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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera consiglio e composta da:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 775/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili e vertente tra
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
Mannelli il 22.4.1991, (C.F. Parte_2
nato a [...] il [...] e C.F._2 [...]
(C.F ) nata Melun il 21.8.1963, Pt_3 C.F._3 tutti residenti in [...], rappresentati e difesi dall' Avv. Dina Marasco (C.F.
) del Foro di Lamezia Terme, che elegge C.F._4 domicilio unitamente ai propri assistiti in Catanzaro Via N. Pizi
n. 1, presso lo studio legale dell'Avv. Anna Piane
- appellanti
e
, già Controparte_1 [...]
con sede legale in Controparte_2
Catanzaro via Vinicio Cortese n° 25, in persona del suo rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, corso G. Nicotera n° 215, presso lo studio dell'avv. Paolo
Maione (c.f.: ) dal quale è rappresentata C.F._5
e difesa.
- appellata
RAGIONI DELLA DECISIONE
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno proposto appello avverso la sentenza n. 554/2016 del
24.3.2016 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, con cui è stata rigettata la loro domanda di risarcimento del danno per responsabilità sanitaria.
Si è costituita , Controparte_1 insistendo per il rigetto del gravame.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e in seguito trattenuta in decisione;
ritenuto necessario disporre consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata poi rimessa sul ruolo, istruita e, depositato l'elaborato peritale, trattenuta nuovamente in decisione.
Con istanza congiunta del 12.12.2024, segnalando di aver raggiunto un accordo ancora in attesa di essere formalizzato, le parti hanno chiesto la rimessione della causa sul ruolo al fine di verificare la definizione del contenzioso. La Corte, accolta l'istanza, ha fissato l'udienza al 28.1.2025.
A tale udienza, poiché le parti non hanno depositato note scritte, è stata fissata una nuova udienza al 25.2.2025. Anche a tale udienza, nessuna delle parti ha depositato note scritte e quindi il collegio ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il conseguenziale provvedimento.
Pertanto, risultano sussistenti i presupposti normativi per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e per dichiarare pag. 2/3 l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 127 ter, IV comma c.p.c., a cui la Corte provvede con sentenza.
Spese compensate.
Le spese di c.t.u. sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido, e tra loro per metà ciascuno.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 554/2016 resa dal Tribunale di Pt_3
Lamezia Terme in data 24.3.2016, a conclusione del procedimento n. 775/2017 r.g.a.c., così provvede:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- spese compensate;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido (e tra di loro a metà), le spese di c.t.u.
Catanzaro, 11.3.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera consiglio e composta da:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 775/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili e vertente tra
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
Mannelli il 22.4.1991, (C.F. Parte_2
nato a [...] il [...] e C.F._2 [...]
(C.F ) nata Melun il 21.8.1963, Pt_3 C.F._3 tutti residenti in [...], rappresentati e difesi dall' Avv. Dina Marasco (C.F.
) del Foro di Lamezia Terme, che elegge C.F._4 domicilio unitamente ai propri assistiti in Catanzaro Via N. Pizi
n. 1, presso lo studio legale dell'Avv. Anna Piane
- appellanti
e
, già Controparte_1 [...]
con sede legale in Controparte_2
Catanzaro via Vinicio Cortese n° 25, in persona del suo rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, corso G. Nicotera n° 215, presso lo studio dell'avv. Paolo
Maione (c.f.: ) dal quale è rappresentata C.F._5
e difesa.
- appellata
RAGIONI DELLA DECISIONE
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno proposto appello avverso la sentenza n. 554/2016 del
24.3.2016 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, con cui è stata rigettata la loro domanda di risarcimento del danno per responsabilità sanitaria.
Si è costituita , Controparte_1 insistendo per il rigetto del gravame.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e in seguito trattenuta in decisione;
ritenuto necessario disporre consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata poi rimessa sul ruolo, istruita e, depositato l'elaborato peritale, trattenuta nuovamente in decisione.
Con istanza congiunta del 12.12.2024, segnalando di aver raggiunto un accordo ancora in attesa di essere formalizzato, le parti hanno chiesto la rimessione della causa sul ruolo al fine di verificare la definizione del contenzioso. La Corte, accolta l'istanza, ha fissato l'udienza al 28.1.2025.
A tale udienza, poiché le parti non hanno depositato note scritte, è stata fissata una nuova udienza al 25.2.2025. Anche a tale udienza, nessuna delle parti ha depositato note scritte e quindi il collegio ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il conseguenziale provvedimento.
Pertanto, risultano sussistenti i presupposti normativi per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e per dichiarare pag. 2/3 l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 127 ter, IV comma c.p.c., a cui la Corte provvede con sentenza.
Spese compensate.
Le spese di c.t.u. sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido, e tra loro per metà ciascuno.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 554/2016 resa dal Tribunale di Pt_3
Lamezia Terme in data 24.3.2016, a conclusione del procedimento n. 775/2017 r.g.a.c., così provvede:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- spese compensate;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido (e tra di loro a metà), le spese di c.t.u.
Catanzaro, 11.3.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 3/3