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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8886/14 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8886 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2014 avente ad oggetto: responsabilità della banca e vertente
TRA
, in persona del liquidatore pro tempore, con sede Parte_1
legale in Eboli (Sa) alla loc. OR (P.IVA ), rappresentata e difesa in P.IVA_1
giudizio - in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione ed in sostituzione dell'avv. Domenico Manzione - dall'avv. Roberta Landi del Foro di Salerno (C.F.
, con la quale elegge domicilio in Salerno alla via Gabriele C.F._1
Guglielmi n. 6
ATTRICE
E
con sede legale in Siena, Via Aldo Moro 13/15, iscritta nel Registro CP_1
delle Imprese di Siena con il numero di codice fiscale e partita iva , non P.IVA_2
in proprio ma in nome e per conto di “ Controparte_2
”, con sede in Siena, Piazza Salimbeni n.3, Capitale sociale Euro
[...]
10.328.618.260,14 interamente versato, riserve 1.865.533.787,93, codice fiscale e partita IVA n , iscritta presso la Cancelleria del Tribunale di Siena in data P.IVA_3
23/08/1995 al n. 9782, vol. 11728, aderente al Fondo Interbancario per la tutela dei depositi, facente parte del Gruppo Bancario “ , codice Controparte_2
Gruppo 1030.6, codice 1030.6, in forza di procura speciale con atto a rogito del CP_2
Notaio Dott. da Siena del 22.05.2018, Repertorio n.195382, Racc. 12890 Persona_1
registrato a Siena il 24.5.2018 al n.2969 serie 1T, quest'ultima in persona del suo procuratore dott. nato a [...] il [...], nominato con atto Controparte_3
del 18/07/2018 registrato a Milano 4 in data 19/07/2018 al n. 33584 serie 1T,
rappresentato e difeso dall' avv. Alessandro Pasca elettivamente domicilia in Salerno,
alla via Lungomare Trieste, n. 26, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHE'
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_4
) e residente in [...], C.F._2
rappresentata e difesa in giudizio – come da mandato in calce a comparsa di costituzione e risposta del 11.01.2018 – dall'avv. Roberta Landi INTERVENIENTE
OGGETTO: responsabilità della banca
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dal ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 8
ottobre 2014 dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_2
[...]
La ricorrente chiedeva, in via principale, che il Tribunale di Salerno accertasse e dichiarasse la nullità e/o l'inefficacia di ogni pretesa della banca in relazione al contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso stipulato tra le parti in data 19 maggio 2008,
rep. n. 35524, raccolta n. 15173.
In particolare, la lamentava l'usurarietà degli interessi Parte_1
applicati dalla banca e la violazione delle regole di correttezza e buona fede.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 gennaio 2015, la
[...]
si costituiva in giudizio contestando le domande di Controparte_2
parte attrice.
Con atto di intervento depositato in data 11 gennaio 2018, la Sig.ra Controparte_4
interveniva nel giudizio, faceva proprie tutte le domande, eccezioni e conclusioni di parte attrice La Sig.ra eccepiva, tra l'altro, la mancata esibizione da parte della Controparte_4
banca della documentazione contabile relativa al contratto di mutuo, nonostante lo specifico ordine del Giudice Istruttore.
Con ordinanza del 7 dicembre 2021, il Giudice Istruttore disponeva la consulenza tecnica di ufficio (CTU) per accertare l'eventuale usurarietà degli interessi applicati dalla banca.
Il CTU, nella sua relazione depositata in data 21 marzo 2023, afferma che oggetto di causa è il contratto di finanziamento n. 741396981,82 redatto dal Notaio
[...]
(Rep. n. 35524 – Raccolta n. 15173) con il quale la Per_2 Controparte_2
, concedeva alla società “C.D.P. – Centro Distribuzione Pietre srl”, con
[...]
l'intervento in atti, in qualità di fideiussori terzi datori di ipoteca, dei sigg.ri Pt_2
e un mutuo fondiario a medio/lungo termine ai sensi del
[...] Controparte_4
D.Lgs. 1/9/93 n. 385 art. 38 e successive modificazioni di Euro 340.000,00
(trecentoquarantamila/00) finalizzato a liquidità per la durata di 10 anni.
