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Sentenza 31 ottobre 2024
Sentenza 31 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/10/2024, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 30 ottobre 2024, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2303/2018
TRA
, nato a [...] il [...], e residente in [...]all'Ionio, alla Parte_1
Via Madonna delle Grazie, elett. te dom. ta in Cassano all'Ionio, alla Via Luigi Piraino n.22, presso e nello studio dell'Avv. Lombardi Francesco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'
Avv.to Marcello Carnovale ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 19.06.2018, parte ricorrente, n.q. di erede della signora
[...]
, premesso di aver ricevuto da in data 23.2.2018 tre distinti provvedimenti Persona_1 CP_2
datati 30.1.2018, di restituzione di quanto percepito dalla de cuius negli anni 1997 e 1998 a titolo di prestazioni previdenziali, non spettanti a causa della cancellazione delle giornate agricole svolte nei predetti anni, adiva l'intestato Tribunale per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione delle somme richieste.
Costituitasi la parte resistente, resisteva al ricorso con varie argomentazioni, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendo il rigetto della domanda in quanto nel merito infondata. La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
***
Il ricorso è fondato e, merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Nel caso in esame, infatti, è fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa dell' CP_2
Preliminarmente, occorre specificare che oggetto del presente giudizio è l'accertamento negativo dell'indebito relativo alle indennità di disoccupazione agricola, malattia e maternità percepite dalla lavoratrice negli anni 1997 e 1998 (di cui si legge nelle richieste di del CP_2
30 gennaio 2018, in atti nel compendio documentale della parte ricorrente).
La parte ricorrente lamenta il superamento del termine prescrizionale decennale previsto per il recupero dell'indebito.
Va premesso che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione.
Con riferimento alla decorrenza del termine decennale, deve tenersi in considerazione anche quanto sostenuto dalla Cassazione (sentenza n. 10828/15), secondo cui “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino
l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per
i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra
l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”.
L' nulla ha provato in ordine all'interruzione dei termini di prescrizione della propria CP_2
pretesa.
Ed invero, l' ha depositato in atti soltanto la comunicazione (notificata il 24.2.2000) CP_1 del disconoscimento delle giornate agricole dichiarate dall'azienda agricola Parte_2
, che in quanto tale non è idonea a interrompere la prescrizione, in quanto non
[...] manifesta la volontà dell'ente creditore di far valere il proprio diritto alle provvidenze indebitamente erogate e di costituire in mora chi le ha percepite.
Osserva il Giudicante che, quindi, non essendovi prova, agli atti del giudizio, di atti interruttivi del termine di prescrizione in relazione alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite, il credito vantato dall deve ritenersi prescritto. CP_2
Infatti, considerato che il provvedimento con cui l' ha chiesto la restituzione degli CP_1
importi, per come si evince dalla documentazione depositata da parte ricorrente, è stato comunicato solo il 23 febbraio 2018 (e datato il 30 gennaio 2018) per pretese creditorie relative al 1997 e 1998, tenuto conto dell'assenza di atti interruttivi, va rilevato l'intervenuto decorso della prescrizione decennale riguardo alla pretesa dell' . CP_2
Di conseguenza, va dichiarato che la parte ricorrente nulla deve all'ente convenuto in relazione alla istanza avanzata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara non dovute dal ricorrente le somme richieste dall' con le CP_2
comunicazioni del 30.01.2018, per intervenuta prescrizione, nello specifico, per prestazioni erogate per il periodo dal 1.1.1997 al 31.12.1997 per un importo di €
1371,06, per prestazioni erogate dal 1.1.1998 al 31.12.1998 per un importo pari ad euro 1.582,69 ed infine per prestazioni erogate dal 4.3.1998 al 2.4.1998 di importo pari ad euro 415,06;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00, Iva, Cpa CP_2
e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art.2 D.M.
n.55/2014, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Lombardi, dichiaratosi procuratore antistatario.
