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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 11463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11463 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 20880/2025 R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Caterina Corti, domiciliata in Roma, via Parte_1 Portuense, n- 257
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 6.6.2025– ricorso, (iscritto a ruolo in Parte_1 data 9.6.2025) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra alla percezione della Parte_1 indennità di disoccupazione NASpI per il periodo dal 08.01.2016 al 17.01.2018 e dunque il diritto all'integrale intero pagamento in favore della stessa della prestazione dell'indennità di disoccupazione NASpI n. 775006/16 per il periodo dal 08.01.2016 al 17.01.2018 per il complessivo importo di € 23.237,28, per i motivi espressi in premessa;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'insussistenza e/o l'irripetibilità dell'indebito contestato dall' sulla prestazione di indennità di disoccupazione NASpI Controparte_2 n. 775006/16 per il periodo dal 08.01.2016 al 17.01.2018 e per l'effetto revocare e/o annullare l'indebito oggetto del presente ricorso;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande avanzate in via principale, rideterminare l'importo dell'indebito, in base alla presunta effettiva e provata presunta riscossione illegittima operata dalla Sig.ra Parte_1 ;
[...] Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.”.
2. Nel corso dell'odierna udienza, acquisita la documentazione, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
3. L' ha depositato proprio provvedimento, di data 20.6.2025, con il quale ha CP_1 annullato in autotutela il “provvedimento di indebito n. 19412380 su prestazione CAT. NASPI N. 775006/2016 dal 08.01.2016 al 17.01.2018…per un importo pari a € 22.519,27”. Nel corso dell'odierna udienza il difensore della ricorrente, preso atto di tale annullamento, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese e l' ha CP_1 richiamato le proprie precedenti conclusioni (come da verbale). Il documento sopra richiamato e le attuali conformi conclusioni delle parti, evidenziano che nel corso del procedimento sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
4. Le spese di lite seguono la (virtuale) soccombenza (atteso che l ha riconosciuto le CP_1 ragioni della ricorrente, con il provvedimento di annullamento successivo alle notifiche del ricorso, di data 12.6.2025, come in atti) e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha trovato luogo), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese processuali di , CP_1 Parte_1 liquidate in € 1.864,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 12.11.2025
Roma, 11.12.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 20880/2025 R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Caterina Corti, domiciliata in Roma, via Parte_1 Portuense, n- 257
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 6.6.2025– ricorso, (iscritto a ruolo in Parte_1 data 9.6.2025) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra alla percezione della Parte_1 indennità di disoccupazione NASpI per il periodo dal 08.01.2016 al 17.01.2018 e dunque il diritto all'integrale intero pagamento in favore della stessa della prestazione dell'indennità di disoccupazione NASpI n. 775006/16 per il periodo dal 08.01.2016 al 17.01.2018 per il complessivo importo di € 23.237,28, per i motivi espressi in premessa;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'insussistenza e/o l'irripetibilità dell'indebito contestato dall' sulla prestazione di indennità di disoccupazione NASpI Controparte_2 n. 775006/16 per il periodo dal 08.01.2016 al 17.01.2018 e per l'effetto revocare e/o annullare l'indebito oggetto del presente ricorso;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande avanzate in via principale, rideterminare l'importo dell'indebito, in base alla presunta effettiva e provata presunta riscossione illegittima operata dalla Sig.ra Parte_1 ;
[...] Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.”.
2. Nel corso dell'odierna udienza, acquisita la documentazione, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
3. L' ha depositato proprio provvedimento, di data 20.6.2025, con il quale ha CP_1 annullato in autotutela il “provvedimento di indebito n. 19412380 su prestazione CAT. NASPI N. 775006/2016 dal 08.01.2016 al 17.01.2018…per un importo pari a € 22.519,27”. Nel corso dell'odierna udienza il difensore della ricorrente, preso atto di tale annullamento, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese e l' ha CP_1 richiamato le proprie precedenti conclusioni (come da verbale). Il documento sopra richiamato e le attuali conformi conclusioni delle parti, evidenziano che nel corso del procedimento sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
4. Le spese di lite seguono la (virtuale) soccombenza (atteso che l ha riconosciuto le CP_1 ragioni della ricorrente, con il provvedimento di annullamento successivo alle notifiche del ricorso, di data 12.6.2025, come in atti) e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha trovato luogo), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese processuali di , CP_1 Parte_1 liquidate in € 1.864,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 12.11.2025
Roma, 11.12.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia