Decreto cautelare 13 aprile 2023
Ordinanza cautelare 18 maggio 2023
Sentenza 19 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 19/12/2023, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/12/2023
N. 00979/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00271/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 271 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Murgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Pani, Floriana Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) del Bando di concorso per esami per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 78 unità di personale da inquadrare nell'area A – livello retributivo A1 – Agente del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con determinazione n. 0001894, protocollo n. 0034817 del 19.10.2021, nei limiti dell'art. 3, lettera m), nella parte in cui, con riferimento al possesso dei requisiti psico-fisici dei partecipanti alla selezione, richiede che: “ a tal fine i candidati dovranno risultare in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del D.M. 30.6.2023, n. 198, Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso dei ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli” ; 2) Del giudizio finale della Commissione medica dell'Azienda ospedaliera Universitaria di Cagliari, del 15.2.2023, che ha dichiarato la ricorrente non idonea al servizio nel Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna per la presenza di “tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme. Ministero dell'Interno, D.M. 30.6.2023, n. 198, capo II, tabella 1, punto 2, B”; 3) della determinazione dell'Assessorato degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione che ha approvato l'elenco degli ammessi al corso di formazione di cui all'art. 13 del bando di Concorso n. 9351 del 3.3.2023; 4) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2023 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sig.ra -OMISSIS- ha partecipato al Concorso pubblico per esami per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 78 unità di personale da inquadrare nell’area A - Livello retributivo A1 - Agente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, indetto con Determinazione n. 1894 prot. n. 34817 del 19.10.2021.
2. La ricorrente, all’esito dell’espletamento della prova scritta e di quella pratica-orale e sulla base delle risultanze della graduatoria approvata con Determinazione n. 2123/42182 del 7.11.2022, integrata con Determinazione n. 2313/45618 del 30.11.2022 del Direttore Generale del Personale e riforma R.A.S., si posizionava al ventesimo posto e dunque idonea.
3. La sig.ra -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 2 del bando, lett. m) disciplinante l’accertamento dei requisiti psico-fisici previsti dall’art. 12, comma 3, della L.R. 5 novembre 1985, n. 26, veniva sottoposta alle pertinenti visite all’esito delle quali apprendeva del giudizio di inidoneità espresso nei propri confronti in ragione di un asserito difetto derivante dalla presenza di “ tatuaggi sulle parti del corpo non coperti dall’uniforme Ministero dell’Interno D.M. 30/06/2003 n° 198 Tabella 1 punto 2. b.”
4. Nel referto risulta che i tatuaggi non coperti dall’uniforme sono due: 1) una coccinella di 2 cm in sede cervicale e 2) un’ancora di 1,5 cm in un dito della mano sinistra. Un terzo tatuaggio sull’inguine è stato ritenuto non rilevante perché coperto dall’uniforme.
5. La ricorrente, dolendosi della esclusione da concorso disposta in ragione solo del fatto che i due tatuaggi si trovassero in parti del corpo non coperte dall’uniforme, e senza compiere alcuna valutazione in merito alla loro capacità di incidere negativamente sul prestigio del Corpo o di rappresentare indice di personalità abnorme è insorta avverso il giudizio di inidoneità formulando quattro motivi di gravame.
5.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 12 della L.R. n. 26 del 5.11.1985, in relazione al D.P.R. 23.12.1983, n. 904 e dell’art. 3 dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna.
5.1.1. Assume la ricorrente che il legislatore regionale, nell’esercizio della potestà legislativa primaria, riconosciuta dall’art. 3 dello Statuto in materia di personale, ha individuato i requisiti psico-fisici e attitudinali degli aspiranti agenti del CFVA attraverso il rinvio a quelli indicati nel DPR n. 904/1983 per la Polizia di Stato.
Tale decreto prevedeva che “ i tatuaggi sono motivo di non idoneità soltanto quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme ”.
