senso soggettivo si identifica col sentimento che ciascuno ha della propria dignità "morale", e designa quella somma di valori che l'individuo attribuisce a se stesso (onore in senso stretto); in senso oggettivo, è la
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
stima o l'opinione che gli altri hanno di noi, rappresenta cioè il patrimonio morale che deriva dall'altrui considerazione e che si definisce altrove reputazione”, mentre in merito al secondo
“si è inteso richiamare la valutazione di quella somma di beni immateriali che non riguardano la dignità morale, ma la dignità fisica, sociale o intellettuale propria dell'individuo: la valutazione esterna di detti beni essendo parimenti da ricondurre alla reputazione” (Cfr. Cass. pen., sez. V, sent. n. 34599/08).
Ai fini della configurabilità dell'illecito civile di cui all'art. 594 c.p. è necessario però fare riferimento, oltre che al contenuto delle propalazioni, anche al significato attribuito alle parole utilizzate nel linguaggio comune, prescindendo tanto dalle intenzioni del presunto offensore quanto dalle sensazioni puramente soggettive provocate nella parte offesa, e alle circostanze in cui le propalazioni vengono esternate.
Procedendo ad una valutazione circa la sussistenza di tali requisiti in riferimento alle esternazioni del convenuto, mentre è indubbio l'utilizzo di espressioni forti, con stretto riguardo al contenuto delle stesse, circa il significato attribuito ai termini utilizzati nel linguaggio comune è opportuno tener conto della mutata sensibilità della collettività. La stessa la Corte di Cassazione ha rilevato infatti come l'utilizzo di un linguaggio più colorito, scurrile
“è certamente poco opportuno ed è sicuramente censurabile sul piano del costume, […], ma bisogna prendere atto che esso è ormai accettato, o forse è meglio dire sopportato, dalla maggioranza dei cittadini, che, pur contestando non di rado l'uso di un linguaggio troppo aggressivo, stentano a credere che si debba fare ricorso in tali casi a sanzioni penali” (Cfr.
Cass. pen., sez. V, sent. n. 34432/07) e ancora “l'utilizzo di un linguaggio più disinvolto, più aggressivo, meno corretto di quello in uso in precedenza caratterizza oggigiorno anche il settore dei rapporti tra i cittadini, derivandone un mutamento della sensibilità e della coscienza sociale: siffatto modo di esprimersi e di rapportarsi all'altro, infatti, se è certamente censurabile sul piano del costume, è ormai accettato (se non sopportato) dalla maggioranza dei cittadini” (Cfr. Cass. pen., sez. V, sent. n.19223/13). Con riferimento, da ultimo, al contesto all'interno del quale dette espressioni sono state utilizzate è necessario considerare che simili esternazioni si collocano all'interno di un dialogo asincrono tra l'attore
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
e il suo pubblico che fa seguito alla pubblicazione di contenuti sul social network Instagram con cui è possibile interagire e verso i quali parte convenuta esprime delle critiche, in modo aspro e con un linguaggio aggressivo.
Degno di rilievo è altresì il dato per cui l'oggetto delle contestazioni mosse dal convenuto
è sempre l'attività professionale di parte attrice e le modalità con cui la stessa viene svolta, non certamente la sfera privata del singolo soggetto. Le chat incriminate – se lette in modo complessivo e non in maniera atomistica - non si sono infatti mai tradotte in un oggettivo giudizio di disvalore sulla persona dell'attore, ma rappresentano semplicemente delle reazioni, certamente scomposte sul piano dell'ordinaria educazione, alle notizie e agli articoli pubblicati e condivisi sul social network dallo stesso (“Non integrano la condotta di ingiuria le espressioni verbali, caratterizzate da terminologia scorretta e ineducata, che pur risolvendosi in dichiarazioni di insofferenza rispetto all'azione del soggetto nei cui confronti sono dirette, non si traducono in un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità personali dello stesso, e che risultano ormai accettate dalla coscienza sociale secondo un criterio di media convenzionale” – Cfr. Cass. pen., sez. V, sent. n. 51093/14).
Alla luce di quanto sopra, dunque, le espressioni utilizzate da parte convenuta non si reputano idonee ad integrare l'offesa rilevante ai fini dell'art. 594 c.p.
