TRIB
Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/04/2024, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1510/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29 maggio 2023 per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da
(C.F.. ) elettivamente domiciliato in Alghero nella via Parte_1 C.F._1
Mazzini n.90 presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Manni (C.F. ) che lo C.F._2
rappresenta e difende in forza di procura speciale unita al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Alghero, nella Controparte_1 C.F._3 via Pascoli 13/C presso lo studio dell'avv. Alba Maria Canelles (C.F. ) che la C.F._4
rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente di cui alle note del 12 marzo 2024 “a) contrariis reiectis;
b) voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il NO e la NOa in Rabat Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 10 (Marocco) trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Alghero al n.3 P.II S.C ufficio 1 anno 2010, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
c) disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con Persona_1
collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre;
d) disporre che la casa familiare sita in Alghero nella via Paoli n. 91, di proprietà del NO , rimanga assegnata Pt_1
alla NOa la quale continuerà ad abitarvi unitamente al figlio e) disporre Controparte_1 Per_1 che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso;
f) disporre che il padre potrà tenere con sé il minore figlio nei giorni infrasettimanali ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici del minore;
terrà con sè comunque per due fine settimana alternati al mese;
feste nazionali secondo Per_1 il criterio dell'alternanza; g) porre a carico del il NO , a titolo di assegno per il Pt_1 mantenimento del figlio, la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00) da versare entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, tramite accreditamento sulla in uso alla NOa Org_1 CP_1
con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT;
h) porre a carico del sig. Pt_1
l'obbligo di contribuzione, nella misura del 50% alle spese mediche, scolastiche, sportive e di tutte le spese straordinarie e non previste che si presenteranno necessarie, preventivamente concordate secondo il protocollo CNF;
i) porre a carico del NO un assegno divorzile Parte_1
dell'importo mensile di Euro 50,00 (cinquanta/00), a favore della NOa entro il Parte_2
giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente in base agli indici;
l) spese Org_2 compensate”.
Per la resistente di cui alle note del 12 marzo 2024: “1 - contrariis reiectis 2 - dichiarare lo scioglimento del matrimonio fra e , matrimonio contratto in data Parte_1 Parte_2
14.12.2009 in Rabat (Marocco), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Alghero al
n.3 P.II S.C ufficio 1 anno 2010. 3 - disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore;
4 - disporre che la casa familiare sita in Alghero nella via Paoli n.91, rimanga Persona_1
assegnata con gli arredi ivi contenuti alla NOa che continuerà a convivere e Parte_2
coabitare nella stessa con il figlio minore 5 - porre a carico del coniuge, Per_1 Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla NOa in favore del figlio l'importo mensile Parte_2 Per_1
di Euro 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'integrale pagamento dell'assegno unico ed oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie mediche, dentistiche, oculistiche, di istruzione e scolastiche e sportive secondo le Linee
pagina 2 di 10 Guida del CNF di data 29.11.2017; 6 - porre a carico del coniuge, l'obbligo di Parte_1
contribuire al mantenimento della coniuge mediante il pagamento mensile dell'assegno divorzile di
Euro 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici .
7 - Org_2 con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 29 maggio 2023, ha convenuto Parte_1
in giudizio per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1 celebrato in Rabat (Marocco) e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Alghero al n.3 P. II S.C ufficio 1 anno 2010).
Premesso che dall'unione coniugale era nato in [...] il [...] il figlio e che i coniugi Per_1
avevano ottenuto dal Tribunale di Sassari la sentenza di separazione n.787/19, depositata il 19.06.2019, ha dedotto che dal momento della comparizione all'udienza presidenziale la convivenza non era più ripresa in quanto erano venuti meno, definitivamente, i presupposti per una ricostruzione morale e materiale del rapporto coniugale, di tal che sussistevano i presupposti ai sensi e per gli effetti dell'art. 4,
Legge 1° dicembre 1970, n.898, per proporre domanda per lo scioglimento del matrimonio da riqualificare come domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio trattandosi di matrimonio religioso.
Ha allegato di essere proprietario dell'appartamento sito in Alghero nella via Pasquale Paoli n.91, assegnato alla NOa e nel quale la stessa convive con il figlio minore. CP_1
Sotto il profilo economico ha dedotto di percepire un trattamento pensionistico di vecchiaia pari ad
Euro 26.216,00 lordi annuali, che sosteneva il pagamento delle spese condominiali straordinarie, che doveva provvedere per tutto l'anno 2023, al pagamento del piano di dilazione del debito nei confronti di per €.1833,75 (in rate mensili) per il consumo idrico relativo all'appartamento di Via Parte_3
Pasquale Paoli.
Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita la resistente aderendo alla domanda principale di divorzio.
Ha quindi rappresentato che con la sentenza di separazione giudiziale il figlio era stato affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, alla quale era stata assegnata la casa coniugale sita in Alghero nella via Paoli n. 91, era stato disposto l'obbligo a carico del di Pt_1
provvedere al mantenimento del figlio mediante il pagamento dell'importo mensile di Euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di provvedere al mantenimento della coniuge con il pagamento della somma mensile di Euro 150,00.
pagina 3 di 10 Ha rappresentato che successivamente alla separazione coniugale si erano verificate nuove circostanze che rendevano necessario un riassetto del contributo del padre per il mantenimento del figlio e della coniuge.
Ha allegato, in particolare, che la solidità della posizione reddituale del , anche senza considerare Pt_1
la consistenza dei suoi eventuali risparmi collegati alla percezione del TFR e conti titoli poiché mai non documentati, gli consentiva di poter contribuire al mantenimento del proprio figlio con un importo ben superiore rispetto a quello, fino ad ora erogato di Euro 300,00, insufficiente a garantire al minore il soddisfacimento delle sue mutate minime esigenze personali di vita, che nel corso degli ultimi anni erano notevolmente accresciute atteso che da alunno della scuola primaria, quale era all'epoca della separazione, si accingeva a superare la scuola media inferiore per intraprendere la frequenza di un istituto superiore.
Ha aggiunto che l'importo stabilito per il mantenimento del figlio era stato determinato nell'anno 2017, sulla base della situazione reddituale affermata dal nel corso del procedimento di separazione Pt_1
coniugale (reddito mensile di Euro 1.600,00 netti) e anche in considerazione della disponibilità finanziaria del rapportata alle spese fisse di cui lo stesso allora dichiarava di essere onerato, Pt_1
nonché tenendo conto della circostanza che il figlio dovesse rimanere con il padre almeno due giorni infrasettimanali e nei fine settimana alternati nei quali il avrebbe dovuto provvedere direttamente Pt_1
a tutte le sue esigenze quotidiane, anche alimentari, obbligo mai rispettato.
Ha aggiunto che durante il matrimonio e anche negli ultimi anni si era dedicata esclusivamente alla famiglia per una scelta fortemente voluta dal , che non aveva alcun titolo di studio né alcuna Pt_1
formazione professionale, che essendo di nazionalità marocchina parlava con difficoltà la lingua italiana e che da oltre due anni era alla ricerca di una occupazione. Ha precisato che ciò nonostante doveva provvedere direttamente in via esclusiva a tutte le necessità del figlio, per sopperire alle assenze del padre nei giorni ed orari prestabiliti.
Ha quindi evidenziato la palese disparità reddituale esistente fra i due coniugi e la oggettiva condizione di necessità che la inducevano a richiedere il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di
Euro 150,00 mensili e un assegno di mantenimento in favore del figlio per euro 500,00 totali mensili.
Ha quindi concluso come in epigrafe.
Il Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 ottobre 2023 adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione del
19 giugno 2019 con le seguenti modifiche:“ ridetermina l'assegno a titolo di mantenimento del figlio minore a carico del padre , non collocatario, in € 400,00 mensili, da Persona_1 Parte_1
versarsi con le stesse modalità previste nella sentenza di separazione, tenuto conto dei tempi di
pagina 4 di 10 permanenza del figlio presso ciascun genitore, dei redditi delle parti, della circostanza che la casa coniugale resta assegnata alla resistente e che dalla data della sentenza di Controparte_1 separazione (19.06.19) sono mutate le esigenze del minore in ragione dell'aumento dell'età, ritenuto che tale somma sia congrua e coerente con il soddisfacimento delle esigenze quotidiane di vita del figlio di cui devono farsi carico entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro e dispone che “l'Assegno Unico versato dall per i figli minori sia CP_2
percepito al 100 % dalla resistente con cui il minore trascorre la maggior parte Controparte_1 del tempo”.
La causa istruita con la produzione di solo referente documentale è stata rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 14 marzo 2024, tenutasi con modalità cartolare.
