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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile composta dai magistrati:
Dott.Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Carolina Elia - Consigliere
Dott.Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 998/2023 R.G., introdotta da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cosimo Prete e dall'avv. Andrea Rosafio;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Alcini;
C.F._3
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza nr. 1657/2023, pubblicata dal
Tribunale di Lecce in data 31/5/2023. All'udienza del 13/2/2025 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo comunicato telematicamente alle parti.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Parte_1
Lecce al fine di ottenere la risoluzione del contratto di comodato per effetto dell'esercizio di regolare disdetta, e quindi il rilascio da parte dei comodatari e dell'immobile di sua proprietà sito in Controparte_1 Controparte_2
Copertino (Le), alla Via Pascoli, 84, completo di tutti gli arredi;
nonché la condanna dei predetti convenuti in solido a risarcire i danni correlati all'occupazione sine titulo del cespite, quantificati in complessivi euro 4.572,00 ovvero nella diversa somma da accertarsi in corso di causa, oltre le maggiorazioni sino alla data dell'effettivo rilascio e interessi legali. La ricorrente esponeva di essere proprietaria dell'appartamento sito nel
Comune di Copertino alla Via Pascoli n. 84, concesso i primi mesi del 2020, con contratto verbale, temporaneamente in comodato al figlio
[...]
. Sosteneva di aver chiesto verbalmente la restituzione CP_1 dell'immobile già nel mese di aprile 2020, cui erano seguiti gli inviti formali a mezzo raccomandata in data 22.06.2020 e 15.04.2021, rimasti privi di riscontro.
Si costituivano e , che Controparte_1 Controparte_2 contestavano la domanda ed esponevano che il comodato era stato concesso al nucleo familiare affinché potesse abitarvi senza limiti temporali, per esigenze dovute alla mancata possibilità di trasferirsi altrove e non avendo la ricorrente alcuna necessità di rientrare in possesso dell'immobile. Precisavano che il cambio di residenza era stato eseguito proprio come conseguenza del comodato senza limiti temporali e che non vi era alcun illegittimo possesso dell'immobile. Contestavano, infine, che l'immobile fosse completo di arredi.
Il Tribunale, istruita la causa, con sentenza nr. 1657/2023 ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite. Il primo giudice, data per accertata la concessione in comodato dell'immobile sito in
Copertino al figlio della proprietaria per abitarvi con la Controparte_1 propria famiglia, ha sostenuto che nel caso di specie trattasi di “un comodato con determinazione di tempo, giacché la concessione di un immobile in comodato al proprio figlio, anche con la generica indicazione di durata “fino a quando non trovi altra casa”, vale ad assegnare al bene un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari”. Ha precisato che tale qualificazione del rapporto contrattuale non possa essere scalfita dalle dichiarazioni rese dall'altro figlio della ricorrente, , il quale Testimone_1 ha confermato che l'uso dell'immobile era stato concesso sino a quando il fratello non avesse trovato la reperibilità di altra abitazione, “a nulla rilevando
l'indicazione generica “cioè per un paio di mesi”, giacché tale affermazione non indica un termine preciso, ma solo ipotetico”.
Si afferma in sentenza che la scadenza del contratto di comodato è determinata specificatamente “dalle finalità per cui il bene é stato concesso, la cessazione del vincolo é sganciata dalla mera volontà del comodante, salva, però, la facoltà di quest'ultimo di chiedere la restituzione nelle ipotesi di cui all'art. 1809, comma 2, c.c..” ovverosia nel caso di un sopravvenuto urgente ed impreveduto bisogno del comodante”. Chiarite le caratteristiche che tale
“bisogno” deve rivestire perché si verifichino le condizioni per ottenere la pag. 2/8 restituzione immediata dell'immobile, “sulla base della documentazione in atti
e dell'istruttoria svolta e posto che il resistente non risulta intestatario di altra abitazione dove trasferirsi con la famiglia”, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non ha documentato nulla con riferimento all'insorgenza di un bisogno imprevisto e imminente “non voluttuario, né capriccioso o artificiosamente indotto”. Ha quindi escluso “la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1809, comma 2, c.c., risultando, piuttosto, l'atteggiamento della ricorrente di puro risentimento nei confronti del figlio e della nuora, atteso che dal verbale di causa del 05.11.21 emerge addirittura che la ricorrente ha sporto una denuncia querela…”.
Il Tribunale rileva infine che i resistenti hanno fornito prova, attraverso le deposizioni dei testi , , , che Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 gli arredi dell'abitazione in oggetto sono costituiti da regalie, “mentre é credibile che gli arredi originariamente contenuti nell'immobile, di proprietà della nonna, siano stati eliminati poiché tarlati, atteso che l'immobile é rimasto chiuso dal 2006, data della morte della stessa”.
Avverso la suddetta pronunzia ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato l'11/12/2023, con il quale, articolando i motivi di gravame che saranno più diffusamente trattati, ha riproposto le domande formulate in primo grado e, quanto agli arredi, ha chiesto la restituzione del mobilio “di cui all'elenco prodotto in primo grado esistente nella casa de qua al momento della concessione in comodato e, in alternativa, a risarcirne il danno laddove effettivamente eliminati, tenendo presente che essi erano antichi, e pertanto di pregio, da quantificarsi in via equitativa”.
Con memoria difensiva depositata il 2/1/2024 si sono costituiti i coniugi e eccependo preliminarmente Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per il difetto di specificità degli stessi ex art. 434 comma 1 c.p.c. e contestandone nel merito la fondatezza in fatto e in diritto.
** ** ** **
Risulta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 434 cpc sollevata dalla parte appellata, in quanto il gravame proposto da risulta sufficientemente specifico e dettagliato. Parte_1
Ciò posto, con il primo motivo di appello la ricorrente contesta la sentenza nella parte in cui il Tribunale afferma che “trattasi nel caso di specie di un comodato con determinazione di tempo, giacchè la concessione di un
pag. 3/8 immobile in comodato al proprio figlio, anche con la generica indicazione di durata “fino a quando non trovi altra casa”, vale ad assegnare al bene un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari”.
L'appellante deduce che la motivazione sarebbe contraddittoria e in contrasto con le risultanze probatorie “e ciò sia che si acceda alla tesi dell'esistenza del termine sia che lo si voglia considerare inesistente”. La
ribadisce di aver provvisoriamente concesso al proprio figlio ed alla Pt_1 nuora l'immobile di sua proprietà solo e soltanto per “un paio di mesi” al fine di consentire loro di trovare un'altra abitazione in locazione dove sistemarsi. Ha richiamato a sostegno la dichiarazione resa in primo grado dal figlio
, unico teste ad aver riferito sul termine di due mesi. Testimone_1
Da ciò emergerebbe che la volontà espressa dalla comodante non è stata mai quella di concedere l'immobile ad libitum perché fosse adibito ad abitazione famigliare, ma soltanto di consentire al figlio ed alla nuora di occupare l'appartamento per il tempo necessario a reperire una diversa soluzione abitativa. Richiamando una massima della Suprema Corte espressasi nel 1994 su fattispecie ritenuta analoga, l'appellante osserva che il Tribunale “avrebbe dovuto ritenere che la frase “fino a quando non trovi casa” non individua alcun termine, se non in modo apparente”.
La difesa deduce inoltre che quand'anche si volesse qualificare il comodato come soggetto a termine ex art 1809 cc, questo deve essere definito alla luce delle risultanze processuali emerse nel corso del giudizio di primo grado e pertanto in relazione al “paio di mesi” indicati dal teste;
sicchè ex art 1809 cc il comodatario è tenuto a restituire Controparte_1 la cosa alla scadenza del termine convenuto e non ad occupare l'immobile sine titulo, come fa da quattro anni. I resistenti, trasferitisi presso l'immobile dell'appellante, non si sono mai attivati per cercare un'altra abitazione in affitto, e hanno persino trasferito la propria residenza presso l'immobile in questione, addirittura “eliminando” i mobili che la arredavano.