Parte attrice si dichiarava altresì vittima di diffamazione lamentando delle offese alla sua reputazione perpetrate a mezzo social network. Nello specifico:
- tramite social network Instagram dal profilo “ .dalla.palestina” venivano CP_1
pubblicate due distinte stories contenenti espressioni dal tenore:
- “Dite aineri che mentre lui continua a portare avanti la Email_2
propaganda israeliana (ovvero distrarre dalle vere notizie) nel frattempo sono stati assassinati più di 2000 bambini e a Gaza bevono dalle pozzanghere e muoiono di infezione”;
- “Sempre stato palesemente islamofobico e razzista. Adesso però non è il momento”;
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
- “Torna a fare il razzistello quando con la tua propaganda non copri un genocidio”;
- “Ovviamente non parlo solo dei suoi ultimi interventi. È da una vita che è il burattino di Sei pericoloso”; Pt_2
- “Articoli in cui si gira la frittata. E se nasci dentro un campo di concentramento
è un po' colpa tua”;
- “Tra l'altro riporta sempre informazioni parziali e palesemente manipolatorie”;
- tramite social network X dal profilo “@RohanaKarem” veniva pubblicato un tweet contenente espressioni dal tenore: “@DanieleRaineri “giornalista” di Repubblica che ci spiega chi, di cosa, e attraverso quali mezzi può parlare. Grazie della lezioncina non richiesta Adesso torna a leggere le veline che ti passano e Per_6 Pt_2
”; Per_7
- tramite piattaforma YouTube nel corso della diretta streaming “Ricomporre il conflitto
– Maratona online” trasmessa sul canale “Associazione Tlon” venivano pronunciate dal convenuto espressioni dal tenore: “E un altro che ha normalizzato tutto e lo voglio dire perché mi secca essere nella stessa live con lui è Parte_1 Parte_1
ha fatto un lavoro così sporco per Repubblica che ci faceva gli articoli dicendoci
“Queste sono le scuole di Hamas”, ci faceva vedere le foto dei bambini con i fucili in braccio dentro la striscia di Gaza, diceva “guardate Hamas!” come quasi a giustificare l'uccisione di bambini, quella che poi ci sarebbe immediatamente venuta nei successivi bombardamenti. Io me li ricordo tutti gli articoli di mentre Pt_1
cercava di deumanizzare anche lui quelle persone che erano dentro la striscia di Gaza
e… ci sono riusciti, è tutto qui, ci sono riusciti sono riusciti, li hanno deumanizzati.
Lui parla di poi fa ridere questa cosa perché in realtà se uno si informasse un CP_3
pochino di più, per esempio c'era un film interessante che si chiama “Innocence” di
è un regista israeliano che ti fa vedere esattamente la stessa cosa: di come Per_8
vengono cresciuti invece i bambini e le generazioni di adolescenti israeliani con le
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
armi esattamente quello che lui però descriveva in che forse è un pochino più CP_3
normale in un campo di concentramento insegnare a un bambino come imbracciare un fucile che a Tel Aviv fargli vedere di come sarebbe stato giusto da grande uccidere palestinesi. Ma di questo non ne ha parlato e io sono nella stessa live con lui Pt_1
perché lui ha ancora il diritto di parola dopo tutti gli articoli di merda che ha fatto in questi anni”.
La disposizione di cui all'art. 495 c.p. è volta a punire chi, comunicando con più persone, offenda l'altrui reputazione. Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, bene giuridico tutelato è l'onore nel suo riflesso in termini di valutazione sociale, difatti “l'evento del reato di diffamazione è costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità, da parte di almeno due consociati, di un segno (parola, disegno) lesivo, che sia diretto, non in astratto, ma concretamente, a incidere sulla reputazione di uno specifico cittadino” (Cfr.
Cass. pen., sez. V, sent. n. 17784/22).
È pacifico che le esternazioni proferite da parte convenuta abbiano raggiunto una moltitudine di soggetti, essendo le stesse oggetto di diffusione a mezzo internet. Va tuttavia rilevato che le espressioni contestate sono state utilizzate al fine di commentare dei contenuti social pubblicati dall'autore e relativi la situazione del conflitto israelo-palestinese. Difatti, tramite le stories pubblicate sul social network Instagram il convenuto si esprimeva in merito a due articoli a firma dell'attore pubblicati sul quotidiano “Il Foglio” nel Maggio e nel Luglio
2021, tramite il tweet sul social network X commentava una sua story, mentre nel corso della diretta streaming sulla piattaforma YouTube le esternazioni proferite avevano ad oggetto gli articoli pubblicati sul quotidiano “La Repubblica”.
Simili espressioni si pongono però all'interno di un contesto in cui il convenuto, cittadino italiano di origini palestinesi e personalmente coinvolto dal conflitto in corso, si serve dei suoi account social impegnandosi nella divulgazione filopalestinese del conflitto in corso al fine di sensibilizzare sul tema la propria community.
In virtù di ciò, pur ravvisandosi la connotazione astrattamente offensiva di alcune espressioni utilizzate, le stesse sono inquadrabili all'interno dell'esercizio del diritto di critica.
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Tale diritto si traduce nell'esternazione di un giudizio o di un'opinione personale dell'autore, che per definizione non può che essere soggettiva. Lo stesso si inserisce all'interno della libertà di manifestazione del pensiero garantita sia in Costituzione (art. 21) che nella
Convenzione EDU (art. 10). Esso può essere valutato come esimente ai sensi dell'art. 51 c.p. per il reato di diffamazione, tuttavia, è necessario a tal fine verificare che siano stati rispettati i limiti della verità dei fatti, della continenza espressiva e della pertinenza degli argomenti trattati per l'opinione pubblica.
La verità dei fatti è presupposto del diritto di critica, tuttavia la critica in sé si configura come un'opinione, un giudizio di valore diverso dal fatto da cui trae origine e quindi soggettivo. La Suprema Corte afferma che “la critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse, ma non può pretendersi che si esaurisca in essi” (Cfr. Cass. pen., sez. V, sent. n. 17784/22). Sulla stessa scia “il rispetto della verità del fatto assume rilievo limitato, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica” (Cfr. Cass. pen., sez. V, sent. n.
