Ordinanza presidenziale 30 settembre 2019
Sentenza 22 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 22/04/2021, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/04/2021
N. 00531/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01560/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2006, proposto da
LA SA, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Alegiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Jesolo, piazza Venezia n. 9;
contro
Comune di Cavallino Treporti (Ve), Regione Veneto, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 54510 del Comune di Cavallino Treporti-Servizio Edilizia Privata del 10.3.2006 e trasmesso solo il 1.6.2006; dell'art. 4 del Regolamento Edilizio Comunale del Comune di Cavallino Treporti relativo alla composizione della commissione edilizia adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 19.7.2004 che non risulta essere ancora trasmessa e approvata dalla Regione Veneto;
quanto ai motivi aggiunti:
del provvedimento di diniego di condono del Comune di Cavallino Treporti in data 27.07.2007 nr. prot. 54510.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio la sig.ra LA SA ha dedotto di essere coltivatrice diretta e di aver realizzato, nel 1982, su un terreno del quale era affittuaria in Cavallino Treporti un magazzino di modeste dimensioni (22,75 mq) in assenza di titolo edilizio.
In data 30.9.1986 la sig.ra SA presentava domanda di condono ex art. 31 L. 1985/47, cui seguiva comunicazione dei motivi ostativi al relativo accoglimento in ragione del parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia Integrata del Comune di Cavallino Treporti.
Avverso gli atti gravati sono stati proposti i seguenti motivi di censura:
1) con il primo motivo si contesta la carenza di un adeguato corredo motivazionale a supporto della comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis L.241/90; del pari generica sarebbe la motivazione a sostegno del parere negativo espresso dalla C.E. richiamato nell’atto;
2) con il secondo motivo si lamenta che gli atti gravati avrebbero dovuto essere preceduti da comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L.241/90;
3) si lamenta, inoltre, che ai sensi dell’art. 35 L. 47/85 sull’istanza di condono si sarebbe formato un provvedimento tacito di assenso: né potrebbe essere considerata a tal fine ostativa la presenza di un vincolo, trattandosi di un vincolo solo relativo e non assoluto;
4) con il quarto motivo si deduce l’illegittimità dell’art. 4 del R.E.C. ove consentirebbe la partecipazione alla C.E. anche di soggetti titolari di cariche politiche in violazione del principio di separazione delle funzioni di cui all’art. 107 TUEL;
5) infine, si contesta l’irregolare composizione della Commissione Edilizia ai sensi del citato art. 4 R.E.C.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti la SI. SA ha impugnato il diniego di sanatoria in seguito emesso dall’ente, riproponendo i motivi di gravame già illustrati nel ricorso introduttivo del giudizio, nonché le ulteriori censure:
a) si contesta che il diniego di sanatoria mancherebbe di una puntuale motivazione a relativo supporto;
b) si lamenta, inoltre, che l’Amministrazione anziché negare il condono avrebbe dovuto subordinarne il rilascio agli opportuni interventi modificativi;
c) si deduce, infine, che sull’istanza di sanatoria sarebbe maturato il silenzio-assenso del Comune ai sensi dell’art. 35 L.47/85.
Il Comune resistente non si è costituito in giudizio: in seguito a ordinanza Presidenziale in data 27.09.2020, con la quale l’Amministrazione è stata invitata al deposito di documentata relazione sulla vicenda controversa compresi gli sviluppi più recenti sopravvenuti e con allegati tutti gli atti del procedimento, l’ente si è limitato a far pervenire una sintetica nota con cui ha comunicato che non sussistevano atti sopravvenuti.
All’udienza in data 25.03.2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo del giudizio è da ritenersi inammissibile, in quanto ha ad oggetto atti endoprocedimentali, pacificamente privi di valore provvedimentale (si tratta della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis L. 241/90 e del parere della Commissione Edilizia: cfr . TAR Campania, Salerno, Sez. I n. 1170 del 25 luglio 2018).
2. Il ricorso per motivi aggiunti ha, invece, ad oggetto il diniego di condono opposto dal Comune resistente in data 27.07.2007 sull’istanza della ricorrente.
Il Collegio ritiene che il ricorso meriti accoglimento essendo fondata la censura prospettata con il primo motivo di gravame introdotto con il ricorso per motivi aggiunti: l’atto, infatti, si presenta sfornito di adeguata motivazione a relativo sostegno.
Ed infatti, l’esame del corredo motivazionale del provvedimento evidenzia che il Comune si è limitato a far proprio il parere espresso dalla commissione edilizia integrata, giusto il disposto dell’art. 6 della LRV 63/1994 nella formulazione vigente ratione temporis , parere che così recita: “Parere contrario, poiché la posizione, la tipologia e l’uso dei materiali impropri altera negativamente il sito oggetto di tutela”.
Come risulta evidente, tale laconica considerazione non consente di apprezzare le ragioni concrete a sostegno della valutazione di segno negativo espressa, tenuto peraltro conto delle dimensioni effettivamente modeste del manufatto del quale è stato chiesto il condono (si tratta di un magazzino di circa 22 mq): difetta, dunque, sia il necessario esame delle caratteristiche concrete dell’intervento, sia un’analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare.
Del resto, il Comune, che non si è costituito e non ha prodotto la dettagliata relazione sulla vicenda oggetto del giudizio richiesta con ordinanza Presidenziale, ha rinunciato ad indicare elementi ulteriori sulla scorta dei quali ritenere che l’incompatibilità delle opere con il contesto in cui esse si inseriscono abbia carattere autoevidente alla luce delle relative caratteristiche.
La riscontrata carenza della motivazione a sostegno del provvedimento di diniego di condono impugnato impone l’accoglimento del ricorso, assorbendo il rilievo degli ulteriori motivi di gravame: giova solo rimarcare che l’insistenza del manufatto su area sottoposta a vincolo paesaggistico esclude la possibilità di ritenere maturato il silenzio assenso sull’istanza di condono in assenza di positiva determinazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo ( cfr . Tar Venezia, Sez. II, 21 novembre 2017, nr. 1138).
2. Conclusivamente, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato inammissibile, mentre deve essere accolto il ricorso per motivi aggiunti con conseguente annullamento del diniego di condono impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego di condono gravato.
Condanna il Comune resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Spese compensate nei rapporti tra parte ricorrente e la Regione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO