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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 12482/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa RI TI - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12482 del Ruolo Generale degli Affari Civili di
Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ROMITO MASSIMILIANO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale, Is. E5
E
(nata a [...] il [...] - C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. EMBLEMA PAOLA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Cuma n. 28
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/06/2025 e premesso Parte_1 CP_1 che dalla loro relazione affettiva era nata una figlia: (06.05.2022), regolarmente Per_1
1 riconosciuta da entrambi i genitori, e che con decreto n. 9863/2023 del 28.11.23, reso dall'intestato Tribunale, era stata regolamentata la responsabilità genitoriale sulla stessa, come da accordi pattuiti tra le parti;
che, in particolare, era stato pattuito l'affido condiviso della minore, la sua collocazione presso la madre, regolamentati i tempi di permanenza della minore presso il padre, a carico del quale era stato posto un assegno a titolo di contributo nel mantenimento di di € 450,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie, oltre ad altre pattuizioni, chiedevano una modifica della disciplina, in particolare in ordine ai tempi di permanenza della minore presso il padre, nonché disponendo in ordine alla percezione dell'assegno unico.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 u.c. cpc e le parti, in seguito ai rilievi del Giudice, provvedevano ad integrare le condizioni.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni come da patti sottoscritti, integrati e depositati in data 21.07.2025:
“A) la figlia minore rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ex Per_1 art. 316 e 337 ter c.c. con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione e collocamento presso il domicilio materno;
B) il padre favorirà un ambiente sicuro e sano per gli incontri con la figlia minore presso la propria abitazione e, precisamente, realizzerà una cameretta per la minore, allo stato mancante trattandosi di un appartamento su due livelli c.d. open space.
C) Ciò posto, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo, il padre potrà incontrare la figlia minore presso la propria abitazione, anche con pernottamento, secondo Per_1 il seguente calendario:
1. il lunedì ed il giovedì il padre preleverà la minore all'uscita da scuola e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 20.00 e, a decorrere dall'1 settembre 2025, alle ore 20:30. La settimana in cui il weekend è di competenza del padre, in luogo del giovedì, il padre preleverà la minore il venerdì, come specificato qui di seguito al punto 2.
2. a weekend alternati, con pernottamento, la minore starà con il padre dal sabato mattina alle ore 10.30 sino alla domenica alle ore 19:00; tuttavia a decorrere dal 01/10/2025, nei fine settimana di competenza del padre, la minore pernotterà presso di lui anche il venerdì con prelievo nell'orario di uscita da scuola, presso quest'ultimo o presso il domicilio materno. A partire dal 1 settembre 2026, pernotterà con il sig. il giovedì che non precede il fine Per_1 Pt_1 settimana in cui la minore permarrà con il padre, come indicato al punto 1, e quest'ultimo la accompagnerà a scuola il venerdì mattina;
2 3. durante le festività natalizie, ad anni alterni, il padre terrà con sé la figlia, con pernottamento, o il 24 dicembre dalle ore 10:30 sino al 25 dicembre alle ore 12.00, oppure il 25 dicembre dalle ore 10:30 sino al 26 alle ore 20:30 nonché, ad anni alterni, o il giorno 30 dalle ore 10:30 sino al 31 alle ore 16.00 oppure il giorno 1 gennaio dalle ore 12.00 sino al 2 gennaio alle ore 20:30 nonché, ad anni alterni, il 4 gennaio, dalle ore 10.30 sino al 5 gennaio alle ore
16:00, oppure il 5 gennaio dalle ore 10.30 sino al 6 gennaio alle ore 20:30;
4. durante le festività pasquali, ad anni alterni, con pernottamento, il giovedì santo dalle ore 10:30 sino al venerdì santo alle ore 20:30, oppure il sabato santo dalle ore 10.30 sino alla domenica di Pasqua alle ore 20:30;
5. il predetto calendario settimanale resterà invariato anche durante le altre festività comandate, ovvero il 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno.