Il motivo è infondato. Il codice civile disciplina due “forme” del comodato, quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 e il c.d. precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c., sotto la rubrica “comodato senza determinazione di durata”. Nel caso di cui all'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, è consentito al comodante di richiedere ad nutum al comodatario il rilascio della res.
L'art. 1809 c.c., concerne invece il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 c.c., comma 2).
E' a questo tipo contrattuale che, in assenza di pattuizioni circa il termine finale del godimento, va ricondotto il comodato di immobile che sia stato pattuito con la destinazione a soddisfare le esigenze abitative della famiglia pag. 4/8 del comodatario (in genere, nell'esperienza giudiziaria, si tratta di uno stretto congiunto del comodante). Trattasi infatti di contratto sorto per un uso determinato e dunque per un tempo determinabile per relationem, che può essere cioè individuato in considerazione della destinazione a casa familiare contrattualmente prevista (indipendentemente dall'insorgere di una crisi in seno alla famiglia del comodotario).
Nè rileva che la sentenza delle Sezioni Unite n. 13603/2004 inquadri l'ipotesi di comodato di casa familiare nello schema del comodato “a termine indeterminato”. Questa definizione, infatti, non riconduce tale rapporto negoziale al contratto senza determinazione di durata, cioè al precario cui all'art. 1810 c.c., avendo essa riguardo alla configurazione di un termine non prefissato, ma desumibile dall'uso convenuto. Come precisato dalla successiva pronuncia delle Sezioni Unite (n. 20448/2014), l'espressione contenuta nella sentenza del 2004 va intesa nel senso di ricondurre la fattispecie al contratto in cui il termine risulta dall'uso cui la cosa è stata destinata.
Come affermato dalla Suprema Corte (Sez. 6, n. 17332/2018,
Rv. 650236), nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, l'onere di provarne la destinazione a casa familiare e la persistenza della predetta destinazione al momento della domanda di rilascio grava sul comodatario. Nel caso in esame la prova che l'immobile concesso in comodato da abbia avuto sin dall'origine la destinazione a casa familiare Parte_1 si evince da alcune circostanze di fatto, quali l'uso dell'immobile come residenza (di fatto e anagrafica) del nucleo familiare del figlio della comodante, il quale lo ha abitato insieme alla moglie ed alla figlia minore. Non appare verosimile che la concessione di utilizzare l'immobile come casa di abitazione fosse limitata ad un “paio di mesi”, in quanto – in disparte la scarsa attendibilità del dichiarante per via dello stretto vincolo con la ricorrente - un tempo così ristretto presuppone che un alloggio alternativo fosse stato già reperito da parte dei comodatari, o quanto meno individuato, dal momento che un periodo di appena due mesi potrebbe essere sufficiente soltanto per approntare un diverso alloggio, arredarlo e renderlo concretamente fruibile. Inoltre, non è contestato che l'immobile concesso in comodato sia stato riparato e ristrutturato dal comodatario: tale circostanza, che è documentata dalle foto prodotte dai resistenti, non è stata contestata e rappresenta un pag. 5/8 ulteriore elemento dimostrativo che il termine di un paio di mesi, allegato dalla ricorrente, non possa ritenersi verosimile. Infine, dalle prove orali raccolte in primo grado si evince altresì che l'immobile in questione è stato arredato con i regali di nozze provenienti dai familiari e parenti dei comodatari.
Dalla complessiva valutazione di questi elementi ritiene il Collegio che non si possa negare che, per effetto della concorde volontà delle parti, si sia impresso al bene un vincolo di destinazione correlato alle esigenze abitative familiari del comodatario. Nella vicenda oggetto di causa emerge con chiarezza l'intento della madre sig.ra di venire incontro al proprio figlio Pt_1 in una situazione di necessità consentendo allo stesso di avere una dimora per sè e la propria famiglia. Nella specie si è in presenza di un comodato di immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, che ha carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., ferma, anche in tal caso, “la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante” (in questi termini Cass. n. 24618/2015).
