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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3598 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. 24114/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Cristina Correale Giudice designato riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24114/23 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente
TRA
nato in [...] il [...], CF: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.Silvia Toma, giusta procura in atti, ricorrente contro
Questura di Napoli in persona del Ministro p.t., rapp. E difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/11/2023 il ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di Napoli, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed in via principale il riconoscimento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria e di tutti i diritti e le libertà costituzionalmente garantiti.
Il giudice designato, rilevato che parte ricorrente non coltivava all'udienza fissata l'istanza di sospensione, omettendo la notifica alla controparte ed il deposito di note, dichiarava non luogo a provvedere in ordine alla richiesta cautelare e quindi fissava udienza di comparizione delle parti per la trattazione della causa nel merito, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sino al
22.5.24. Alla scadenza del termine, non avendo parte ricorrente articolato richieste istruttorie, dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza effettuata dal ricorrente a mezzo pec in data 20.3.24, era fissata udienza per la discussione orale in data 19.02.25, rinviata ex art. 309 cpc al 4.3.25.
Parte resistente non si è costituita in giudizio pur avendo ricevuto rituale comunicazione dell'udienza per cui se ne dichiara la contumacia.
pagina 1 di 5 All'udienza di discussione orale del 04.03.25 ex art 281 terdecies cpc, come modificato dal D.lgs n.164/24, compariva il solo difensore del ricorrente, che si riportava alla documentazione in atti ed al ricorso, chiedendone l'accoglimento. Il Collegio ritiene che la domanda non meriti accoglimento.
Preliminarmente va evidenziato che il ricorso ha ad oggetto il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto dal ricorrente in data 1.8.23 e rigettato dalla Questura di
Napoli con provvedimento del 16.11.23, da qualificarsi come rigetto implicito stante il suo tenore inequivocabile alla luce della testuale motivazione in cui si decreta “l'impossibilità di procedere alla richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno per casi speciali, in ossequio alla circolare della
Commissione Nazionale, che legge per conoscenza”.
Tale provvedimento è stato tempestivamente impugnato dall'odierno ricorrente con ricorso depositato il 24.11.23, in cui si allega, a sostegno della domanda di rinnovo della protezione speciale, da un lato il radicamento in Italia, dove è arrivato nel 2015, dall'altro la situazione di insicurezza nel paese di origine sotto il profilo politico come risultante dal rapporto Amnesty International 2017/2018. In particolare, il ricorrente espone di aver ottenuto un permesso di soggiorno per protezione speciale nel
2018 a seguito di accoglimento del ricorso da parte del Tribunale, in forza del quale la Questura di
Lecce provvedeva al rilascio del titolo con scadenza al 09.01.2020; in seguito, il ricorrente faceva domanda di conversione in permesso di lavoro che non riusciva a conseguire, essendosi successivamente trasferito altrove, per cui la sua domanda di conversione veniva archiviata. A quel punto, con pec del suo avvocato del 1 agosto 2023 chiedeva alla Questura l'appuntamento per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, ricevendo un provvedimento equivalente ad un diniego giacché la PA gli rappresentava da ultimo con nota del 16.11.23, che “La conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a lavoro subordinato o autonomo, determina la rinuncia implicita alla protezione di carattere temporaneo di cui il richiedente beneficiava in precedenza” e che la sua domanda sarebbe stata calendarizzata come nuova domanda di protezione internazionale.
In punto di diritto, a sostegno del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno, parte ricorrente cita in ricorso “una ordinanza emessa dal Tribunale di Roma rubricata al nr. di rg 3354/2022 ( ultima di una serie emesse dal Tribunale di Roma sulla questione di cui trattasi) che ha statuito: “In ogni caso la tesi che l'eventuale domanda di conversione implichi una rinuncia implicita e definitiva alla prospettiva di un rinnovo del titolo in precedenza goduto non trova alcun aggancio nella normativa di settore, e non tiene anzi conto del principio stabilito dall'art. 5 comma 8 del d.lvo 286
/98 secondo cui il permesso di soggiorno è rilasciato o rinnovato se sussistono i requisiti del tipo di titolo richiesto ovvero – in mancanza – di altro tipo di permesso(….)". Nessuna disposizione autorizza pertanto la Questura a precludere l'esame della domanda di rinnovo omettendo di trasmettere gli atti alla Commissione Territoriale competente per il parere prescritto ai sensi dell'art. 32 d.lvo 25/08 ed in subordine ex art. 19 co 1.2 del d.lgs n.286/97”. Il Collegio, in diritto, condivide il su citato orientamento del Tribunale di Roma e pertanto ritiene ammissibile il presente ricorso, da intendersi volto ad ottenere il riconoscimento in via giurisdizionale del diritto alla protezione speciale del ricorrente, previa qualificazione come rigetto implicito del provvedimento della Questura di Napoli su citato.
Passando all'esame del merito della domanda di rinnovo del permesso di protezione speciale, il diritto alla protezione speciale, invocato nel presente procedimento, deve essere regolato dall' art. 7 DL 20/23 conv. con modifiche dalla L. 50/23 che reca specifiche disposizioni transitorie riguardanti al comma 3 la durata dei permessi di soggiorno «già rilasciati ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità», i quali «sono rinnovati una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro162, se ne ricorrono i requisiti di legge» : la norma, dunque, richiede che, ai fini del possibile rinnovo in applicazione del precedente regime normativo, i permessi debbano essere in corso di validità. Al comma 2 si stabilisce che per le istanze di protezione speciale pagina 2 di 5 «presentate fino alla data di entrata in vigore del […] decreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente».
Nel caso di specie, pur essendo il permesso di soggiorno già scaduto al momento dell'entrata in vigore del DL 20/23, il ricorrente ne ha chiesto il rinnovo soltanto con pec del suo avvocato del 1 agosto 2023, sicchè non può trovare applicazione nella fattispecie la disciplina previgente. L'art. 7 comma 1 del D.L. 20/23 (conv. dalla l. 50/23), entrato in vigore l'11 marzo 2023, ha tra l'altro abrogato la seconda parte (terzo e quarto periodo) dell'art. 19 comma 1.1 del Testo Unico Immigrazione. I periodi abrogati prevedevano un espresso divieto di respingimento o di espulsione tutte le volte in cui l'allontanamento potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, salvo che l'allontanamento stesso non fosse necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, o di protezione della salute (da qui la definizione di questa forma di protezione speciale come “relativa”, in quanto il diritto in questione era bilanciabile con tali ragioni).
La prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit. non ha invece subito alcuna modifica;
dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”. A sua volta, resta immutato il sesto comma dell'art. 5 cui tale norma fa rinvio, che dispone che nell'adottare una decisione di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno allo straniero occorre fare “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Pertanto, continuano a trovare tutela nell'alveo della prima parte dell'art. 19 comma 1.1. TUI quelle situazioni di vulnerabilità riconducibili al divieto di refoulement
(pericolo di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel Paese di origine), nonché le situazioni legate più in generale al rispetto degli obblighi costituzionali
(diritto di asilo, art. 10; alla salute art. 32; alla parità, art. 3;alla dignità umana, art. 2) ed internazionali, tra i quali ultimi i diritti alla vita privata ed alla vita familiare, nell'interpretazione fornita dalla Corte
Europea dei diritti dell'Uomo.
In particolare, secondo la Corte EDU, il diritto degli Stati -conformemente al diritto internazionale consolidato- di controllare l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve essere bilanciato con l'interesse personale del ricorrente a rimanere nello Stato contraente, applicando correttamente gli standard di tutela dei diritti umani prescritti dalla Convenzione e dalla giurisprudenza di Strasburgo ed operando un adeguato bilanciamento tra l'interesse personale del ricorrente a rimanere nello Stato contraente e l'interesse della collettività (Otite c. Regno Unito, 27 settembre 2022, n. 18339/19). Nel caso in esame il Collegio ritiene che le scarne allegazioni contenute in ricorso e nelle note di udienza non siano sufficienti in alcun modo al riconoscimento della protezione speciale invocata. In ricorso, infatti, si espone genericamente che il ricorrente è arrivato in Italia nel 2015 e che nel 2018 ha ottenuto in via giudiziale un permesso di soggiorno per protezione speciale, scaduto nel 2020 e di cui ha chiesto il rinnovo nel 2023, implicitamente rigettato dalla PA con le pec depositate in atti, senza minimamente spiegare i motivi su cui tale protezione è stata riconosciuta all'epoca ed ancor meno i motivi per i quali ancora debbano ritenersi sussistenti al momento attuale situazioni che ostino al rimpatrio del ricorrente e che debbano indurre il Collegio a riconoscere l'invocato diritto al rinnovo del permesso di soggiorno scaduto.
