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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/04/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1503/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
4.3.2025, assunto in decisione in data 31.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] A Mare (BA) il 23.3.1977; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Laura Povia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cinisello Balsamo, Via G. Frova,
n. 3;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Signori e Parte_1 [...] il giorno 13/07/2002 presso il Comune di Colorno (PR), con atto trascritto presso il Comune di Parte_2
Colorno (PR) - Atto n. 7, Parte I, Anno 2002, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Colorno
(PR) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
- accogliere le seguenti
CONDIZIONI Per_ 1) la IG , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere con la madre,
SI presso l'abitazione, già coniugale, condotta in locazione, sita in Villalvernia (AL), Parte_2
Via Cavour n. 35/bis, che resta assegnata alla madre;
Per_
2) il Sig. si obbliga a corrispondere direttamente alla IG , quale contributo al mantenimento Parte_1 della stessa, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino a quando la IG non raggiungerà una condizione di autosufficienza economica;
Per_
3) il Sig. si impegna a sostenere il 50% delle spese straordinarie relative alla IG e Parte_1
a riguardo le parti dichiarano di voler applicare le "Linee Guida del Tribunale di Monza" del 07/05/2018, che costituiscono parte integrante del presente ricorso;
Per_ 4) il Sig. s'impegna a versare alla SI nell'interesse della IG , il 50% Parte_1 Parte_2 del costo per l'abbonamento mensile dei trasporti, per l'acquisto dei farmaci e per le visite mediche;
5) le parti dichiarano di essere reciprocamente economicamente autosufficienti e di aver definito ogni questione pendente tra loro, rinunciando sin d'ora a qualsivoglia richiesta economica;
6) i ricorrenti dichiarano di non aver null'altro a pretendere nei reciproci confronti, avendo definito, con reciproca soddisfazione, i propri rapporti patrimoniali, salvo quanto indicato nel presente ricorso;
7) le parti concordano che le presenti condizioni entreranno in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione delle stesse;
8) le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 13.7.2002 a Parte_1 Parte_2
Colorno; Per_
- Dall'unione sono nati in data 5.12.2002 e in data 18.1.2004. Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Alessandria in data 27.6.2018.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (21.6.2018) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi Per_ morali e materiali dei figli ( , 18.1.2004, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 4.3.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Colorno in data 13.7.2002 (Atto n. 7, Parte I del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Colorno), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Colorno, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3.4.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
4.3.2025, assunto in decisione in data 31.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] A Mare (BA) il 23.3.1977; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Laura Povia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cinisello Balsamo, Via G. Frova,
n. 3;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Signori e Parte_1 [...] il giorno 13/07/2002 presso il Comune di Colorno (PR), con atto trascritto presso il Comune di Parte_2
Colorno (PR) - Atto n. 7, Parte I, Anno 2002, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Colorno
(PR) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
- accogliere le seguenti
CONDIZIONI Per_ 1) la IG , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere con la madre,
SI presso l'abitazione, già coniugale, condotta in locazione, sita in Villalvernia (AL), Parte_2
Via Cavour n. 35/bis, che resta assegnata alla madre;
Per_
2) il Sig. si obbliga a corrispondere direttamente alla IG , quale contributo al mantenimento Parte_1 della stessa, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino a quando la IG non raggiungerà una condizione di autosufficienza economica;
Per_
3) il Sig. si impegna a sostenere il 50% delle spese straordinarie relative alla IG e Parte_1
a riguardo le parti dichiarano di voler applicare le "Linee Guida del Tribunale di Monza" del 07/05/2018, che costituiscono parte integrante del presente ricorso;
Per_ 4) il Sig. s'impegna a versare alla SI nell'interesse della IG , il 50% Parte_1 Parte_2 del costo per l'abbonamento mensile dei trasporti, per l'acquisto dei farmaci e per le visite mediche;
5) le parti dichiarano di essere reciprocamente economicamente autosufficienti e di aver definito ogni questione pendente tra loro, rinunciando sin d'ora a qualsivoglia richiesta economica;
6) i ricorrenti dichiarano di non aver null'altro a pretendere nei reciproci confronti, avendo definito, con reciproca soddisfazione, i propri rapporti patrimoniali, salvo quanto indicato nel presente ricorso;
7) le parti concordano che le presenti condizioni entreranno in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione delle stesse;
8) le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 13.7.2002 a Parte_1 Parte_2
Colorno; Per_
- Dall'unione sono nati in data 5.12.2002 e in data 18.1.2004. Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Alessandria in data 27.6.2018.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (21.6.2018) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi Per_ morali e materiali dei figli ( , 18.1.2004, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 4.3.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Colorno in data 13.7.2002 (Atto n. 7, Parte I del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Colorno), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Colorno, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3.4.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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