Per altro verso, il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene deve essere imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili.
Ne consegue che non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d'un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare, ferma, come già accennato, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante (Cass. S.U. n. 20448/2014, Rv. 633006 -
01).
Nel caso in esame, alcuno dei requisiti richiesti dalla norma risulta dimostrato, e neppure dedotto, da parte della ricorrente.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui statuisce che sia stata fornita la prova pag. 6/8 attraverso le testimonianze espletate “che gli arredi dell'abitazione in oggetto sono costituiti da regalie, mentre è credibile che gli arredi originariamente contenuti nell'immobile, di proprietà della nonna, siano stati eliminati poiché tarlati, atteso che l'immobile è stato chiuso dal 2006, data della morte della stessa”. La eccepisce il difetto di prova circa il fatto che “i mobili Pt_1 esistenti all'interno dell'abitazione fossero tarlati e tali da renderli inservibili”, essendo invece provato per stessa confessione del resistente che CP_1 nell'immobile vi fossero i mobili di proprietà dell'appellante e che gli stessi siano stati eliminati. La difesa obietta che i mobili sono stati “eliminati” senza l'autorizzazione della proprietaria, e quindi illegittimamente sottratti alla disponibilità di quest'ultima, con conseguente diritto della stessa di essere risarcita in via equitativa dei danni subiti, laddove non ne sia più possibile la restituzione.
Anche questo motivo deve essere disatteso.
In primo luogo, la destinazione a casa familiare dell'immobile oggetto di comodato fa si che il medesimo rapporto giuridico si estenda anche ai beni mobili che arredano l'abitazione, con la conseguenza che, per effetto della concorde volontà delle parti, anche il mobilio resta soggetto alle esigenze abitative familiari del comodatario.
In secondo luogo, l'art. 1805 c.c. prescrive che il comodatario non risponde del normale deterioramento che il bene subisce per effetto dell'uso per il quale gli è stato consegnato, eccetto il caso che non vi sia un deterioramento dovuto a colpa, estendendosi tali previsioni anche all'universalità di mobili che costituiscono l'arredo dell'immobile, posti a servizio della cosa principale. Nel caso di specie, i resistenti hanno ammesso di aver sostituito alcuni arredi, con il consenso della comodante, in ragione dello stato di inidoneità all'uso in cui versava la mobilia tarlata e usurata (tesi avvalorata dal fatto pacifico che tali arredi appartenevano alla nonna dei comodatari e che la casa era rimasta chiusa e disabitata dal 2006). Risulta pertanto verosimile ipotizzare un deterioramento non imputabile a colpa dei comodatari, ma legato all'usura del tempo e alla vetustà dei beni. Peraltro, considerate le esigenze abitative familiari, si può convenire che il cambio della mobilia trovi giustificazione anche nella necessità di garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti (inoltre, i testimoni , e Testimone_2 Testimone_3
hanno dichiarano di aver donato per le nozze dei coniugi Testimone_4 varia mobilia e utensileria da cucina, del tutto Persona_1 verosimilmente in sostituzione di quella dismessa perché non più utilizzabile).
pag. 7/8 Stante il rigetto dei primi due motivi di gravame e la conferma sul punto della sentenza impugnata, restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello concernenti il risarcimento per i danni correlatiti all'occupazione sine titulo dell'immobile e la condanna al pagamento delle spese di lite.
L'appello deve pertanto essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese del grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n.1657/2023 del
Tribunale di Lecce in data 31.5.2023, proposto da nei Parte_1 confronti di e , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante a pagare le spese in favore della parte appellata liquidate in euro 1.500,00 oltre rimborso forfetario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo. Lecce, 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Giovanni Surdo) (dott. Antonio F. Esposito)
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile composta dai magistrati:
Dott.Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Carolina Elia - Consigliere
Dott.Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 998/2023 R.G., introdotta da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cosimo Prete e dall'avv. Andrea Rosafio;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Alcini;
C.F._3
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza nr. 1657/2023, pubblicata dal
Tribunale di Lecce in data 31/5/2023. All'udienza del 13/2/2025 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo comunicato telematicamente alle parti.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Parte_1
Lecce al fine di ottenere la risoluzione del contratto di comodato per effetto dell'esercizio di regolare disdetta, e quindi il rilascio da parte dei comodatari e dell'immobile di sua proprietà sito in Controparte_1 Controparte_2
Copertino (Le), alla Via Pascoli, 84, completo di tutti gli arredi;
nonché la condanna dei predetti convenuti in solido a risarcire i danni correlati all'occupazione sine titulo del cespite, quantificati in complessivi euro 4.572,00 ovvero nella diversa somma da accertarsi in corso di causa, oltre le maggiorazioni sino alla data dell'effettivo rilascio e interessi legali. La ricorrente esponeva di essere proprietaria dell'appartamento sito nel
Comune di Copertino alla Via Pascoli n. 84, concesso i primi mesi del 2020, con contratto verbale, temporaneamente in comodato al figlio
[...]
. Sosteneva di aver chiesto verbalmente la restituzione CP_1 dell'immobile già nel mese di aprile 2020, cui erano seguiti gli inviti formali a mezzo raccomandata in data 22.06.2020 e 15.04.2021, rimasti privi di riscontro.
Si costituivano e , che Controparte_1 Controparte_2 contestavano la domanda ed esponevano che il comodato era stato concesso al nucleo familiare affinché potesse abitarvi senza limiti temporali, per esigenze dovute alla mancata possibilità di trasferirsi altrove e non avendo la ricorrente alcuna necessità di rientrare in possesso dell'immobile. Precisavano che il cambio di residenza era stato eseguito proprio come conseguenza del comodato senza limiti temporali e che non vi era alcun illegittimo possesso dell'immobile. Contestavano, infine, che l'immobile fosse completo di arredi.
Il Tribunale, istruita la causa, con sentenza nr. 1657/2023 ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite. Il primo giudice, data per accertata la concessione in comodato dell'immobile sito in
Copertino al figlio della proprietaria per abitarvi con la Controparte_1 propria famiglia, ha sostenuto che nel caso di specie trattasi di “un comodato con determinazione di tempo, giacché la concessione di un immobile in comodato al proprio figlio, anche con la generica indicazione di durata “fino a quando non trovi altra casa”, vale ad assegnare al bene un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari”. Ha precisato che tale qualificazione del rapporto contrattuale non possa essere scalfita dalle dichiarazioni rese dall'altro figlio della ricorrente, , il quale Testimone_1 ha confermato che l'uso dell'immobile era stato concesso sino a quando il fratello non avesse trovato la reperibilità di altra abitazione, “a nulla rilevando
l'indicazione generica “cioè per un paio di mesi”, giacché tale affermazione non indica un termine preciso, ma solo ipotetico”.
Si afferma in sentenza che la scadenza del contratto di comodato è determinata specificatamente “dalle finalità per cui il bene é stato concesso, la cessazione del vincolo é sganciata dalla mera volontà del comodante, salva, però, la facoltà di quest'ultimo di chiedere la restituzione nelle ipotesi di cui all'art. 1809, comma 2, c.c..” ovverosia nel caso di un sopravvenuto urgente ed impreveduto bisogno del comodante”. Chiarite le caratteristiche che tale
“bisogno” deve rivestire perché si verifichino le condizioni per ottenere la pag. 2/8 restituzione immediata dell'immobile, “sulla base della documentazione in atti
e dell'istruttoria svolta e posto che il resistente non risulta intestatario di altra abitazione dove trasferirsi con la famiglia”, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non ha documentato nulla con riferimento all'insorgenza di un bisogno imprevisto e imminente “non voluttuario, né capriccioso o artificiosamente indotto”. Ha quindi escluso “la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1809, comma 2, c.c., risultando, piuttosto, l'atteggiamento della ricorrente di puro risentimento nei confronti del figlio e della nuora, atteso che dal verbale di causa del 05.11.21 emerge addirittura che la ricorrente ha sporto una denuncia querela…”.
