TRIB
Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/04/2024, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 221/2024 promossa congiuntamente da: cf Parte_1 C.F._1
- difesa: avv. BIONDI GIOVANNA, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore e
cf Parte_2 C.F._3
- difesa: avv. NOTO LETIZIA, cf C.F._4
- domicilio: presso il difensore con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fatto e diritto
1
Con ricorso depositato il 22.02.2024, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
24/05/2003 a Carmignano, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Carmignano, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2003, Parte II, Serie A, atto n. 17.
I coniugi hanno dedotto di aver ottenuto la separazione personale con accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato in data 8.9.2020,
e di non aver più ripreso la convivenza.
Disposto il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato dichiarazione di non volersi riconciliare insistendo per l'accoglimento del ricorso alle condizioni concordate di seguito riportate:
1.La figlia minore sarà affidata con modalità condivisa ad entrambi i genitori con collocazione ER prevalente e residenza presso l'abitazione della madre. I genitori eserciteranno la responsabilità sulla figlia minore curandone la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica ed extrascolastica, tenendo conto delle capacità, delle naturali inclinazioni e delle aspirazioni presentate dalla figlia. Entrambi i genitori si obbligano a favorire e agevolare il sereno svolgersi del rapporto genitoriale con ciascuno di loro e a porre in essere tutte le condizioni affinché antenga rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti ER di ciascun ramo genitoriale, dai quali potranno anche ricevere aiuto per il suo accudimento, oltre che aiuto economico in caso di difficoltà dei genitori. Nell'attuazione di tale impegno e nella assunzione delle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative alla sua istruzione, educazione, salute e scelta della sua residenza abituale, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per la minore. I genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sulla figlia per le decisioni di ordinaria amministrazione
2. I ricorrenti concordano il seguente regime di visita tenendo conto anche dell'orario di lavoro dei genitori
e gli impegni scolastici della figlia: il padre terrà resso di sé una settimana intera al mese dal lunedì ER dall'uscita da scuola (o dalle ore 10,00 in periodo di vacanza scolastica) fino alla domenica sera alle ore
21.30 circa, dopo cena;
settimana che, per chiarezza nei rapporti tra le Parti, è individuata nella seconda di ciascun mese così da consentire una migliore organizzazione per entrambi i genitori.
Il padre terrà, inoltre, n fine settimana al mese dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle ore 10,00, ER in mancanza di impegni scolastici) fino alla domenica sera alle ore 21.30 circa, dopo cena, precisando che il sig. preleverà la figlia dall'uscita da scuola ovvero dalla casa della madre ed ivi la ricondurrà la Parte_1 domenica sera, dopo cena. Tale fine settimana non dovrà essere concomitante con la settimana in cui il padre terrà presso di sé. Salvo, comunque, ogni diverso accordo che i genitori raggiungeranno ER
2 autonomamente per una migliore gestione della figlia, tenendo sempre in considerazione la sua volontà ed i suoi impegni.
3. Durante le vacanze estive la figlia minore trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive, periodo da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 31 di maggio di ciascun anno, con la previsione che qualora dovesse insorgere disaccordo sul periodo di vacanza i genitori si riconosceranno il diritto di scelta ad anni alterni;
durante il periodo di vacanza che trascorrerà con la madre, resta ER sospeso il diritto di visita e di frequentazione del sig. Durante tali permanenze continuative i Parte_1 genitori si obbligano a comunicarsi vicendevolmente i luoghi ove si recheranno e i rispettivi recapiti telefonici, adoperandosi per garantire il quotidiano contatto telefonico della figlia con l'altro genitore, sempre nel rispetto delle privacy dell'altro coniuge. Per le festività natalizie e di fine anno le Parti concordano che nella settimana compresa tra il 23 e il 30 dicembre tarà continuativamente con un ER genitore, mentre dal 31 dicembre al 06 gennaio starà con l'altro genitore, con cui non ha trascorso il
Natale, seguendo sempre la regola dell'alternanza annuale, salvi migliori accordi. Detto criterio dovrà essere impiegato anche per tutte le altre festività dell'anno. Per ciò che riguarda le vacanze pasquali ER trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, ad anni alterni, sempre seguendo il criterio dell'alternanza. Fatte salve diverse soluzioni congiunte individuate tra i genitori.
4. Niente da disporre in ordine alla casa coniugale di Poggio a Caiano, Via Lombarda, 52, alienata come da accordi di separazione;
mentre la nuova abitazione, posta in Prato, via Niccolò Tommaseo,17, è di piena ed esclusiva proprietà della sig.ra (doc. 9). Tale nuova abitazione è stata acquistata dalla Parte_2 sig.ra in conformità agli accordi di separazione tra le Parti ed ivi è stata posta la sua residenza Pt_2 anagrafica e quella della figlia Persona_2
5. Il sig. si impegna a versare mensilmente a titolo di contribuzione per il mantenimento della Parte_1 figlia a mezzo di bonifico bancario alla moglie (IBAN [...] , ER Org_1
l'importo di Euro 250,00 (duecentocinquanta) entro il periodo dal giorno 15 (quindici) al giorno 30/31
(trenta/trentuno) di ciascun mese;
tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, come per legge, a decorrere dall'anno successivo la sottoscrizione dell'accordo.
6. Le spese di carattere straordinario saranno a carico dei genitori nella misura del 50 ciascuno;
spese straordinarie che si renderanno necessarie in favore di d individuate secondo il criterio generale che ER segue: spese mediche: tutte le spese mediche non coperte dal SSN, e in particolare le visite specialistiche, tutti i “tickets”sanitari, spese odontoiatriche, ortodontiche, oculistiche comunque da concordare salvo le spese mediche urgenti ed a tutela della salute di la scelta del medico specialista auspicabilmente sarà ER concordata tra le Parti, in caso di mancato accordo tra i genitori, e in presenza di prescrizione medica, la scelta dello specialista sarà a cura della parte più diligente, ovvero del genitore che per primo porterà la figlia dallo specialista di sua fiducia. Spese sportive: uno sport, con iscrizione e
3 abbigliamento/equipaggiamento, comunque da concordare. Spese scolastiche: tutte le tasse e le rette scolastiche relative alla scuola pubblica, incluse quelle universitarie;
tutti i libri di testo, l'acquisto del corredo scolastico, anche di cancelleria, di inizio anno;
le gite scolastiche, i corsi di lingua straniera e le spese per ripetizioni scolastiche, ove necessarie e da non concordare poiché attinenti all'istruzione della figlia. Dette spese saranno rimborsate sempre con modalità tracciabili il mese successivo rispetto a quello dell'effettivo esborso al genitore che per primo le avrà affrontate, previa esibizione della documentazione giustificativa. Si precisa che per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso e accettazione della richiesta. I documenti fiscali di ogni spesa extra sostenuta andranno intestati alla figlia e consegnati periodicamente in copia all'altro genitore ai fini della deducibilità fiscale dal reddito. Le deduzioni fiscali per la figlia a carico saranno effettuate al 50% tra i genitori. Per espresso accordo tra le
Parti, la sig.ra continuerà a richiedere e percepire per intero dall l'assegno unico Parte_2 CP_1 essendo collocataria della figlia minore.
7. I ricorrenti si concedono sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio e concordano che anche la figlia minore sia munita del proprio documento valido per
l'espatrio.
8. Essendovi prole minorenne, i genitori si obbligano a comunicarsi vicendevolmente, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale cambiamento di residenza o di domicilio del genitore stesso.
9. Le spese del presente procedimento rimarranno compensate tra le Parti.”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
considerato che
la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia, prossima alla maggiore età, non sono in contrasto con gli interessi della stessa e che l'ascolto della prole appare manifestamente superfluo, tenuto conto dei contenuti dell'accordo; rilevato che in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge;
4
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Carmignano il 24/05/2003, tra e , trascritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Carmignano nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2003, parte II, serie A, atto n. 17 alle seguenti condizioni:
1.La figlia minore sarà affidata con modalità condivisa ad entrambi i genitori con ER collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione della madre. I genitori eserciteranno la responsabilità sulla figlia minore curandone la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica ed extrascolastica, tenendo conto delle capacità, delle naturali inclinazioni e delle aspirazioni presentate dalla figlia. Entrambi i genitori si obbligano a favorire e agevolare il sereno svolgersi del rapporto genitoriale con ciascuno di loro e a porre in essere tutte le condizioni affinché ER mantenga rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, dai quali potranno anche ricevere aiuto per il suo accudimento, oltre che aiuto economico in caso di difficoltà dei genitori. Nell'attuazione di tale impegno e nella assunzione delle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative alla sua istruzione, educazione, salute e scelta della sua residenza abituale, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per la minore. I genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sulla figlia per le decisioni di ordinaria amministrazione;
2. I ricorrenti concordano il seguente regime di visita tenendo conto anche dell'orario di lavoro dei genitori e gli impegni scolastici della figlia: il padre terrà resso di sé una settimana ER intera al mese dal lunedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 10,00 in periodo di vacanza scolastica) fino alla domenica sera alle ore 21.30 circa, dopo cena;
settimana che, per chiarezza nei rapporti tra le Parti, è individuata nella seconda di ciascun mese così da consentire una migliore organizzazione per entrambi i genitori.
Il padre terrà, inoltre, n fine settimana al mese dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle ER ore 10,00, in mancanza di impegni scolastici) fino alla domenica sera alle ore 21.30 circa, dopo cena, precisando che il sig. preleverà la figlia dall'uscita da scuola ovvero dalla casa Parte_1 della madre ed ivi la ricondurrà la domenica sera, dopo cena. Tale fine settimana non dovrà essere concomitante con la settimana in cui il padre terrà resso di sé. Salvo, comunque, ER ogni diverso accordo che i genitori raggiungeranno autonomamente per una migliore gestione della figlia, tenendo sempre in considerazione la sua volontà ed i suoi impegni.
