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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2475 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/14176
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 14176/2024 promossa da: nato a Ivanhoe, in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Irene Damiani (CF: ), pec: con studio in C.F._1 Email_1
Palermo, via Gioacchino Di Marzo n.14 F e dall'avv. Anna Sagone (CF: ), CodiceFiscale_2
pec: presso il cui studio sito in Torino, Via G. Balbis n.3, Email_2
elegge domicilio, come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente:
“In via preliminare
• Accertare e dichiarare la propria giurisdizione, nonché la propria competenza territoriale e per materia;
• Accertare e dichiarare la sussistenza dell'interesse ad agire dell'odierno ricorrente, per i motivi di cui al ricorso.
In via principale
• Accertare e dichiarare che i Sig.ri ed , nati nel Comune di CA Parte_2 Parte_3
RR (Alessandria), rispettivamente il 22 luglio 1915 ed il 24 aprile 1923, non hanno perso la cittadinanza italiana per essersi naturalizzati cittadini australiani;
pagina 1 di 7 • per l'effetto, dichiarare illegittime e quindi nulle o, in subordine, annullare le annotazioni “perdita della cittadinanza italiana”, fatte dall'Ufficiale dello Stato Civile il 03.02.1992 a margine degli atti di nascita dei Sig.ri e . Parte_2 Parte_3
• Accertare e dichiarare che la Sig.ra figlia di ed Controparte_2 Persona_1 Parte_3 e madre dell'odierno ricorrente non ha perso la cittadinanza italiana, né per effetto della naturalizzazione dei propri genitori, né tantomeno per essersi sposata con un cittadino straniero, ai sensi e per gli effetti delle Sentenze n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 della Corte Costituzionale, che hanno dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 8, n. 2 L. 555/1912, con l'effetto che ella ha trasmesso la cittadinanza italiana all'odierno ricorrente;
• Quindi, accertare e dichiarare che l'odierno ricorrente è cittadino italiano iure sanguinis.
• Per l'effetto, ordinare al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, emessi tutti i provvedimenti all'uopo necessari, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ai sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari, per avere anticipato le spese e non avere percepito i compensi”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure sanguinis, Controparte_1
deducendo di essere discendente del cittadino italiano nato a [...] Parte_2
RR (Alessandria) il 22.07.1915, in Italia (cfr. doc. in atti file denominato “atti di nascita integrali e ”) il quale decedeva in data 04/03/2010 (cfr. doc. in atti n.3) Parte_2 Parte_3
e durante la sua permanenza nel territorio australiano, in data 28 settembre 1955, si era naturalizzato come cittadino australiano (cfr. doc. in atti n.4).
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. Controparte_1
Il Pubblico Ministero, in data 01/08/2024, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 15/05/2025 il ricorrente insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». pagina 2 di 7 Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, il ricorrente deduceva che:
- l'avo contraeva matrimonio con a CA RR (AL) in data Parte_2 Parte_3
25/01/1940 (cfr. doc. in atti n.2) e successivamente emigrava in Australia e ivi stabiliva la propria residenza e famiglia fino alla morte (cfr. doc. in atti n.3);
- Dall'unione coniugale tra e nasceva, in Australia, il 29 giugno 1952 Parte_2 Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 9); Controparte_2
- In data 8 maggio 1971, sempre in Australia, contraeva matrimonio con il Controparte_2
cittadino straniero (cfr. doc. in atti n. 10); Persona_2
-Dall'unione coniugale tra e il 30 settembre 1976, nasceva Controparte_2 Persona_2
in Australia odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 11). Parte_1
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Il ricorrente, pertanto, è cittadino per discendenza tramandatasi da entrambi gli Avi italiani, non essendo detta discendenza mai stata interrotta da rinunce espresse della cittadinanza italiana da parte dei Sig.ri ed i quali si sono naturalizzati cittadini australiani, rispettivamente nel 1955 ( ) e nel 1961 Pt_2 Pt_3 Pt_2
( , senza però rinunciare alla propria cittadinanza d'origine. Infatti, dall'esito dell'accesso agli atti, Pt_3 esperiti dai sottoscritti procuratori rispettivamente presso il Consolato Italiano in Brisbane (Australia) (doc.
7) e presso il Comune di CA RR (doc. 6) emerge che gli Avi italiani non hanno mai esercitato la facoltà di rinunciare alla cittadinanza italiana, non essendovi alcun atto di rinuncia formalmente reso ai sensi dell'art. 16 L. 555/12 (v. doc. 8).
pagina 3 di 7 A tal riguardo, con riguardo all'ascendente femminile è opportuno poi richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del
1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, è discendente diretto dell'avo , per essere Parte_1 Parte_2
figlio di , non essendo detta discendenza mai stata interrotta da rinunce espresse Controparte_2
della cittadinanza italiana da parte dei Sig.ri e i quali si sono Parte_2 Parte_3
naturalizzati cittadini australiani, rispettivamente nel 1955 e nel 1961, (cfr. documenti in atti n.4 e n.6), senza rinunciare alla cittadinanza italiana. Infatti, dall'esito dell'accesso agli atti esperito dai procuratori rispettivamente presso il Consolato Italiano in Brisbane (Australia) e presso il Comune di
CA RR (cfr. documenti in atti n.6 e n.7) emerge che e Parte_2 Parte_3
non hanno mai esercitato la facoltà di rinunciare alla cittadinanza italiana, non essendovi alcun atto di rinuncia formalmente reso ai sensi dell'art. 16 L. 555/12 (cfr. documenti in atti n. 8).