DIRITTO
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Quanto ai provvedimenti accessori deve essere confermato l'affidamento condiviso, come richiesto da entrambe le parti, del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre Per_1
a cui resta assegnata la casa coniugale sita in Alghero nella via Paoli n.91, non ravviandosi elementi che consentano di derogare alle suddette previsioni.
Devono altresì trovare conferma le disposizioni relative alla disciplina del diritto di visita da parte del padre adottate con la sentenza di separazione: il padre potrà vederlo e tenerlo con sé liberamente, previo opportuno accordo con la madre. In difetto di accordo potrà incontrarlo e tenerlo con sé il martedì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 (21,30 nel periodo delle vacanze estive) e, a settimane alterne, dal sabato all'uscita di scuola o comunque dalle ore 14,00 fino al lunedì mattina (lo riaccompagnerà a scuola); inoltre durante le principali festività e nelle vacanze natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza e per almeno tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive , ferma la possibilità di adottare diversi accordi che dovranno assicurare il diritto del minore ad avere rapporti costanti e proficui anche con il genitore non collocatario.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici, in merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei pagina 5 di 10 figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza
n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. (anche nella attuale sua formulazione) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Orbene tenuto conto dei redditi dell'obbligato che percepisce una pensione mensile di € 1.640,00 con un reddito annuo per l'anno 2022 di € 26.000,00 circa, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, della circostanza che la casa coniugale di proprietà del è assegnata alla Pt_1
resistente, che dalla data della sentenza di separazione (19.06.19) sono mutate le esigenze del minore in ragione dell'aumento dell'età, pone a carico di a titolo di mantenimento del figlio Parte_1
Org_ minore un contributo pari ad € 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale da Persona_1
corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio della , oltre Controparte_1
rivalutazione su base ISTAT., ritenuto che tale somma sia congrua e coerente con il soddisfacimento delle esigenze quotidiane di vita del figlio di cui devono farsi carico entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro.
Come osservato dalla Suprema Corte, difatti, “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d.
"spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass. Civ. sent. n. 13664 del 29/04/2022).
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
L'assegno Unico erogato dall' per il figlio minore sarà percepito interamente dalla resistente CP_2 [...]
con cui il minore trascorre la maggior parte del tempo. CP_1
Quanto alla sussistenza o meno dei presupposti per la concessione a favore della resistente dell'assegno divorzile e alla determinazione dell'ammontare di detto assegno, si osserva quanto segue.
pagina 6 di 10 In merito ai presupposti per la concessione dell'assegno divorzile giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione.
Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-11492/1990). Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017 (c.d. sentenza Grilli); in detta pronuncia, la Suprema Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive.
Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più pertanto nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge. Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia parzialmente rivisto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n. 18287/2018): se, infatti, con la predetta sentenza del
2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n.
18287/2018, Cass. S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa/compensativa; quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione.
Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, “al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del pagina 7 di 10 vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti […], in relazione alla durata,[...], oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.” (Cass. S.U. sentenza n. 18287/2018). Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma 6 della legge 898/1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata dalla parte resistente sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
Ciò in base, in primo luogo, alla valutazione comparativa delle situazioni reddituali-patrimoniali dei coniugi all'attualità.
Sulla base dell'analisi delle deduzioni delle parti e delle loro produzioni documentali, il Collegio osserva che parte ricorrente percepisce una pensione mensile di € 1.640,00 , mentre, per contro, la
[...]
è priva di redditi, versa in una situazione di oggettiva difficoltà economica conseguente alla CP_1 grave esposizione debitoria maturata con l' a seguito della revoca del reddito di cittadinanza che CP_2
le era stato riconosciuto inizialmente per cui deve rifondere l'importo di Euro 5.389,99 che sta restituendo con pagamenti rateali di Euro 224,58, ha accumulato ingenti debiti per oneri condominiali, tanto da essere stata costretta a ricorrere al supporto economico della propria famiglia di origine ricevendo piccoli prestiti di somme dal fratello come documentati agli atti.
