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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr.ssa Caterina Molfino – Presidente- dr. Paolo Celentano – Consigliere- dr.ssa Giuseppa D'Inverno – Consigliere Relatore -
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata pubblicata il 24 luglio 2018, contrassegnata col n. 1801/2018, iscritto al n.
4619/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservata per la decisione all'udienza del 21 maggio 2024 e pendente
TRA
l' (c.f.: , con sede legale in Cicciano, alla Via Parte_1 P.IVA_1
Provinciale per Comiziano, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Cavallaro (c.f.:
), (c.f.: ) e C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f.: Parte_3 C.F._3 Parte_4
[...
[
(c.f.: ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Torre del Greco, alla via Marconi n. 66, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Martucci (c.f.:
e Raffaele Montanaro (c.f.: in virtù di C.F._4 C.F._5
procura generali alle liti, redatta mediante scrittura privata autenticata per notar e recante Repertorio n° 43440 del 23.03.2011, recepita con delibera Persona_1
di presa d'atto della n° 654 del 29.04.2011 Parte_5
- APPELLATA – Con Co REPU CA ITA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 5.4.2016 presso il
Tribunale di Torre Annunziata, la , (nel prosieguo anche solo Controparte_4
in qualità di centro provvisoriamente accreditato presso il S.S.N. a CP_5
svolgere prestazioni rientranti nella branca di riabilitazione (ex art. 26 della L. 833/78) in favore degli assistiti dell' (nel prosieguo, per maggiore comodità, Parte_5
Part Part anche solo , chiedeva ingiungersi a detta il pagamento della somma di 466.964,31 €, oltre interessi moratori di cui al d. lgs. n. 231/2002, corrispondente al
90% delle fatture emesse il 31 dicembre 2015 n. 864,865, 866, 867, 868, 869, 871,
872, 873, 874, 881, 882, 888, 897 e afferenti alle prestazioni sanitarie rese nel mese di dicembre del 2015 in virtù del contratto stipulato ai sensi dell'art.
8-quinquies, co. 2,
d.lgs. 502/1992 per determinare i limiti massimi di spesa per le prestazioni “da erogarsi nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2014 (articolo 2 del contratto” e considerarsi prorogato per i successivi due anni ai sensi del Decreto del Commissario ad
Acta per la Regione Campania n.90 dell'11 agosto 2014”.
1.1.2. Con decreto ingiuntivo n. 502/2016, emesso l'11 aprile 2016, il Tribunale Part di Torre Annunziata ingiungeva alla il pagamento della somma richiesta, “oltre interessi legali dalla data di deposito del ricorso domanda”, nonché le spese della procedura monitoria.
2. L' pponeva a detto decreto con una citazione notificata alla controparte Pt_6
il 27 aprile 2016, negava la debenza della somma ingiuntale eccependo, per quel che è
d'interesse in questa sede, che i corrispettivi di cui alle fatture azionate eccedevano il tetto di spesa pattuito, richiamando la nota prot. n. 153 del 20 aprile 2016 e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese processuali.
In particolare, affermava che l' “nel corso dell'anno 2015 ha effettuato Pt_1
prestazioni in numero superiore a quello stabilito nel contratto stipulato (Il Centro nell'anno 2015 ha fatturato per un importo complessivo di euro 7.013.998,28 pur avendo l' acquistato dal Centro prestazioni per un importo complessivo di euro CP_1
Part 5.211.126,00”, e che, sulla scorta della allegata nota dell' con prot. n. 153 del 20 aprile 2016 - recante l'elenco delle fatture del 2015 con i rispettivi importi ed acconti
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N. 4619/2018 RG sez. c. Pt_1 Parte_1 Parte_5 REPUBBLICA ITA LIA NA
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liquidati - “tale tetto risulta essere sforato […] nel mese di ottobre 2015 con il pagamento dell'acconto e del saldo delle mensilità da Gennaio a Ottobre 2015” (pagg.
Part 4 e 5 dell'atto di citazione in opposizione dell' .