6. durante le vacanze estive, per l'estate 2025, il mese di luglio, le settimane dal 15 al 30, tutti i giorni consecutivi, senza pernottamento, con prelevamento e accompagnamento presso il domicilio materno, dalle ore 10.00 alle ore 20.00; tuttavia nei fine settimana 19-20 e 26-27 luglio, la minore pernotterà presso il padre. Per il mese di agosto, starà con il padre la Per_1 settimana dal 23 al 30, con pernottamento anche in luogo di vacanza a scelta del padre, almeno per quest'anno, in una località italiana;
a partire dal 2026, solo in caso di viaggi intercontinentali sarà necessaria l'autorizzazione materna. Tali modalità relative al luogo di vacanza si applicheranno anche per gli anni successivi di seguito indicati. Resta inteso che il diritto di visita ordinario dal 1 al 22 agosto resterà sospeso.
Per l'estate 2026, la minore starà col padre dal 15 al 30 del mese di luglio, in particolare una settimana, tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00, fermo restando il pernottamento nel week-end di competenza del padre, e l'altra pernotterà tutti i giorni presso di lui, anche in eventuale luogo di vacanza (la suddetta settimana sarà individuata e comunicata dal padre alla madre entro l'inizio di luglio); starà inoltre col padre la settimana dal 23 al 30 agosto, con pernottamento, anche in eventuale luogo di vacanza.
A far data dall'estate 2027, la minore starà col padre dal 15 al 30 del mese di luglio, pernottando con lui tutti i giorni, anche in eventuale luogo di vacanza;
starà inoltre col padre la settimana dal 23 al 30 agosto, con pernottamento, anche in eventuale luogo di vacanza.
La signora entro la fine del mese di maggio di ogni anno, comunicherà al sig. CP_1
la settimana, in alternativa tra l'ultima settimana di giugno o la prima o la seconda Pt_1 settimana di luglio, in cui si recherà unitamente alla minore in un luogo di vacanza.
Pertanto, nell'anzidetta settimana prescelta, e nei giorni in cui la sig.ra si CP_1 recasse effettivamente in luogo di vacanza, il diritto di visita padre-figlia resterà sospeso.
3 Resta inteso che nei giorni dall'1 al 22 agosto, il diritto di visita padre-figlia resterà sospeso;
D) la minore trascorrerà il giorno del compleanno del sig. e della Festa del Pt_1
Papà con il padre:
- dalle ore 19:30 del giorno prima alle ore 20:30 del giorno del compleanno qualora tale giorno fosse non lavorativo per il padre e non scolastico per la figlia;
- dalle ore 14:30 del giorno della festa alle ore 20:30 del giorno successivo, qualora il compleanno del padre capitasse in un giorno lavorativo per il padre e/o scolastico per la figlia, seguito da un giorno festivo per il medesimo e per la figlia;
- dalle ore 14:30 alle ore 20:30 qualora il compleanno del padre capitasse in un giorno lavorativo per il padre o in un giorno scolastico per la figlia, seguito da un altro giorno lavorativo per il padre e scolastico per la figlia;
E) in caso di indisposizione e/o malattia della minore il padre avrà facoltà di esercitare il diritto di visita presso l'abitazione materna;
F) in caso di impedimento del sig. dovuto a esigenze lavorative (ad esempio: Pt_1 collegi dei docenti, scrutini, turni imprevisti ecc.), quest'ultimo comunicherà il predetto impedimento alla signora almeno 3 giorni prima e le ore perse verranno recuperate in CP_1 altra data (possibilmente entro tre mesi) da concordare con la madre;
G) in caso di impedimento del sig. dovuto a malattia propria, le ore perse Pt_1 verranno recuperate entro i 20 giorni successivi;
H) resta altresì inteso che, allorquando la minore frequenterà la scuola dell'obbligo, prevarranno gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa.
