Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/1999, n. 5797
CASS
Sentenza 12 giugno 1999

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Nel sistema della legge n. 146 del 1990 (che tende al dichiarato fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti delle persone costituzionalmente tutelati, collocati, gli uni e gli altri su di un piano di assoluta parità) il diritto di sciopero può essere compresso, ma solo in presenza di precisi presupposti ritenuti dal legislatore necessari e sufficienti a realizzare quel bilanciamento di interessi perseguiti dall'intervento riformatore. È in tale prospettiva e su tali premesse che si colloca il potere di precettazione di cui all'art. 8, esercitabile solo all'esito di un'articolata procedura (coinvolgente diverse valutazioni) ed inquadrabile come momento di chiusura, o di ultima istanza, diretta ad attuare la menzionata compressione del diritto di sciopero nella misura minima indispensabile, una volta incontestabilmente registrata l'infruttuosità delle alternative di componimento e l'inidoneità degli strumenti sostitutivi nonché l'insufficienza del pur possibile mero ordine di differimento dell'astensione, ad assicurare l'erogazione, all'"utenza", delle prestazioni indispensabili. È pertanto palese che, soltanto al ricorso del testè indicato requisito "sostanziale" del pericolo di un grave ed imminente pregiudizio al diritto all'effettuazione della prestazione del servizio pubblico essenziale, nonché solo in presenza del requisito "procedimentale" ( la completa e puntuale esecuzione di tutte le fasi della sequenza previste dai commi primo e secondo dell'art. 8 ), l'Autorità di governo, centrale o regionale, o quella delegata, potranno adottare - tra le varie misure autoritative previste - anche quella del divieto di sciopero per il tempo necessario all'effettuazione della prestazione del servizio essenziale.

In tema di disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, il giudizio dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146 del 1990, che investe direttamente la legittimità dell'ordinanza prevista dall'art. 8, è pienamente compatibile, e non alternativo, con quello riguardante la legittimità della sanzione irrogata per inottemperanza all'ordinanza stessa. Diversi sono, infatti, i soggetti legittimati a proporre le relative domande - individuati dall'art. 10 in determinate categorie di soggetti portatori di un interesse qualificato alla caducazione del provvedimento, ed identificabili, nell'ipotesi di impugnazione ai sensi dell'art. 9 ultimo comma, nei destinatari del decreto sanzionatorio - così come diversi sono sia le posizioni soggettive dedotte, sia la portata e l'efficacia delle due pronunce, atteso che il giudice ordinario è tenuto soltanto a verificare, con accertamento "incidenter tantum", l'illegittimità dell'atto, in applicazione del principio generale di cui all'art. 5 della legge n. 2248 All. E del 1865, onde il mancato esperimento dell'azione innanzi al T.A.R., non incide sulla sua cognizione.

Commentario1

  • 1Consiglio di Stato
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTO E DIRITTO I. Nel proprio atto di appello, il Ministero dell'Interno e la Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali espongono in fatto che: - nelle primissime ore de[l] mattino del 19 novembre 2013, pervenivano all'Ufficio del Prefetto di Genova, da parte della locale Azienda di Mobilità e Trasporti S.p.A. - A.M.T., notizie di un'astensione dei dipendenti dal lavoro e del blocco delle rimesse, non preceduta dal preavviso di cui all'art. 2, comma 5, l. 12 giugno 1990, n. 146; - la prima riunione mattutina immediatamente indetta con le organizzazioni sindacali e la direzione aziendale è andata deserta, al che il Prefetto di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/1999, n. 5797
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5797
Data del deposito : 12 giugno 1999

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