3. Il 3 ottobre 2016, si costituiva la che resisteva all'avversa opposizione Pt_1
Par deducendo che era onere dell' dimostrare il fatto impeditivo dello sforamento del budget di spesa e che ciò sarebbe dovuto avvenire unicamente mediante le determinazioni del tavolo tecnico che stabilivano la regressione tariffaria applicabile al singolo Centro. Infine, deduceva che la mancata contestazione della documentazione offerta a provare il credito era sufficiente a ritenere provato il diritto di credito vantato. Par Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione dell' con conferma del decreto Par ingiuntivo opposto e la condanna dell' al pagamento delle spese di lite da distrarre in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
4. Con la sua sentenza n. 1801/2018, pubblicata il 24 luglio 2018, il Tribunale di
Torre Annunziata accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava l' al pagamento delle spese di lite, ritenendo sostanzialmente Pt_1
prorogato per il 2015 il contratto sottoscritto per l'annualità precedente del 2014, Par prodotto in giudizio dall' che, pertanto, aveva dato prova del superamento del tetto di spesa indicato in tale contratto, non essendo pertanto tenuta ad effettuare nessuna comunicazione preventiva o presuntiva ed essendo tenuto il centro a conoscere detto limite di spesa e a rispettarlo.
In particolare, il Tribunale affermava che “Quanto alla circostanza secondo cui
l'opposta avrebbe superato i tetti di spesa alla stessa assegnati, il contratto, prorogato ai successivi due anni come riconosciuto dallo stesso opposto, prevedeva chiaramente all'art. 4 un limite di spesa per prestazioni ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 pari ad euro 2.279.530,00 e per le prestazioni semiresidenziali di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 un limite di spesa pari ad euro 911.250,00 nonché per le prestazioni residenziali di riabilitazione pari ad euro 2020.346,00 laddove il centro ha emesso fatture per una somma superiore essendo stata pagata la somma pari al limite di spesa. In questo caso l'opponente ha fornito la prova del superamento e non era
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N. 4619/2018 RG A.I.A.S. sez. Nola Onlus c. Parte_5 REPUBBLICA ITA LIA NA
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tenuta ad effettuare alcuna comunicazione preventiva o presuntiva risultando il tetto di spesa dal contratto ed essendo tenuto il centro a conoscere detto limite di spesa e a rispettarlo”. Part 5. Con una citazione notificata all' in data 19 settembre 2018, la CP_6
appellata a questa Corte chiedendo di disporre, in riforma della sentenza appellata, la revoca della revoca del decreto ingiuntivo n. 502/2016 e la condanna dell'appellata a rifonderle le spese dei due gradi del processo, distraendole in favore dei propri difensori, dichiaratisi antistatari, sulla base dei seguenti motivi:
A) con il primo, si duole di un'evidente contraddizione tra quanto affermato dal
Giudice di primo grado, che aveva ritenuto la documentazione allegata dalla Pt_1
idonea a provare il numero delle prestazioni da essa rese e il relativo corrispettivo pecuniario, e le conclusioni cui esso era giunto, invocando la modifica della sentenza perché le argomentazioni innanzi precisate non erano state considerate nella seconda parte della motivazione;
B) con il secondo impugna la parte della sentenza in cui il Tribunale afferma il superamento del tetto di spesa, fatto da essa negato poiché il tetto di spesa in questione era riferibile alla macroarea anziché alla struttura, ed ha censurato la parte della sentenza in cui è stata ritenuta “erroneamente valida la comunicazione relativamente all'esaurimento del tetto di spesa non considerando né la macroarea né tantomeno le determinazioni eventualmente assunte dal Tavolo Tecnico”;
C) con il terzo impugna la parte della sentenza in cui il Tribunale aveva ritenuto Part che l' aveva “fornito la prova del superamento del tetto di spesa, semplicemente indicando l'ammontare riportato all'art. 4 del contratto”, in quanto -a suo dire - non risultava provato ex art. 2697 c.c. né documentato il superamento da parte della del tetto di spesa, “sia di struttura che di macroarea”, risultando la Pt_1
motivazione della sentenza al riguardo fondata su delle mere dichiarazioni della controparte;
D) con il quarto contesta la pronuncia perché il Tribunale non avrebbe considerato la “ problematica della regressione tariffaria” conseguenza del
“superamento dei volumi di macro area”.