4530/23). Sulla base di ciò tale limite si reputa rispettato essendo le critiche del convenuto fondate su articoli di giornale e contenuti social che l'attore ha effettivamente scritto e pubblicato.
Quanto alla continenza la stessa va valutata con riguardo a due aspetti: sostanziale, attinente alla natura dei fatti riferiti e quindi alla selezione dell'informazione; e formale, attinente alle modalità con cui il giudizio è esternato e quindi postula una forma espositiva proporzionata (Cfr. Cass. pen., sez. V, sent. n. 8898/21). Secondo un costante orientamento della Corte di Cassazione “al fine di valutare il rispetto del criterio della continenza, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece
8 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
pertinenti al tema in discussione, proporzionati al fatto narrato e funzionali al concetto da esprimere” (Cfr. Cass. pen., sez. V, sent. n. 32027/18). Si pone quindi come limite invalicabile quello dei cc.dd. argumenta ad hominem, ossia argomenti che mirano a gettare ingiustificatamente discredito sulla persona e sulla sua statura morale allontanandosi dall'argomento oggetto della polemica e giungendo a contestare non tanto le affermazioni dell'interlocutore, quanto l'interlocutore stesso, difatti “si possono liberamente ed aspramente criticare programmi, indirizzi e comportamenti politici, ma non è possibile attaccare una persona con argomenti che mirano a gettare ingiustificatamente discredito sulla persona stessa e sulla sua morale” (Cfr. Cass. pen., sez. V, sent. n. 24087/04). Con riferimento al caso in esame le critiche espresse dal convenuto nei confronti dell'attore, seppur astrattamente offensive, risultano comunque pienamente conferenti con l'oggetto della controversia. Le esternazioni del convenuto, infatti, lungi dal prendere di mira l'attore in sé, hanno ad oggetto l'operato di quest'ultimo in quanto giornalista e attengono alle modalità dallo stesso adottate nel riportare il conflitto in corso nella Striscia di Gaza, all'interpretazione degli eventi palestinesi rappresentata nei suoi articoli, alla prospettiva adottata (ritenuta filo-israeliena). In relazione a quanto sopra anche il limite della continenza deve quindi ritenersi rispettato.
Ultimo limite da non valicare perché si possa configurare l'esimente del diritto di critica,
e che con riferimento al caso in esame non si intende oltrepassato, è quello della pertinenza degli argomenti per l'opinione pubblica. Lo stesso va considerato qui insito nell'intenzione di voler contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che ognuno possa liberamente elaborare una propria idea circa la situazione esistente nell'ottica di evitare una polarizzazione delle informazioni diffuse in un senso o nell'altro.
Discende dall'analisi sin qui effettuata la mancanza di qualsiasi elemento tale da consentire una declaratoria circa l'illiceità della condotta posta in essere dal convenuto, apparendo la stessa pienamente legittima.
Parte attrice formulava poi richiesta per la condanna del convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per effetto dei fatti finora analizzati.
9 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il danno non patrimoniale è disciplinato nel nostro ordinamento dall'art. 2059 c.c. il quale ne sancisce la risarcibilità solo nei casi previsti dalla legge. Tuttavia, la Corte di
Cassazione tramite le sentenze n. 8827 e 8828/03, inaugurando il nuovo corso della risarcibilità del danno non patrimoniale, forniva una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. esprimendosi nel senso di ritenere superata la formulazione letterale della norma e facendo rientrare all'interno dell'alveo dei “casi previsti da legge” anche le ipotesi di lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti (“il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale” – Cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 8827/03). Il danno non patrimoniale deve essere dunque inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Pur configurandosi dunque l'art. 2059 c.c. alla stregua di una norma di rinvio alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria propria dei diritti costituzionalmente inviolabili, siffatta tutela è estesa altresì alle fattispecie di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti in Costituzione tra cui rientra il danno conseguente alla violazione dei diritti all'onore e alla reputazione, difatti “l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale” (Cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 15742/18). In aderenza a quanto sancito dalle sentenze gemelle del 2003
è stato altresì affermato il principio per cui “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge
10 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che
l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità” (Cfr. Cass. civ., SS.UU., sent.
n. 26972/08). In virtù di ciò e prescindendo dalla qualificazione delle condotte contestate come fatti di reato, mentre con riferimento ai fatti denunciati come ingiuria si è già argomentato in relazione all'insussistenza di qualsiasi offesa all'onore o alla reputazione da cui discende altresì l'insussistenza di qualsiasi lesione ad interessi di rilevanza costituzionale ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, occorre attenzionare la condotta denunciata come diffamatoria in relazione alla quale si è ritenuta astrattamente sussistente un'offesa all'altrui reputazione seppur scriminata, ai fini di interesse penalistico, dal legittimo esercizio del diritto di critica.
In merito a tale condotta, in relazione alla risarcibilità del danno non patrimoniale richiesto da parte attrice, è necessario valutare la sussistenza delle condizioni individuate dalle
Sezioni Unite della Cassazione. A tal proposito, qualificata la condotta in oggetto come offensiva di un interesse costituzionalmente rilevante, occorre attenzionare che la lesione derivatane sia grave e che il danno non sia futile.
