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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 27/03/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 564/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
------------------------------------------------------------------------------------------
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado, iscritta al N. 564/2021, promossa da
(C.F. : ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Parte_1 C.F._1
DE LUTIIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , in persona del , legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Milena DI FORTUNATO presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
(P. IVA ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.Ti Fausto TROILO e Consolino
ZULLI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti legali;
TERZA CHIAMATA
(P. IVA ), in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_4 P.IVA_3
difesa dall'Avv. Guido GIANGIACOMO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale;
TERZA CHIAMATA
********
OGGETTO: azione per risarcimento danni.
1 N.R.G. 564/2021
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza del 10.10.2024.
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
---- FATTO E PROCESSO ----
1- Con atto di citazione del 26.10.2021, la rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: Nel merito - accertare
e dichiarare la responsabilità del in ordine alla produzione del sinistro Controparte_1
in premessa;
-accertare e dichiarare la responsabilità del in riferimento Controparte_1
alla causazione delle lesioni, patrimoniali e non, subite dalla IG.ra a Parte_1
causa del sinistro di cui in premessa;
- condannare il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro-tempore, con sede in Ortona (CH) alla Via Cavour, al pagamento in favore della sig.ra della somma di € 14.425,36, o quell'altra maggiore o minore Parte_1
che sarà ritenuta di giustizia, sulla base del calcolo di cui ai punti 15, 16 e 17 della premessa e che quivi abbiansi per integralmente riportati e trascritti. Il tutto con rivalutazione ed interessi dalla data dell'evento e fino al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
L'attrice esponeva che: - 1) il 21.11.2016, ore 20:00 circa, percorrendo a piedi il marciapiede in Via della Libertà di Ortona (CH), altezza civico 91, lato negozio Emporio
Pan, per il dissesto e malformazione del manto stradale, cadeva rovinosamente a terra;
lo stato di detto marciapiede non era visibile, atteso anche l'orario di riferimento e la scarsa illuminazione, né prevedibile usando l'ordinaria diligenza poichè la malformazione ed il dissesto si confondevano col manto stradale;
che tale situazione di pericolo non era segnalata nonostante il marciapiede in parola fosse l'unico percorribile attesi i lavori in corso il cui cantiere occupava, nel tratto di interesse, tutta la strada e l'altro marciapiede;
l'attrice veniva prontamente soccorsa dal di lei coniuge, da AN PR, Persona_1 che stava lavorando nell'Emporio Pan e da un passante;
l'attrice al momento del fatto lamentava dolori ovunque, in particolare alla gamba ed al ginocchio sinistro che erano escoriati e sanguinanti, tanto da essere trasportata presso l'Ospedale “G. Bernabeo” di ove veniva diagnosticata “ferita lacero contusa del ginocchio sinistro” con prognosi CP_1
di giorni 10; che in data 1.12.2016 persistevano esiti del trauma al ginocchio sx per cui le venivano prescritti ulteriori15 giorni di riposo e cure nonché RMN ginocchio sx;
che il
Parte_ 06.12.2016, all'esito della venivano prescritti deambulazione con 2 bastoni e divieto
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di carico a sx, tutore, magnetoterapia ed altre terapie e cure cui seguivano ulteriori controlli e prescrizioni negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020; che in data 16.01.2017 l'attrice veniva dichiarata clinicamente guarita con postumi cosicchè si rivolgeva allo specialista in ortopedia e traumatologia Dott. il quale, in data 18.11.2019, confermava Persona_2 la guarigione dell'attrice con postumi quantificati nella misura del 5% nuovamente confermati il 27.08.2021; che con pec del 06.12.2016, l'attrice, a mezzo del suo legale, richiedeva vanamente il risarcimento dei danni al per le lesioni da essa Controparte_1
riportate e che con pec del 23.10.2019, inviava invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, ma il
[...]
non aderiva al detto invito;
che l'inabilità conseguita dall'attrice era quella CP_1
riportata nella relazione a firma del dott. del 27.08.2021 che veniva Persona_2
quantificata in complessivi € 12.965,00 come da Tabelle di Milano con aumento per personalizzazione fino al 50% precisando che a tale importo si giungeva nel modo che segue: invalidità permanente 5%, anni 49, € 9.965,00; invalidità temporanea giorni 56 di cui
10 gg. al 75 %,, 20 giorni al 50%, gg. 26 al 25% precisando che il calcolo era stato effettuato prendendo a riferimento € 125,00 al giorno) oltre alle spese mediche per € 1.460,36.
**********
2- Il si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 con chiamata in causa del terzo del 04.01.2022, rassegnando le seguenti conclusioni: “in
Via Preliminare -Piaccia all'adito Giudice autorizzare la chiamata del terzo in garanzia e
a manleva ex art.106 cpc della società appaltatrice con sede Controparte_3
in Penne (PE) C.da Blanzano 36, in persona del legale rappresentante p.t. differendo inoltre
l'udienza di prima comparizione del presente giudizio, fissata per la data del 27.01.2022 nel giudizio iscritto a ruolo 564\2021 giudice dott. Genovese Diana per dar modo di procedere alla notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo e in tal senso avanza formale istanza ex art. 269 cpc. -Piaccia all'adito giudice rigettare per inesistenza, inammissibilità, ovvero per infondatezza la domanda dell'attrice in fatto e in diritto, con vittoria di spese , diritti e onorari. -in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle richieste suddette accertare il concorso determinante dell'attrice,
nella causazione dell'evento sempre con vittoria di spese e onorari;
”. Parte_1
Il eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione passiva Controparte_1
trattandosi di un tratto stradale dove insisteva un cantiere edile, le cui opere venivano eseguite dalla società Giancaterino Costruzione S.a.s. di Penne (PE) in virtù di contratto di appalto con esso stipulato in data 26.08.2016, pertanto chiedeva chiamarsi in garanzia la società appaltatrice a manleva dell'Ente essendo il custode al momento del fatto;
eccepiva
3 N.R.G. 564/2021
l'inammissibilità ex art. 164 e ss. c.p.c. per genericità della domanda priva altresì di argomentazioni e documenti a riprova di eventuali omissioni e/o commissioni del CP_1 convenuto onde attribuirne la responsabilità; eccepiva l'infondatezza in ordine all'an e al quantum della pretesa in assenza di dati precisi in ordine al punto della strada ove sarebbe caduta la eccepiva altresì la carenza di legittimazione passiva dell'Ente per Pt_1
l'assenza di qualsivoglia relazione tra la dinamica della caduta dedotta dall'attrice e la cosa di proprietà del medesimo che era in custodia di terzo ossia della ditta
[...]
e che l'attrice , residente in conosceva lo sato dei Controparte_3 Parte_1 CP_1
luoghi poiché la via della libertà, strada principale, nota all'attrice che non aveva impegnato la dovuta diligenza nell'utilizzare detta strada dove all'evidenza vi era il cantiere a causa del dissesto di tutta l'area e che l'ente non poteva impedire il transito all'attrice che invece poteva percorrere strade alternative usando la normale diligenza, considerato lo stato dei luoghi ben visibile e che in quel tratto era anche presente l'illuminazione; in merito al quantum ne contestava l'entità in virtù del referto del Pronto soccorso di che CP_1
riconosceva solo 10 giorni, con prognosi di “ferita lacero contusa” al ginocchio e che il 5% richiesto non era supportato da riscontri medici diagnostici contestando altresì anche la relazione di parte depositata manchevole di riferimenti all'accaduto e che le produzioni attoree erano state determinate fuori dal contraddittorio e non tenevano conto delle pregresse condizioni fisiche e dell'età della parte attrice, nonché della colpa contributiva, se non esclusiva della danneggiata;
infine contestava l'importo richiesto di euro 12.965,00, non adeguato alle lesioni e privo di riferimenti;
precisava che non vi erano stati precedenti nè segnalazioni di sinistri fatte al Comune avvenuti nel medesimo luogo né l'attrice aveva segnalato alla Polizia Municipale il sinistro tanto da intervenire, pertanto respingeva eventuali responsabilità ex art. 2051 c.c.
********
Il Giudice, con provvedimento del 05.01.2022, disponeva lo spostamento della prima udienza al 09.06.2022 per consentire al convenuto di chiamare in causa il terzo.
********
3- Anche la si costituiva in giudizio Controparte_3
con comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo in causa del 13.05.2022 concludendo “affinché l'Ill.mo Tribunale di Chieti – Sez. distaccata di Ortona, eccezioni e domande contrarie disattese, Voglia: - in via istruttoria, dare atto della produzione dei documenti (sopra richiamati), come da indice del fascicolo di parte;
- preliminarmente, autorizzare la in persona Controparte_3 dell'amministratore pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 c.p.c., alla chiamata
4 N.R.G. 564/2021
in causa del terzo, p.i. , con sede legale in - 66034- Controparte_4 P.IVA_3
Lanciano (Ch), alla Via Piave n. 55, in persona del legale rappr.te pro tempore, affinché garantisca e manlevi la stessa da ogni domanda avversa, disponendo lo spostamento della prima udienza fissata per la data del 9.06.2022 ore 9.00, nel giudizio rubricato al n.
564/2021 R.G. - Giudice Dott.ssa Diana Genovese, e pertanto fissare, ai sensi dell'art. 269
c.p.c., altra udienza per procedere alla chiamata in causa del terzo, con l'osservanza dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; - nel merito: rigettare in ogni loro parte tutte le domande proposte nei confronti della perché assolutamente Controparte_3
infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra evidenziate. Con vittoria, in ogni caso, delle spese e dei compensi di causa.”.
In via preliminare eccepiva il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso e la carenza di legittimazione passiva della società poichè il cantiere stradale dove CP_3 sarebbe avvenuto il sinistro lamentato dall'attrice era in custodia della Controparte_4
che di fatto stava eseguendo i lavori ad essa subappaltati dalla , con
[...] Controparte_5
contratto sottoscritto il 13.09.2016 e conseguente autorizzazione al subappalto del CP_1
di del 14.09.2016; che, dunque, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte CP_1 dall'attrice, era l'impresa subappaltante ad avere in gestione la Controparte_4
custodia del cantiere e la piena custodia dei luoghi teatro del sinistro;
che le circostanze trovavano piena conferma nelle sentenze n. 241/2021 dell'11/08/2021 del Tribunale di
Lanciano (N. 377/2018 R.G.), vertente tra le stesse parti e n. 17/2022 del 10.02.2022 dell'adito Tribunale di Orton (N. 573/2019 R.G.) che in un giudizio del tutto similare a quello in esame, accertava e affermava la responsabilità solidale del e Controparte_1
della ex art. 2051 c.c. escludendo la responsabilità della , Controparte_6 CP_3
pertanto, dichiarava di voler chiamare in causa la in persona del Controparte_4
legale rappr.te pro tempore, al fine di essere dalla stessa garantita e manlevata da ogni eventuale responsabilità in merito alle pretese risarcitorie avanzate dall'attrice chiedendo al
Giudice l'autorizzazione ad esperire la predetta chiamata in causa ai sensi degli artt. 106 e
269 c.p.c., previo differimento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo. Nel merito deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda proposta dall'attrice che ben a conoscenza dello stato dei luoghi e, dunque, del cantiere stradale (ben visibile, segnalato da apposita cartellonistica e transennato), non ha impegnato la diligenza dovuta nell'utilizzare la strada e negava il nesso eziologico tra l'evento dannoso e il danno lamentato che poteva essere evitato stante la sua prevedibilità, solo usando la diligenza anche ordinaria. Attribuiva l responsabilità del sinistro unicamente alla condotta imprudente e colposa dell'attrice, che integra il caso fortuito ed è sufficiente ad interrompere il nesso
5 N.R.G. 564/2021
eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso, con susseguente esclusione di ogni responsabilità dell'ente proprietario e/o del custode della strada.