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N. 4619/2018 RG A.I.A.S. sez. c. Parte_1 Parte_5 Co REPUBBLICA ITA NA
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Ha concluso chiedendo: “A) In via preliminare, accogliere l'appello e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n.1801/2018 – RG 2807/2016 pubblicata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 23 luglio 2018 per i motivi esposti
e precisamente quelli esposti nella parte “A” e “B” della motivazione e per l'effetto revocare la sentenza impugnata;
B) disporre la revoca della revoca del decreto ingiuntivo n.502/2016 reso dal Tribunale di Torre Annunziata emesso in favore del
Centro A.I.A.S. Sezione Nola;
C) condannare, in ogni caso l' Controparte_1
al pagamento delle spese, onorari del doppio grado di giudizio, oltre al
[...]
rimborso forfettario 15% sui compensi, il tutto in favore degli avv.ti Gennaro Cavallaro,
e , procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. per il Parte_2 Parte_3
consolidato principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.”. Part 6. L' costituendosi in giudizio il 5 febbraio 2019, ha resistito all'avversa impugnazione all'uopo deducendo l'infondatezza della domanda nel merito e facendo proprie le argomentazioni adottate dal Giudice di prime cure circa l'avvenuto superamento del tetto di spesa per l'anno qui considerato, chiedendone il rigetto, con la conferma della sentenza appellata e la condanna della controparte a rifonderle le spese processuali di giudizio.
7. All'udienza collegiale del 21 maggio 2024 l'appello è stato trattenuto in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. primo comma.
7.1. Con ordinanza del 23 settembre 2024 la Corte ha rimesso le parti dinanzi al
Collegio per l'udienza del 29 ottobre 2024 assegnando alle stesse termine di venti giorni per il deposito di memorie contenenti osservazioni “sull'assenza del contratto relativo all'anno 2015, cui si riferisce il pagamento della prestazione richiesta dall'appellante, che le parti hanno invece ritenuto esistente in virtù della proroga di quello dell'anno 2014”.
7.2. In violazione del termine indicato nella predetta ordinanza, il 29 ottobre
2024 l' ha depositato i contratti per l'annualità 2015 nonché la delibera di Pt_1
rimodulazione contratto per l'anno 2015 e più precisamente: a) un file nominato
“Contratto anno 2015” contenente un contratto stipulato il 31 maggio 2016 avente ad oggetto “la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di assistenza
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N. 4619/2018 RG c. Parte_1 Parte_1 Parte_5 REPUBBLICA ITA LIA NA
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sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 della L. 833/1978 (come definita nell'allegato n. 4 alla DGRC n. 1269 del 16.7.2009 e nel DPCM 29 novembre
2001 recante “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”) da erogarsi nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015”; b) un file nominato “Contratto RSA 2015” contenente un contratto stipulato il 12 febbraio 2016 avente ad oggetto “la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di RSA (anziani/disabili) (residenziali/a ciclo diurno) erogate nel periodo 1.1.2015 – 31.12.2015”; c) infine, un file nominato “Delibera rimodulazione contratto 2015” contenente la deliberazione del Commissario
Straordinario n.000248 del 14 aprile 2016 avente ad oggetto la modifica deliberazione del n.23 del 5.1.2016 “Individuazione dei limiti Parte_7 Parte_8
di spesa per l'esercizio 2015 per gli erogatori privati per la definizione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria residenziale afferenti alla macroarea sociosanitario (RR.SS.AA. Sociosanitarie per l'assistenza a soggetti disabili sul territorio Part della . Applicazione del Decreto Commissario ad acta n. 90 dell'11 agosto Pt_8
2014” Rimodulazione tetti di spesa”
8. All'udienza collegiale del 29 ottobre 2024 l'appello è stato trattenuto in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. primo comma.
Nessuna delle parti ha depositato memorie conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello va rigettato in quanto infondato e la sentenza impugnata va confermata.