Nel caso tali impegni coincidessero in gran parte con gli orari di frequentazione della minore con il dott. , i genitori si impegnano a favorire un eventuale altro momento di Pt_1 incontro padre-figlia;
I) nel caso in cui il padre o la madre, durante l'anno, effettuassero un viaggio di svago, istruzione ecc. fuori Napoli, potranno recuperare i giorni saltati nell'arco massimo di una settimana, possibilmente nei tre mesi successivi. Tale diritto potrà essere collegato a un solo viaggio all'anno, e si perderà in caso di altri viaggi. Il sig. si rende disponibile a Pt_1 tenere con sé la minore, durante i giorni in cui non ha impegni lavorativi, qualora la madre decidesse di effettuare viaggi di svago, istruzione ecc. La comunicazione di tali viaggi andrà effettuata almeno due mesi prima.
L) nel caso in cui uno dei giorni indicati di frequentazione padre-figlia dovesse coincidere con il giorno del compleanno della sig.ra e della Festa della Mamma, la CP_1
4 minore resterà con la madre, con facoltà per il padre di recuperare le ore perse in altro giorno
(possibilmente entro tre mesi), da concordare con la madre;
M)la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno possibilmente con entrambi i genitori. Nel caso ciò non fosse possibile, la minore lo trascorrerà, sulla base di una scelta concordata tra le parti, o dalle ore 14:30 del giorno prima con accompagnamento il mattino seguente a scuola, o in caso di giorno non di frequenza scolastica, dalle ore 10:30 alle ore
17:00 oppure il giorno del compleanno 2,5 ore con prelevamento da scuola o dal domicilio materno, dalle ore 14:30 alle ore 17:00;
N) il sig. autorizza la signora alla percezione del 100% dell'assegno Pt_1 CP_1 unico universale erogato dall'INPS, con espressa rinuncia sin d'ora da parte del sig. a Pt_1 richiedere la propria quota ed all'eventuale importo pregresso maturato e non riscosso dallo stesso dichiarando di non avere nulla a pretendere in merito ai predetti importi;
O) il dott. , a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Parte_1
, verserà alla sig.ra il giorno 1 di ogni mese, un assegno mensile pari ad € Per_1 CP_1
458,55, con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla dott.ssa presso CP_1
l'istituto di credito Banca Popolare di Bari al seguente IBAN:
[...] con adeguamento Istat annuale, se in aumento, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa Magistrati –
Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Napoli n. Prot. 2018/003180 del 07/03/2018 che qui si intende per recepito ed integralmente ripetuto e trascritto.
In merito ai pagamenti dovuti dal sig. per effetto del decreto del Tribunale di Pt_1
Napoli del 10.11.2023 citato, la signora dichiara di aver percepito tutte le somme CP_1 dovute anche a titolo di rivalutazione Istat e ne rilascia ampia quietanza;
P) relativamente al libretto dedicato ai minori c.d. “Io cresco” n. 000052828706 aperto presso la filiale di di Napoli-Fuorigrotta con sede in Via Giulio Controparte_2
Cesare n. 99, la dott.ssa continuerà a versare, il giorno 1 del mese, € 50,00, sino al CP_1 raggiungimento dei 32 mesi dall'apertura e, sino al raggiungimento dell'importo di € 1.600,00
e, successivamente, a sua discrezione qualsiasi importo vorrà accantonare per la figlia, così come farà anche il padre;
Q) le parti concordano che il predetto prodotto postale dovrà essere sottoscritto da entrambi i genitori ed entrambi potranno avere accesso allo stesso unicamente per effettuare eventuali versamenti, obbligandosi, con la sottoscrizione del presente accordo, a non effettuare prelievi di denaro, se non di comune accordo e nell'esclusivo interesse della minore.
R) le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della
5 attuale dimora e/o residenza;
S) resta inteso che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti potranno richiedere, ex art. 473 bis. 29 c.p.c., la revisione dei presenti accordi a tutela della minore ed in materia di contributi economici.
Spese compensate.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, attesa l'età della stessa.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto di e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
• omologa l'accordo raggiunto tra le parti, come riportato in motivazione, a modifica della disciplina di cui al decreto n. 9863/2023 del 28.11.2023;
• nulla per le spese.
• Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa RI TI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa RI TI - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12482 del Ruolo Generale degli Affari Civili di
Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ROMITO MASSIMILIANO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale, Is. E5
E
(nata a [...] il [...] - C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. EMBLEMA PAOLA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Cuma n. 28
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/06/2025 e premesso Parte_1 CP_1 che dalla loro relazione affettiva era nata una figlia: (06.05.2022), regolarmente Per_1
1 riconosciuta da entrambi i genitori, e che con decreto n. 9863/2023 del 28.11.23, reso dall'intestato Tribunale, era stata regolamentata la responsabilità genitoriale sulla stessa, come da accordi pattuiti tra le parti;
che, in particolare, era stato pattuito l'affido condiviso della minore, la sua collocazione presso la madre, regolamentati i tempi di permanenza della minore presso il padre, a carico del quale era stato posto un assegno a titolo di contributo nel mantenimento di di € 450,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie, oltre ad altre pattuizioni, chiedevano una modifica della disciplina, in particolare in ordine ai tempi di permanenza della minore presso il padre, nonché disponendo in ordine alla percezione dell'assegno unico.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 u.c. cpc e le parti, in seguito ai rilievi del Giudice, provvedevano ad integrare le condizioni.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni come da patti sottoscritti, integrati e depositati in data 21.07.2025:
“A) la figlia minore rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ex Per_1 art. 316 e 337 ter c.c. con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione e collocamento presso il domicilio materno;
B) il padre favorirà un ambiente sicuro e sano per gli incontri con la figlia minore presso la propria abitazione e, precisamente, realizzerà una cameretta per la minore, allo stato mancante trattandosi di un appartamento su due livelli c.d. open space.
C) Ciò posto, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo, il padre potrà incontrare la figlia minore presso la propria abitazione, anche con pernottamento, secondo Per_1 il seguente calendario:
1. il lunedì ed il giovedì il padre preleverà la minore all'uscita da scuola e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 20.00 e, a decorrere dall'1 settembre 2025, alle ore 20:30. La settimana in cui il weekend è di competenza del padre, in luogo del giovedì, il padre preleverà la minore il venerdì, come specificato qui di seguito al punto 2.
2. a weekend alternati, con pernottamento, la minore starà con il padre dal sabato mattina alle ore 10.30 sino alla domenica alle ore 19:00; tuttavia a decorrere dal 01/10/2025, nei fine settimana di competenza del padre, la minore pernotterà presso di lui anche il venerdì con prelievo nell'orario di uscita da scuola, presso quest'ultimo o presso il domicilio materno. A partire dal 1 settembre 2026, pernotterà con il sig. il giovedì che non precede il fine Per_1 Pt_1 settimana in cui la minore permarrà con il padre, come indicato al punto 1, e quest'ultimo la accompagnerà a scuola il venerdì mattina;
2 3. durante le festività natalizie, ad anni alterni, il padre terrà con sé la figlia, con pernottamento, o il 24 dicembre dalle ore 10:30 sino al 25 dicembre alle ore 12.00, oppure il 25 dicembre dalle ore 10:30 sino al 26 alle ore 20:30 nonché, ad anni alterni, o il giorno 30 dalle ore 10:30 sino al 31 alle ore 16.00 oppure il giorno 1 gennaio dalle ore 12.00 sino al 2 gennaio alle ore 20:30 nonché, ad anni alterni, il 4 gennaio, dalle ore 10.30 sino al 5 gennaio alle ore
16:00, oppure il 5 gennaio dalle ore 10.30 sino al 6 gennaio alle ore 20:30;
4. durante le festività pasquali, ad anni alterni, con pernottamento, il giovedì santo dalle ore 10:30 sino al venerdì santo alle ore 20:30, oppure il sabato santo dalle ore 10.30 sino alla domenica di Pasqua alle ore 20:30;
5. il predetto calendario settimanale resterà invariato anche durante le altre festività comandate, ovvero il 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno.
