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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 06/08/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 662/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. CP_1 P.IVA_1 [...] (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ambra Fabri (CF: Parte_1 C.F._1
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, alla Via R. C.F._2 Molinari, 2/A a Tordino
APPELLANTE contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore avv. Filippo Controparte_2 P.IVA_2 Paolini, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Antonella F. Fantini (C.F.: ), (C.F.: e CodiceFiscale_3 Parte_2 CodiceFiscale_4
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. FANTINI Parte_3 CodiceFiscale_5 ANTONELLA FILOMENA (c.f. ), domiciliato presso gli uffici dell'O.U.A. C.F._6 Avvocatura del Comunale di Lanciano, in via Abruzzi 6 nonché
(C.F. P.I. ), ora Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o
[...] disgiuntamente, dagli Avv.ti Enrico Bocchino (c.f. ) e Sara Testani (c.f. CodiceFiscale_7
, elettivamente domiciliato presso la sede amministrativa della stessa CodiceFiscale_8 Società in Viale Italia, 136 La Spezia
APPELLATI
OGGETTO: controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per CP_1
“Piaccia alla Giustizia dell'On. Tribunale di Lanciano, in riforma dell'impugnata sentenza n.35/2024 del Giudice di Pace di , pubblicata il 22.2.2024, resa nel giudizio di primo grado CP_2 n. 377/2023 R.G., non notificata, accogliere la proposta impugnazione, alla stregua di quanto dedotto nei sopra esposti motivi di appello e, per l'effetto accogliere la spiegata opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo da violazione n. 14393929 emesso emesso da Controparte_3 in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per il
[...]
dichiarandolo nullo e/o illegittimo. Con vittoria di spese e compensi del doppio Controparte_2 grado di giudizio.” pagina 1 di 6 Per il : Controparte_2
“rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata con condanna alle spese e ai compensi di lite.”
Per la Comunali Controparte_3 CP_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune, rigettare l'appello. Vinte le spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello avverso la CP_1 sentenza n. 35/2024, pubblicata in data 22 febbraio 2024, con la quale il Giudice di Pace di
, in via preliminare, ha dichiarato fondata l'eccezione sul difetto di legitimatio ad causam CP_2 sollevata dal , nel merito rigettando l'opposizione con conferma dell'avviso di Controparte_2 accertamento esecutivo per il Canone Unico Patrimoniale Anno 2022 n. 14393929, emesso il 2.02.2023 e notificato il 14.4.2023 e compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione processuale passiva del e nella parte in cui ha Controparte_2 riconosciuto legittima l'esazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
Costituitesi in giudizio, le parti appellate hanno domandato il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
******
1. Preliminarmente, occorre rilevare che il primo motivo di appello è infondato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, richiamato da entrambe le parti appellate, qualora il in applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà CP_2 regolamentare generale, affidi (ritenendo ciò “più conveniente sotto il profilo economico o funzionale”) il servizio non solo di riscossione delle imposte locali ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, il potere spetta al soggetto concessionario e non al e all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile CP_2 conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass. n. 1937 del 18.01.2024).
Pertanto, la legittimazione processuale del concessionario per la gestione dell'opposizione all'avviso di accertamento esclude la legittimazione passiva del titolare del credito, nel caso de quo, del con ogni conseguente rigetto del motivo di appello e conferma della pronuncia Controparte_2 sul punto.
2. Nel merito della ingiunzione, l'appello è parzialmente fondato e va quindi accolto nei termini di cui appresso.
La questione principale concerne la titolarità in capo al del Canone Unico Controparte_2 Patrimoniale (CUP) con riferimento agli impianti pubblicitari posti su strade che sono fuori del centro abitato.
La giurisprudenza si è espressa sul punto (cfr. tra tutte Tribunale di Padova sentenza n. 2074/2023 del 25.10.2023, Tribunale di Treviso sentenza n. 426/2025 del 24.03.2025, Tribunale di Vasto sentenza n. 136/2025 del 14.05.2025), giungendo a ritenere che il pagamento da parte del CP_5
non possa essere richiesto alla luce della interpretazione della normativa istitutiva del citato
[...] Canone Unico, di cui all'art. 1, comma da 816 a 847 della L. 160/2019, in ossequio a quanto impone l'art. 12 disp. gen. sulla legge.
Va rilevato che il canone per cui la concessionaria ha emesso l'avviso di accertamento opposto si riferisce a impianti istallati su:
pagina 2 di 6 - Via per Fossacesia;
- ; Controparte_6
- . CP_7
È circostanza pacifica, in quanto non contestata tra le parti, che l'impianto sito all'interno del Comune di in Via per Fossacesia è stato legittimamente fatto oggetto della richiesta di CP_2 pagamento del canone unico.
Con riguardo, invece, agli impianti su , è circostanza pacifica che trattasi Controparte_6 di strada extraurbana di appartenenza della Provincia di Chieti.
La disciplina in materia, in origine regolata dal D.lgs. 507/93, è stata organicamente ridisegnata dalla L. 160/2019.
L'art. 1, comma 816, prevede un “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” (CUP) istituito dagli «enti» (comuni, province e città metropolitane) che sostituisce, unificandole, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone di cui all'art. 27, comma 7 e 8 del Codice della Strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province (comma 816); il canone è istituito “dai comuni, dalle provincie e dalle città metropolitane, di seguito denominate, enti”, secondo una tariffa standard annua, sulla base di quanto stabilito dall'Ente proprietario in relazione al periodo di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari.
Il successivo comma 818 precisa che “nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati (di comuni) con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della Strada”: di conseguenza, i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti non possono considerarsi facenti parte del territorio comunale.
Dalla lettura del combinato disposto delle due norme, deve necessariamente concludersi che solo nel caso in cui si controverta sulla competenza e titolarità di strade situate all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ex art. 2 comma 7 del C.d.S., si avrà la legittima pretesa del canone da parte del trattandosi di aree di competenza comunale. CP_2
I creditori del canone, infatti, sono gli Enti proprietari della strada, per cui il non può CP_2 esigere il canone pubblicitario quando l'area occupata appartiene ad un soggetto terzo, come nel caso di specie, dato che gli impianti oggetto della presente controversia sono stati installati sulla
[...]
di proprietà della Provincia di Chieti. Controparte_6
Di poi, il comma 819 stabilisce che “Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”, precisandosi nel successivo comma 820:
“L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”.
Dall'interpretazione letterale e sistematica che va attribuita al citato impianto normativo, deve desumersi che il CUP costituisce una nuova e diversa forma di concessione ed occupazione del suolo pubblico anche a scopo pubblicitario (ai sensi della lettera b) del comma 819), la cui struttura giuridica viene calibrata – diversamente dall'impostazione previgente – non più sulla base del rapporto differenziale ramo suolo/ramo pubblicità, ponendosi tale lettura in contrasto sia con la lettera che la ratio della legge.
Di conseguenza, può affermarsi che il CUP rappresenta il corrispettivo della concessione dell'uso pagina 3 di 6 esclusivo o speciale di beni pubblici, da corrispondere (ai sensi del comma 835) in favore di coloro che rilasciano la concessione subendo il peso dell'impianto pubblicitario.
La e il non possono, per tali ragioni, pretendere la riscossione del CP_3 Controparte_2 Canone Unico Patrimoniale su strada di competenza della Provincia di Chieti.
L'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale impone, infatti, che, nell'applicare la legge non si possa ad essa attribuire “altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
Orbene, questo Giudice è consapevole del diverso orientamento seguito da una parte della giurisprudenza di merito secondo cui, anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 160/2919 insiste per la struttura “bifasica” del canone in trattazione sulla base del comma 817, nella parte in cui detta norma, prevedendo che il canone è “disciplinato” dagli enti “in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”, stabilisce il principio della
“invarianza delle entrate”. Tuttavia, si ritiene che dette argomentazioni non colgano nel segno, atteso che proprio la richiamata disposizione postula anche la mera facoltà degli enti “di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe” con la conseguenza che la neutralità afferente il gettito può essere raggiunta anche mediante la indicata rimodulazione tariffaria.
Dalle considerazione sin qui svolte deriva che, allo stato, non vi è più alcuna norma ordinamentale che indichi i Comuni come unici destinatari del CUP quando si verta in tema di “diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato” (comma 819, lett. b)), atteso che il comma successivo (comma 820) prevede unicamente che l'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico, stante l'unicità del canone.
Né – diversamente da quanto sostenuto da – può giungersi a conclusioni differenti CP_3 valorizzando i pareri espressi dalla circolare UPI del 18 febbraio 2021 e dalla nota IFEL del 14 aprile 2021, secondo la quale “(…) il principio dell'assorbimento stabilito dal comma 820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi solo nei confronti del Comune, unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un prelievo collegato all'occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari”, in quanto non coerenti con il testo normativo.
Nemmeno assumono valenza interpretativa, ove in contrasto con il dato normativo, regolamenti o circolari degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni, in quanto fonti normative o di autoregolamentazione di rango subordinato a quello della legge.
Di contro, appare più condivisibile l'interpretazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, nel corso di “Telefisco 2024”, ha affermato che: “Non si condivide l'interpretazione avanzata, proprio sulla base della semplice lettura della disposizione recata dall'articolo 1, comma 819, della legge 160/2019, la quale stabilisce espressamente alla lettera a) che il presupposto del canone unico patrimoniale (Cup) è «l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico».
Il presupposto se da un lato necessita di una correlazione con la richiesta di autorizzazione o di concessione a carico del soggetto passivo, ai sensi del successivo comma 823, dall'altro, in mancanza di tale richiesta, la norma prevede che gli enti locali sono legittimati a colpire i responsabili dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari effettuate abusivamente.
In conclusione deve aversi riguardo, al fine di individuare il soggetto attivo del CUP, all'ente proprietario dell'area interessata dall'occupazione. La previsione del comma 818 dell'articolo 1 della legge 160/2019, dopo le modifiche introdotte dal comma 838 dell'articolo 1 della legge 197/2022, chiarisce definitivamente il dubbio interpretativo relativo al soggetto competente ad applicare il CUP
pagina 4 di 6 per i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10 mila abitanti che sono considerati comunali, anche nel caso in cui l'ente proprietario è la Provincia. La norma, in definitiva, costituisce un allineamento rispetto a quanto già previsto dal successivo comma 837, per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Una lettura sistematica delle norme, quindi, permette di concludere nel senso che il CUP è applicato dall'ente titolare dell'area pubblica con la sola eccezione dei tratti di strada che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai 10mila abitanti”.
Dunque, sulla base della citata normativa e dell'interpretazione che si reputa più meritevole di adesione, deve conclusivamente ritenersi che i Comuni possono istituire il CUP riguardo a impianti pubblicitari su strade comunali o considerate tali (ossia non comunali ma poste all'interno del centro abitato, con popolazione superiore a 10.000 abitanti), senza possibilità di deroga, stante la riserva di legge portata dall'art. 23 Costituzione, secondo cui “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
Nel caso di specie, trattandosi di messaggi pubblicitari su strada provinciale fuori dal centro abitato, ai sensi dei commi 816 e 818, il corrispettivo CUP è escluso dalla competenza del Comune, il quale, dunque, non può qualificarsi titolare del diritto alla riscossione e per esso la CP_3
3. Passando all'esame del terzo motivo di appello, l'odierno appellante sostiene che gli impianti ubicati sulla non siano gestiti dalla , con conseguente carenza di legittimazione CP_7 CP_8 passiva della stessa al versamento del canone. Adduce, in particolare, che gli stessi sarebbero stati rimossi a fine anno 2020, senza che fosse necessaria una dichiarazione di cessazione alla luce della normativa vigente.
Di contro, la sostiene la riconducibilità degli impianti alla sulla base di una CP_3 CP_8 dichiarazione rilasciata dalla stessa in relazione all'imposta dovuta per l'anno 2020.
