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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna LA Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 100 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
nata ad [...], il [...], elettivamente domicilia- Parte_1
ta presso lo studio dell'avv. Broccio Salvatore, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
, nato ad [...], il [...], elettivamente do- Controparte_1
miciliato presso lo studio dell'avv. Valenti Enrico, che lo rappresenta e difen- de giusta procura allegata alla memoria di costituzione.
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per le parti: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 22 novembre 2024;
Per il P.M.: cfr. conclusioni del 26 novembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato l'11 gennaio 2023, ha chiesto al Tri- Parte_1
bunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contrat- to ad Agrigento il 10 agosto 2006 – con , dalla cui unione Controparte_1
sono nati due figli, e LA, minorenni. Per_1
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che dalla separazio- ne, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 1144 del 20-26 settembre
2018, passata in giudicato, non era più ripresa la convivenza.
Inoltre, tenuto conto dei problemi di dipendenza da alcol del , ha chie- CP_1
sto l'affidamento esclusivo dei figli, con possibilità per il padre di incontrarli solo dopo aver intrapreso un percorso rieducativo presso il Sert, la conferma dell'obbligo a carico del medesimo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile di importo pari ad euro 450,00, nonché di corrisponderle un assegno divorzile pari ad euro 150,00.
Costituitosi, con memoria del 18 marzo 2023, ha aderito Controparte_1
alla domanda principale, chiedendo la conferma di quanto disposto in sede di separazione in ordine all'affidamento e al mantenimento dei figli e opponen- dosi alla richiesta di assegno divorzile avanzata dalla , tenuto conto del- Pt_1
la sua giovane età e abilità al lavoro, nonché degli emolumenti dalla stessa percepiti per il nucleo e per il figlio . Per_1
- 2 - Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il Presi- dente f.f. ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con comparsa depositata il 7 ottobre 2023, ha insisto nella Controparte_1
già articolate difese.
La causa, istruita con produzione documentale e incaricati i Servizi Sociali ter- ritorialmente compenti, sulle conclusioni degli avvocati delle parti e del P.M. all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 22 novembre 2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, nel merito, la doman- da volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fon- data e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 1144 del 20-
26 settembre 2018, passata in giudicato, e che la comparizione dei coniugi in- nanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data an- teriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di ces-
- 3 - sazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste al- cuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Venendo al resto, in assenza di elementi di novità, va confermato l'affidamento esclusivo dei figli minori e LA alla madre, con collo- Per_1
cazione stabile presso il domicilio di quest'ultima, tenuto conto che entrambi i genitori hanno espressamente chiesto la conferma di questo regime di affida- mento, già stabilito in sede di separazione.
Per quanto riguarda il diritto di visita, preso atto di quanto relazionato dai professionisti dei Servizi Sociali incaricati, i quali non hanno segnalato alcuna problematica connessa al rapporto padri-figli (cfr. relazione in atti), eviden- ziando che i genitori hanno dichiarato di aver raggiunto un equilibrio armo- nioso nell'organizzazione autonoma degli incontri, considerato che anche la ha rinunciato all'iniziale richiesta di monitoraggio del da parte Pt_1 CP_1
del , va previsto che il possa incontrare i figli liberamente, con- Pt_2 CP_1
cordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni o, in caso di di- saccordo, secondo le modalità stabilite con ordinanza presidenziale.
Venendo, adesso, alle statuizioni di ordine patrimoniale, tenuto conto della situazione reddituale di entrambi i coniugi, va confermato l'obbligo posto in capo al di contribuire al mantenimento dei figli e LA, ver- CP_1 Per_1
sando a un assegno mensile complessivo di euro 450,00, riva- Parte_1
lutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Infine, per quanto concerne la richiesta di assegno divorzile formulata dalla ricorrente, va, innanzitutto, ricordato che l'assegno di divorzio deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione
- 4 - perequativo – compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali–reddituali - che il coniuge richiedente l'as- segno ha l'onere di dimostrare nel giudizio, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenzia- le.
La composizione della nuova regola di giudizio dà conto di un nuovo onere della prova a carico del richiedente l'assegno divorzile, in cui entra a far parte la perdita di occasioni professionali in ragione della scelta, maturata all'esito del matrimonio e condivisa con l'altro, di dedicarsi alle esigenze della famiglia, con sperequazione economico-reddituale degli ex coniugi.
