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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 4003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4003 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 9490/2024 del R.G. Tra
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Pirolo;
Parte_1
ricorrente E
in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1 resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott.
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, depositava dichiarazione di Persona_1 dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. 222/84. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott.ssa , nominato nel corso del presente procedimento, nel proprio Persona_2 elaborato – da intendersi qui integralmente richiamato – ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, esponendo quanto segue: “…CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI La Sig.ra di 54 anni (è nata il [...]), già beneficiaria dell'assegno ordinario di Parte_1 invalidità ex lege n.222 del 1984, in data 27/10/22 a seguito di revisione L' comunicava la CP_1 reiezione della domanda, per carenza del requisito sanitario. Nel caso di specie, trattandosi della legge 222/84, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità, si dovrà procedere ad una valutazione complessiva dell'incidenza delle patologie presentate dal ricorrente sulla capacità lavorativa in attività confacenti alle sue attitudini, non attenendosi ad alcuna tabella di riferimento. È da premettere che per occupazioni confacenti alle attitudini comunemente si intendono le attività che l'assicurato svolge all'epoca della domanda d'invalidità, le attività che ha svolto nel passato, le attività che non svolge né ha svolto, ma che potrebbe svolgere in avvenire sulla base delle sue
1 attitudini, ossia della predisposizione costituzionale, dell'inclinazione naturale, delle capacità intellettive e del patrimonio culturale, dell'età, del sesso, della costituzione fisica, ecc. Nel caso di specie, trattandosi di una persona che ha smesso da circa 9 anni di svolgere l'attività di bracciante agricola, si può affermare che le sue attitudini, sono prevalentemente rivolte ad attività con componente fisico manuale, ma di tipo lieve-moderato. Nel caso di specie, trattandosi di una persona che ha interrotto da circa nove anni l'attività di bracciante agricola, appare evidente che il suo pregresso impiego era connotato da un rilevante dispendio fisico, tipico dei lavori agricoli manuali, caratterizzati da sforzi prolungati, posture incongrue, movimentazione di carichi e permanenza all'aperto in condizioni ambientali non sempre favorevoli. Tuttavia, è doveroso precisare che l'ambito delle occupazioni confacenti alle attitudini non va inteso come mera riproposizione della mansione svolta in precedenza, bensì quale complesso di attività compatibili con l'addestramento, la formazione e le capacità residue del soggetto, anche in una prospettiva di riconversione lavorativa, in linea con l'indirizzo interpretativo consolidato della giurisprudenza e della dottrina medico-legale in applicazione dell'art. 1 della L. 222/84. Nel caso di specie, le attitudini lavorative della ricorrente – pur non essendo riconducibili ad attività intellettuali, di concetto o specialistiche – possono comunque orientarsi verso mansioni semplici, con limitato impegno fisico e scarsa componente intellettuale, quali ad esempio: la cura di piccoli animali o orti in ambito domestico o semidomestico;
attività di presidio e sorveglianza non armata in ambienti controllati e protetti;
lavori leggeri di supporto alla pulizia di ambienti interni, ove non sia richiesta movimentazione di carichi;
confezionamento manuale in linea lenta o in laboratorio protetto;
supporto in attività florovivaistiche o di serra con compiti leggeri e ripetitivi. Tali attività, pur mantenendo una componente manuale, si caratterizzano per un carico fisico moderato, ritmi controllati e ambienti ergonomicamente più protetti rispetto alle mansioni agricole gravose del passato. Il complesso menomativo è caratterizzato dalle seguenti fondamentali infermità: Emicrania in soggetto con esiti di stoke ischemico 2016 ed in terapia per epilessia focale. Nel caso di specie, si tratta di una ricorrente con pregresso evento ischemico a carico del mesencefalo e del talamo subtalamico destro, occorso nel 2016, che secondo quanto documentato in epoca pregressa (CTU del dott. 10 ottobre 2021) avrebbe determinato una sintomatologia Per_3 clinica caratterizzata da emiparesi sinistra con trascinamento dell'arto inferiore, disturbi mnesici e difficoltà alla concentrazione, in un contesto clinico di malattia cerebrovascolare cronica ed epilessia focale sintomatica. È chiaro che un'evoluzione di qualsivoglia patologia ancorché degenerativa risulta manifestarsi in fasi di espressività variabile in entrambe le direzioni (migliorative o peggiorative), relativamente a fasi acute, risposta a trattamenti farmacologici, eventualmente fisioterapia, il tutto nell'ottica medico legale da definire un periodo sufficientemente lungo che determini la permanenza della menomazione nel senso specifico descritto dalle normative vigenti e senza dimenticare la necessaria valutazione con riferimento e confronto ad individui della stessa età. Tuttavia, l'attuale quadro clinico, come desumibile dagli accertamenti specialistici più recenti (in particolare, visita neurologica del 17 aprile 2024), si presenta significativamente migliorato rispetto alla precedente valutazione. Infatti, non si documentano all'esame obiettivo segni di deficit neurologici di lato né asimmetrie motorie, e la ricorrente non presenta attualmente alterazioni della deambulazione né evidenza di trascinamento dell'arto inferiore, come invece era stato descritto nella
2 precedente CTU del 2021. È inoltre da segnalare che, nonostante la permanenza di sintomi soggettivi riferiti (quali dolore all'arto superiore sinistro e disturbo del linguaggio talora sfumato), la visita neurologica esclude la presenza di deficit oggettivi compatibili con un'invalidità di grado tale da comportare una rilevante compromissione funzionale. Parimenti, sul fronte epilettologico, si osserva una sostanziale stabilità terapeutica: la paziente è in trattamento da anni con , terapia che risulta invariata nel tempo, e ciò depone per un CP_2 buon controllo delle crisi epilettiche, che, sulla base delle visite documentate, non si sono più manifestate in maniera clinicamente significativa o invalidante. L'assenza di modifiche terapeutiche nel corso degli anni è infatti da ritenersi un indicatore indiretto di efficacia e stabilità del quadro, come peraltro confermato dalla stessa valutazione neurologica del 4 ottobre 2023 che non evidenzia segni neurologici in atto, se non isolate anomalie EEG in regione temporale. Il tutto, a mio avviso, non determina la riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa in attività confacenti alle sue attitudini. Le patologie sofferte non compromettono in maniera significativa le ordinarie attività confacenti alle sue attitudini, in quanto trattasi di patologie di scarso momento invalidante, ben compensata dalla terapia. Dunque, il quadro clinico non è incompatibile con l'effettuazione di attività che richiedano impegno fisico protratto, ritengo, pertanto, che l'assicurata si trovi in una condizione che non comporta la riduzione a meno di un terzo delle capacità lavorative in attività confacenti alle proprie attitudini e che quindi non ricorrano i requisiti biologici previsti dalla vigente legislazione (L. 222/84) per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'inabilità. LE CONCLUSIONI L'assicurata ex bracciante agricola di 54 anni, è affetta da: Emicrania in soggetto con Parte_1 esiti di stoke ischemico 2016 ed in terapia per epilessia focale. Tali minorazioni non determinano una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, per cui non sussistono i requisiti previsti dalla vigente normativa (L. 222/84) per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità”.
Il CTU nel proprio elaborato ha analizzato in maniera esaustiva il quadro patologico della ricorrente ed, in particolare, l'evoluzione dello stato psicofisico in base alla documentazione medica prodotta ed all'esame peritale condotto. Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel procedimento di Persona_1 accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa nel corso del Persona_2 presente procedimento, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
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P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel procedimento Persona_1 di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' ; CP_1
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa nel corso Persona_2 del presente procedimento, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi Così deciso il 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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