6. durante le vacanze estive, per l'estate 2025, il mese di luglio, le settimane dal 15 al 30, tutti i giorni consecutivi, senza pernottamento, con prelevamento e accompagnamento presso il domicilio materno, dalle ore 10.00 alle ore 20.00; tuttavia nei fine settimana 19-20 e 26-27 luglio, la minore pernotterà presso il padre. Per il mese di agosto, starà con il padre la Per_1 settimana dal 23 al 30, con pernottamento anche in luogo di vacanza a scelta del padre, almeno per quest'anno, in una località italiana;
a partire dal 2026, solo in caso di viaggi intercontinentali sarà necessaria l'autorizzazione materna. Tali modalità relative al luogo di vacanza si applicheranno anche per gli anni successivi di seguito indicati. Resta inteso che il diritto di visita ordinario dal 1 al 22 agosto resterà sospeso.
Per l'estate 2026, la minore starà col padre dal 15 al 30 del mese di luglio, in particolare una settimana, tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00, fermo restando il pernottamento nel week-end di competenza del padre, e l'altra pernotterà tutti i giorni presso di lui, anche in eventuale luogo di vacanza (la suddetta settimana sarà individuata e comunicata dal padre alla madre entro l'inizio di luglio); starà inoltre col padre la settimana dal 23 al 30 agosto, con pernottamento, anche in eventuale luogo di vacanza.
A far data dall'estate 2027, la minore starà col padre dal 15 al 30 del mese di luglio, pernottando con lui tutti i giorni, anche in eventuale luogo di vacanza;
starà inoltre col padre la settimana dal 23 al 30 agosto, con pernottamento, anche in eventuale luogo di vacanza.
La signora entro la fine del mese di maggio di ogni anno, comunicherà al sig. CP_1
la settimana, in alternativa tra l'ultima settimana di giugno o la prima o la seconda Pt_1 settimana di luglio, in cui si recherà unitamente alla minore in un luogo di vacanza.
Pertanto, nell'anzidetta settimana prescelta, e nei giorni in cui la sig.ra si CP_1 recasse effettivamente in luogo di vacanza, il diritto di visita padre-figlia resterà sospeso.
3 Resta inteso che nei giorni dall'1 al 22 agosto, il diritto di visita padre-figlia resterà sospeso;
D) la minore trascorrerà il giorno del compleanno del sig. e della Festa del Pt_1
Papà con il padre:
- dalle ore 19:30 del giorno prima alle ore 20:30 del giorno del compleanno qualora tale giorno fosse non lavorativo per il padre e non scolastico per la figlia;
- dalle ore 14:30 del giorno della festa alle ore 20:30 del giorno successivo, qualora il compleanno del padre capitasse in un giorno lavorativo per il padre e/o scolastico per la figlia, seguito da un giorno festivo per il medesimo e per la figlia;
- dalle ore 14:30 alle ore 20:30 qualora il compleanno del padre capitasse in un giorno lavorativo per il padre o in un giorno scolastico per la figlia, seguito da un altro giorno lavorativo per il padre e scolastico per la figlia;
E) in caso di indisposizione e/o malattia della minore il padre avrà facoltà di esercitare il diritto di visita presso l'abitazione materna;
F) in caso di impedimento del sig. dovuto a esigenze lavorative (ad esempio: Pt_1 collegi dei docenti, scrutini, turni imprevisti ecc.), quest'ultimo comunicherà il predetto impedimento alla signora almeno 3 giorni prima e le ore perse verranno recuperate in CP_1 altra data (possibilmente entro tre mesi) da concordare con la madre;
G) in caso di impedimento del sig. dovuto a malattia propria, le ore perse Pt_1 verranno recuperate entro i 20 giorni successivi;
H) resta altresì inteso che, allorquando la minore frequenterà la scuola dell'obbligo, prevarranno gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa.