Più in particolare, dal punto di vista dell'onere probatorio, va detto che com- pete alla parte che richiede l'assegno di divorzio fornire la prova dei sacrifici fatti durante il matrimonio a favore della famiglia e del proprio contributo alla formazione del patrimonio comune e di ciascuno.
In secondo luogo, deve esservi la prova di un nesso causale fra i sacrifici fatti
(e provati), e lo squilibrio fra le situazioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, nel senso che, se il coniuge richiedente non si fosse sacrificato a favore della famiglia, lo squilibrio non si sarebbe prodotto.
Ebbene, applicando i summenzionati principi al caso di specie, si osserva che la ricorrente, la quale in sede di udienza presidenziale aveva dichiarato di per- cepire il reddito di cittadinanza, non ha dimostrato che tale reddito sia del tut- to inadeguato alle proprie esigenze e di non riuscire a reperire un'occupazione, non formulando alcuna richiesta di prova orale per confer- mare i propri assunti, neppure ha allegato e dimostrato uno squilibrio reddi- tuale tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi e che lo stesso sia
- 5 - stato riferibile a scelte fatte in conseguenza del matrimonio o all'interno di es- so.
Pertanto, in mancanza di prova di tali presupposti, l'assegno divorzile può es- sere riconosciuto e la relativa domanda va disattesa.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente irripetibili le spese del giudizio.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministe- ro, ogni contraria istanza eccezione e difesa;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Agrigento il 10 agosto 2006 da e e trascritto nel regi- Parte_1 Controparte_1
stro di matrimonio del Comune di Agrigento al n. 204, parte II, serie A, anno
2006; affida i figli minori e esclusivamente alla madre, Per_1 Persona_2 [...]
, con collocazione stabile presso il domicilio di quest'ultima, con fa- Pt_1
coltà per il padre di incontrarli secondo le modalità stabilite in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
dei figli e , corrispondendo a entro il Per_1 Persona_2 Parte_1
giorno dieci di ogni mese un assegno complessivo di euro 450,00, oltre al 50
% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui
- 6 - all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 27 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. LA Ragusa
- 7 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna LA Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 100 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
nata ad [...], il [...], elettivamente domicilia- Parte_1
ta presso lo studio dell'avv. Broccio Salvatore, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
, nato ad [...], il [...], elettivamente do- Controparte_1
miciliato presso lo studio dell'avv. Valenti Enrico, che lo rappresenta e difen- de giusta procura allegata alla memoria di costituzione.
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per le parti: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 22 novembre 2024;
Per il P.M.: cfr. conclusioni del 26 novembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato l'11 gennaio 2023, ha chiesto al Tri- Parte_1
bunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contrat- to ad Agrigento il 10 agosto 2006 – con , dalla cui unione Controparte_1
sono nati due figli, e LA, minorenni. Per_1
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che dalla separazio- ne, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 1144 del 20-26 settembre
2018, passata in giudicato, non era più ripresa la convivenza.
Inoltre, tenuto conto dei problemi di dipendenza da alcol del , ha chie- CP_1
sto l'affidamento esclusivo dei figli, con possibilità per il padre di incontrarli solo dopo aver intrapreso un percorso rieducativo presso il Sert, la conferma dell'obbligo a carico del medesimo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile di importo pari ad euro 450,00, nonché di corrisponderle un assegno divorzile pari ad euro 150,00.
Costituitosi, con memoria del 18 marzo 2023, ha aderito Controparte_1
alla domanda principale, chiedendo la conferma di quanto disposto in sede di separazione in ordine all'affidamento e al mantenimento dei figli e opponen- dosi alla richiesta di assegno divorzile avanzata dalla , tenuto conto del- Pt_1
la sua giovane età e abilità al lavoro, nonché degli emolumenti dalla stessa percepiti per il nucleo e per il figlio . Per_1
- 2 - Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il Presi- dente f.f. ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con comparsa depositata il 7 ottobre 2023, ha insisto nella Controparte_1
già articolate difese.
