Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 3811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3811 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
DO.SS Gianna Maria Zannella Presidente
DO.SS Maria Delle Donne Consigliere rel.
DO.SS Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. 4696/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 17.06.2025 tra:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
C.F. , Parte_6 C.F._6 Parte_7
(C.F. ), (C.F. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._9 Parte_10 C.F._10
(C.F. ), tutti elett.te dom.ti in Roma, Via Parte_11 C.F._11
Domenico Chelini, 5, c/o lo Studio dell'dall'Avv. Marco Tortorella, che li rappresenta e difende in virtù di procure in calce all'atto di appello del precedente grado;
- ATTORI IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
in persona del Consiglio Controparte_1 CP_2 [...]
tempore, CP_3 Controparte_4
, in persona del Ministro pro tempore, , in persona del
[...] Controparte_5
Ministro pro tempore
- CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI -
Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 39826/2021 della Corte di
CaSSzione.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia dell'impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Medici in epigrafe, unitamente ad altri medici, hanno convenuto le Amministrazioni statali innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo di accertare e dichiarare il loro diritto a ricevere un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni al pagamento della somma di Euro 11.103,82, per ogni anno di corso, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi;
accertare e dichiarare il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premeSS e condannare le parti convenute al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. sempre oltre il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. ed interessi legali. In via alternativa, hanno chiesto di condannare le parti convenute al risarcimento dei danni subiti dagli attori per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie richiamate in premeSS, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo: danni che per l'omeSS corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di Euro 11.103,82, per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
per quanto riguarda l'omeSS attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c.. Il tutto, oltre il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. ed interessi di legge. In via subordinata, hanno chiesto di liquidare un equo indennizzo per arricchimento senza causa, in relazione al risparmio di spesa conseguito dall'Amministrazione per l'utilizzo delle prestazioni professionali, allora rese dagli odierni attori;
indennizzo diretto ad integrare una diminuzione patrimoniale avutasi in capo agli odierni attori per avere essi prestato, senza corrispettivo, la loro attività presso le strutture ospedaliere durante il corso di specializzazione. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari.
Nel suddetto giudizio si sono costituite la il Controparte_1 [...]
il e il Controparte_6 Controparte_4
, che hanno preliminarmente eccepito la prescrizione dei diritti vantati dagli Controparte_5
attori e, nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda perché infondata. Successivamente all'integrazione della domanda da parte degli attori, disposta ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c., i convenuti hanno eccepito l'incompetenza per territorio, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., di questo tribunale e ribadito le conclusioni precedentemente formulate.
Con sentenza n. 6703/2012, il Tribunale adito, accogliendo l'eccezione di prescrizione svolta dalle
Amministrazioni, ha rigettato le domande attoree, così statuendo: “Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da
[...]
e altri, indicati in epigrafe, nei confronti della Parte_12 [...]
del , del Controparte_1 Controparte_6
e del Controparte_7 [...]
, cosi provvede: CP_5
a) rigetta la domande perché i diritti fatti valere sono estinti per essere decorso il termine di prescrizione;
b) compensa le spese processuali”.
Avverso detta sentenza, hanno proposto appello i la causa è stata iscritta al n. r.g. 2592/2013, Pt_13
alla quale sono state riunite le cause n. r.g. 2794 e 2795 del 2013 del Ruolo Generale della Corte
d'Appello di Roma. Con sentenza parziale n. 6009/2017, pubblicata in data 28.9.2017, la Corte
d'Appello di Roma ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, accogliendo i motivi relativi alla prescrizione – e quindi riconoscendo il diritto alla remunerazione a tutti gli specializzandi immatricolatisi a corsi di specializzazione ricompresi negli elenchi di quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi, conformi per tipologia e durata alla normativa comunitaria, successivamente al 1° gennaio 1983 -, ma negando il risarcimento, relativamente ad alcuni DOori, per avere gli stessi conseguito una specializzazione non ricompresa negli elenchi di quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi, conformi per tipologia e durata alla normativa comunitaria
(e, relativamente ad altri medici, per avere gli stessi iniziato il relativo corso di specializzazione prima del 1° gennaio 1983). Avverso la sentenza parziale n. 6009/2017 pubblicata il 28.9.2017 da questa Corte, gli odierni appellanti in riassunzione, unitamente ad altri medici, hanno proposto ricorso per caSSzione e, con ordinanza n. 39826/2021 del 14.12.2021, la Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso in relazione alle posizioni dei Sigg.ri e gli altri odierni attori in riassunzione, Parte_1
rigettandolo nei confronti di tutti gli altri ricorrenti.