Orbene, considerato che è pacifico che durante l'unione coniugale e fino alla separazione la CP_1
si sia dedicata esclusivamente alla cura della famiglia e del figlio, tenuto conto dell'età della stessa (52 anni), della mancanza di alcun titolo di studio o formazione professionale, dell'età (52 anni), circostanze tutte che rendono inverosimile che la stessa possa reperire in futuro attività lavorativa, considerata altresì la durata del matrimonio (14 anni) - elementi che parimenti costituiscono indice di determinazione dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 - il Collegio reputa equo e congruo determinare in euro 150,00 quanto dovuto mensilmente dal in favore della Pt_1
Org_ resistente a titolo di assegno divorzile, somma annualmente rivalutabile in base agli indici
Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
pagina 8 di 10 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rabat (Marocco) il
14.12.09 tra (C.F. ) nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
25.07.1950 cittadino italiano e residente in [...], e CP_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], nozze
[...] C.F._3 regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del
Comune di Alghero al n.3 P.II S.C ufficio 1 anno 2010,
- dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la Persona_1
madre a cui resta assegnata la casa familiare ed il diritto di abitarvi, sita in Alghero nella via Pasquale Paoli
n.91;
- pone a carico del l'obbligo di corrispondere, quale contributo per il mantenimento del figlio minore Pt_1
la somma di euro 400,00 mensili, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico in favore della Sig.ra da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, fermo Controparte_1
l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendano necessarie secondo protocollo CNF.
- l'assegno Unico erogato dall per il figlio minore sarà percepito al 100 % dalla madre CP_2 CP_1
[...]
- il potrà vedere e tenere con sé il figlio minore con sé liberamente, previo opportuno accordo con la Pt_1
madre. In difetto di accordo potrà incontrarlo e tenerlo con sé il martedì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 (21,30 nel periodo delle vacanze estive) e, a settimane alterne, dal sabato all'uscita di scuola o comunque dalle ore 14,00 fino al lunedì mattina (lo riaccompagnerà a scuola); inoltre durante le principali festività e nelle vacanze natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza e per almeno tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive , ferma la possibilità di adottare diversi accordi che dovranno assicurare il diritto del minore ad avere rapporti costanti e proficui anche con il genitore non collocatario;
- obbliga a versare alla resistente , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Parte_1 Controparte_1
Org di assegno divorzile, l'importo di euro 150,00 da rivalutare annualmente secondo il pertinente indice
Spese interamente compensate.
Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del comune di Alghero affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 26 marzo 2024
Il Presidente
pagina 9 di 10 Dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29 maggio 2023 per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da
(C.F.. ) elettivamente domiciliato in Alghero nella via Parte_1 C.F._1
Mazzini n.90 presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Manni (C.F. ) che lo C.F._2
rappresenta e difende in forza di procura speciale unita al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Alghero, nella Controparte_1 C.F._3 via Pascoli 13/C presso lo studio dell'avv. Alba Maria Canelles (C.F. ) che la C.F._4
rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente di cui alle note del 12 marzo 2024 “a) contrariis reiectis;
b) voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il NO e la NOa in Rabat Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 10 (Marocco) trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Alghero al n.3 P.II S.C ufficio 1 anno 2010, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
c) disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con Persona_1
collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre;
d) disporre che la casa familiare sita in Alghero nella via Paoli n. 91, di proprietà del NO , rimanga assegnata Pt_1
alla NOa la quale continuerà ad abitarvi unitamente al figlio e) disporre Controparte_1 Per_1 che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso;
f) disporre che il padre potrà tenere con sé il minore figlio nei giorni infrasettimanali ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici del minore;
terrà con sè comunque per due fine settimana alternati al mese;
feste nazionali secondo Per_1 il criterio dell'alternanza; g) porre a carico del il NO , a titolo di assegno per il Pt_1 mantenimento del figlio, la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00) da versare entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, tramite accreditamento sulla in uso alla NOa Org_1 CP_1
con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT;
h) porre a carico del sig. Pt_1
l'obbligo di contribuzione, nella misura del 50% alle spese mediche, scolastiche, sportive e di tutte le spese straordinarie e non previste che si presenteranno necessarie, preventivamente concordate secondo il protocollo CNF;
i) porre a carico del NO un assegno divorzile Parte_1
dell'importo mensile di Euro 50,00 (cinquanta/00), a favore della NOa entro il Parte_2
giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente in base agli indici;
l) spese Org_2 compensate”.