In relazione a tali presupposti “la gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per
l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone
11 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico” (Cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 26972/08).
In sintesi, la lesione deve eccedere una ragionevole soglia di offensività, rendendo il pregiudizio serio a tal punto da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un congruo grado di tolleranza. Risulta evidente, quindi, che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, o in quelli di effettiva lesione di valori costituzionalmente protetti;
non meritevoli della tutela risarcitoria sono, invece, i c.d. pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti o in ogni altro tipo di insoddisfazione.
Pertanto, occorre valutare le espressioni utilizzate dal convenuto e, in tal senso, preme rilevare come il tenore delle stesse non risulti in alcun modo tale da superare il livello di tolleranza che caratterizza la società odierna. A tal proposito si richiama anche quanto già affermato in sede di analisi circa la sussistenza della scriminante del diritto di critica, con specifico riguardo al limite della continenza nella sua accezione di continenza formale.
Da ultimo con riferimento al pregiudizio subito “è regola che il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass. 25420/ 2017; Cass. 4005/ 2020). La diffusione dello scritto, dunque, unitamente alla rilevanza dell'offesa ed alla posizione sociale della vittima sono elementi da cui presumere il danno derivante da diffamazione” (Cfr. Cass. civ., sez. VI, ord.
12 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
n. 8861/21). Nel caso specifico, tuttavia, posto che il giudizio sulla concludenza di tali elementi è affidato al giudice di merito, il pregiudizio astrattamente subito dall'attore non si reputa tale da essere idoneo ai fini dell'invocazione di un risarcimento dei danni non patrimoniali in quanto, stante l'elevato seguito che il convenuto può vantare sui social networks, i commenti espressi non si reputano tali da incidere negativamente sulla vita personale e professionale dell'attore inquadrandosi in un contesto in cui l'uso di un linguaggio aspro e disinvolto non desta più troppo scalpore tra il pubblico essendo ritenuto ormai all'ordine del giorno e in cui l'utilizzo di tale linguaggio è comunque protetto dall'esercizio del già richiamato diritto di critica.
Alla luce di queste complessive argomentazioni la domanda del ricorrente deve essere rigettata.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico del ricorrente, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore del resistente in complessivi €2.540,00 per onorari di avvocato, di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso avanzato da nei confronti di Parte_1 CP_1
per le motivazioni di cui in parte narrativa;
[...]
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
che quantifica in complessivi €2.540,00 per onorari di avvocato, CP_1
di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
13 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Così deciso in Firenze, lì 16.05.2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10154 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA ANDREA MAFFEI 1 20135 C.F._1
MILANO presso lo studio dell'avv.to BAUCCIO LUCA dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIALE ITALIA 40 83100 AVELLINO presso lo studio dell'avv.to ARRICALE MICHELA dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO avente per OGGETTO: Diritti della personalita' (anche della persona giuridica)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10 Settembre 2024 onveniva Parte_1 in giudizio al fine di sentir condannare quest'ultimo al pagamento della CP_1
somma di € 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla condotta dallo stesso posta in essere.
Parte attrice evidenziava, per quanto di stretto interesse ai fini della presente causa, di collaborare, all'epoca dei fatti, in qualità di giornalista presso la redazione del quotidiano “La
Repubblica”. Ciò posto lamentava il comportamento ingiurioso e diffamatorio assunto dal convenuto nei suoi confronti nel periodo intercorso tra i mesi di Maggio e Novembre 2023 idoneo a cagionare una lesione del diritto all'onore e alla reputazione nonché all'identità TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
personale e professionale con conseguente richiesta di: i) accertare e dichiarare l'illiceità delle offese ricevute a mezzo social networks; ii) condannare la controparte al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e quantificati in € 25.000,00; iii) ordinare la rimozione del tweet oggetto di causa stabilendo il pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa per ogni giorno di ritardo;
iv) liquidare la somma di € 2.120,74 a titolo di spese legali per le prestazioni stragiudiziali;
v) valutare le conseguenze, processuali e sanzionatorie, connesse all'ingiustificata assenza del convenuto al primo incontro di mediazione.
In data 7 Novembre 2024 si costituiva parte convenuta contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto integrale delle pretese attoree e la condanna di parte attrice al pagamento delle spese legali del presente giudizio.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. all'udienza tenuta in data 11 Febbraio 2025 il Giudice si riservava e, con ordinanza del 15 Febbraio 2025 a scioglimento della riserva assunta, fissava udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
In merito all'illiceità delle offese ricevute parte attrice lamentava la violazione del diritto all'onore e alla reputazione nonché all'identità personale tanto ai sensi dell'art. 594
c.p. quanto ai sensi dell'art. 595 co.
2-3 c.p.
