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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 3720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3720 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
AR MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1631/2023 R.G., promossa
DA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Avv. Francesco Pepe attrici
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
(CL. 1947), (CL. 1935),
[...] Controparte_7 CP_8
, , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10
, , , CP_11 Controparte_12 Controparte_13
, Controparte_14 Controparte_15 CP_16
, , , , ,
[...] CP_17 CP_18 CP_19 CP_20
, , , CP_21 Controparte_22 Controparte_23
, Controparte_24 convenuti contumaci
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato le tre sorelle , e Parte_1 Pt_3
, hanno evocato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe, tutti eredi legittimi di Pt_2
per sentire dichiarare ed accertare la loro proprietà esclusiva - per Persona_1 intervenuta usucapione - sull'immobile situato in Monreale nella Via Trieste n. 9/11
(distinto al N.C.E.U. di Monreale al Foglio di Mappa Urbana Part. 487 sub 2) corrispondente al primo e al secondo piano dell'edificio.
Le attrici a sostegno della propria domanda hanno dedotto: - che la madre, dal 1969 aveva ininterrottamente convissuto con il CP_25 proprio compagno, deceduto nel 2002; Persona_1
- che quest'ultimo era proprietario di una casetta costituita da un unico piano terrano di antica costruzione situata in Monreale nella Via Trieste n° 9/11 iscritta al N.C.U. di Monreale alla particella 487 sub 1, per averla acquistata, unitamente alla sorella in ragione della metà indivisa ciascuno, in forza di atto in Notar Controparte_7
CP_
del 26/7/1954;
- che, con atto di donazione in Notaio di Palermo del 2/7/1981 Persona_2
(registrato il 17 luglio 1981 al Numero 16361 e trascritto il 21 luglio 1981 ai numeri
28372 /22819), e (ciascuno per la metà Persona_1 Controparte_7 indivisa di propria spettanza) avevano donato a l'usufrutto e alla di CP_25 lei figlia, , la nuda proprietà del predetto immobile;
Parte_1
- che con sentenza n° 447/1992 (registrata il 6/4/1992 al numero 3692 ed annotata presso la conservatoria dei registri immobiliari di Palermo in data 1° luglio 1999), il
Tribunale di Palermo Sezione Seconda Civile, aveva dichiarato la nullità della donazione effettuata da (mentre restava valida ed efficace la Persona_1 donazione effettuata con contestuale atto dalla sorella;
Controparte_7
- che con successivo atto di donazione del 14.10.1999 in Notaio di Monreale Per_3
(Rep 10009 raccolta 2089), aveva nuovamente donato a Persona_1 CP_25
, la quota di ½ indiviso dell'immobile sito situato in Monreale al pian terreno
[...] dell'edificio di Via Trieste n. 9 (al N.C.E.U. particella 487 sub 1);
- che attualmente, pertanto, , è proprietaria della quota pari a 4/6 Parte_1 dell'immobile situato al piano terra della via triste n. 9/11 (distinto al N.C.E.U. di
Monreale al Foglio di Mappa Urbana, particella 487 sub 1) – pervenutole per 3/6 in forza della donazione ricevuta da nel 1981 e per 1/6 per Controparte_7 successione dalla madre – mentre le sorelle, e CP_25 Parte_2 risultano proprietarie ciascuna in ragione di 1/6 in forza della Parte_3 successione della loro madre;
- che durante gli anni '80 insieme a e Persona_1 Parte_1 CP_25
avevano costruito sopra l'edificio originario (composto solo dal pian
[...] terreno) altri due piani (primo e secondo), oggi distinti al di Monreale alla CP_26 particella 487 con il sub. 2, che da allora hanno formato un'unica ed inscindibile unità immobiliare con il pian terreno;
- che entrambi i subalterni (1 e 2) sono di fatto uniti e sono stati goduti, utilizzati e posseduti congiuntamente per oltre trenta anni da e da CP_25 Parte_1
[...
che vi hanno coabitato insieme a fino al decesso di Persona_1 quest'ultimo e, successivamente, fino al decesso di nel 2009; CP_25
- di avere pertanto avuto per oltre vent'anni il possesso uti dominus pacifico, continuo, ininterrotto, avendo abitato indistintamente in tutti e tre i piani dell'immobile in questione fin dagli anni '80, e di avere poi continuato ad abitarvi anche dopo la morte della madre, occupandosi di tutte le spese CP_25 relative all'appartamento e senza che mai alcuna contestazione venisse mossa dagli odierni convenuti.
Sono rimasti contumaci tutti i convenuti.
Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) le attrici hanno precisato la domanda deducendo di avere acquisito la proprietà del primo e secondo piano anche per accessione ai sensi dell'art. 934 c.c.
Istruita la controversia con l'escussione dei testi e Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 13 maggio 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – le attrici hanno precisato le proprie conclusioni e, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
La domanda delle attrici non può trovare accoglimento se non nei limiti che si diranno.
Giova premettere che, con riferimento al possesso del bene oggetto della domanda di accertamento della proprietà (per accessione e per usucapione), occorre tenere distinte la posizione di da quella delle altre due attrici, aventi causa di Parte_1 CP_25
.
[...]
La prima, invero, ha acquistato la proprietà della metà indivisa dell'immobile situato a
Monreale in via Trieste n. 9/11 al pian terreno (distinto al N.C.E.U. di Monreale al
Foglio di Mappa Urbana Part. 487 sub 1) in forza della donazione effettuata in suo favore da nel 1981, quando ancora l'edificio era composto dal solo Controparte_7 piano terra, mentre, come risulta dalla documentazione in atti, la costruzione degli altri due piani è stata autorizzata nel 1986 su istanza della stessa e Parte_1 dell'altro comproprietario, Persona_1
Ne deriva che la costruzione in epoca successiva dei due piani superiori – ad opera dei comproprietari del pian terreno e – ha comportato Persona_1 Parte_1 certamente in capo a questi ultimi (in ragione della metà indivisa ciascuno) l'acquisto per accessione dell'immobile edificato sopra l'originario pian terreno e che pertanto
è proprietaria attualmente dei 4/6 del pian terreno (3/6 per effetto Parte_1 della donazione del 1981 ed 1/6 per successione materna) e dei 3/6 dei due piani superiori (mentre i restanti 3/6 del primo e secondo piano risultano spettare agli eredi di
. Persona_1
Diversa è la situazione di (dante causa delle altre due attrici), alla quale CP_25 nel 1999 – quindi quando già erano stati costruiti da anni il primo ed il secondo piano –
è stata donata da la proprietà soltanto del pian terreno ed in favore Persona_1 della quale evidentemente per tale ragione non può avere operato l'accessione (visto che i due piani erano stati costruiti in epoca anteriore al suo acquisto per donazione del pian terreno).
Né può dirsi che la stessa abbia acquistato per usucapione la proprietà (pro quota) anche dei due piani superiori, né che abbia usucapito la proprietà della quota Parte_1 dei 3/6 dei predetti piani formalmente intestati a Persona_1
Invero, in tema di comunione, il possesso utile ai fini dell'usucapione deve estrinsecarsi con modalità particolarmente qualificate, tali cioè da escludere la possibilità di godimento del bene da parte degli altri comproprietari, così rendendo manifesta e inequivoca la “volontà di possedere «uti dominus» e non più «uti condominus»” (Cass.
n. 19478/2007, 12775/2008 e 17512/2016).
Più precisamente, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede «animo proprio» ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune
(Cass. n. 24781/2017).
Ebbene, alla luce di tali criteri, nel caso di specie il rapporto di e CP_25 dell'odierna attrice con l'immobile in questione non si è manifestato Parte_1 per tutti questi anni in un comportamento incompatibile con il diritto dell'altro comproprietario, che era appunto Persona_1
Sia sufficiente al riguardo osservare che, secondo la ricostruzione dei fatti operata dalle stesse attrici, fino al decesso di (avvenuto nel 2002), Persona_1 CP_25
e – rispettivamente proprietarie della metà indivisa del pian terreno, la Parte_1 prima, e della metà indivisa del pian terreno e dei piani primo e secondo l'altra – hanno abitato nell'edificio di via Trieste n. 9/11 unitamente a (proprietario Persona_1 della metà indivisa dei piani primo e secondo, dallo stesso acquistati per accessione), con la evidente implicazione che il possesso della e della non CP_25 Parte_1
è stato tale da escludere la possibilità di godimento del bene da parte dell'altro comproprietario – che al contrario risulta avere con esse coabitato – né dunque tale da estendersi, in termini di esclusività, anche alla sua quota indivisa.