Prosegue la ricorrente evidenziando che quando il D.M. n. 198 del 30.6.2003 ha sostituito il DPR n. 904/1983, introducendo nuovi e più restrittivi requisiti per gli aspiranti agenti della Polizia di Stato, in mancanza di una espressa manifestazione di volontà del legislatore sardo, tali disposizioni non sono transitate automaticamente nell’art. 12 della L.R. n. 26/1985 in ragione del fatto che il rinvio operato dalla legge sarda deve ritenersi statico e non dinamico.
A tale interpretazione militerebbe sia il fatto che l’art. 12 dalla L.R. n. 26/1985 opererebbe il rinvio verso una specifica normativa, cioè al DPR n. 902/1981, e non alla generica fonte di produzione, sia la circostanza che la Regione Sardegna ha competenza legislativa esclusiva in materia di personale e pertanto la modificazione dei requisiti di accesso nella Polizia di Stato non possano trovare automatica applicazione anche per il Corpo Forestale della Regione Sardegna in mancanza di una espressa e chiara manifestazione di volontà del legislatore regionale.
5.2. Con un secondo ordine di censure la ricorrente deduce la violazione dell’art. 21 della Costituzione in rapporto all’art. 97 e 3 della Costituzione, oltre a eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e per violazione del principio di massima partecipazione nei pubblici concorsi.
5.2.1. Rappresenta la ricorrente che non vi sarebbe alcun ragionevole motivo per applicare automaticamente agli aspiranti agenti del Corpo Forestale della Sardegna la più rigida disciplina introdotta per i tatuaggi dal D.M. 904 per gli aspiranti allievi della Polizia di Stato.
Pertanto la commissione, lungi dall’applicare l’automatismo espulsivo avrebbe dovuto operare una valutazione discrezionale sul tatuaggio e rilevare il fatto che i due piccoli tatuaggi non erano oggettivamente deturpanti né indice di personalità aberrante.
La Commissione, in definitiva, avrebbe espresso un giudizio di non idoneità al servizio senza operare alcun bilanciamento tra il suo interesse al lavoro e quello al buon andamento dell’amministrazione, così ledendo l’art. 97 della Costituzione anche sotto il profilo del principio del favor partecipationis nonché del principio di uguaglianza.
In ultimo, la ricorrente rappresenta che il giudizio di inidoneità sarebbe illegittimo anche perché la Commissione medica non avrebbe espresso alcuna motivazione, se non il mero richiamo alla norma che si assume violata per ritenere non idoneo al servizio un candidato che presenti un tatuaggio di piccole dimensioni in una zona del corpo non coperta dall’uniforme.
5.3. Con il terzo motivo di gravame la ricorrente censura la violazione dell’art. 12, della L.R. n. 26/1985 e dell’art. 3 del bando di concorso, oltre a eccesso di potere per errore nei presupposti e per difetto di istruttoria.
5.3.1. Sostiene la ricorrente che la commissione medica avrebbe errato nel ritenere la candidata automaticamente non idonea al servizio per il solo fatto di avere due piccoli tatuaggi, nella cervicale e nella parte interna di un dito della mano, atteso che il rinvio presente nell’art. 3, lettera m) del Bando di concorso si riferisce ai soli requisiti psico-fisici indicati nell’art. 3 del D.M. n. 198/2003, tra cui non rientrano i tatuaggi, che non possono nemmeno essere considerati requisiti psico-fisici, salvo che non presentino caratteristiche tali da incidere sulla condizione psichica o fisica del candidato.
Lo stesso bando, a giudizio della ricorrente deve ritenersi illegittimo, salvo che non lo si interpreti nel senso che i requisiti psico-fisici (così si esprime l’art. 12, della L.R. n. 26/1985) indicati nell’art. 3 del D.M. n. 198 escludano i tatuaggi. Essi, infatti, non sono elementi indicativi dello stato di salute fisica o mentale.