Per la resistente di cui alle note del 12 marzo 2024: “1 - contrariis reiectis 2 - dichiarare lo scioglimento del matrimonio fra e , matrimonio contratto in data Parte_1 Parte_2
14.12.2009 in Rabat (Marocco), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Alghero al
n.3 P.II S.C ufficio 1 anno 2010. 3 - disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore;
4 - disporre che la casa familiare sita in Alghero nella via Paoli n.91, rimanga Persona_1
assegnata con gli arredi ivi contenuti alla NOa che continuerà a convivere e Parte_2
coabitare nella stessa con il figlio minore 5 - porre a carico del coniuge, Per_1 Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla NOa in favore del figlio l'importo mensile Parte_2 Per_1
di Euro 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'integrale pagamento dell'assegno unico ed oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie mediche, dentistiche, oculistiche, di istruzione e scolastiche e sportive secondo le Linee
pagina 2 di 10 Guida del CNF di data 29.11.2017; 6 - porre a carico del coniuge, l'obbligo di Parte_1
contribuire al mantenimento della coniuge mediante il pagamento mensile dell'assegno divorzile di
Euro 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici .
7 - Org_2 con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 29 maggio 2023, ha convenuto Parte_1
in giudizio per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1 celebrato in Rabat (Marocco) e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Alghero al n.3 P. II S.C ufficio 1 anno 2010).
Premesso che dall'unione coniugale era nato in [...] il [...] il figlio e che i coniugi Per_1
avevano ottenuto dal Tribunale di Sassari la sentenza di separazione n.787/19, depositata il 19.06.2019, ha dedotto che dal momento della comparizione all'udienza presidenziale la convivenza non era più ripresa in quanto erano venuti meno, definitivamente, i presupposti per una ricostruzione morale e materiale del rapporto coniugale, di tal che sussistevano i presupposti ai sensi e per gli effetti dell'art. 4,
Legge 1° dicembre 1970, n.898, per proporre domanda per lo scioglimento del matrimonio da riqualificare come domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio trattandosi di matrimonio religioso.
Ha allegato di essere proprietario dell'appartamento sito in Alghero nella via Pasquale Paoli n.91, assegnato alla NOa e nel quale la stessa convive con il figlio minore. CP_1
Sotto il profilo economico ha dedotto di percepire un trattamento pensionistico di vecchiaia pari ad
Euro 26.216,00 lordi annuali, che sosteneva il pagamento delle spese condominiali straordinarie, che doveva provvedere per tutto l'anno 2023, al pagamento del piano di dilazione del debito nei confronti di per €.1833,75 (in rate mensili) per il consumo idrico relativo all'appartamento di Via Parte_3
Pasquale Paoli.
Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita la resistente aderendo alla domanda principale di divorzio.
Ha quindi rappresentato che con la sentenza di separazione giudiziale il figlio era stato affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, alla quale era stata assegnata la casa coniugale sita in Alghero nella via Paoli n. 91, era stato disposto l'obbligo a carico del di Pt_1
provvedere al mantenimento del figlio mediante il pagamento dell'importo mensile di Euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di provvedere al mantenimento della coniuge con il pagamento della somma mensile di Euro 150,00.
pagina 3 di 10 Ha rappresentato che successivamente alla separazione coniugale si erano verificate nuove circostanze che rendevano necessario un riassetto del contributo del padre per il mantenimento del figlio e della coniuge.
Ha allegato, in particolare, che la solidità della posizione reddituale del , anche senza considerare Pt_1
la consistenza dei suoi eventuali risparmi collegati alla percezione del TFR e conti titoli poiché mai non documentati, gli consentiva di poter contribuire al mantenimento del proprio figlio con un importo ben superiore rispetto a quello, fino ad ora erogato di Euro 300,00, insufficiente a garantire al minore il soddisfacimento delle sue mutate minime esigenze personali di vita, che nel corso degli ultimi anni erano notevolmente accresciute atteso che da alunno della scuola primaria, quale era all'epoca della separazione, si accingeva a superare la scuola media inferiore per intraprendere la frequenza di un istituto superiore.
Ha aggiunto che l'importo stabilito per il mantenimento del figlio era stato determinato nell'anno 2017, sulla base della situazione reddituale affermata dal nel corso del procedimento di separazione Pt_1
coniugale (reddito mensile di Euro 1.600,00 netti) e anche in considerazione della disponibilità finanziaria del rapportata alle spese fisse di cui lo stesso allora dichiarava di essere onerato, Pt_1
nonché tenendo conto della circostanza che il figlio dovesse rimanere con il padre almeno due giorni infrasettimanali e nei fine settimana alternati nei quali il avrebbe dovuto provvedere direttamente Pt_1
a tutte le sue esigenze quotidiane, anche alimentari, obbligo mai rispettato.