Procedendo con ordine, parte attrice si dichiarava vittima di ingiuria in quanto destinataria di messaggi privati, inviati tramite social network Instagram dal profilo
“ , contenenti espressioni dal tenore: Email_1
- “puoi difendere tutte le battaglie più giuste che reputi. Anche condivisibili. Ma fino a che lavori per un sionista che fa disinformazione assassina con l'obiettivo di generare odio, per me rimani uno sfigato a caccia di fama”;
- “l'immagine dell'eroe non si può costruire con l'ipocrisia”;
- “ma di sicuro un paio di scopate ti ha aiutato a farle, campione”;
- “ma cacati addosso. Te, , e ; Per_1 Per_2 Pt_2
- “Sei una merda se lavori per Repubblica e non dici niente”;
- “coprire dei crimini equivale a rendersene complici”;
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
- “Bastardo, è per colpa di quelli come te che muoiono i giornalisti veri”;
- “assassino”;
- “lavora per Repubblica e fa morale. Sto sfigato”;
- “Lo pago a te ai tuoi colleghi di Repubblica, sionisti birichini”;
- “vai in culo. Avete fatto più morti te e con la vostra disinformazione Pt_2 Per_3
che ; Per_2
- “Te che fai un corso di giornalismo”;
- “adesso puoi passare alla propaganda sionista”;
- “e zero articoli sui pogrom in Palestina e i ministri che chiedono genocidi. Continua la narrativa pilotata, è fiero di te”; Pt_2
- “ e I tuoi scudi umani per oggi. La manipolazione continua, sei senza Per_4 Per_5
vergogna”;
- “questa notizia terribile, buttata così per farne uso propagandistico, quasi a giustificare certe cose, fa capire ancora di più la tua caratura, la tua narrativa chirurgica, non sei un giornalista. Sei, e resti, un razzista islamofobo”;
- “mi fai ribrezzo”;
e dal profilo e “ .dalla.palestina” contenenti espressioni dal tenore: CP_1
- “ mi fai ribrezzo. Inorridisco pensando che sei considerato un giornalista. Ho Pt_1
visto negli anni il tuo lavoro di deumanizzazione dei Sei complice”; CP_2
- “ma vergognati, manipolatore fallito”;
- “mi hai sbloccato tenerino? Se ti serve il documento per la denuncia te lo mando subito. Sarà un piacere darti due spicci, magari ci compri un po' di dignità”;
- ““la battaglia” oddio ma non sei umano, ma che parole usi”;
Sul piano normativo l'art. 594 c.p. definisce l'ingiuria come l'offesa all'onore o al decoro di una persona presente e la Suprema Corte, nel definire i concetti di “onore” e “decoro”, afferma che il primo ”racchiude in sé una duplice nozione: in senso soggettivo si identifica col sentimento che ciascuno ha della propria dignità "morale", e designa quella somma di valori che l'individuo attribuisce a se stesso (onore in senso stretto); in senso oggettivo, è la
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
stima o l'opinione che gli altri hanno di noi, rappresenta cioè il patrimonio morale che deriva dall'altrui considerazione e che si definisce altrove reputazione”, mentre in merito al secondo
“si è inteso richiamare la valutazione di quella somma di beni immateriali che non riguardano la dignità morale, ma la dignità fisica, sociale o intellettuale propria dell'individuo: la valutazione esterna di detti beni essendo parimenti da ricondurre alla reputazione” (Cfr. Cass. pen., sez. V, sent. n. 34599/08).
Ai fini della configurabilità dell'illecito civile di cui all'art. 594 c.p. è necessario però fare riferimento, oltre che al contenuto delle propalazioni, anche al significato attribuito alle parole utilizzate nel linguaggio comune, prescindendo tanto dalle intenzioni del presunto offensore quanto dalle sensazioni puramente soggettive provocate nella parte offesa, e alle circostanze in cui le propalazioni vengono esternate.
Procedendo ad una valutazione circa la sussistenza di tali requisiti in riferimento alle esternazioni del convenuto, mentre è indubbio l'utilizzo di espressioni forti, con stretto riguardo al contenuto delle stesse, circa il significato attribuito ai termini utilizzati nel linguaggio comune è opportuno tener conto della mutata sensibilità della collettività. La stessa la Corte di Cassazione ha rilevato infatti come l'utilizzo di un linguaggio più colorito, scurrile
“è certamente poco opportuno ed è sicuramente censurabile sul piano del costume, […], ma bisogna prendere atto che esso è ormai accettato, o forse è meglio dire sopportato, dalla maggioranza dei cittadini, che, pur contestando non di rado l'uso di un linguaggio troppo aggressivo, stentano a credere che si debba fare ricorso in tali casi a sanzioni penali” (Cfr.
Cass. pen., sez. V, sent. n. 34432/07) e ancora “l'utilizzo di un linguaggio più disinvolto, più aggressivo, meno corretto di quello in uso in precedenza caratterizza oggigiorno anche il settore dei rapporti tra i cittadini, derivandone un mutamento della sensibilità e della coscienza sociale: siffatto modo di esprimersi e di rapportarsi all'altro, infatti, se è certamente censurabile sul piano del costume, è ormai accettato (se non sopportato) dalla maggioranza dei cittadini” (Cfr. Cass. pen., sez. V, sent. n.19223/13). Con riferimento, da ultimo, al contesto all'interno del quale dette espressioni sono state utilizzate è necessario considerare che simili esternazioni si collocano all'interno di un dialogo asincrono tra l'attore
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
e il suo pubblico che fa seguito alla pubblicazione di contenuti sul social network Instagram con cui è possibile interagire e verso i quali parte convenuta esprime delle critiche, in modo aspro e con un linguaggio aggressivo.