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Veniva disposto con provvedimento del 18.05.2022, lo spostamento della prima udienza al
06.10.2022 per consentire alla società di chiamare CP_3 Controparte_3
in causa il terzo Controparte_4
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4- Con comparsa di costituzione del 05.10.2022, si costituiva in giudizio la società CP_4 per chiedere “voglia l'On.le Tribunale adito, così giudicare:
1. In via
[...]
preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della con Controparte_4 riferimento ai fatti di causa;
2. Nel merito rigettare la domanda dell'attrice;
3. In via gradata dichiarare l'insussistenza della propria responsabilità e rigettare la domanda di garanzia e/o manleva 4. In via residuale dichiarare la responsabilità concorrente con il
e la terza chiamata/chiamante Controparte_1 Controparte_3 ridimensionando la domanda attorea ai sensi dell'art. 1227, co. 1
[...]
c.c.
5. condannare con vincolo solidale tra loro l'attrice , la Parte_1 [...]
chiamante in causa ed il -ove Controparte_3 Controparte_1
dichiarasse di avvalersi della detta chiamata- alla rifusione di spese e competenze professionali del presente giudizio oltre IVA, CAP di legge e rimborso spese generali (15%) da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Eccepiva anch'essa il proprio difetto di legittimazione passiva per carenza probatoria circa le precise responsabilità attribuibili all'Ente convenuto e alle ditte esecutrici dei lavori di manutenzione straordinaria anche per non avere l'attrice individuato il punto preciso della caduta e, stante la mancata richiesta risarcitoria alla essendo decorsi Controparte_4
oltre i cinque anni dall'accaduto, eccepiva che era spirato il termine prescrizionale in data
21.11.2021. Deduceva altresì l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum contestando anche le prove documentali di parte attrice a supporto della quantificazione del danno biologico.
*********
5. La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale delle parti, interrogatorio formale di parte attrice e del legale rappresentante di escussione testimoniale Controparte_4
e consulenza tecnica d'ufficio.
Seguiva il deposito di memorie conclusionali da tutte le parti costituite.
Le parti depositavano note scritte per la fissata udienza del 24.10.2024, insistendo nelle richieste e conclusioni già formulate.
6 N.R.G. 564/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risarcitoria proposta dalla IG.ra in relazione al sinistro Parte_1
verificatosi il 21.11.2021, è fondata e meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, vanno esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalle parti.
6. In ordine all'eccezione di genericità della domanda proposta, sollevata dai convenuti, si osserva che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22371, pubblicata in data 26.09.2017, dopo aver premesso come risulti incensurabile nel giudizio di legittimità, l'interpretazione della domanda giudiziale, siccome accertamento riservato al Giudice di merito, peraltro non sindacabile se motivato, precisa come “ai fini di una corretta interpretazione della domanda, il Giudice di primo grado è tenuto a interpretare le conclusioni contenute nell'atto di citazione, alle quali si è riportato l'attore in sede di precisazione delle conclusioni, tenendo conto della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero complesso dell'atto che le contiene, tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa”.
Ciò posto, precisa come “l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese”.
Nel caso di specie dal complessivo esame dell'atto introduttivo, emerge in modo chiaro l'oggetto della domanda proposta ossia la richiesta risarcitoria di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, causati all'attrice a causa della caduta del 21.11.2016 invocando la tutela ex art. 2051 e tanto si evince sia dalla parte in fatto e in diritto che nelle conclusioni del medesimo atto.
Pertanto, nessuna omissione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., ha posto in essere l'attrice che invece ha ben determinato l'oggetto della domanda e le precise responsabilità delle controparti provvedendo altresì a quantificare puntualmente i danni subiti da essa danneggiata e correttamente esposti e documentati in relazione ai fatti riportati nell'atto introduttivo, tale da non necessitare di alcuna integrazione.
Ne discende che l'eccezione va respinta.
7. Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta si osserva che Controparte_4
7 N.R.G. 564/2021
in ipotesi di responsabilità solidale, come nel caso di specie, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti, in solido tra loro, resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310, comma 1,
c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso previsto ex art. 2055 c.c..
Infatti, l'art. 1310 , comma 1, c.c., enuncia il principio secondo cui in caso di solidarietà tra più obbligati ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati, ha effetto anche nei confronti degli altri e, tale principio è stato più confermato dalla Corte di Cassazione precisando che in tali casi di solidarietà tra più obbligati, l'effetto interruttivo della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati, produce effetti nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare.
(Cassazione civile, Sez. Unite, n. 13143 del 27 aprile 2022)
Anche altre più recenti pronunce hanno confermato tale principio “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione (art. 2943c.c. e ss.) contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori (1308)”. (Cass. civ. n.
16755/2024)
Inoltre, non può sottacersi che la disciplina dell'art. 1310, comma 2 c.c., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione permanente della prescrizione persino nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio. (Cass. Sez. III, 21.01.2011 n. 1406)
Inoltre, a norma dell'art. 2943 c.c., il decorso della prescrizione viene interrotto non solo dalla proposizione della domanda giudiziale, ma, altresì, da qualsiasi atto stragiudiziale
(nella specie, una lettera) che valga a costituire in mora il debitore.
E, consultando gli atti disponibili nel fascicolo, l'attrice inoltrava richiesta di risarcimento dei danni, nei confronti del convenuto già in data 05.12.2016 e poi il Controparte_1
26.10.2021 notificava allo stesso l'atto introduttivo del presente giudizio per poi iscrivere la
8 N.R.G. 564/2021
causa a ruolo il successivo 3 novembre 2021, pertanto emerge sicuramente la prova dell'interruzione il termine prescrizionale nei confronti del così Controparte_1
impedendone lo spirare.
Ne consegue che anche tale eccezione di prescrizione dell'azione nei confronti della convenuta va rigettata poiché infondata. Controparte_4
8. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal e Controparte_1
dalle terze chiamate, la stessa non risulta accoglibile per le seguenti ragioni.
E' pacifico che la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza che è posto sul committente poiché non comporta la perdita della custodia in capo a questi.
Il committente, infatti, anche durante lo svolgimento dell'appalto, può sempre disporre della cosa e l'appaltatore non acquista alcun diritto su di essa;
questi, che era e resta custode della cosa, esercita tale custodia (che implica, ovviamente, anche l'onere di provvedere alla sua manutenzione, così come il diritto di operare modificazioni alla stessa, purché senza danno per i terzi) anche attraverso l'affidamento di lavori in appalto che la riguardino: ne consegue che l'appalto non esclude affatto la custodia, ma è, al contrario, un modo di esercizio di quest'ultima (si veda anche più recente Cass. 21977/22).
In tale contesto, è utile puntualizzare che le eventuali pattuizioni previste in un contratto di appalto, in base alle quali tutti i danni che terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, non possono essere invocate dal committente ..." (cfr. Tribunale di Catanzaro sent. n. 998/2023 del 15.06.2023)
Al terzo, peraltro, non sono opponibili le eventuali clausole contrattuali dell'appalto con le quali il committente si sia esentato da responsabilità per i danni causati dall'esecuzione delle opere ponendola a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, in quanto, stante il principio di relatività del contratto ex art. 1372 cc, gli effetti di tale pattuizione per la loro valenza inter partes, vincolano solo le parti del contratto (ex multis: Cass. Civ. n. 7553/2021; Cass. Civ. n.
2363/2012), e sono dunque inidonei ad essere opposti al terzo danneggiato dall'opera (Cass. sez. 2, 17 febbraio 2012 n. 2363; v. anche Sez. 2 , Sentenza n. 20840 del 30/06/2022).
Con la conseguenza che se, dunque, rispetto all'appaltatore il soggetto è un committente, rispetto ai terzi è un custode.
Inoltre, alcuna efficacia, in questa sede, può essere riconosciuta - nei confronti dei terzi danneggiati - alle clausole contrattuali che ripartiscono il carico dei danni tra committente ed appaltatore (pur invocate nell'ipotesi in esame), attenendo queste al regime di rapporti interni tra i due contraenti, criterio di ripartizione che peraltro non è stato attivato nel presente giudizio, avendo l'appaltatrice richiamato tale disposizione contrattuale
9 N.R.G. 564/2021
esclusivamente per paralizzare la domanda dell'attrice, senza proporre alcuna azione di regresso nei confronti del committente.
Ebbene, nella specie deve riconoscersi, in primo luogo, come la società sia stata CP_4
immessa nel possesso dell'area in questione in virtù del contratto di subappalto del
13.09.2026 sottoscritto con la società previa autorizzazione Controparte_3
del Prot. 26126 del 14.09.2016 (Cfr. docc.ti n. 2 e n. 3 del fascicolo della Controparte_1
terza chiamata , immissione in possesso che, Controparte_7
necessariamente, gli imprime una posizione di custode dell'area.
A fronte di tale circostanza, inoltre difettano elementi dai quali possa desumersi che, in seguito alla stipula del contratto di appalto con la la Controparte_3
committente abbia perduto la custodia del bene, a ciò non bastando - come già osservato - la stipula del contratto di appalto con il terzo chiamato in causa.
Infine, ma non per importanza, dal contenuto del contratto di appalto e dalla concreta modalità di esecuzione non emerge alcuna ingerenza da parte del committente nei confronti della subappaltatrice esecutrice dell'opera già progettata, tale da Controparte_4
svuotarla della gestione autonoma dei lavori appaltati, seppur eseguita alla luce del progetto commissionatole.
Gli elementi delineati, in assenza di prove di segno diverso, consentono l'applicazione del regime giuridico delineato, con conseguente individuazione del titolo di responsabilità reclamato dall'attrice, che si articola nei confronti del ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c., e che si estende anche a carico dell'appaltatore, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del committente.
Tuttavia, nel caso in esame, non è risultato pacifico il rapporto tra l'appaltante (
[...]
e la subappaltante ( , soggetti che, in Controparte_3 Controparte_4
considerazione della prova degli della condotta illecita, come verrà esposto nell'esame dell'espletata istruttoria, consentono di affermare la sussistenza di un obbligo solidale in capo ad entrambe le parti ex art. 2055 c.c.
Sul punto, risulta pacifico in dottrina che, per effetto del contratto di subappalto, non sorgono diritti od obblighi del committente verso il subappaltatore o viceversa, né cessano o si attenuano gli obblighi reciproci tra committente ed appaltatore.
La Suprema Corte ha interpretato la questione nel senso che la consapevolezza, o anche il consenso, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 c.c., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione, e non anche ad instaurare alcun rapporto diretto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in
10 N.R.G. 564/2021
difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e non anche nei confronti del committente che non ha azione diretta verso il subappaltatore (e viceversa); con la conseguenza che, di regola, il committente agirà in giudizio per il risarcimento del danno nei confronti dell'appaltatore, il quale chiamerà in rilevazione, in virtù del rapporto di subappalto che a lui lo lega, il subappaltatore.
Proprio tale circostanza si è verificata nel caso che ci occupa, con la conseguenza che le eccezioni delle terze chiamate circa la loro carenza di legittimazione passiva nei confronti della domanda attorea devono essere respinte.
9. Venendo, dunque, al merito della domanda, la stessa è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
In primo luogo, va rilevato che dalla istruttoria espletata, appare pienamente provata la circostanza relativa alla caduta dell'attrice in Ortona (CH), avvenuta, nella sera del
21.11.2016, sul marciapiedi di Via della Libertà, a causa delle condizioni di dissesto dello stesso, non visibili anche per l'omessa segnalazione e per la mancanza di illuminazione come esposto nell'atto di citazione introduttiva.
A sostegno si riportano le dichiarazioni dei testi addotti dall'attrice.
AN PR “In quella zona lì ci stavano all'epoca un po' di buche, era prima che venisse rifatto il marciapiede, che era un mezzo cantiere. Preciso che ho visto la signora inciampare e poi quando mi sono avvicinato ho visto che c'era una buca”; rispetto alla seconda foto del documento, precisava che il negozio PAN si trova in corrispondenza dell'uomo appoggiato al muro ritratto nella foto;
precisa che la signora, a quanto ricorda, è stata fatta sedere sullo scalino accanto alla grossa buca che si vede nella seconda foto. Alla domanda “Si ricorda il punto esatto della caduta?” rispondeva: “Non ricordo precisamente, credo nella grossa buca di fronte allo scalino”. ADR: “Non vi era segnaletica in merito allo stato di dissesto del marciapiede”; ADR: “Nella strada, c'era un lampione ma per diverso tempo non ha funzionato. La sera dell'infortunio il lampione non era acceso… non era illuminata proprio la zona”. ADR: “Dopo che ho visto la signora cadere, la persona che era con lei l'ha aiutata a rialzarsi. Mi sono avvicinato anche io per sapere se aveva bisogno di aiuto. C'era anche un'altra persona (non so chi fosse). A parte aiutarla a sedersi sul gradino non abbiamo fatto molto. Visto che non si poteva fare molto, la signora stava lì dolorante e io mi sono allontanato”. (Cfr. verbale di udienza del
20.04.2023)
11 N.R.G. 564/2021
dichiarava ADR: “Preciso che io non ho assistito alla caduta della Persona_3
signora ma mi sono avvicinato quando la signora era già a terra per poter dare una mano a rialzarla. Poi l'uomo che era con lei mi disse che era il marito e che ci pensava lui. Allora ho proseguito per la mia strada. Quando ho visto io la signora la stavano alzando”. In merito alle foto allegate al fascicolo di parte attrice (doc. 15) e il teste precisava, con riguardo alla seconda foto del documento, che quando ha visto la signora questa era a terra poco dopo il gradino che si vede nella foto e che lui proveniva dalla direzione opposta.
ADR: “dove ho visto la signora a terra, la strada era tutta dissestata;
per evitare le buche bisognava passare filo filo al muro”; ADR: “Mi ricordo che era sera, verso le 20.00-20.15 circa. Il giorno poteva essere la fine di novembre perché era il periodo del compleanno di mia figlia. L'anno non lo ricordo”. ADR: “la strada non era illuminata, la luce era fioca.
La strada non era proprio buia. Non c'era segnaletica sul marciapiede ma la strada era transennata, perché c'erano dei lavori. Sul marciapiede si poteva comunque camminare”.
ADR: “Preciso che a soccorrere la signora c'era anche un altro ragazzo (non so chi fosse)”. ADR: “Preciso che io conoscendo la strada sapevo che bisognava camminare raso al muro per evitare di cadere. Omissis…”.
In merito alle dichiarazioni rese dal teste è appena il caso di osservare che Persona_3
lo stesso ha chiarito che chi fosse a conoscenza della strada, poteva conoscere anche il fatto che si doveva camminare “raso al muro” per evitare cadute, ma l'attrice ha chiarito nel corso del suo interrogatorio che, pur conoscendo la via, non la frequentava spesso, poiché abitava nelle via parallela alla stessa;
ad ogni modo, risulta evidente che tale buca, in virtù degli elementi già precisati, avrebbe dovuto essere segnalata agli utenti, mentre invece è emerso che la buca in parola non era segnalata e il marciapiedi, siccome evidentemente pericoloso, avrebbe dovuto essere addirittura interdetto ai passanti mentre invece risultava accessibile.
Il teste pure dichiarava “Ho assistito all'infortunio di mia moglie. Ero con lei Persona_1
il 21 novembre 2016, erano circa le 20.00, e scendevamo via della Libertà, dopo essere andati a far visita a un mio zio defunto. Scendevamo la strada Via della Libertà, lato marciapiede destro, direzione centro di . Ad un certo punto, subito dopo il negozio CP_1
“ abbiamo attraverso la strada per andare verso il lato sinistro (sempre in Parte_3 direzione centro ) perché il marciapiede sulla destra era chiuso per i lavori, c'era la CP_1 plastica arancione che isolava l'area dei lavori. Subito dopo aver attraversato, andando giù verso il negozio PAN o PAM (negozio da fumo), appena superato questo negozio, mia moglie era sulla mia destra ed è crollata di botto in maniera violenta”; ADR “a causa di cosa è avvenuta la caduta?”: “C'era una buca a terra… anzi ce n'erano più di una. Io ho
12 N.R.G. 564/2021
visto mia moglie cadere nella buca, perché quando è caduta l'abbiamo dovuta raccogliere dentro la buca. Io le camminavo accanto”; ADR: “Ho aiutato mia moglie ad alzarsi, insieme ad un ragazzo che stava chiudendo la serranda del negozio che vende articoli da fumo. E si è trovato di passaggio anche un altro signore che ci ha visto e dopo essersi accertato che mia moglie era di nuovo in piedi ha proseguito per la sua direzione”; quanto alle foto mostrategli (doc. 15 citazione) dichiarava di riconoscere lo stato dei luoghi precisando che la prima foto ritraeva la buca in corrispondenza della quale era avvenuta la caduta dell'attrice e sulla seconda foto precisava altresì che la buca in questione non era quella più grande in corrispondenza del gradino ma quella subito più avanti. …Omissis…
ADR “Vi era illuminazione?”: “Scarsissima, per questo non sono riuscito a fare la foto la sera e sono tornato la mattina dopo”; ADR “Dopo la caduta l'attrice camminava?”: “Aveva dolore e l'abbiamo fatta sedere sul gradino che si vede nella foto. Poi l'ho riaccompagnata io a casa ma non riusciva ad appoggiare la gamba sinistra. L'attrice deambulava perché si appoggiava a me. Si era fatta male al ginocchio”. ADR Avv. Di Fortunato “Qual era la distanza tra la buca dove è caduta l'attrice e il negozio Pan?”: “L'attrice non è caduta proprio in corrispondenza del negozio, ma più avanti. Penso due o tre metri dopo ma non posso quantificarlo a memoria”. ADR Avv. Di Fortunato “Mancavano i lampioni?”: “In quel tratto di strada non vi erano lampioni accessi”. ADR “vi era segnaletica in merito alla strada del marciapiede?”: “No”.
Tali dichiarazioni smentiscono peraltro anche la circostanza sulla quale la Controparte_4 insiste, relativa al fatto che l'area dissestata fosse recintata e, comunque, visibile, posto che, sia dalle dichiarazioni testimoniali che dalle foto in atti, risulta ben evidente la circostanza di segno contrario, ossia che, anche fuori dalla recinzione di cantiere, vi era al momento del fatto un dissesto non segnalato e non visibile, quantomeno perché privo di illuminazione artificiale.
Pertanto, a nulla valgono le dichiarazioni rese dai testi addotti dalle terze chiamate, di segno contrario rispetto a tali risultanze, atteso che le stesso non possono ritenersi attendibili in quanto discordanti.
Infatti, in ordine alla circostanza relativa alla esecuzione dei lavori appaltati, il teste di parte terza chiamata alla udienza del 20.04.2023, Controparte_7 Tes_1
su cap. 3) “Vero che i lavori di rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi in Via della Libertà nel Comune di , sono stati eseguiti unicamente dalla CP_1 Controparte_4
” rispondeva: “No, l'appalto era di che poi aveva dato in subappalto a
[...] CP_3
Sulle carte c'era una percentuale del subappalto. Per quello che so e Controparte_4 che ho potuto appurare direttamente, c'erano dei giorni in cui c'erano gli operati della
13 N.R.G. 564/2021
e altri giorni in cui c'erano gli operati di ”; mentre l'altro CP_3 Controparte_4
teste della medesima parte terza chiamata alla udienza del 22.06.2023, sul Testimone_2 medesimo cap. 3, rispondeva “Confermo” e subito dopo interrogato a prova contraria sulle circostanze ammesse di parte sul capitolo 1) “Vero che la Controparte_4 CP_4
era affidataria nel novembre del 2016 di una parte del cantiere oggetto di
[...] appalto da parte della ” rispondeva: “Quello che sapevo io era Controparte_3
che era affidataria di tutto il cantiere. I lavori sono stati effettuati, per Controparte_4 quel che so, solo da ”. Controparte_4
I contrasti risultano più che evidenti nelle dichiarazioni dello stesso teste.
Invero, il convenuto e le terze chiamate vorrebbero attribuire all'attrice la responsabilità dell'evento per asserita e non dimostrata negligenza della stessa.
Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che la condotta distratta o imprudente del danneggiato non basta di per sé ad escludere la risarcibilità del danno;
quando viene eccepita la colpa della vittima, questa esige infatti un duplice accertamento: a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
b) che tale condotta non sia prevedibile e prevenibile.
La condotta può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Stabilire la qualità di detta condotta è un giudizio di fatto, e come tale riservato al giudice di merito, ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima. La Corte statuisce infatti che non può evidentemente sostenersi che la caduta sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la buca possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere la buca o, almeno, di segnalarla adeguatamente). Deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo ad interrompere il nesso causale, che è manifestamente insisto nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla prevedibile e prevenibile interazione fra la condizione pericolosa della cosa e la condotta del passante.
Pertanto, nel caso di caduta di pedone in una buca stradale, non risulta escluso ogni risarcimento a fronte del mero accertamento di una condotta colposa da parte della vittima;
tale condotta, per interrompere il nesso causale, dovrà anche presentare caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità che - a onere del custode - devono necessariamente essere dimostrati.
L'ordinanza dell'08.07.2024 n. 18518, della terza sezione civile della Corte di Cassazione, nel solco di tali principi, chiarisce un importante aspetto della responsabilità derivante dalla tutela delle strade, affermando il seguente principio di diritto “In materia di responsabilità
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ex art. 2051 c.c., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa”.
Quanto al nesso causale, di cui il danneggiato è tenuto a fornire prova positiva, tra il danno e la res risultata pericolosa, si può con sufficiente certezza affermare che la caduta dell'attrice nella buca in questione ha causato le lesioni da essa lamentate.
Sul punto anche il CTU nominato, dott.ssa alla pag. 10 della relazione Persona_4 peritale depositata, ha chiarito “In considerazione del rispetto dei criteri cronologico, topografico e di idoneità lesiva si ritiene soddisfatto il nesso di causalità diretto tra l'evento traumatico per cui è causa e le predette lesioni;
dette lesioni infatti, risultano compatibili con la dinamica dell'evento lesivo, quale è quella desumibile dagli atti di causa e riferita dalla stessa infortunata”.
Dalla istruttoria, dunque, si evince che, mentre il convenuto e le terze chiamate non hanno dimostrato fatti e/o atteggiamenti della danneggiata atti ad interrompere il nesso causale, può dirsi invece assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice, e ciò contrariamente a quanto tenacemente il convenuto e le terze chiamate in causa deducono nei propri atti sino alle memorie conclusionali.
Infatti, i testi addotti dalla ricorrente hanno confermato tutte le circostanze articolate nell'atto introduttivo relative alla dinamica della caduta, allo stato dei luoghi, all'assenza di luce e di segnalazioni sullo stato di dissesto in cui versava il tratto di marciapiedi, nonché sulle condizioni di salute della danneggiata a causa dell'evento.
Evidente appare di conseguenza anche l'omessa vigilanza da parte del convenuto CP_1
ma anche della società subappaltante odierna terza chiamata,
[...] Controparte_4
tra i quali non può che essere affermata una responsabilità solidale.
Tale ultima considerazione discende anche dalle risultanze istruttorie poiché la subappaltante, che peraltro non ha contestato la circostanza, aveva il possesso del cantiere recintato, ma anche dei marciapiedi per il loro rifacimento e che erano anch'essi oggetto del contratto di subappalto.
La società nonostante stesse eseguendo i lavori di rifacimento della Controparte_4 pavimentazione dei marciapiedi in virtù del citato contratto di subappalto, nell'arco temporale necessario al completamento dei lavori non ha posto in essere, a mezzo di proprio tecnico addetto alla sicurezza del cantiere, tutte quelle misure atte ad evitare i danni che si sono poi verificati;
si tratta peraltro di mancanza di supervisione e prevenzione già accertata, con la sentenza resa da questo Tribunale n. 17/2022 (RG 573/2019), nella quale altro terzo veniva parimenti coinvolto in un sinistro sul medesimo luogo, e con il medesimo convenuto
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e terze chiamate rispetto a quelle odierne, e nella cui relativa istruttoria si accertava la mancata adozione di misure idonee ad evitare pregiudizi ai terzi.
********
Ricostruito il regime giuridico applicabile alla fattispecie in esame e venendo, dunque, all'analisi delle richieste formulate dall'Ente convenuto e dalle terze chiamate, appare evidente che entrambe, nella loro qualità di committente ( e Controparte_1
subappaltatrice ( , devono ritenersi obbligate, in via solidale, a Controparte_4
riparare i danni cagionati all'attrice, essendo entrambe tenute in via appunto solidale, in linea di principio e per le ragioni indicate, al predetto risarcimento.