Nello specifico, con riferimento ai motivi oggetto di accoglimento, la Corte ha stabilito quanto segue:
- in relazione al quarto motivo, accolto con riferimento a e agli altri odierni Parte_1
attori in riassunzione (e rigettato nei confronti di tutti gli altri ricorrenti in CaSSzione), la
Corte di legittimità ha espresso il seguente principio di diritto: “[…]
2.2.2 La questione si pone in termini peculiari, per le contestazioni relative al corso di specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva e, quindi, per i seguenti medici ricorrenti: , Parte_2 [...]
, , , Controparte_8 Parte_4 Parte_5 Parte_7 Pt_8
, , , , ,
[...] Parte_11 Parte_3 Parte_10 Parte_9 Pt_1
.
[...]
In relazione alla posizione dei suddetti medici, il motivo di ricorso in esame è fondato.
È infatti consolidato l'indirizzo di questa Corte secondo cui il corso di specializzazione in
Igiene e Medicina Preventiva, essendo corrispondente a corsi istituiti in altri stati membri, anche se con diversa denominazione, dà diritto alla remunerazione prevista dalle direttive per la loro frequenza (si vedano, in particolare: Cass., Sez. U, Sentenza n. 29345 del
16/12/2008, Rv. 605944 - 01; Sez. U, Sentenza n. 13909 del 24/06/2011, Rv. 617754 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 21798 del 28/10/2016, Rv. 642960 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13760 del
31/05/2018, Rv. 648800 - 01).
La decisione impugnata va quindi caSSta, con riguardo ai medici sopra indicati, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità, dovendosi procedere, in sede di rinvio, all'accertamento della sussistenza in concreto ed alla determinazione, per ciascuno di essi, del diritto all'indennizzo, in relazione agli anni di frequenza dei rispettivi corsi”. Per tutte le altre posizioni, invece, la Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile ex art. 360 bis, c.1, n. 1 c.p.c.
Con atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c., ritualmente notificato, iscritto al n.r.g. 4696/2022 di questa
Corte, i medici specializzandi indicati in epigrafe hanno riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte nei confronti della del Controparte_1 Controparte_4
, del e del per sentire
[...] Controparte_5 Controparte_6 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, previo interpello della CGUE affinchè chiarisca: “da un lato, quali siano
i parametri astratti dell'effettività della tutela giuridica e, in particolare, alla Corte di giustizia si dovrebbe chiedere, nella specie, se alla stregua del diritto dell'Unione la corretta interpretazione della sua decisione ed, in particolare, se il diritto alla adeguata remunerazione e, quindi, al risarcimento spetta anche ai medici iscritti prima dell'anno 1982., dall'altro lato, se un intervento normativo e/o interpretativo di rango comunitario, sopravvenuto quando ancora la questione è sottoposta alla valutazione del Giudice nazionale, debba prevalere rispetto a norme interne, anche procedurali (384, comma 2 c.p.c.), in contrasto con tale intervento o che impediscano l'applicazione effettiva della norma comunitaria sovraordinata.”;
-in via principale, in conformità con quanto indicato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenze del 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (procedimento C-
371/97): accertare e dichiarare il diritto degli appellanti di ricevere un'adeguata rimunerazione per
l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per lo effetto, condannare la al pagamento della somma di Euro 11.103,84 per ogni anno Controparte_1
del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre il maggior danno e gli interessi maturati e maturandi;
-In via alternativa, condannare la al risarcimento dei danni Controparte_1
subiti dagli odierni appellanti per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie richiamate in premeSS, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omeSS corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di
Euro 11.103,84, per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre il maggior danno e gli interessi maturati e maturandi.