In merito alla verifica del superamento del tasso soglia, il TAEG, alla data di stipula del contratto era pari 7,01%, come risulta dal documento di sintesi allegato al contratto di mutuo e verificato dal CTU.
Il parametro di riferimento ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, è
rappresentato dal tasso pubblicato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, per la categoria mutui a tasso fisso, che per il periodo II trimestre 2008 era pari al 9,06%.
Pertanto, al momento della pattuizione il TAEG (7,01%) del contratto in oggetto era inferiore al tasso soglia di riferimento per il periodo (9,06%). Il tasso di mora, al momento della stipula (9,06%) era inferiore al tasso soglia del periodo di riferimento, anche senza la maggiorazione del 2,1% del TEGM individuato trimestralmente da Banca di Italia, fissato al 12,21%.
Il CTU afferma che il contratto di mutuo a tasso fisso all'atto della stipula rispettava la normativa antiusura e che non ha potuto accogliere la richiesta dell'Avvocato Landi di includere nel calcolo del TAEG le spese di perizia, di assicurazione e di penale per estinzione anticipata.
La totale mancanza della documentazione contabile, come ad esempio le quietanze di pagamento delle singole rate di mutuo, ha reso impossibile per il ctu determinare le condizioni economiche concretamente applicate dalla nel corso del rapporto. CP_2
Analogamente, non è stato possibile ricostruire i rapporti dare/avere inerenti al rapporto contrattuale oggetto di causa per mancanza di documentazione contabile in atti.
Alla luce delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il Tribunale rigetta la domanda
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna la , in persona del liquidatore pro Parte_1
tempore, e al pagamento delle spese processuali che Controparte_4
liquida in complessivi € 7.500,00, di cui € 4.000,00 per spese, ivi compresa la ctu sulla base del decreto del 17/4/2023, ed il residuo per onorari, oltre al rimborso
forfettario sulle spese generali nonché Iva e CPA.
Salerno, 24 febbraio 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8886 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2014 avente ad oggetto: responsabilità della banca e vertente
TRA
, in persona del liquidatore pro tempore, con sede Parte_1
legale in Eboli (Sa) alla loc. OR (P.IVA ), rappresentata e difesa in P.IVA_1
giudizio - in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione ed in sostituzione dell'avv. Domenico Manzione - dall'avv. Roberta Landi del Foro di Salerno (C.F.
, con la quale elegge domicilio in Salerno alla via Gabriele C.F._1
Guglielmi n. 6
ATTRICE
E
con sede legale in Siena, Via Aldo Moro 13/15, iscritta nel Registro CP_1
delle Imprese di Siena con il numero di codice fiscale e partita iva , non P.IVA_2
in proprio ma in nome e per conto di “ Controparte_2
”, con sede in Siena, Piazza Salimbeni n.3, Capitale sociale Euro
[...]
10.328.618.260,14 interamente versato, riserve 1.865.533.787,93, codice fiscale e partita IVA n , iscritta presso la Cancelleria del Tribunale di Siena in data P.IVA_3
23/08/1995 al n. 9782, vol. 11728, aderente al Fondo Interbancario per la tutela dei depositi, facente parte del Gruppo Bancario “ , codice Controparte_2
Gruppo 1030.6, codice 1030.6, in forza di procura speciale con atto a rogito del CP_2
Notaio Dott. da Siena del 22.05.2018, Repertorio n.195382, Racc. 12890 Persona_1
registrato a Siena il 24.5.2018 al n.2969 serie 1T, quest'ultima in persona del suo procuratore dott. nato a [...] il [...], nominato con atto Controparte_3
del 18/07/2018 registrato a Milano 4 in data 19/07/2018 al n. 33584 serie 1T,
rappresentato e difeso dall' avv. Alessandro Pasca elettivamente domicilia in Salerno,
alla via Lungomare Trieste, n. 26, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHE'
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_4
) e residente in [...], C.F._2
rappresentata e difesa in giudizio – come da mandato in calce a comparsa di costituzione e risposta del 11.01.2018 – dall'avv. Roberta Landi INTERVENIENTE
OGGETTO: responsabilità della banca
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dal ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 8
ottobre 2014 dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_2
[...]