L'istruttoria espletata, infatti, non consente di giungere a conclusioni diverse, posto che non c'è stata chiarezza nelle risultanze probatorie sul soggetto che di fatto esercitava il potere sulla cosa, sicché l'unico dato certo cui dare valenza è che erano in corso i lavori di rifacimento della pavimentazione della strada e anche del marciapiedi, luogo del sinistro, commissionati dalla società alla subappaltante, che rimane Controparte_8
CP_ onerata unitamente all convenuto.
Stante la sussistenza di una custodia in capo al convenuto e alla subappaltante, corretta appare la citazione del soggetto tenuto a rispondere del diritto al risarcimento dei danni rivendicati dall'attrice, sicché l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto e dalle terze chiamate, va rigettata.
Infatti, l'attrice citava in giudizio il che a sua volta chiamava in causa la Controparte_1
società appaltante, la quale a catena chiamava infine la subappaltante.
Ma l'attrice ha correttamente citato il poiché le responsabilità Controparte_1
concorrenti e solidali si sono venute delineando solo nel corso del giudizio, e certamente non poteva conoscere le obbligazioni sussistenti tra il convenuto e le terze chiamate, né i rapporti tra essi intercorrenti, anche perché esulanti dal contesto del giudizio.
In definitiva, nei riguardi dei terzi, l'autonomia dell'appaltatore rimane endocontrattuale, e in relazione agli illeciti extracontrattuali si riverbera sull'articolo 2055 c.c., a prescindere dai casi in cui l'appalto sia ab origine un mero schermo, o che comunque nella fase esecutiva si sia radicalmente "svuotato", id est i casi in cui soggetto che realizza l'opera è un nudus minister.»
Principio necessariamente applicabile anche nell'ipotesi inversa, in cui la clausola contrattuale preveda che il danno cagionato venga sopportato tutto dal committente.
Ne consegue che il committente rimane responsabile dei danni cagionati ai terzi, ai sensi dell'art. 2051 c.c., non rilevando (ai fini della prova liberatoria) il semplice inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, salva la
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dimostrazione del caso fortuito, la quale non coincide automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, ma postula un comportamento dell'appaltatore imprevedibile ed inevitabile, sebbene il controllo costante e adeguato.
Nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova sul caso fortuito.
Inoltre, dal contenuto del contratto di appalto e dalla concreta modalità di esecuzione, non emerge alcuna ingerenza, neppure in termini percentuali, da parte del committente nei confronti dell'appaltante esecutrice dell'opera già progettata, tale da svuotarla della gestione autonoma dei lavori appaltati, seppur eseguita alla luce del progetto commissionatole e ciò al di là della mancanza di una specifica eccezione di parte in tal senso.
Tali elementi, in assenza di prove di segno diverso, consentono l'applicazione del regime giuridico delineato, con conseguente individuazione del titolo di responsabilità reclamato da parte attrice, che si articola, nei confronti del convenuto e nei confronti Controparte_1
della subappaltante in via solidale.
Risulta dunque accertata la prova del nesso di causalità tra il danno e la condotta tenuta
CP_ dall' convenuto e dalla terza chiamata non essendo stato Controparte_4
dimostrato il fattore fortuito, eccezionale ed imprevedibile, idoneo ad interrompere tale nesso.
In definitiva, in presenza della prova degli elementi costitutivi della condotta illecita, va
CP_ dichiarata la responsabilità dell convenuto e della subappaltante, per l'evento dannoso allegato in citazione, con responsabilità solidale per il risarcimento del danno.
*******
In ordine all'eccezione di titolarità passiva del rapporto controverso sollevata dalla terza chiamata società che è relativa al merito poiché elemento Controparte_7
costitutivo della domanda, a differenza della legittimazione passiva che invece attiene al rito, è rilevabile d'Ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, e costituisce un requisito di fondatezza della domanda, non una eccezione in senso stretto, poiché involgendo la contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato integra una mera difesa, sottoposta agli oneri deduttivi e probatori della parte interessata e, quando con essa vengono introdotti nuovi temi di indagine, è soggetta alle preclusioni connesse alla esatta identificazione del “thema decidendum” e del “theme probandum”.
Sul punto si sono pronunciate anche le Sezioni Unite affermando che “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi o modificativi) che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto
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impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'Ufficio. Essa, pertanto, non può essere proposta in ogni fase del giudizio….omissis”. (Cass. Sez. UU.
2951/2016 punti 64-65).
Nel caso di specie, da tutto quanto sopra esposto, risulta pacifico che il fatto dannoso si sia verificato nel corso dei lavori appaltati e non risulta provata l'estraneità della
[...]
al rapporto processuale. Controparte_8
Per tutto quanto esposto, anche tale eccezione, peraltro rimasta assorbita completamente dagli sviluppi processuali, va rigettata.
10. In odine alla liquidazione dei danni risarcibili, non possono che essere recepite le conclusioni sul danno biologico fornite dal nominato CTU, in quanto coerenti con la miglior scienza del settore e logicamente motivate. Il CTU dott.ssa all'esito delle Persona_4
indagini, così conclude la sua relazione: "… Dall'esame degli atti, sulla base delle risultanze della visita peritale attuale e a conclusione delle considerazioni sopra esposte, così rispondo ai quesiti postumi:
1. La sig.ra in conseguenza e per causa Pt_1 dell'infortunio occorso il 21.11.2016 ha riportato “distorsione del ginocchio sinistro con ferita lc”;
2. Tali lesioni hanno cagionato una inabilità temporanea parziale al 75% pari a giorni 10, parziale al 50% pari a giorni 20, parziale al 25% pari a ulteriori giorni 26; 3.
Dalle stesse sono residuati postumi permanenti invalidanti che sono in grado di configurare un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile, nella misura del 2% (due per cento), in termini di esclusivo danno biologico;
4. Circa infine le spese mediche sostenute in proprio e documentate agli atti (qui di seguito esplicitate) si osserva che esse sono conseguenza dell'evento di cui è causa e sono da ritenere quantitativamente congrue: -
Fattura n. 28040 del 03.12.2016 (Casa di Cura Villa Pini) per RMN ginocchio sn: € 154; 11
- Ricevuta n. 38 del 06.12.2016 (dott. per visita ortopedica: € 92; - Fattura n. 24577 Per_5
del 09.12.2016 (IGEA) per biostim spt + solenoide + rimborso spese trasporto + noleggio per 20 gg: € 265; - Fattura n. e16424 del 09.12.2016 (Ortopedia Valentini) per tutore graduato ginocchio: € 95; - Fattura n. 120 del 04.01.2017 (IGEA) per noleggio biostim: €
48; - Ricevuta n. 02 del 11.01.2017 (dott. per visita ortopedica di controllo: € 50; - Per_5
Ricevuta n. 06 del 21.01.2017 (dott. per visita ortopedica: € 100; - Ricevuta n. Per_6
269/2019 del 09.12.2019 (dott. per visita ortopedica: € 152; - Ricevuta n. 2955/2020 Per_7 del 21.01.2020 (OC Chieti) per visita generale: € 30,66; - Ricevuta n, 2996/2020 del
21.01.2020 (OC Chieti) per iniezione: € 46,15; - Ricevuta fiscale n. 10 del 21.08.2021 (dott.
per perizia medico legale: € 366; - n° 2 scontrini fiscali per farmaci: € 23,07. La Per_2
ricevuta n. 3987 del 24.01.2019 (OC Chieti) per esame colturale + liquidi da versamenti
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esame chimico fisico e microscopico di importo pari ad € 23,35, non sembra essere correlata all'evento de quo, in assenza di prescrizioni e/o certificazioni relative.
11. Ritenuta, dunque la compatibilità delle lesioni riportate dalla ricorrente con la dinamica del sinistro dedotta in giudizio, per la liquidazione dei danni non patrimoniali alla salute che si reputano risarcibili, questo giudice farà ricorso alle Tabelle di Milano vigenti, del 2021, aggiornate al 19.05.2024, pertanto, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (57 anni), della rilevata invalidità totale e temporanea, nonché in ragione della considerazione del traumatismo subito da di anni 57 alla data dell'evento Parte_1
lesivo(con conseguenti dolori e disagi di natura fisica e psicologica) e della evoluzione di detta invalidità in un danno biologico permanente di entità 2%, può essere determinato nella somma complessiva di € 6.751,88 (di cui € 2.665,00 per danno non patrimoniale risarcibile,
€ 2.760 per danno biologico temporaneo risarcibile, ed € 1.326,88 per spese mediche che il
CTU ha ritenuto congrue).
12. La domanda avanzata dall'attrice merita, dunque, accoglimento, con condanna del
[...]
e della società in solido tra loro, al risarcimento del danno, CP_1 Controparte_4 quantificato in € 6.751,88=, determinato come sopra precisato, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata all'epoca del fatto dannoso (novembre 2016).
13. Dal momento che le somme sopra individuate quale risarcimento del danno sono state espresse in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla
Suprema Corte, che con una decisione a Sezioni Unite (cfr Cass. 1712/1995, più di recente
Cass. 10291/2001), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
Si è statuito, infatti, che in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore.
Tuttavia, tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.
Sulle somme liquidate a titolo di capitale, pertanto, come devalutate alla data del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e,
19 N.R.G. 564/2021
quindi, rivalutate anno per anno secondo il medesimo indice, l'ente convenuto deve corrispondere anche gli interessi al tasso legale.
Dal momento della sentenza, sino all'effettivo soddisfo, dovranno essere, inoltre, corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
14. SPESE PROCESSUALI.
Con riferimento alle spese legali del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono pertanto poste interamente a carico dei convenuti e la società in Controparte_1 Controparte_4 solido tra loro, ivi comprese quelle dell'espletata CTU, nonché quelle della procedura di negoziazione assistita, stante l'accoglimento della domanda di parte attrice, che si liquidano come da dispositivo.
Le spese di lite tra il e le terze chiamate in causa società Controparte_1 [...]
e per le ragioni evidenziate sopra rispetto alla Controparte_7 Controparte_4
impossibilità oggettiva di individuare il soggetto responsabile, restano compensate tra le medesime parti.
15. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili dell'attrice, si dispone che in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona - Civile, in composizione monocratica, definitivamente nel giudizio iscritto al R.G. n. 564/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
ACCOGLIE
la domanda risarcitoria di parte attrice, come da parte motiva;
CONDANNA
Il convenuto in solido coni la terza chiamata in causa società Controparte_1 CP_4
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice,
[...] quantificati in € 6.751,88=, oltre interessi al tasso legale sull'importo devalutato al momento
20 N.R.G. 564/2021
del fatto (21.11.2016) e via via rivalutato anno per anno sino all'attualità, con gli ulteriori interessi al tasso legale dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
CONDANNA
Il convenuto in solido con la terza chiamata in causa società Controparte_1 CP_4
al pagamento, in favore della IG.ra delle competenze legali
[...] Parte_1
relative alla procedura di negoziazione assistita, che si liquidano in € 5.077=, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed IVA se dovute;
COMPENSA
Integralmente le spese di lite tra il convenuto e le terze chiamate in causa Controparte_1
società e Controparte_7 Controparte_4
CONDANNA
Il convenuto in solido con la terza chiamata in causa società Controparte_1 CP_4
al pagamento, in favore della IG.ra delle competenze legali
[...] Parte_1 relative alla procedura di negoziazione assistita, che si liquidano in € 441,00=, per la sola fase di attivazione poiché per le ulteriori fasi non vi è prova, oltre rimborso forfettario 15%,
C.P.A. ed IVA se dovute;
PONE
definitivamente a carico del convenuto in solido con la terza chiamata in Controparte_1
causa società il pagamento delle spese della CTU, già liquidate in Controparte_4
favore del nominato consulente d'ufficio, oltre I.V.A. e C.P.A, se dovute, come per legge, come da separato provvedimento in atti;
RIGETTA
Tutte le altre domande avanzate dalle parti poiché infondate e non dimostrate;
DISPONE
che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della ricorrente riportati sulla sentenza.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
21 N.R.G. 564/2021
Si comunichi
Chieti, lì 27.03.2025
Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
------------------------------------------------------------------------------------------
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado, iscritta al N. 564/2021, promossa da
(C.F. : ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Parte_1 C.F._1
DE LUTIIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , in persona del , legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Milena DI FORTUNATO presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
(P. IVA ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.Ti Fausto TROILO e Consolino
ZULLI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti legali;
TERZA CHIAMATA
(P. IVA ), in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_4 P.IVA_3
difesa dall'Avv. Guido GIANGIACOMO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale;
TERZA CHIAMATA
********
OGGETTO: azione per risarcimento danni.
