TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11756/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Rosaria SCARDACI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella TORRISI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha apposto il proprio visto, nulla opponendo.
Rimessa in decisione all'udienza di comparizione del 14/04/2025, sull'accordo raggiunto dalle parti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 12/11/2024, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dal marito con cui ha contratto Controparte_1
matrimonio a Catania il 19/09/2009 e dalla cui unione sono nati, a Catania, i figli Persona_1
(il 12/06/2011) e (il 19/07/2013). Persona_2
Ha dedotto la ricorrente che il matrimonio si è rivelato poco felice a causa di incomprensioni sorte tra i coniugi e che, per evitare il protrarsi di tensioni familiari, già dal mese di giugno 2023 vivono di fatto separati.
ha chiesto, dunque, oltre che la sua separazione personale dal marito, Parte_1
l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso di sé, assegnazione in proprio favore della casa coniugale (in comproprietà tra le parti), regolamentazione degli incontri padre-figli come indicato in ricorso ed obbligo a carico del i i corrisponderle, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, un assegno mensile CP_1
di Euro 700,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, con ripartizione in pari quote dell'assegno unico, come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14/03/2025 si è costituito che ha Controparte_1
sostanzialmente aderito a tutte le domande, fatta eccezione per la misura dell'onere di contribuzione per il mantenimento dei figli e chiedendo di poter avere libero accesso alla porzione coperta del cortile della casa familiare - fruibile autonomamente dall'abitazione - in quanto da sempre adibita a deposito dei propri attrezzi da lavoro.
All'udienza di comparizione del 14/04/2025 le parti personalmente presenti e i loro difensori hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della loro separazione, che hanno chiesto al
Tribunale di omologare, sicché il Giudice, dato atto dell'impossibilità di una riconciliazione e preso atto dell'accordo raggiunto - sottoscritto dai coniugi e dai rispettivi difensori, previa lettura e conferma delle relative condizioni - ha rimesso la causa in decisione.
2 Tanto premesso, in seno all'accordo in atti, sottoscritto da entrambi i coniugi e dai loro difensori, le parti hanno chiesto che il Tribunale voglia omologare la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“1) I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento
prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Aci Catena via San. n. 147. CP_2
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative
all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da
entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le
aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa
tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà
separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) Il SI. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di Controparte_1
tenere con sé i figli come segue:
-due giorni a settimana, salvo diverse modalità concordate tra i genitori.
A settimane alterne, il fine settimana dal sabato mattina fino alle ore 20 della domenica, con
pernotto presso il padre.
Per le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive.
Le vacanze Natalizie i figli trascorreranno cinque giorni consecutivi con il padre, seguendo il
criterio dell'alternanza tra i genitori, per la vigilia e il giorno di Natale, e per la vigilia e il giorno
di Capodanno, per le festività Pasquali i figli trascorreranno tre giorni consecutivi con il padre,
seguendo il criterio dell'alternanza per la festa di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Qualora il genitore non collocatario, per impedimento motivato, non potesse rispettare le
calendazioni di cui sopra, avrà diritto di recuperare i giorni non trascorsi con i figli, concordando
le date e concordandosi a tal fine con la madre.
3) Il SI. contribuirà al mantenimento dei figli minori versando - entro giorno Controparte_1
5 di ogni mese - alla SI.ra la somma di Euro 500,00, da rivalutarsi Parte_1
3 annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT., oltre al 50% delle spese straordinarie, come
previste dal Tribunale di Catania.
L'assegno unico sarà diviso tra i SIg. come per legge;
Parte_2
4) I signori dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti Parte_3
e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento.
5) La casa sita in Aci Catena via San Nicolò n.147, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata
alla signora che continuerà ad abitarla con i figli. La stessa si impegna ad Parte_1
effettuare la voltura di tutte le utenze collegate alla detta casa.
6) Le parti concordano che il mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, sita in Aci Catena
via San Nicolò n.147, verrà pagato da entrambi. Essendo la rata mensile del mutuo pari ad € 409,00,
la SI.ra si obbliga a versare al SI. entro giorno 20 Parte_1 Controparte_1
di ogni mese la sua quota, pari ad Euro 200,00.
6) Le parti concordano che il SI. può continuare a utilizzare un piccolo spazio del CP_1
cortile prospiciente l'abitazione dove tiene attrezzi da lavoro.
Si dichiarano compensate tra le parti le spese del presente giudizio.”.
Trattasi di condizioni che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che appaiono atte a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche per quanto riguarda le previsioni d'ordine economico, le quali risultano idonee,
nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, ad assicurargli condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, fermo restando che ogni altro accordo economico
Pt_ tra i coniugi a regolare i loro reciproci rapporti rimane sottratto al vaglio del Tribunale,
trattandosi di materia disponibile in cui le parti possono liberamente esplicare autonomo e consapevole governo dei loro diritti.
In considerazione dell'esito concordato del giudizio, le spese tra le parti vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11756/2024 R.G.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a Parte_1
CATANIA il 05/07/1986, e , nato a [...] il [...], che hanno Controparte_1
contratto matrimonio a Catania il 19/09/2009, alle condizioni di cui in motivazione;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 (Registro degli Atti di Matrimonio dello
Stato Civile del Comune di Catania, n. 645, parte 2, serie A, anno 2009);
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 23.04.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
5