-In via istruttoria, ammettere le deduzioni istruttorie già richieste in primo grado ed autorizzare il deposito dei certificati indicanti la data di immatricolazione. Con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio in favore del legale antistatario”
Nel presente giudizio di rinvio non si sono costituite la il Controparte_1
, il Controparte_6 Controparte_4
e il , pure ritualmente evocate in giudizio, e con ordinanza assunta all'udienza Controparte_5
del 28.03.2023 sono state dichiarate contumaci.
In pari data la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a del 12.12.2023
e da qui, a seguito di ulteriori differimenti, è stata fiSSta per i medesimi incombenti all'udienza a trattazione scritta del 17.06.2025, con termini anticipati per memorie conclusionali e note cartolari. All'udienza indicata in epigrafe – sostituita dalla trattazione cartolare – le parti hanno così concluso con gli atti anticipati e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva, quanto alle posizioni dei DOori , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , che gli stessi hanno frequentato un corso di Parte_8 Parte_9 Parte_11 specializzazione non espreSSmente indicato nell'elenco di cui all'art. 5, n. 2 Dir. 75/362/CEE e neanche nell'elenco del successivo art. 7 n. 2, e segnatamente il corso di “Igiene e medicina preventiva”. Il mancato inserimento di una Scuola di specializzazione attivata presso un'Università nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 275/1991, tuttavia, non è di per sé di ostacolo al riconoscimento, in favore degli specializzandi, del diritto al risarcimento del danno in misura pari alla borsa di studio quando si tratti di specializzazioni del tutto analoghe a quelle istituite in almeno altri due Stati membri
(cfr. Cass., Sez. 3, ord. 23.7.2019, n. 19730). In particolare, con riferimento alla scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, come espreSSmente indicato dall'ordinanza n.
34928/2022 della Suprema Corte, la versione italiana della direttiva 93/16 CEE (che ha carattere meramente compilativo, non innovativo), reca, a fianco della denominazione di categoria
'Community Medicine', tra parentesi, l'indicazione/traduzione della denominazione in italiano come
'Igiene e Medicina preventiva”. Ne consegue che “la frequenza del relativo corso dà, per ciò solo, diritto all'adeguata remunerazione prevista dalle direttive europee, sulla base di un accertamento che ha natura di mero diritto, senza necessità di alcun ulteriore accertamento in fatto dell'equipollenza con altre categorie o altri corsi di specializzazione inclusi nelle direttive e/o istituti in almeno due paesi membri (v. amplius Cass., ord., 11.2.2022, n. 4575 e Cass., ord., 21.6.2022, n.
19968)”. Sulla base delle considerazioni che precedono, agli odierni attori in riassunzione deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno a fronte della frequentazione da parte degli stessi dei corsi di specializzazione nella professione medica sopra indicata.
Occorre operare una doverosa precisazione con riferimento alla posizione del DO. Parte_6
l'unico tra gli odierni attori in riassunzione ad essersi immatricolato al corso “Igiene e
[...] medicina preventiva” in data antecedente al 1.1.1983.
Sul punto la Corte rileva che vi è stato un progressivo ampliamento di tale diritto nei termini che seguono. Ed infatti, la Corte di CaSSzione aveva inizialmente affermato, in via restrittiva, il principio della insussistenza del diritto ad una adeguata remunerazione per la frequenza ai corsi di specializzazione medica per i medici che avessero frequentato i corsi di specializzazione antecedentemente all'anno
1983 in considerazione del carattere unitario e non frazionabile del periodo di formazione specialistica (ex multis, Cass. 15198/15). Tale orientamento è stato, però, superato a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea che, con sentenza 24 gennaio 2018, C-616/16
e C-617/16, ha stabilito che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva
75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/ CEE, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata per la formazione iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione, a partire dall'1 gennaio 1983
e fino alla conclusione della formazione steSS. Ad eSS ha fatto seguito la sentenza delle SS.UU. n.
20348/2018, la quale ha pertanto affermato il diritto come spettante anche per l'anno accademico
1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione steSS.
L'orientamento è stato poi nuovamente modificato in senso ampliativo. In particolare, con ordinanza del 22.9.2020, la Corte di CaSSzione ha nuovamente richiesto, mediante rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, una pronuncia della Corte di Giustizia europea su seguente quesito «Se l'art. 189, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del
Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso all'1 gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all'1 gennaio 1983».
Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c),
l'art. 3, par.