Parte ricorrente fa genericamente riferimento alle condizioni politiche del paese di origine, il
Ghana, senza neanche indicare la zona specifica di provenienza del ricorrente, al fine di consentire al
Collegio un approfondimento istruttorio. Non deposita alcuna documentazione da cui possa trarsi indice di un duraturo percorso di integrazione socio-lavorativa in Italia, tale che il rimpatrio possa comportare la violazione del diritto fondamentale alla dignità umana o il rischio di compromissione pagina 3 di 5 delle libertà democratiche tutelate dall'art. 10 co. 3 Cost. o del diritto alla vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo. Invero, nonostante il ricorrente abbia allegato di essere presente in Italia senza interruzione dal 2015, non ha specificamente provato tale circostanza ed ha prodotto unicamente copia del permesso di soggiorno ottenuto nel 2018 (senza depositare copia dell'asserito provvedimento giurisdizionale o della CT che glielo avrebbe riconosciuto), del suo passaporto, da cui risulta che è nato ad Accra, in [...] ed un certificato di residenza nel Comune di Giugliano in Campania del maggio 2022, elementi scarni e non dirimenti al fine di provare il radicamento in Italia, sulla base dei parametri innanzi precisati.
Inoltre, il ricorrente non ha allegato elementi specifici che permettano di ricollegarlo a forme di violazione dei diritti umani nel suo paese di origine e che impongano al giudice di attivare i suoi poteri istruttori ufficiosi (cfr., cass. s.u. 29460\19, per la quale “nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”; Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2019, n. 9304: “La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui all' art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998”;
Sul piano oggettivo, in Ghana ed in particolare nella regione di Accra, zona di origine del ricorrente- come risulta dalla copia del passaporto allegato al ricorso-, dalle fonti consultate dal collegio, non emergono allo stato peculiari condizioni di instabilità della situazione politica o di sicurezza o rischi di grave deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre. Dalle COI emerge che il Ghana è un paese amministrato secondo gli standard regionali, il
Ghana è spesso visto come un modello per le riforme politiche ed economiche in Africa. Le esportazioni di cacao sono una parte essenziale dell'economia; il Ghana è il secondo produttore mondiale. La scoperta di importanti riserve petrolifere offshore è stata annunciata nel giugno 2007, incoraggiando le aspettative di un forte impulso economico. La produzione è iniziata ufficialmente alla fine del 2010, ma alcuni analisti hanno espresso preoccupazione per la capacità del paese di gestire la sua nuova industria, in quanto le leggi che governano il settore petrolifero non erano ancora state approvate. L'economia del Ghana si è dimostrata relativamente resiliente a causa dello shock economico mondiale del 2008-9, principalmente a causa dei prezzi elevati del cacao e dell'oro. Ha continuato ad avere alcuni dei più alti tassi di crescita del PIL annuale dell'Africa (Ghana Country profile BBC, available at http://www.bbc.co.uk/news/mobile/world-africa-13433790). In termini di sviluppo ha superato il suo record nel raggiungimento di alcuni Obiettivi di Sviluppo del Millennio entro il 2015 (Millennium Development Goals). Ha raggiunto l'obbiettivo di dimezzare la povertà estrema e la percentuale di persone senza accesso all'acqua potabile, nonché quelli relativi all'istruzione primaria universale e alla parità di genere nella scuola primaria(Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his mission to Ghana* 10 ottobre
2018 https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/38/33/ADD.2, ultimo accesso 5 maggio 2020) .
Tuttavia, prevale ancora un grande divario Nord. Sud. Infatti, circa il 60% della popolazione più povera si trova nelle tre regioni settentrionali. Le tendenze economiche e demografiche mostrano che la povertà potrebbe essere sradicata nel sud del paese entro il 2030, mentre si prevede che continuerà a colpire circa il 40% della popolazione nelle regioni del Nord. L'agenzia di sviluppo regionale della
Savannah Accelerated Development Authority (SADA) intende colmare il divario Nord Sud in Ghana,
pagina 4 di 5 riducendo le disparità di sviluppo tra le due regioni.
Il ricorrente non risulta provenire da tale area del Nord del Ghana, per cui tale situazione che emerge dalla COI non è rilevante nel caso di specie.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Nulla in ordine alle spese di lite, vista la contumacia della parte resistente,
[...]
, in persona del p.t., in considerazione del rapporto di articolazione organica CP_1 CP_2 esistente tra detto e la Questura di Napoli. CP_1
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta integralmente il ricorso;
• Nulla per le spese di lite. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 1/4/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Cristina Correale Giudice designato riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24114/23 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente
TRA
nato in [...] il [...], CF: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.Silvia Toma, giusta procura in atti, ricorrente contro
Questura di Napoli in persona del Ministro p.t., rapp. E difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/11/2023 il ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di Napoli, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed in via principale il riconoscimento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria e di tutti i diritti e le libertà costituzionalmente garantiti.
Il giudice designato, rilevato che parte ricorrente non coltivava all'udienza fissata l'istanza di sospensione, omettendo la notifica alla controparte ed il deposito di note, dichiarava non luogo a provvedere in ordine alla richiesta cautelare e quindi fissava udienza di comparizione delle parti per la trattazione della causa nel merito, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sino al
22.5.24. Alla scadenza del termine, non avendo parte ricorrente articolato richieste istruttorie, dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza effettuata dal ricorrente a mezzo pec in data 20.3.24, era fissata udienza per la discussione orale in data 19.02.25, rinviata ex art. 309 cpc al 4.3.25.
Parte resistente non si è costituita in giudizio pur avendo ricevuto rituale comunicazione dell'udienza per cui se ne dichiara la contumacia.
pagina 1 di 5 All'udienza di discussione orale del 04.03.25 ex art 281 terdecies cpc, come modificato dal D.lgs n.164/24, compariva il solo difensore del ricorrente, che si riportava alla documentazione in atti ed al ricorso, chiedendone l'accoglimento. Il Collegio ritiene che la domanda non meriti accoglimento.
Preliminarmente va evidenziato che il ricorso ha ad oggetto il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto dal ricorrente in data 1.8.23 e rigettato dalla Questura di
Napoli con provvedimento del 16.11.23, da qualificarsi come rigetto implicito stante il suo tenore inequivocabile alla luce della testuale motivazione in cui si decreta “l'impossibilità di procedere alla richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno per casi speciali, in ossequio alla circolare della
Commissione Nazionale, che legge per conoscenza”.
Tale provvedimento è stato tempestivamente impugnato dall'odierno ricorrente con ricorso depositato il 24.11.23, in cui si allega, a sostegno della domanda di rinnovo della protezione speciale, da un lato il radicamento in Italia, dove è arrivato nel 2015, dall'altro la situazione di insicurezza nel paese di origine sotto il profilo politico come risultante dal rapporto Amnesty International 2017/2018. In particolare, il ricorrente espone di aver ottenuto un permesso di soggiorno per protezione speciale nel
2018 a seguito di accoglimento del ricorso da parte del Tribunale, in forza del quale la Questura di
Lecce provvedeva al rilascio del titolo con scadenza al 09.01.2020; in seguito, il ricorrente faceva domanda di conversione in permesso di lavoro che non riusciva a conseguire, essendosi successivamente trasferito altrove, per cui la sua domanda di conversione veniva archiviata. A quel punto, con pec del suo avvocato del 1 agosto 2023 chiedeva alla Questura l'appuntamento per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, ricevendo un provvedimento equivalente ad un diniego giacché la PA gli rappresentava da ultimo con nota del 16.11.23, che “La conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a lavoro subordinato o autonomo, determina la rinuncia implicita alla protezione di carattere temporaneo di cui il richiedente beneficiava in precedenza” e che la sua domanda sarebbe stata calendarizzata come nuova domanda di protezione internazionale.
In punto di diritto, a sostegno del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno, parte ricorrente cita in ricorso “una ordinanza emessa dal Tribunale di Roma rubricata al nr. di rg 3354/2022 ( ultima di una serie emesse dal Tribunale di Roma sulla questione di cui trattasi) che ha statuito: “In ogni caso la tesi che l'eventuale domanda di conversione implichi una rinuncia implicita e definitiva alla prospettiva di un rinnovo del titolo in precedenza goduto non trova alcun aggancio nella normativa di settore, e non tiene anzi conto del principio stabilito dall'art. 5 comma 8 del d.lvo 286
/98 secondo cui il permesso di soggiorno è rilasciato o rinnovato se sussistono i requisiti del tipo di titolo richiesto ovvero – in mancanza – di altro tipo di permesso(….)". Nessuna disposizione autorizza pertanto la Questura a precludere l'esame della domanda di rinnovo omettendo di trasmettere gli atti alla Commissione Territoriale competente per il parere prescritto ai sensi dell'art. 32 d.lvo 25/08 ed in subordine ex art. 19 co 1.2 del d.lgs n.286/97”. Il Collegio, in diritto, condivide il su citato orientamento del Tribunale di Roma e pertanto ritiene ammissibile il presente ricorso, da intendersi volto ad ottenere il riconoscimento in via giurisdizionale del diritto alla protezione speciale del ricorrente, previa qualificazione come rigetto implicito del provvedimento della Questura di Napoli su citato.
Passando all'esame del merito della domanda di rinnovo del permesso di protezione speciale, il diritto alla protezione speciale, invocato nel presente procedimento, deve essere regolato dall' art. 7 DL 20/23 conv. con modifiche dalla L. 50/23 che reca specifiche disposizioni transitorie riguardanti al comma 3 la durata dei permessi di soggiorno «già rilasciati ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità», i quali «sono rinnovati una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro162, se ne ricorrono i requisiti di legge» : la norma, dunque, richiede che, ai fini del possibile rinnovo in applicazione del precedente regime normativo, i permessi debbano essere in corso di validità. Al comma 2 si stabilisce che per le istanze di protezione speciale pagina 2 di 5 «presentate fino alla data di entrata in vigore del […] decreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente».
Nel caso di specie, pur essendo il permesso di soggiorno già scaduto al momento dell'entrata in vigore del DL 20/23, il ricorrente ne ha chiesto il rinnovo soltanto con pec del suo avvocato del 1 agosto 2023, sicchè non può trovare applicazione nella fattispecie la disciplina previgente. L'art. 7 comma 1 del D.L. 20/23 (conv. dalla l. 50/23), entrato in vigore l'11 marzo 2023, ha tra l'altro abrogato la seconda parte (terzo e quarto periodo) dell'art. 19 comma 1.1 del Testo Unico Immigrazione. I periodi abrogati prevedevano un espresso divieto di respingimento o di espulsione tutte le volte in cui l'allontanamento potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, salvo che l'allontanamento stesso non fosse necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, o di protezione della salute (da qui la definizione di questa forma di protezione speciale come “relativa”, in quanto il diritto in questione era bilanciabile con tali ragioni).
La prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit. non ha invece subito alcuna modifica;
dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”. A sua volta, resta immutato il sesto comma dell'art. 5 cui tale norma fa rinvio, che dispone che nell'adottare una decisione di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno allo straniero occorre fare “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Pertanto, continuano a trovare tutela nell'alveo della prima parte dell'art. 19 comma 1.1. TUI quelle situazioni di vulnerabilità riconducibili al divieto di refoulement
(pericolo di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel Paese di origine), nonché le situazioni legate più in generale al rispetto degli obblighi costituzionali
(diritto di asilo, art. 10; alla salute art. 32; alla parità, art. 3;alla dignità umana, art. 2) ed internazionali, tra i quali ultimi i diritti alla vita privata ed alla vita familiare, nell'interpretazione fornita dalla Corte
Europea dei diritti dell'Uomo.
In particolare, secondo la Corte EDU, il diritto degli Stati -conformemente al diritto internazionale consolidato- di controllare l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve essere bilanciato con l'interesse personale del ricorrente a rimanere nello Stato contraente, applicando correttamente gli standard di tutela dei diritti umani prescritti dalla Convenzione e dalla giurisprudenza di Strasburgo ed operando un adeguato bilanciamento tra l'interesse personale del ricorrente a rimanere nello Stato contraente e l'interesse della collettività (Otite c. Regno Unito, 27 settembre 2022, n. 18339/19). Nel caso in esame il Collegio ritiene che le scarne allegazioni contenute in ricorso e nelle note di udienza non siano sufficienti in alcun modo al riconoscimento della protezione speciale invocata. In ricorso, infatti, si espone genericamente che il ricorrente è arrivato in Italia nel 2015 e che nel 2018 ha ottenuto in via giudiziale un permesso di soggiorno per protezione speciale, scaduto nel 2020 e di cui ha chiesto il rinnovo nel 2023, implicitamente rigettato dalla PA con le pec depositate in atti, senza minimamente spiegare i motivi su cui tale protezione è stata riconosciuta all'epoca ed ancor meno i motivi per i quali ancora debbano ritenersi sussistenti al momento attuale situazioni che ostino al rimpatrio del ricorrente e che debbano indurre il Collegio a riconoscere l'invocato diritto al rinnovo del permesso di soggiorno scaduto.