Il Tribunale rileva infine che i resistenti hanno fornito prova, attraverso le deposizioni dei testi , , , che Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 gli arredi dell'abitazione in oggetto sono costituiti da regalie, “mentre é credibile che gli arredi originariamente contenuti nell'immobile, di proprietà della nonna, siano stati eliminati poiché tarlati, atteso che l'immobile é rimasto chiuso dal 2006, data della morte della stessa”.
Avverso la suddetta pronunzia ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato l'11/12/2023, con il quale, articolando i motivi di gravame che saranno più diffusamente trattati, ha riproposto le domande formulate in primo grado e, quanto agli arredi, ha chiesto la restituzione del mobilio “di cui all'elenco prodotto in primo grado esistente nella casa de qua al momento della concessione in comodato e, in alternativa, a risarcirne il danno laddove effettivamente eliminati, tenendo presente che essi erano antichi, e pertanto di pregio, da quantificarsi in via equitativa”.
Con memoria difensiva depositata il 2/1/2024 si sono costituiti i coniugi e eccependo preliminarmente Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per il difetto di specificità degli stessi ex art. 434 comma 1 c.p.c. e contestandone nel merito la fondatezza in fatto e in diritto.
** ** ** **
Risulta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 434 cpc sollevata dalla parte appellata, in quanto il gravame proposto da risulta sufficientemente specifico e dettagliato. Parte_1
Ciò posto, con il primo motivo di appello la ricorrente contesta la sentenza nella parte in cui il Tribunale afferma che “trattasi nel caso di specie di un comodato con determinazione di tempo, giacchè la concessione di un
pag. 3/8 immobile in comodato al proprio figlio, anche con la generica indicazione di durata “fino a quando non trovi altra casa”, vale ad assegnare al bene un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari”.
L'appellante deduce che la motivazione sarebbe contraddittoria e in contrasto con le risultanze probatorie “e ciò sia che si acceda alla tesi dell'esistenza del termine sia che lo si voglia considerare inesistente”. La
ribadisce di aver provvisoriamente concesso al proprio figlio ed alla Pt_1 nuora l'immobile di sua proprietà solo e soltanto per “un paio di mesi” al fine di consentire loro di trovare un'altra abitazione in locazione dove sistemarsi. Ha richiamato a sostegno la dichiarazione resa in primo grado dal figlio
, unico teste ad aver riferito sul termine di due mesi. Testimone_1
Da ciò emergerebbe che la volontà espressa dalla comodante non è stata mai quella di concedere l'immobile ad libitum perché fosse adibito ad abitazione famigliare, ma soltanto di consentire al figlio ed alla nuora di occupare l'appartamento per il tempo necessario a reperire una diversa soluzione abitativa. Richiamando una massima della Suprema Corte espressasi nel 1994 su fattispecie ritenuta analoga, l'appellante osserva che il Tribunale “avrebbe dovuto ritenere che la frase “fino a quando non trovi casa” non individua alcun termine, se non in modo apparente”.
La difesa deduce inoltre che quand'anche si volesse qualificare il comodato come soggetto a termine ex art 1809 cc, questo deve essere definito alla luce delle risultanze processuali emerse nel corso del giudizio di primo grado e pertanto in relazione al “paio di mesi” indicati dal teste;
sicchè ex art 1809 cc il comodatario è tenuto a restituire Controparte_1 la cosa alla scadenza del termine convenuto e non ad occupare l'immobile sine titulo, come fa da quattro anni. I resistenti, trasferitisi presso l'immobile dell'appellante, non si sono mai attivati per cercare un'altra abitazione in affitto, e hanno persino trasferito la propria residenza presso l'immobile in questione, addirittura “eliminando” i mobili che la arredavano.