Degno di rilievo è altresì il dato per cui l'oggetto delle contestazioni mosse dal convenuto
è sempre l'attività professionale di parte attrice e le modalità con cui la stessa viene svolta, non certamente la sfera privata del singolo soggetto. Le chat incriminate – se lette in modo complessivo e non in maniera atomistica - non si sono infatti mai tradotte in un oggettivo giudizio di disvalore sulla persona dell'attore, ma rappresentano semplicemente delle reazioni, certamente scomposte sul piano dell'ordinaria educazione, alle notizie e agli articoli pubblicati e condivisi sul social network dallo stesso (“Non integrano la condotta di ingiuria le espressioni verbali, caratterizzate da terminologia scorretta e ineducata, che pur risolvendosi in dichiarazioni di insofferenza rispetto all'azione del soggetto nei cui confronti sono dirette, non si traducono in un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità personali dello stesso, e che risultano ormai accettate dalla coscienza sociale secondo un criterio di media convenzionale” – Cfr. Cass. pen., sez. V, sent. n. 51093/14).
Alla luce di quanto sopra, dunque, le espressioni utilizzate da parte convenuta non si reputano idonee ad integrare l'offesa rilevante ai fini dell'art. 594 c.p.
Parte attrice si dichiarava altresì vittima di diffamazione lamentando delle offese alla sua reputazione perpetrate a mezzo social network. Nello specifico:
- tramite social network Instagram dal profilo “ .dalla.palestina” venivano CP_1
pubblicate due distinte stories contenenti espressioni dal tenore:
- “Dite aineri che mentre lui continua a portare avanti la Email_2
propaganda israeliana (ovvero distrarre dalle vere notizie) nel frattempo sono stati assassinati più di 2000 bambini e a Gaza bevono dalle pozzanghere e muoiono di infezione”;
- “Sempre stato palesemente islamofobico e razzista. Adesso però non è il momento”;
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
- “Torna a fare il razzistello quando con la tua propaganda non copri un genocidio”;
- “Ovviamente non parlo solo dei suoi ultimi interventi. È da una vita che è il burattino di Sei pericoloso”; Pt_2
- “Articoli in cui si gira la frittata. E se nasci dentro un campo di concentramento
è un po' colpa tua”;
- “Tra l'altro riporta sempre informazioni parziali e palesemente manipolatorie”;
- tramite social network X dal profilo “@RohanaKarem” veniva pubblicato un tweet contenente espressioni dal tenore: “@DanieleRaineri “giornalista” di Repubblica che ci spiega chi, di cosa, e attraverso quali mezzi può parlare. Grazie della lezioncina non richiesta Adesso torna a leggere le veline che ti passano e Per_6 Pt_2
”; Per_7
- tramite piattaforma YouTube nel corso della diretta streaming “Ricomporre il conflitto
– Maratona online” trasmessa sul canale “Associazione Tlon” venivano pronunciate dal convenuto espressioni dal tenore: “E un altro che ha normalizzato tutto e lo voglio dire perché mi secca essere nella stessa live con lui è Parte_1 Parte_1
ha fatto un lavoro così sporco per Repubblica che ci faceva gli articoli dicendoci
“Queste sono le scuole di Hamas”, ci faceva vedere le foto dei bambini con i fucili in braccio dentro la striscia di Gaza, diceva “guardate Hamas!” come quasi a giustificare l'uccisione di bambini, quella che poi ci sarebbe immediatamente venuta nei successivi bombardamenti. Io me li ricordo tutti gli articoli di mentre Pt_1
cercava di deumanizzare anche lui quelle persone che erano dentro la striscia di Gaza
e… ci sono riusciti, è tutto qui, ci sono riusciti sono riusciti, li hanno deumanizzati.
Lui parla di poi fa ridere questa cosa perché in realtà se uno si informasse un CP_3
pochino di più, per esempio c'era un film interessante che si chiama “Innocence” di
è un regista israeliano che ti fa vedere esattamente la stessa cosa: di come Per_8
vengono cresciuti invece i bambini e le generazioni di adolescenti israeliani con le
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
armi esattamente quello che lui però descriveva in che forse è un pochino più CP_3
normale in un campo di concentramento insegnare a un bambino come imbracciare un fucile che a Tel Aviv fargli vedere di come sarebbe stato giusto da grande uccidere palestinesi. Ma di questo non ne ha parlato e io sono nella stessa live con lui Pt_1
perché lui ha ancora il diritto di parola dopo tutti gli articoli di merda che ha fatto in questi anni”.
La disposizione di cui all'art. 495 c.p. è volta a punire chi, comunicando con più persone, offenda l'altrui reputazione. Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, bene giuridico tutelato è l'onore nel suo riflesso in termini di valutazione sociale, difatti “l'evento del reato di diffamazione è costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità, da parte di almeno due consociati, di un segno (parola, disegno) lesivo, che sia diretto, non in astratto, ma concretamente, a incidere sulla reputazione di uno specifico cittadino” (Cfr.