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita e di matrimonio nei Parte_2 quali si legge che lo stesso fosse nativo dell'Italia (cfr. doc. in atti file denominato “atti di nascita integrali e ” e doc. in atti n. 2). In quanto italiano, dunque, Parte_2 Parte_3 Parte_2
trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia , nata in [...] il
[...] Controparte_2
29/06/1952 (cfr. doc. in atti n. 9), la quale si univa in matrimonio con il cittadino straniero
[...]
(cfr. doc. in atti n. 10). Persona_2
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una Parte_2
“successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina italiana iure Controparte_2
sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino Controparte_2
italiano trasmetteva a sua volta al proprio figlio determinando Parte_2 Parte_1
pagina 5 di 7 i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato all'odierno ricorrente di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che il ricorrente sia discendente di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio dopo la promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Nel merito, occorre precisare che il ricorrente, diretto discendente dell'avo italiano, nel proprio atto introduttivo specificava di aver tentato più volte di adire il Consolato Generale italiano competente, al fine di presentare le proprie istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Tuttavia, i loro numerosi tentativi restavano vani. Precisa, altresì, che risultava impossibile l'accesso alla piattaforma telematica di prenotazione degli appuntamenti (denominata prenot@mi), la quale indicava sempre la mancanza di disponibilità̀ di spazi liberi come da documentazione in atti (cfr. doc. in atti n. 15).
Ciò detto, si ritiene che al ricorrente vada riconosciuto l'interesse ad agire essendo pacifico e di dominio comune che presso il Consolato Italiano in Australia, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Sussiste, altresì, l'interesse del ricorrente ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il
pagina 6 di 7 riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento ai ricorrenti
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dà atto che i Sig.ri ed , nati nel Comune di CA RR Parte_2 Parte_3
(Alessandria), rispettivamente il 22 luglio 1915 ed il 24 aprile 1923, non hanno perso la cittadinanza italiana per essersi naturalizzati cittadini australiani;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato a Ivanhoe in [...] il Parte_1
30 settembre 1976, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 16 maggio 2025
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 14176/2024 promossa da: nato a Ivanhoe, in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Irene Damiani (CF: ), pec: con studio in C.F._1 Email_1
Palermo, via Gioacchino Di Marzo n.14 F e dall'avv. Anna Sagone (CF: ), CodiceFiscale_2
pec: presso il cui studio sito in Torino, Via G. Balbis n.3, Email_2
elegge domicilio, come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente:
“In via preliminare
• Accertare e dichiarare la propria giurisdizione, nonché la propria competenza territoriale e per materia;
• Accertare e dichiarare la sussistenza dell'interesse ad agire dell'odierno ricorrente, per i motivi di cui al ricorso.
In via principale
• Accertare e dichiarare che i Sig.ri ed , nati nel Comune di CA Parte_2 Parte_3
RR (Alessandria), rispettivamente il 22 luglio 1915 ed il 24 aprile 1923, non hanno perso la cittadinanza italiana per essersi naturalizzati cittadini australiani;
pagina 1 di 7 • per l'effetto, dichiarare illegittime e quindi nulle o, in subordine, annullare le annotazioni “perdita della cittadinanza italiana”, fatte dall'Ufficiale dello Stato Civile il 03.02.1992 a margine degli atti di nascita dei Sig.ri e . Parte_2 Parte_3
• Accertare e dichiarare che la Sig.ra figlia di ed Controparte_2 Persona_1 Parte_3 e madre dell'odierno ricorrente non ha perso la cittadinanza italiana, né per effetto della naturalizzazione dei propri genitori, né tantomeno per essersi sposata con un cittadino straniero, ai sensi e per gli effetti delle Sentenze n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 della Corte Costituzionale, che hanno dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 8, n. 2 L. 555/1912, con l'effetto che ella ha trasmesso la cittadinanza italiana all'odierno ricorrente;
• Quindi, accertare e dichiarare che l'odierno ricorrente è cittadino italiano iure sanguinis.
• Per l'effetto, ordinare al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, emessi tutti i provvedimenti all'uopo necessari, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ai sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari, per avere anticipato le spese e non avere percepito i compensi”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure sanguinis, Controparte_1
deducendo di essere discendente del cittadino italiano nato a [...] Parte_2
RR (Alessandria) il 22.07.1915, in Italia (cfr. doc. in atti file denominato “atti di nascita integrali e ”) il quale decedeva in data 04/03/2010 (cfr. doc. in atti n.3) Parte_2 Parte_3
e durante la sua permanenza nel territorio australiano, in data 28 settembre 1955, si era naturalizzato come cittadino australiano (cfr. doc. in atti n.4).