Va preliminarmente osservato che l'appellante non ha rispettato il termine di venti giorni assegnatogli dalla Corte con ordinanza del 23 settembre 2024, da considerarsi perentorio, al fine del deposito di memorie contenenti osservazioni
“sull'assenza del contratto relativo all'anno 2015, cui si riferisce il pagamento della prestazione richiesta dall'appellante, che le parti hanno invece ritenuto esistente in virtù della proroga di quello dell'anno 2014”, provvedendo solo in data 29 ottobre
2024, giorno fissato per l'udienza di prosieguo conclusioni, al deposito di 3 documenti relativi al contratto dell'anno 2015 non accompagnati da nessuna osservazione pure richiesta dalla Corte.
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A tanto va poi aggiunto, sempre in via preliminare, che nessuna delle parti ha contestato la sentenza - neppure dopo che la Corte ha sottoposto loro la questione dell'assenza del contratto volto a disciplinare le prestazioni rese nell'anno 2015 - nella parte in cui il Tribunale ha affermato che il contratto stipulato il 26 febbraio 2015 per Par l'anno 2014, prodotto in giudizio dall' ed avente ad oggetto «la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria di medicina fisica e riabilitativa (cd. riabilitazione ex art. 44 della L.833/1978….da erogarsi nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014 redatto in conformità, al decreto del Presidente
Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del settore sanitario n. 90 del 11/08/2014», fosse idoneo a regolare i rapporti tra le stesse in quanto automaticamente prorogato nei suoi effetti per i due anni successivi ai sensi del
Decreto del Commissario ad Acta per la Regione Campania n.90 dell'11 agosto 2014.
Per i suddetti motivi, il contratto relativo all'anno 2015, e specificamente quello stipulato in data 31 maggio 2016 - prodotto in giudizio dall'appellante, su richiesta della Corte – non può essere preso in considerazione ai fini della decisione dell'appello.
II. Vanno pertanto esaminati i motivi d'appello con riferimento al contratto dell'anno 2014, ritenuto prorogato al 2015.
Il primo motivo d'appello è infondato poiché non si ravvisa nessuna contraddizione tra il fatto che il Tribunale abbia ritenuto provate il numero delle prestazioni eseguite e il relativo corrispettivo ed il fatto che non abbia poi riconosciuto il credito vantato dal perché afferente a fatture eccedenti il superamento del Pt_9
tetto di spesa.
Infatti, è lo stesso contratto stipulato tra le parti, invocato dall'appellante nel suo ricorso per decreto ingiuntivo, che all'art. 4, co. 2, prevede(va) che “nulla spetterà alla sottoscritta struttura, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per le prestazioni rese oltre il suddetto limite”.
Anche gli altri motivi di appello - che si possono esaminare congiuntamente Part poiché tutti inerenti il superamento del tetto di spesa, eccepito dall' e fatto proprio dal Tribunale - sono infondati.
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Dalla lettura degli artt. 3 e 4 del citato contratto emerge chiaramente che il tetto
Part di spesa è riferito alla struttura e non alla macroarea, essendosi impegnata l' all'acquisto delle prestazioni della struttura nei limiti del budget anzidetto.
Nell'art. 3 del contratto, infatti, è indicato il numero massimo di prestazioni da acquistare dal Centro nell'anno in questione e nell'art. 4 si stabilisce che per tale volume di prestazioni la spesa non può essere comunque maggiore al limite di spesa stabilito.
Dunque, trattandosi chiaramente di un tetto di spesa stabilito per il centro privato che aveva sottoscritto il contratto, restano prive di rilievo le deduzioni inerenti alla mancata esibizione delle determinazioni del tavolo tecnico necessarie per la determinazione della regressione tariffaria a seguito della violazione del tetto di spesa di macroarea.