Ha aggiunto che durante il matrimonio e anche negli ultimi anni si era dedicata esclusivamente alla famiglia per una scelta fortemente voluta dal , che non aveva alcun titolo di studio né alcuna Pt_1
formazione professionale, che essendo di nazionalità marocchina parlava con difficoltà la lingua italiana e che da oltre due anni era alla ricerca di una occupazione. Ha precisato che ciò nonostante doveva provvedere direttamente in via esclusiva a tutte le necessità del figlio, per sopperire alle assenze del padre nei giorni ed orari prestabiliti.
Ha quindi evidenziato la palese disparità reddituale esistente fra i due coniugi e la oggettiva condizione di necessità che la inducevano a richiedere il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di
Euro 150,00 mensili e un assegno di mantenimento in favore del figlio per euro 500,00 totali mensili.
Ha quindi concluso come in epigrafe.
Il Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 ottobre 2023 adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione del
19 giugno 2019 con le seguenti modifiche:“ ridetermina l'assegno a titolo di mantenimento del figlio minore a carico del padre , non collocatario, in € 400,00 mensili, da Persona_1 Parte_1
versarsi con le stesse modalità previste nella sentenza di separazione, tenuto conto dei tempi di
pagina 4 di 10 permanenza del figlio presso ciascun genitore, dei redditi delle parti, della circostanza che la casa coniugale resta assegnata alla resistente e che dalla data della sentenza di Controparte_1 separazione (19.06.19) sono mutate le esigenze del minore in ragione dell'aumento dell'età, ritenuto che tale somma sia congrua e coerente con il soddisfacimento delle esigenze quotidiane di vita del figlio di cui devono farsi carico entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro e dispone che “l'Assegno Unico versato dall per i figli minori sia CP_2
percepito al 100 % dalla resistente con cui il minore trascorre la maggior parte Controparte_1 del tempo”.
La causa istruita con la produzione di solo referente documentale è stata rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 14 marzo 2024, tenutasi con modalità cartolare.
DIRITTO
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Quanto ai provvedimenti accessori deve essere confermato l'affidamento condiviso, come richiesto da entrambe le parti, del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre Per_1
a cui resta assegnata la casa coniugale sita in Alghero nella via Paoli n.91, non ravviandosi elementi che consentano di derogare alle suddette previsioni.
Devono altresì trovare conferma le disposizioni relative alla disciplina del diritto di visita da parte del padre adottate con la sentenza di separazione: il padre potrà vederlo e tenerlo con sé liberamente, previo opportuno accordo con la madre. In difetto di accordo potrà incontrarlo e tenerlo con sé il martedì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 (21,30 nel periodo delle vacanze estive) e, a settimane alterne, dal sabato all'uscita di scuola o comunque dalle ore 14,00 fino al lunedì mattina (lo riaccompagnerà a scuola); inoltre durante le principali festività e nelle vacanze natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza e per almeno tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive , ferma la possibilità di adottare diversi accordi che dovranno assicurare il diritto del minore ad avere rapporti costanti e proficui anche con il genitore non collocatario.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici, in merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei pagina 5 di 10 figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza
n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. (anche nella attuale sua formulazione) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Orbene tenuto conto dei redditi dell'obbligato che percepisce una pensione mensile di € 1.640,00 con un reddito annuo per l'anno 2022 di € 26.000,00 circa, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, della circostanza che la casa coniugale di proprietà del è assegnata alla Pt_1
resistente, che dalla data della sentenza di separazione (19.06.19) sono mutate le esigenze del minore in ragione dell'aumento dell'età, pone a carico di a titolo di mantenimento del figlio Parte_1
Org_ minore un contributo pari ad € 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale da Persona_1
corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio della , oltre Controparte_1
rivalutazione su base ISTAT., ritenuto che tale somma sia congrua e coerente con il soddisfacimento delle esigenze quotidiane di vita del figlio di cui devono farsi carico entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro.
Come osservato dalla Suprema Corte, difatti, “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d.
"spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass. Civ. sent. n. 13664 del 29/04/2022).
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
L'assegno Unico erogato dall' per il figlio minore sarà percepito interamente dalla resistente CP_2 [...]
con cui il minore trascorre la maggior parte del tempo. CP_1
Quanto alla sussistenza o meno dei presupposti per la concessione a favore della resistente dell'assegno divorzile e alla determinazione dell'ammontare di detto assegno, si osserva quanto segue.
pagina 6 di 10 In merito ai presupposti per la concessione dell'assegno divorzile giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione.
Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-11492/1990). Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017 (c.d. sentenza Grilli); in detta pronuncia, la Suprema Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive.
Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più pertanto nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge. Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia parzialmente rivisto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n. 18287/2018): se, infatti, con la predetta sentenza del
2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n.
18287/2018, Cass. S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa/compensativa; quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione.
Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, “al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del pagina 7 di 10 vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti […], in relazione alla durata,[...], oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.” (Cass. S.U. sentenza n. 18287/2018). Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma 6 della legge 898/1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata dalla parte resistente sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
Ciò in base, in primo luogo, alla valutazione comparativa delle situazioni reddituali-patrimoniali dei coniugi all'attualità.
Sulla base dell'analisi delle deduzioni delle parti e delle loro produzioni documentali, il Collegio osserva che parte ricorrente percepisce una pensione mensile di € 1.640,00 , mentre, per contro, la
[...]
è priva di redditi, versa in una situazione di oggettiva difficoltà economica conseguente alla CP_1 grave esposizione debitoria maturata con l' a seguito della revoca del reddito di cittadinanza che CP_2
le era stato riconosciuto inizialmente per cui deve rifondere l'importo di Euro 5.389,99 che sta restituendo con pagamenti rateali di Euro 224,58, ha accumulato ingenti debiti per oneri condominiali, tanto da essere stata costretta a ricorrere al supporto economico della propria famiglia di origine ricevendo piccoli prestiti di somme dal fratello come documentati agli atti.
Orbene, considerato che è pacifico che durante l'unione coniugale e fino alla separazione la CP_1
si sia dedicata esclusivamente alla cura della famiglia e del figlio, tenuto conto dell'età della stessa (52 anni), della mancanza di alcun titolo di studio o formazione professionale, dell'età (52 anni), circostanze tutte che rendono inverosimile che la stessa possa reperire in futuro attività lavorativa, considerata altresì la durata del matrimonio (14 anni) - elementi che parimenti costituiscono indice di determinazione dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 - il Collegio reputa equo e congruo determinare in euro 150,00 quanto dovuto mensilmente dal in favore della Pt_1
Org_ resistente a titolo di assegno divorzile, somma annualmente rivalutabile in base agli indici
Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
pagina 8 di 10 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rabat (Marocco) il
14.12.09 tra (C.F. ) nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
25.07.1950 cittadino italiano e residente in [...], e CP_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], nozze
[...] C.F._3 regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del
Comune di Alghero al n.3 P.II S.C ufficio 1 anno 2010,
- dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la Persona_1
madre a cui resta assegnata la casa familiare ed il diritto di abitarvi, sita in Alghero nella via Pasquale Paoli
n.91;
- pone a carico del l'obbligo di corrispondere, quale contributo per il mantenimento del figlio minore Pt_1
la somma di euro 400,00 mensili, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico in favore della Sig.ra da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, fermo Controparte_1
l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendano necessarie secondo protocollo CNF.
- l'assegno Unico erogato dall per il figlio minore sarà percepito al 100 % dalla madre CP_2 CP_1
[...]
- il potrà vedere e tenere con sé il figlio minore con sé liberamente, previo opportuno accordo con la Pt_1
madre. In difetto di accordo potrà incontrarlo e tenerlo con sé il martedì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 (21,30 nel periodo delle vacanze estive) e, a settimane alterne, dal sabato all'uscita di scuola o comunque dalle ore 14,00 fino al lunedì mattina (lo riaccompagnerà a scuola); inoltre durante le principali festività e nelle vacanze natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza e per almeno tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive , ferma la possibilità di adottare diversi accordi che dovranno assicurare il diritto del minore ad avere rapporti costanti e proficui anche con il genitore non collocatario;
- obbliga a versare alla resistente , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Parte_1 Controparte_1
Org di assegno divorzile, l'importo di euro 150,00 da rivalutare annualmente secondo il pertinente indice
Spese interamente compensate.
Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del comune di Alghero affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 26 marzo 2024
Il Presidente
pagina 9 di 10 Dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 10 di 10