Nel caso tali impegni coincidessero in gran parte con gli orari di frequentazione della minore con il dott. , i genitori si impegnano a favorire un eventuale altro momento di Pt_1 incontro padre-figlia;
I) nel caso in cui il padre o la madre, durante l'anno, effettuassero un viaggio di svago, istruzione ecc. fuori Napoli, potranno recuperare i giorni saltati nell'arco massimo di una settimana, possibilmente nei tre mesi successivi. Tale diritto potrà essere collegato a un solo viaggio all'anno, e si perderà in caso di altri viaggi. Il sig. si rende disponibile a Pt_1 tenere con sé la minore, durante i giorni in cui non ha impegni lavorativi, qualora la madre decidesse di effettuare viaggi di svago, istruzione ecc. La comunicazione di tali viaggi andrà effettuata almeno due mesi prima.
L) nel caso in cui uno dei giorni indicati di frequentazione padre-figlia dovesse coincidere con il giorno del compleanno della sig.ra e della Festa della Mamma, la CP_1
4 minore resterà con la madre, con facoltà per il padre di recuperare le ore perse in altro giorno
(possibilmente entro tre mesi), da concordare con la madre;
M)la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno possibilmente con entrambi i genitori. Nel caso ciò non fosse possibile, la minore lo trascorrerà, sulla base di una scelta concordata tra le parti, o dalle ore 14:30 del giorno prima con accompagnamento il mattino seguente a scuola, o in caso di giorno non di frequenza scolastica, dalle ore 10:30 alle ore
17:00 oppure il giorno del compleanno 2,5 ore con prelevamento da scuola o dal domicilio materno, dalle ore 14:30 alle ore 17:00;
N) il sig. autorizza la signora alla percezione del 100% dell'assegno Pt_1 CP_1 unico universale erogato dall'INPS, con espressa rinuncia sin d'ora da parte del sig. a Pt_1 richiedere la propria quota ed all'eventuale importo pregresso maturato e non riscosso dallo stesso dichiarando di non avere nulla a pretendere in merito ai predetti importi;
O) il dott. , a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Parte_1
, verserà alla sig.ra il giorno 1 di ogni mese, un assegno mensile pari ad € Per_1 CP_1
458,55, con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla dott.ssa presso CP_1
l'istituto di credito Banca Popolare di Bari al seguente IBAN:
[...] con adeguamento Istat annuale, se in aumento, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa Magistrati –
Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Napoli n. Prot. 2018/003180 del 07/03/2018 che qui si intende per recepito ed integralmente ripetuto e trascritto.
In merito ai pagamenti dovuti dal sig. per effetto del decreto del Tribunale di Pt_1
Napoli del 10.11.2023 citato, la signora dichiara di aver percepito tutte le somme CP_1 dovute anche a titolo di rivalutazione Istat e ne rilascia ampia quietanza;
P) relativamente al libretto dedicato ai minori c.d. “Io cresco” n. 000052828706 aperto presso la filiale di di Napoli-Fuorigrotta con sede in Via Giulio Controparte_2
Cesare n. 99, la dott.ssa continuerà a versare, il giorno 1 del mese, € 50,00, sino al CP_1 raggiungimento dei 32 mesi dall'apertura e, sino al raggiungimento dell'importo di € 1.600,00
e, successivamente, a sua discrezione qualsiasi importo vorrà accantonare per la figlia, così come farà anche il padre;
Q) le parti concordano che il predetto prodotto postale dovrà essere sottoscritto da entrambi i genitori ed entrambi potranno avere accesso allo stesso unicamente per effettuare eventuali versamenti, obbligandosi, con la sottoscrizione del presente accordo, a non effettuare prelievi di denaro, se non di comune accordo e nell'esclusivo interesse della minore.
R) le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della
5 attuale dimora e/o residenza;
S) resta inteso che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti potranno richiedere, ex art. 473 bis. 29 c.p.c., la revisione dei presenti accordi a tutela della minore ed in materia di contributi economici.
Spese compensate.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, attesa l'età della stessa.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto di e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
• omologa l'accordo raggiunto tra le parti, come riportato in motivazione, a modifica della disciplina di cui al decreto n. 9863/2023 del 28.11.2023;
• nulla per le spese.
• Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa RI TI
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