1 N.R.G. 564/2021
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza del 10.10.2024.
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
---- FATTO E PROCESSO ----
1- Con atto di citazione del 26.10.2021, la rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: Nel merito - accertare
e dichiarare la responsabilità del in ordine alla produzione del sinistro Controparte_1
in premessa;
-accertare e dichiarare la responsabilità del in riferimento Controparte_1
alla causazione delle lesioni, patrimoniali e non, subite dalla IG.ra a Parte_1
causa del sinistro di cui in premessa;
- condannare il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro-tempore, con sede in Ortona (CH) alla Via Cavour, al pagamento in favore della sig.ra della somma di € 14.425,36, o quell'altra maggiore o minore Parte_1
che sarà ritenuta di giustizia, sulla base del calcolo di cui ai punti 15, 16 e 17 della premessa e che quivi abbiansi per integralmente riportati e trascritti. Il tutto con rivalutazione ed interessi dalla data dell'evento e fino al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
L'attrice esponeva che: - 1) il 21.11.2016, ore 20:00 circa, percorrendo a piedi il marciapiede in Via della Libertà di Ortona (CH), altezza civico 91, lato negozio Emporio
Pan, per il dissesto e malformazione del manto stradale, cadeva rovinosamente a terra;
lo stato di detto marciapiede non era visibile, atteso anche l'orario di riferimento e la scarsa illuminazione, né prevedibile usando l'ordinaria diligenza poichè la malformazione ed il dissesto si confondevano col manto stradale;
che tale situazione di pericolo non era segnalata nonostante il marciapiede in parola fosse l'unico percorribile attesi i lavori in corso il cui cantiere occupava, nel tratto di interesse, tutta la strada e l'altro marciapiede;
l'attrice veniva prontamente soccorsa dal di lei coniuge, da AN PR, Persona_1 che stava lavorando nell'Emporio Pan e da un passante;
l'attrice al momento del fatto lamentava dolori ovunque, in particolare alla gamba ed al ginocchio sinistro che erano escoriati e sanguinanti, tanto da essere trasportata presso l'Ospedale “G. Bernabeo” di ove veniva diagnosticata “ferita lacero contusa del ginocchio sinistro” con prognosi CP_1
di giorni 10; che in data 1.12.2016 persistevano esiti del trauma al ginocchio sx per cui le venivano prescritti ulteriori15 giorni di riposo e cure nonché RMN ginocchio sx;
che il
Parte_ 06.12.2016, all'esito della venivano prescritti deambulazione con 2 bastoni e divieto
2 N.R.G. 564/2021
di carico a sx, tutore, magnetoterapia ed altre terapie e cure cui seguivano ulteriori controlli e prescrizioni negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020; che in data 16.01.2017 l'attrice veniva dichiarata clinicamente guarita con postumi cosicchè si rivolgeva allo specialista in ortopedia e traumatologia Dott. il quale, in data 18.11.2019, confermava Persona_2 la guarigione dell'attrice con postumi quantificati nella misura del 5% nuovamente confermati il 27.08.2021; che con pec del 06.12.2016, l'attrice, a mezzo del suo legale, richiedeva vanamente il risarcimento dei danni al per le lesioni da essa Controparte_1
riportate e che con pec del 23.10.2019, inviava invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, ma il
[...]
non aderiva al detto invito;
che l'inabilità conseguita dall'attrice era quella CP_1
riportata nella relazione a firma del dott. del 27.08.2021 che veniva Persona_2
quantificata in complessivi € 12.965,00 come da Tabelle di Milano con aumento per personalizzazione fino al 50% precisando che a tale importo si giungeva nel modo che segue: invalidità permanente 5%, anni 49, € 9.965,00; invalidità temporanea giorni 56 di cui
10 gg. al 75 %,, 20 giorni al 50%, gg. 26 al 25% precisando che il calcolo era stato effettuato prendendo a riferimento € 125,00 al giorno) oltre alle spese mediche per € 1.460,36.
**********
2- Il si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 con chiamata in causa del terzo del 04.01.2022, rassegnando le seguenti conclusioni: “in
Via Preliminare -Piaccia all'adito Giudice autorizzare la chiamata del terzo in garanzia e
a manleva ex art.106 cpc della società appaltatrice con sede Controparte_3
in Penne (PE) C.da Blanzano 36, in persona del legale rappresentante p.t. differendo inoltre
l'udienza di prima comparizione del presente giudizio, fissata per la data del 27.01.2022 nel giudizio iscritto a ruolo 564\2021 giudice dott. Genovese Diana per dar modo di procedere alla notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo e in tal senso avanza formale istanza ex art. 269 cpc. -Piaccia all'adito giudice rigettare per inesistenza, inammissibilità, ovvero per infondatezza la domanda dell'attrice in fatto e in diritto, con vittoria di spese , diritti e onorari. -in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle richieste suddette accertare il concorso determinante dell'attrice,
nella causazione dell'evento sempre con vittoria di spese e onorari;
”. Parte_1
Il eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione passiva Controparte_1
trattandosi di un tratto stradale dove insisteva un cantiere edile, le cui opere venivano eseguite dalla società Giancaterino Costruzione S.a.s. di Penne (PE) in virtù di contratto di appalto con esso stipulato in data 26.08.2016, pertanto chiedeva chiamarsi in garanzia la società appaltatrice a manleva dell'Ente essendo il custode al momento del fatto;
eccepiva
3 N.R.G. 564/2021
l'inammissibilità ex art. 164 e ss. c.p.c. per genericità della domanda priva altresì di argomentazioni e documenti a riprova di eventuali omissioni e/o commissioni del CP_1 convenuto onde attribuirne la responsabilità; eccepiva l'infondatezza in ordine all'an e al quantum della pretesa in assenza di dati precisi in ordine al punto della strada ove sarebbe caduta la eccepiva altresì la carenza di legittimazione passiva dell'Ente per Pt_1
l'assenza di qualsivoglia relazione tra la dinamica della caduta dedotta dall'attrice e la cosa di proprietà del medesimo che era in custodia di terzo ossia della ditta
[...]
e che l'attrice , residente in conosceva lo sato dei Controparte_3 Parte_1 CP_1
luoghi poiché la via della libertà, strada principale, nota all'attrice che non aveva impegnato la dovuta diligenza nell'utilizzare detta strada dove all'evidenza vi era il cantiere a causa del dissesto di tutta l'area e che l'ente non poteva impedire il transito all'attrice che invece poteva percorrere strade alternative usando la normale diligenza, considerato lo stato dei luoghi ben visibile e che in quel tratto era anche presente l'illuminazione; in merito al quantum ne contestava l'entità in virtù del referto del Pronto soccorso di che CP_1
riconosceva solo 10 giorni, con prognosi di “ferita lacero contusa” al ginocchio e che il 5% richiesto non era supportato da riscontri medici diagnostici contestando altresì anche la relazione di parte depositata manchevole di riferimenti all'accaduto e che le produzioni attoree erano state determinate fuori dal contraddittorio e non tenevano conto delle pregresse condizioni fisiche e dell'età della parte attrice, nonché della colpa contributiva, se non esclusiva della danneggiata;
infine contestava l'importo richiesto di euro 12.965,00, non adeguato alle lesioni e privo di riferimenti;
precisava che non vi erano stati precedenti nè segnalazioni di sinistri fatte al Comune avvenuti nel medesimo luogo né l'attrice aveva segnalato alla Polizia Municipale il sinistro tanto da intervenire, pertanto respingeva eventuali responsabilità ex art. 2051 c.c.
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Il Giudice, con provvedimento del 05.01.2022, disponeva lo spostamento della prima udienza al 09.06.2022 per consentire al convenuto di chiamare in causa il terzo.
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3- Anche la si costituiva in giudizio Controparte_3
con comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo in causa del 13.05.2022 concludendo “affinché l'Ill.mo Tribunale di Chieti – Sez. distaccata di Ortona, eccezioni e domande contrarie disattese, Voglia: - in via istruttoria, dare atto della produzione dei documenti (sopra richiamati), come da indice del fascicolo di parte;
- preliminarmente, autorizzare la in persona Controparte_3 dell'amministratore pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 c.p.c., alla chiamata
4 N.R.G. 564/2021
in causa del terzo, p.i. , con sede legale in - 66034- Controparte_4 P.IVA_3
Lanciano (Ch), alla Via Piave n. 55, in persona del legale rappr.te pro tempore, affinché garantisca e manlevi la stessa da ogni domanda avversa, disponendo lo spostamento della prima udienza fissata per la data del 9.06.2022 ore 9.00, nel giudizio rubricato al n.
564/2021 R.G. - Giudice Dott.ssa Diana Genovese, e pertanto fissare, ai sensi dell'art. 269
c.p.c., altra udienza per procedere alla chiamata in causa del terzo, con l'osservanza dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; - nel merito: rigettare in ogni loro parte tutte le domande proposte nei confronti della perché assolutamente Controparte_3
infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra evidenziate. Con vittoria, in ogni caso, delle spese e dei compensi di causa.”.
In via preliminare eccepiva il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso e la carenza di legittimazione passiva della società poichè il cantiere stradale dove CP_3 sarebbe avvenuto il sinistro lamentato dall'attrice era in custodia della Controparte_4
che di fatto stava eseguendo i lavori ad essa subappaltati dalla , con
[...] Controparte_5
contratto sottoscritto il 13.09.2016 e conseguente autorizzazione al subappalto del CP_1
di del 14.09.2016; che, dunque, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte CP_1 dall'attrice, era l'impresa subappaltante ad avere in gestione la Controparte_4
custodia del cantiere e la piena custodia dei luoghi teatro del sinistro;
che le circostanze trovavano piena conferma nelle sentenze n. 241/2021 dell'11/08/2021 del Tribunale di
Lanciano (N. 377/2018 R.G.), vertente tra le stesse parti e n. 17/2022 del 10.02.2022 dell'adito Tribunale di Orton (N. 573/2019 R.G.) che in un giudizio del tutto similare a quello in esame, accertava e affermava la responsabilità solidale del e Controparte_1
della ex art. 2051 c.c. escludendo la responsabilità della , Controparte_6 CP_3
pertanto, dichiarava di voler chiamare in causa la in persona del Controparte_4
legale rappr.te pro tempore, al fine di essere dalla stessa garantita e manlevata da ogni eventuale responsabilità in merito alle pretese risarcitorie avanzate dall'attrice chiedendo al
Giudice l'autorizzazione ad esperire la predetta chiamata in causa ai sensi degli artt. 106 e
269 c.p.c., previo differimento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo. Nel merito deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda proposta dall'attrice che ben a conoscenza dello stato dei luoghi e, dunque, del cantiere stradale (ben visibile, segnalato da apposita cartellonistica e transennato), non ha impegnato la diligenza dovuta nell'utilizzare la strada e negava il nesso eziologico tra l'evento dannoso e il danno lamentato che poteva essere evitato stante la sua prevedibilità, solo usando la diligenza anche ordinaria. Attribuiva l responsabilità del sinistro unicamente alla condotta imprudente e colposa dell'attrice, che integra il caso fortuito ed è sufficiente ad interrompere il nesso
5 N.R.G. 564/2021
eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso, con susseguente esclusione di ogni responsabilità dell'ente proprietario e/o del custode della strada.