La aveva infatti superato il limite di spesa stabilito in contratto per avere Pt_1
Part emesso fatture per una somma superiore a tale limite. E difatti l' aveva tempestivamente dedotto che le somme ingiunte non risultavano dovute in quanto la nel corso dell'anno 2015 aveva effettuato prestazioni in numero superiore a Pt_1
quello stabilito nel contratto stipulato (Il Centro nell'anno 2015 ha fatturato per un importo complessivo di euro 7.013.998,28 pur avendo l' acquistato dal Centro CP_1
prestazioni per un importo complessivo di euro 5211.126,00 … tale tetto risulta essere sforato già nel mese di ottobre 2015 con il pagamento dell'acconto delle mensilità da
Gennaio ad ottobre 2015) e tale circostanza, portata a conoscenza dell' al Pt_1
momento dell'introduzione della lite, non risulta seriamente contestata, atteso che l' nella propria comparsa di costituzione e anche nel presente giudizio, si è Pt_1
limitata ad eccepire che la parte opponente avrebbe dovuto fornire la prova dell'ammontare del tetto di spesa di macroarea e del relativo superamento. Part In altre parole, l'eccezione dell' - con cui negava la debenza della somma ingiuntale in ragione del superamento del tetto di spesa di struttura – deve ritenersi provata giacché, sebbene fondata su mere dichiarazioni contenute nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e nella nota n. 152/2016, la Pt_1
anziché contestare specificamente i fatti riportati dalla controparte, deducendo
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N. 4619/2018 RG sez. c. Sud Pt_1 Parte_1 Parte_5 REPUBBLICA ITA LIA NA
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l'esistenza di altri fatti (anche modificativi) idonei ad escluderne la veridicità, si è
Part limitata ad evidenziare che l' non aveva assolto al proprio onere di provare il superamento del tetto di spesa di macroarea. Par La non può dunque dolersi del fatto che l non abbia prodotto nessuna Pt_1
documentazione a sostegno della sua eccezione, in quanto con la produzione in giudizio sia del contratto, che indicava il tetto massimo di spesa stabilito per tale
Centro, sia della nota in cui si indicavano le prestazioni già rese dallo stesso sino al Par raggiungimento di tale tetto (circostanza non contestata dall' , l ha assolto Pt_1
l'onere della prova su di essa incombente.
A tal riguardo va aggiunto che, essendo tale tetto riportato nel contratto, esso non solo era conoscibile dalla ma le consentiva, sulla base del conteggio delle Pt_1
fatture dalla stessa emesse, di poter agevolmente contestare il contenuto della nota Par prodotta in giudizio dall e dunque, il mancato superamento al dicembre 2015 - cui si riferivano le prestazioni non pagate - del citato tetto di struttura.
Né IL Centro, può dolersi, con l'ultimo motivo di impugnazione, che la nota prot.
n. 153/2016, di cui si contesta l'efficacia probatoria, non gli sia stata notificata.
Sul punto non può che ribadirsi che il contenuto della citata nota (cioè che erano state già erogate e pagate prestazioni in favore della società opposta fino al tetto massimo di spesa previsto in contratto), indipendentemente dalla sua notifica, è stato Par riportato dall nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e non è stato specificamente contestato dal , che, avrebbe invece dovuto negare che il Pt_9
tetto di spesa era stato superato indicando l'ammontare del proprio fatturato diverso da quello indicato nella citata nota. Part Solo in tale ipotesi sarebbe sorto l'obbligo per l' di dimostrare, con adeguata documentazione, quanto affermato da controparte per contrastare il contenuto della citata nota.
Irrilevante poi è la mancata comunicazione dello sforamento del tetto di spesa, trattandosi di tetto di spesa di struttura, in relazione al quale non sono previsti gli obblighi di comunicazione connessi all'attività del tavolo tecnico.
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III. Sulla scorta di quanto esposto, l'appello va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
IV Segue, per il cd. principio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere all'appellata le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno determinate d'ufficio, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal d.m. n.
147/2022 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati (scaglione tra 260.000,01 € e € 520.000,00€).
Esse vanno liquidate nel complessivo importo di 23.136,85 €, di cui 20.119,00 € per i compensi (€ 4.389,00 per la fase di studio,€ 2.552,00 per la fase introduttiva, €
5.880,00 per la fase di trattazione, € 7298,00 per la fase decisoria) e € 3.017,85 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Tribunale di Torre Annunziata contrassegnata col n. 1801/2018, pubblicata il 24 luglio 2018, proposto dall' con citazione notificata all' Parte_1 [...]
il 19 settembre 2018: Controparte_1
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del giudizio di appello, che liquida nel complessivo importo di € 23.136,85, di cui € 20.119,00 per i compensi e € 3.017,85 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
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Così deciso in Napoli il 18 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuseppa D'Inverno dott.ssa Caterina Molfino
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