Peraltro, con riguardo al tatuaggio di 2 cm raffigurante una coccinella, la commissione medica avrebbe errato perché esso si trova nella parte bassa della cervicale, alla base del collo, risultando quindi completamente coperto dal colletto della camicia di qualsiasi uniforme, anche di quella estiva.
5.4. Con il quarto e ultimo motivo, infine, la ricorrente deduce eccesso di potere per disparità di trattamento rappresentando di essere venuta a conoscenza del fatto che altra candidata sarebbe stata ritenuta idonea pur avendo un tatuaggio sull’avambraccio.
6. Con decreto Presidenziale n° 91 del 13 aprile 2023, confermato in sede collegiale con Ordinanza 115 del 18 maggio 2023, veniva disposta, sulla scorta del riscontrato danno grave e irreparabile arrecato dai provvedimenti impugnati, l’ammissione con riserva della parte ricorrente al corso di formazione di cui all’art. 13 del bando di concorso, nonché agli esami tecnico-pratici da sostenere al termine del corso di formazione;
7. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione regionale instando per la reiezione del gravame.
8. In vista dell’udienza di merito parte ricorrente depositava documenti e memorie rappresentando la definitiva rimozione dei tatuaggi in questione.
9. La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 29 novembre 2023.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il bando di concorso, all’art. 3 lettera m) prescrive che per l’ammissione al concorso i candidati siano “ in possesso dei requisiti psico-fisici previsti dall’art. 12, comma 3, della L.R. 5 novembre 1985, n. 26, che saranno accertati dall’Amministrazione anteriormente allo svolgimento del corso di formazione di cui all’art. 13 del presente avviso. 3 A tal fine i candidati dovranno risultare in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 30.06.2003, n. 198 “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli” .
Il comma 2 del citato art. 3 prescrive che “ I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione e devono permanere, ad eccezione di quello relativo al limite di età, fino alla data di stipula del contratto individuale di lavoro. ”
L’art. 12 del bando prescrive, in ordine all’accertamento dei requisiti psico-fisici che “ I candidati inseriti nella graduatoria di merito degli idonei sono sottoposti, ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici previsti dall’art. 3 del D.M. 30 giugno 2003, n. 198, ad un esame clinico generale e a prove strumentali e di laboratorio presso una struttura sanitaria che verrà indicata con apposita comunicazione. Il candidato può farsi assistere da un medico di sua fiducia .”
La commissione medica di cui all’art. 12 ha dunque effettuato gli accertamenti dei requisiti psico-fisici previsti dall’art. 3 del DM. 30.6.2003, n. 198.
Il predetto Decreto Ministeriale individua quali cause di non idoneità, nella tabella 1, al n° 2 le lesioni della cute visibili, tra le quali sono ricompresi, alla lettera b) i “tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalita' abnorme.”
La disposizione, pertanto, contempla un automatismo in termini di inidoneità correlato alla mera presenza e visibilità (rispetto all’impiego dell’uniforme) del tatuaggio.
Nel caso di specie, la commissione ha riscontrato la presenza di due tatuaggi visibili di cui uno nella cervicale e uno nella parte interna di un dito della mano.
E’ dunque incontestabile che, quantomeno quello presente nella mano sia caratterizzato dal requisito della visibilità prescritto dalla norma.
1.2. Non appare condivisibile l’argomentazione formulata da parte ricorrente circa l’esistenza di un mero rinvio statico della legge regionale 26/85 al DPR 904/1983 recante una formulazione meno restrittiva di quella vigente.
Infatti, come sopra evidenziato, la lex specialis è chiara nel riferirsi all’art. 3 del D.M. 198/2003 che, nella tabella 1, reca una univoca formulazione in ordine al possesso dei requisiti necessari al conseguimento dell’idoneità e, tra questi, è ricompresa l’assenza di tatuaggi visibili, in quanto non coperti dall’uniforme, non essendo necessaria la sussistenza, cumulativa, del requisito inerente alla sede o natura deturpante o indice di personalita' abnorme, atteso che tale ulteriore casistica assume rilievo preclusivo dell’inidoneità anche laddove il tatuaggio non sia visibile.
La Commissione ha, pertanto, fatto corretta applicazione delle norme suindicate e ha espresso un giudizio di inidoneità allo svolgimento delle mansioni di agente forestale, al quale l’Amministrazione ha dato coerente seguito.
1.3. Non può essere condiviso l’assunto di parte ricorrente che rappresenta come la Commissione medica avrebbe dovuto compiere una valutazione discrezionale sul tatuaggio atteso che, in realtà, alla Commissione era demandato un mero accertamento tecnico in ordine alla localizzazione del tatuaggio e alla sua visibilità con l'uniforme, poiché la valutazione di lesività era già stata effettuata a monte dalla lex specialis. Solo in caso di non visibilità del tatuaggio, la Commissione sarebbe stata chiamata ad un giudizio tecnico discrezionale in senso proprio, essendo tenuta a valutare e motivare se, per natura, contenuto o dimensione, il tatuaggio, pur non visibile, potesse essere considerato deturpante o comunque contrario al decoro dell'uniforme o di discredito delle istituzioni (cfr. Cons. Stato Sez. II, Sent., 13-04-2023, n. 3741).
D’altronde, atteso che il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna è un Corpo tecnico con funzioni di polizia deputato alla salvaguardia dell'ambiente naturale, risulta del tutto ragionevole applicare agli aspiranti agenti la disciplina concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato.
1.4. Osserva ulteriormente il Collegio che non assume rilievo il fatto che successivamente alla visita medica parte ricorrente abbia provveduto alla rimozione del tatuaggio (cfr documento versato in giudizio in data 27 ottobre 2023).
Il bando, all’art. 3 comma 2, era chiaro nel prescrivere che “I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione e devono permanere, ad eccezione di quello relativo al limite di età, fino alla data di stipula del contratto individuale di lavoro.”
L’accertata presenza e visibilità dei tatuaggi in fase di visita medica dunque non poteva che comportare, in applicazione delle sopraindicate norme tecniche, la formulazione del giudizio di non idoneità.
Anche la giurisprudenza ha precisato che è irrilevante la circostanza che il tatuaggio sia in fase di rimozione.
Invero, l'accertamento dei requisiti fisici deve avvenire avuto riguardo al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda della procedura selettiva, al fine di garantire la par condicio tra i candidati (ex multis, cft. T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 07/01/2023, n. 237).
La rimozione, quindi, diversamente da quanto avvenuto nella fattispecie all'esame, deve essere già completata al momento della verifica dei requisiti psico-fisici da parte della Commissione perché è in quel momento che deve essere accertata l'effettiva sussistenza dei requisiti medesimi in capo al candidato (cfr. Cons. St. n. 3741/2023, cit. e T.A.R. Lazio Roma Sez. IV, Sent., 12-10-2023, n. 15145).
1.5. Non risulta suscettibile di positivo accoglimento neppure la censura inerente alla prospettata disparità di trattamento nella quale sarebbe incorsa l’amministrazione che avrebbe ritenuta idonea la candidata in capo alla quale sarebbe stata rilevata la presenza di un tatuaggio sull'avambraccio.
A tale affermazione, infatti, non ha fatto seguito alcuna ulteriore allegazione e documentazione costituente principio di prova. Nè, in sede di formulazione delle memorie conclusive, tale doglianza ha ricevuto alcuna ulteriore puntualizzazione indispensabile a consentire al Collegio un compiuto scrutinio.
2. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso, pertanto, si rivela infondato e, come tale, meritevole di reiezione.
3. La natura del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (sezione seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso siccome proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lensi, Presidente
Gabriele Serra, Referendario
Roberto Montixi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Montixi | Marco Lensi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.