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Veniva disposto con provvedimento del 18.05.2022, lo spostamento della prima udienza al
06.10.2022 per consentire alla società di chiamare CP_3 Controparte_3
in causa il terzo Controparte_4
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4- Con comparsa di costituzione del 05.10.2022, si costituiva in giudizio la società CP_4 per chiedere “voglia l'On.le Tribunale adito, così giudicare:
1. In via
[...]
preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della con Controparte_4 riferimento ai fatti di causa;
2. Nel merito rigettare la domanda dell'attrice;
3. In via gradata dichiarare l'insussistenza della propria responsabilità e rigettare la domanda di garanzia e/o manleva 4. In via residuale dichiarare la responsabilità concorrente con il
e la terza chiamata/chiamante Controparte_1 Controparte_3 ridimensionando la domanda attorea ai sensi dell'art. 1227, co. 1
[...]
c.c.
5. condannare con vincolo solidale tra loro l'attrice , la Parte_1 [...]
chiamante in causa ed il -ove Controparte_3 Controparte_1
dichiarasse di avvalersi della detta chiamata- alla rifusione di spese e competenze professionali del presente giudizio oltre IVA, CAP di legge e rimborso spese generali (15%) da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Eccepiva anch'essa il proprio difetto di legittimazione passiva per carenza probatoria circa le precise responsabilità attribuibili all'Ente convenuto e alle ditte esecutrici dei lavori di manutenzione straordinaria anche per non avere l'attrice individuato il punto preciso della caduta e, stante la mancata richiesta risarcitoria alla essendo decorsi Controparte_4
oltre i cinque anni dall'accaduto, eccepiva che era spirato il termine prescrizionale in data
21.11.2021. Deduceva altresì l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum contestando anche le prove documentali di parte attrice a supporto della quantificazione del danno biologico.
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5. La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale delle parti, interrogatorio formale di parte attrice e del legale rappresentante di escussione testimoniale Controparte_4
e consulenza tecnica d'ufficio.
Seguiva il deposito di memorie conclusionali da tutte le parti costituite.
Le parti depositavano note scritte per la fissata udienza del 24.10.2024, insistendo nelle richieste e conclusioni già formulate.
6 N.R.G. 564/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risarcitoria proposta dalla IG.ra in relazione al sinistro Parte_1
verificatosi il 21.11.2021, è fondata e meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, vanno esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalle parti.
6. In ordine all'eccezione di genericità della domanda proposta, sollevata dai convenuti, si osserva che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22371, pubblicata in data 26.09.2017, dopo aver premesso come risulti incensurabile nel giudizio di legittimità, l'interpretazione della domanda giudiziale, siccome accertamento riservato al Giudice di merito, peraltro non sindacabile se motivato, precisa come “ai fini di una corretta interpretazione della domanda, il Giudice di primo grado è tenuto a interpretare le conclusioni contenute nell'atto di citazione, alle quali si è riportato l'attore in sede di precisazione delle conclusioni, tenendo conto della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero complesso dell'atto che le contiene, tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa”.
Ciò posto, precisa come “l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese”.
Nel caso di specie dal complessivo esame dell'atto introduttivo, emerge in modo chiaro l'oggetto della domanda proposta ossia la richiesta risarcitoria di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, causati all'attrice a causa della caduta del 21.11.2016 invocando la tutela ex art. 2051 e tanto si evince sia dalla parte in fatto e in diritto che nelle conclusioni del medesimo atto.
Pertanto, nessuna omissione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., ha posto in essere l'attrice che invece ha ben determinato l'oggetto della domanda e le precise responsabilità delle controparti provvedendo altresì a quantificare puntualmente i danni subiti da essa danneggiata e correttamente esposti e documentati in relazione ai fatti riportati nell'atto introduttivo, tale da non necessitare di alcuna integrazione.
Ne discende che l'eccezione va respinta.
7. Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta si osserva che Controparte_4
7 N.R.G. 564/2021
in ipotesi di responsabilità solidale, come nel caso di specie, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti, in solido tra loro, resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310, comma 1,
c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso previsto ex art. 2055 c.c..
Infatti, l'art. 1310 , comma 1, c.c., enuncia il principio secondo cui in caso di solidarietà tra più obbligati ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati, ha effetto anche nei confronti degli altri e, tale principio è stato più confermato dalla Corte di Cassazione precisando che in tali casi di solidarietà tra più obbligati, l'effetto interruttivo della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati, produce effetti nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare.
(Cassazione civile, Sez. Unite, n. 13143 del 27 aprile 2022)
Anche altre più recenti pronunce hanno confermato tale principio “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione (art. 2943c.c. e ss.) contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori (1308)”. (Cass. civ. n.
16755/2024)
Inoltre, non può sottacersi che la disciplina dell'art. 1310, comma 2 c.c., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione permanente della prescrizione persino nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio. (Cass. Sez. III, 21.01.2011 n. 1406)
Inoltre, a norma dell'art. 2943 c.c., il decorso della prescrizione viene interrotto non solo dalla proposizione della domanda giudiziale, ma, altresì, da qualsiasi atto stragiudiziale
(nella specie, una lettera) che valga a costituire in mora il debitore.
E, consultando gli atti disponibili nel fascicolo, l'attrice inoltrava richiesta di risarcimento dei danni, nei confronti del convenuto già in data 05.12.2016 e poi il Controparte_1
26.10.2021 notificava allo stesso l'atto introduttivo del presente giudizio per poi iscrivere la
8 N.R.G. 564/2021
causa a ruolo il successivo 3 novembre 2021, pertanto emerge sicuramente la prova dell'interruzione il termine prescrizionale nei confronti del così Controparte_1
impedendone lo spirare.
Ne consegue che anche tale eccezione di prescrizione dell'azione nei confronti della convenuta va rigettata poiché infondata. Controparte_4
8. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal e Controparte_1
dalle terze chiamate, la stessa non risulta accoglibile per le seguenti ragioni.
E' pacifico che la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza che è posto sul committente poiché non comporta la perdita della custodia in capo a questi.
Il committente, infatti, anche durante lo svolgimento dell'appalto, può sempre disporre della cosa e l'appaltatore non acquista alcun diritto su di essa;
questi, che era e resta custode della cosa, esercita tale custodia (che implica, ovviamente, anche l'onere di provvedere alla sua manutenzione, così come il diritto di operare modificazioni alla stessa, purché senza danno per i terzi) anche attraverso l'affidamento di lavori in appalto che la riguardino: ne consegue che l'appalto non esclude affatto la custodia, ma è, al contrario, un modo di esercizio di quest'ultima (si veda anche più recente Cass. 21977/22).
In tale contesto, è utile puntualizzare che le eventuali pattuizioni previste in un contratto di appalto, in base alle quali tutti i danni che terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, non possono essere invocate dal committente ..." (cfr. Tribunale di Catanzaro sent. n. 998/2023 del 15.06.2023)
Al terzo, peraltro, non sono opponibili le eventuali clausole contrattuali dell'appalto con le quali il committente si sia esentato da responsabilità per i danni causati dall'esecuzione delle opere ponendola a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, in quanto, stante il principio di relatività del contratto ex art. 1372 cc, gli effetti di tale pattuizione per la loro valenza inter partes, vincolano solo le parti del contratto (ex multis: Cass. Civ. n. 7553/2021; Cass. Civ. n.
2363/2012), e sono dunque inidonei ad essere opposti al terzo danneggiato dall'opera (Cass. sez. 2, 17 febbraio 2012 n. 2363; v. anche Sez. 2 , Sentenza n. 20840 del 30/06/2022).
Con la conseguenza che se, dunque, rispetto all'appaltatore il soggetto è un committente, rispetto ai terzi è un custode.
Inoltre, alcuna efficacia, in questa sede, può essere riconosciuta - nei confronti dei terzi danneggiati - alle clausole contrattuali che ripartiscono il carico dei danni tra committente ed appaltatore (pur invocate nell'ipotesi in esame), attenendo queste al regime di rapporti interni tra i due contraenti, criterio di ripartizione che peraltro non è stato attivato nel presente giudizio, avendo l'appaltatrice richiamato tale disposizione contrattuale
9 N.R.G. 564/2021
esclusivamente per paralizzare la domanda dell'attrice, senza proporre alcuna azione di regresso nei confronti del committente.
Ebbene, nella specie deve riconoscersi, in primo luogo, come la società sia stata CP_4
immessa nel possesso dell'area in questione in virtù del contratto di subappalto del
13.09.2026 sottoscritto con la società previa autorizzazione Controparte_3
del Prot. 26126 del 14.09.2016 (Cfr. docc.ti n. 2 e n. 3 del fascicolo della Controparte_1
terza chiamata , immissione in possesso che, Controparte_7
necessariamente, gli imprime una posizione di custode dell'area.
A fronte di tale circostanza, inoltre difettano elementi dai quali possa desumersi che, in seguito alla stipula del contratto di appalto con la la Controparte_3
committente abbia perduto la custodia del bene, a ciò non bastando - come già osservato - la stipula del contratto di appalto con il terzo chiamato in causa.
Infine, ma non per importanza, dal contenuto del contratto di appalto e dalla concreta modalità di esecuzione non emerge alcuna ingerenza da parte del committente nei confronti della subappaltatrice esecutrice dell'opera già progettata, tale da Controparte_4
svuotarla della gestione autonoma dei lavori appaltati, seppur eseguita alla luce del progetto commissionatole.
Gli elementi delineati, in assenza di prove di segno diverso, consentono l'applicazione del regime giuridico delineato, con conseguente individuazione del titolo di responsabilità reclamato dall'attrice, che si articola nei confronti del ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c., e che si estende anche a carico dell'appaltatore, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del committente.
Tuttavia, nel caso in esame, non è risultato pacifico il rapporto tra l'appaltante (
[...]
e la subappaltante ( , soggetti che, in Controparte_3 Controparte_4
considerazione della prova degli della condotta illecita, come verrà esposto nell'esame dell'espletata istruttoria, consentono di affermare la sussistenza di un obbligo solidale in capo ad entrambe le parti ex art. 2055 c.c.
Sul punto, risulta pacifico in dottrina che, per effetto del contratto di subappalto, non sorgono diritti od obblighi del committente verso il subappaltatore o viceversa, né cessano o si attenuano gli obblighi reciproci tra committente ed appaltatore.
La Suprema Corte ha interpretato la questione nel senso che la consapevolezza, o anche il consenso, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 c.c., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione, e non anche ad instaurare alcun rapporto diretto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in
10 N.R.G. 564/2021
difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e non anche nei confronti del committente che non ha azione diretta verso il subappaltatore (e viceversa); con la conseguenza che, di regola, il committente agirà in giudizio per il risarcimento del danno nei confronti dell'appaltatore, il quale chiamerà in rilevazione, in virtù del rapporto di subappalto che a lui lo lega, il subappaltatore.
Proprio tale circostanza si è verificata nel caso che ci occupa, con la conseguenza che le eccezioni delle terze chiamate circa la loro carenza di legittimazione passiva nei confronti della domanda attorea devono essere respinte.
9. Venendo, dunque, al merito della domanda, la stessa è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
In primo luogo, va rilevato che dalla istruttoria espletata, appare pienamente provata la circostanza relativa alla caduta dell'attrice in Ortona (CH), avvenuta, nella sera del
21.11.2016, sul marciapiedi di Via della Libertà, a causa delle condizioni di dissesto dello stesso, non visibili anche per l'omessa segnalazione e per la mancanza di illuminazione come esposto nell'atto di citazione introduttiva.
A sostegno si riportano le dichiarazioni dei testi addotti dall'attrice.