Cass. pen., sez. V, sent. n. 17784/22).
È pacifico che le esternazioni proferite da parte convenuta abbiano raggiunto una moltitudine di soggetti, essendo le stesse oggetto di diffusione a mezzo internet. Va tuttavia rilevato che le espressioni contestate sono state utilizzate al fine di commentare dei contenuti social pubblicati dall'autore e relativi la situazione del conflitto israelo-palestinese. Difatti, tramite le stories pubblicate sul social network Instagram il convenuto si esprimeva in merito a due articoli a firma dell'attore pubblicati sul quotidiano “Il Foglio” nel Maggio e nel Luglio
2021, tramite il tweet sul social network X commentava una sua story, mentre nel corso della diretta streaming sulla piattaforma YouTube le esternazioni proferite avevano ad oggetto gli articoli pubblicati sul quotidiano “La Repubblica”.
Simili espressioni si pongono però all'interno di un contesto in cui il convenuto, cittadino italiano di origini palestinesi e personalmente coinvolto dal conflitto in corso, si serve dei suoi account social impegnandosi nella divulgazione filopalestinese del conflitto in corso al fine di sensibilizzare sul tema la propria community.
In virtù di ciò, pur ravvisandosi la connotazione astrattamente offensiva di alcune espressioni utilizzate, le stesse sono inquadrabili all'interno dell'esercizio del diritto di critica.
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Tale diritto si traduce nell'esternazione di un giudizio o di un'opinione personale dell'autore, che per definizione non può che essere soggettiva. Lo stesso si inserisce all'interno della libertà di manifestazione del pensiero garantita sia in Costituzione (art. 21) che nella
Convenzione EDU (art. 10). Esso può essere valutato come esimente ai sensi dell'art. 51 c.p. per il reato di diffamazione, tuttavia, è necessario a tal fine verificare che siano stati rispettati i limiti della verità dei fatti, della continenza espressiva e della pertinenza degli argomenti trattati per l'opinione pubblica.
La verità dei fatti è presupposto del diritto di critica, tuttavia la critica in sé si configura come un'opinione, un giudizio di valore diverso dal fatto da cui trae origine e quindi soggettivo. La Suprema Corte afferma che “la critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse, ma non può pretendersi che si esaurisca in essi” (Cfr. Cass. pen., sez. V, sent. n. 17784/22). Sulla stessa scia “il rispetto della verità del fatto assume rilievo limitato, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica” (Cfr. Cass. pen., sez. V, sent. n.
4530/23). Sulla base di ciò tale limite si reputa rispettato essendo le critiche del convenuto fondate su articoli di giornale e contenuti social che l'attore ha effettivamente scritto e pubblicato.
Quanto alla continenza la stessa va valutata con riguardo a due aspetti: sostanziale, attinente alla natura dei fatti riferiti e quindi alla selezione dell'informazione; e formale, attinente alle modalità con cui il giudizio è esternato e quindi postula una forma espositiva proporzionata (Cfr. Cass. pen., sez. V, sent. n. 8898/21). Secondo un costante orientamento della Corte di Cassazione “al fine di valutare il rispetto del criterio della continenza, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece
8 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
pertinenti al tema in discussione, proporzionati al fatto narrato e funzionali al concetto da esprimere” (Cfr. Cass. pen., sez. V, sent. n. 32027/18). Si pone quindi come limite invalicabile quello dei cc.dd. argumenta ad hominem, ossia argomenti che mirano a gettare ingiustificatamente discredito sulla persona e sulla sua statura morale allontanandosi dall'argomento oggetto della polemica e giungendo a contestare non tanto le affermazioni dell'interlocutore, quanto l'interlocutore stesso, difatti “si possono liberamente ed aspramente criticare programmi, indirizzi e comportamenti politici, ma non è possibile attaccare una persona con argomenti che mirano a gettare ingiustificatamente discredito sulla persona stessa e sulla sua morale” (Cfr. Cass. pen., sez. V, sent. n. 24087/04). Con riferimento al caso in esame le critiche espresse dal convenuto nei confronti dell'attore, seppur astrattamente offensive, risultano comunque pienamente conferenti con l'oggetto della controversia. Le esternazioni del convenuto, infatti, lungi dal prendere di mira l'attore in sé, hanno ad oggetto l'operato di quest'ultimo in quanto giornalista e attengono alle modalità dallo stesso adottate nel riportare il conflitto in corso nella Striscia di Gaza, all'interpretazione degli eventi palestinesi rappresentata nei suoi articoli, alla prospettiva adottata (ritenuta filo-israeliena). In relazione a quanto sopra anche il limite della continenza deve quindi ritenersi rispettato.
Ultimo limite da non valicare perché si possa configurare l'esimente del diritto di critica,
e che con riferimento al caso in esame non si intende oltrepassato, è quello della pertinenza degli argomenti per l'opinione pubblica. Lo stesso va considerato qui insito nell'intenzione di voler contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che ognuno possa liberamente elaborare una propria idea circa la situazione esistente nell'ottica di evitare una polarizzazione delle informazioni diffuse in un senso o nell'altro.