E neppure l'usucapione può dirsi maturata in epoca successiva al decesso di Per_1
né in favore di deceduta appena sette anni dopo, periodo
[...] CP_25 insufficiente al maturare della fattispecie acquisitiva, né in favore di . Parte_1
Con particolare riferimento a quest'ultima, invero, è rimasto sfornito di prova, all'esito dell'istruttoria, che la stessa dopo il decesso del comproprietario Persona_1 abbia posseduto, per un tempo sufficiente ad usucapire, l'immobile del primo e secondo piano uti dominus e non più uti condominus, godendo del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui (cioè nel caso di specie degli eredi di Per_1
.
[...]
Più precisamente, la teste (figlia di ) ha al riguardo Testimone_1 Parte_1 riferito che la madre andò a vivere nell'edificio di via Trieste n. 9/11 nella metà degli anni '80 per assistere la nonna, precisando che dopo la morte di CP_25 quest'ultima (avvenuta nel 2009) la stessa “è rimasta a vivere lì per qualche anno e anche ora che non vi abita stabilmente ci si reca frequentemente per controllare che tutto sia a posto”.
Analogamente, la teste ha riferito: “non ricordo se dopo la morte di Testimone_2
si sia trasferita dalla madre ma ci trascorreva comunque Persona_1 Parte_1 molto tempo. Capitava sicuramente che vi si fermasse per diversi giorni”; ed ancora
“conosco anche le sorelle di e ricordo che trascorrevano periodi di vacanza Parte_1 nella casa di via Trieste sia d'estate che in invero come a Natale”; “anche dopo il decesso della sig.ra hanno continuato a recarsi ogni tanto nella casa per CP_25 trascorrere periodi di vacanza e ci va spesso per controllare la casa e fare Parte_1 prendere aria all'appartamento e lo so perché la accompagno”.
Pertanto, anche a voler ritenere che nei sette anni intercorsi tra il decesso di Per_1
(2002) e quello di 009), il possesso di sia
[...] Controparte_25 Parte_1 stato tale da escludere il godimento degli eredi di – e da estendersi Persona_1 dunque alla metà indivisa di spettanza di quest'ultimo sul primo e secondo piano – si tratterebbe comunque di un arco temporale insufficiente al maturare dell'usucapione, mentre per il periodo successivo al 2009 non è stato provato che Parte_1 abbia continuato a possedere con la medesima intensità, essendo al contrario emerso che dopo “qualche anno” dalla morte della madre, la stessa non vi abbia più abitato stabilmente, limitandosi a recarvisi saltuariamente per trascorrere periodi di vacanza o per controllare che tutto fosse a posto.
A maggior ragione nessun possesso utile ai fini dell'usucapione risulta configurabile in capo alle altre due sorelle, e che risultano avere trascorso Parte_3 Parte_2 saltuariamente nell'edificio di via Trieste n. 9/11 soltanto periodi di vacanza.
Merita dunque accoglimento soltanto la domanda di volta ad Parte_1 accertare l'avvenuto acquisto per accessione della proprietà della metà indivisa dell'immobile distinto al N.C.E.U. di Monreale al Foglio di Mappa Urbana Part. 487 sub 2, corrispondente al primo piano ed al piano secondo.
Sono invece rigettate le altre domande.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis così provvede:
- dichiara che è divenuta proprietaria della metà indivisa dell'immobile Parte_1 distinto al N.C.E.U. di Monreale al Foglio di Mappa Urbana Part. 487 sub 2, corrispondente al primo piano ed al piano secondo;
- rigetta ogni altra domanda;
- nulla sulle spese;
- ordina che si provveda alla trascrizione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palermo il 1 ottobre 2025
Il Giudice
AR MO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
AR MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1631/2023 R.G., promossa
DA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Avv. Francesco Pepe attrici
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
(CL. 1947), (CL. 1935),
[...] Controparte_7 CP_8
, , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10
, , , CP_11 Controparte_12 Controparte_13
, Controparte_14 Controparte_15 CP_16
, , , , ,
[...] CP_17 CP_18 CP_19 CP_20
, , , CP_21 Controparte_22 Controparte_23
, Controparte_24 convenuti contumaci
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato le tre sorelle , e Parte_1 Pt_3
, hanno evocato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe, tutti eredi legittimi di Pt_2
per sentire dichiarare ed accertare la loro proprietà esclusiva - per Persona_1 intervenuta usucapione - sull'immobile situato in Monreale nella Via Trieste n. 9/11
(distinto al N.C.E.U. di Monreale al Foglio di Mappa Urbana Part. 487 sub 2) corrispondente al primo e al secondo piano dell'edificio.
Le attrici a sostegno della propria domanda hanno dedotto: - che la madre, dal 1969 aveva ininterrottamente convissuto con il CP_25 proprio compagno, deceduto nel 2002; Persona_1
- che quest'ultimo era proprietario di una casetta costituita da un unico piano terrano di antica costruzione situata in Monreale nella Via Trieste n° 9/11 iscritta al N.C.U. di Monreale alla particella 487 sub 1, per averla acquistata, unitamente alla sorella in ragione della metà indivisa ciascuno, in forza di atto in Notar Controparte_7
CP_
del 26/7/1954;
- che, con atto di donazione in Notaio di Palermo del 2/7/1981 Persona_2
(registrato il 17 luglio 1981 al Numero 16361 e trascritto il 21 luglio 1981 ai numeri
28372 /22819), e (ciascuno per la metà Persona_1 Controparte_7 indivisa di propria spettanza) avevano donato a l'usufrutto e alla di CP_25 lei figlia, , la nuda proprietà del predetto immobile;
Parte_1
- che con sentenza n° 447/1992 (registrata il 6/4/1992 al numero 3692 ed annotata presso la conservatoria dei registri immobiliari di Palermo in data 1° luglio 1999), il
Tribunale di Palermo Sezione Seconda Civile, aveva dichiarato la nullità della donazione effettuata da (mentre restava valida ed efficace la Persona_1 donazione effettuata con contestuale atto dalla sorella;
Controparte_7
- che con successivo atto di donazione del 14.10.1999 in Notaio di Monreale Per_3
(Rep 10009 raccolta 2089), aveva nuovamente donato a Persona_1 CP_25
, la quota di ½ indiviso dell'immobile sito situato in Monreale al pian terreno
[...] dell'edificio di Via Trieste n. 9 (al N.C.E.U. particella 487 sub 1);
- che attualmente, pertanto, , è proprietaria della quota pari a 4/6 Parte_1 dell'immobile situato al piano terra della via triste n. 9/11 (distinto al N.C.E.U. di
Monreale al Foglio di Mappa Urbana, particella 487 sub 1) – pervenutole per 3/6 in forza della donazione ricevuta da nel 1981 e per 1/6 per Controparte_7 successione dalla madre – mentre le sorelle, e CP_25 Parte_2 risultano proprietarie ciascuna in ragione di 1/6 in forza della Parte_3 successione della loro madre;
- che durante gli anni '80 insieme a e Persona_1 Parte_1 CP_25
avevano costruito sopra l'edificio originario (composto solo dal pian
[...] terreno) altri due piani (primo e secondo), oggi distinti al di Monreale alla CP_26 particella 487 con il sub. 2, che da allora hanno formato un'unica ed inscindibile unità immobiliare con il pian terreno;
- che entrambi i subalterni (1 e 2) sono di fatto uniti e sono stati goduti, utilizzati e posseduti congiuntamente per oltre trenta anni da e da CP_25 Parte_1
[...
che vi hanno coabitato insieme a fino al decesso di Persona_1 quest'ultimo e, successivamente, fino al decesso di nel 2009; CP_25
- di avere pertanto avuto per oltre vent'anni il possesso uti dominus pacifico, continuo, ininterrotto, avendo abitato indistintamente in tutti e tre i piani dell'immobile in questione fin dagli anni '80, e di avere poi continuato ad abitarvi anche dopo la morte della madre, occupandosi di tutte le spese CP_25 relative all'appartamento e senza che mai alcuna contestazione venisse mossa dagli odierni convenuti.
Sono rimasti contumaci tutti i convenuti.
Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) le attrici hanno precisato la domanda deducendo di avere acquisito la proprietà del primo e secondo piano anche per accessione ai sensi dell'art. 934 c.c.
Istruita la controversia con l'escussione dei testi e Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 13 maggio 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – le attrici hanno precisato le proprie conclusioni e, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
La domanda delle attrici non può trovare accoglimento se non nei limiti che si diranno.
Giova premettere che, con riferimento al possesso del bene oggetto della domanda di accertamento della proprietà (per accessione e per usucapione), occorre tenere distinte la posizione di da quella delle altre due attrici, aventi causa di Parte_1 CP_25
.
[...]
La prima, invero, ha acquistato la proprietà della metà indivisa dell'immobile situato a
Monreale in via Trieste n. 9/11 al pian terreno (distinto al N.C.E.U. di Monreale al
Foglio di Mappa Urbana Part. 487 sub 1) in forza della donazione effettuata in suo favore da nel 1981, quando ancora l'edificio era composto dal solo Controparte_7 piano terra, mentre, come risulta dalla documentazione in atti, la costruzione degli altri due piani è stata autorizzata nel 1986 su istanza della stessa e Parte_1 dell'altro comproprietario, Persona_1
Ne deriva che la costruzione in epoca successiva dei due piani superiori – ad opera dei comproprietari del pian terreno e – ha comportato Persona_1 Parte_1 certamente in capo a questi ultimi (in ragione della metà indivisa ciascuno) l'acquisto per accessione dell'immobile edificato sopra l'originario pian terreno e che pertanto
è proprietaria attualmente dei 4/6 del pian terreno (3/6 per effetto Parte_1 della donazione del 1981 ed 1/6 per successione materna) e dei 3/6 dei due piani superiori (mentre i restanti 3/6 del primo e secondo piano risultano spettare agli eredi di
. Persona_1
Diversa è la situazione di (dante causa delle altre due attrici), alla quale CP_25 nel 1999 – quindi quando già erano stati costruiti da anni il primo ed il secondo piano –
è stata donata da la proprietà soltanto del pian terreno ed in favore Persona_1 della quale evidentemente per tale ragione non può avere operato l'accessione (visto che i due piani erano stati costruiti in epoca anteriore al suo acquisto per donazione del pian terreno).
Né può dirsi che la stessa abbia acquistato per usucapione la proprietà (pro quota) anche dei due piani superiori, né che abbia usucapito la proprietà della quota Parte_1 dei 3/6 dei predetti piani formalmente intestati a Persona_1
Invero, in tema di comunione, il possesso utile ai fini dell'usucapione deve estrinsecarsi con modalità particolarmente qualificate, tali cioè da escludere la possibilità di godimento del bene da parte degli altri comproprietari, così rendendo manifesta e inequivoca la “volontà di possedere «uti dominus» e non più «uti condominus»” (Cass.
n. 19478/2007, 12775/2008 e 17512/2016).
Più precisamente, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede «animo proprio» ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune
(Cass. n. 24781/2017).
Ebbene, alla luce di tali criteri, nel caso di specie il rapporto di e CP_25 dell'odierna attrice con l'immobile in questione non si è manifestato Parte_1 per tutti questi anni in un comportamento incompatibile con il diritto dell'altro comproprietario, che era appunto Persona_1
Sia sufficiente al riguardo osservare che, secondo la ricostruzione dei fatti operata dalle stesse attrici, fino al decesso di (avvenuto nel 2002), Persona_1 CP_25
e – rispettivamente proprietarie della metà indivisa del pian terreno, la Parte_1 prima, e della metà indivisa del pian terreno e dei piani primo e secondo l'altra – hanno abitato nell'edificio di via Trieste n. 9/11 unitamente a (proprietario Persona_1 della metà indivisa dei piani primo e secondo, dallo stesso acquistati per accessione), con la evidente implicazione che il possesso della e della non CP_25 Parte_1
è stato tale da escludere la possibilità di godimento del bene da parte dell'altro comproprietario – che al contrario risulta avere con esse coabitato – né dunque tale da estendersi, in termini di esclusività, anche alla sua quota indivisa.