1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1 gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dall'1 gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della dir. 75/363/CEE. E dunque, la Corte di Giustizia, richiamando quanto già affermato nella precedente sentenza del 2018, ha ribadito che le formazioni dei medici specializzandi devono essere oggetto di remunerazione adeguata, alle condizioni previste dal diritto europeo, spettando al giudice interno verificarne la loro sussistenza. A tal fine, vengono indicate le tre seguenti condizioni: i) che la norma giuridica violata abbia lo scopo di conferire diritti ai singoli il cui contenuto può essere identificato;
ii) che la violazione sia sufficientemente qualificata;
iii) che sussista un nesso di causalità diretto tra la violazione dell'obbligo che incombe allo Stato e il danno subito dalle persone lese. Per quanto attiene ai periodi di formazione iniziati prima dell'entrata in vigore della direttiva, e proseguiti dopo la scadenza del termine di trasposizione, la Corte di
Giustizia ha ritenuto che anche questi rientrino nell'ambio di applicazione ratione temporis della direttiva steSS. Secondo la Corte, infatti, in base al suo costante orientamento giurisprudenziale, una norma giuridica nuova si applica a partire dall'entrata in vigore dell'atto che la introduce, e - pur non applicandosi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della normativa precedente - eSS disciplina gli effetti futuri di queste situazioni, nonché le situazioni giuridiche nuove, ad eccezione dei casi particolari in cui disposizioni specifiche ne determinino speciali condizioni di applicazione nel tempo. All'esito di tale affermazione, la Corte ha sancito che per le iscrizioni ad una scuola di specializzazione antecedenti all'entrata in vigore (29 gennaio 1982) della direttiva 82/76, la formazione si è svolta in conformità delle condizioni a quel tempo applicabili. In tal senso, l'iscrizione effettuata in un momento antecedente ha fatto sorgere una situazione giuridica definitivamente acquisita anteriormente all'entrata in vigore di detta direttiva. In linea con quanto già affermato nel 2018, si è ribadito che soltanto alla scadenza del termine di trasposizione (1 gennaio
1983) la Direttiva 82/76 ha fatto entrare nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione gli effetti di un'iscrizione effettuata prima dell'entrata in vigore della direttiva in parola. Pertanto, per i periodi di formazione cosiddetti “a cavallo”, quali quelli iniziati prima ma proseguiti dopo il 1° gennaio 1983,
l'iscrizione ha continuato a produrre i suoi effetti per tutta la durata delle formazioni stesse.
In conclusione, la situazione di un medico iscritto ad una scuola di specializzazione prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell'entrata in vigore della Direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest'ultima.
A tale pronuncia della CGUE ha fatto seguito la sentenza n. 20278 del 23.6.2022 delle SS.UU. della
Corte di CaSSzione che, facendo propri i principi sopra enunciati, ha affermato che “Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dall'1 gennaio 1983
e fino alla conclusione della formazione steSS, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir.
75/362/CEE”.
Pertanto, nel caso in esame, sussiste il diritto del DO. al risarcimento del danno, con Pt_6 limitazione dello stesso a partire dall'1 gennaio 1983 e fino al conseguimento del diploma di specializzazione.
La Suprema Corte ha caSSto con rinvio la sent. n. 6009/2017 della Corte d'Appello di Roma anche nei confronti del dott. , sebbene quest'ultimo avesse agito in giudizio non già per il Parte_10 riconoscimento della frequenza del corso in “Igiene e medicina preventiva” bensì nel differente corso in “Igiene mentale”. In virtù della pronuncia della Corte di Legittimità, quindi, il diritto al risarcimento del danno deve essere riconosciuto anche al DO. per la frequenza del corso Parte_10
“Igiene mentale” dal 1989 al 1993. Ciò in quanto non si può escludere – in assenza di ulteriori elementi – che la Corte di Legittimità abbia assimilato detto corso nell'ambito della più ampia voce
Pt_1 di “Igiene” anche la specializzazione di .
Ai fini della liquidazione viene utilizzando il parametro di cui all'art. 11 della L. 19 ottobre 1999 n.
370, ossia per ogni anno di specializzazione Euro 6.713,94 (somma equivalente all'importo in Lire
13.000), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
La Corte precisa che, con riferimento ai corsi di specializzazione conclusisi successivamente all' a.a.
