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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1123/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1123/2025 del R.V.G, avente per oggetto: Separazione consensuale, vertente tra i coniugi
nato ad [...] l'[...], C.F.: Parte_1 [...]
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2 ppresentati e difesi dall'avv. Mirella Favoi iata in calce al presente ricorso;
rilevato che i coniugi
- hanno contratto matrimonio in data 9 agosto 1999 nel Comune di Battipaglia (SA);
- dalla loro unione sono nati due figli: (Salerno, Controparte_1
3.8.2004), (Battip Controparte_2
- hanno depositato in data 13 maggio 2025 ricorso per separazione consensuale;
- hanno confermato le condizioni indicate in ricorso all'udienza del 17 giugno 2025;
- In particolare, chiedono di omologare con sentenza la separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, di proprietà della IG.ra , ubicata nel Comune di Parte_2
Battipaglia (SA) alla Via Generale Gonzaga, 10 ente ai mobili, arredi e pertinenze, resta in godimento alla separanda, IG.ra , unitamente ai Parte_2 figli ed;
Controparte_1 CP_2
3. i figli, ed , anche se maggiorenni non sono Controparte_1 CP_2 autosuffici essi enti.
4. il separando, IG. , rilascerà la casa coniugale, prelevando i Parte_1 propri effetti pers ione della Sentenza di Separazione dei coniugi;
5. i separandi dichiarano di avere regolato fra loro ogni rapporto di carattere patrimoniale e di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro;
6. Il IG. , corrisponderà ai figli, ed , Parte_1 CP_1 CP_2 maggiore ficienti, entro il giorno 10 me complessiva di € 100,00 (€ 50,00 a ciascun figlio) a titolo del loro mantenimento;
7. Il IG. rimborserà alla IG.ra , il 20% delle seguenti Parte_1 Parte_2 spese da questa sostenute nell'interesse dei figli: - spese per prestazioni non erogate dal servizio sanitario nazionale;
- spese sportive, ricreative e culturali;
- spese straordinarie;
8. il rimborso avverrà entro quindici giorni dalla richiesta, sulla base di idonea documentazione giustificativa della spesa e, per le sole spese straordinarie di carattere urgente o indifferibile di importo superiore a € 150,00, previa acquisizione del consenso dell'altro genitore;
ritenuto che
le condizioni della separazione di cui le parti richiedono l'omologa appaiono conformi alla legge;
ritenuto che
nulla debba disporsi sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
DICHIARA la separazione tra i coniugi nato ad [...] Parte_1
NA (SA) l'11.11.1968, C.F.: , nata a CodiceFiscale_1 Parte_2
Battipaglia (SA) il 01.03.1969, C.F CodiceFiscale_2
OMOLOGA la separazione dei pre izioni di cui al ricorso congiunto e confermate all'udienza del 17 giugno 2025; ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Battipaglia (SA), Atto nr. 105 parte 2 serie A anno 1999; NULLA per le spese. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 1° luglio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott. CP_3
Aldo Di Dario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1123/2025 del R.V.G, avente per oggetto: Separazione consensuale, vertente tra i coniugi
nato ad [...] l'[...], C.F.: Parte_1 [...]
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2 ppresentati e difesi dall'avv. Mirella Favoi iata in calce al presente ricorso;
rilevato che i coniugi
- hanno contratto matrimonio in data 9 agosto 1999 nel Comune di Battipaglia (SA);
- dalla loro unione sono nati due figli: (Salerno, Controparte_1
3.8.2004), (Battip Controparte_2
- hanno depositato in data 13 maggio 2025 ricorso per separazione consensuale;
- hanno confermato le condizioni indicate in ricorso all'udienza del 17 giugno 2025;
- In particolare, chiedono di omologare con sentenza la separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, di proprietà della IG.ra , ubicata nel Comune di Parte_2
Battipaglia (SA) alla Via Generale Gonzaga, 10 ente ai mobili, arredi e pertinenze, resta in godimento alla separanda, IG.ra , unitamente ai Parte_2 figli ed;
Controparte_1 CP_2
3. i figli, ed , anche se maggiorenni non sono Controparte_1 CP_2 autosuffici essi enti.
4. il separando, IG. , rilascerà la casa coniugale, prelevando i Parte_1 propri effetti pers ione della Sentenza di Separazione dei coniugi;
5. i separandi dichiarano di avere regolato fra loro ogni rapporto di carattere patrimoniale e di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro;
6. Il IG. , corrisponderà ai figli, ed , Parte_1 CP_1 CP_2 maggiore ficienti, entro il giorno 10 me complessiva di € 100,00 (€ 50,00 a ciascun figlio) a titolo del loro mantenimento;
7. Il IG. rimborserà alla IG.ra , il 20% delle seguenti Parte_1 Parte_2 spese da questa sostenute nell'interesse dei figli: - spese per prestazioni non erogate dal servizio sanitario nazionale;
- spese sportive, ricreative e culturali;
- spese straordinarie;
8. il rimborso avverrà entro quindici giorni dalla richiesta, sulla base di idonea documentazione giustificativa della spesa e, per le sole spese straordinarie di carattere urgente o indifferibile di importo superiore a € 150,00, previa acquisizione del consenso dell'altro genitore;
ritenuto che
le condizioni della separazione di cui le parti richiedono l'omologa appaiono conformi alla legge;
ritenuto che
nulla debba disporsi sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
DICHIARA la separazione tra i coniugi nato ad [...] Parte_1
NA (SA) l'11.11.1968, C.F.: , nata a CodiceFiscale_1 Parte_2
Battipaglia (SA) il 01.03.1969, C.F CodiceFiscale_2
OMOLOGA la separazione dei pre izioni di cui al ricorso congiunto e confermate all'udienza del 17 giugno 2025; ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Battipaglia (SA), Atto nr. 105 parte 2 serie A anno 1999; NULLA per le spese. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 1° luglio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott. CP_3
Aldo Di Dario