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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3287/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti SCUDIERO MELCHIORRE Parte_1
e SCUDIERO DAVIDE, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, CP_1 dall' avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta mandato in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 18.06.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. in ordine al mancato riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3 co.3 della L. 104/1992, e chiedeva, pertanto, di accertare la sussistenza dei presupposti per la concessione dei suddetti benefici richiesti vinte le spese di lite. CP_ L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice, disposto un rinnovo dell'elaborato peritale sulla scorta della nuova documentazione medico-legale prodotta, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.04.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Giova preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 509 del 1988, la prestazione dell'indennità di accompagnamento è prevista in favore dei < mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua>.
Nell'interpretare tale disposizione, la Suprema Corte, pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del
2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del
1998). Tale impossibilità, ad avviso della Corte, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L.
n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr Cass. n. 10281 del 2003; Cass. n. 12521 del 2009; Cass., 7273 del 2011; Cass. 15882/2015
: nel caso in esame la Cassazione ha rigettato il ricorso della ricorrente posto che il CTU, sul cui giudizio si fondava la decisione impugnata, aveva accertato che la ricorrente deambulava autonomamente sia pure coi l'ausilio di bastoni, circostanza, quest'ultima, che ad avviso della S.C. non rileva ai fini in esame, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto).
Occorre aggiungere, con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita nel caso di malattie psichiche, che la Corte regolatrice
(da ultimo con Cass. 11432 del 2017) ha in più occasioni ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento: a persona che, per deficit organici e cerebrali fin dalla nascita, si presentava incapace di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l'incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri ma anche a quelli direttamente strumentali, che l'uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società (Cass. 7 marzo 2001, n. 3299); a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericolosa per sè e per altri (Cass. 21 aprile
1.993, n. 4664); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico- organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo (Cass. 22 gennaio 2002, n. 667); a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l'altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una incapacità di tipo funzionale, di compiere cioè l'atto senza l'incombente pericolo di danno (per l'agente o per altri)
(Cass. 27 marzo 2001 n. 4389); a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche per la necessità di evitare danni a sè
e ad altri (Cass. 8 aprile 2002, n. 5017).
Pertanto, la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona
(anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto
Cass. 11 settembre 2003, n, 13362). In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva (cfr in tal senso
Cass. Sez. L - , Sentenza n.24980 del 19/08/2022).
Occorre ancora ricordare che, in tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., l'interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, sussiste indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio, in quanto la predetta condizione assume un pieno rilievo giuridico, essendo tutelata dall'ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione dalla stessa generate (cfr Sez. L - , Sentenza n. 24953 del 15/09/2021).
La definizione della legge è fortemente ancorata a parametri medico-legali e pone riferimento ad un negativo processo duraturo che tocca l'intera esistenza della persona, causandole svantaggio ed esclusione.
Si è osservato in dottrina che il sistema normativo di tutela dei disabili ha una struttura a "doppio binario, nel senso che insieme ad un corpus articolato di disposizioni di natura assistenziale mostra forte attenzione alla necessità dell'inclusione oltre la mera assistenza.
La legge n.104/1992, in particolare, affronta complessivamente il fenomeno della disabilità, favorendo una visione unitaria della persona dal suo inizio ( così l'art. 6, rubricato "Prevenzione e diagnosi precoce"); essa contiene i principi generali sulla tutela delle persone con disabilità, previsioni specifiche in relazione a vari ambiti: prevenzione, cura e riabilitazione, interventi sociosanitari, integrazione sociale, necessità di prevedere momenti e luoghi di ricreazione, esercizio del diritto di voto, trasporto collettivo urbano e ferroviario e quello privato, nonché formazione ed integrazione lavorativa, accessibilità dei locali e abbattimento delle barriere architettoniche.
La giurisprudenza della Corte di legittimità ha più volte accostato la condizione in esame ad un vero e proprio status (v. ad es. in tal senso Cass.
n. 21416 del 2019; Cass. n. 29311 del 2020), trattandosi propriamente di una qualità giuridica che la L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3 1, attribuisce ad un soggetto ("colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione") nei confronti di altri soggetti nell'ambito dell'ordinamento giuridico, la quale a sua volta è matrice di una pluralità indeterminata di situazioni soggettive attive e passive, di cui al medesimo art. 3, commi 2 e ss., e alla L. n. 104 del 1992, art. 17, art. 19, art. 33 e ss..
Nel caso che ci occupa, a ben vedere, l'ausiliario, a seguito della valutazione critica della certificazione depositata agli atti, ha diagnosticato per la ricorrente: “esiti di emicolectomia con confezionamento di colostomia terminale sinistra per adenocarcinoma del colon in attuale follow up negativo.
Pregressa isteroannessiectomia. Colecistectomia. Artrosi polidistrettuale ed osteoporosi in portatrice di protesi ginocchio destro. Cardiopatia ipertensiva e fibrillazione atriale. Vasculopatia cerebrale cronica”.
Nella relazione peritale si legge che, pur presentando la ricorrente una serie di patologie importanti ed invalidanti, i dati anamnestici e l'esame obiettivo evidenziano un complesso di condizioni morbose che non determinano per la stessa uno stato di totale e permanente bisogno di assistenza, in assenza di turbe della deambulazione che necessitano di assistenza continuativa o di condizioni cliniche tali da renderla incapace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Secondo il parere dell'ausiliario la è un soggetto affetto da artrosi Pt_1 polidistrettuale compatibile con l'età, che, anche se con impaccio, riesce ad effettuare i cambi posturali in autonomia ed a deambulare con appoggio monolaterale a bastone, mentre le altre patologie che la affliggono, seppur importanti, non incidono in maniera significativa sull' autonomia personale.
Riferisce il consulente che la ricorrente si presenta in condizioni generali discrete, è lucida e collaborante, orientata nel tempo e nello spazio, e che, seppur richiesta nuova documentazione sanitaria in possesso della stessa e non presente nel fascicolo, questa non è mai stata depositata.
Conclude dunque affermando che al momento non sussistono i requisiti previsti dalla legge 18/80 per la concessione dell'indennità di accompagnamento e dalla legge 104/92 art. 3, comma 3 per il riconoscimento di portatore di handicap grave.
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici.
Il ricorso va dunque rigettato.
Nulla per le spese stante la resa dichiarazione ex art. 152 Disp. att. c.p.c. CP_ Le spese della ctu sono poste a carico dell' stante la resa dichiarazione
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese di giudizio stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Così deciso in Salerno lì 18.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina
Petrosino