AN PR “In quella zona lì ci stavano all'epoca un po' di buche, era prima che venisse rifatto il marciapiede, che era un mezzo cantiere. Preciso che ho visto la signora inciampare e poi quando mi sono avvicinato ho visto che c'era una buca”; rispetto alla seconda foto del documento, precisava che il negozio PAN si trova in corrispondenza dell'uomo appoggiato al muro ritratto nella foto;
precisa che la signora, a quanto ricorda, è stata fatta sedere sullo scalino accanto alla grossa buca che si vede nella seconda foto. Alla domanda “Si ricorda il punto esatto della caduta?” rispondeva: “Non ricordo precisamente, credo nella grossa buca di fronte allo scalino”. ADR: “Non vi era segnaletica in merito allo stato di dissesto del marciapiede”; ADR: “Nella strada, c'era un lampione ma per diverso tempo non ha funzionato. La sera dell'infortunio il lampione non era acceso… non era illuminata proprio la zona”. ADR: “Dopo che ho visto la signora cadere, la persona che era con lei l'ha aiutata a rialzarsi. Mi sono avvicinato anche io per sapere se aveva bisogno di aiuto. C'era anche un'altra persona (non so chi fosse). A parte aiutarla a sedersi sul gradino non abbiamo fatto molto. Visto che non si poteva fare molto, la signora stava lì dolorante e io mi sono allontanato”. (Cfr. verbale di udienza del
20.04.2023)
11 N.R.G. 564/2021
dichiarava ADR: “Preciso che io non ho assistito alla caduta della Persona_3
signora ma mi sono avvicinato quando la signora era già a terra per poter dare una mano a rialzarla. Poi l'uomo che era con lei mi disse che era il marito e che ci pensava lui. Allora ho proseguito per la mia strada. Quando ho visto io la signora la stavano alzando”. In merito alle foto allegate al fascicolo di parte attrice (doc. 15) e il teste precisava, con riguardo alla seconda foto del documento, che quando ha visto la signora questa era a terra poco dopo il gradino che si vede nella foto e che lui proveniva dalla direzione opposta.
ADR: “dove ho visto la signora a terra, la strada era tutta dissestata;
per evitare le buche bisognava passare filo filo al muro”; ADR: “Mi ricordo che era sera, verso le 20.00-20.15 circa. Il giorno poteva essere la fine di novembre perché era il periodo del compleanno di mia figlia. L'anno non lo ricordo”. ADR: “la strada non era illuminata, la luce era fioca.
La strada non era proprio buia. Non c'era segnaletica sul marciapiede ma la strada era transennata, perché c'erano dei lavori. Sul marciapiede si poteva comunque camminare”.
ADR: “Preciso che a soccorrere la signora c'era anche un altro ragazzo (non so chi fosse)”. ADR: “Preciso che io conoscendo la strada sapevo che bisognava camminare raso al muro per evitare di cadere. Omissis…”.
In merito alle dichiarazioni rese dal teste è appena il caso di osservare che Persona_3
lo stesso ha chiarito che chi fosse a conoscenza della strada, poteva conoscere anche il fatto che si doveva camminare “raso al muro” per evitare cadute, ma l'attrice ha chiarito nel corso del suo interrogatorio che, pur conoscendo la via, non la frequentava spesso, poiché abitava nelle via parallela alla stessa;
ad ogni modo, risulta evidente che tale buca, in virtù degli elementi già precisati, avrebbe dovuto essere segnalata agli utenti, mentre invece è emerso che la buca in parola non era segnalata e il marciapiedi, siccome evidentemente pericoloso, avrebbe dovuto essere addirittura interdetto ai passanti mentre invece risultava accessibile.
Il teste pure dichiarava “Ho assistito all'infortunio di mia moglie. Ero con lei Persona_1
il 21 novembre 2016, erano circa le 20.00, e scendevamo via della Libertà, dopo essere andati a far visita a un mio zio defunto. Scendevamo la strada Via della Libertà, lato marciapiede destro, direzione centro di . Ad un certo punto, subito dopo il negozio CP_1
“ abbiamo attraverso la strada per andare verso il lato sinistro (sempre in Parte_3 direzione centro ) perché il marciapiede sulla destra era chiuso per i lavori, c'era la CP_1 plastica arancione che isolava l'area dei lavori. Subito dopo aver attraversato, andando giù verso il negozio PAN o PAM (negozio da fumo), appena superato questo negozio, mia moglie era sulla mia destra ed è crollata di botto in maniera violenta”; ADR “a causa di cosa è avvenuta la caduta?”: “C'era una buca a terra… anzi ce n'erano più di una. Io ho
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visto mia moglie cadere nella buca, perché quando è caduta l'abbiamo dovuta raccogliere dentro la buca. Io le camminavo accanto”; ADR: “Ho aiutato mia moglie ad alzarsi, insieme ad un ragazzo che stava chiudendo la serranda del negozio che vende articoli da fumo. E si è trovato di passaggio anche un altro signore che ci ha visto e dopo essersi accertato che mia moglie era di nuovo in piedi ha proseguito per la sua direzione”; quanto alle foto mostrategli (doc. 15 citazione) dichiarava di riconoscere lo stato dei luoghi precisando che la prima foto ritraeva la buca in corrispondenza della quale era avvenuta la caduta dell'attrice e sulla seconda foto precisava altresì che la buca in questione non era quella più grande in corrispondenza del gradino ma quella subito più avanti. …Omissis…
ADR “Vi era illuminazione?”: “Scarsissima, per questo non sono riuscito a fare la foto la sera e sono tornato la mattina dopo”; ADR “Dopo la caduta l'attrice camminava?”: “Aveva dolore e l'abbiamo fatta sedere sul gradino che si vede nella foto. Poi l'ho riaccompagnata io a casa ma non riusciva ad appoggiare la gamba sinistra. L'attrice deambulava perché si appoggiava a me. Si era fatta male al ginocchio”. ADR Avv. Di Fortunato “Qual era la distanza tra la buca dove è caduta l'attrice e il negozio Pan?”: “L'attrice non è caduta proprio in corrispondenza del negozio, ma più avanti. Penso due o tre metri dopo ma non posso quantificarlo a memoria”. ADR Avv. Di Fortunato “Mancavano i lampioni?”: “In quel tratto di strada non vi erano lampioni accessi”. ADR “vi era segnaletica in merito alla strada del marciapiede?”: “No”.
Tali dichiarazioni smentiscono peraltro anche la circostanza sulla quale la Controparte_4 insiste, relativa al fatto che l'area dissestata fosse recintata e, comunque, visibile, posto che, sia dalle dichiarazioni testimoniali che dalle foto in atti, risulta ben evidente la circostanza di segno contrario, ossia che, anche fuori dalla recinzione di cantiere, vi era al momento del fatto un dissesto non segnalato e non visibile, quantomeno perché privo di illuminazione artificiale.
Pertanto, a nulla valgono le dichiarazioni rese dai testi addotti dalle terze chiamate, di segno contrario rispetto a tali risultanze, atteso che le stesso non possono ritenersi attendibili in quanto discordanti.
Infatti, in ordine alla circostanza relativa alla esecuzione dei lavori appaltati, il teste di parte terza chiamata alla udienza del 20.04.2023, Controparte_7 Tes_1
su cap. 3) “Vero che i lavori di rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi in Via della Libertà nel Comune di , sono stati eseguiti unicamente dalla CP_1 Controparte_4
” rispondeva: “No, l'appalto era di che poi aveva dato in subappalto a
[...] CP_3
Sulle carte c'era una percentuale del subappalto. Per quello che so e Controparte_4 che ho potuto appurare direttamente, c'erano dei giorni in cui c'erano gli operati della
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e altri giorni in cui c'erano gli operati di ”; mentre l'altro CP_3 Controparte_4
teste della medesima parte terza chiamata alla udienza del 22.06.2023, sul Testimone_2 medesimo cap. 3, rispondeva “Confermo” e subito dopo interrogato a prova contraria sulle circostanze ammesse di parte sul capitolo 1) “Vero che la Controparte_4 CP_4
era affidataria nel novembre del 2016 di una parte del cantiere oggetto di
[...] appalto da parte della ” rispondeva: “Quello che sapevo io era Controparte_3
che era affidataria di tutto il cantiere. I lavori sono stati effettuati, per Controparte_4 quel che so, solo da ”. Controparte_4
I contrasti risultano più che evidenti nelle dichiarazioni dello stesso teste.
Invero, il convenuto e le terze chiamate vorrebbero attribuire all'attrice la responsabilità dell'evento per asserita e non dimostrata negligenza della stessa.
Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che la condotta distratta o imprudente del danneggiato non basta di per sé ad escludere la risarcibilità del danno;
quando viene eccepita la colpa della vittima, questa esige infatti un duplice accertamento: a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
b) che tale condotta non sia prevedibile e prevenibile.
La condotta può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Stabilire la qualità di detta condotta è un giudizio di fatto, e come tale riservato al giudice di merito, ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima. La Corte statuisce infatti che non può evidentemente sostenersi che la caduta sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la buca possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere la buca o, almeno, di segnalarla adeguatamente). Deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo ad interrompere il nesso causale, che è manifestamente insisto nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla prevedibile e prevenibile interazione fra la condizione pericolosa della cosa e la condotta del passante.
Pertanto, nel caso di caduta di pedone in una buca stradale, non risulta escluso ogni risarcimento a fronte del mero accertamento di una condotta colposa da parte della vittima;
tale condotta, per interrompere il nesso causale, dovrà anche presentare caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità che - a onere del custode - devono necessariamente essere dimostrati.
L'ordinanza dell'08.07.2024 n. 18518, della terza sezione civile della Corte di Cassazione, nel solco di tali principi, chiarisce un importante aspetto della responsabilità derivante dalla tutela delle strade, affermando il seguente principio di diritto “In materia di responsabilità
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ex art. 2051 c.c., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa”.
Quanto al nesso causale, di cui il danneggiato è tenuto a fornire prova positiva, tra il danno e la res risultata pericolosa, si può con sufficiente certezza affermare che la caduta dell'attrice nella buca in questione ha causato le lesioni da essa lamentate.
Sul punto anche il CTU nominato, dott.ssa alla pag. 10 della relazione Persona_4 peritale depositata, ha chiarito “In considerazione del rispetto dei criteri cronologico, topografico e di idoneità lesiva si ritiene soddisfatto il nesso di causalità diretto tra l'evento traumatico per cui è causa e le predette lesioni;
dette lesioni infatti, risultano compatibili con la dinamica dell'evento lesivo, quale è quella desumibile dagli atti di causa e riferita dalla stessa infortunata”.
Dalla istruttoria, dunque, si evince che, mentre il convenuto e le terze chiamate non hanno dimostrato fatti e/o atteggiamenti della danneggiata atti ad interrompere il nesso causale, può dirsi invece assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice, e ciò contrariamente a quanto tenacemente il convenuto e le terze chiamate in causa deducono nei propri atti sino alle memorie conclusionali.
Infatti, i testi addotti dalla ricorrente hanno confermato tutte le circostanze articolate nell'atto introduttivo relative alla dinamica della caduta, allo stato dei luoghi, all'assenza di luce e di segnalazioni sullo stato di dissesto in cui versava il tratto di marciapiedi, nonché sulle condizioni di salute della danneggiata a causa dell'evento.
Evidente appare di conseguenza anche l'omessa vigilanza da parte del convenuto CP_1
ma anche della società subappaltante odierna terza chiamata,
[...] Controparte_4
tra i quali non può che essere affermata una responsabilità solidale.
Tale ultima considerazione discende anche dalle risultanze istruttorie poiché la subappaltante, che peraltro non ha contestato la circostanza, aveva il possesso del cantiere recintato, ma anche dei marciapiedi per il loro rifacimento e che erano anch'essi oggetto del contratto di subappalto.
La società nonostante stesse eseguendo i lavori di rifacimento della Controparte_4 pavimentazione dei marciapiedi in virtù del citato contratto di subappalto, nell'arco temporale necessario al completamento dei lavori non ha posto in essere, a mezzo di proprio tecnico addetto alla sicurezza del cantiere, tutte quelle misure atte ad evitare i danni che si sono poi verificati;
si tratta peraltro di mancanza di supervisione e prevenzione già accertata, con la sentenza resa da questo Tribunale n. 17/2022 (RG 573/2019), nella quale altro terzo veniva parimenti coinvolto in un sinistro sul medesimo luogo, e con il medesimo convenuto
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e terze chiamate rispetto a quelle odierne, e nella cui relativa istruttoria si accertava la mancata adozione di misure idonee ad evitare pregiudizi ai terzi.
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Ricostruito il regime giuridico applicabile alla fattispecie in esame e venendo, dunque, all'analisi delle richieste formulate dall'Ente convenuto e dalle terze chiamate, appare evidente che entrambe, nella loro qualità di committente ( e Controparte_1
subappaltatrice ( , devono ritenersi obbligate, in via solidale, a Controparte_4
riparare i danni cagionati all'attrice, essendo entrambe tenute in via appunto solidale, in linea di principio e per le ragioni indicate, al predetto risarcimento.