Castrovillari, 31 ottobre 2024
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Amalia
Imbrociano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 30 ottobre 2024, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2303/2018
TRA
, nato a [...] il [...], e residente in [...]all'Ionio, alla Parte_1
Via Madonna delle Grazie, elett. te dom. ta in Cassano all'Ionio, alla Via Luigi Piraino n.22, presso e nello studio dell'Avv. Lombardi Francesco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'
Avv.to Marcello Carnovale ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 19.06.2018, parte ricorrente, n.q. di erede della signora
[...]
, premesso di aver ricevuto da in data 23.2.2018 tre distinti provvedimenti Persona_1 CP_2
datati 30.1.2018, di restituzione di quanto percepito dalla de cuius negli anni 1997 e 1998 a titolo di prestazioni previdenziali, non spettanti a causa della cancellazione delle giornate agricole svolte nei predetti anni, adiva l'intestato Tribunale per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione delle somme richieste.
Costituitasi la parte resistente, resisteva al ricorso con varie argomentazioni, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendo il rigetto della domanda in quanto nel merito infondata. La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
***
Il ricorso è fondato e, merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Nel caso in esame, infatti, è fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa dell' CP_2
Preliminarmente, occorre specificare che oggetto del presente giudizio è l'accertamento negativo dell'indebito relativo alle indennità di disoccupazione agricola, malattia e maternità percepite dalla lavoratrice negli anni 1997 e 1998 (di cui si legge nelle richieste di del CP_2
30 gennaio 2018, in atti nel compendio documentale della parte ricorrente).
La parte ricorrente lamenta il superamento del termine prescrizionale decennale previsto per il recupero dell'indebito.
Va premesso che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione.
Con riferimento alla decorrenza del termine decennale, deve tenersi in considerazione anche quanto sostenuto dalla Cassazione (sentenza n. 10828/15), secondo cui “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino
l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per
i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra
l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”.
L' nulla ha provato in ordine all'interruzione dei termini di prescrizione della propria CP_2
pretesa.
Ed invero, l' ha depositato in atti soltanto la comunicazione (notificata il 24.2.2000) CP_1 del disconoscimento delle giornate agricole dichiarate dall'azienda agricola Parte_2
, che in quanto tale non è idonea a interrompere la prescrizione, in quanto non
[...] manifesta la volontà dell'ente creditore di far valere il proprio diritto alle provvidenze indebitamente erogate e di costituire in mora chi le ha percepite.
Osserva il Giudicante che, quindi, non essendovi prova, agli atti del giudizio, di atti interruttivi del termine di prescrizione in relazione alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite, il credito vantato dall deve ritenersi prescritto. CP_2
Infatti, considerato che il provvedimento con cui l' ha chiesto la restituzione degli CP_1
importi, per come si evince dalla documentazione depositata da parte ricorrente, è stato comunicato solo il 23 febbraio 2018 (e datato il 30 gennaio 2018) per pretese creditorie relative al 1997 e 1998, tenuto conto dell'assenza di atti interruttivi, va rilevato l'intervenuto decorso della prescrizione decennale riguardo alla pretesa dell' . CP_2
Di conseguenza, va dichiarato che la parte ricorrente nulla deve all'ente convenuto in relazione alla istanza avanzata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara non dovute dal ricorrente le somme richieste dall' con le CP_2
comunicazioni del 30.01.2018, per intervenuta prescrizione, nello specifico, per prestazioni erogate per il periodo dal 1.1.1997 al 31.12.1997 per un importo di €
1371,06, per prestazioni erogate dal 1.1.1998 al 31.12.1998 per un importo pari ad euro 1.582,69 ed infine per prestazioni erogate dal 4.3.1998 al 2.4.1998 di importo pari ad euro 415,06;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00, Iva, Cpa CP_2
e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art.2 D.M.
n.55/2014, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Lombardi, dichiaratosi procuratore antistatario.
Castrovillari, 31 ottobre 2024
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Amalia
Imbrociano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.