1991/1992 (e, quindi, in relazione alle posizioni dei dott. – immatricolatosi nell'anno Parte_1
1990 e diplomatosi nel 1994 -, - immatricolatasi nell'anno 1989 e diplomatasi Parte_9
nel 1993 – e - immatricolatosi nell'anno 1989 e diplomatosi nel 1993), si osserva che Parte_10
deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per il ritardato adempimento alla Direttiva
82/76/CEE, solo per gli anni antecedenti all'a.a. 1991/1992, tenuto conto che a tal momento è ceSSto
l'inadempimento . CP_9
La Suprema Corte (v. Cass. nn. 10813, 10814, 17350, 17682 dell'anno 2011, n. 16104/13) ha evidenziato che il D. Lgs. n. 257/91 ha recepito la direttiva n. 82/76/CE limitatamente ai corsi di specializzazione iniziati nell'anno accademico 1991/92, rimanendo inalterata quindi l'inadempienza dello Stato italiano con riferimento a quei soggetti che avevano maturato i neceSSri requisiti per usufruire dei benefici comunitari a partire dal 1.1.1983 fino al termine dell'anno accademico
1990/1991.
Con la legge n. 370/99, entrata in vigore in data 27.10.1999, è stato riconosciuto il diritto alle borse di studio solamente in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, così escludendo implicitamente ma neceSSriamente tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione che non erano però state parti nel processo innanzi al TAR.
La Corte di caSSzione ha tuttavia ritenuto ingiustificata la disparità di trattamento operata dalla predetta norma rispetto ai principi dettati dalla direttiva 82/76 e comunque self executing la disposizione di quest'ultima relativa al diritto di una equa remunerazione durante la frequenza del corso di specializzazione. Non ha invece ritenuto applicabile retroattivamente il D. Lgs. n. 257/91, che ha regolato in maniera innovativa e più vincolante le modalità di frequentazione dei corsi oggetto di remunerazione, al fine di non avvantaggiare indebitamente chi aveva già intrapreso la specializzazione. Pertanto, è stata ritenuta legittima la disapplicazione della limitazione soggettiva della norma poiché contraria ai principi espressi dalla direttiva comunitaria.
Ancora, la Corte specifica che, dovendo il calcolo partire dal 1.1.1983, la somma dovuta ad ogni medico per l'A.A. 1982-1983 viene decurtata di un quarto in considerazione del trimestre per cui non può essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno;
la somma per l'A.A. 1982-1983 viene dunque quantificata in Euro 5.035,45. Inoltre, non possono essere riconosciuti importi per gli anni cd. “fuori corso” o ripetenti.
Ne consegue che deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per il ritardato adempimento alla Direttiva 82/76/CEE, e solo per gli anni di specializzazione antecedenti all'a.a.
1991/1992, in favore di:
- al DO. , specializzazione in Igiene e medicina preventiva, della durata legale di n. Parte_1
4 anni dall'A.A. 1990/91 all'A.A. 1993/94, Euro 6.713,94 per il solo a.a. 1990/1991, per un totale complessivo di Euro 6.713,94, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al DO. , specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, della durata legale di n. Parte_2
4 anni dall'A.A. 85/86 all'A.A. 88/89, Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso regolare (4) e, dunque, un totale complessivo di Euro 26.855,76 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- alla DO.SS , specializzazione in Igiene e Medicina preventiva della durata Parte_3 legale di n. 4 anni dall'A.A. 1983/1984 all'A.A. 1986/1987, Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso regolare (4) e, dunque, un totale complessivo di Euro 26.855,76, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al DO. , specializzazione in Igiene e Medicina preventiva della durata legale di Parte_4
n. 4 anni dall'A.A. 1985/1986 all'A.A. 1988/1989, Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso regolare
(4) e, dunque, un totale complessivo di Euro 26.855,76, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al DO. , specializzazione in Igiene e Medicina preventiva della durata legale di n. Parte_5
4 anni dall'A.A. 1985/1986 all'A.A. 1988/1989, Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso regolare (4)
e, dunque, un totale complessivo di Euro 26.855,76, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al DO. specializzazione in Igiene e Medicina preventiva della Parte_6 durata legale di n. 4 anni dall'A.A. 1982/1983 all'A.A. 1985/1986, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-