La causa, istruita con produzione documentale e incaricati i Servizi Sociali ter- ritorialmente compenti, sulle conclusioni degli avvocati delle parti e del P.M. all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 22 novembre 2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, nel merito, la doman- da volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fon- data e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 1144 del 20-
26 settembre 2018, passata in giudicato, e che la comparizione dei coniugi in- nanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data an- teriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di ces-
- 3 - sazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste al- cuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Venendo al resto, in assenza di elementi di novità, va confermato l'affidamento esclusivo dei figli minori e LA alla madre, con collo- Per_1
cazione stabile presso il domicilio di quest'ultima, tenuto conto che entrambi i genitori hanno espressamente chiesto la conferma di questo regime di affida- mento, già stabilito in sede di separazione.
Per quanto riguarda il diritto di visita, preso atto di quanto relazionato dai professionisti dei Servizi Sociali incaricati, i quali non hanno segnalato alcuna problematica connessa al rapporto padri-figli (cfr. relazione in atti), eviden- ziando che i genitori hanno dichiarato di aver raggiunto un equilibrio armo- nioso nell'organizzazione autonoma degli incontri, considerato che anche la ha rinunciato all'iniziale richiesta di monitoraggio del da parte Pt_1 CP_1
del , va previsto che il possa incontrare i figli liberamente, con- Pt_2 CP_1
cordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni o, in caso di di- saccordo, secondo le modalità stabilite con ordinanza presidenziale.
Venendo, adesso, alle statuizioni di ordine patrimoniale, tenuto conto della situazione reddituale di entrambi i coniugi, va confermato l'obbligo posto in capo al di contribuire al mantenimento dei figli e LA, ver- CP_1 Per_1
sando a un assegno mensile complessivo di euro 450,00, riva- Parte_1
lutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Infine, per quanto concerne la richiesta di assegno divorzile formulata dalla ricorrente, va, innanzitutto, ricordato che l'assegno di divorzio deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione
- 4 - perequativo – compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali–reddituali - che il coniuge richiedente l'as- segno ha l'onere di dimostrare nel giudizio, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenzia- le.
La composizione della nuova regola di giudizio dà conto di un nuovo onere della prova a carico del richiedente l'assegno divorzile, in cui entra a far parte la perdita di occasioni professionali in ragione della scelta, maturata all'esito del matrimonio e condivisa con l'altro, di dedicarsi alle esigenze della famiglia, con sperequazione economico-reddituale degli ex coniugi.
Più in particolare, dal punto di vista dell'onere probatorio, va detto che com- pete alla parte che richiede l'assegno di divorzio fornire la prova dei sacrifici fatti durante il matrimonio a favore della famiglia e del proprio contributo alla formazione del patrimonio comune e di ciascuno.
In secondo luogo, deve esservi la prova di un nesso causale fra i sacrifici fatti
(e provati), e lo squilibrio fra le situazioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, nel senso che, se il coniuge richiedente non si fosse sacrificato a favore della famiglia, lo squilibrio non si sarebbe prodotto.
Ebbene, applicando i summenzionati principi al caso di specie, si osserva che la ricorrente, la quale in sede di udienza presidenziale aveva dichiarato di per- cepire il reddito di cittadinanza, non ha dimostrato che tale reddito sia del tut- to inadeguato alle proprie esigenze e di non riuscire a reperire un'occupazione, non formulando alcuna richiesta di prova orale per confer- mare i propri assunti, neppure ha allegato e dimostrato uno squilibrio reddi- tuale tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi e che lo stesso sia
- 5 - stato riferibile a scelte fatte in conseguenza del matrimonio o all'interno di es- so.
Pertanto, in mancanza di prova di tali presupposti, l'assegno divorzile può es- sere riconosciuto e la relativa domanda va disattesa.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente irripetibili le spese del giudizio.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministe- ro, ogni contraria istanza eccezione e difesa;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Agrigento il 10 agosto 2006 da e e trascritto nel regi- Parte_1 Controparte_1
stro di matrimonio del Comune di Agrigento al n. 204, parte II, serie A, anno
2006; affida i figli minori e esclusivamente alla madre, Per_1 Persona_2 [...]
, con collocazione stabile presso il domicilio di quest'ultima, con fa- Pt_1
coltà per il padre di incontrarli secondo le modalità stabilite in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
dei figli e , corrispondendo a entro il Per_1 Persona_2 Parte_1
giorno dieci di ogni mese un assegno complessivo di euro 450,00, oltre al 50
% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui
- 6 - all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 27 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. LA Ragusa
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