Discende dall'analisi sin qui effettuata la mancanza di qualsiasi elemento tale da consentire una declaratoria circa l'illiceità della condotta posta in essere dal convenuto, apparendo la stessa pienamente legittima.
Parte attrice formulava poi richiesta per la condanna del convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per effetto dei fatti finora analizzati.
9 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il danno non patrimoniale è disciplinato nel nostro ordinamento dall'art. 2059 c.c. il quale ne sancisce la risarcibilità solo nei casi previsti dalla legge. Tuttavia, la Corte di
Cassazione tramite le sentenze n. 8827 e 8828/03, inaugurando il nuovo corso della risarcibilità del danno non patrimoniale, forniva una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. esprimendosi nel senso di ritenere superata la formulazione letterale della norma e facendo rientrare all'interno dell'alveo dei “casi previsti da legge” anche le ipotesi di lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti (“il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale” – Cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 8827/03). Il danno non patrimoniale deve essere dunque inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Pur configurandosi dunque l'art. 2059 c.c. alla stregua di una norma di rinvio alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria propria dei diritti costituzionalmente inviolabili, siffatta tutela è estesa altresì alle fattispecie di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti in Costituzione tra cui rientra il danno conseguente alla violazione dei diritti all'onore e alla reputazione, difatti “l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale” (Cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 15742/18). In aderenza a quanto sancito dalle sentenze gemelle del 2003
è stato altresì affermato il principio per cui “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge
10 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che
l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità” (Cfr. Cass. civ., SS.UU., sent.
n. 26972/08). In virtù di ciò e prescindendo dalla qualificazione delle condotte contestate come fatti di reato, mentre con riferimento ai fatti denunciati come ingiuria si è già argomentato in relazione all'insussistenza di qualsiasi offesa all'onore o alla reputazione da cui discende altresì l'insussistenza di qualsiasi lesione ad interessi di rilevanza costituzionale ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, occorre attenzionare la condotta denunciata come diffamatoria in relazione alla quale si è ritenuta astrattamente sussistente un'offesa all'altrui reputazione seppur scriminata, ai fini di interesse penalistico, dal legittimo esercizio del diritto di critica.
In merito a tale condotta, in relazione alla risarcibilità del danno non patrimoniale richiesto da parte attrice, è necessario valutare la sussistenza delle condizioni individuate dalle
Sezioni Unite della Cassazione. A tal proposito, qualificata la condotta in oggetto come offensiva di un interesse costituzionalmente rilevante, occorre attenzionare che la lesione derivatane sia grave e che il danno non sia futile.
In relazione a tali presupposti “la gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per
l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone
11 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico” (Cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 26972/08).
In sintesi, la lesione deve eccedere una ragionevole soglia di offensività, rendendo il pregiudizio serio a tal punto da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un congruo grado di tolleranza. Risulta evidente, quindi, che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, o in quelli di effettiva lesione di valori costituzionalmente protetti;
non meritevoli della tutela risarcitoria sono, invece, i c.d. pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti o in ogni altro tipo di insoddisfazione.
Pertanto, occorre valutare le espressioni utilizzate dal convenuto e, in tal senso, preme rilevare come il tenore delle stesse non risulti in alcun modo tale da superare il livello di tolleranza che caratterizza la società odierna. A tal proposito si richiama anche quanto già affermato in sede di analisi circa la sussistenza della scriminante del diritto di critica, con specifico riguardo al limite della continenza nella sua accezione di continenza formale.
Da ultimo con riferimento al pregiudizio subito “è regola che il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass. 25420/ 2017; Cass. 4005/ 2020). La diffusione dello scritto, dunque, unitamente alla rilevanza dell'offesa ed alla posizione sociale della vittima sono elementi da cui presumere il danno derivante da diffamazione” (Cfr. Cass. civ., sez. VI, ord.
12 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
n. 8861/21). Nel caso specifico, tuttavia, posto che il giudizio sulla concludenza di tali elementi è affidato al giudice di merito, il pregiudizio astrattamente subito dall'attore non si reputa tale da essere idoneo ai fini dell'invocazione di un risarcimento dei danni non patrimoniali in quanto, stante l'elevato seguito che il convenuto può vantare sui social networks, i commenti espressi non si reputano tali da incidere negativamente sulla vita personale e professionale dell'attore inquadrandosi in un contesto in cui l'uso di un linguaggio aspro e disinvolto non desta più troppo scalpore tra il pubblico essendo ritenuto ormai all'ordine del giorno e in cui l'utilizzo di tale linguaggio è comunque protetto dall'esercizio del già richiamato diritto di critica.
Alla luce di queste complessive argomentazioni la domanda del ricorrente deve essere rigettata.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico del ricorrente, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore del resistente in complessivi €2.540,00 per onorari di avvocato, di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso avanzato da nei confronti di Parte_1 CP_1
per le motivazioni di cui in parte narrativa;
[...]
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
che quantifica in complessivi €2.540,00 per onorari di avvocato, CP_1
di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
13 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Così deciso in Firenze, lì 16.05.2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
14