Orbene, l'obbligo di denuncia di cessazione previsto dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993 è stato abrogato con l'entrata in vigore della L. 160/2019, che nulla dispone al riguardo. Sebbene la abbia prodotto foto estrapolate da Google maps risalenti soltanto al novembre 2022, si CP_8 ritiene che ancorare la presenza degli impianti sulla esclusivamente ad una dichiarazione CP_7 relativa all'anno d'imposta 2020 non sia sufficiente a dar prova dell'esistenza degli stessi anche nel corso dell'anno oggetto di accertamento. Pertanto, non può dirsi provata l'effettiva esistenza degli impianti sulla S.S. 84 nel corso dell'anno 2022 (anno di accertamento riportato in avviso).
Ne deriva, per l'effetto, che va dichiarato illegittimo e, quindi, annullato l'avviso di accertamento n. 14393929 limitatamente al CUP richiesto per gli impianti istallati sulla e Controparte_6 sulla mentre legittima risulta l'esazione del CUP per l'impianto su Via per Fossacesia con CP_7 conseguente nuova determinazione di indennità e sanzione amministrativa.
Vista la riscontrata illegittimità dell'avviso di accertamento n. 14393929 per
[...]
e l'impossibilità di procedere a nuovo calcolo scomputando le somme Controparte_9 non dovute in presenza di voci calcolate unitariamente, si rimette alla Amministrazione competente per la riedizione del potere in conformità alla odierna pronuncia, qui disponendo per l'annullamento dell'avviso notificato.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'assoluta novità della questione e l'esistenza di pronunce di merito difformi e di orientamenti non univoci sulla questione oggetto del giudizio giustificano la compensazione integrale delle stesse tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante a seguito della sentenza Corte Cost. n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 - Rigetta il motivo di appello in relazione al difetto di legittimazione del CP_2
, confermando in parte qua la pronuncia del Giudice di Pace di n. 34
[...] CP_2 del 22 febbraio 2024;
- Nel merito accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 34 del 22 febbraio 2024, annulla l'avviso di accertamento n. 14393929 emesso da;
CP_3
- Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e con riguardo a tutte le parti in causa.
Sentenza resa nei termini di cui all'articolo 438 c.p.c.
Lanciano, 6 agosto 2025
Il Giudice
dott. Chiara D'Alfonso
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 662/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. CP_1 P.IVA_1 [...] (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ambra Fabri (CF: Parte_1 C.F._1
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, alla Via R. C.F._2 Molinari, 2/A a Tordino
APPELLANTE contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore avv. Filippo Controparte_2 P.IVA_2 Paolini, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Antonella F. Fantini (C.F.: ), (C.F.: e CodiceFiscale_3 Parte_2 CodiceFiscale_4
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. FANTINI Parte_3 CodiceFiscale_5 ANTONELLA FILOMENA (c.f. ), domiciliato presso gli uffici dell'O.U.A. C.F._6 Avvocatura del Comunale di Lanciano, in via Abruzzi 6 nonché
(C.F. P.I. ), ora Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o
[...] disgiuntamente, dagli Avv.ti Enrico Bocchino (c.f. ) e Sara Testani (c.f. CodiceFiscale_7
, elettivamente domiciliato presso la sede amministrativa della stessa CodiceFiscale_8 Società in Viale Italia, 136 La Spezia
APPELLATI
OGGETTO: controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per CP_1
“Piaccia alla Giustizia dell'On. Tribunale di Lanciano, in riforma dell'impugnata sentenza n.35/2024 del Giudice di Pace di , pubblicata il 22.2.2024, resa nel giudizio di primo grado CP_2 n. 377/2023 R.G., non notificata, accogliere la proposta impugnazione, alla stregua di quanto dedotto nei sopra esposti motivi di appello e, per l'effetto accogliere la spiegata opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo da violazione n. 14393929 emesso emesso da Controparte_3 in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per il
[...]
dichiarandolo nullo e/o illegittimo. Con vittoria di spese e compensi del doppio Controparte_2 grado di giudizio.” pagina 1 di 6 Per il : Controparte_2
“rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata con condanna alle spese e ai compensi di lite.”
Per la Comunali Controparte_3 CP_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune, rigettare l'appello. Vinte le spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello avverso la CP_1 sentenza n. 35/2024, pubblicata in data 22 febbraio 2024, con la quale il Giudice di Pace di
, in via preliminare, ha dichiarato fondata l'eccezione sul difetto di legitimatio ad causam CP_2 sollevata dal , nel merito rigettando l'opposizione con conferma dell'avviso di Controparte_2 accertamento esecutivo per il Canone Unico Patrimoniale Anno 2022 n. 14393929, emesso il 2.02.2023 e notificato il 14.4.2023 e compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione processuale passiva del e nella parte in cui ha Controparte_2 riconosciuto legittima l'esazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
Costituitesi in giudizio, le parti appellate hanno domandato il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
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1. Preliminarmente, occorre rilevare che il primo motivo di appello è infondato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, richiamato da entrambe le parti appellate, qualora il in applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà CP_2 regolamentare generale, affidi (ritenendo ciò “più conveniente sotto il profilo economico o funzionale”) il servizio non solo di riscossione delle imposte locali ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, il potere spetta al soggetto concessionario e non al e all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile CP_2 conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass. n. 1937 del 18.01.2024).
Pertanto, la legittimazione processuale del concessionario per la gestione dell'opposizione all'avviso di accertamento esclude la legittimazione passiva del titolare del credito, nel caso de quo, del con ogni conseguente rigetto del motivo di appello e conferma della pronuncia Controparte_2 sul punto.
2. Nel merito della ingiunzione, l'appello è parzialmente fondato e va quindi accolto nei termini di cui appresso.
La questione principale concerne la titolarità in capo al del Canone Unico Controparte_2 Patrimoniale (CUP) con riferimento agli impianti pubblicitari posti su strade che sono fuori del centro abitato.
La giurisprudenza si è espressa sul punto (cfr. tra tutte Tribunale di Padova sentenza n. 2074/2023 del 25.10.2023, Tribunale di Treviso sentenza n. 426/2025 del 24.03.2025, Tribunale di Vasto sentenza n. 136/2025 del 14.05.2025), giungendo a ritenere che il pagamento da parte del CP_5
non possa essere richiesto alla luce della interpretazione della normativa istitutiva del citato
[...] Canone Unico, di cui all'art. 1, comma da 816 a 847 della L. 160/2019, in ossequio a quanto impone l'art. 12 disp. gen. sulla legge.
Va rilevato che il canone per cui la concessionaria ha emesso l'avviso di accertamento opposto si riferisce a impianti istallati su:
pagina 2 di 6 - Via per Fossacesia;
- ; Controparte_6
- . CP_7
È circostanza pacifica, in quanto non contestata tra le parti, che l'impianto sito all'interno del Comune di in Via per Fossacesia è stato legittimamente fatto oggetto della richiesta di CP_2 pagamento del canone unico.
Con riguardo, invece, agli impianti su , è circostanza pacifica che trattasi Controparte_6 di strada extraurbana di appartenenza della Provincia di Chieti.
La disciplina in materia, in origine regolata dal D.lgs. 507/93, è stata organicamente ridisegnata dalla L. 160/2019.
L'art. 1, comma 816, prevede un “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” (CUP) istituito dagli «enti» (comuni, province e città metropolitane) che sostituisce, unificandole, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone di cui all'art. 27, comma 7 e 8 del Codice della Strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province (comma 816); il canone è istituito “dai comuni, dalle provincie e dalle città metropolitane, di seguito denominate, enti”, secondo una tariffa standard annua, sulla base di quanto stabilito dall'Ente proprietario in relazione al periodo di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari.
Il successivo comma 818 precisa che “nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati (di comuni) con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della Strada”: di conseguenza, i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti non possono considerarsi facenti parte del territorio comunale.
Dalla lettura del combinato disposto delle due norme, deve necessariamente concludersi che solo nel caso in cui si controverta sulla competenza e titolarità di strade situate all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ex art. 2 comma 7 del C.d.S., si avrà la legittima pretesa del canone da parte del trattandosi di aree di competenza comunale. CP_2
I creditori del canone, infatti, sono gli Enti proprietari della strada, per cui il non può CP_2 esigere il canone pubblicitario quando l'area occupata appartiene ad un soggetto terzo, come nel caso di specie, dato che gli impianti oggetto della presente controversia sono stati installati sulla
[...]
di proprietà della Provincia di Chieti. Controparte_6
Di poi, il comma 819 stabilisce che “Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”, precisandosi nel successivo comma 820:
“L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”.
Dall'interpretazione letterale e sistematica che va attribuita al citato impianto normativo, deve desumersi che il CUP costituisce una nuova e diversa forma di concessione ed occupazione del suolo pubblico anche a scopo pubblicitario (ai sensi della lettera b) del comma 819), la cui struttura giuridica viene calibrata – diversamente dall'impostazione previgente – non più sulla base del rapporto differenziale ramo suolo/ramo pubblicità, ponendosi tale lettura in contrasto sia con la lettera che la ratio della legge.
Di conseguenza, può affermarsi che il CUP rappresenta il corrispettivo della concessione dell'uso pagina 3 di 6 esclusivo o speciale di beni pubblici, da corrispondere (ai sensi del comma 835) in favore di coloro che rilasciano la concessione subendo il peso dell'impianto pubblicitario.
La e il non possono, per tali ragioni, pretendere la riscossione del CP_3 Controparte_2 Canone Unico Patrimoniale su strada di competenza della Provincia di Chieti.
L'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale impone, infatti, che, nell'applicare la legge non si possa ad essa attribuire “altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
Orbene, questo Giudice è consapevole del diverso orientamento seguito da una parte della giurisprudenza di merito secondo cui, anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 160/2919 insiste per la struttura “bifasica” del canone in trattazione sulla base del comma 817, nella parte in cui detta norma, prevedendo che il canone è “disciplinato” dagli enti “in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”, stabilisce il principio della
“invarianza delle entrate”. Tuttavia, si ritiene che dette argomentazioni non colgano nel segno, atteso che proprio la richiamata disposizione postula anche la mera facoltà degli enti “di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe” con la conseguenza che la neutralità afferente il gettito può essere raggiunta anche mediante la indicata rimodulazione tariffaria.
Dalle considerazione sin qui svolte deriva che, allo stato, non vi è più alcuna norma ordinamentale che indichi i Comuni come unici destinatari del CUP quando si verta in tema di “diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato” (comma 819, lett. b)), atteso che il comma successivo (comma 820) prevede unicamente che l'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico, stante l'unicità del canone.
Né – diversamente da quanto sostenuto da – può giungersi a conclusioni differenti CP_3 valorizzando i pareri espressi dalla circolare UPI del 18 febbraio 2021 e dalla nota IFEL del 14 aprile 2021, secondo la quale “(…) il principio dell'assorbimento stabilito dal comma 820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi solo nei confronti del Comune, unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un prelievo collegato all'occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari”, in quanto non coerenti con il testo normativo.
Nemmeno assumono valenza interpretativa, ove in contrasto con il dato normativo, regolamenti o circolari degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni, in quanto fonti normative o di autoregolamentazione di rango subordinato a quello della legge.
Di contro, appare più condivisibile l'interpretazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, nel corso di “Telefisco 2024”, ha affermato che: “Non si condivide l'interpretazione avanzata, proprio sulla base della semplice lettura della disposizione recata dall'articolo 1, comma 819, della legge 160/2019, la quale stabilisce espressamente alla lettera a) che il presupposto del canone unico patrimoniale (Cup) è «l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico».
Il presupposto se da un lato necessita di una correlazione con la richiesta di autorizzazione o di concessione a carico del soggetto passivo, ai sensi del successivo comma 823, dall'altro, in mancanza di tale richiesta, la norma prevede che gli enti locali sono legittimati a colpire i responsabili dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari effettuate abusivamente.