La ricorrente chiedeva, in via principale, che il Tribunale di Salerno accertasse e dichiarasse la nullità e/o l'inefficacia di ogni pretesa della banca in relazione al contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso stipulato tra le parti in data 19 maggio 2008,
rep. n. 35524, raccolta n. 15173.
In particolare, la lamentava l'usurarietà degli interessi Parte_1
applicati dalla banca e la violazione delle regole di correttezza e buona fede.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 gennaio 2015, la
[...]
si costituiva in giudizio contestando le domande di Controparte_2
parte attrice.
Con atto di intervento depositato in data 11 gennaio 2018, la Sig.ra Controparte_4
interveniva nel giudizio, faceva proprie tutte le domande, eccezioni e conclusioni di parte attrice La Sig.ra eccepiva, tra l'altro, la mancata esibizione da parte della Controparte_4
banca della documentazione contabile relativa al contratto di mutuo, nonostante lo specifico ordine del Giudice Istruttore.
Con ordinanza del 7 dicembre 2021, il Giudice Istruttore disponeva la consulenza tecnica di ufficio (CTU) per accertare l'eventuale usurarietà degli interessi applicati dalla banca.
Il CTU, nella sua relazione depositata in data 21 marzo 2023, afferma che oggetto di causa è il contratto di finanziamento n. 741396981,82 redatto dal Notaio
[...]
(Rep. n. 35524 – Raccolta n. 15173) con il quale la Per_2 Controparte_2
, concedeva alla società “C.D.P. – Centro Distribuzione Pietre srl”, con
[...]
l'intervento in atti, in qualità di fideiussori terzi datori di ipoteca, dei sigg.ri Pt_2
e un mutuo fondiario a medio/lungo termine ai sensi del
[...] Controparte_4
D.Lgs. 1/9/93 n. 385 art. 38 e successive modificazioni di Euro 340.000,00
(trecentoquarantamila/00) finalizzato a liquidità per la durata di 10 anni.
In merito alla verifica del superamento del tasso soglia, il TAEG, alla data di stipula del contratto era pari 7,01%, come risulta dal documento di sintesi allegato al contratto di mutuo e verificato dal CTU.
Il parametro di riferimento ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, è
rappresentato dal tasso pubblicato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, per la categoria mutui a tasso fisso, che per il periodo II trimestre 2008 era pari al 9,06%.
Pertanto, al momento della pattuizione il TAEG (7,01%) del contratto in oggetto era inferiore al tasso soglia di riferimento per il periodo (9,06%). Il tasso di mora, al momento della stipula (9,06%) era inferiore al tasso soglia del periodo di riferimento, anche senza la maggiorazione del 2,1% del TEGM individuato trimestralmente da Banca di Italia, fissato al 12,21%.
Il CTU afferma che il contratto di mutuo a tasso fisso all'atto della stipula rispettava la normativa antiusura e che non ha potuto accogliere la richiesta dell'Avvocato Landi di includere nel calcolo del TAEG le spese di perizia, di assicurazione e di penale per estinzione anticipata.
La totale mancanza della documentazione contabile, come ad esempio le quietanze di pagamento delle singole rate di mutuo, ha reso impossibile per il ctu determinare le condizioni economiche concretamente applicate dalla nel corso del rapporto. CP_2
Analogamente, non è stato possibile ricostruire i rapporti dare/avere inerenti al rapporto contrattuale oggetto di causa per mancanza di documentazione contabile in atti.
Alla luce delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il Tribunale rigetta la domanda
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna la , in persona del liquidatore pro Parte_1
tempore, e al pagamento delle spese processuali che Controparte_4
liquida in complessivi € 7.500,00, di cui € 4.000,00 per spese, ivi compresa la ctu sulla base del decreto del 17/4/2023, ed il residuo per onorari, oltre al rimborso
forfettario sulle spese generali nonché Iva e CPA.
Salerno, 24 febbraio 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio