TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2078/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SUCCESSIONI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2078/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 febbraio 2025, alle ore 9:00, innanzi al dott. Anna Maria Bertucci Bellafante, sono comparsi:
Per La Sig.ra è presente l'avv. Roberta De Santis, anche in sostituzione dell'avv. Controparte_1
Giuseppina Iannacone, la quale rileva che la causa è matura per la decisione. Al riguardo precisa che la domanda di parte ricorrente è volta ad accertare e dichiarare l'accettazione da parte della resistente dell'eredità della defunta madre e conseguentemente ordinare al Conservatore Persona_1 dei RR.II la trascrizione di detta accettazione relativamente ai beni immobili costituenti la massa ereditaria. Precisa altresì che la Sig.ra già in data antecedente alla ricezione della Controparte_1 notifica del ricorso introduttivo dell'odierno procedimento con pec del 04 settembre 2024 aveva formalmente comunicato all' la propria qualità di erede, per poi ribadirla in sede di Pt_1 costituzione.
Chiede pertanto che l'Ill.mo Giudice adito voglia ai sensi dell'art. 281 quinques cpc fissare udienza di remissione della causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189 cpc.
E' altresì presente per parte ricorrente l'Avv. Federica Angiolelli la quale si riporta integralmente a tutte le eccezioni, deduzioni, istanze, domande, produzioni e conclusioni formulate nel ricorso introduttivo chiedendone l' integrale accoglimento. Impugna e contesta l'avversa memoria di costituzione e risposta depositata tardivamente, facendo comunque presente che al momento del deposito del ricorso introduttivo non era ancora stata effettuata da parte resistente la denuncia di successione della madre . Si chiede pertanto la condanna di parte resistente alle Persona_1 spese e competenze di giudizio.
L'avv. De Santis impugna e contesta tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte ed insiste per la fissazione dell'udienza di discussione. il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il GOP dott.ssa Anna M. Bertucci Bellafante pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
SUCCESSIONI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2078/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANGIOLELLI DANTE elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA PISA 29 65122 PESCARA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 IANNACONE GIUSEPPINA e dell'avv. DE SANTIS ROBERTA, elettivamente domiciliato in VIALE G. D'ANNUNZIO 344 PESCARA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte Con ricorso depositato in data 5.7.2024, l' chiedeva al Tribunale adito di accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione ex lege e/o tacita da parte della convenuta dell'eredità Controparte_1 relitta e devoluta dalla defunta madre e, quindi, l'avvenuta accettazione da Persona_1 parte della predetta della qualità di erede pura e semplice della defunta madre . Persona_1 Invero, la de cuius aveva un debito nei confronti dell'istante non ancora saldato. Pertanto, risultava necessario accertare l'esistenza di taluni eredi.
Si costituiva la quale dichiarava di aver accettato l'eredità, effettuando la Controparte_1 dichiarazione di successione. Inoltre, la stessa si era premurata di inoltrare tramite legale una PEC Parte all' per verificare eventuali pendenze della di lei madre, in data 4.9.2024 e relativa protocollazione Parte il giorno seguente (PEC del 5.9.2024 dell' in atti).
Tale richiesta non esortiva riscontro, ma in data 6.9.2025 veniva notificato l'odierno ricorso con il quale la comparente veniva a conoscenza del presente procedimento.
Pertanto, concludeva per la dichiarata cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Pertanto, preso atto di quanto sopra, necessariamente deve emettersi declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese atteso che si rinviene la buona fede delle parti in pagina 2 di 3 causa che non potevano entrambi essere a conoscenza del reale stato delle cose
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara – nella persona del GOP dr.ssa Anna M. Bertucci Bellafante - definitivamente pronunciando, così provvede: “ Dichiara cessata la materia del contendere.” Compensa le spese di lite.
Verbale chiuso alle ore 15:23.
Il Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SUCCESSIONI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2078/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 febbraio 2025, alle ore 9:00, innanzi al dott. Anna Maria Bertucci Bellafante, sono comparsi:
Per La Sig.ra è presente l'avv. Roberta De Santis, anche in sostituzione dell'avv. Controparte_1
Giuseppina Iannacone, la quale rileva che la causa è matura per la decisione. Al riguardo precisa che la domanda di parte ricorrente è volta ad accertare e dichiarare l'accettazione da parte della resistente dell'eredità della defunta madre e conseguentemente ordinare al Conservatore Persona_1 dei RR.II la trascrizione di detta accettazione relativamente ai beni immobili costituenti la massa ereditaria. Precisa altresì che la Sig.ra già in data antecedente alla ricezione della Controparte_1 notifica del ricorso introduttivo dell'odierno procedimento con pec del 04 settembre 2024 aveva formalmente comunicato all' la propria qualità di erede, per poi ribadirla in sede di Pt_1 costituzione.
Chiede pertanto che l'Ill.mo Giudice adito voglia ai sensi dell'art. 281 quinques cpc fissare udienza di remissione della causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189 cpc.
E' altresì presente per parte ricorrente l'Avv. Federica Angiolelli la quale si riporta integralmente a tutte le eccezioni, deduzioni, istanze, domande, produzioni e conclusioni formulate nel ricorso introduttivo chiedendone l' integrale accoglimento. Impugna e contesta l'avversa memoria di costituzione e risposta depositata tardivamente, facendo comunque presente che al momento del deposito del ricorso introduttivo non era ancora stata effettuata da parte resistente la denuncia di successione della madre . Si chiede pertanto la condanna di parte resistente alle Persona_1 spese e competenze di giudizio.
L'avv. De Santis impugna e contesta tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte ed insiste per la fissazione dell'udienza di discussione. il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il GOP dott.ssa Anna M. Bertucci Bellafante pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
SUCCESSIONI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2078/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANGIOLELLI DANTE elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA PISA 29 65122 PESCARA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 IANNACONE GIUSEPPINA e dell'avv. DE SANTIS ROBERTA, elettivamente domiciliato in VIALE G. D'ANNUNZIO 344 PESCARA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte Con ricorso depositato in data 5.7.2024, l' chiedeva al Tribunale adito di accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione ex lege e/o tacita da parte della convenuta dell'eredità Controparte_1 relitta e devoluta dalla defunta madre e, quindi, l'avvenuta accettazione da Persona_1 parte della predetta della qualità di erede pura e semplice della defunta madre . Persona_1 Invero, la de cuius aveva un debito nei confronti dell'istante non ancora saldato. Pertanto, risultava necessario accertare l'esistenza di taluni eredi.
Si costituiva la quale dichiarava di aver accettato l'eredità, effettuando la Controparte_1 dichiarazione di successione. Inoltre, la stessa si era premurata di inoltrare tramite legale una PEC Parte all' per verificare eventuali pendenze della di lei madre, in data 4.9.2024 e relativa protocollazione Parte il giorno seguente (PEC del 5.9.2024 dell' in atti).
Tale richiesta non esortiva riscontro, ma in data 6.9.2025 veniva notificato l'odierno ricorso con il quale la comparente veniva a conoscenza del presente procedimento.
Pertanto, concludeva per la dichiarata cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Pertanto, preso atto di quanto sopra, necessariamente deve emettersi declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese atteso che si rinviene la buona fede delle parti in pagina 2 di 3 causa che non potevano entrambi essere a conoscenza del reale stato delle cose
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara – nella persona del GOP dr.ssa Anna M. Bertucci Bellafante - definitivamente pronunciando, così provvede: “ Dichiara cessata la materia del contendere.” Compensa le spese di lite.
Verbale chiuso alle ore 15:23.
Il Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 3 di 3