In conclusione deve aversi riguardo, al fine di individuare il soggetto attivo del CUP, all'ente proprietario dell'area interessata dall'occupazione. La previsione del comma 818 dell'articolo 1 della legge 160/2019, dopo le modifiche introdotte dal comma 838 dell'articolo 1 della legge 197/2022, chiarisce definitivamente il dubbio interpretativo relativo al soggetto competente ad applicare il CUP
pagina 4 di 6 per i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10 mila abitanti che sono considerati comunali, anche nel caso in cui l'ente proprietario è la Provincia. La norma, in definitiva, costituisce un allineamento rispetto a quanto già previsto dal successivo comma 837, per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Una lettura sistematica delle norme, quindi, permette di concludere nel senso che il CUP è applicato dall'ente titolare dell'area pubblica con la sola eccezione dei tratti di strada che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai 10mila abitanti”.
Dunque, sulla base della citata normativa e dell'interpretazione che si reputa più meritevole di adesione, deve conclusivamente ritenersi che i Comuni possono istituire il CUP riguardo a impianti pubblicitari su strade comunali o considerate tali (ossia non comunali ma poste all'interno del centro abitato, con popolazione superiore a 10.000 abitanti), senza possibilità di deroga, stante la riserva di legge portata dall'art. 23 Costituzione, secondo cui “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
Nel caso di specie, trattandosi di messaggi pubblicitari su strada provinciale fuori dal centro abitato, ai sensi dei commi 816 e 818, il corrispettivo CUP è escluso dalla competenza del Comune, il quale, dunque, non può qualificarsi titolare del diritto alla riscossione e per esso la CP_3
3. Passando all'esame del terzo motivo di appello, l'odierno appellante sostiene che gli impianti ubicati sulla non siano gestiti dalla , con conseguente carenza di legittimazione CP_7 CP_8 passiva della stessa al versamento del canone. Adduce, in particolare, che gli stessi sarebbero stati rimossi a fine anno 2020, senza che fosse necessaria una dichiarazione di cessazione alla luce della normativa vigente.
Di contro, la sostiene la riconducibilità degli impianti alla sulla base di una CP_3 CP_8 dichiarazione rilasciata dalla stessa in relazione all'imposta dovuta per l'anno 2020.
Orbene, l'obbligo di denuncia di cessazione previsto dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993 è stato abrogato con l'entrata in vigore della L. 160/2019, che nulla dispone al riguardo. Sebbene la abbia prodotto foto estrapolate da Google maps risalenti soltanto al novembre 2022, si CP_8 ritiene che ancorare la presenza degli impianti sulla esclusivamente ad una dichiarazione CP_7 relativa all'anno d'imposta 2020 non sia sufficiente a dar prova dell'esistenza degli stessi anche nel corso dell'anno oggetto di accertamento. Pertanto, non può dirsi provata l'effettiva esistenza degli impianti sulla S.S. 84 nel corso dell'anno 2022 (anno di accertamento riportato in avviso).
Ne deriva, per l'effetto, che va dichiarato illegittimo e, quindi, annullato l'avviso di accertamento n. 14393929 limitatamente al CUP richiesto per gli impianti istallati sulla e Controparte_6 sulla mentre legittima risulta l'esazione del CUP per l'impianto su Via per Fossacesia con CP_7 conseguente nuova determinazione di indennità e sanzione amministrativa.
Vista la riscontrata illegittimità dell'avviso di accertamento n. 14393929 per
[...]
e l'impossibilità di procedere a nuovo calcolo scomputando le somme Controparte_9 non dovute in presenza di voci calcolate unitariamente, si rimette alla Amministrazione competente per la riedizione del potere in conformità alla odierna pronuncia, qui disponendo per l'annullamento dell'avviso notificato.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'assoluta novità della questione e l'esistenza di pronunce di merito difformi e di orientamenti non univoci sulla questione oggetto del giudizio giustificano la compensazione integrale delle stesse tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante a seguito della sentenza Corte Cost. n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 - Rigetta il motivo di appello in relazione al difetto di legittimazione del CP_2
, confermando in parte qua la pronuncia del Giudice di Pace di n. 34
[...] CP_2 del 22 febbraio 2024;
- Nel merito accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 34 del 22 febbraio 2024, annulla l'avviso di accertamento n. 14393929 emesso da;
CP_3
- Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e con riguardo a tutte le parti in causa.
Sentenza resa nei termini di cui all'articolo 438 c.p.c.
Lanciano, 6 agosto 2025
Il Giudice
dott. Chiara D'Alfonso
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