Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/06/2025, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 10 giugno 2025 trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9796/2024 promossa da rappr. e dif. dall'avv.to CUZZUMBO ALFIO giusta procura in Parte_1 atti;
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to BATTIATO MARIA ROSARIA , in forza di procura generale alle liti a CP_1 rogito del notaio di Fiumicino (RM) come in atti;
Persona_1 resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – indennità di accompagnamento
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Parte ricorrente con atto del 19.10.2024 ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza del ricorso oltre che la sua inammissibilità. CP_2
All'esito della udienza del 10/12/2024 trattata nei termini e secondo le modalità dell'art. 127 ter c.p.c. la causa, istruita mediante nuova C.T.U.; viste le note sostitutive d'udienza depositate da parte ricorrente, è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente verificata l'ammissibilità e tempestività dell'opposizione, nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal
C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis c.p.c.
Va subito premesso – sì come già ripetutamente dall'Ufficio ribadito in modo conforme – che con riguardo alla eccezione formulata dall' in merito alla ricorrenza dei requisiti diversi da quello CP_1 sanitario, che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
1
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Va, ancora, rilevato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, esaminato il ricorso in opposizione, si consideri che il CTU ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente (indennità di accompagnamento).
Nella presente fase la parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento del proprio diritto contestando le risultanze della consulenza espletata in prima fase.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di opposizione, con relazione immune da vizi logici e giuridici e congruamente motivata, pur riconoscendo la correttezza delle valutazioni svolte in sede di
ATP, ha tuttavia ora concluso, in forza delle valutazioni cliniche effettuate e della documentazione versata in atti, per la sussistenza del requisito sanitario funzionale al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere da .
In particolare è stato ritenuto che è affetta da “Cerebrovasculopatia Parte_1 multinfartuale cronica con demenza di tipo atrofico-vascolare e deficit neurocognitivo maggiore di grado grave. BPSD (Behaviour and Psychological Symtoms of Dementia) con discontrollo comportamentale. Cardiomiopatia ipo-ipertensiva con lieve insufficienza aortica”.
Le suddette infermità la pongono in condizioni tali da non potere attendere agli atti quotidiani della vita e quindi meritevole del riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Per quanto concerne la decorrenza, confrontando gli esiti della visita effettuata dalla Commissione medica con quelli riscontrati nel corso dell'indagine di consulenza espletata in sede di opposizione ad
ATP, è stato ritenuto che la suddetta condizione possa essere collocata all'aprile 2025 epoca in cui si è verosimilmente realizzato un peggioramento del quadro clinico come verificato in sede di osservazione multidisciplinare psicodiagnostica, correlata dall'esame psicodiagnostico.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
2 Il riconoscimento dei presupposti sanitari funzionali alla prestazione richiesta, sia pure per la maturazione del requisito successivamente alla presentazione della domanda amministrativa e nel corso del procedimento giudiziario, appare ammissibile anche in sede di opposizione ex art. 445 bis c.p.c., tenuto conto di quanto prescrive l'art. 149 dis. att. c.p.c.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra esposti.
L'opinabilità delle questioni di natura medica e la maturazione del requisito sanitario solo in corso di causa, giustificano la compensazione delle spese.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 9796/2024 R.G.L., così statuisce: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che parte ricorrente presenta le condizioni medico legali funzionali al riconoscimento della indennità di accompagnamento a decorrere da aprile 2025; compensa le spese processuali tra le parti;
pone le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catania il 12/06/2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
3