Il motivo è infondato. Il codice civile disciplina due “forme” del comodato, quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 e il c.d. precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c., sotto la rubrica “comodato senza determinazione di durata”. Nel caso di cui all'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, è consentito al comodante di richiedere ad nutum al comodatario il rilascio della res.
L'art. 1809 c.c., concerne invece il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 c.c., comma 2).
E' a questo tipo contrattuale che, in assenza di pattuizioni circa il termine finale del godimento, va ricondotto il comodato di immobile che sia stato pattuito con la destinazione a soddisfare le esigenze abitative della famiglia pag. 4/8 del comodatario (in genere, nell'esperienza giudiziaria, si tratta di uno stretto congiunto del comodante). Trattasi infatti di contratto sorto per un uso determinato e dunque per un tempo determinabile per relationem, che può essere cioè individuato in considerazione della destinazione a casa familiare contrattualmente prevista (indipendentemente dall'insorgere di una crisi in seno alla famiglia del comodotario).
Nè rileva che la sentenza delle Sezioni Unite n. 13603/2004 inquadri l'ipotesi di comodato di casa familiare nello schema del comodato “a termine indeterminato”. Questa definizione, infatti, non riconduce tale rapporto negoziale al contratto senza determinazione di durata, cioè al precario cui all'art. 1810 c.c., avendo essa riguardo alla configurazione di un termine non prefissato, ma desumibile dall'uso convenuto. Come precisato dalla successiva pronuncia delle Sezioni Unite (n. 20448/2014), l'espressione contenuta nella sentenza del 2004 va intesa nel senso di ricondurre la fattispecie al contratto in cui il termine risulta dall'uso cui la cosa è stata destinata.
Come affermato dalla Suprema Corte (Sez. 6, n. 17332/2018,
Rv. 650236), nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, l'onere di provarne la destinazione a casa familiare e la persistenza della predetta destinazione al momento della domanda di rilascio grava sul comodatario. Nel caso in esame la prova che l'immobile concesso in comodato da abbia avuto sin dall'origine la destinazione a casa familiare Parte_1 si evince da alcune circostanze di fatto, quali l'uso dell'immobile come residenza (di fatto e anagrafica) del nucleo familiare del figlio della comodante, il quale lo ha abitato insieme alla moglie ed alla figlia minore. Non appare verosimile che la concessione di utilizzare l'immobile come casa di abitazione fosse limitata ad un “paio di mesi”, in quanto – in disparte la scarsa attendibilità del dichiarante per via dello stretto vincolo con la ricorrente - un tempo così ristretto presuppone che un alloggio alternativo fosse stato già reperito da parte dei comodatari, o quanto meno individuato, dal momento che un periodo di appena due mesi potrebbe essere sufficiente soltanto per approntare un diverso alloggio, arredarlo e renderlo concretamente fruibile. Inoltre, non è contestato che l'immobile concesso in comodato sia stato riparato e ristrutturato dal comodatario: tale circostanza, che è documentata dalle foto prodotte dai resistenti, non è stata contestata e rappresenta un pag. 5/8 ulteriore elemento dimostrativo che il termine di un paio di mesi, allegato dalla ricorrente, non possa ritenersi verosimile. Infine, dalle prove orali raccolte in primo grado si evince altresì che l'immobile in questione è stato arredato con i regali di nozze provenienti dai familiari e parenti dei comodatari.
Dalla complessiva valutazione di questi elementi ritiene il Collegio che non si possa negare che, per effetto della concorde volontà delle parti, si sia impresso al bene un vincolo di destinazione correlato alle esigenze abitative familiari del comodatario. Nella vicenda oggetto di causa emerge con chiarezza l'intento della madre sig.ra di venire incontro al proprio figlio Pt_1 in una situazione di necessità consentendo allo stesso di avere una dimora per sè e la propria famiglia. Nella specie si è in presenza di un comodato di immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, che ha carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., ferma, anche in tal caso, “la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante” (in questi termini Cass. n. 24618/2015).