Parte ricorrente fa genericamente riferimento alle condizioni politiche del paese di origine, il
Ghana, senza neanche indicare la zona specifica di provenienza del ricorrente, al fine di consentire al
Collegio un approfondimento istruttorio. Non deposita alcuna documentazione da cui possa trarsi indice di un duraturo percorso di integrazione socio-lavorativa in Italia, tale che il rimpatrio possa comportare la violazione del diritto fondamentale alla dignità umana o il rischio di compromissione pagina 3 di 5 delle libertà democratiche tutelate dall'art. 10 co. 3 Cost. o del diritto alla vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo. Invero, nonostante il ricorrente abbia allegato di essere presente in Italia senza interruzione dal 2015, non ha specificamente provato tale circostanza ed ha prodotto unicamente copia del permesso di soggiorno ottenuto nel 2018 (senza depositare copia dell'asserito provvedimento giurisdizionale o della CT che glielo avrebbe riconosciuto), del suo passaporto, da cui risulta che è nato ad Accra, in [...] ed un certificato di residenza nel Comune di Giugliano in Campania del maggio 2022, elementi scarni e non dirimenti al fine di provare il radicamento in Italia, sulla base dei parametri innanzi precisati.
Inoltre, il ricorrente non ha allegato elementi specifici che permettano di ricollegarlo a forme di violazione dei diritti umani nel suo paese di origine e che impongano al giudice di attivare i suoi poteri istruttori ufficiosi (cfr., cass. s.u. 29460\19, per la quale “nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”; Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2019, n. 9304: “La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui all' art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998”;
Sul piano oggettivo, in Ghana ed in particolare nella regione di Accra, zona di origine del ricorrente- come risulta dalla copia del passaporto allegato al ricorso-, dalle fonti consultate dal collegio, non emergono allo stato peculiari condizioni di instabilità della situazione politica o di sicurezza o rischi di grave deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre. Dalle COI emerge che il Ghana è un paese amministrato secondo gli standard regionali, il
Ghana è spesso visto come un modello per le riforme politiche ed economiche in Africa. Le esportazioni di cacao sono una parte essenziale dell'economia; il Ghana è il secondo produttore mondiale. La scoperta di importanti riserve petrolifere offshore è stata annunciata nel giugno 2007, incoraggiando le aspettative di un forte impulso economico. La produzione è iniziata ufficialmente alla fine del 2010, ma alcuni analisti hanno espresso preoccupazione per la capacità del paese di gestire la sua nuova industria, in quanto le leggi che governano il settore petrolifero non erano ancora state approvate. L'economia del Ghana si è dimostrata relativamente resiliente a causa dello shock economico mondiale del 2008-9, principalmente a causa dei prezzi elevati del cacao e dell'oro. Ha continuato ad avere alcuni dei più alti tassi di crescita del PIL annuale dell'Africa (Ghana Country profile BBC, available at http://www.bbc.co.uk/news/mobile/world-africa-13433790). In termini di sviluppo ha superato il suo record nel raggiungimento di alcuni Obiettivi di Sviluppo del Millennio entro il 2015 (Millennium Development Goals). Ha raggiunto l'obbiettivo di dimezzare la povertà estrema e la percentuale di persone senza accesso all'acqua potabile, nonché quelli relativi all'istruzione primaria universale e alla parità di genere nella scuola primaria(Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his mission to Ghana* 10 ottobre
2018 https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/38/33/ADD.2, ultimo accesso 5 maggio 2020) .
Tuttavia, prevale ancora un grande divario Nord. Sud. Infatti, circa il 60% della popolazione più povera si trova nelle tre regioni settentrionali. Le tendenze economiche e demografiche mostrano che la povertà potrebbe essere sradicata nel sud del paese entro il 2030, mentre si prevede che continuerà a colpire circa il 40% della popolazione nelle regioni del Nord. L'agenzia di sviluppo regionale della
Savannah Accelerated Development Authority (SADA) intende colmare il divario Nord Sud in Ghana,
pagina 4 di 5 riducendo le disparità di sviluppo tra le due regioni.
Il ricorrente non risulta provenire da tale area del Nord del Ghana, per cui tale situazione che emerge dalla COI non è rilevante nel caso di specie.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Nulla in ordine alle spese di lite, vista la contumacia della parte resistente,
[...]
, in persona del p.t., in considerazione del rapporto di articolazione organica CP_1 CP_2 esistente tra detto e la Questura di Napoli. CP_1
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta integralmente il ricorso;
• Nulla per le spese di lite. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 1/4/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
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