L'istruttoria espletata, infatti, non consente di giungere a conclusioni diverse, posto che non c'è stata chiarezza nelle risultanze probatorie sul soggetto che di fatto esercitava il potere sulla cosa, sicché l'unico dato certo cui dare valenza è che erano in corso i lavori di rifacimento della pavimentazione della strada e anche del marciapiedi, luogo del sinistro, commissionati dalla società alla subappaltante, che rimane Controparte_8
CP_ onerata unitamente all convenuto.
Stante la sussistenza di una custodia in capo al convenuto e alla subappaltante, corretta appare la citazione del soggetto tenuto a rispondere del diritto al risarcimento dei danni rivendicati dall'attrice, sicché l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto e dalle terze chiamate, va rigettata.
Infatti, l'attrice citava in giudizio il che a sua volta chiamava in causa la Controparte_1
società appaltante, la quale a catena chiamava infine la subappaltante.
Ma l'attrice ha correttamente citato il poiché le responsabilità Controparte_1
concorrenti e solidali si sono venute delineando solo nel corso del giudizio, e certamente non poteva conoscere le obbligazioni sussistenti tra il convenuto e le terze chiamate, né i rapporti tra essi intercorrenti, anche perché esulanti dal contesto del giudizio.
In definitiva, nei riguardi dei terzi, l'autonomia dell'appaltatore rimane endocontrattuale, e in relazione agli illeciti extracontrattuali si riverbera sull'articolo 2055 c.c., a prescindere dai casi in cui l'appalto sia ab origine un mero schermo, o che comunque nella fase esecutiva si sia radicalmente "svuotato", id est i casi in cui soggetto che realizza l'opera è un nudus minister.»
Principio necessariamente applicabile anche nell'ipotesi inversa, in cui la clausola contrattuale preveda che il danno cagionato venga sopportato tutto dal committente.
Ne consegue che il committente rimane responsabile dei danni cagionati ai terzi, ai sensi dell'art. 2051 c.c., non rilevando (ai fini della prova liberatoria) il semplice inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, salva la
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dimostrazione del caso fortuito, la quale non coincide automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, ma postula un comportamento dell'appaltatore imprevedibile ed inevitabile, sebbene il controllo costante e adeguato.
Nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova sul caso fortuito.
Inoltre, dal contenuto del contratto di appalto e dalla concreta modalità di esecuzione, non emerge alcuna ingerenza, neppure in termini percentuali, da parte del committente nei confronti dell'appaltante esecutrice dell'opera già progettata, tale da svuotarla della gestione autonoma dei lavori appaltati, seppur eseguita alla luce del progetto commissionatole e ciò al di là della mancanza di una specifica eccezione di parte in tal senso.
Tali elementi, in assenza di prove di segno diverso, consentono l'applicazione del regime giuridico delineato, con conseguente individuazione del titolo di responsabilità reclamato da parte attrice, che si articola, nei confronti del convenuto e nei confronti Controparte_1
della subappaltante in via solidale.
Risulta dunque accertata la prova del nesso di causalità tra il danno e la condotta tenuta
CP_ dall' convenuto e dalla terza chiamata non essendo stato Controparte_4
dimostrato il fattore fortuito, eccezionale ed imprevedibile, idoneo ad interrompere tale nesso.
In definitiva, in presenza della prova degli elementi costitutivi della condotta illecita, va
CP_ dichiarata la responsabilità dell convenuto e della subappaltante, per l'evento dannoso allegato in citazione, con responsabilità solidale per il risarcimento del danno.
*******
In ordine all'eccezione di titolarità passiva del rapporto controverso sollevata dalla terza chiamata società che è relativa al merito poiché elemento Controparte_7
costitutivo della domanda, a differenza della legittimazione passiva che invece attiene al rito, è rilevabile d'Ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, e costituisce un requisito di fondatezza della domanda, non una eccezione in senso stretto, poiché involgendo la contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato integra una mera difesa, sottoposta agli oneri deduttivi e probatori della parte interessata e, quando con essa vengono introdotti nuovi temi di indagine, è soggetta alle preclusioni connesse alla esatta identificazione del “thema decidendum” e del “theme probandum”.
Sul punto si sono pronunciate anche le Sezioni Unite affermando che “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi o modificativi) che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto
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impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'Ufficio. Essa, pertanto, non può essere proposta in ogni fase del giudizio….omissis”. (Cass. Sez. UU.
2951/2016 punti 64-65).
Nel caso di specie, da tutto quanto sopra esposto, risulta pacifico che il fatto dannoso si sia verificato nel corso dei lavori appaltati e non risulta provata l'estraneità della
[...]
al rapporto processuale. Controparte_8
Per tutto quanto esposto, anche tale eccezione, peraltro rimasta assorbita completamente dagli sviluppi processuali, va rigettata.
10. In odine alla liquidazione dei danni risarcibili, non possono che essere recepite le conclusioni sul danno biologico fornite dal nominato CTU, in quanto coerenti con la miglior scienza del settore e logicamente motivate. Il CTU dott.ssa all'esito delle Persona_4
indagini, così conclude la sua relazione: "… Dall'esame degli atti, sulla base delle risultanze della visita peritale attuale e a conclusione delle considerazioni sopra esposte, così rispondo ai quesiti postumi:
1. La sig.ra in conseguenza e per causa Pt_1 dell'infortunio occorso il 21.11.2016 ha riportato “distorsione del ginocchio sinistro con ferita lc”;
2. Tali lesioni hanno cagionato una inabilità temporanea parziale al 75% pari a giorni 10, parziale al 50% pari a giorni 20, parziale al 25% pari a ulteriori giorni 26; 3.
Dalle stesse sono residuati postumi permanenti invalidanti che sono in grado di configurare un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile, nella misura del 2% (due per cento), in termini di esclusivo danno biologico;
4. Circa infine le spese mediche sostenute in proprio e documentate agli atti (qui di seguito esplicitate) si osserva che esse sono conseguenza dell'evento di cui è causa e sono da ritenere quantitativamente congrue: -
Fattura n. 28040 del 03.12.2016 (Casa di Cura Villa Pini) per RMN ginocchio sn: € 154; 11
- Ricevuta n. 38 del 06.12.2016 (dott. per visita ortopedica: € 92; - Fattura n. 24577 Per_5
del 09.12.2016 (IGEA) per biostim spt + solenoide + rimborso spese trasporto + noleggio per 20 gg: € 265; - Fattura n. e16424 del 09.12.2016 (Ortopedia Valentini) per tutore graduato ginocchio: € 95; - Fattura n. 120 del 04.01.2017 (IGEA) per noleggio biostim: €
48; - Ricevuta n. 02 del 11.01.2017 (dott. per visita ortopedica di controllo: € 50; - Per_5
Ricevuta n. 06 del 21.01.2017 (dott. per visita ortopedica: € 100; - Ricevuta n. Per_6
269/2019 del 09.12.2019 (dott. per visita ortopedica: € 152; - Ricevuta n. 2955/2020 Per_7 del 21.01.2020 (OC Chieti) per visita generale: € 30,66; - Ricevuta n, 2996/2020 del
21.01.2020 (OC Chieti) per iniezione: € 46,15; - Ricevuta fiscale n. 10 del 21.08.2021 (dott.
per perizia medico legale: € 366; - n° 2 scontrini fiscali per farmaci: € 23,07. La Per_2
ricevuta n. 3987 del 24.01.2019 (OC Chieti) per esame colturale + liquidi da versamenti
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esame chimico fisico e microscopico di importo pari ad € 23,35, non sembra essere correlata all'evento de quo, in assenza di prescrizioni e/o certificazioni relative.
11. Ritenuta, dunque la compatibilità delle lesioni riportate dalla ricorrente con la dinamica del sinistro dedotta in giudizio, per la liquidazione dei danni non patrimoniali alla salute che si reputano risarcibili, questo giudice farà ricorso alle Tabelle di Milano vigenti, del 2021, aggiornate al 19.05.2024, pertanto, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (57 anni), della rilevata invalidità totale e temporanea, nonché in ragione della considerazione del traumatismo subito da di anni 57 alla data dell'evento Parte_1
lesivo(con conseguenti dolori e disagi di natura fisica e psicologica) e della evoluzione di detta invalidità in un danno biologico permanente di entità 2%, può essere determinato nella somma complessiva di € 6.751,88 (di cui € 2.665,00 per danno non patrimoniale risarcibile,
€ 2.760 per danno biologico temporaneo risarcibile, ed € 1.326,88 per spese mediche che il
CTU ha ritenuto congrue).
12. La domanda avanzata dall'attrice merita, dunque, accoglimento, con condanna del
[...]
e della società in solido tra loro, al risarcimento del danno, CP_1 Controparte_4 quantificato in € 6.751,88=, determinato come sopra precisato, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata all'epoca del fatto dannoso (novembre 2016).
13. Dal momento che le somme sopra individuate quale risarcimento del danno sono state espresse in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla
Suprema Corte, che con una decisione a Sezioni Unite (cfr Cass. 1712/1995, più di recente
Cass. 10291/2001), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
Si è statuito, infatti, che in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore.
Tuttavia, tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.
Sulle somme liquidate a titolo di capitale, pertanto, come devalutate alla data del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e,
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quindi, rivalutate anno per anno secondo il medesimo indice, l'ente convenuto deve corrispondere anche gli interessi al tasso legale.
Dal momento della sentenza, sino all'effettivo soddisfo, dovranno essere, inoltre, corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
14. SPESE PROCESSUALI.
Con riferimento alle spese legali del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono pertanto poste interamente a carico dei convenuti e la società in Controparte_1 Controparte_4 solido tra loro, ivi comprese quelle dell'espletata CTU, nonché quelle della procedura di negoziazione assistita, stante l'accoglimento della domanda di parte attrice, che si liquidano come da dispositivo.
Le spese di lite tra il e le terze chiamate in causa società Controparte_1 [...]
e per le ragioni evidenziate sopra rispetto alla Controparte_7 Controparte_4
impossibilità oggettiva di individuare il soggetto responsabile, restano compensate tra le medesime parti.
15. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili dell'attrice, si dispone che in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona - Civile, in composizione monocratica, definitivamente nel giudizio iscritto al R.G. n. 564/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
ACCOGLIE
la domanda risarcitoria di parte attrice, come da parte motiva;
CONDANNA
Il convenuto in solido coni la terza chiamata in causa società Controparte_1 CP_4
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice,
[...] quantificati in € 6.751,88=, oltre interessi al tasso legale sull'importo devalutato al momento
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del fatto (21.11.2016) e via via rivalutato anno per anno sino all'attualità, con gli ulteriori interessi al tasso legale dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
CONDANNA
Il convenuto in solido con la terza chiamata in causa società Controparte_1 CP_4
al pagamento, in favore della IG.ra delle competenze legali
[...] Parte_1
relative alla procedura di negoziazione assistita, che si liquidano in € 5.077=, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed IVA se dovute;
COMPENSA
Integralmente le spese di lite tra il convenuto e le terze chiamate in causa Controparte_1
società e Controparte_7 Controparte_4
CONDANNA
Il convenuto in solido con la terza chiamata in causa società Controparte_1 CP_4
al pagamento, in favore della IG.ra delle competenze legali
[...] Parte_1 relative alla procedura di negoziazione assistita, che si liquidano in € 441,00=, per la sola fase di attivazione poiché per le ulteriori fasi non vi è prova, oltre rimborso forfettario 15%,
C.P.A. ed IVA se dovute;
PONE
definitivamente a carico del convenuto in solido con la terza chiamata in Controparte_1
causa società il pagamento delle spese della CTU, già liquidate in Controparte_4
favore del nominato consulente d'ufficio, oltre I.V.A. e C.P.A, se dovute, come per legge, come da separato provvedimento in atti;
RIGETTA
Tutte le altre domande avanzate dalle parti poiché infondate e non dimostrate;
DISPONE
che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della ricorrente riportati sulla sentenza.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
21 N.R.G. 564/2021
Si comunichi
Chieti, lì 27.03.2025
Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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