1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso successivo (3) e, dunque, un totale complessivo di
Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- alla DO.SS specializzazione in Igiene e Medicina preventiva di n. 4 anni Parte_7 dall'A.A. 1984/1985 all'A.A. 1987/1988, Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso regolare (4) e, dunque, un totale complessivo di Euro 26.855,76, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- alla DO.SS , specializzazione in Igiene e Medicina preventiva della durata legale di Parte_8
n. 4 anni dall'A.A. 1983/1984 all'A.A. 1986/1987, Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso regolare
(4) e, dunque, un totale complessivo di Euro 26.855,76, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- alla DO.SS , specializzazione in Igiene e Medicina preventiva della durata Parte_9
legale di n. 4 anni dall'A.A. 1989/1990 all'A.A. 1992/1993, Euro 6.713,94 per i soli a.a. 1989/1990
e 1990/1991, per un totale complessivo di Euro 13.427,88, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al DO. , specializzazione in Igiene mentale della durata legale di n. 4 anni dall'A.A. Parte_10
1989/1990 all'A.A. 1992/1993, Euro 6.713,94 per i soli a.a. 1989/1990 e 1990/1991, per un totale complessivo di Euro 13.427,88, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- alla DO.SS specializzazione in Igiene e Medicina preventiva della durata legale Parte_11
di n. 4 anni dall'A.A. 1987/1988 all'A.A. 1990/1991, Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso regolare (4) e, dunque, un totale complessivo di Euro 26.855,76, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
Non merita accoglimento la domanda proposta dagli attori in riassunzione, con cui chiedono il risarcimento dei danni ulteriori subiti dagli odierni appellanti per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie richiamate in premeSS, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo. Come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte, in materia di tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive CEE relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, il riconoscimento di un danno ulteriore a quello parametrato sull'art. 11 della legge n. 370/1999 esige un onere di allegazione di perdita di chance specifica, con l'individuazione puntuale delle occasioni favorevoli in concreto perdute in ragione della mancata possibilità di ottenere un titolo conforme alle caratteristiche imposte dal diritto comunitario e non già con la mera deduzione dell'impossibilità di utilizzazione del titolo in astratto (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 22.11.2019, n. 30502). Nel caso in esame, tuttavia, la domanda risarcitoria proposta dagli attori in riassunzione è incentrata sulla allegazione generica in quanto legata alla mera impossibilità dello sfruttamento del titolo all'estero e di farne punteggio nei concorsi all'estero.
Tenuto conto del recente mutamento dell'orientamento giurisprudenziale in materia e della contumacia delle Amministrazioni in questo grado, le spese di tutti i gradi di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dal DO. ed altri avverso la sentenza n. 6703/2012 Parte_1
emeSS dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 26.3.2012 e, per l'effetto, in parziale riforma della steSS, condanna parte appellata a pagare:
• al DO. Euro 6.713,94, oltre interessi legali dalla data della domanda Parte_1
giudiziale;
• al DO. Euro 26.855,76 oltre interessi legali dalla data della domanda Parte_2
giudiziale;
• alla DO.SS Euro 26.855,76, oltre interessi legali dalla data della Parte_3
domanda giudiziale;
• al DO. Euro 26.855,76, oltre interessi legali dalla data della domanda Parte_4
giudiziale;
• al DO. Euro 26.855,76, oltre interessi legali dalla data della domanda Parte_5
giudiziale;
• al DO. Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della Parte_6
domanda giudiziale;
• alla DO.SS Euro 26.855,76, oltre interessi legali dalla data della domanda Parte_7
giudiziale;
• alla DO.SS Euro 26.855,76, oltre interessi legali dalla data della domanda Parte_8
giudiziale;
• alla DO.SS Euro 13.427,88, oltre interessi legali dalla data della Parte_9
domanda giudiziale;
• al DO. Euro 13.427,88, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
Parte_10
• alla DO.SS Euro 26.855,76, oltre interessi legali dalla data della domanda Parte_11
giudiziale;
- Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio, nonché del grado di legittimità.
Così deciso all'udienza del 17.06.2025.
Il Consigliere Relatore
Il Presidente