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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/03/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al R.G. 304 /2024 V.G., riservata in decisione all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.3.2025, avente ad oggetto: Divorzio a seguito di sentenza di separazione dell'intestato Tribunale n. 32/2024 -pubbl. il 13.9.2024- su domanda congiunta e cumulativa ex artt. 473bis. 49 e .51 cpc
T R A
(c. f. ), Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nazzareno Latassa e Marcello Scarmato- giusta procura in atti-;
Ricorrenti
NONCHE'
P.M. - sede-
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 21.5.2024 le parti - premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 24.7.1976 e che dall'unione nascevano due figli, e ormai Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti - hanno concordemente chiesto pronunciarsi, per i motivi indicati in ricorso, la separazione alle condizioni pattuite e,
Pag. 1 a 3 al verificarsi della condizione di procedibilità prevista dalla legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con Sentenza parziale n. 32/2024 - pubbl. il 13.9.2024 veniva pronunciata la separazione consensuale tra i predetti coniugi e, con ordinanza emessa in data
17.9.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza sostitutiva del 6.3.2025 per i successivi adempimenti (verifica della condizione di procedibilità ex art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/1970 e ss;
acquisizione della volontà di non volersi riconciliare e conferma delle condizioni già formulate dai ricorrenti con il ricorso introduttivo).
Indi dal 7.3.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge dalla data di comparizione personale delle parti e, quindi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (contenenti la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare e di voler rinunciare alla comparizione personale e tenuto conto che, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente (4.9.2024), è perdurata incontestatamente e ininterrottamente la separazione.
I coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare, riportandosi per il divorzio alle condizioni dell'accordo di cui al ricorso introduttivo – siccome confermato con le note dep. il 3.3.2025, che di seguito pedissequamente si riportano:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 24.07.1976; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Vibo Valentia al n. 95, Serie A, Parte II;
• ordinare al Comune di Vibo Valentia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• OMOLOGARE le condizioni di cui alla richiesta di separazione”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre tale accordo a base della presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Pag. 2 a 3 Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e -smg-, alle condizioni concordate e Parte_1 Parte_2 riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Vibo Valentia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord.
Stato Civile) (R.A.M. dell'anno 1976, atto n. 95, Parte II, serie A);
C) Spese compensate.
Così deciso nella C.C. telematica del 12.3.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al R.G. 304 /2024 V.G., riservata in decisione all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.3.2025, avente ad oggetto: Divorzio a seguito di sentenza di separazione dell'intestato Tribunale n. 32/2024 -pubbl. il 13.9.2024- su domanda congiunta e cumulativa ex artt. 473bis. 49 e .51 cpc
T R A
(c. f. ), Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nazzareno Latassa e Marcello Scarmato- giusta procura in atti-;
Ricorrenti
NONCHE'
P.M. - sede-
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 21.5.2024 le parti - premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 24.7.1976 e che dall'unione nascevano due figli, e ormai Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti - hanno concordemente chiesto pronunciarsi, per i motivi indicati in ricorso, la separazione alle condizioni pattuite e,
Pag. 1 a 3 al verificarsi della condizione di procedibilità prevista dalla legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con Sentenza parziale n. 32/2024 - pubbl. il 13.9.2024 veniva pronunciata la separazione consensuale tra i predetti coniugi e, con ordinanza emessa in data
17.9.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza sostitutiva del 6.3.2025 per i successivi adempimenti (verifica della condizione di procedibilità ex art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/1970 e ss;
acquisizione della volontà di non volersi riconciliare e conferma delle condizioni già formulate dai ricorrenti con il ricorso introduttivo).
Indi dal 7.3.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge dalla data di comparizione personale delle parti e, quindi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (contenenti la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare e di voler rinunciare alla comparizione personale e tenuto conto che, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente (4.9.2024), è perdurata incontestatamente e ininterrottamente la separazione.
I coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare, riportandosi per il divorzio alle condizioni dell'accordo di cui al ricorso introduttivo – siccome confermato con le note dep. il 3.3.2025, che di seguito pedissequamente si riportano:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 24.07.1976; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Vibo Valentia al n. 95, Serie A, Parte II;
• ordinare al Comune di Vibo Valentia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• OMOLOGARE le condizioni di cui alla richiesta di separazione”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre tale accordo a base della presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Pag. 2 a 3 Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e -smg-, alle condizioni concordate e Parte_1 Parte_2 riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Vibo Valentia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord.
Stato Civile) (R.A.M. dell'anno 1976, atto n. 95, Parte II, serie A);
C) Spese compensate.
Così deciso nella C.C. telematica del 12.3.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3