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. Controparte_1
Il Pubblico Ministero, in data 01/08/2024, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 15/05/2025 il ricorrente insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». pagina 2 di 7 Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, il ricorrente deduceva che:
- l'avo contraeva matrimonio con a CA RR (AL) in data Parte_2 Parte_3
25/01/1940 (cfr. doc. in atti n.2) e successivamente emigrava in Australia e ivi stabiliva la propria residenza e famiglia fino alla morte (cfr. doc. in atti n.3);
- Dall'unione coniugale tra e nasceva, in Australia, il 29 giugno 1952 Parte_2 Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 9); Controparte_2
- In data 8 maggio 1971, sempre in Australia, contraeva matrimonio con il Controparte_2
cittadino straniero (cfr. doc. in atti n. 10); Persona_2
-Dall'unione coniugale tra e il 30 settembre 1976, nasceva Controparte_2 Persona_2
in Australia odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 11). Parte_1
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Il ricorrente, pertanto, è cittadino per discendenza tramandatasi da entrambi gli Avi italiani, non essendo detta discendenza mai stata interrotta da rinunce espresse della cittadinanza italiana da parte dei Sig.ri ed i quali si sono naturalizzati cittadini australiani, rispettivamente nel 1955 ( ) e nel 1961 Pt_2 Pt_3 Pt_2
( , senza però rinunciare alla propria cittadinanza d'origine. Infatti, dall'esito dell'accesso agli atti, Pt_3 esperiti dai sottoscritti procuratori rispettivamente presso il Consolato Italiano in Brisbane (Australia) (doc.
7) e presso il Comune di CA RR (doc. 6) emerge che gli Avi italiani non hanno mai esercitato la facoltà di rinunciare alla cittadinanza italiana, non essendovi alcun atto di rinuncia formalmente reso ai sensi dell'art. 16 L. 555/12 (v. doc. 8).
pagina 3 di 7 A tal riguardo, con riguardo all'ascendente femminile è opportuno poi richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del
1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, è discendente diretto dell'avo , per essere Parte_1 Parte_2
figlio di , non essendo detta discendenza mai stata interrotta da rinunce espresse Controparte_2
della cittadinanza italiana da parte dei Sig.ri e i quali si sono Parte_2 Parte_3
naturalizzati cittadini australiani, rispettivamente nel 1955 e nel 1961, (cfr. documenti in atti n.4 e n.6), senza rinunciare alla cittadinanza italiana. Infatti, dall'esito dell'accesso agli atti esperito dai procuratori rispettivamente presso il Consolato Italiano in Brisbane (Australia) e presso il Comune di
CA RR (cfr. documenti in atti n.6 e n.7) emerge che e Parte_2 Parte_3
non hanno mai esercitato la facoltà di rinunciare alla cittadinanza italiana, non essendovi alcun atto di rinuncia formalmente reso ai sensi dell'art. 16 L. 555/12 (cfr. documenti in atti n. 8).
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita e di matrimonio nei Parte_2 quali si legge che lo stesso fosse nativo dell'Italia (cfr. doc. in atti file denominato “atti di nascita integrali e ” e doc. in atti n. 2). In quanto italiano, dunque, Parte_2 Parte_3 Parte_2
trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia , nata in [...] il
[...] Controparte_2
29/06/1952 (cfr. doc. in atti n. 9), la quale si univa in matrimonio con il cittadino straniero
[...]
(cfr. doc. in atti n. 10). Persona_2
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una Parte_2
“successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina italiana iure Controparte_2
sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino Controparte_2
italiano trasmetteva a sua volta al proprio figlio determinando Parte_2 Parte_1
pagina 5 di 7 i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato all'odierno ricorrente di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che il ricorrente sia discendente di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio dopo la promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Nel merito, occorre precisare che il ricorrente, diretto discendente dell'avo italiano, nel proprio atto introduttivo specificava di aver tentato più volte di adire il Consolato Generale italiano competente, al fine di presentare le proprie istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Tuttavia, i loro numerosi tentativi restavano vani. Precisa, altresì, che risultava impossibile l'accesso alla piattaforma telematica di prenotazione degli appuntamenti (denominata prenot@mi), la quale indicava sempre la mancanza di disponibilità̀ di spazi liberi come da documentazione in atti (cfr. doc. in atti n. 15).
Ciò detto, si ritiene che al ricorrente vada riconosciuto l'interesse ad agire essendo pacifico e di dominio comune che presso il Consolato Italiano in Australia, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Sussiste, altresì, l'interesse del ricorrente ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il
pagina 6 di 7 riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento ai ricorrenti
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dà atto che i Sig.ri ed , nati nel Comune di CA RR Parte_2 Parte_3
(Alessandria), rispettivamente il 22 luglio 1915 ed il 24 aprile 1923, non hanno perso la cittadinanza italiana per essersi naturalizzati cittadini australiani;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato a Ivanhoe in [...] il Parte_1
30 settembre 1976, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 16 maggio 2025
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
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