3. Durante le vacanze estive la figlia minore trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive, periodo da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 31 di maggio di
5 ciascun anno, con la previsione che qualora dovesse insorgere disaccordo sul periodo di vacanza i genitori si riconosceranno il diritto di scelta ad anni alterni;
durante il periodo di vacanza che trascorrerà con la madre, resta sospeso il diritto di visita e di frequentazione del sig. ER
Durante tali permanenze continuative i genitori si obbligano a comunicarsi Parte_1 vicendevolmente i luoghi ove si recheranno e i rispettivi recapiti telefonici, adoperandosi per garantire il quotidiano contatto telefonico della figlia con l'altro genitore, sempre nel rispetto delle privacy dell'altro coniuge. Per le festività natalizie e di fine anno le Parti concordano che nella settimana compresa tra il 23 e il 30 dicembre starà continuativamente con un ER genitore, mentre dal 31 dicembre al 06 gennaio starà con l'altro genitore, con cui non ha trascorso il Natale, seguendo sempre la regola dell'alternanza annuale, salvi migliori accordi. Detto criterio dovrà essere impiegato anche per tutte le altre festività dell'anno. Per ciò che riguarda le vacanze pasquali trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno del Lunedì ER dell'Angelo con l'altro genitore, ad anni alterni, sempre seguendo il criterio dell'alternanza. Fatte salve diverse soluzioni congiunte individuate tra i genitori.
4. prende atto che le parti concordano che niente è da disporre in ordine alla casa coniugale di
Poggio a Caiano, Via Lombarda, 52, alienata come da accordi di separazione;
mentre la nuova abitazione, posta in Prato, via Niccolò Tommaseo,17, è di piena ed esclusiva proprietà della sig.ra
(doc. 9). Tale nuova abitazione è stata acquistata dalla sig.ra in Parte_2 Pt_2 conformità agli accordi di separazione tra le Parti ed ivi è stata posta la sua residenza anagrafica e quella della figlia Persona_2
5. Il sig. si impegna a versare mensilmente a titolo di contribuzione per il mantenimento Parte_1 della figlia a mezzo di bonifico bancario alla moglie (IBAN ER
[...] , l'importo di Euro 250,00 (duecentocinquanta) entro il Org_1 periodo dal giorno 15 (quindici) al giorno 30/31 (trenta/trentuno) di ciascun mese;
tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, come per legge, a decorrere dall'anno successivo la sottoscrizione dell'accordo.
6. Le spese di carattere straordinario saranno a carico dei genitori nella misura del 50 ciascuno;
spese straordinarie che si renderanno necessarie in favore di ed individuate secondo il ER criterio generale che segue: spese mediche: tutte le spese mediche non coperte dal SSN, e in particolare le visite specialistiche, tutti i “tickets”sanitari, spese odontoiatriche, ortodontiche, oculistiche comunque da concordare salvo le spese mediche urgenti ed a tutela della salute di la scelta del medico specialista auspicabilmente sarà concordata tra le Parti, in caso di ER mancato accordo tra i genitori, e in presenza di prescrizione medica, la scelta dello specialista sarà a cura della parte più diligente, ovvero del genitore che per primo porterà la figlia dallo
6 specialista di sua fiducia. Spese sportive: uno sport, con iscrizione e abbigliamento/equipaggiamento, comunque da concordare. Spese scolastiche: tutte le tasse e le rette scolastiche relative alla scuola pubblica, incluse quelle universitarie;
tutti i libri di testo,
l'acquisto del corredo scolastico, anche di cancelleria, di inizio anno;
le gite scolastiche, i corsi di lingua straniera e le spese per ripetizioni scolastiche, ove necessarie e da non concordare poiché attinenti all'istruzione della figlia. Dette spese saranno rimborsate sempre con modalità tracciabili il mese successivo rispetto a quello dell'effettivo esborso al genitore che per primo le avrà affrontate, previa esibizione della documentazione giustificativa. Si precisa che per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso e accettazione della richiesta. I documenti fiscali di ogni spesa extra sostenuta andranno intestati alla figlia e consegnati periodicamente in copia all'altro genitore ai fini della deducibilità fiscale dal reddito. Le deduzioni fiscali per la figlia a carico saranno effettuate al 50% tra i genitori. Per espresso accordo tra le Parti, la sig.ra continuerà a richiedere e percepire per Parte_2 intero dall' l'assegno unico essendo collocataria della figlia minore. CP_1
7. Prende atto che i ricorrenti si concedono sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio e concordano che anche la figlia minore sia munita del proprio documento valido per l'espatrio.
8. Essendovi prole minorenne, i genitori si obbligano a comunicarsi vicendevolmente, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale cambiamento di residenza o di domicilio del genitore stesso.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carmignano di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 10/4/2024
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
7