E neppure l'usucapione può dirsi maturata in epoca successiva al decesso di Per_1
né in favore di deceduta appena sette anni dopo, periodo
[...] CP_25 insufficiente al maturare della fattispecie acquisitiva, né in favore di . Parte_1
Con particolare riferimento a quest'ultima, invero, è rimasto sfornito di prova, all'esito dell'istruttoria, che la stessa dopo il decesso del comproprietario Persona_1 abbia posseduto, per un tempo sufficiente ad usucapire, l'immobile del primo e secondo piano uti dominus e non più uti condominus, godendo del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui (cioè nel caso di specie degli eredi di Per_1
.
[...]
Più precisamente, la teste (figlia di ) ha al riguardo Testimone_1 Parte_1 riferito che la madre andò a vivere nell'edificio di via Trieste n. 9/11 nella metà degli anni '80 per assistere la nonna, precisando che dopo la morte di CP_25 quest'ultima (avvenuta nel 2009) la stessa “è rimasta a vivere lì per qualche anno e anche ora che non vi abita stabilmente ci si reca frequentemente per controllare che tutto sia a posto”.
Analogamente, la teste ha riferito: “non ricordo se dopo la morte di Testimone_2
si sia trasferita dalla madre ma ci trascorreva comunque Persona_1 Parte_1 molto tempo. Capitava sicuramente che vi si fermasse per diversi giorni”; ed ancora
“conosco anche le sorelle di e ricordo che trascorrevano periodi di vacanza Parte_1 nella casa di via Trieste sia d'estate che in invero come a Natale”; “anche dopo il decesso della sig.ra hanno continuato a recarsi ogni tanto nella casa per CP_25 trascorrere periodi di vacanza e ci va spesso per controllare la casa e fare Parte_1 prendere aria all'appartamento e lo so perché la accompagno”.
Pertanto, anche a voler ritenere che nei sette anni intercorsi tra il decesso di Per_1
(2002) e quello di 009), il possesso di sia
[...] Controparte_25 Parte_1 stato tale da escludere il godimento degli eredi di – e da estendersi Persona_1 dunque alla metà indivisa di spettanza di quest'ultimo sul primo e secondo piano – si tratterebbe comunque di un arco temporale insufficiente al maturare dell'usucapione, mentre per il periodo successivo al 2009 non è stato provato che Parte_1 abbia continuato a possedere con la medesima intensità, essendo al contrario emerso che dopo “qualche anno” dalla morte della madre, la stessa non vi abbia più abitato stabilmente, limitandosi a recarvisi saltuariamente per trascorrere periodi di vacanza o per controllare che tutto fosse a posto.
A maggior ragione nessun possesso utile ai fini dell'usucapione risulta configurabile in capo alle altre due sorelle, e che risultano avere trascorso Parte_3 Parte_2 saltuariamente nell'edificio di via Trieste n. 9/11 soltanto periodi di vacanza.
Merita dunque accoglimento soltanto la domanda di volta ad Parte_1 accertare l'avvenuto acquisto per accessione della proprietà della metà indivisa dell'immobile distinto al N.C.E.U. di Monreale al Foglio di Mappa Urbana Part. 487 sub 2, corrispondente al primo piano ed al piano secondo.
Sono invece rigettate le altre domande.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis così provvede:
- dichiara che è divenuta proprietaria della metà indivisa dell'immobile Parte_1 distinto al N.C.E.U. di Monreale al Foglio di Mappa Urbana Part. 487 sub 2, corrispondente al primo piano ed al piano secondo;
- rigetta ogni altra domanda;
- nulla sulle spese;
- ordina che si provveda alla trascrizione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palermo il 1 ottobre 2025
Il Giudice
AR MO