Per altro verso, il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene deve essere imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili.
Ne consegue che non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d'un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare, ferma, come già accennato, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante (Cass. S.U. n. 20448/2014, Rv. 633006 -
01).
Nel caso in esame, alcuno dei requisiti richiesti dalla norma risulta dimostrato, e neppure dedotto, da parte della ricorrente.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui statuisce che sia stata fornita la prova pag. 6/8 attraverso le testimonianze espletate “che gli arredi dell'abitazione in oggetto sono costituiti da regalie, mentre è credibile che gli arredi originariamente contenuti nell'immobile, di proprietà della nonna, siano stati eliminati poiché tarlati, atteso che l'immobile è stato chiuso dal 2006, data della morte della stessa”. La eccepisce il difetto di prova circa il fatto che “i mobili Pt_1 esistenti all'interno dell'abitazione fossero tarlati e tali da renderli inservibili”, essendo invece provato per stessa confessione del resistente che CP_1 nell'immobile vi fossero i mobili di proprietà dell'appellante e che gli stessi siano stati eliminati. La difesa obietta che i mobili sono stati “eliminati” senza l'autorizzazione della proprietaria, e quindi illegittimamente sottratti alla disponibilità di quest'ultima, con conseguente diritto della stessa di essere risarcita in via equitativa dei danni subiti, laddove non ne sia più possibile la restituzione.
Anche questo motivo deve essere disatteso.
In primo luogo, la destinazione a casa familiare dell'immobile oggetto di comodato fa si che il medesimo rapporto giuridico si estenda anche ai beni mobili che arredano l'abitazione, con la conseguenza che, per effetto della concorde volontà delle parti, anche il mobilio resta soggetto alle esigenze abitative familiari del comodatario.
In secondo luogo, l'art. 1805 c.c. prescrive che il comodatario non risponde del normale deterioramento che il bene subisce per effetto dell'uso per il quale gli è stato consegnato, eccetto il caso che non vi sia un deterioramento dovuto a colpa, estendendosi tali previsioni anche all'universalità di mobili che costituiscono l'arredo dell'immobile, posti a servizio della cosa principale. Nel caso di specie, i resistenti hanno ammesso di aver sostituito alcuni arredi, con il consenso della comodante, in ragione dello stato di inidoneità all'uso in cui versava la mobilia tarlata e usurata (tesi avvalorata dal fatto pacifico che tali arredi appartenevano alla nonna dei comodatari e che la casa era rimasta chiusa e disabitata dal 2006). Risulta pertanto verosimile ipotizzare un deterioramento non imputabile a colpa dei comodatari, ma legato all'usura del tempo e alla vetustà dei beni. Peraltro, considerate le esigenze abitative familiari, si può convenire che il cambio della mobilia trovi giustificazione anche nella necessità di garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti (inoltre, i testimoni , e Testimone_2 Testimone_3
hanno dichiarano di aver donato per le nozze dei coniugi Testimone_4 varia mobilia e utensileria da cucina, del tutto Persona_1 verosimilmente in sostituzione di quella dismessa perché non più utilizzabile).
pag. 7/8 Stante il rigetto dei primi due motivi di gravame e la conferma sul punto della sentenza impugnata, restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello concernenti il risarcimento per i danni correlatiti all'occupazione sine titulo dell'immobile e la condanna al pagamento delle spese di lite.
L'appello deve pertanto essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese del grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n.1657/2023 del
Tribunale di Lecce in data 31.5.2023, proposto da nei Parte_1 confronti di e , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante a pagare le spese in favore della parte appellata liquidate in euro 1.500,00 oltre rimborso forfetario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo. Lecce, 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Giovanni Surdo) (dott. Antonio F. Esposito)
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